COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DEL FURTO
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DEL FURTO
E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI
Lotto 1 – Ambito 1.2
DEFINIZIONI: 2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1: Durata del contratto 4
Art. 2: Gestione del contratto 4
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 4
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto 5
Art. 5: Assicurazione per conto di chi spetta 5
Art. 6: Facolta’ di recesso 5
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 6
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione 6
Art. 8: Efficacia e limitazioni della garanzia 7
Art. 9: Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro 7
Art. 10: Recupero delle cose rubate 8
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE 9
Art. 11: Esclusioni 9
Art. 12: Denuncia dei sinistri 9
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno 9
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie 10
Art. 15: Coesistenza di altre assicurazioni 10
Art. 16: Costituzione del premio – Buona fede 10
Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso) 10
Art. 18: Trattamento dei dati 11
SCOPERTI, FRANCHIGIE 12
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 12
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione: Il Comune di Cinisello Balsamo, Assicurato e Contraente della poliz- za;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicu- razione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; Societa’: la Compagnia assicuratrice …;
Broker: Xxxxxx Italia SpA;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sini- stro viene dedotto dall’indennizzo;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile; Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di inden- nizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro suc- cessive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicura- zione;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Societa’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di le- gale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione - nonche’ le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto - che non possa definirsi fab- bricato per sua natura o destinazione, posti all’interno di immobili o anche trasportati su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, ad altri Enti ad essa col- legati, o ad Amministratori, dirigenti, dipendenti dell’Amministrazione; rientrano in que- sta definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di fabbricati, edificati, locali, impianti in proprie- ta’, comodato o uso alla Amministrazione, ma ne rimangono esclusi auto/motoveicoli e natanti di proprieta’ od in uso alla stessa.
Qualora non siano assicurati con polizze specifiche, rientrano quindi in tale definizione anche quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, araz- zi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziosi e semi- preziosi e qualunque altro bene similare, di proprieta’ della Amministrazione o di terzi.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni ecc., assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, ricette mediche fustella- te, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà della Amministrazione o di terzi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2006 fino alle ore 24,00 del 31.12.2009, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ della Amministrazione contraente, come anche della Societa’ assicuratrice, rescinderlo in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per parte della presente polizza e/o solo per una o alcune delle garanzie da essa previste.
E’ altresi’ facolta’ della Amministrazione richiedere alla Societa’, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesi- me condizioni normative ed economiche per i 90 (novanta) giorni immediatamente suc- cessivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio – qualora la Societa’ accolga tale richiesta - pari a 90/360 del premio annuale che verrà corrisposto dalla Ammini- strazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto e’ affidata a Xxxxxx Italia SpA, in qualita’ di broker di assicura- zione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, com- preso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi e’ liberatorio per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpreta- te in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono u- nicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giu- diziaria del luogo ove ha sede la Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’Amministrazione pagherà alla Società o all’ufficio all’uopo incaricato, per il tramite del broker:
a. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il premio di prima rata convenuto;
b. entro 90 giorni da ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 5: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ra- gioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
L’indennita’ che, a norma di quanto sopra, xxxx’ liquidata in contraddittorio, xxxx’ essere versata con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 6: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 60’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata R.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà all’Amministrazione la parte di premio non consumato, al netto delle imposte.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione
La Societa’ assicura nella forma a “primo rischio assoluto”:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere:
b1) riposti e chiusi in casseforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili b2) comunque sottochiave, esclusivamente durante l’orario di apertura dei locali
b3) trasportati, con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di com- metterlo:
◊ furto, come definito dall’art. 624 del Codice Penale
◊ furto con strappo
◊ rapina, come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate
◊ estorsione, come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto,
anche se causati da dolo o colpa grave di dipendenti, dirigenti, amministratori, preposti e operatori della Amministrazione.
Sono comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contrat- to, le spese sostenute dall’Amministrazione:
1. per rimediare ai guasti ai locali, ai fissi e infissi e ai sistemi di custodia, cagionati da- gli autori dei reati nell’esecuzione o nel tentativo di commetterli, o conseguenti all’eventuale attivita’ delle Autorita’, della Amministrazione o di terzi per ridurre l’evento e/o le sue conseguenze o per porvi temporaneo rimedio, nonche’ per demo- lire, trasportare e smaltire le macerie e/o i beni danneggiati, il tutto fino alla concor- renza complessiva per sinistro dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di con- teggio del premio;
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonche’ quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno risarcibile;
3. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico aspor- tati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, fi- no alla concorrenza per sinistro del 10% (dieciprocento) dell’importo assicurato per la voce “beni mobili”;
4. per mantenere in funzione servizi di pubblica utilita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla concorrenza per sinistro dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione dell’ammontare del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni mobili con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, compresa altresi’ la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o perdita totale o parziale del bene; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 30% (trentaprocento) dell’importo di danno risarcibile / concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.
Art. 8: Efficacia e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto e’ operante:
◊ per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione posti all’interno di immobili, se l’autore del reato si e’ introdotto nei locali o immobili come sopra descritti mediante:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, e/o lu- cernari,
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolen- to, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purche’ con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilita’ personale,
d) in modo clandestino, purche’ l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
◊ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
◊ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, quali ad esempio i certificatori automatici, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende il:
◊ furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incari- cata del trasporto,
◊ furto con strappo,
◊ furto con destrezza, per i casi in cui la persona incaricata del trasporto del dena- ro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed e’ operante solo per le persone di eta’ superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
Art. 9: Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Amministrazione è eso- nerata).
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Societa’ non potra’ superare il 20% del valore assicurato per la partita Beni mobili, nell’ambito dello stesso.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano anche il massi- mo esborso della Societa’ per anno assicurativo.
Tuttavia, in caso di sinistro la Societa’ si impegna a procedere automaticamente al rein- tegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o piu’ sinistri liquidati nel corso dell’annualita’ assicurativa, e’ valido fino al rag- giungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualita’ interessata.
L’Amministrazione paghera’ il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pa- gamento dell’indennizzo da parte della Societa’, ovvero puo’ richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Societa’ dall’ammontare dell’indennizzo.
Art. 10: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Amministrazione ne dara’ av- viso alla Societa’ appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprieta’ della Societa’ se questa ha risarcito inte- gralmente il danno, a meno che l’Amministrazione non rimborsi alla Societa’ l’intero im- porto riscosso a titolo di indennita’ per le cose medesime, salvo le spese necessarie a riportare il bene nello stato di efficienza antecedente il fatto.
Se invece la Societa’ ha risarcito il danno solo in parte, l’Amministrazione ha facolta’ di conservare la proprieta’ delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennita’ riscossa dalla Societa’ per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Societa’ e la Amministrazione.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Societa’ e’ obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11: Esclusioni
La Societa’ non risarcisce i danni:
a) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o sabotaggio, operazioni militari, invasioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi;
c) conseguenti a esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmuta- zioni del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane ed allu- vioni;
e) conseguenti a smarrimenti o ad ammanchi constatati in sede di inventario.
Art. 12: Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro l’Amministrazione provvederà a:
◊ darne avviso per iscritto alla Societa’, per il tramite del broker, entro dieci giorni lavo- rativi dall’evento o da quando ne e’ venuta a conoscenza, specificandone le circo- stanze e l’importo approssimativo del danno, nonche’ farne denuncia all’Autorita’ Giudiziaria
◊ fornire entro i 30 giorni successivi all’evento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonche’ trasmettere una copia della denuncia fatta all’Autorita’
◊ denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portato- re, nonche’ esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spe- se da parte della Societa’ - la procedura di ammortamento
◊ adoperarsi immediatamente, nel modo piu’ efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall’Amministrazione sono a carico della Societa’, anche se non si e’ raggiunto lo scopo, salvo che la stessa provi che queste sono state fatte inconsideratamente.
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno e’ dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati aveva- no al momento del sinistro ed il valore di cio’ che resta dopo il sinistro, al netto dei pro- fitti sperati, dei danni per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto al punto 5. dell’art. Oggetto dell’assicurazione.
Qualora il bene colpito da sinistro era stato stimato, per il suo particolare valore storico e/o artistico, da uno stimatore esperto, la determinazione del danno verra’ effettuata adottando tale stima; in sua assenza, verra’ stabilito il valore commerciale del bene.
Qualora il bene era parte di una raccolta collezione, coppia, insieme o serie, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi sottratti, distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta, collezione, coppia, insieme o se- rie o delle rispettive parti.
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Societa’ e uno dall’Amministrazione con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di polizza.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la re- sidenza la Amministrazione.
Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se l’arbitro dissenziente non l’ha sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta’ di quelle del terzo.
Art. 15: Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l’evento dannoso risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dal- la Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, ossia per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Socie- ta’ la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso ri- schio.
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli as- sicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Societa’ rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 16: Costituzione del premio – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute ai valori indi- cati nella tabella di conteggio del premio.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Societa’ riconoscera’ comunque la piena validita’ del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Societa’ assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Societa’ è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclu- sa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come va- lidi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delega- taria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regola- zione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Societa’.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … %
Compagnia … Quota … %
Art. 18: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Societa’, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivi- no, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
SCOPERTI, FRANCHIGIE
Scoperto Franchigia
Garanzia / Tipologia di danno in % con il
sul danno minimo di
Per sinistro, se qui non diversamente previsto | 500,00 |
Beni mobili | .. |
Denaro e valori in cassaforte | .. |
Denaro e valori comunque custoditi | .. |
Denaro e valori trasportati | .. |
Guasti da ladri e spese di demolizione e sgombero | .. |
Spese per mantenimento di servizi e attivita’ | .. |
.. | .. |
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Gruppi di rischio Capitali
complessivi
Aliquota promille
Premio imponibile
totale
Beni mobili 150.000,00 .. ..
Denaro e valori in cassaforte 15.000,00 .. ..
Denaro e valori comunque custoditi 15.000,00 .. ..
Denaro e valori trasportati 15.000,00 .. ..
Guasti da ladri e spese di demolizio-
ne e sgombero 15.000,00 .. ..
Spese per mantenimento servizi e at-
tivita’ 20.000,00 .. ..
Maggiori danni per beni storici e/o ar-
tistici 15.000,00 .. ..
Totale premio imponibile euro ..
Imposte euro ..
Totale premio lordo annuo euro ..