ORGANISMO DI BACINO N. 37
ORGANISMO DI BACINO N. 37
UNIONE DEI COMUNI BASSO CAMPIDANO E COMUNE DI SESTU
Via Progresso n. 54- Monastir (CA)
BOZZA DI CONVENZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
PER LA PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NEI TERRITORI COMUNALI APPARTENENTI AL BACINO N. 37
INDICE
PARTE I
▪ DEFINIZIONI
art 1 - Definizioni
▪ OGGETTO CONCESSIONE
art 2 - Oggetto della concessione art 3 - Gas da distribuire
art 4 - Fornitura di gas agli utenti art 5 - Tariffe di distribuzione
▪ PERIODO DI CONCESSIONE
art 6 - Durata della concessione art 7 - Continuità del servizio
PARTE II
▪ DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
art 8 - Corrispettivo
art 9 - Obblighi del concedente
art 10 - Vigilanza e controllo da parte del concedente art 11 - Responsabilità del concedente
PARTE III
▪ DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
art 12 - Contratto di fornitura gas combustibili art 13 - Obblighi a carico della concessionaria art 14 - Progettazione (rete di primo impianto) art 15 - Realizzazione
art 16 - Programma dei lavori art 17 - Contributi Pubblici
art 18 - Estensione futura della rete art 19 - Allacciamento delle utenze
art 20 - Responsabilità della concessionaria art 21 - Rappresentanza della concessionaria
art 22 - Penali a carico della concessionaria per l'esecuzione del servizio
art 23 - Penali a carico della concessionaria per inadempimenti realizzatesi nel corso della progettazione
PARTE IV
▪ MODIFICAZIONI E MODI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
art 24 - Modifiche del rapporto concessorio
CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
art 25 - Condizioni per la scadenza
REVOCA DELLA CONCESSIONE
art 26 - Revoca della concessione
RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO
art 27 - Risoluzione della concessione per motivi attribuibili al concessionario art 28 - Cessione
PARTE V
▪ DISPOSIZIONI FINALI
art 29 - Commissione Paritetica art 30 - Rinvio normativo
art 31 - Controversie
art 32 - Spese contrattuali
BOZZA DI CONVENZIONE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
PER LA PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO DEI COMUNI
DEL BACINO N. 37
PREMESSE
Premesso che:
▪ Ai sensi dell'art. 153, I comma, "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (di seguito denominato "Codice "), i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, denominati promotori possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 del Codice, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'art. 143 del Codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
▪ Ai sensi dell'art 153, II comma, "del Codice, le proposte devono contenere. uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità. un progetto preliminare, un piano economico e finanziario ed una bozza di convenzione,
Visti:
▪ D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
▪ Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni;
▪ Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 170 del 29 settembre 2004, “Definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione di gas naturale” e s.m.i.;
▪ Delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 229 del 18 ottobre 2001, “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h). della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
▪ Delibera dell'Autorità per l’energia elettrica e il gas n.126 del 22 luglio 2004 “Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali”;
▪ Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 168 del 29 settembre 2004, “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas”;
▪ Legge n. 481/95. recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:
▪ Legge sulla “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” del 30 luglio 1998 pubblicata nella GU n. 189 del 14 agosto 1998;
Visti:
▪ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, Principi sull'erogazione dei servizi pubblici GU n. 43 del 22-2-1994;
▪ Decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Tra
Organismo di Bacino n. 37 costituito dall’Unione dei Comuni Basso Campidano e dal Comune di Sestu, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx
e
CPL Concordia Soc. Coop. , quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese costituita da CPL Concordia Soc Coop e Pea Srl con sede in Xxx X. Xxxxxx 00; Concordia sulla Secchia (MO)
Si conviene quanto segue:
PARTE I DEFINIZIONI ART 1 – DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione, si applicano le seguenti definizioni:
a. “allacciamento interrato” è la parte di impianto di derivazione di utenza o di impianto di allacciamento, prevalentemente interrata, compresa tra l'organo di presa e l’uscita dal terreno in corrispondenza del fabbricato da servire;
b. “anno solare” è il periodo compreso tra il primo gennaio e il trentuno dicembre di ogni anno;
c. “appuntamento personalizzato” è l'appuntamento fissato, su richiesta dell'Utente, in data successiva a quella proposta dall'esercente.
d. “atti di terzi” sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente escluse le concessioni autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta all'utente;
e. “attivazione della fornitura” è l'avvio dell'alimentazione dal punto di consegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali. o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;
f. “attività di fornitura” o “fornitura” è il servizio di consegna o di vendita del gas alla cui formazione contribuiscono le diverse attività del settore del gas, ivi inclusa l'attività di distribuzione;
g. “Autorità per l'energia elettrica e il gas” è l'Autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481:
h. “avviamento” è il periodo di 3 (tre) anni termici successivi all’anno di prima fornitura di gas naturale;
i. “cliente finale” è il consumatore che acquista gas per uso proprio:
j. “condotta” è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas:
k. "contratto di vendita" è il contratto con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas è obbligato a fronte del versamento di una tariffa o di un prezzo, ad eseguire a favore del cliente finale prestazioni periodiche o continuative.
l. “disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente” è la sospensione dell'alimentazione del punto di consegna a seguito della disdetta del contratto da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del gruppo di misura:
m. “distribuzione” è l'attività di trasporto del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione per la fornitura agli utenti, in particolare a mezzo di reti urbane;
n. "esecuzione dei lavori semplici" è:
1) per gli utenti allacciati alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta dell'Utente, dell'allacciamento in bassa pressione, che non necessiti dell'installazione di un gruppo di riduzione e che sia di proprietà dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;
2) per gli utenti allacciati alla rete di media pressione ed alimentati in bassa pressione e per i quali è prevista l'installazione di un gruppo di misura fino alla classe G6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta dell'Utente, dell'allacciamento, che sia di proprietà dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura:
o. “esercente” è l'esercente il servizio di distribuzione e di vendita o di sola vendita al fine della fornitura del gas ad utenti a mezzo di reti a media e a bassa pressione;
p. “gas immesso” è l'energia del gas immessa nella rete dell'esercente, espressa in MJ:
q. "gruppo di riduzione" è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione da apparecchi ausiliari da tubazioni da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di entrata variabile a un valore di uscita predeterminato fisso o variabile;
r. "gruppo di misura" è la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente che serve per l'intercettazione per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno dell'utente: il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
s. "impianto di distribuzione" è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione: l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale dagli impianti di derivazione d'utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura;
t. "impianto di derivazione di utenza o allacciamento" è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas all'utente: esso ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso); in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza finisce all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa; esso comprende l'eventuale gruppo di riduzione;
u. "loco" o "località" è il Comune o parte di esso, servito da unico esercente mediante lo stesso tipo di gas:
v. “media pressione” (MP) è la pressione del gas non superiore a 0,5 bar (6 specie)
w. "servizio” è il servizio di distribuzione e di vendita o di sola vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione;
x. pressione è la pressione relativa del gas;
y. "riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità- è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte dell'utente moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare, dalle clausole contrattuali e dal regolamento di servizio predisposto dall'esercente ai sensi dell'articolo 2. comma 37. della legge n. 481/95:
z. “tempo per l'ottenimento degli atti di terzi” è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo quale essa risulta dal protocollo dell'esercente;
aa. “tipologia di utenza” è la tipologia di utenza in base alla classe del gruppo di misura installato: ai fini della presente direttiva sono previste tre tipologie;
1) utenti per i quali sia installato un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa;
2) utenti per i quali sia installato un gruppo di misura dalla classe G 10 compresa fino alla classe G 25 compresa;
3) utenti per i quali sia installato un gruppo di misura non inferiore alla classe G 40 compresa: bb. "utente" è il cliente finale o il consumatore, allacciato alla rete a media o a bassa pressione e
alimentato in bassa pressione, che acquista gas per uso proprio ivi compreso ogni altro soggetto che richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione e di vendita o di sola vendita del gas a mezzo di reti a media o a bassa pressione, e che ha stipulato con la Concessionaria un contratto di somministrazione riguardante la prestazione;
cc. “verifica del gruppo di misura” è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente:
dd. “verifica della pressione di fornitura” è l'accertamento del livello di pressione nel punto di consegna con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente:
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART 2 -OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’Organismo di Bacino n. 37, in seguito chiamato “CONCEDENTE", concede all’associazione temporanea di imprese costituita da CPL Concordia Soc. Coop e Pea Srl in seguito denominata “CONCESSIONARIA”, il pubblico servizio di distribuzione del gas per uso domestico, industriale, artigianale, commerciale nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito e, conseguentemente, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle relative opere. La concessione è data alla Concessionaria con diritto di esclusiva per la fornitura del gas mediante tubazioni in tutto il territorio dei Comuni di Monastir, Nuraminis, San Sperate, Ussana e Sestu costituenti nell’insieme il Bacino n. 37.
ART 3 -GAS DA DISTRIBUIRE
La Concessionaria si impegna a distribuire ad orario continuo, eccezione fatta per cause di forza maggiore:
▪ gas naturale il cui potere calorifico sarà come quello consegnato dalla società di trasporto. Il potere calorifico superiore del metano sarà nominalmente considerato pari a 9,2 Mcal per metro cubo standard (15'C/760mmHg);
▪ per il periodo transitorio necessario sino ad avere disponibilità di metano, gas G.P.L. avente un potere calorifico superiore di 22.000Kcal./mc con una tolleranza non superiore al 5%, fermo restando che il dimensionamento delle reti di distribuzione e degli allacci sarà effettuato per garantire la convertibilità in gas naturale.
La pressione di distribuzione del gas, misurata lungo la rete stradale, dovrà essere comunque tale da evitare il pericolo dello stacchi o ritorno di fiamma in apparecchi conformi alle norme UNI - CIG per il gas distribuito.
ART 4 -FORNITURA DI GAS AGLI UTENTI
Durante il periodo di distribuzione di gas GPL, i rapporti che intercorrono fra la Concessionaria e l'Utenza saranno disciplinati da un “Regolamento per la fornitura del gas” che dovrà essere predisposto dalla Concessionaria ed apportato dal Concedente.
Detto “Regolamento” potrà essere aggiornato dalla Concessionaria in accordo con il Concedente nel corso della concessione per tener conto di nuove eventuali situazioni legate a nuove esigenze dell'Utenza.
La fornitura del gas sarà fatta a misura ed i contatori, preventivamente sottoposti alla verifica governativa prescritta dalla Legge, saranno del calibro che la Concessionaria riterrà adeguato alle singole forniture.
ART 5 -TARIFFE DI DISTRIBUZIONE
Le tariffe di distribuzione del gas sono regolate da specifiche disposizioni dettate dall’AEEG, con particolare riferimento alle delibere 237/2000, 138/2003 e s.m.i
PERIODO DI CONCESSIONE
ART 6- DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici), con decorrenza dalla data di entrata in esercizio totale degli impianti di tutti i Comuni aderenti al Bacino n. 37, coincidente con la data di chiusura del collaudo amministrativo dell'intervento di primo impianto da intendersi quale data di entrata in vigore del provvedimento della Regione Sardegna di approvazione delle risultanze finali dell'intervento, in conformità a quanto previsto dal D.L. 31/12/2005 n. 273, converto in Legge 23/02/2006 n. 51.
L'eventuale avvio parziale degli impianti non costituirà pertanto decorrenza del predetto termine.
In caso di interruzione del servizio dovuto a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali come guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti e così via) la durata della concessione sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste, ogni qualvolta si verificassero, la Concessionaria dovrà dare comunicazione al Concedente.
ART 7 -CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
Per garantire l'ordinato svolgimento e la continuità del servizio alla sua scadenza, sino all’intervento del gestore subentrante, la Concessionaria, su richiesta del Concedente dovrà proseguire il servizio stesso.
PARTE Il
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
ART 8 - CORRISPETTIVO
Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente entro il 31 Luglio di ogni anno un corrispettivo pari al 1% del VRD (vincolo sui ricavi di distribuzione), così come definito dalla Delibera dell’AEEG 170/04.
Nel periodo transitorio di distribuzione di altro vettore energetico, detto corrispettivo sarà rapportato al potere calorifico del gas vettoriato.
ART 9 -OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il suolo ed il sottosuolo pubblico di proprietà del Concedente, necessari per la posa, il mantenimento delle opere e le canalizzazioni per l'espletamento del servizio, è concesso in comodato gratuito dal
Concedente alla Concessionaria per tutto il periodo di gestione del servizio. Pertanto non verrà corrisposta alcuna tassa o canone, presenti e futuri, di occupazione del suolo e sottosuolo comunale da parte della Concessionaria, ivi comprese anche per tutte le aree occorrenti per la realizzazione degli stoccaggi.
ART 10 -VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL CONCEDENTE
Il Concedente si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla presente convenzione, che il gas distribuito corrisponda alle caratteristiche previste dal precedente art. 3; che le tariffe di vendita del gas praticate dalla Concessionaria alle Utenze siano quelle fissate in base all'art.5; e che il servizio sia svolto in conformità del disposto della delibera AEEG 168/2004 e s.m.i. emanata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed al Codice di rete della concessionaria.
La Concessionaria dovrà, pertanto, prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Concedente dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo. Il controllo dei requisiti del gas sarà fatto mediante il prelievo di campioni del gas erogato in rete.
L'accertamento del potere calorifico del campione sarà eseguito, in contraddittorio tra le parti da un apposito Ente o Istituto Universitario specializzato, a tale scopo incaricato di comune accordo dalle parti stesse.
Detto Ente provvederà ad inviare un esperto che sceglierà opportunamente i punti di campionamento effettuerà direttamente il prelievo dei campioni in modo che questi rappresentino il valore effettivo del potere calorifico del gas erogato.
I controlli saranno fatti per iniziativa del Concedente nei giorni e nelle ore che saranno scelte dal medesimo.
La Concessionaria verrà preavvisata con l'anticipo necessario, per inviare un proprio rappresentante locale al fine di assistere alle operazioni di campionamento.
Nel caso di mancato intervento del rappresentante della Concessionaria, debitamente preavvisata, i prelievi effettuati dall'Esperto di cui sopra saranno ritenuti validi.
Il risultato del controllo sarà fatto constatare mediante apposito verbale. Le spese dei controlli saranno a carico della Concessionaria solo in caso di risultato negativo.
In applicazione dell'art. 141 del Codice dei Contratti ai sensi del quale è obbligatorio il collaudo in corso d'opera in caso di affidamento dei lavori in concessione e nei casi di affidamento dei lavori in concessione il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione, la nomina del collaudatore viene posta in capo al Concedente. Restano a carico del concessionario gli oneri relativi.
ART 11 -RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE
Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas, il Concedente assumerà presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualunque modo suolo e sottosuolo stradale.
Gli spostamenti delle condutture del gas realizzate per esigenze del Concedente saranno attuati con oneri a carico del Concedente stesso.
Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, in prossimità delle reti gas, il Concedente, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo:
a) di assumere presso la Concessionaria le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
b) di preavvisare la Concessionaria dell'inizio dei lavori da compiersi, informandola altresì sulla loro natura;
c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni e risarcirli.
PARTE III
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART 12 -CONTRATTO DI FORNITURA GAS COMBUSTIBILI
La Concessionaria si impegna, per il periodo transitorio necessario sino all’avvento del metano, a garantire agli utenti utilizzatori, la fornitura di gas GPL nella misura necessaria.
Successivamente alla trasformazione per l’utilizzo del metano, essa si impegnerà, nella qualità di Concessionaria del pubblico servizio di distribuzione, ad individuare almeno una società autorizzata alla vendita e disponibile a stipulare regolare contratto di fornitura del gas con un venditore grossista.
Tutti gli oneri inerenti alla conversione della rete del gas per l'utilizzo del gas metano saranno a carico della Concessionaria, compreso l’onere per la conversione degli apparecchi utilizzatori degli utenti allacciatisi durante il periodo transitorio.
ART 13 -OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria avrà esclusivamente l'obbligo di preavvisare il Concedente almeno tre giorni lavorativi liberi prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, fatti salvi i casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione di fughe nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al Concedente. Considerata la natura essenziale del servizio e la destinazione pubblica, il Concedente autorizza sin da ora il Concessionario ad eseguire qualsiasi lavoro su sede stradale o suolo pubblico, senza necessità che quest’ultimo richieda ulteriori permessi o autorizzazioni.
Tenuto conto delle caratteristiche del servizio connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, la Concessionaria, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad essa competono totalmente, si impegna a:
a) prestare servizio ininterrotto di reperibilità di personale specializzato, nell'arco delle 24 ore sia in giornata feriale che festiva;
b) impiegare mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità;
c) provvedere al controllo sistematico, periodico e programmato di tutta la rete con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione, nonché al controllo alla regolazione ed al costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica ed alla verifica dell'isolamento delle condotte stradali se previsto.
Resta a carico della Concessionaria l’individuazione e l'acquisizione delle aree private eventualmente necessarie per l'esecuzione delle reti e degli impianti accessori, con l'obbligo del Concedente di collaborare per l'acquisizione di tali aree, in particolare emanando tutti i relativi atti e svolgendo le procedure necessarie.
Il Concessionario si impegna ad organizzare corsi di formazione per installatori locali.
ART 14 -PROGETTAZIONE (RETE DI PRIMO IMPIANTO)
La progettazione esecutiva delle reti di distribuzione del gas metano e delle opere annesse di primo impianto sarà realizzata entro il termine di mesi 4 (quattro) dall’avvenuto affidamento.
ART 15 -REALIZZAZIONE
La rete di primo impianto sarà costituita dalle condotte di distribuzione, complete delle apparecchiature ed accessori di manovra, come da progetto, dimensionate per distribuire metano.
Il concessionario si impegna altresì, al fine di poter distribuire per il periodo transitorio necessario all’avvento del metano, ad eseguire a proprie spese tutte le opere accessorie per adeguare la rete all’utilizzo del gas GPL quale vettore energetico alternativo.
La Concessionaria, fatte salve ed inalterate la consistenza, la tipologia, lo sviluppo e le fasi di esecuzione della rete di primo impianto prevista dal progetto, potrà apportare al progetto stesso quelle modifiche
che alla luce delle condizioni effettivamente riscontrate in fase di esecuzione del progetto definitivo e nel corso dei lavori, risultassero necessarie ed opportune per assicurare la massima funzionalità ed economicità dell'impianto di distribuzione.
Le opere dovranno essere eseguite secondo un criterio di razionale sicurezza e di buona tecnica, in accordo con le leggi vigenti.
ART 16 -PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori di costruzione delle reti e impianti accessori saranno ultimati entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal loro inizio.
La Concessionaria si impegna ad iniziare i lavori di costruzione della rete di primo impianto all’ottenimento dei permessi, nulla-osta, autorizzazioni e a quant’altro necessario alla corretta e completa esecuzione dell’opera, sulla base della normativa vigente, e che dovranno essere richiesti tempestivamente, a esclusiva cura e spese della Concessionaria medesima. Parimenti i lavori inizieranno solo una volta che siano stati definitivamente disposti in favore del Concedente i contributi di cui al D.G.R. 54/28 del 22.11.2005.
L’erogazione dei contributi avverrà secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Ente erogatore del finanziamento. Il Concedente dovrà provvedere a versare i contributi pubblici alla Concessionaria non appena ricevuti dall’Ente erogatore.
La messa in esercizio della rete potrà avvenire anche per lotti funzionali, compatibilmente con il rispetto della normativa sulla sicurezza.
ART 17 -CONTRIBUTI PUBBLICI
Qualora la Concessionaria dovesse ottenere, sulla base di leggi presenti e future, ulteriori contributi da parte di Enti pubblici per la realizzazione dell'impianto in conto capitale, rispetto quelle disposti con
D.G.R. 54/28 del 22.11.2005, verrà istituito un apposito registro opportunamente tenuto dalla Concessionaria, in cui risulteranno individuate, anche convenzionalmente e suddivise, le percentuali costruite a carico della Concessionaria da quelle costruite mediante i contributi erogati dagli Enti pubblici.
Xxxxx stesso registro saranno pure elencate le modifiche e le sostituzioni apportate agli impianti di cui sopra e per l’esecuzione delle quali la Concessionaria dovrà dare opportuna comunicazione al Concedente.
La eventuale concessione di contributi pubblici in misura superiore rispetto ai valori assunti nel piano di fattibilità economica finanziaria non costituirà pertanto giusta causa per modificare le condizioni della presente convenzione a favore del Concedente in quanto il Concessionario terrà conto unicamente degli investimenti realizzati con mezzi propri sia in sede di devoluzione degli impianti che in sede di calcolo delle tariffe di vendita.
Eventuali condotte esistenti qualora risultino funzionali all'uso, saranno acquisite, dalla Concessionaria in comodato gratuito e saranno restituite al termine della concessione nel normale stato d'uso e manutenzione
ART 18 -ESTENSIONE FUTURA DELLA RETE
L'estensione successiva della rete di distribuzione di primo impianto, come individuata all’art. 15 sarà fatta a spese della Concessionaria secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e piazze in cui andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell'abitato, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un "utente" per ogni 10 (dieci) metri di nuova tubazione e sulla rete di primo impianto sia attivo almeno il 70% degli utenti potenziali.
Per gli sviluppi da effettuarsi sempre in zone in cui si estendano con continuità i fabbricati dell'abitato senza che si siano verificate entrambe le condizioni di cui al precedente comma, potranno essere presi
accordi con i richiedenti per il rimborso delle spese occorrenti per la realizzazione delle estensioni, fermo restando in ogni caso la proprietà degli impianti di distribuzione della Concessionaria.
Qualora invece l'estensione rete sia richiesta quale infrastruttura per zone di prevalente sviluppo industriale per l'alimentazione di impianti ad elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale, la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l'estensione rete sia l'eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti, sarà oggetto di trattativa fra le parti richiedenti e la Concessionaria.
ART 19 -ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE
La Concessionaria assume l'obbligo di distribuire il gas nelle vie e piazze già canalizzate, a tutti coloro che ne fanno richiesta nei limiti della disponibilità della portata del gas ed in relazione ai quantitativi di fornitura richiesti ed ai tipi di utilizzo.
La Concessionaria dovrà costruire a sua cura e spese le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore, secondo un razionale criterio di sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiano presentato debita domanda, corredata dalla documentazione necessaria.
L'utente che non sia proprietario dell'immobile o che abbia l'immobile in comproprietà con altri dovrà procurarsi dal proprietario o dai comproprietari l'autorizzazione scritta per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.
Gli utenti dovranno corrispondere alla Concessionaria un contributo di allacciamento determinato con le modalità di seguito stabilite.
a) Per le richieste di allacciamento realizzabili contemporaneamente alla posa della condotta stradale, l'utente, dovrà all'atto della richiesta di xxxxxxxx, versare un contributo di allacciamento in conto capitale pari a € 100,00 (Euro cento) IVA esclusa.
b) Per le prime 1000 (mille) richieste di allacciamento di cui al punto a), la Concessionaria si impegna a far eseguire l’impianto interno sino al primo utilizzatore a propria cura e spese, a fronte di un’integrazione forfetaria del contributo di allacciamento di Euro 50 (Euro cinquanta) IVA esclusa.
Inoltre la Concessionaria si obbliga nei confronti di questi utenti all’attivazione del servizio entro 30 giorni dall’entrata in funzione dell’impianto.
c) Per le opere di xxxxxxxx richieste ed eseguite successivamente a quelle di cui alla precedente lettera a) il contributo in conto capitale a carico dell'utente sarà pari a € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta) XXX xxxxxxx, da versare all'atto della richiesta di xxxxxxx, per il primo anno di esercizio; successivamente detto importo sarà aggiornato in base ai dati ISTAT, a partire dalla stipula del presente contratto, riferiti al costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai.
I contributi così come definiti ai punti a) e c) valgono per una estensione d'allaccio fino a 10 metri lineari composti da 8 mt di diramazione interrata e 2 mt di tubazione aerea, convenzionalmente misurati dalla mezzeria della sede stradale.
Per eventuali eccedenze di tubazioni l'utente verserà un contributo di € 20,00 (Euro venti) per ogni metro lineare.
Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell'abitazione o sulla recinzione.
Il preventivo degli allacciamenti sarà redatto a cura della Concessionaria e la lunghezza degli stessi verrà sempre misurata partendo dal centro strada.
Il pagamento del contributo in conto capitale a carico degli utenti dovrà essere versato contestualmente all'accettazione del preventivo.
Gli impianti di derivazione fino al misuratore (questo compreso) restano di proprietà della Concessionaria.
La responsabilità della fornitura del gas della Concessionaria cessa dopo il contatore.
La Concessionaria ha comunque la facoltà di verificare, a norma delle leggi vigenti, prima della messa in gas dell'impianto ed anche nel corso della fornitura le condizioni degli impianti interni la loro
rispondenza a tipo di uso ed alle norme di sicurezza con diritto di sospendere l'erogazione del gas in caso di impianti o utilizzi non corretti.
La facoltà di cui sopra non costituisce obbligo per la Concessionaria e non comporta responsabilità di sorta.
Il contributo di allacciamento per utilizzi a carattere industriale con elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale sarà commisurato al valore delle opere da costituire ivi compresi eventuali gruppi di riduzione della pressione ed adeguamenti delle strutture preesistenti a monte.
Per ragioni tecniche di sicurezza gli allacciamenti alle utenze dovranno essere eseguiti esclusivamente dalla Concessionaria o da ditte da essa autorizzate.
Per le opere realizzate in sede di urbanizzazione primaria, la Concessionaria si impegna a ricevere le opere in comodato gratuito ed esercirle previo collaudo.
ART 20 -RESPONSABILITÀ DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria nell'espletamento del servizio concesso dovrà sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi, mediante la stipula di un contratto di assicurazione RCT per un massimale minimo di
€ 2.000.000,00 (Euro duemilioni).
ART 21 -RAPPRESENTANZA DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria assicura la propria rappresentanza attraverso la sua struttura organizzativa dimensionata sulla base delle reali esigenze del locale servizio impegnandosi ad un aprire apposito ufficio utenti di bacino.
ART 22 -PENALI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Concessionario sarà tenuto ad erogare le penalità a favore dell'utente previste dalla delibera n° 168/2004 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e s.m.i., con gli effetti indicati nella seguente tabella:
Utenti con gruppo di misura fino alla classe G6 | Utenti con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25 | |
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori | € 30,00 | € 60,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici | € 30,00 | € 60,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura | € 30,00 | € 60,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente | € 30,00 | € 60,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità | € 30,00 | € 60,00 |
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati | € 30,00 | € 60,00 |
ART 23 -PENALI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA PER INADEMPIMENTI REALIZZATISI NEL CORSO DELLA PROGETTAZIONE
In caso di ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nell'art 14 si procederà in conformità a quanto stabilito all'art. 56 del D.P.R. 554/1999.
PARTE IV
MODIFICAZIONI E MODI DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ART 24 -MODIFICHE DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO
Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice ai presupposti e alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano comportano la necessaria revisione della concessione medesima, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ART 25 -CONDIZIONI ALLA SCADENZA
Alla scadenza del servizio di distribuzione, l’Ente concedente acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio, in virtù dell’Art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 164/2000. La detenzione delle reti e degli impianti costruiti nello svolgimento del presente contratto sarà trasferita al distributore subentrante alle condizioni di cui all’art 14, comma 8, del decreto 164/2000.
Il concessionario a mente dell’art. 14, comma 9, del decreto 164/2000, dovrà trasferire la disponibilità degli impianti al distributore subentrante all’atto del pagamento di quanto ad esso è dovuto ovvero in presenza anche della semplice offerta reale del detto pagamento.
Il concessionario, entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concedente, sarà tenuto a presentare i bilanci, i piani di ammortamento ed ogni eventuale ulteriore documento richiesto e necessario per la determinazione dell’esatto valore delle garanzie e delle obbligazioni in essere, nonché del valore residuo degli ammortamenti degli investimenti sostenuti, al fine di definire l’esatto importo degli oneri gravanti sul gestore subentrante, da indicarsi nel bando di gara.
Il concessionario, sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti.
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL SOGGETTO CONCEDENTE
ART 26 -REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il Concedente può revocare la Concessione per motivi di pubblico interesse.
In tutti casi di revoca o di cessazione anticipata del rapporto per inadempimento del soggetto concedente, prima della scadenza del termine sarà dovuta alla Concessionaria un'indennità da determinarsi con i criteri previsti dall'art. 158 del D.Lgs. 163/2006. Alla Concessionaria dovranno pertanto essere rimborsati:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti. ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico -finanziario.
Il valore residuo degli investimenti non potrà essere in ogni caso inferiore al maggiore tra l'importo degli impegni finanziari assunti dal Concessionario nei confronti dei finanziatori ed il valore di ricostruzione a nuovo dell'impianto depurato dei coefficienti di degrado.
L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme sopra previste.
RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO
ART 27 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO
Il Concedente potrà chiedere la risoluzione del rapporto concessorio in caso di grave inadempimento da parte della Concessionaria degli obblighi posti a suo carico dalla presente Convenzione.
Il Concedente in tal caso notificherà alla Concessionaria una diffida ad adempiere, stabilendo un congruo termine entro il quale la Concessionaria dovrà sanare le irregolarità o l'inadempienza.
Ove la Concessionaria rimuova le irregolarità o sani le inadempienze, nei termini stabiliti, la risoluzione non potrà avere luogo. Ove invece tali irregolarità o inadempienze perdurino oltre i termini stabiliti, il Concedente potrà chiedere agli arbitri previsti ai sensi dell'art. 31 della presente Convenzione di dichiarare la risoluzione del rapporto concessorio.
In caso di risoluzione, il Concedente acquisterà l'impianto e rileverà i beni della Concessionaria con le modalità ed i criteri di cui al precedente art 25.
ART 28 – CESSIONE
È vietata la cessione a terzi della presente concessione senza il preventivo benestare del Concedente, salvo che si tratti di Società controllate dalla Concessionaria o sue controllanti.
La Concessionaria potrà in ogni caso addivenire a fusione od incorporazioni con altre Società.
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI
ART 29 – COMMISSIONE PARITETICA
Il Concedente e la Concessionaria istituiscono, ancor prima della entrata in esercizio dell'impianto,. una Commissione Paritetica Consultiva, allo scopo di:
- proporre iniziative promozionali od altro finalizzate alla migliore gestione del servizio e al più corretto rapporto con l'utenza;
- esprimere parere su qualsiasi contributo richiesto all'utenza per la fornitura del gas e sul periodo di lettura dei contatori e bollettazione del gas agli utenti.
La Commissione è composta da n. 5 membri: 3 in rappresentanza del Concedente, uno per ciascun comune, 2 in rappresentanza della Concessionaria. Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i rappresentanti del Concedente. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in qualsiasi tempo e l'eventuale compenso per le loro prestazioni è a carico della parte.
La Commissione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Il Concessionario fornirà i mezzi necessari per diramare gli inviti. Un rappresentante del Concessionario assumerà la funzione di segretario della Commissione, con l'incarico di verbalizzare le riunioni.
I pareri della Commissione non saranno vincolanti.
ART 30 – RINVIO NORMATIVO
Per quanto non regolato nella presente convenzione si rinvia al D.Lgs. 163/2006. La presente convenzione è prevalente rispetto agli altri elaborati contrattuali.
ART 31 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità. interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri competenti in via esclusiva.
Si applicheranno le disposizioni in materia di arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006. La sede del Collegio sarà presso la Camera Arbitrale ex art. 242 del D.Lgs. 163/2006.
ART 32 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese dipendenti e conseguenti dalla stipula presente concessione sono a totale carico della Concessionaria.