ART. 1 / AMBITO DELLA PROCEDURA
“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16, RIVOLTA ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DENOMINATA “COLLEGAMENTI ALL’ANELLO IN FIBRA OTTICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI GRUPPO TUTELA AMBIENTALE NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO” / CIG 8618244FEB - CUP D77I19000220006
ART. 1 / AMBITO DELLA PROCEDURA
Con riferimento al Progetto “Sistema di protezione e sorveglianza del bacino di alimentazione del gruppo sorgivo di cassano irpino”, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 - a valere sull'Asse 2 - Azione 2.1.1, la procedura in epigrafe è riconducibile all’ambito delle azioni che l’Autorità di Bacino Distrettuale (d’ora in poi Autorità) è tenuta a realizzare in totale allineamento con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.
ART. 2 / OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è la fornitura e posa in opera denominata “Collegamenti all’anello in fibra ottica del centro elaborazione dati Gruppo Tutela Ambientale Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri e misure di accompagnamento”, concernente le seguenti attività principali a cura dell’Appaltatore:
1 Inserimento nell’anello wdm/sdh delle caserme dei NOE di Napoli, Caserta, Salerno, Reggio Calabria, Potenza, Bari e Lecce: Strato Fisico; Strato WDM; Strato SDH; Strato IP; Stazioni di Energia; Configurazione e Gestione degli Apparati;
2 Adeguamento delle sale apparati delle caserme dei NOE: Adeguamento delle sale apparati NOE di Caserta, Salerno, Reggio Calabria, Catanzaro, Potenza, Bari e Lecce; Adeguamento della sala apparati Caserma “Russo” ex “Sani”;
3 Fornitura di tecnologie per l’adeguamento della sicurezza logica e fisica delle sale apparati delle caserme dei Noe: Adeguamento sicurezza fisica caserme dei NOE; Adeguamento della sicurezza fisica caserma “Russo” ex “Sani”; Fornitura di Firewall; Fornitura di Switch;
4 Fornitura di tecnologie per la visualizzazione, gestione e archiviazione e sicurezza dei video: Fornitura di apparecchiature per il sistema di gestione video; Fornitura di apparecchiature per l’elaborazione dei video; Fornitura di software per il sistema di gestione video; Fornitura di apparecchiature per l’archiviazione dei video; Fornitura di UPS per il sistema di archiviazione dei video; Fornitura di HD.
Si riporta l’ubicazione delle otto sedi dell’Arma dei Carabinieri, presso dovrà essere realizzata la fornitura:
− Caserma “Russo” ex “Sani” in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00;
− Caserma XXX Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, 00;
− Caserma XXX Xxxxxxx, Via Lamberti, Palazzo della Provincia;
− Caserma NOE Reggio Xxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx, 00;
− Caserma XXX Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 0;
− Caserma NOE Potenza, Xxx xxxxx Xxxxxx, 00 – Xxxxxxx XXXXX;
− Caserma XXX Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx EI Pico;
− Caserma NOE Bari, Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Palazzo ARPA.
L’Appaltatore dovrà eseguire la fornitura di quanto sopra descritto, a regola d’arte, attenendosi alle indicazioni e prescrizioni di cui al presente capitolato ed alle Specifiche Tecniche.
Lo stesso, inoltre, dovrà assumere espressamente l’impegno a concedere all'Arma dei Carabinieri un diritto irrevocabile d'uso esclusivo su di otto coppie di Fibre Ottiche o Cavi Ottici, per una durata di n. 15 anni, rinnovabile per altri 15 anni senza ulteriori oneri aggiuntivi.
ART. 3 / DURATA DELL’APPALTO
La fornitura dovrà essere ultimata e consegnata nel termine perentorio di n. 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore, in ogni caso, dovrà rispettate le seguenti consegne intermedie:
1 Inserimento nell’anello wdm/sdh delle caserme dei NOE di Napoli, Caserta, Salerno, Reggio Calabria, Potenza, Bari e Lecce, a far data dal Verbale, a far data dal Verbale, entro e non oltre n. 240 giorni naturali e consecutivi;
2 Adeguamento delle sale apparati delle caserme dei NOE, a far data dal Verbale, entro e non oltre
n. 150 giorni naturali e consecutivi;
3 Fornitura di tecnologie per l’adeguamento della sicurezza logica e fisica delle sale apparati delle caserme dei NOE, a far data dal Verbale, entro e non oltre n. 150 giorni naturali e consecutivi;
4 Fornitura di tecnologie per la visualizzazione, gestione e archiviazione e sicurezza dei video, a far data dal Verbale, entro e non oltre n. 150 giorni naturali e consecutivi.
ART. 4 / CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato “a corpo”, applicando il ribasso percentuale di cui all’offerta economica dell’Appaltatore alla base d’asta indicata nel Disciplinare di gara. Tale corrispettivo è da intendersi fisso, invariabile, comprensivo di trasporto, carico, scarico, montaggio ed installazione dei materiali e delle attrezzature, nonché di qualsivoglia altra spesa relativa alla fornitura. Pertanto, i prezzi unitari, che saranno indicati dall’Appaltatore a margine dell’offerta economica, assumeranno un puro valore indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, restando fuori dal contenuto essenziale del contratto e potendosi utilizzare unicamente in caso di varianti.
ART. 5 / OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E SICUREZZA SUL LAVORO
Tutti gli oneri, i rischi e le spese, connessi all’esecuzione dell’appalto, saranno a totale carico dell’Appaltatore che resterà obbligato, tra l’altro: (1) al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tecnica/edilizia, di lavoro (condizioni retributive, previdenziali e assistenziali), nonché di sanità e sicurezza;
(2) a tenere indenne l’Autorità da ogni eventuale conseguenza, derivante dall’inosservanza di tali norme;
(3) a dare immediata comunicazione all’Autorità di eventuali circostanze, capaci di influenzare e/o ritardare l’esecuzione dell’appalto; (4) a non sospendere l’esecuzione dell’appalto con decisione unilaterale. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”, l’Appaltatore dovrà adottare: (1) le misure di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, rivolte ad eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, i rischi da interferenza connessi all’attività di altri soggetti (dipendenti ed eventuali utenti, consulenti o fornitori), presenti contestuale presso gli uffici dell'Autorità;
(2) le misure di cui al Documento di Valutazione dei Rischi, rivolte ad eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, le situazioni di pericolo per i propri lavoratori, deputati all’esecuzione dell’appalto.
ART. 6 / GARANZIA LEGALE
Ai sensi dell’art. 1490 del C.C., l’Appaltatore dovrà garantire, per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di collaudo, che i materiali e le attrezzature forniti siano esenti da vizi o difetti di costruzione che li rendono inidonei all'uso a cui destinati (la garanzia consiste nel porre in essere ogni attività necessaria per la risoluzione degli eventuali malfunzionamenti ed il ripristino della piena funzionalità dei prodotti).
Con riferimento agli impianti dei Comandi NOE (climatizzazione, alimentazione elettrica, ecc.), nonché ai prodotti hardware e software, l’Appaltatore dovrà attivare gli interventi in garanzia entro e non oltre n. 8 (xxxx) ore lavorative successive alla richiesta di intervento, con ripristino dell’operatività delle installazioni entro e non oltre n. 16 (sedici) ore lavorative successive all’inizio dell’intervento.
Con riferimento agli allacci dei Comandi NOE all’anello WDM/SDH, l’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi in garanzia (con relativi Service Level Agreement – SLA) alle condizioni sottoindicate:
− in caso di guasto (ovvero ogni malfunzionamento degli elementi di rete, tale da compromettere le funzionalità trasmissive dell’intero sistema di comunicazione), ripristino dell’operatività delle installazioni entro e non oltre n. 8 (xxxx) ore solari successive alla richiesta di intervento;
− in caso di anomalia (ovvero ogni malfunzionamento degli elementi di rete tale da non compromettere le funzionalità trasmissive della rete, ma tale da esporre la stessa a forte rischio di disservizio) ripristino dell’operatività delle installazioni entro e non oltre n. 48 (quarantotto) ore solari successive alla richiesta di intervento.
Sono considerate “lavorative” le ore ricadenti nella fascia oraria dalle 8:00 alle 20:00, dal Lunedì al Sabato,
“solari” quelle ricadenti nella fascia oraria dalle 00:00 alle 24:00, dal Lunedì alla Domenica. L’Appaltatore, in ogni caso, all’atto di approntamento al collaudo dovrà fornire un documento in cui sono indicati il numero di telefono e l’indirizzo e-mail (tutti attivi h 24, 365 gg. l’anno) a cui far pervenire le richieste di intervento, oltre ai nominativi ed ai riferimenti dei responsabili, da contattare nel caso in cui i tempi di risoluzione del malfunzionamento si protraggano oltre quelli contrattualmente previsti.
ART. 7 / POTERE DI VERIFICA E CONTROLLO E CONFORMITÀ DEFINITIVA
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31, co. 1, del CODICE, coadiuvato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’art. 101, co. 1, del CODICE, eserciterà il potere di verifica e controllo in ordine sia all’esecuzione dell’appalto conformemente alle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica di riferimento, che all'osservanza dei divieti e degli obblighi di contratto o di legge. A tale riguardo, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a fronte di insufficienze e/o irregolarità, potrà intimare all’Appaltatore di provvedere a modificare od adeguare, entro un termine congruo, comportamenti e/o procedure. Inoltre, man mano che l’Appaltatore completerà e consegnerà le singole attività di cui all’art. 3 del presente capitolato, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà all’emissione dei certificati di regolare esecuzione, espressivi dell’attività di verifica e controllo, da trasmettere al Responsabile del Procedimento ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti all’Appaltatore. Resta ben inteso che il certificato di verifica di conformità definitiva, attestante la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà rilasciato allorquando completate con esito positivo le verifiche ed i controlli per tutte le attività di cui all’art. 3 del presente capitolato e sempreché prodotte dall’Appaltatore:
(1) la Manualistica di servizio, programmazione e configurazione delle apparecchiature installate;
(2) la Dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, attestante la conformità alla regola dell’arte di quanto realizzato. Al termine della procedura di verifica, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato per il pagamento del saldo all’Appaltatore. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all’art. 102, co. 2, del CODICE, nonché alle ulteriori norme tecniche vigenti in materia.
Art. 8 / CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITÀ
Per la consegna dovrà essere redatto dall’Appaltatore un apposito “verbale di consegna e installazione”, redatto in contraddittorio con l’Autorità, sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile della Fornitura dell’Appaltatore, nel quale dovranno essere riportate tutte le informazioni essenziali che verranno concordate con l’Autorità.
Al termine delle attività di configurazione ed avvio operativo di ciascuna apparecchiatura, deve essere redatto dall’Appaltatore un apposito “verbale”, sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Responsabile della Fornitura dell’Appaltatore, nel quale dovranno essere riportate le informazioni essenziali
che verranno concordate con l’Autorità.
I certificati di regolare esecuzione di regolare esecuzione, validi ai fini dei pagamenti, potranno essere rilasciati solo dopo l’esito positivo delle attività di consegna, installazione e configurazione.
Tutti i prodotti e manufatti forniti per l’esecuzione dell’Appalto saranno sottoposti a verifica di conformità, anche a campione, nei tempi previsti e/o concordati con l’Autorità ed il mancato rispetto degli stessi sarà considerato ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.
L’Appaltatore, dopo aver proceduto positivamente alle attività di consegna, installazione e configurazione degli apparati commissionati, si impegna a predisporre ed inviare entro 5 giorni lavorativi, un’apposita comunicazione di disponibilità alla verifica di conformità e collaudo unitamente ad un “Piano di Test” che dovrà essere approvato dall’ Autorità e contestualizzato per tutti gli apparati e distinti per le sedi destinatarie della Fornitura.
L’Autorità, fissata la data e la sede di verifica di conformità e collaudo, provvederà ad inoltrare la relativa comunicazione all’Appaltatore almeno 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data indicata per la verifica. L’esecuzione delle prove, incluso l’ambiente di prova, ai fini della verifica di conformità, è effettuata a cura e spese dell’Appaltatore.
La verifica di conformità e collaudo, ove non si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di verifica positiva e verrà certificata da apposito verbale, redatto e sottoscritto da personale debitamente autorizzato da entrambe le parti.
Il certificato di verifica di conformità definitiva, valido ai fini dei pagamenti, potrà essere rilasciato solo dopo l’esito positivo delle attività di verifica di conformità e collaudo sopra descritte.
ART. 9 / CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine stabilito nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la cauzione definitiva prevista dall’103, co. 1, del CODICE, posta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Per la determinazione dell’importo della cauzione, della forma e di quant’altro non previsto nel presente articolo si rinvia integralmente alle disposizioni di cui all’art. 103 del CODICE. Resta ben inteso che l’incameramento della cauzione in nessun caso potrà pregiudicare il diritto dell’Autorità a procedere per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 10 / COPERTURA ASSICURATIVA
Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 9.4 del Disciplinare di gara, l’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine stabilito nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la polizza Responsabilità Civile Danni verso i prestatori d’opera (RCO) e verso i terzi (RCT), posta a copertura
di eventuali danni causati nell’esecuzione del contratto a persone o cose, riconducibili sia all'Autorità che a terzi, con un massimale unico minimo per rischio assicurato (RCO o RCT) di € 2.400.000,00 per evento.
ART. 11 / SUBAPPALTO
Qualora indicato nella richiesta di partecipazione, l’Appaltatore potrà ricorrere al subappalto secondo le modalità, le forme e nei termini stabiliti dall’art. 105 del CODICE, comunque per un importo complessivo non superiore al 40 % dell’importo totale del contratto d’appalto. A fronte del ricorso al subappalto, l’Autorità si riserva di provvedere al pagamento diretto del Subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, co. 13, del CODICE.
ART. 12 / VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
Ai sensi e nei casi di cui all’art. 106, co. 1, del CODICE, il Responsabile Unico del Procedimento potrà autorizzare modifiche e/o varianti del contratto, sempreché quest’ultimo sia ancora in corso di validità. Ai sensi e nelle forme di cui all’art. 106, co. 12, del CODICE, altresì, l’Autorità potrà imporre all’Appaltatore, entro la scadenza contrattuale, un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo aggiudicato.
ART. 13 / CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Fatte salve le vicende soggettive, disciplinate all’art. 106, co. 1, lett. d) n. 2, del CODICE, sarà fatto divieto di cedere il contratto, pena nullità della cessione. Altresì, in quanto trattasi di un contratto affidato nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON "Legalità" 2014-2020 la cessione del credito sarà anch’essa vietata.
ART. 14 / RISOLUZIONE
Fermo restando la risoluzione del contratto a fronte delle condizioni previste dall’art. 108 del CODICE, ovvero qualora emergano per l’Appaltatore le clausole di esclusione di cui all’art. 80 del CODICE, l’Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi: (1) frode, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni affidate; (2) sospensione dell’esecuzione dell’appalto con decisione unilaterale; (3) applicazione di penali per un importo superiore al 10 % dell’ammontare netto contrattuale;
(4) violazione degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria nei confronti dei lavoratori; (5) violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; (6) subappalto non autorizzato; (7) cessione del contratto o del credito; (8) violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10. L’Autorità, in tali casi, sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore il prezzo relativo alle prestazioni effettuate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e salvo il risarcimento del maggior danno subito. Per la procedura di risoluzione si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 108 del CODICE. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co. 12, del CODICE, il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva, relativa all’esito
positivo dell’approvazione da parte dell’Autorità Competente, e, qualora previsto, del controllo della Corte dei Conti ex art. 3, co. 1, lett. g), della L. 20/90.
ART. 15 / RECESSO
L’Autorità potrà recedere dal contratto ai sensi e nelle forme di cui all’art. 109 del CODICE. L’Appaltatore, in tal caso, avrà diritto soltanto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte.
ART. 16 / MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati con le modalità sottoindicate (l’ordine cronologico degli stati di avanzamento previsti sarà determinato dal completamento progressivo delle attività di cui all’art. 3 del presente capitolato):
1. anticipazione d’importo pari al 20,00 % del valore netto del contratto, corrisposta ai sensi dell’art. 35, co. 18, del CODICE, previa costituzione della prevista garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
2. stato di avanzamento d’importo pari al 30,00 % del valore netto del contratto, corrisposto in rapporto all’emissione del certificato di regolare esecuzione delle attività “Inserimento nell’anello wdm/sdh delle caserme dei NOE di Napoli, Caserta, Salerno, Reggio Calabria, Potenza, Bari e Lecce” (sullo stato di avanzamento sarà operata una riduzione d’importo pari al 5,00 % del valore netto del contratto, rivolta al recupero progressivo dell'anticipazione, nonché la ritenuta del 0,50 % di cui all’art. 30, co. 5, 2° periodo, del CODICE);
3. n. 3 (tre) stati di avanzamento d’importo unitario pari al 20,00 % del valore netto del contratto, corrisposti in rapporto all’emissione dei certificati di regolare esecuzione delle attività “Adeguamento delle sale apparati delle caserme dei NOE”, “Fornitura di tecnologie per l’adeguamento della sicurezza logica e fisica delle sale apparati delle caserme dei NOE” e “Fornitura di tecnologie per la visualizzazione, gestione e archiviazione e sicurezza dei video” (sui singoli stati di avanzamento sarà operata una riduzione d’importo pari al 5,00 % del valore netto del contratto, rivolta al recupero progressivo dell'anticipazione, nonché la ritenuta del 0,50 % di cui all’art. 30, co. 5, 2° periodo, del CODICE);
4. saldo d’importo pari al 10,00 % del valore netto del contratto, corrisposto in rapporto all’emissione del certificato di verifica di conformità definitiva (l’importo del saldo sarà incrementato in misura della restituzione delle ritenute di cui all’art. 30, co. 5, 2° periodo, del CODICE).
Il pagamento delle fatture, in formato elettronico e regolate con il sistema dello “split payment”, avrà luogo entro n. 30 (trenta) giorni data emissione, previo: (1) esito positivo delle verifiche inerenti la regolarità fiscale e contributiva dell’Appaltatore; (2) esito positivo dei controlli amministrativo/contabili da parte dell'Ufficio Controlli del PON "Legalità" 2014-2020 sulla documentazione contrattuale e di spesa, trasmessa dall’Autorità in qualità di Beneficiario; (3) successiva approvazione delle spese da parte del Responsabile dell'Ufficio
Gestione del PON Legalità.
Le suddette fatture dovranno recare l’indicazione del codice identificativo gara [CIG 8618244FEB ], del codice unico di progetto [CUP D77I19000220006], del codice fiscale dell’Autorità [93109350616], del codice univoco di fatturazione [UF6S1P], nonché la dicitura “Le spese relative alla presente fattura sono finanziate con i fondi di cui al PON Legalità 2014 – 2020” cofinanziato con fondi UE. Al pagamento delle fatture è delegato (a valere sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze) l'Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica del PON "Legalità". Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie, a valere sul fondo di Rotazione e, quindi, l'Autorità non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che dovessero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
ART. 17 / PENALI
Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 4, del CODICE, l’Autorità potrà applicare, nel limite massimo del 10 % dell’ammontare netto contrattuale, le penali sottoindicate:
1 con riferimento alla consegna delle attività di cui all’art. 3 del presente capitolato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale d’importo pari all’1 ‰ del valore netto aggiudicato (l’ammontare delle penali sarà recuperato in occasione degli stati di avanzamento);
2 con riferimento ai malfunzionamenti degli impianti dei Comandi NOE e prodotti hardware e software, per ogni ora lavorativa di ritardo nell’attivazione degli interventi di manutenzione, ovvero nel ripristino dell’operatività delle installazioni, una penale d’importo pari allo 0,1 ‰ del valore netto aggiudicato (l’ammontare delle penali sarà recuperato avvalendosi della cauzione definitiva);
3 con riferimento ai guasti e/o alle anomalie degli allacci dei Comandi NOE all'anello WDM/SDH, per ogni ora solare di ritardo nell’attivazione degli interventi di manutenzione, ovvero nel ripristino dell’operatività delle installazioni, una penale d’importo pari allo 0,1 ‰ del valore netto aggiudicato (l’ammontare delle penali sarà recuperato avvalendosi della cauzione definitiva).
ART. 18 / TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 136/10, restando impegnato, tra l’altro: (1) ad accettare il pagamento effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicato nella dichiarazione acquisita dall’Autorità al prot. n. del
/ / ; (2) ad inserire nei subcontratti, rilevanti ai fini del contratto principale, la clausola con la quale i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; (3) a trasmettere all’Autorità copia dei subcontratti; (4) ad utilizzare nei confronti dei subcontraenti strumenti di pagamento, idonei per la tracciabilità dei flussi finanziari e nei quali è riportato il codice [CIG 8618244FEB ]. In caso di subappalto,
l’appaltatore dovrà dare immediata comunicazione all'Autorità ed alla Prefettura competente dell’eventuale inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 19 / TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, l’Autorità tratterà i dati personali forniti dall’Appaltatore, anche con l’ausilio di strumenti informatici, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’appalto in parola. Titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx. Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Lavadera.
ART. 20 / NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra cui il D.Lgs. 50/16, il D.P.R. 207/10 nella parte ancora in vigore ed il Libro IV, Titolo III, Capo V, del C.C.
ART. 21 / CONTROVERSIE
In caso di eventuali controversie il foro competente sarà individuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e s.s. del R.D. 1611/33 e dell’art. 25 del C.P.C. Resta salva la possibilità di ricorrere all’accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del CODICE.
ART. 22 / FORMA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, co. 14, del CODICE, il contratto d’appalto sarà stipulato, mediante apposizione di firme digitali, in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso. Il contratto, pertanto, sarà assoggettato all’imposta di bollo, in misura di € 16,00 per ogni quattro facciate uso bollo, oppure per ogni cento righe. L’imposta di bollo è prevista a totale carico dell’Appaltatore.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx