GARANZIE DI PAGAMENTO. Qualora il pagamento non avvenga attraverso la procedura SDD, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente un importo a titolo di deposito cauzionale, da versare con addebito sulla prima fattura emessa, a garanzia della fornitura in misura pari a quanto previsto dall’ARERA nel TIV. Detto deposito, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzial- mente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitore, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emissione della fattura di chiusura (che avverrà entro sei settimane dalla cessazione del Contratto). Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il mancato versamento, ovvero la mancata ricostituzione del deposito cauzionale, nei termini in precedenza indicati, potrà co- stituire causa di risoluzione del Contratto. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con l’ultima fattura che chiude il rapporto contrattuale, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 10.10.1 Il CLIENTE, qualora EDISON ENERGIA lo richieda, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia bancaria o assicurativa “a prima richiesta” in favore di EDISON ENERGIA, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente CONTRATTO, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. L’importo della garanzia verrà comunicato da EDISON ENERGIA entro un congruo termine affinché il CLIENTE possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo.
10.10.2 Inoltre, in corso di vigenza del CONTRATTO, qualora il CLIENTE dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, tale da pregiudicare il fido concesso, EDISON ENERGIA potrà richiedere la predetta garanzia, l’importo e le condizioni riportate al punto
10.10.1 che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia.
10.10.3 Detta garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
10.10.4 In caso di escussione da parte di EDISON ENERGIA di detta garanzia il CLIENTE dovrà provvedere a reintegrarla entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
10.10.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito xxxxxxxxxxxxx.xx.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 11.1 Al Cliente, all’atto della sottoscrizione del Contratto, potrà essere chiesta una garanzia, nella forma di deposito cauzionale.
11.2 In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, la Società ha facoltà di procedere alla sospensione della fornitura o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art.12.
11.3 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale rilasciato dal Cliente fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
11.4 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 12.1 Salvo che i pagamenti delle fatture siano effettuati mediante ordine diretto SEPA, il FORNITORE si riserva la facoltà di chiedere al CLIENTE il versamento tramite addebito sulla fattura di un deposito cauzionale pari a 7,00 Euro per ogni kW di potenza contrattuale. Il deposito cauzionale verrà restituito successivamente alla risoluzione del presente CONTRATTO con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Qualora nel corso della durata del presente CONTRATTO l’importo cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, (ad esempio a compensazione di fatture non pagate) il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo. Il deposito cauzionale è fruttifero e matura gli interessi legali.
12.2 Il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare il deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute (ad esempio per aumento della potenza contrattuale), mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 9.1. Il Venditore, a sua insindacabile scelta, ha il diritto di rifiutare l’ordine se il pagamento non viene preventivamente garantito da idonea garanzia, di natura e tipologia individuata dal Venditore stesso, anche bancaria o assicurativa, personale o reale.
9.2. Se il Venditore ha già provveduto a parziale esecuzione dell’ordine, qualora l’Acquirente non conceda la garanzia secondo i termini e le forme di cui al punto 8.1, il Venditore medesimo ha diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni, senza che l’Acquirente abbia nulla a pretendere.
9.3. Il Venditore ha, in ogni caso, diritto di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni patiti se il ritardo supera i 20 (venti) giorni dal termine previsto per il rilascio della garanzia.
GARANZIE DI PAGAMENTO. Il contratto è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito, in caso esito negativo è facoltà del fornitore richiedere al cliente una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta di importo pari alla fornitura dei mesi invernali (Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo), la fideiussione o il deposito dovranno essere validi per un periodo non inferiore alla scadenza naturale delle condizioni economiche maggiorate di cinque mesi. In caso di escussione le garanzie dovranno essere ricostituite con le medesime modalità e condizioni, pena la facoltà del Fornitore risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.
GARANZIE DI PAGAMENTO. Il Locatore può richiedere il pagamento di una somma fino a 2,5 volte superiore al Prezzo di Locazione concordato, IVA inclusa (compresi tutti i costi fatturati all'inizio del periodo di locazione, tra cui, in particolare, i costi relativi alle limitazioni di responsabilità opzionali e all'assicurazione) come deposito cauzionale, che non può essere inferiore a 300 euro. Tuttavia, per i veicoli di categoria superiore, il Locatore può richiedere un deposito cauzionale di importo superiore, a determinate condizioni, comunicato al Cliente prima della conclusione del Contratto di Locazione. Il Locatore può richiedere l'effettivo pagamento del deposito cauzionale in qualsiasi momento, all'inizio della locazione o successivamente. Il Locatore è tenuto, se del caso, a restituirlo alla fine del periodo di locazione senza interessi e al netto di eventuali spese, indennizzi o altre somme eventualmente dovute dal Cliente.
GARANZIE DI PAGAMENTO. A copertura del puntuale pagamento della fornitura in opera, il Committente ha procurato al Fornitore le opportune garanzie, le quali costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. In caso di regolare pagamento della fornitura in opera, e comunque nell'ipotesi in cui la predetta garanzia non sia stata escussa, la medesima perderà ogni efficacia e il Fornitore presterà la necessaria collaborazione al Committente per le eventuali formalità e adempimenti del caso.
GARANZIE DI PAGAMENTO. 6.7.1. Xxx sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da garanzia bancaria, l’Acquirente dovrà mettere a disposizione contestualmente alla conferma d’ordine, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non avere ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.
6.7.2. Fermo il disposto dell’art. 1.1.3 che precede, eventuali forme di ulteriore garanzia rilasciate dall’Acquirente per acquisti effettuati da Altri Acquirenti, verranno disciplinate con contratto di garanzia separato.
6.7.3. Le Parti potranno concordare specifiche garanzie di pagamento a favore del Venditore (rilascio di fideiussione presso primario istituto di credito o assicurativo; iscrizione di ipoteca a favore del Venditore su beni immobili o macchinari). Tali garanzie verranno concordate mediate sottoscrizione di atto separato.
6.7.4. Qualora l’Acquirente o gli eventuali garanti dello stesso non provvedessero al rilascio delle garanzie secondo i termini e le forme pattuite, il Venditore potrà sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni, senza che l’Acquirente abbia nulla a pretendere. Trascorsi ulteriori trenta (30) giorni dal termine previsto per il rilascio della garanzia, il Venditore potrà risolvere il contratto.
GARANZIE DI PAGAMENTO. Il Fornitore può richiedere al Cliente a titolo di ga- ranzia dei pagamenti, alternativamente un deposito cauzionale o la domiciliazio- ne bancaria dei pagamenti della fornitura o altra forma di garanzia. Il Fornitore ha facoltà di addebitare al Cliente qualsiasi importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura SDD non venga attivata, venga interrotta o sia attivata tar- divamente. L’importo del deposito cauzionale è determinato ai sensi dell’Art. 12.1 del TIV. Rimane inteso che, nel caso in cui il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale di cui al Contratto, attivi o riattivi la domiciliazione banca- ria per il pagamento delle fatture, i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione delle fatture di successiva emissione. In caso di ritardato