Programma dei lavori Clausole campione

Programma dei lavori. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell’impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all’art. 43 comma 10 del Regolamento. L'esecutore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma del progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo di cui sopra, (Allegato al POS – documento contrattuale) redatto dall’impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l’andamento dei lavori e dell’eventuale scioglimento anticipato del contratto ex. 136 del D.Lgs. 163/2006. Il programma esecutivo dei lavori, allegato al presente contratto, viene elaborato dall’Appaltatore tenendo conto del cronoprogramma di progetto e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere. Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei Lavori prima dell’inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l’Appaltatore. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
Programma dei lavori. Prima dell’inizio dei lavori, il D.L. darà indicazione all’impresa degli oggetti interessati dai lavori. L’Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori con riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del presente Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori. Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell’Impresa e alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto dell’eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale. L’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
Programma dei lavori. Programma dei lavori
Programma dei lavori. Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori. Ogni necessità di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al CE prima dell’inizio delle attività previste. Il CE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio, e per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte. Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del CE procedere alla modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento. Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CE costituiscono parte integrante del PSC. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CE) ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Il CE, durante lo svolgimento dei propri compiti, si rapporterà esclusivamente con il Responsabile di cantiere dell’Impresa appaltatrice o il suo sostituto. Nel caso in cui l’Impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’Impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al CE. Le Imprese appaltatrici dovranno documentare al CE l’adempimento di queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna della documentazione e di verbali di riunione firmati dai sui subappaltatori e/o fornitori. Il CE si riserva il diritto di verificare presso le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della Ditta appaltatrice. Il CE, durante l’esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convocherà delle riunion...
Programma dei lavori. L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato nell’allegato N. ............................ di progetto. Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art. 40, comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori (18). La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di .......... giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto .
Programma dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori di progetto così come modificato e integrato dal programma esecutivo dei lavori di cui al precedente art. 14, redatto dall’Appaltatore entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla consegna ed accettato dalla D.L. d’intesa con l’Ente. In caso di ATI/RTI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell’ATI/RTI, così come dichiarato in fase di gara.
Programma dei lavori. 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f), D.M. 49/2018, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve: riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro due giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
Programma dei lavori. Il programma dei lavori, redatto dall’appaltatore, è impegnativo per quest’ultimo; questi dovrà rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. Sarà cura dell’appaltatore verificare l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 46 (Penalità); non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dall’appaltatore stesso. Il direttore dei lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale dello stato dei lavori.
Programma dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori dell'Amministrazione Comunale, così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione di cui al precedente art. 14, redatto dall'Impresa entro il termine di gg. 10 dalla consegna ed accettato dalla D.L. d'intesa con il Responsabile del Procedimento. In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'ATI, cosl come dichiarato in fase di gara.
Programma dei lavori. L’Appaltatore dovrà comunicare all’Azienda, ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n°207/2010, prima dell’inizio dei lavori, un progra mma particolareggiato e impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi e il personale che intende impiegare per compie- re le opere appaltate e specificando l’avanzamento previsto dei lavori. Qualora il programma così sottoposto non riportasse l’approvazione della Stazione appaltante (ad es. perché in contrasto con le fasi previste dal piano di sicurezza o perché non tiene conto degli altri lavori correlati), l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazio- ne alle prescrizioni della Stazione appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampa- re alcun particolare diritto. Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d’opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiorna- to. Il programma, mentre non vincola l’Azienda, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’Appaltatore, che ha l’obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità. L’Appaltatore deve indicare per iscritto, inoltre, quali impedimenti ostacolino eventualmen- te il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione lavori possa porvi tem- pestivo rimedio.