Allacciamento. 1. L’allacciamento di nuova utenza – inteso come insieme delle opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata a valle dell'apparecchio di misura, di lunghezza, di norma, non superiore a metri 20 - viene realizzato dal Soggetto gestore nel luogo, con le modalità ed i criteri ritenuti necessari, che il Cliente accetta integralmente.
2. Eccezionalmente, il Soggetto gestore può autorizzare l’esecuzione, in tutto o in parte, dell’allacciamento a cura e spese del richiedente, a fronte di richiesta scritta presentata anche presso gli sportelli della Società, che ne rilascerà ricevuta.
3. Il contatore è collocato in apposito alloggiamento, ubicato di norma al confine tra la proprietà privata e quella pubblica. Collocazioni diverse possono essere consentite a giudizio insindacabile del Soggetto gestore.
4. Le opere dell’allacciamento - anche se realizzate con il contributo di terzi - sono di esclusiva pertinenza, disponibilità e gestione del Soggetto gestore e costituiscono servitù inamovibile sulle proprietà attraversate. Il Soggetto gestore si riserva l’uso di tali opere anche per forniture a terzi, nel rispetto delle norme vigenti.
5. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'allacciamento saranno eseguite dal Soggetto gestore, direttamente o tramite imprese di propria fiducia. E' fatto tassativo divieto al Cliente di eseguire o far eseguire in proprio tali interventi, pena il pagamento delle sanzioni al riguardo stabilite in tabella E dell’elaborato “Articolazione tariffaria, quote fisse ed addebiti vari” e salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Allacciamento. Ogni RPU e RPG deve essere integrato online nel corrispondente circuito di regolazione secon- daria e deve seguire automaticamente e senza ritardi il valore di regolazione del regolatore di rete di Swissgrid. L’allacciamento è effettuato conformemente al punto 22.
Allacciamento. 1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
a. La tassa di allacciamento;
b. I costi di posa delle condotte;
c. Le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il Titolare dell'allacciamento.
Allacciamento. 7.1 Per l’attivazione della fornitura di energia termica è necessario che vi sia già un ALLACCIAMENTO installato all’interno dell’IMMOBILE DEL CONTRATTO del CLIENTE.
Allacciamento. L'allacciamento è la parte di impianto della Società, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessario a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione od i punto di consegna al Cliente. La realizzazione o modifica dell’allacciamento e di competenza esclusiva della Società (Art. 4) e gli oneri e contributi relativi sono a carico del cliente.
Allacciamento. L'allacciamento alla fognatura da parte dell’utente titolare dello scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche avviene presentando la prescritta documentazione. L'allacciamento avviene a seguito della asseverazione da parte del tecnico abilitato ed al nulla osta del Concessionario.
Allacciamento. (rif. Figure pag. 15) Pericolo! Avvertendo odore di gas:
a) Non azionare interruttori elettrici, il telefono o qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille;
b) Aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d’aria che purifichi il locale;
c) Chiudere i rubinetti del gas.
Allacciamento. Si intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili ed idrauliche atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del contatore. Il Gestore procede all'allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento.
Allacciamento. L’allacciamento di nuova utenza – inteso come insieme delle opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata a valle dell’apparecchio di misura – viene realizzata dal Gestore nel luogo, con le modalità ed i criteri ritenuti necessari. Il Gestore determina il punto di derivazione della presa, i diametri e l’ubicazione delle diramazioni fino al contatore, nonché il tipo e il diametro del contatore. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera, fino al punto di consegna, e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti di utenza. Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con il contributo degli utenti. Le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono, pertanto, vietate agli utenti e a chiunque altro. L’inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l’applicazione di penalità, con la riserva di ogni altra azione a norma di legge.
Allacciamento. Allacciamenti idrici 17 Art.13 Allacciamenti fognari 17