Garanzia legale. 5.1 Il Provider garantisce la qualità delle prestazioni previste dal contratto. Nel caso in cui le prestazioni del Provider differiscano solo in misura irrilevante rispetto a quanto previsto dal contratto non è possibile esercitare alcun diritto riconducibile ad anomalie. Il punto 6 si applica inoltre alle richieste di risarcimento danni e di rimborso spese.
5.2 Il termine di prescrizione per le rivendicazioni dovute ad anomalie è di un anno dall'inizio del periodo di prescrizione previsto dalla legge. Se la legge prescrive termini più lunghi in caso di violazione degli obblighi da parte del Provider dovuta a intenzionalità o a negligenza grave, in caso di occultamento fraudolento di un'anomalia e in caso di pregiudizio della vita, dell'incolumità fisica o della salute, nonché per le rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, questi rimangono inalterati. L'esecuzione della notifica di un'anomalia del Cliente da parte del Provider porta alla sospensione del termine di prescrizione solo nella misura in cui i requisiti legali previsti risultino soddisfatti. Il conteggio del periodo previsto per la prescrizione non riprende dall'inizio. Le prestazioni successive (nuova consegna o eliminazione delle anomalie) possono influire esclusivamente sulla prescrizione dei diritti in relazione all'anomalia che ha determinato l'esecuzione della prestazione successiva.
5.3 Il Provider può chiedere un risarcimento per le spese sostenute nella misura in cui
a) agisce in base alla segnalazione di anomalie rivelatesi inesistenti, a meno che il Cliente pur compiendo uno sforzo ragionevole non sia stato in grado di riconoscere l'assenza di anomalie, o
b) un difetto segnalato non sia riproducibile o altrimenti identificabile dal Cliente come anomalia, o
c) si sostengono spese aggiuntive a causa dell'inadempienza degli obblighi da parte del Cliente.
5.4 Il Provider risponde delle violazioni dei diritti di terzi provocate dalla sua prestazione solo nella misura in cui la prestazione viene eseguita senza alcuna modifica nei termini contrattuali e in particolare nell'ambiente di utilizzo definito contrattualmente o altrimenti previsto. Il Provider è responsabile delle violazioni dei diritti di terzi solo all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e nel luogo di utilizzo del servizio previsto dal contratto. Il punto 5.2 paragrafo 1 si applica analogamente.
5.5 Se un terzo contesta al Cliente che una prestazione del Provider viola i suo...
Garanzia legale. 1. Per i PRODOTTI CONTRATTUALI l’IMPORTATORE garantisce l’assenza di difetti sia nel materiale che nella manodopera in conformità alle sue condizioni di garanzia nella loro ultima edizione valida. Nei confronti dei suoi clienti, il PARTNER DI ASSISTENZA è tenuto a far diven- tare parte integrante dei suoi contratti di compravendita relativi ai PRODOTTI CONTRATTUALI almeno le condizioni di garanzia dell’IMPORTATORE nell’edizione rispettivamente valida.
2. Il PARTNER DI ASSISTENZA si impegna a informare immediatamente l’IMPORTATORE in merito a qualsiasi caso di garanzia che potrebbe causare o ha causato una controversia legale.
3. Il PARTNER DI ASSISTENZA è tenuto a gestire e a evadere i ricorsi in garanzia che ven- gono fatti valere presso di lui in base alle direttive dell’IMPORTATORE.
Garanzia legale. 10.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i prodotti venduti da McV sono coperti da una garanzia convenzionale del produttore e, per l’acquirente che sia consumatore (persona fisica che acquista la merce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ovvero effettua l’acquisto senza indicare nel modulo d’ordine un riferimento di partita IVA), anche dalla garanzia legale per i difetti di conformità, di cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. La garanzia convenzionale deve intendersi come garanzia aggiuntiva a quella legale ai sensi del- l'art. 1519 septies c.c., in modo che non vengano in nessun caso pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dalla normativa sulle vendite dei beni mobili di consumo (D. Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo). Per fruire dell’assistenza in garanzia, il Consumatore dovrà conservare la fattura ricevuta.
10.2. La garanzia legale in favore del Consumatore copre i difetti di conformità, esistenti al momento della consegna del bene, che si siano manifestati entro due anni dalla consegna del bene stesso
10.3. Il difetto di conformità deve essere comunicato a McV, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui il Consumatore ha scoperto il difetto. L’azione nei confronti di XxX si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla data di acquisto del bene.
10.4. In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, secondo le previsioni dell’art. 130 D. Lgs. n. 206/2005. Il prodotto dovrà essere restituito dall’acquirente, possibilmente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria). Una volta controllato il prodotto reso dal Consumatore, XxX provvederà alla sostituzione o riparazione e procederà alla spedizione del prodotto stesso, salvo quanto disposto dall’art. 130 D. Lgs. n. 206/2005. Se, a seguito di intervento di XxX, si constati che il difetto denunciato non integra un difetto di conformità ai sensi degli articoli 128 e seguenti D. Lgs. n. 206/2005, all’acquirente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino, nonché i costi di trasporto, se sostenuti da McV.
Garanzia legale. Tutti i prodotti venduti sul Sito sono coperti dalla garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo.
Garanzia legale. Tutti gli articoli venduti nel catalogo online del Sito beneficiano della garanzia legale del produttore/fornitore. Il Cliente consumatore privato (inteso come persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ovvero effettua l’acquisto senza indicare in fase d’ordine un riferimento alla Partita Iva) potrà avvalersi della garanzia legale di conformità, in applicazione agli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo. La garanzia legale di conformità si applica esclusivamente al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché lo stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata.
Garanzia legale. L’impianto fotovoltaico e’ coperto dalla garanzia legale di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di rilascio al Cliente della dichiarazione di conformita’ alla regola d’arte, per i difetti di conformità, ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii (“Garanzia Legale”). Il tutto come previsto all’articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto Fotovoltaico (Garanzie del Fornitore e Garanzie dei Produttori).
Garanzia legale. Nel caso in cui la vendita intervenga tra un Professionista ed un Professionista (B2B) trova applicazione esclusivamente la garanzia legale prevista dal Codice Civile. In particolare, tale garanzia ha ad oggetto i vizi del Prodotto che siano tali da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato oppure tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore. In tali casi, l’Acquirente deve, a pena di decadenza, comunicare al Venditore la presenza dei vizi entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna e/o dal ritiro del Prodotto. La garanzia non è dovuta se al momento del contratto l’acquirente conosceva i vizi della cosa e/o se i vizi erano facilmente riconoscibili dallo stesso. Si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile. La garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e/o se i vizi erano facilmente riconoscibili dallo stesso.
Garanzia legale. 8.1. In caso di Difetto di conformità, ovvero consegna di bene che presenti vizi o difetti o sia difforme da quello previsto nel contratto di vendita, vale a dire inidoneo all’uso al quale serve abitualmente un bene dello stesso tipo, difforme dalla descrizione pubblicata sul sito o che non manifesti le qua- lità promesse, si applica quanto previsto in mate- ria di Garanzia Legale dagli artt. 128 e seguenti del d.lgs. 205/2006 (Codice del Consumo).
8.2. Sono esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale eventuali guasti o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del Cliente ovvero da un uso del prodotto non conforme alla sua destinazione d’uso e/o a quanto previsto nella documentazione tecnica al- legata al prodotto.
8.3. La farmacia è responsabile quando il Difetto di conformità si manifesta nel termine di due anni dalla consegna del bene, salvo che sia prevista una garanzia convenzionale oltre tale termine. In caso di vendita di beni usati, la garanzia di cui al comma precedente può essere limitata ad un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno. 8.4. Il Consumatore è tenuto a denunciare il vizio o Difetto alla farmacia entro due mesi dalla scoperta (salvo che la farmacia abbia riconosciuto od occultato l’esistenza del Difetto).
Garanzia legale. La garanzia prevista dalla legge riguarda la vendita dei beni di consumo effettuata nell’ambito di un’attività professionale o imprenditoriale al consumatore. Il consumatore ha diritto a ricevere dal venditore un bene conforme al contratto, nonché alle qualità e ai requisiti promessi dal venditore. In caso di vizi del bene, di produzione o di conformità, che esisteva già al momento della consegna o che si manifesti anche in seguito, il consumatore acquirente ha titolo per rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge. La responsabilità del venditore opera per un periodo di 2 anni dal momento dell’acquisto, o meglio della avvenuta consegna. Il consumatore ha l’onere di comunicare al venditore l’esistenza del vizio o del difetto di conformità del bene entro 2 mesi dalla data della sua scoperta. La comunicazione non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha nascosto. Di fatto, quindi, la garanzia opera per 26 mesi dalla data di acquisto. La garanzia prevede che il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante, a sua scelta, riparazione o sostituzione con un bene analogo, ovvero, nel caso in cui non sia possibile, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. La scelta tuttavia non è consentita se il rimedio richiesto è oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro (ad es., il rimedio è impossibile se si chiede la riparazione del bene ma non esistono più i pezzi di ricambio per quel bene; è eccessivamente oneroso se si sceglie la sostituzione del bene difettoso con uno nuovo quando invece basterebbe un minimo intervento per restituire conformità al bene). Le riparazioni o sostituzioni devono essere effettuate in un congruo termine di tempo e non devono arrecare inconvenienti al consumatore. Nel caso in cui il rimedio scelto dal consumatore non sia realizzato in un tempo ragionevole, il consumatore ha diritto a richiedere, ancora una volta a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Inoltre, il consumatore che chiede la riparazione o la sostituzione del bene non è tenuto a sostenere alcuna spesa, né per spedizioni, né per materiali, né per mano d’opera. E’ di fondamentale importanza richiedere e conservare lo scontrino fiscale che attesta luogo e data di acquisto, in modo da poterlo mostrare al venditore in caso di contestazioni. E’ importante sapere che è...
Garanzia legale. Per ogni lotto, per ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale offerto, è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell’apparecchiatura). Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali / aggiornamenti di ricambio / integrazione che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature / sistemi / software. L’Azienda avrà diritto alla riparazione / aggiornamento o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature / software stesso (comprensive o meno dei dispositivi opzionali), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dell’Azienda. Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.