CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO BUSINESS
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - MERCATO LIBERO.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO BUSINESS
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Edison Energia S.p.A. (di seguito anche “EDISON ENERGIA” o il “FORNITORE”) società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A., con sede legale Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, Capitale Sociale di Euro 40.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita IVA 08526440154 – REA 1229342, si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica e/o il gas naturale destinati all’indirizzo di fornitura indicato nella “Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici” e/o nella “Proposta di Contratto” per la somministrazione di gas naturale a clienti finali non domestici” e/o nella “Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale – mercato libero per Condomini” (di seguito denominate “Proposta di Contratto” o “Proposta”) che unitamente all’eventuale modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento (specifico per clienti Condominio uso domestico), e alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) nonché alle Condizioni Economiche di fornitura (di seguito “Condizioni Economiche”), alle Informazioni aggiuntive per il CLIENTE, all’allegato “Privacy - Informativa relativa al trattamento dei dati personali e alla Scheda sintetica costituiscono il “CONTRATTO”. EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente “PARTE” e congiuntamente “PARTI”. Il contratto si intende valido anche per l’attivazione di una sola fornitura.
ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI
2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Economiche prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali e sulla “Proposta di Contratto”. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Economiche e nelle Condizioni Generali e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.
2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce procura a recedere con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il fornitore uscente. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1 Il CLIENTE richiede a EDISON ENERGIA la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mediante la sottoscrizione della Proposta di Contratto che può avvenire attraverso le seguenti modalità: presso i punti vendita territoriali, tramite agenzie o direct agent, mediante telefono (teleselling inbound o outbound), comparatori, sito web di EDISON ENERGIA, Silofono (richiesta di contatto dal sito da parte di un operatore di EDISON ENERGIA) ed infine tramite linkform, ovvero la funzionalità che prevede l’invio della Proposta di Contratto al CLIENTE tramite e-mail o sms, consentendo al CLIENTE di completare la richiesta della fornitura tramite l’apposito link.
3.2 (punto specifico per la sola fornitura di gas naturale) Ai fini della validità della richiesta di fornitura, EDISON ENERGIA si riserva il diritto di verificare la disponibilità del servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna.
3.3 EDISON ENERGIA si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. Limitatamente ai clienti alimentati in media tensione (MT) per l’energia elettrica, il CONTRATTO si intende perfezionato qualora il CLIENTE non riceva alcuna comunicazione di diniego da parte di EDISON ENERGIA entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Qualora il CLIENTE sia alimentato in bassa tensione (BT) e/o per l’attivazione della fornitura di gas naturale, il CONTRATTO si intende perfezionato con la ricezione dell’accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione o, a seconda dei casi, della conferma da parte del CLIENTE, della sua Proposta di Contratto, a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione (esempio SMS) preventivamente concordato con il CLIENTE.
Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso dal CLIENTE Condominio telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata relativa all’approvazione delle condizioni contrattuali ed economiche da parte del CLIENTE, anche la successiva conferma di essa da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell’area privata del sito xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.
Nel caso il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza (tramite modalità telefonica, comparatori, sito, Sitofono, linkform), il CLIENTE Condominio con uso domestico ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione, senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione, avvalendosi dell’apposito modulo allegato al presente CONTRATTO oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo mail, fax o raccomandata a/r ai recapiti indicati all’Art. 22.
CG_PMI_20220916
3.4 Nel caso in cui il CLIENTE che ne abbia eventualmente diritto eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o, per l’energia elettrica, dal fornitore di maggior tutela o tutele graduali e per il gas naturale dall’esercente il servizio di ultima istanza, nel caso non fossero state avviate da EDISON ENERGIA le attività necessarie ad avviare la fornitura nei confronti del CLIENTE che ha esercitato il ripensamento, o da EDISON ENERGIA per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Il CLIENTE che esercita il diritto di ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all’attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione. Il CLIENTE che ne abbia eventualmente diritto può richiedere di voler dare esecuzione al contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta può comportare un anticipo dell’avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l’avvio della fornitura entro i termini del ripensamento. Se il CLIENTE non richiede l’esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Se il CLIENTE effettua la richiesta di esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti agli articoli 6 e 8 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto.
3.5 EDISON ENERGIA inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla
somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale anche nelle seguenti ipotesi: a. iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b. sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c. mancato ottenimento da parte di EDISON ENERGIA di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale EDISON ENERGIA ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia
elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi; e. inefficacia dei Contratti di
Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili ad EDISON ENERGIA;
f. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente di cui al punto 10.9.1 che segue; g. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al punto 10.10; h. il FORNITORE sia informato del fatto che il Cliente sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso; ; i. (valido per la sola fornitura di energia elettrica) il CLIENTE provenga dal regime di Salvaguardia; j. (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima Istanza; k. la fornitura risulti già sospesa per morosità o sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; l. il punto risulti oggetto di una richiesta di indennizzo (CMOR); m. ai sensi dell’Art. 8.1.d TIMG e 6.4.e
TIMOE il punto sia stato oggetto di precedenti richieste di switching negli ultimi 12 mesi
oltre a quella in corso; n. il PDR non sia accessibile; o. il FORNITORE sia informato del fatto che il Distributore ha promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.
3.6 EDISON ENERGIA si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell’attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) comunicherà a EDISON ENERGIA le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di switching oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di switching presentata da EDISON ENERGIA; e. l’accessibilità o meno del Punto di Riconsegna; f. sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo (CMOR). In caso di effettivo esercizio della revoca, EDISON ENERGIA non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
3.7 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al FORNITORE la voltura e comunicare l’eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. In tal caso l’avvio dell’esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e
s.m.i. e Del. 398/2014/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Il FORNITORE si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato. Il Cliente non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative al/ai POD/PDR oggetto del presente Contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente.
ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE
4.1 Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere anche distinte, secondo quanto riportato nella sezione “Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura” della Proposta di Contratto e dell’Allegato - “Dati tecnici di fornitura” nel caso di CLIENTE con più Punti di Prelievo. Si precisa che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche riguarda soltanto il periodo applicativo delle Condizioni Economiche stesse e non la durata del contratto, che è comunque a tempo indeterminato. L’effettivo inizio dell’esecuzione del Contratto si avrà con l’attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal CLIENTE. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Edison Energia al CLIENTE nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altra modalità concordata con il CLIENTE e sarà riportata nelle fatture.
4.2 In caso di switching, l’effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta relativa allo switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà normalmente non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta.
4.3 Nel caso in cui non sia possibile dare effettivo inizio alla somministrazione nelle date sopra indicate, EDISON ENERGIA provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo mediante lettera o altro mezzo concordato con il CLIENTE.
4.4 In ogni caso, qualora la decorrenza della fornitura non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell’energia e/o distribuzione del gas presso i Punti di Prelievo/Punti di Riconsegna del CLIENTE, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva ed EDISON ENERGIA non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal CLIENTE derivanti dal ritardo nell’inizio della fornitura.
ART. 5 - CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
(punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica)
5.1 Modalità della somministrazione. L’energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di EDISON ENERGIA, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 14 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l’avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito “Terna”) e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di EDISON ENERGIA ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di EDISON ENERGIA.
5.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, EDISON
ENERGIA quale “cliente grossista” ai sensi dell’Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall’energia somministrata, essendo la stessa EDISON ENERGIA, persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
5.3 Complessi di misura. EDISON ENERGIA, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
ART. 6 - CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE
(punto specifico per la sola fornitura di gas naturale)
6.1 Consegna del gas naturale. Il CLIENTE non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a EDISON ENERGIA ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. EDISON ENERGIA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell’uso del gas in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
6.2 Servizio di Distribuzione.
6.2.1 Il servizio di distribuzione sull’impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il Punto di Riconsegna viene garantito dall’Impresa di Distribuzione Locale che gestisce o è proprietaria dell’impianto stesso.
6.2.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.
6.2.3 Per quanto precede, EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad EDISON ENERGIA.
6.3 Interventi sulle apparecchiature e verifiche. Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a EDISON ENERGIA, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto nella Del. 569/2019/R/gas – RQDG e s.m.i.. EDISON ENERGIA, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore Locale l’esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete (Allegato 2 Del. 108/06 e successive modifiche e integrazioni). Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata dalla stessa al Distributore Locale, un corrispettivo di importo pari a 23,00 (ventitre,00) euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.
6.4 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell’applicazione di due
distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall’Allegato A alla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all’Allegato A alla 570/2019/R/ gas (RTDG) e s.m.i..
ART. 7 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI
7.1 EDISON ENERGIA applicherà, ai quantitativi di energia attiva e alle relative perdite di rete mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, e ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati da ciascun Punto di Riconsegna, il Prezzo accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Economiche, corrispondenti all’offerta acquistata dal CLIENTE e riportata nella sezione “Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura” della Proposta di Contratto. Saranno inoltre addebitati tutti gli ulteriori corrispettivi indicati all’interno della sezione “servizi di vendita” delle Condizioni Economiche.
7.2 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d’ora, a sottoscrivere e fornire a EDISON ENERGIA tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate.
7.3 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 7.2, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all’altra PARTE.
7.4 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/ trattato per fasce orarie, EDISON ENERGIA provvederà automaticamente ad applicare i prezzi riportati nelle Condizioni Economiche per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell’avvenuta modifica o sostituzione del contatore, se avvenuta entro il giorno 15 del mese, oppure a partire dal secondo mese successivo se modifica/sostituzione avvenuta successivamente al giorno 15 del mese.
7.5 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora il CLIENTE sottoscriva una Proposta di Contratto e richieda un’offerta per clienti Non Domestici e tale opzione non risulti congruente con i dati comunicati dal SII, il presente CONTRATTO cesserà automaticamente di avere efficacia e le Parti dovranno procedere alla conclusione di apposito Contratto destinato ai Clienti Domestici previa scelta da parte del Cliente di una nuova offerta tra quelle messe a disposizione da EDISON ENERGIA.
7.6 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) EDISON ENERGIA fatturerà inoltre al Cliente i corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica relativi alla sua fornitura, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore. Saranno quindi fatturati al Cliente:
a) tutti i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per i servizi di distribuzione e misura e a Terna per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica, come disciplinati dalla Del. 568/2019/R/eel e s.m.i., ivi compresi gli eventuali corrispettivi per il prelievo di energia
reattiva, qualora applicabili; b) le componenti Asos e Arim e le componenti UC; c) eventuali
corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore locale.
7.7 Tutte le componenti di cui ai punti 7.2 e 7.6 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore.
7.8 (punto specifico per la sola fornitura di gas) Il prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (RTDG e TIVG e successivi aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell’IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore locale.
7.9 (punto specifico per la sola fornitura di gas) Tutte le componenti di cui al precedente punto sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore Locale.
7.10 Le Condizioni Economiche di cui ai precedenti commi saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Economiche, riferita esclusivamente al periodo applicativo delle Condizioni Economiche stesse, fermo restando la durata indeterminata del CONTRATTO, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal FORNITORE secondo quanto previsto all’Art.21. In tal caso EDISON ENERGIA comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea, digitale). A seguito di detta comunicazione il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso con le modalità previste al successivo Art. 12. Qualora il CLIENTE non eserciti tale diritto di recesso nei termini e con le modalità sopra indicate, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità non sia stata effettuata detta comunicazione da parte di EDISON ENERGIA, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.
ART. 8 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO
(punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica)
8.1 EDISON ENERGIA con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d’ora ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c.. EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore locale l’esecuzione di attività relative alla gestione dei Punti di prelievo quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura ecc.
8.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C della Del. 568/2019/R/eel e s.m.i.. Inoltre Il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della 491/2020/R/eel, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.
8.3 Il CLIENTE conferisce altresì ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del “Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica”, denominato anche “Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto”, allegato al contratto di trasporto.
8.4 EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad EDISON ENERGIA.
ART. 9 – ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE
9.1 Le accise gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché le accise e le addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nei successivi commi, richieda l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.
9.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del CLIENTE il FORNITORE si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
9.3 Il CLIENTE che ha diritto di richiedere l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta compilando nella “PdC” la parte relativa alle Imposte. Il CLIENTE si impegna a comunicare a immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.
9.4 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare per iscritto a EDISON ENERGIA, con riferimento ad ogni singolo POD/PDR, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.
9.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del CLIENTE stesso.
9.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di EDISON ENERGIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.
ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE
CG_PMI_20220916
10.1 Nel rispetto della normativa vigente, la fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa, senza oneri aggiuntivi per la ricezione della stessa, entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’Art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dal TIF. Il valore dell’indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati
per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE.
10.3 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.
10.4 (punto specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 569/2019/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 148/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati:
a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal SII.
10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
10.6 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente punto 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Economiche sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.
10.7 Applicazione di regimi IVA specifici
10.7.1 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EDISON ENERGIA entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell’IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’IVA ridotta.
10.7.2 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l’emissione di fatture senza applicazione dell’IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d’Intento dovrà essere prodotta all’atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l’anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall’anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d’Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l’anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d’Intento dovranno essere fatte pervenire a EDISON ENERGIA entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.
10.8 Qualora la fornitura abbia ad oggetto più Punti di Fornitura/Riconsegna il cliente può optare per la fatturazione aggregata degli importi relativi alla fornitura, compilando nella Proposta di Contratto, all’interno della sezione inerente all’anagrafica del cliente, la parte dedicata alla fatturazione unica.
10.9 Modalità e termine di pagamento
10.9.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato tramite addebito diretto su conto corrente (SDD) in via continuativa con valuta fissa per il beneficiario coincidente con il quindicesimo giorno dalla data di emissione delle stesse. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da EDISON ENERGIA almeno 1 giorno prima dell’addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo. Il CLIENTE potrà, in qualunque momento, attivare il metodo di pagamento tramite addebito diretto su conto corrente (SDD) in via continuativa, anche tramite l’area privata del sito www. xxxxxxxxxxxxx.xx, dove troverà altresì l’indicazione di eventuali altri metodi di pagamento disponibili tramite i quali potrà scegliere di pagare le singole fatture.
10.9.2 Ai sensi dell’art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
10.10 Garanzie di pagamento
10.10.1 Il CLIENTE, qualora EDISON ENERGIA lo richieda, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia bancaria o assicurativa “a prima richiesta” in favore di EDISON ENERGIA, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente CONTRATTO, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. L’importo della garanzia verrà comunicato da EDISON ENERGIA entro un congruo termine affinché il CLIENTE possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo.
CG_PMI_20220916
10.10.2 Inoltre, in corso di vigenza del CONTRATTO, qualora il CLIENTE dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, tale da pregiudicare il fido concesso, EDISON ENERGIA potrà richiedere la predetta garanzia, l’importo e le condizioni riportate al punto 10.10.1 che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia.
10.10.3 Detta garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
10.10.4 In caso di escussione da parte di EDISON ENERGIA di detta garanzia il CLIENTE dovrà provvedere a reintegrarla entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
10.10.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle fatture o il rimborso di crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx. Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione della fattura (ai sensi della Del. 463/2016/R/ com) nei seguenti casi: 1) la fattura contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al CLIENTE;
2) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista dal contratto; 3) fatturazione di importi anomali; 4) qualora la fattura contenga conguagli sia per dati di misura stimati o reali negli ultimi 12 mesi, sia per ricalcoli di variazioni stagionali di consumi, sia per modifica componenti di Prezzo, sia per blocchi di fatturazione, sia per le prime fatture emesse dall’attivazione. Nei casi sopra elencati,
verrà concessa la rateizzazione della fattura se: a) riguarda somme superiori a 50,00 euro; b) la richiesta avviene entro 10 gg successivi alla scadenza della fattura da rateizzare. Le modalità di rateizzazione prevedono che le rate, non cumulabili, abbiano una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due; inoltre le somme rateizzate, per i casi sopra menzionati, siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta con la data di pagamento). Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una dilazione di pagamento, con pagamento rateale, le somme rateizzate siano maggiorate del Tasso di dilazione al Tasso del 4,5%.
10.11 Il CLIENTE riceverà la fattura di chiusura, ossia quella emessa a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale tra FORNITORE e CLIENTE, entro 6 (sei) settimane dalla data di cessazione della fornitura. Pertanto, la fattura di chiusura sarà emessa dal FORNITORE non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere delle 6 (sei) settimane, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere delle 6 (sei) settimane in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del distributore. Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini di cui sopra, il FORNITORE è tenuto a riconoscere un indennizzo automatico al CLIENTE. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura. Il Cliente ha altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da sostituzione nella fornitura a PdR attivi) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al CLIENTE in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al FORNITORE.
10.12 Il FORNITORE si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto
contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell’eventuale credito maturato nei confronti del CLIENTE inadempiente. Il FORNITORE si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR”, derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al FORNITORE.
10.13 Nell’ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni il CLIENTE sarà informato in fattura e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.
ART. 11 - RITARDO NEI PAGAMENTI- PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
11.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA,
il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex D. Lgs. 231/02 - in vigore alla data dell’inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di EDISON ENERGIA di messa in mora del CLIENTE.
11.2 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente al punto 10.9.1, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente mediante apposita comunicazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (di seguito PEC), Il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento delle fatture sollecitate entro un termine pari a 25 (venticinque) giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o pari a 40 (quaranta) giorni solari per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.
L’eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento all’inidirizzo e-mail o al numero di fax indicati nella comunicazione di sollecito. Nel caso in cui EDISON ENERGIA, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica o la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito.
11.3 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
11.4 Resta inteso che nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura di energia elettrica o gas naturale, EDISON ENERGIA potrà di richiedere al Distributore l’interruzione fisica con blocco dell’alimentazione del POD/PDR.
11.5 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) EDISON ENERGIA avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE ai sensi della regolazione ARERA in materia di sistema indennitario (Allegato A alla Del. 593/2017/R/com (TISIND)e s.m.i.).
11.6 EDISON ENERGIA avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.
11.7 (punto specifico per la sola fornitura di gas naturale) Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
11.8 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nel caso in cui: a. non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora con le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione vigente; b. il cliente abbia comunicato al FORNITORE l’avvenuto pagamento secondo le modalità previste dal precedente punto 11.2; c. l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente eventualmente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
d. il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e. la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano
previste esplicitamente nel Contratto.
11.9 (punto specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista dal TIMOE. In tale caso EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall’inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, in mancanza di switching, il SII provvederà a trasferire i POD del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o dell’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al “servizio di salvaguardia”.
11.10 (punto specifico per la sola fornitura di gas) La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione nei confronti dei PDR non disalimentabili ovvero i PDR nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico come definiti nel TIVG. In tale caso EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, procederà alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE finale titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE finale abbia provveduto al pagamento, EDISON ENERGIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto e alla successiva richiesta, al SII, di Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile. In tal caso il SII provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
11.11 A seguito della chiusura del POD/ PDR per sospensione della fornitura per morosità, qualora il FORNITORE abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell’Art. 12, lo stesso avrà la facoltà di richiedere la Risoluzione contrattuale per morosità relativa al punto di riconsegna in oggetto.
11.12 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); EDISON ENERGIA si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell’ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso.
11.13 (punto specifico per la sola fornitura di gas) Qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il FORNITORE si riserva di risolvere il contratto e richiedere la Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione. In tal caso, EDISON ENERGIA trasmetterà al Distributore, se richiesti dallo stesso: a. copia delle fatture non pagate; b. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente; c. copia della risoluzione del contratto con il cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; d. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; e. documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del cliente.
11.14 (punto specifico per la fornitura di energia elettrica) Qualora l’intervento di
sospensione per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
11.15 Fatti salvi i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di voltura e di subentro nell’utenza di energia elettrica e/o gas naturale, al Cliente non verrà richiesto l’adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al precedente titolare della medesima utenza.
11.16 Il CLIENTE avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante, alternativamente, il mancato rispetto del: i) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale di sospensione della fornitura per morosità (o riduzione della potenza EE). In questi casi, non può essere richiesto al CLIENTE il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L’importo dell’indennizzo sarà accreditato al CLIENTE in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.
ART. 12 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Fatto salvo quanto previsto al punto 3.5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: 1. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore nel caso in cui il recesso sia esercitato al fine di cambiare fornitore; 2. 1 (uno) mese, che decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, se esercitato al fine di cessare la fornitura, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE che intenda recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o raccomandata A/R o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
12.2 Il recesso del CLIENTE non domestico con almeno un punto di fornitura alimentato in Media Tensione per l’energia elettrica e/o con consumi gas superiori a 200.000 Smc/ anno non potrà avere efficacia prima della scadenza iniziale o prorogata delle Condizioni Economiche e dovrà pervenire ad EDISON ENERGIA con un preavviso minimo di 4 (quattro) mesi rispetto all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell’esercizio della facoltà di recesso. In caso di mancato rispetto dei tempi di recesso, EDISON ENERGIA avrà diritto a fatturare al CLIENTE, per ogni fornitura, per ciascun mese di mancata fornitura, una penale calcolata come segue: a) un importo di euro
3.000 (tremila) per ogni fornitura di energia elettrica in Media Tensione; b) un importo di euro 500 (cinquecento) per ogni fornitura di energia elettrica in Bassa Tensione; c) un importo di euro 3.000 (tremila) per ogni fornitura di gas naturale con un consumo annuale maggiore o uguale a 200.000 Smc; d) un importo di euro 500 (cinquecento) per ogni fornitura di gas naturale con un consumo annuale minore di 200.000 Smc. Il consumo annuale di gas naturale sarà stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo o in base all’applicazione dei profili di prelievo standard definiti da ARERA al consumo storico comunicato dal Distributore competente o al consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO.
12.3 Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo raccomandata A/R all’altra PARTE, qualora, relativamente a quest’ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b. interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c. insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; d. ricevimento da parte di EDISON ENERGIA della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con la quale queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.6 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; e. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/Distribuzione per cause non imputabili a EDISON ENERGIA; f. revoca non concordata del mandato per l’addebito su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso; g. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia e/o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; h. qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al punto 10.10; i. Inosservanza degli obblighi di cui al successivo Art. 27 (Codice Etico); j. In generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01; k. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente Art. 11.
12.4 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo
alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo punto 14.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.
12.5 In tale ipotesi fermo restando l’impegno di EDISON ENERGIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento/ Distribuzione, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da EDISON ENERGIA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
12.6 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/ Distribuzione, il CONTRATTO si risolve di diritto.
12.7 EDISON ENERGIA ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
ART. 13 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA
In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, si obbliga a risponde in solido per gli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente intestatario.
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXX
14.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
14.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EDISON ENERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI e, per il gas, ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione.
14.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.
14.4 La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra PARTE.
14.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti del punto 12.4.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
15.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell’ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del CONTRATTO realizzate dal FORNITORE a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al FORNITORE sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il FORNITORE.
15.2 Resta fin d’ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del FORNITORE ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del FORNITORE le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest’ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte.
ART. 16 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI
16.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante
automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite
dall’ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante.
CG_PMI_20220916
16.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, EDISON ENERGIA provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente Art. 12.
ART. 17 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI
Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall’ARERA ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico e/o del gas naturale (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99 e del D. Lgs.n°164 del 23.05.00) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il CONTRATTO, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le PARTI si sono impegnate a stipulare il CONTRATTO, le PARTI stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle PARTI di risolvere di diritto il CONTRATTO, da esercitarsi mediante invio di lettera entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60°(sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.
ART. 18 - REGISTRAZIONE
Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d’uso.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI
19.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 s.m.i., nonché dal regolamento UE 2016/679,, in tema di trattamento dei dati personali, EDISON ENERGIA e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l’esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.
ART. 20 - RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’ARERA e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.
ART. 21 - MODIFICHE
21.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, eventuali modifiche al CONTRATTO
dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
21.2 Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, riferito a titolo esemplificativo alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell’energia, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Xxxxx salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del FORNITORE. La predetta comunicazione, denominata “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
5) qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche il nuovo codice offerta risultante dalla modifica medesima e la stima della spesa annua, escludendo le imposte attraverso il riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” della Scheda sintetica; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas naturale, all’ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale. La stima della spesa annua deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle “Regole per il calcolo della spesa annua stimata” pubblicate nella sezione “Trasparenza” del Portale Offerte; 6) la seguente frase: “Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx”; Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall’allegato A alla del. 426/2020/R/com. Limitatamente ai CLIENTI non domestici con almeno un punto di fornitura alimentato in Media Tensione per l’energia elettrica e/o con consumi gas superiori a 200.000 Smc/anno, la comunicazione verrà inviata con un preavviso non inferiore a 1 (uno) mese rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse.
21.3 Qualora il contratto preveda, nell’arco di 12 (dodici) mesi, Evoluzioni Automatiche delle
Condizioni Economiche, ovvero le variazioni delle Condizioni Economiche già previste e i cui valori sono già determinati nel CONTRATTO sottoscritto dal CLIENTE, EDISON ENERGIA è tenuta a darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei CLIENTI interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi CLIENTI con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell’inizio del successivo periodo di 12 (dodici) mesi e conterrà la stima della spesa annua per tale nuovo periodo e il nuovo codice offerta risultante dall’evoluzione automatica medesima. Xxxxx salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del FORNITORE. L’arco di 12 mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle Condizioni Economiche previsto contrattualmente che, per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della del. 426/2020/R/COM e s.m.i. coincide con la data di inizio di validità del contratto. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall’allegato A alla del. 426/2020/R/COM.
ART. 22 - COMUNICAZIONI
22.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.
22.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.
22.3 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche digitale ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente.
22.4 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità
di invio delle comunicazioni.
22.5 Qualsiasi comunicazione del CLIENTE inerente al CONTRATTO dovrà essere inviata agli indirizzi indicati in calce al presente CONTRATTO.
ART. 23 - PROCEDURA DI RECLAMO E CONCILIAZIONE
23.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate agli indirizzi indicati in calce al presente CONTRATTO. Per la comunicazione del reclamo può essere utilizzato l’apposito modulo disponibile nell’Area Clienti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale/Nome Condominio, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi) e una breve descrizione dei fatti contestati. EDISON ENERGIA è tenuta a rispondere al reclamo scritto entro le tempistiche previste dal TIQV. In caso di mancato rispetto dello standard di risposta ai reclami, EDISON ENERGIA corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico come riportato nell’Informativa sui livelli di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
23.2 Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente al servizio di conciliazione gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità i cui termini e funzionamento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e/o sul TICO; il servizio si svolge interamente on line.
23.3 Il servizio può essere attivato dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EDISON ENERGIA al reclamo scritto del CLIENTE dopo 30 giorni o nel caso in cui quest’ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.
23.4 Per attivare la procedura di conciliazione, il CLIENTE deve compilare la maschera on line ed allegare i documenti richiesti. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione Conciliazione sul sito dell’Autorità. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (FORNITORE di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.
ART. 24 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
24.1 Per i clienti Condominio la legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il FORNITORE e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.
24.2 Per i clienti finali non domestici, il CLIENTE e EDISON ENERGIA eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ART. 25 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI
Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.
ART. 26 - SERVIZI
a) Servizi WEB: registrandosi all’Area Clienti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, il CLIENTE potrà consultare e gestire tutti i dati relativi alla propria fornitura (gestione del contratto, guida alla fattura, consultazione della fattura in formato pdf); b) Servizio Clienti: numero 800.031.121 dedicato ai CLIENTI Business.
ART. 27 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI
EDISON ENERGIA ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di
Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxx_000_xx_xxxxxxx.xxx
Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di EDISON ENERGIA conseguente alla commissione di reati.
ART. 28 - PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA
Secondo quanto previsto dalla Delibera 228/2017/R/com, Edison si è dotata di un proprio Protocollo di Autoregolazione Volontaria per prevenire le Pratiche Commerciali Scorrette. Il Protocollo è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Nell’ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi, che includono anche le loro successive integrazioni e modifiche: • Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e s.m.i. (D.Lgs. 79/99)
• Decreto Legislativo n, 79 del 6 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i (D.Lgs 79/99). • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D.Lgs. 164/00) • DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00) • Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D.Lgs. 231/01) • Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D.Lgs. 231/02) • Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25 ottobre 2003 (Direttiva 2003/87/CE)
• Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D.Lgs. 196/03) • • Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04) • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000, x. 000 (X. Lgs. 206/2005) - (Codice del Consumo) • Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e x.x.x. (Xxx. 000/00) - (XXXX) • Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09) - (TIVG) • Decreto Min. Svil. Economico del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 31/07/09) • Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) - (TIS) • Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11) - (TIMG) • Delibera ARG/ elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11) • Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e x.x.x. (Xxx. 000/0000/X/ xxx) - (XXXX) • Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas) • Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel)
• Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data
20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com) • Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29
maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e x.x.x. (Xxx. 000/0000/X/xxx)
- (XXXXX) • Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel) • Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com)
• Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e x.x.x. (Xxx. 000/0000/X/xxx) – (XXXX) • Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/67 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 (GDPR 2016/679) • Delibera ARERA n. 463 del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i (Del. 463/2016/R/com) - (TIF) • • Delibera ARERA 228/2017/R/ com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e x.x.x. (Xxx. 000/0000/X/xxx) - (XXXX) • Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e x.x.x. (Xxx. 000/0000/X/xxx) - (XXXXXX) • Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e x.x.x. (Xxx. 000/0000/X/xxx) - (XXXXXX) • Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com) • Delibera ARERA 77/2018/R/ com del 8 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 9 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 77/2018/R/com)
• Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com) - (Disciplina della prescrizione) • Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019.
SERVIZIO
Professionisti e Imprese
CG_PMI_20220916
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 20152 Milano (MI)
Condomini
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 00000 Xxxxxx (XX)
Pubbliche Amministrazioni
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 00000 Xxxxxx (XX)
CLIENTI
800.031.121
800.031.124
@ xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
00 00000 000 (da Cell e estero)
xxxxxxxxxxxxx.xx
02 82518 078 02 82518 079
xxxxxxxxxxxxx.xx
02 82518 188 800.031.124
xxxxxxxxxxxxx.xx
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE
INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI EDISON ENERGIA
I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui all’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. prevedono che EDISON ENERGIA sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione prevista ai sensi del contratto di fornitura o dalla regolazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. Nel corso dell’anno 2020 EDISON ENERGIA ha raggiunto i seguenti livelli specifici effettivi di qualità (clienti finali elettrici in Bassa tensione non domestici, clienti finali elettrici in Media tensione, clienti finali gas forniti in Bassa pressione Condominio uso domestico e clienti finali gas forniti in Bassa pressione usi diversi e attività di pubblico servizio – mercato libero): a) tempo medio di 13,20 giorni solari per clienti finali elettrici in Bassa tensione (127 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 5.450€), 10,06 giorni solari per clienti finali elettrici in Media tensione (10 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 525€), 12,70 giorni per i clienti finali gas in Bassa pressione Condominio uso domestico (2 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 125€) e 15,00 giorni per i clienti finali gas in Bassa pressione usi diversi e attività di pubblico servizio (45 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 1.800€) per la risposta motivata ai reclami scritti ; b) tempo medio di 63 giorni solari per clienti finali elettrici in Bassa tensione (1 indennizzo corrisposto per un ammontare pari a 25€), 0 giorni solari per clienti finali elettrici in Media tensione (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€), 0 giorni per i clienti finali gas in Bassa pressione Condominio uso domestico (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€) e 0 giorni per i clienti finali gas in Bassa pressione usi diversi e attività di pubblico servizio (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€) per la rettifica di fatturazione; c) tempo medio di 0 giorni solari per clienti finali elettrici in Bassa tensione (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€), 0 giorni solari per clienti finali elettrici in Media tensione (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€), 0 giorni per i clienti finali gas in Bassa pressione Condominio uso domestico (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€) e 0 giorni per i clienti finali gas in Bassa pressione usi diversi e attività di pubblico servizio (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0€) per la rettifica di doppia fatturazione. Il livello generale di qualità commerciale definito nel TIQV prevede che EDISON ENERGIA sia tenuta a rispettare lo standard del 95% per quanto attiene l’invio delle risposte a richieste scritte di informazioni entro il tempo massimo di 30 giorni solari. Nel corso dell’anno 2020 EDISON ENERGIA ha raggiunto il seguente livello generale effettivo di qualità (clienti finali elettrici in Bassa tensione non domestici, clienti finali elettrici in Media tensione, gas forniti in Bassa pressione Condominio uso domestico e clienti finali gas forniti in Bassa pressione usi diversi e attività di pubblico servizio – mercato libero): 87,60% di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari per clienti finali elettrici in Bassa tensione (tempo medio di risposta pari a 16,40 giorni), 70,54% per clienti finali elettrici in Media tensione (tempo medio di risposta pari a 36,00 giorni), 100,00% per i clienti finali gas in Bassa pressione Condominio uso domestico (tempo medio di risposta pari a 2,00 giorni) e 89,9% per i clienti finali gas in Bassa pressione usi diversi e attività di pubblico servizio (tempo medio di risposta pari a 6,10 giorni). Il livello generale di qualità commerciale definito nella RQDG prevede che EDISON ENERGIA sia tenuta a rispettare lo standard del 90% per quanto attiene gli appuntamenti fissati con il cliente finale entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo. Nel corso dell’anno 2020 EDISON ENERGIA ha raggiunto il seguente livello generale effettivo di qualità (mercato libero): 96,6% di appuntamenti fissati entro il tempo massimo di 1 giorno lavorativo (tempo medio pari a 1,47 giorni lavorativi).
INDENNIZZI AUTOMATICI
Nel caso in cui EDISON ENERGIA non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV, sopra descritti, è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l’indennizzo è pari a 25 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l’indennizzo è pari a 50 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75 €. EDISON ENERGIA non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, (a titolo di esempio rientrano eventuali ritardi del Distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da EDISON ENERGIA, necessari per rispondere ad un reclamo scritto). Inoltre, EDISON ENERGIA non è tenuta alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 53 comma 53.6 dell’Allegato A della Del. 646/2015/R/ xxx e s.m.i. (TIQE), nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale, per assenza di informazioni minime, quali ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, servizio a cui si riferisce il reclamo, codice del Punto di fornitura (POD/PDR), ove disponibile, o, qualora non disponibile, il codice cliente. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 7 delle Condizioni generali di Fornitura. Il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione. Tale indennizzo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione; b) è pari a 60 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine massimo di emissione. Nei casi in cui il Distributore EE metta a disposizione del FORNITORE, con riferimento a Punti di fornitura trattati per fasce, esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, il CLIENTE finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, per il tramite del FORNITORE, di ammontare pari a 10 euro. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto della tempistica di emissione della fattura di chiusura di cui all’art. 7.6 delle Condizioni generali di Fornitura. Il valore di tale indennizzo, corrisposto nella medesima fattura di chiusura, è pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; b) l’importo di cui alla precedente lettera
a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari
successivi al termine massimo di emissione.
CG_PMI_20220916
Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, a esclusione del cambio FORNITORE diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, per il tramite del FORNITORE, di ammontare pari a 35 euro. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura come previsto da TIMG e TIMOE. In particolare, è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura per morosità; c) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.
L’indennizzo automatico sarà riconosciuto secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione vigente. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nelle fatture di riferimento previste dalla regolazione e comunque entro i tempi massimi fissati da ARERA. Nel caso in cui l’importo della fatturazione addebitata al cliente finale sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti
da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti
CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE GARANTITE DALL’ARERA
Dell. 229/01 e ARG/gas 64/09 e s.m.i. (per Condomini con uso domestico e con consumi annui non superiori a 200.000 Smc) Le condizioni economiche di fornitura che il venditore deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle componenti unitarie volte a coprire i costi per l’approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso e le attività connesse, il servizio di trasporto, il servizio di distribuzione e misura, la commercializzazione della vendita al dettaglio e gli oneri aggiuntivi (Del. ARG/gas 64/09 e s.m.i.).
TIPOLOGIA DI CONSUMI | FREQUENZA DI LETTURA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE LOCALE | FREQUENZA DI FATTURAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI VENDITA | IMPORTO MASSIMO DEPOSITO CAUZIONALE (1) |
Inferiore a 500 SMC/anno | ANNUALE | ALMENO QUADRIMESTRALE | 30 €/ANNO |
Fino a 1.500 SMC/anno | SEMESTRALE | BIMESTRALE | 90 €/ANNO |
Fino a 2.500 SMC/anno | QUADRIMESTRALE | BIMESTRALE | 150 €/ANNO |
Fino a 5.000 SMC/anno | QUADRIMESTRALE | BIMESTRALE | 300 €/ANNO |
Superiore a 5.000 SMC/anno | MENSILE | MENSILE (valida anche per PDR in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero) | Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte |
(1) Possibile richiederlo nel caso di pagamento con mezzo diverso dalla domiciliazione bancaria, postale o carta di credito. Il deposito cauzionale deve essere
restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.
OFFERTE PLACET
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
(Allegato 4 alla Del. 366/2018/R/com) - Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ ARERA. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
CG_PMI_20220916
Per una più efficace risposta alle Sue domande, Le ricordiamo di inserire nella comunicazione verso Edison la Ragione Sociale e i dati di fornitura.
SERVIZIO
Professionisti e Imprese
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 20152 Milano (MI)
Condomini
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 00000 Xxxxxx (XX)
Pubbliche Amministrazioni
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Casella Postale 14070 - 00000 Xxxxxx (XX)
CLIENTI
800.031.121
800.031.124
@ xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
00 00000 000 (da Cell e estero)
xxxxxxxxxxxxx.xx
02 82518 078 02 82518 079
xxxxxxxxxxxxx.xx
02 82518 188 800.031.124
xxxxxxxxxxxxx.xx