CONSORZIO SERVIZIO IDRICO DEL BASSO MENDRISIOTTO SIBM
CONSORZIO SERVIZIO IDRICO DEL BASSO MENDRISIOTTO SIBM
Regolamento
per la distribuzione di acqua potabile
(e industriale) all’utenza
Il presente Regolamento figura come Allegato 3 allo Statuto del consorzio SIBM, ratificato dalla Sezione Enti Locali il 04 ottobre 2022 (incarti 003712-3743-3770-3771).
Indice
1.DEFINIZIONI 4
2. BASI LEGALI 5
2.1 Leggi e ordinanze 5
2.2 Direttive della SSIGA 5
3. DISPOSIZIONI GENERALI 6
Art. 1: Costituzione 6
Art. 2: Scopo e campo di applicazione 6
Art. 3: Basi giuridiche 6
Art. 4: Organizzazione 6
Art. 5: Competenze del Consiglio consortile 6
Art. 6: Competenze della delegazione consortile 7
Art. 7: Contabilità del Consorzio 7
Art. 8: Copertura dei costi – Tasse all’utenza e compensazione 7
Art. 9: Zona di distribuzione 7
Art. 10: Compiti del Consorzio 8
4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 8
Art. 11: Piano Generale dell’Acquedotto PGA 8
Art. 12: Rete di distribuzione 8
Art. 13: Condotte principali 8
Art. 14: Condotte di distribuzione 9
Art. 15: Costruzione 9
Art. 16: Idranti 9
Art. 17: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche 9
Art. 18: Messa a terra 9
5. ALLACCIAMENTI 10
Art. 19: Domanda di allacciamento 10
Art. 20: Rifiuto di allacciamento e interruzione di fornitura 10
Art. 21: Tracciato e caratteristiche 11
Art. 22: Condizioni tecniche 11
Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù 11
Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsali - Competenze 12
Art. 25: Proprietà dell’allacciamento e dorsale 12
Art. 26: Vetustà condotte 12
Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale 12
Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale 13
Art. 29: Modalità di intervento 13
Art. 30: Messa fuori esercizio 13
6. | INSTALLAZIONI INTERNE | 14 |
Art. 31: | 14 | |
Art. 32: | Prescrizioni tecniche | 14 |
Art. 33: | Collaudo | 15 |
Art. 34: | 15 | |
Art. 35: | 15 | |
Art. 36: | 15 | |
Art. 37: | 15 | |
Art. 38: | Responsabilità | 16 |
Art. 39: | 16 | |
7. | 17 | |
Art. 40: | Principi | 17 |
Art. 41: | 17 | |
Art. 42: | 18 | |
Art. 43: | 18 | |
Art. 44: | 19 | |
Art. 45: | Prelievo abusivo | 19 |
Art. 46: | Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri – per scopi agricoli | 19 |
Art. 47: | 20 | |
Art. 48: | 20 | |
Art. 49: | 20 | |
Art. 50: | 20 | |
Art. 51: | 21 | |
Art. 52: | Prelievi di punta anomali e forniture speciali soggette ad autorizzazione | 21 |
Art. 53: | 21 | |
8. | APPARECCHI DI MISURA | 21 |
Art. 54: | 21 | |
Art. 55: | 21 | |
Art. 56: | Ubicazione | 22 |
Art. 57: | Responsabilità | 22 |
Art. 58: | Prescrizioni tecniche | 22 |
Art. 59: | Contestazioni | 22 |
Art. 60: | Disfunzioni | 23 |
Art. 61: | Sotto-contatori | 23 |
9. | FINANZIAMENTO | 24 |
Art. 62: | Autonomia finanziaria | 24 |
Art. 63: | 24 | |
Art. 64: | Spese per le condotte principali e di distribuzione | 24 |
Art. 65: | Prelievi e riversamenti per la compensazione finanziaria tra utenze dei diversi comuni | 24 |
10. | COSTI ALLACCIAMENTO | 25 |
Art. 66: | Allacciamento | 25 |
Art. 67: | Casistica e criteri di calcolo | 25 |
Art. 68: | Tassa di allacciamento e tasse per impianti speciali, importi minimi e massimi | 25 |
Art. 69: | Costi di posa degli allacciamenti | 26 |
Art. 70: | Spese di collaudo | 26 |
Art. 71: | Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione | 26 |
Art. 72: | Costi per modifiche su esigenze del proprietario | 26 |
Art. 73: | Costi della dorsale | 27 |
11. | TASSE DI UTILIZZO | 27 |
Art. 74: | ||
Art. 75: | 29 | |
Art. 76: | 29 | |
12. | CAUZIONI | 30 |
Art. 77: | In generale | 30 |
Art. 78: | Deroghe | 30 |
Art. 79: | Importo e genere della cauzione | 30 |
Art. 80: | Inadempienza | 30 |
Art. 81: | Restituzione | 30 |
Art. 82: | Acquisizione cauzioni | 30 |
13. | 31 | |
Art. 83: | Contravvenzioni | 31 |
Art. 84: | Contestazioni e procedure | 31 |
14. | 31 |
1. DEFINIZIONI
Abbonato | colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente; |
Titolare dell’allacciamento | proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo; |
Utente | consumatore finale; |
Acqua potabile | acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) e l’Ordinanza del DFI sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) e altre legislazioni settoriali; |
Acqua greggia | acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità; |
Acqua industriale | acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile; |
Consorzio SIBM Condotte principali | Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto, anche SIBM condotte che alimentano le condotte di distribuzione; |
Condotte di distribuzione | condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento; |
Condotte di allacciamento | raccordo dell’installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale; |
Dorsale | parte comune di un allacciamento che serve più stabili; |
Installazione interna | parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione; |
Contatore | strumento di misurazione del volume dell’acqua fornito all’abbonato; |
Apparecchi di telelettura Idrante | strumentazione necessaria alla trasmissione a distanza dei dati del contatore organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è riservato alla lotta antincendio; |
SSIGA | Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque; |
Rivenditore Gestore | ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua; Azienda, Ente o Società che espleta compiti di gestione del servizio idrico su esplicito mandato del Consorzio SIBM. Nelle attività demandate, Il Gestore riprende tutte le competenze ascritte alla figura del Consorzio indicate nel presente Regolamento |
2. BASI LEGALI
Nell’ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la
lista non ha la pretesa di essere esaustiva).
2.1 Leggi e ordinanze
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull’approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1
- Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), 183.100
2.2 Direttive della SSIGA
- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d’acqua (W1)
- Direttive per l’allestimento delle installazioni d’acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d’acqua, complementi della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di condotte d’acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di serbatoi d’acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell’acqua potabile (W12)
3. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Costituzione
1 È costituito un Consorzio tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), della Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LApprI) e della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC), per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d’acqua potabile.
2 La denominazione del Consorzio è Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto, in seguito Consorzio SIBM oppure semplicemente o Consorzio o SIBM.
3 Il Consorzio SIBM è disciplinato dalle norme citate all’Art1.cpv 1 del presente Regolamento e da quelli indicati nello Statuto del Consorzio. Sono riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.
Art. 2: Scopo e campo di applicazione
4 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Consorzio e ne regola i rapporti con i proprietari e titolari di installazioni, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
5 Il Consorzio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell’acqua.
Art. 3: Basi giuridiche
1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Consorzio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3 L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l’utente hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e del Tariffario in vigore. Esso è anche messo a disposizione dai comuni nei loro siti web, liberamente e gratuitamente.
Art. 4: Organizzazione
Organi del Consorzio SIBM sono:
a. Il Consiglio consortile;
b. La Delegazione consortile.
Art. 5: Competenze del Consiglio Consortile
1 Il Consiglio consortile è l’organo superiore del Consorzio.
2 Detiene le competenze giusta l’Art. 10 dello Statuto del Consorzio SIBM.
3 Per le deleghe e le sub-deleghe si rinvia gli Art.10 e 12 dello Statuto del Consorzio SIBM.
Art. 6: Competenze della Delegazione consortile
1 La Delegazione è l’organo responsabile dell’amministrazione del Consorzio e la rappresenta in giudizio.
2 Detiene le competenze come agli Art. 12 e 22 dello Statuto del Consorzio SIBM.
3 Vigila su enti e società operanti per il Consorzio dietro mandato o contratto. Inoltre:
4 Può emanare direttive per l’autorizzazione ad operare degli installatori concessionari.
5 Approva le richieste di nuovi allacciamenti e le notifiche di modifica a quelli esistenti.
6 La Delegazione può affidare le competenze a enti o società operanti su mandato.
Art. 7: Contabilità del Consorzio
1 La tenuta della contabilità del Consorzio è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.
2 Essa è regolata secondo i disposti al Capo III-Tenuta dei conti dello Statuto del Consorzio SIBM.
Art. 8: Copertura dei costi – Tasse all’utenza e compensazione
1 Il Consorzio deve coprire tutti i costi secondo il principio di causalità, tramite le tasse all’utenza, e garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2 Il Consorzio procede all’applicazione in bolletta dei valori di appianamento della compensazione tra le utenze dei vari comuni. L’effetto per il Consorzio è neutro come all’Art.22 cpv.2c dello Statuto del SIBM.
3 Il principio di finanziamento è determinato nel Capo IV-Finanziamento dello Statuto del Consorzio SIBM e le modalità sono regolate al Capitolo 9 del presente Regolamento.
Art. 9: Zona di distribuzione
4 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei comuni consorziati.
5 Al di fuori della zona edificabile il SIBM è tenuto a fornire l’acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull’approvvigionamento idrico).
6 Riservato il parere dell’autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell’allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
7 Nel resto del comprensorio il Consorzio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità per provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.
Art. 10: Compiti del Consorzio
1 Il Consorzio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all’Art. 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2 Il Consorzio assicura, nella stessa misura, l’erogazione dell’acqua necessaria alla lotta antincendio
nella zona di distribuzione.
3 Il Consorzio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione, pubblici o privati.
4 Il Consorzio provvede in particolare a:
a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44.
5 Il Consorzio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Consorzio, per il tramite della Delegazione, definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Art. 11: Piano generale dell’acquedotto (PGA)
Gli impianti del Consorzio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto congiunto tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore Vacallo (PGA congiunto) come indicato al Capo I-Art. 2 cpv.6 dello Statuto del Consorzio SIBM e allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 della LApprI).
Art. 12: Rete di distribuzione
La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
Art. 13: Condotte principali
1 Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in conformità con il PGA ed in funzione della realizzazione del piano delle zone dei PR comunali.
2 Di regola, sulle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti. Il Consorzio può però decidere altrimenti, caso per caso, sulla base di criteri tecnici ed economici.
Art. 14: Condotte di distribuzione
Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all’Art.9 del Regolamento.
Art. 15: Costruzione
1 Il Consorzio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, condotte e reti di distribuzione spettano esclusivamente al Consorzio.
Art. 16: Idranti
1 Ciascun Comune individualmente, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all’art.18 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
a. definisce, previa consultazione con il Consorzio, la rete degli idranti;
b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
c. incarica il Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
0 Il Consorzio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
Art. 17: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche
1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e a loro accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2 Al di fuori della lotta agli incendi, il diritto di azionare gli idranti è di regola riservato al personale del Consorzio. Il Consorzio può accordare l’uso a personale terzo appositamente formato e ogni singolo uso necessita di autorizzazione da parte del Consorzio. Il Consorzio emana le direttive in tal senso.
3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti osservare le direttive del Consorzio per impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4 Aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) è di esclusiva competenza del Consorzio, per il tramite del gestore o di altri servizi o addetti espressamente autorizzati.
5 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 82 del presente Regolamento.
Art. 18: Messa a terra
1 Le condotte per l’acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti
elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, in ritorno da apparecchi elettrici difettati, ecc.).
2 Le condotte di allacciamento devono essere elettricamente separate dalla condotta principale o di distribuzione. È norma effettuare la separazione galvanica al raccordo interno del passaggio murale dell’edificio (SSIGA W3 / W4).
3 Il Consorzio non è responsabile e non si fa carico per la messa a terra di impianti elettrici di nessun tipo. I proprietari di impianti elettrici sono tenuti a verificarli ed aggiornarli secondo le regole dell’arte e lo stato della tecnica.
4 Il Consorzio declina ogni responsabilità nel caso venisse a mancare la continuità del collegamento di tubazioni dell’acqua potabile impiegate come dispersore o conduttore di messe a terra, anche di impianti elettrici esistenti dopo lavori alle installazioni del Consorzio.
5 Il Consorzio declina ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura e entità derivanti da una messa a terra non corretta o insufficiente.
5. ALLACCIAMENTI
Art. 19: Domanda di allacciamento
1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Consorzio tramite appositi formulari ufficiali.
2 Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3 Le prestazioni di disbrigo delle pratiche sono fatturate secondo tariffario del Consorzio SIBM.
Art. 20: Rifiuto di allacciamento e interruzione di fornitura
1 Il Consorzio può rifiutare di erogare l’acqua ad un allacciamento o sospendere la fornitura in particolare nei seguenti casi:
a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, alle specifiche Direttive della SSIGA o ad altre normative vigenti in materia o non possiedono omologazioni o certificazioni di conformità della SSIGA.
b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Consorzio o mettere in pericolo la potabilità dell’acqua sia nell’impianto interno (a valle del contatore) sia nelle condotte del Consorzio (a monte del contatore);
c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata o riconosciuta dal Consorzio.
2 Il Consorzio può interrompere la fornitura ad un impianto esistente qualora, per modifiche, deterioramento o cause qualsiasi, venga a verificarsi una delle situazioni al cpv. 1.
3 I costi derivanti dalle misure di precauzione adottate dal Consorzio e dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
4 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.
Art. 21: Tracciato e caratteristiche
Il tracciato della condotta, il punto di raccordo alle condotte di distribuzione e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento o della dorsale) vengono stabiliti dal Consorzio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.
Art. 22: Condizioni tecniche
1 Ogni stabile possiede di regola un proprio ed unico allacciamento.
2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3 In casi eccezionali, stabiliti dal Consorzio, uno stabile può essere provvisto di più allacciamenti.
4 Ogni allacciamento deve essere provvisto di un proprio dispositivo di interruzione a saracinesca, installato il più vicino possibile allo stacco dalla condotta di distribuzione o dalla dorsale e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica in luogo permanentemente accessibile.
5 Ogni dorsale deve essere provvista di proprio dispositivo di interruzione a saracinesca, installato il più vicino possibile allo stacco dalla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica in luogo permanentemente accessibile.
6 Il proprietario deve concedere che sulle pareti dell’edificio allacciato, sui muri di confine, o in altre ubicazioni utili allo scopo, vengano apposte le targhe di segnalazione per la localizzazione inequivocabile dei dispositivi di chiusura propri e di zona.
Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù
1 Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù per la posa e l'attraversamento di condotte e delle relative saracinesche e organi necessari al Consorzio allo scopo della distribuzione generale o della fornitura di acqua a fondi terzi, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2 Il proprietario del fondo ha l'obbligo di consentire al Consorzio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Consorzio o di terzi, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. L’obbligo si estende anche agli affittuari del fondo.
3 Il proprietario del fondo è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare le costruzioni e piantagioni lungo il tracciato delle condotte di ogni genere, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1.50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l’avente diritto.
4 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.
Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.
Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Consorzio prima dell'inizio dei lavori.
5 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6 Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.
Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsali - Competenze
1 L’allacciamento, fino e compreso il raccordo del contatore posto di norma all’interno dell’edificio, è di regola materialmente realizzato dal Consorzio. In casi particolari il Consorzio può accordare l’esecuzione, totale o parziale, a installatori privati da lui autorizzati.
2 La dorsale è realizzata dal Consorzio. In casi particolari il Consorzio può accordare l’esecuzione,
totale o parziale, a installatori privati da lui autorizzati.
3 I costi di realizzazione dell’allacciamento e della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.
Art. 25: Proprietà dell’allacciamento e dorsale
1 Una volta realizzate, le parti di allacciamento e dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale posto sul collegamento alla condotta di distribuzione, rimangono di proprietà del Consorzio. Il Consorzio se ne assume la manutenzione futura.
2 La parte rimanente di allacciamento e dorsale appartiene ai titolari degli stabili allacciati ai quali spetta garantirne controllo e manutenzione futuri.
3 La suddivisione delle quote di interessenza tra comproprietari di una dorsale, rileva del diritto privato e non è di competenza o responsabilità del Consorzio. I proprietari comunicano al Consorzio le rispettive quote per le necessità di fatturazione. In caso di dubbio, la suddivisione è regolata come disposto all’Art. 72. I comproprietari rispondono solidalmente verso il Consorzio.
Art. 26: Vetustà condotte
Come durata di vita di una dorsale o un allacciamento si ammette di regola un periodo di 40 anni.
Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale
1 Secondo gli ambiti di competenza regolati all’Art.25, il Consorzio interviene direttamente o rispettivamente intima al titolare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
a. limitata capacità di trasporto;
b. non conformità alle vigenti normative;
x. xxxxxxx critica delle condotte;
d. ripetute perdite d'acqua;
e. deterioramento e ammaloramento accertato di tubo o giunti, tale da compromettere la resistenza del tubo alla pressione ed alle sollecitazioni esterne;
f. altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari di enti pianificatori o regolatori.
2 In caso di mancata sistemazione di situazioni a rischio, specialmente come ai Cpv. 1b. e Cpv. 1d.,
il Consorzio può interrompere la fornitura secondo i disposti dell’Art 20.
Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale
1 Secondo gli ambiti di competenza regolati all’Art. 25, il Consorzio interviene direttamente o rispettivamente intima al titolare la manutenzione puntuale dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
a. limitata manovrabilità o guasto degli organi di arresto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. perdita d'acqua;
d. deterioramento e ammaloramento accertato di tubo o giunti, tale da compromettere la
resistenza alla pressione dell’acqua ed alle sollecitazioni meccaniche;
e. altri motivi di ordine tecnico.
2 In caso di mancata sistemazione entro i termini imposti al titolare tramite raccomandata, specialmente per situazioni come ai casi ai cpv. 1b. e 1c. il Consorzio può interrompere la fornitura come da Art. 20, e richiedere il pagamento del quantitativo, presunto o misurato, d’acqua fuoriuscita se non già conteggiata.
3 In casi come al cpv. 2, per proteggere la sicurezza dell’acqua nella rete pubblica e i suoi interessi economici, il Consorzio si riserva il diritto di installare, sullo stacco dell’allacciamento o della dorsale, un dispositivo di conteggio e di antiriflusso a protezione della rete pubblica. I costi saranno posti interamente a carico del titolare dell’impianto difettoso.
Art. 29: Modalità di intervento
1 Eventuali danni all'allacciamento o alla dorsale, oppure perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Consorzio.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sostenute in sua vece dal Consorzio per motivi qualsiasi, quest’ultimo procede secondo i disposti dell’Art. 82 del presente regolamento.
Art. 30: Messa fuori esercizio
Il Consorzio provvede previo preavviso, alla separazione fisica del raccordo dell’allacciamento privato o della dorsale direttamente sulla condotta di distribuzione, a spese dei titolari secondo quanto previsto nel Capitolo 10, e questo nei seguenti casi:
a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento,
b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione,
c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento,
d. nei casi in cui non si dovesse o potesse procedere a risanare delle non conformità come all’Art 20. cpv 1.
6. INSTALLAZIONI INTERNE
Art. 31: Esecuzione
1 Il proprietario deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2 Al Proprietario incombe l’obbligo di adeguamento degli impianti qualora questi non rispettino più i requisiti legali di igiene e di sicurezza (Direttive SSIGA W3 Art.1.3.3).
3 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Consorzio. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall’Associazione Acquedotti Ticinesi o direttamente dalla SSIGA. Per casi speciali e in via eccezionale, il Consorzio può accordare autorizzazioni per oggetti singoli.
Art. 32: Prescrizioni tecniche
1 Le installazioni interne per legge devono essere eseguite, mantenute e regolarmente controllate secondo le regole dell’arte e lo stato della tecnica, che sono riconosciute in Svizzera nelle Direttive, Regolamenti e prescrizioni tecniche della Società Svizzera delle Industrie dell’Acqua e del Gas SSIGA, così come devono rispettare le condizioni emanate dal Consorzio SIBM.
2 Nell’ordine, dopo il rubinetto di arresto principale, il contatore e di norma prima di qualsiasi derivazione, deve obbligatoriamente essere posato un sistema di protezione antiriflusso adeguato alle necessità ed ai rischi causati dall’impianto interno, secondo le Direttive W3- Complementi 1-2-3 per la protezione contro i riflussi della SSIGA. Il dispositivo di protezione minimo prescritto è una valvola antiriflusso controllabile del tipo EA.
3 Di regola ogni installazione interna necessita della posa di un riduttore limitante la pressione nell’impianto interno ad un massimo di 4.5 bar a protezione delle persone e delle apparecchiature. In casi particolari il Consorzio può concedere di rinunciare a tali esigenze ma in batteria va tuttavia lasciato a disposizione lo spazio necessario per una sua futura posa. Fa eccezione l’alimentazione di linee esterne da giardino, dove la pressione deve comunque essere limitata ad un massimo di 10 bar.
4 L’impianto sarà dimensionato in modo da garantire un minimo di 1 bar ai punti di prelievo più alti dell’edificio. Se necessario, saranno eseguite più linee di distribuzione a pressioni diverse.
5 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Consorzio, delle condizioni di fornitura o di cambiamenti normativi, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Consorzio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Consorzio può far eseguire le trasformazioni richieste, interrompere o limitare la fornitura di acqua, oppure può procedere comunque alle modifiche preannunciate senza responsabilità alcuna per eventuali conseguenze di natura qualunque.
6 Tutti i costi sono posti a carico del titolare dell'allacciamento.
Art. 33: Collaudo
1 Il Consorzio esegue il collaudo di ogni dorsale, allacciamento e installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento, e solitamente previa verifica dell’attestato di abitabilità rilasciato dal Comune e presentato dal proprietario richiedente. Il costo di tutti i collaudi necessari sono a carico del Proprietario dell’installazione.
2 Per questioni igieniche e da direttive SSIGA, il consumo idrico regolare dall’installazione deve avvenire entro tre giorni dall’immissione dell’acqua.
3 Qualora al collaudo l'impianto risultasse non conforme alle direttive vigenti, non compatibile con la domanda di allacciamento o non ottemperasse alle disposizioni del Consorzio, questo si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua, secondo quanto disposto all’Art 20. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
4 Il collaudo non sgrava in nessun modo il Proprietario e l’Istallatore dalle responsabilità di legge. Con il rilascio dell’attestato di collaudo, Il Xxxxxxxxx non si assume alcuna garanzia e responsabilità per i lavori eseguiti, gli apparecchi posati, e qualsiasi altro difetto o lacuna non rilevato all’atto delle verifiche.
5 Le tasse per le prestazioni di collaudo sono definite nel Tariffario SIBM.
Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento
Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale; egli è responsabile della sicurezza dell’impianto interno e della qualità dell’acqua ai punti di erogazione dell’impianto interno secondo OPPD e Direttive SSIGA.
Art. 35: Pericolo di gelo
Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati; è vietato lasciar scorrere in continuo l’acqua per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all’Art. 40 cpv3. In casi eccezionali possono essere ammessi sistemi riscaldatori di emergenza, di tipologia certificata ed omologata. Il titolare dell’allacciamento è responsabile di eventuali danni alle proprie installazioni e a quelle del Consorzio, e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.
Art. 36: Obbligo di informazione e notifica
1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Consorzio preventivamente e per iscritto tramite un installatore concessionario e riconosciuto dal Consorzio giusta gli Artt. 6 e 31 del presente Regolamento.
2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente o l’istallatore privato sono tenuti a notificare al Consorzio qualsiasi danno o difetto riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Consorzio.
3 Tutti i costi che dovessero derivare al Consorzio dalla mancata comunicazione di guasti o difetti, sono addebitati al titolare dell'allacciamento.
Art. 37: Controlli puntuali e controlli periodici
1 Sugli impianti privati il Consorzio è legittimato ad eseguire:
a. dei controlli puntuali o mirati, in ogni momento e qualora ve ne sia motivo di qualsiasi genere.
b. dei controlli periodici dove il Consorzio o un servizio terzo da esso abilitato e incaricato, esegue un controllo approfondito dell’allacciamento e dell’installazione interna. Il controllo periodico è di norma eseguito in parallelo al cambio del contatore.
2 In caso di necessità, il Consorzio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli necessari. Salvo casi di urgenza, i controlli sono di norma preavvisati e concordati in anticipo.
3 Nel caso di installazioni riscontrate non conformi, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell’allacciamento, su intimazione del Consorzio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. Qualora il titolare dell’allacciamento non vi provvedesse, Il Consorzio procede secondo quanto disposto all’Art. 20 del presente Regolamento a spese del Proprietario dell’impianto.
4 I controlli non sgravano in nessun modo il Proprietario e l’istallatore degli impianti dalle responsabilità di legge. Il Xxxxxxxxx non si assume alcuna garanzia e responsabilità per i lavori eseguiti, gli apparecchi posati, e qualsiasi altro difetto o lacuna non rilevato all’atto delle verifiche.
5 Le spese dei controlli sono definite nel Capitolo 10 e nel Tariffario SIBM.
Art. 38: Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente o l’istallatore privato rispondono solidalmente nei confronti del Consorzio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato a manipolare, usare o modificare le loro installazioni.
Art. 39: Impianti di trattamento dell’acqua potabile
1 L’installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Consorzio e
può essere eseguita solo da istallatori concessionari riconosciuti giusta l’Art.31 cpv3.
2 Ai sensi dell’OPPD, il Consorzio è responsabile per la qualità dell’acqua fornita all’impianto interno giusto a valle del raccordo del contatore; il proprietario è responsabile per la qualità dell’acqua disponibile ai punti di erogazione dell’impianto interno e dunque risponde di qualsiasi alterazione o modifiche delle caratteristiche dell’acqua.
3 Per gli impianti di trattamento che modificano le caratteristiche chimico fisiche dell’acqua (ad esempio addolcitori o decalcificatori a scambio ionico, regolatori di pH con aggiunta di acidi o basi, ecc.), sono autorizzati unicamente quelli approvati dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV. Il proprietario deve garantire in ogni momento e condizione che l’acqua potabile trattata rispetti i requisiti della legislazione in materia di derrate alimentari.
4 Il certificato di omologazione della SSIGA garantisce la conformità alle legislazioni svizzera ed ai requisiti vigenti; in mancanza di tale documento, il Proprietario o per esso il rivenditore o istallatore è tenuto a dimostrare autonomamente la conformità ai requisiti legali degli apparecchi.
5 Essi devono essere muniti di un dispositivo antiriflusso adeguato alla situazione, secondo le Direttive SSIGA W3-Complementi contro la protezione dai riflussi, che impedisca ogni ritorno di acqua nella rete pubblica.
6 Per gli apparecchi come al cpv.3, è obbligatorio un bypass di esclusione dal circuito ed un contratto di manutenzione con un operatore competente.
7. FORNITURA DELL’ACQUA
Art. 40: Principi
1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore ed a impianto terminato.
2 L'utente si impegna a fare in generale un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita.
In particolare l’utente si impegna a limitare al minimo indispensabile gli usi a scopo non essenziale, come irrigazioni, lavaggi, riempimenti o rabbocchi di piscine, ecc. Questi impieghi possono essere in ogni momento limitati o vietati dal Consorzio in caso di necessità. Il Consorzio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.
3 Sono vietati i flussi continui a perdere per scopi qualsiasi, per esempio fontane ornamentali, a scopo di raffrescamento e raffreddamento o anti congelamento. Anche gli impieghi tecnici e industriali a scarico diretto, se tecnicamente possibile, sono da eliminare a favore di sistemi a ricircolazione. Possono fare eccezione fontane e zampilli a scopo di abbeveramento.
4 L'acqua viene fornita in permanenza alla pressione della rete pubblica al punto di allacciamento. Il titolare dell’impianto deve adottare tutti quei dispositivi atti a regolarne la pressione a livelli adeguati e a protezione da sbalzi o picchi di pressione.
5 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
6 Il Consorzio garantisce una fornitura d'acqua potabile qualitativamente conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari, fino al contatore.
7 Il Consorzio non garantisce la costanza e la stabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua come ad esempio durezza, temperatura, pH, così come altri parametri tecnici come la pressione dell'acqua erogata, che possono variare all’interno delle soglie minime e massime fissate nella legislazione.
Art. 41: Obbligo di prelievo
1 L’utenza residente nel comprensorio definito all’Art. 9 è obbligata al prelievo dell’acqua potabile dalla rete dell’acquedotto consortile a meno che disponga di impianti propri autorizzati dagli Enti preposti al controllo delle derrate alimentari (Laboratorio cantonale) ed allo sfruttamento di risorse idriche (SPAAS), conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l’acqua potabile.
2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Consorzio e gli è affidato in privativa dai comuni; è vietato ad altri l’acquisto, la vendita o la fornitura di acqua potabile o industriale nel
territorio di competenza del Consorzio ad eccezione del commercio di acqua alimentare confezionata.
3 In casi eccezionali, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto consortile, il Consorzio può autorizzare altre aziende a fornire l'acqua. Le condizioni sono pattuite dalle parti con il Consorzio tramite contratto speciale.
4 All’interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi ed i collegamenti degli impianti dell’acqua potabile con reti di distribuzione alimentate da acquedotti terzi, privati o pubblici, e in generale con impianti approvvigionati da acqua di qualsiasi altra provenienza rispetto all’acquedotto del Consorzio.
Art. 42: Limitazione della fornitura, interruzioni e sospensioni
1 Il Consorzio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell’acqua nei seguenti
casi:
a. casi non prevedibili:
- eventi improvvisi quali rotture, guasti, malfunzionamenti, mancanza di energia;
- eventi di grave alterazione della qualità dell’acqua quali contaminazioni chimiche o batteriologiche;
- forza maggiore quali eventi, eventi bellici, disordini interni;
- scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati;
- eventi straordinari e naturali quali, incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi naturali (elenco non esaustivo).
b. casi prevedibili legati al servizio ed alla gestione come:
- manutenzioni ordinarie e straordinarie,
- ampliamenti, modifiche, spostamenti degli impianti e/o modifiche di tracciati di condotte;
- quant’altro si riveli necessario all’esercizio razionale ed al servizio dell’acquedotto;
- in casi palesemente contrari ai principi di uso razionale secondo l’Art. 40.
2 Nei casi non prevedibili come al Cpv 1a, il Consorzio può interrompere l’erogazione senza preavviso all’utenza; essa sarà informata della sospensione nel più breve lasso di tempo possibile determinato dalle contingenze, anche posteriormente all’interruzione.
3 Nei casi di sospensioni prevedibili come al Cpv 1.b, il Consorzio preavvisa in tempo utile gli utenti interessati, di regola tramite comunicazione verbale o per comunicato affisso o in bucalettere entro le 17.00 del giorno precedente, indicando il più precisamente possibile la fascia oraria all’interno della quale si prevede l’interruzione o la perturbazione dell’erogazione.
Art. 43 Esclusione di responsabilità
1 È esclusa ogni responsabilità del Consorzio ed il riconoscimento di indennizzo alcuno verso l’utenza o terzi in generale derivanti dalle interruzioni, sospensioni, o mancato servizio di erogazione di acqua potabile per danni diretti o indiretti, di qualsiasi genere ed entità, a persone, animali e cose così come danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere diretti o indiretti nei seguenti casi :
a. per tutti gli eventi non prevedibili indicati all’ Art.42 Cpv.1a;
b. per le sospensioni indicate all’Art. 42 Cpv.1b quando preavvisate nei termini.
2 È compito e responsabilità dell'utente adottare ogni misura adeguata a evitare l'insorgere di danni derivanti dalla mancanza e dal ritorno dell'erogazione di acqua, anche in tempi e modi improvvisi.
Art. 44: Divieto di cessione dell’acqua
1 È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere o rivendere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Consorzio.
2 Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
Art. 45: Prelievo abusivo
1 Chiunque preleva acqua abusivamente e senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Consorzio o a terzi.
2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
a. posando derivazioni prima del contatore;
b. azionando saracinesche d'arresto piombate o prelevando da raccordi contatore dismessi o piombati;
c. utilizzando gli idranti senza autorizzazione speciale del Consorzio;
d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano i disposti all’Art.82
4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.
Art. 46: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri – acqua per scopi agricoli
1 La fornitura temporanea d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un’autorizzazione rilasciata dal Consorzio. La richiesta va inoltrata secondo la prassi d’allacciamento in vigore e per il tramite di un istallatore riconosciuto (Art. 31 Cpv.3).
2 Il Consorzio può concedere, in casi motivati, per periodi limitati e a condizioni speciali, il prelievo di acqua dagli idranti.
3 La fornitura di acqua per scopi agricoli tramite impianti fissi o provvisori, è concessa unicamente in fondi sprovvisti di edifici già allacciati e solo per scopi attinenti a coltivazioni agroalimentari. La richiesta d’impianto va inoltrata secondo la prassi d’allacciamento in vigore e per il tramite di un istallatore riconosciuto (Art. 31 Cpv.3).
4 È vietato lasciare un impianto qualsiasi senza prelievo per 30 giorni, termine oltre il quale l’abbonato è tenuto a segnalare al Consorzio la necessità di dismissione. Specialmente per gli impianti agricoli, l’abbonato deve richiedere stagionalmente al Consorzio con 5 giorni lavorativi di preavviso, la posa rispettivamente lo smontaggio del contatore. Le tasse per la fornitura d’acqua e le prestazioni di montaggio sono stabilite nel Tariffario del SIBM.
5 L’impianto provvisorio o agricolo deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di dispositivo anti ritorno di tipologia determinata dal Consorzio e di un rubinetto di vuotatura.
6 L’utente risponde per eventuali danni o usi impropri.
Art. 47: Fornitura dell’acqua a Enti pubblici
1 Il Consorzio può fornire acqua all’ingrosso ad Enti, Regie o Servizi pubblici e parapubblici. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da apposita convenzione.
2 I prelievi e le vendite di acqua da e per l’Acquedotto Regionale del Mendrisiotto ARM e i transiti idrici di quest’ultimo a favore di altri comuni, sono regolati e gestiti alle condizioni particolari stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio ARM.
Art. 48: Disdetta dell’abbonamento
1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Consorzio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all’art. 47 cpv. 1
2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato e sono regolati al Capitolo 10.
3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Di regola il Consorzio effettua la lettura entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4 L’abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Consorzio. In questo caso la saracinesca di entrata all’allacciamento sarà piombata. Spettano all’utente i relativi costi sia per il disinserimento sia per il ripristino dell’erogazione.
Art. 49: Ripristino dell'abbonamento
1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Consorzio con cinque giorni lavorativi di preavviso. La riattivazione sarà eseguita solo dopo un controllo di collaudo dell’installazione.
2 Le relative spese sono a carico dell’abbonato.
Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali
1 Il Consorzio può limitare la portata erogata o fissare gli orari di prelievo a installazioni speciali quali piscine, impianti di irrigazione o agricoli, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi, industrie o comunque in tutti i casi di prelievo con punte elevate.
2 I quantitativi e le pressioni necessarie a impianti antincendio sprinkler o altri sistemi a pioggia, sono di regola da garantire tramite bacini di accumulo e sollevatori di pressione propri, eseguiti a spese del titolare dell’impianto. La rete ed i serbatoi pubblici non sono tenuti a coprire i flussi, i volumi e le pressioni necessarie a questi impianti, notoriamente elevati. Il Consorzio può concedere deroghe in casi speciali.
Art. 51: Piscine e fontane
1 È ritenuta piscina qualsiasi vasca balneabile il cui volume supera i 5 metri cubi.
2 Il riempimento di piscine e fontane potrà essere effettuato solo previa notifica al Consorzio e dopo sua autorizzazione, e dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni imposte.
3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all’anno; le stesse devono essere
munite di impianti di rigenerazione dell’acqua.
4 L’acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale per uso domestico e misurata tramite il contatore domestico installato.
5 In caso di siccità o di forza maggiore il Consorzio può emanare limitazioni o proibizioni per l’alimentazione di piscine e fontane anche di volume inferiore ai 5 m3 e, in caso di inosservanza delle condizioni indicate nel cpv.2, può interrompere senza preavviso la fornitura dell’acqua.
Art. 52: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
1 La fornitura d’acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo come all’Art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l’utente e Il Consorzio, la quale regola gli aspetti tecnici.
2 Se le portate ed i volumi richiesti dovessero divergere da quelli della scala delle dimensioni dei contatori domestici definiti al Capitolo 10. del presente Regolamento, anche le condizioni tariffali dovranno essere pattuite nella convenzione speciale.
Art. 53: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
1 L’utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Consorzio.
2 In caso di circuiti che impiegano acque di provenienza terza rispetto al Consorzio, come acque da fonti proprie, piovane, grigie o di recupero, non deve esserci nessun collegamento fisico tra questi e l’impianto collegato alla rete di distribuzione idrica del Consorzio.
3 La rete di questi sistemi terzi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l’acqua potabile, tramite l’impiego di segni identificativi.
8. APPARECCHI DI MISURA
Art. 54: Misura e lettura
1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Consorzio, che ne assicura la lettura periodica.
2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Consorzio.
3 Il Consorzio può dotare i contatori con teletrasmissione dei dati. Il proprietario è tenuto a tollerare i dispositivi necessari.
Art. 55: Proprietà e manutenzione
Il contatore e gli apparati di telelettura appartengono al Consorzio, che procede a proprie spese alla manutenzione e alle revisioni regolari.
Art. 56: Ubicazione
1 L’ubicazione del contatore e dei dispositivi di telelettura viene stabilita dal Consorzio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell’allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2 Il contatore deve essere posato in locale interno al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni e dal rischio di urti meccanici, dal gelo e dal surriscaldamento, da vapori corrosivi o polveri.
3 La posa in pozzetti interrati o in generale all’esterno, non è concessa. Il Consorzio può concedere deroghe per installazioni particolari senza edificio (cantieri, agricoli, altri).
4 L’accesso agli apparecchi deve essere sgombro, facile e garantito in ogni momento agli addetti
del Consorzio. Le antenne dei sistemi di radio trasmissione non devono essere schermate.
Art. 57: Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente e l’installatore privato rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura come danni del gelo e del fuoco, danni meccanici, danni dovuti a un aumento non autorizzato o anomalo della portata dell'impianto oppure a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.
2 È proibito apportare o far apportare modifiche al contatore.
Art. 58: Prescrizioni tecniche
1 Prima del contatore va installato un organo di arresto e dopo il contatore devono essere installati apparati di interruzione a protezione dai riflussi secondo quanto prescritto dalla direttiva W3 della SSIGA e dai suoi Complementi così come da eventuali disposizioni e condizioni emanate dal Consorzio.
2 Non è permessa l’installazione di bypass al contatore. Il Consorzio può eccezionalmente concedere deroghe per impianti speciali se l’arresto anche breve dell’acqua causa pericolo per la sicurezza di impianti o macchinari essenziali oppure in presenza di impianti antincendio. In tal caso, il bypass è piombato dal Consorzio e l’utente lo potrà aprire unicamente in caso di emergenza, dando immediato avviso del fatto al Consorzio; in caso di abuso, saranno applicabili le sanzioni disposte agli Artt.82 e 83.
3 È vietato lasciare raccordati in maniera continua all’impianto dell’acqua potabile installazioni a rischio di contaminazione di ritorno, come ad esempio circuiti di riempimento degli impianti di riscaldamento, di pannelli solari o altri.
4 In caso di inosservanza si applicano i disposti dell'art. 37 cpv.3 del presente Regolamento.
Art. 59: Contestazioni
1 Qualora l’abbonato esprimesse dei dubbi sull’esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Consorzio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, esso è giudicato conforme e tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell’abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del
contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Consorzio, unitamente a quelle derivate dalla revisione o sostituzione dell'apparecchio.
Art. 60: Disfunzioni
1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Consorzio.
2 Nel caso di appurato cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto, nel limite del possibile di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.
Art. 61: Sotto-contatori
1 L’abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d’acquisto, di posa e di
manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche e di certificazione.
2 Il Consorzio ha il diritto, ma non l’obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
3 In ogni caso il solo dato riconosciuto dal Consorzio per la fatturazione sarà quello del proprio contatore.
9. FINANZIAMENTO
Art. 62: Autonomia finanziaria
4 Il Consorzio deve essere finanziariamente autosufficiente.
5 Il finanziamento del Consorzio è assicurato tramite:
a. tasse base di abbonamento;
b. tasse di consumo;
c. tasse d’allacciamento;
x. xxxxx forfettarie varie;
e. fatturazione di forniture con convenzioni speciali;
f. vendite a enti e consorzi;
g. sussidi ufficiali;
h. altre partecipazioni di terzi;
i. eventuali contributi di miglioria.
6 Le tasse base di abbonamento e le tasse di consumo devono coprire l’intero fabbisogno finanziario, costituito dalle spese d'esercizio, di manutenzione, dagli interessi passivi e ammortamenti.
Art. 63: Determinazione delle tasse e dei costi vari
Il tariffario viene stabilito dalla Delegazione, nel rispetto e nell’ambito dei limiti e dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel Capitolo 10. del presente Regolamento.
Art. 64: Spese per le condotte principali e di distribuzione
1 Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Consorzio, riservata
l’applicazione della Legge sui contributi di miglioria o di eventuali sussidi.
2 Eventuali contributi esterni o partecipazioni di terzi possono essere discussi e concordati dal Consorzio nel caso di condotte costruite per soddisfare richieste di utenze con necessità particolari oppure per opere aventi interessi o finalità per il Consorzio ARM.
Art. 65: Prelievi e riversamenti per la compensazione finanziaria tra utenze dei diversi comuni
1 I valori determinanti per la compensazione sono avallati dai Municipi sulla base del calcolo dei valori finanziari dello studio Xxxxxxxx AG del 25.01.2021, allegato 4 dello Statuto SIBM.
2 Il Consorzio provvede all’appianamento della compensazione tra le utenze dei differenti comuni con importi di aggravio rispettivamente sgravio in bolletta sulla tassa di consumo (TC). La compensazione è un riversamento tra utenze, finanziariamente neutro per il Consorzio.
3 Gli importi annui da tassare alle utenze dei comuni tributari e rispettivamente da restituire alle utenze dei comuni beneficiari sono stabilite dalla Delegazione rispettando le seguenti condizioni:
- il rientro completo avviene entro gli 10 ed i 20 anni dalla costituzione del Consorzio;
- con un aggravio massimo per le utenze dei comuni debitori di CHF 0.80.
10. COSTI ALLACCIAMENTO
Art. 66: Allacciamento
1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
a. la tassa di allacciamento;
b. i costi di costruzione e posa delle condotte come da Art. 68;
c. le spese di collaudo.
2 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.
Art. 67: Casistica e criteri di calcolo
1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione una tantum ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti, i casi seguenti:
a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente dove, in tal caso, viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta di allacciamento, dimensionata dal Consorzio secondo le specifiche Direttive della SSIGA W3 e W4, in base alle potenzialità dell’impianto in costruzione dichiarate dal proprietario.
3 Sono soggetti a tasse per impianti speciali quei casi che differiscono dal normale utilizzo, che sono suscettibili di creare sovraccarico all’acquedotto in quanto richiedono una garanzia di copertura di flussi puntuali elevati senza però generare benefici da consumo regolare.
Art. 68: Tassa di allacciamento e tasse per impianti speciali, importi minimi e massimi
1 L'importo delle tasse di allacciamento indicate all’Art.66 cpv 1. è fissato dalla Delegazione tramite il Tariffario SIBM, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella.
Tabella 68.1: Tasse di allacciamento
Diametro PE esterno (mm) | Diametro equivalente tubi acciaio (pollici) | Condotte in ghisa duttile DN (mm) | Importo minimo CHF | Importo massimo CHF |
40 (minimo) | 1 ¼” (minimo) | -- | 500.00 | 2'000.00 |
50 | 1 ½” | -- | 1'000.00 | 2'200.00 |
63 | 2” | -- | 1'500.00 | 2'500.00 |
75 | 2 ½” | -- | 2'000.00 | 3'000.00 |
90 | -- | -- | 2'500.00 | 6'000.00 |
110 | -- | 80 | 3'000.00 | 7'000.00 |
125 | -- | 100 | 3'500.00 | 8'000.00 |
De >= 160 | -- | DN>=150 | 4'000.00 | 9'000.00 |
Altri materiali o dimensioni | Tassa speciale, calcolata in proporzione alla capacità |
2 L'importo per tasse su impianti speciali è fissato nella tabella seguente. Tabella 68.2: Tasse per impianti speciali, IVA esclusa
Tipo Impianto | Principio imposizione | Unità di calcolo | Importo minimo CHF | Importo massimo CHF |
Impianti antincendio collegati direttamente alla rete, x.xx. Sprinkler | Tassa una tantum alla messa in esercizio, sulla portata massima | CHF per ogni l/s di portata massima | 200.00 | 1’000.00 |
Impianti per circuiti di raffreddamento di emergenza | Tassa una tantum alla messa in esercizio, sulla portata massima | CHF per ogni l/s di portata massima | 200.00 | 1’000.00 |
Art. 69: Costi di posa degli allacciamenti
1 I costi di posa della condotta d’allacciamento, con relativo dispositivo d'interruzione e il raccordo alla tubazione della rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Le caratteristiche tecniche sono definite dal Consorzio che esegue anche la costruzione come disposto all’Art. 24.
2 Le opere di scavo e di genio civile, pavimentazione e sistemazione delle superfici dei fondi sono eseguite secondo le indicazioni tecniche stabilite sia dal Consorzio che dagli enti proprietari del sedime pubblico o di privati terzi. I costi sono interamente a carico del proprietario, sia per le parti su suolo pubblico che su quello privato. Per queste opere il proprietario può decidere di deliberare l’esecuzione direttamente al Consorzio o di incaricare ditte abilitate di sua scelta.
3 Tutti i costi per permessi, licenze e autorizzazioni di enti pubblici, indennizzi a proprietari terzi, gestione cantieri, perturbazioni alla viabilità, direzione dei lavori, sono a carico del titolare dell'allacciamento sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
Art. 70: Spese di collaudo
Le spese di collaudo vengono stabilite dal Consorzio e fatturate al titolare dell'allacciamento come da tariffario delle prestazioni del SIBM.
Art. 71: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione
1 Il Consorzio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2 A incarico ricevuto, il Consorzio provvede all'emissione di una richiesta d’anticipo pari al 60 %
dell’importo preventivato, da saldare prima dell’inizio dei lavori.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Consorzio non procede alla realizzazione dell'allacciamento.
4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento dovrà corrispondere l'intera quota di liquidazione, pena la mancata erogazione dell’acqua.
Art. 72: Costi per modifiche su esigenza del proprietario
1 I costi causati da mutate esigenze o richieste del titolare dell'allacciamento, come sostituzione, cambiamento del punto di raccordo, potenziamento, modifica di tracciato, messa fuori servizio,
cessazione per disdetta dell'abbonamento, sono posti interamente a carico di quest’ultimo e sono stabiliti dal Consorzio.
2 I costi per quanto indicato al cpv.1 ricadono nei disposti degli artt. 69, 70 e 71, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso viene prelevata solo nella quota corrispondente ad un eventuale aumento dell’allacciamento.
Art. 73: Costi della dorsale
1 La competenza per la realizzazione, sostituzione e modifica di una dorsale sono di esclusiva pertinenza del Consorzio ed i costi sono posti interamente a carico dei proprietari allacciati, come regolato agli artt. 24,25,69,70,71 e 72. Le parti dovranno regolare in diritto privato, tramite servitù o convenzioni le singole quote di partecipazione e comunicarle al Consorzio per la fatturazione.
2 In caso di mancato accordo tra i comproprietari, i costi saranno suddivisi come segue:
a. per la realizzazione a nuovo, in quota parte proporzionalmente alle potenzialità degli allacciamenti;
b. nel caso di sostituzione o modifica della dorsale per limitata capacità di trasporto a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti, i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento;
c. i titolari già allacciati in precedenza hanno diritto e vedersi ridurre i costi a carico in ragione del valore residuo della dorsale da sostituire (costo iniziale assunto dedotto l'ammortamento). Il valore residuo, calcolato sul costo di ricostruzione a nuovo e sulla base di una durata di vita di 40 anni, è messo a carico di chi ha generato l'esigenza di sostituzione.
11. TASSE DI UTILIZZO
Art. 74: Tasse di utilizzazione del servizio
1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di tasse, composte come segue:
a. tassa base come da Tabella A dipendente dalla potenzialità di prelievo raccordata, espressa dal diametro nominale del contatore;
b. tassa sul consumo come da Tabella B misurato tramite contatore;
x. xxxxx forfettarie come da Tabella C per impieghi temporanei o altri casi;
x. xxxxx aggiuntive per impianti speciali come da Tabella D, antincendio, Sprinkler, piscine, altri.
2 I proventi dalla tassa base TB e la tassa sul consumo TC coprono il fabbisogno finanziario del Consorzio, come disposto all’Art.62; gli importi indicati sono quelli per i costi base del SIBM e non considerano la compensazione, che andrà esposta in forma separata in fattura.
3 L’utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
4 Le tasse per i prelievi ad uso dei servizi pubblici comunali, per tutti i consumi non conteggiati a contatore sono oggetto di accordi tra il Consorzio ed i Municipi. Presso tutti i punti fissi di prelievo
comunali, concordati tra i comuni ed il SIBM, tra i quali anche fontane e impianti di irrigazione, sarà installato il contatore.
5 Le tasse effettive di cui ai precedenti cpv. sono definite dalla Delegazione all’interno delle forchette di prezzo indicate nel regolamento, e pubblicate nel Tariffario SIBM nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle A, B, C e D.
Tabella A: forchette per la tassa base annuale TB, su base diametro nominale DN in mm del contatore, IVA esclusa
Diametro Nominale mm | DN 15 e 20 | DN 25 | DN 30 e 32 | DN 40 | DN 50 |
Tassa Base, CHF/anno Minimo Massimo | 100.00 220.00 | 200.00 800.00 | 600.00 2’000.00 | 1’200.00 6’000.00 | 3’800.00 9'500.00 |
Per DN oltre 50mm la tassa base sarà calcolata stipulando un contratto speciale.
Tabella B: forchette per la tassa di consumo TC, misurato a contatore, IVA esclusa
Tipo di acqua | Distribuzione | Unità | Minimo | Massimo |
Acqua potabile | Utenza generale | CHF/m3 | 0.80 | 2.00 |
Acqua industriale (o greggia) | Utenza speciale | CHF/m3 | 0.60 | 2.00 |
Forniture speciali a comuni, enti o consorzi sono regolati all’art 47.
Tabella C: forchette per tasse forfettarie TF per prelievo temporaneo, IVA esclusa
Tariffa | Fornitura | Descrizione | Unità | Minimo | Massimo |
TF-B TF-C | Tassa Base in presenza di contatore, Tassa di Consumo da tariffario in vigore | Per es. uso cantieri, manifestazioni, altri, qualunque DN Volume a contatore | CHF/mese (frazioni di mese sono computate come mese intero) CHF/m3 | 20.00 Da Tariffario | 60.00 Da Tariffario |
TF 2 | Tassa unica forfetaria in assenza di contatore | In base al numero di rubinetti installati | CHF/rubinetto/mese (frazioni di mese sono computate come mese intero) | 50.00 | 100.00 |
TF 3 | Temporanea con prelievo da idranti | Compreso noleggio dispositivo di protezione obbligatorio antiritorno | CHF/giorno | 50.00 | 100.00 |
TF 4 | Tassa unica per impianti a consumo costante (es. fontane) | In base alla portata regolata e calibrata da un diaframma | CHF/anno per ogni l/min di portata | 400.00 | 1’000.00 |
Tabella D: forchette per tasse aggiuntive su impianti speciali, IVA esclusa
Tipo di impianto | Descrizione, causale | Base di imposizione | Minimo | Massimo |
Piscine a partire da 5m3 | Tassa annua per gestione SIBM | CHF/anno | 50.00 | 100.00 |
Vasche di accumulo a partire da 5m3 di capienza, per es. per rilancio antincendio | Contributo una tantum alla messa in esercizio, sul volume della vasca in m3 | CHF/m3 | 500.00 | 2'000.00 |
Tassa su impianti antincendio collegati direttamente alla rete, compresi sprinkler | Contributo una tantum alla messa in servizio, sulla portata massima installata in l/s | CHF/l/s | 100.00 | 1’000.00 |
Art. 75: Fatturazione e acconti per costi di fornitura
1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Consorzio. Di regola il consumo viene rilevato e fatturato almeno una volta all’anno. Intervalli di lettura e fatturazione più frequenti sono possibili.
2 Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l’altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
Art. 76: Incasso ed esecuzione
1 Il Consorzio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento di 15 giorni. Scaduto questo termine, invia per raccomandata un ultimo termine di pagamento, passato infruttuosamente il quale, il Consorzio procede per via esecutiva.
2 Per i richiami di pagamento viene percepita una tassa amministrativa definita dalla Delegazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. per il primo sollecito: minimo CHF 5.00 massimo CHF 15.00,
b. per la raccomandata: minimo CHF 15.00 massimo CHF 50.00.
3 Il Consorzio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali solo in impianti già in funzione o in stabili già abitati. Impianti non collaudati o edifici non in possesso dell’abitabilità, così come usi commerciali o industriali, non hanno diritto a erogazioni minime. Il titolare, utente o abbonato ha il dovere di concedere agli addetti del Consorzio l’accesso all’installazione interna per la posa dei dispositivi del caso.
4 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Consorzio, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
12. CAUZIONI
Art. 77: In generale
1 Il Consorzio può richiedere ad un abbonato il versamento di una cauzione.
2 Di regola viene richiesta una cauzione in questi casi:
a. attività commerciali, industriali, artigianali o altra attività con consumi prevedibili maggiori a 5'000 m3 all’anno;
b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per Il Consorzio;
c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Consorzio;
d. gli abbonati senza permesso di domicilio in Ticino.
Art. 78: Deroghe
Il Consorzio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo o le spese connesse alle pratiche ed alla tenuta del deposito sono controproducenti per il Consorzio stesso.
Art. 79: Importo e genere della cauzione
1 La cauzione corrisponde di regola all'importo di un presumibile intero periodo di fatturazione effettiva dell'abbonato (presunto importo annuo totale).
2 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca o istituto assicurativo sottoposti alla Legge federale in vigore.
Art. 80: Inadempienza
1 Il Consorzio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2 È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali solo in caso di impianti in stabili in funzione e già abitati. Impianti non collaudati o edifici non in possesso dell’abitabilità non hanno diritto a erogazioni minime.
Art. 81: Restituzione
1 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte o danni.
2 Il Consorzio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
Art. 82: Acquisizione cauzioni
Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Consorzio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE
Art. 83: Contravvenzioni
1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dalla Delegazione, fino ad un importo di CHF 10'000.00, secondo l’Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2 Contro le decisioni della Delegazione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3 Il Consorzio nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Consorzio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
Art. 84: Contestazioni e procedure
1 Le contestazioni contro le decisioni della Delegazione devono essere notificate all’istanza competente entro trenta giorni.
2 Contro la presa di posizione del Consorzio è data facoltà di reclamo scritto al Consorzio entro quindici giorni dalla notifica.
3 Contro le decisioni del Consorzio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dall’intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
4 Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85: Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore al momento della ratifica della Sezione degli Enti locali.