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Deroghe Clausole campione

Deroghe. (1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione imme- diata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trova- re soluzioni adeguate. (2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territo- rio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Deroghe. (1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammes- se rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di se- menti delle specie contemplate dalla legislazione di cui all’appendice 1, prima sezione. (2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commer- cializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori. (3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può deci- dere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità. (4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero. (5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legi- slazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione. (6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4: – nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente allegato, per le varie- tà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore; – nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successi- vamente all’entrata in vigore del presente allegato. (7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente allegato. (8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conse- guenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4. (9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le dispo- sizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.
Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
Deroghe. La giornata di programmata sospensione potrà essere collocata in altra data del medesimo mese laddove intervengano esigenze organizzative o formative. Di tale modifica sarà data comunicazione al lavoratore interessato con un preavviso di almeno quattro giorni lavorativi antecedenti sia rispetto l’originaria data di sospensione sia rispetto la nuova data programmata. È fatta inoltre salva la facoltà di derogare in senso positivo alla riduzione definita nel Contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate, di norma, a campagne commerciali, punte stagionali o a periodi feriali; in tali casi l’azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
Deroghe. 15.1. Ferma restando la disciplina generale sopra riportata, le Parti condividono la necessità di prevedere il ricorso a particolari modalità di lavoro agile (ad es. lavoro agile 5 gg su 5) per il personale appartenente a specifiche strutture e/o che presentino esigenze di natura tecnico organizzative o di sperimentazione di nuove attività. Al riguardo si darà informativa preventiva alle RSU territorialmente competenti. 15.2. Eventuali richieste di ulteriore flessibilità per periodi temporanei e continuativi avanzate da parte di dipendenti con gravi disagi saranno valutate di volta in volta compatibilmente con le esigenze di servizio. 15.3. Con riferimento ai lavoratori under 35, al fine di valorizzare le loro attitudini all’utilizzo di strumenti digitali e di offrire un modello e ambiente di lavoro più attrattivo al pari delle migliori prassi del mercato, sarà data facoltà al responsabile – in accordo con il lavoratore - di modulare la prestazione lavorativa con maggiore flessibilità.
Deroghe. Se il presente contratto non prevede diversamente, eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente a favore del collaboratore.
Deroghe. A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazio- ne dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere i il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.25 Art. 1026 Apparecchio di controllo 1. Le parti contraenti devono prescrivere, sui veicoli immatricolati sul loro territo- rio, il montaggio e l’utilizzazione di un apparecchio di controllo conformemente alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 2. L’apparecchio di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondere, per quanto concerne le sue condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 3. Un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizza- zione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 25 Nuovo testo del per. giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 26 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006 (RU 2007 2209).
Deroghe. Le predette restrizioni all'utilizzo e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle Informazioni Riservate che: (a) siano indipendentemente sviluppate dalla Parte Ricevente senza riferimento alcuno alle Informazioni Riservate della Parte Disvelante, o di cui si abbia lecitamente e senza limitazione alcuna conoscenza da una terza parte autorizzata a fornire siffatta Informazione Riservata, (b) siano diventate di pubblico dominio non in seguito alla violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente, (c) al momento della loro divulgazione, siano già note alla Parte Ricevente e libere da ogni vincolo, o (d) la parte Disvelante sollevi, per iscritto, l'altra parte dall'impegno a tenerle riservate.
Deroghe. A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazio- ne dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.24
Deroghe. Eventuali deroghe al presente capitolato limitate alle modalità di esecuzione del servizio, dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.