Proposta di abbonamento al
Proposta di abbonamento al
Servizio Diffusione Dati di Mercato DDM PLUS
Compilare e inviare via fax insieme alle Condizioni Generali a:
Borsa Italiana S.p.A. - Market Data Italy (fax n. x00 (0)0 00000 000)
a) Dati del Contraente
Società …………………………………………………………………………………………………………………….............................
Sede legale ….………………………………………………………………………………………………………………………..............
cap ………………………… città………...….……………paese………………………………………..Prov ……………………………
partita IVA e cod. fiscale …...…….…………………………………………………………………………………………………………..
Nome e cognome del Legale Rappresentante ......………………….……………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………… Fax .....……………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Dati per la fatturazione (se diversi dai precedenti)
Società …………………………………………………………………………………………………………………….............................
Settore d’attività ..……………………………………………………………………………………………………………………..............
Indirizzo ...........................................................................................................................................................................................
cap ………………………… città………...….……………paese………………………………………..Prov ……………………………
Telefono ………………………………………………………… Fax .....……………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
partita IVA e cod. fiscale …...…….…………………………………………………………………………………………………………..
responsabile amministrativo: nome……………………………………………… cognome ……………………………………………...
c) Moduli richiesti dal Contraente
Modulo | Livello A1 | Livello A2 | Livello A3 | Livello A4 | Livello A5 | Delayed Mode | Real Time Mode |
AFF | |||||||
DER | |||||||
MOT | |||||||
INDICI |
d) Opzione Infolect
□ Selezionando l’opzione Infolect, il Contraente riceverà i Dati di Mercato Italia - MTA, ETF Plus, Sedex, MOT market and INDICES – attraverso l’infrastruttura Infolect gestita da London Stock Exchange plc (“LSE”).
Il Contraente è consapevole che scegliendo di ricevere tali dati attraverso l’infrastruttura Infolect dovrà conformarsi alle Specifiche Tecniche così come pubblicate e aggiornate di volta in volta dall’ LSEG sul proprio sito internet.
In caso l’opzione Infolect venisse selezionata, si prega di inserire le Service Access Point (SAP) e gli Enablement(s) necessari alla propria connessione Extranex / Bit Network per essere abilitati alla ricezione dei Dati di Mercato relativi Italia dal London Stock Exchange attraverso il sistema Infolect:
SAP ID | Enablement ID |
Si prega inoltre di specificare gli Infolect Service Channels che si desidera ricevere per i Dati di Mercato Italia disponibili attraverso Infolect:
Dati MTA disponibili attraverso Infolect [selezionare la casella appropriata]:
❑ D01 Italian Equity Level 1
❑ D02 Italian Equity Level 1 Plus
❑ D03 Italian Equity Level 2
❑ D04 Italian Equity Reference Data
❑ X00 Xxxxxx Status Indicators
❑ X00 Xxxxxx Reference Data
Dati SEDEX disponibili attraverso Infolect [selezionare la casella appropriata]:
◻ D07 SEDEX Level 1
◻ D08 SEDEX Level 2
◻ D09 SEDEX Reference Data
Dati MOT disponibili attraverso Infolect [selezionare la casella appropriata]:
◻ D10 MOT Level 1
◻ D11 MOT Level 2
◻ D12 MOT Reference Data
Dati ETF Plus disponibili attraverso Infolect [selezionare la casella appropriata]:
◻ D13 ETF Plus Level 1
◻ D14 ETF Plus Level 2
◻ D15 ETF Plus Reference Data
Dati INDICI disponibili attraverso Infolect [selezionare la casella appropriata]:
◻ FTSE Italia Indices
e) Opzione SOLA
□ Selezionando l’opzione SOLA, il Contraente riceverà i Dati di Mercato relativi ai Derivati Italia - DER – attraverso l’infrastruttura SOLA.
Il Contraente è consapevole che scegliendo di ricevere tali dati attraverso l’infrastruttura SOLA dovrà conformarsi alle Specifiche Tecniche così come pubblicate e aggiornate di volta in volta da BORSA ITALIANA SPA sul proprio sito internet.
SAP ID / CODE(s) | Enablement ID(s) |
In caso l’opzione SOLA venisse selezionata, si prega di inserire le Service Access Point (SAP) o CODE(s) e gli Enablement(s) necessari alla propria connessione Extranex / Bit Network per essere abilitati alla ricezione dei Dati di Mercato relativi ai Derivati Italia attraverso il sistema SOLA:
Si prega inoltre di specificare il livello di dati che si desidera ricevere per i Dati di Mercato relativi ai Derivati Italia disponibili attraverso SOLA:
Dati DER disponibili attraverso SOLA [selezionare la casella appropriata]:
❑ Derivati Italia Livello A1
❑ Derivati Italia Livello A2
Il Contraente dichiara di conoscere e comprendere le caratteristiche del Servizio richiesto descritto alle Condizioni Generali, edizione Aprile 2010, allegate.
Il Contraente acconsente che alla presente Proposta si applichino le Condizioni Generali, edizione Aprile 2009, qui di seguito allegate. A tal fine, il Contraente espressamente approva le seguenti clausole di cui alle Condizioni Generali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile:
3.2, 5.1, 10.1, (oggetto e specifici obblighi del Contraente)
10.2, 10.3, 11.4,
4. (modifiche del Servizio)
6.1(v) (obblighi del Contraente in relazione ai contratti con Clienti ed Utilizzatori Finali)
6.1(vi), 6.1 (vii) (obbligo del Contraente di procurarsi dai Clienti / Utilizzatori Finali una dichiarazione scritta a favore di Borsa Italiana )
6.1(viii) (obbligo del Contraente di sospendere la prestazione del servizio al Cliente) 8.2, 8.5, 10.17 (penali e decorrenza degli interessi moratori)
8.6 (diritto di Borsa Italiana di sospendere il Servizio DDM PLUS)
8.8 (diritto di Borsa Italiana di modifica dei corrispettivi) 12.1, 12.2, 12.3, (limitazioni della responsabilità della Borsa Italiana) 12.4
12.6 (termine di decadenza)
13.2 (tacito rinnovo)
14 (clausola risolutiva espressa)
16.3 (divieto di cessione del Contratto)
18 (clausola compromissoria)
In caso di accettazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) della presente Proposta (come infra definita), Borsa Italiana potrà, a sua scelta, comunicare l'accettazione alla stessa ovvero dare esecuzione alla Proposta. In tale secondo caso resta convenuto che l'avvio dell'erogazione anche di uno solo dei Servizi richiesti costituirà inizio di esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1327 cod. civ. In ogni caso, l’inizio dell’erogazione del Servizio non avverrà in data antecedente alla comunicazione da parte del Contraente, ove questi debba porre in essere attività strumentali all’erogazione del Servizio stesso.
The Subscriber
PLACE & DATE
NAME, SURNAME & ROLE OF THE REPRESENTATIVE:
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 D.L. 196/2003
Il Contraente dichiara di aver esaminato l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, come modificato, presente sul sito internet di Borsa Italiana, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx, anche con riferimento ai propri diritti di cui all’art. 7 di tale decreto. Ai fini ivi previsti, il Contraente
1) Presta il consenso O
Nega il consenso O
al trattamento per le finalità indicate al punto 1, lettera d), dell’informativa (rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita di prodotti e servizi, elaborazione di studi e ricerche di mercato, svolgimento di attività di pubbliche relazioni, ecc.);
2) Presta il consenso O
Nega il consenso O
alla comunicazione dei propri dati ai soggetti indicati al punto 2, lettera c), dell’informativa e per le sole finalità indicate dall’informativa stessa, nonché al trasferimento dei dati stessi all’estero, anche al di fuori dell’UE, per le medesime finalità indicate al punto 1, lettera d), e al punto 2, lettera c), che precedono, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Borsa Italiana potrà comunicare i dati del Cliente in suo possesso anche alle altre società del Gruppo Borsa Italiana, qualora tali dati si rendessero necessari ai fini della corretta esecuzione del Contatto.
Luogo e Data
Il Contraente
Le Condizioni Generali - DDM Plus, di seguito allegate, sono pubblicate sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Per informazioni: Tel: x00 00.00000.000 – E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
CONDIZIONI GENERELI APPLICABILI AL SERVIZIO DIFFUSIONE DATI DI MERCATO (DDM PLUS)
- Edizione Aprile 2010 –
Il servizio di Diffusione Dati di Mercato DDM PLUS (il “Servizio DDM PLUS”) è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e dalla proposta allegata (la “Proposta”), una volta accettata da Borsa Italiana, inclusiva degli Allegati che formano parte integrante dello stesso (il “Contratto”). In caso di contrasto tra la Proposta e le presenti Condizioni Generali si applicheranno le disposizioni contenute nella Proposta.
ARTICOLO 1 : ALLEGATI
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto con forza e valore di patto, e sono pienamente vincolanti fra le Parti, i loro successori e/o aventi causa.
ARTICOLO 2: DEFINIZIONI
Black Box, Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili: applicativi in grado di generare ordini ovvero eseguire operazioni, in maniera automatica, senza necessità di intervento umano;
Clienti: i soggetti, persone fisiche o giuridiche che hanno accesso e che distribuiscono i Dati di Mercato ad altri Clienti e/o a Utilizzatori Finali;
Codice Identificativo: chiave sicura ed univoca attribuita su base individuale per consentire l’accesso ai Dati di Mercato;
Contraente: la società che sottoscrive il Contratto, nonché tutte le società di cui tale società possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale sociale (di seguito anche, il “Gruppo”);
Controllo Tecnico: un controllo diretto e continuativo sull’utilizzo e sulla distribuzione dei Dati di Mercato che consenta, anche ai fini di eventuali Audit, di:
(i) disporre della piena e diretta identificazione anagrafica dei singoli Utilizzatori Finali, tale da permettere l’univoca attribuzione a ciascuno di essi di un Codice Identificativo esclusivo, senza la necessità di verifiche ulteriori con terze parti; e
(ii) tenere traccia degli accessi effettuati nel periodo di riferimento, verificabile in sede di Audit; e
(iii) impedire ed escludere ogni utilizzo dei Dati di Mercato da parte di soggetti non autorizzati;
Dati di Mercato: i dati e le informazioni di cui all’Allegato 1;
Derived data: un dato creato in tutto o in parte dai Dati di Mercato e che non può essere
(i) sottoposto a reverse engineering al fine di riottenere i Dati di Mercato originari o
(ii) utilizzato per creare altri dati simili ai Dati di Mercato;
Giorni Borsistici: i giorni nei quali sono attive le negoziazioni su almeno uno dei Mercati;
Device: ogni tipo di strumento, sia fisso che portatile, che
sia in grado di ricevere o di accedere ai Dati di Mercato;
Mercati: la borsa, il mercato Expandi, il mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, comma 1, lettere f) e i) del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora sostituito dall’art. 1, comma 1, lettere f) e i) del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58), il MTAX nonché ogni altro mercato gestito da Borsa Italiana;
Non-display Usage: l’accesso, l’elaborazione ovvero l’utilizzo dei Dati di Mercato, per uno scopo diverso dalla visualizzazione ovvero distribuzione degli stessi;
Rete Controllata: il sistema attraverso il quale il Contraente provvede all’utilizzo ovvero alla distribuzione dei Dati di Mercato, realizzato mediante software e/o con architetture/tecnologie di rete (quali, a titolo meramente esemplificativo, personal computer, terminali dedicati, server locali, reti private o pubbliche, dedicate o condivise), che sia tale da consentire al Contraente il Controllo Tecnico e, ove necessario in ragione delle modalità di utilizzo e distribuzione dei Dati di Mercato, la Rilevazione dei Consumi;
Rilevazione dei Consumi: la rilevazione in un determinato lasso temporale della disponibilità dei Dati di Mercato;
Segnatempo: l’indicazione dell’ora e dei minuti in cui ciascun Dato di Xxxxxxx si è formato sul relativo Mercato, come fornita da Borsa Italiana;
Service Facilitator: un soggetto che fornisca servizi di marketing, vendita, supporto tecnico o amministrazione al Contraente e/o al Cliente del Contraente e che, a tali fini, ha accesso ai Dati di Mercato.
Sistema: le piattaforme di hardware e di software di base e applicativo necessario alla fruizione del Servizio;
Sito: ove non diversamente definito nel presente Contratto o negli Allegati, qualsiasi sede del Contraente e dei Clienti (ivi inclusi a titolo esemplificativo la sede legale, la sede amministrativa, le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le agenzie o altri uffici) presso la quale vengano utilizzati o distribuiti i Dati di Mercato diffusi da Borsa Italiana ai sensi del Contratto;
Tempo Differito: l’utilizzo e/o distribuzione dei Dati di Mercato con un ritardo rispetto al Segnatempo superiore ai 20 minuti;
Utilizzatore Finale: un soggetto che ha accesso, ma non distribuisce, i Dati di Mercato.
ARTICOLO 3: OGGETTO
3.1. Borsa Italiana, ai termini ed alle condizioni del presente Contratto, si impegna ad erogare al Contraente, senza vincolo di esclusiva, il Servizio DDM PLUS in conformità alle Specifiche Funzionali, come infra definite, e concede al Contraente una licenza non esclusiva (i) per l’utilizzo dei Dati di Mercato da parte del Contraente, e (ii) per la distribuzione dei Dati di Mercato ai Clienti ed agli Utilizzatori Finali.
3.2 Il Contraente prende atto che Borsa Italiana ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio DDM PLUS, di oggetti terzi, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e Borsa Italiana.
ARTICOLO 4: MODIFICHE DEL SERVIZIO
4.1. Borsa Italiana si riserva ogni diritto di determinare la forma ed i contenuti del Servizio DDM PLUS, ed in particolare di modificare ed integrare di volta in volta le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio DDM PLUS stesso, quando ciò sia necessario per conformarsi a disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per effetto di una diversa organizzazione dei Mercati o di modifiche o integrazioni delle Specifiche Funzionali, come infra definite. Borsa Italiana si impegna a comunicare al Contraente la decisione di procedere a tali modifiche o integrazioni con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all’entrata in vigore delle stesse, salvo il caso in cui le modifiche o integrazioni derivino dalla necessità di adeguarsi a disposizioni di legge o di regolamento. In presenza di modifiche o integrazioni di cui al presente art. 4.1, il Contraente avrà la facoltà di recedere dal Contratto per mezzo di comunicazione inviata a Borsa Italiana entro e non oltre i successivi 30 Giorni Borsistici. Resta inteso che qualora tali modifiche o integrazioni impediscano al Contraente di ricevere il Servizio DDM PLUS per almeno 10 Giorni Borsistici consecutivi, l’importo variabile del corrispettivo sarà ridotto in proporzione al numero dei Giorni borsistici in cui il Servizio DDM PLUS non è stato fruito, dietro tempestiva comunicazione da parte del Contraente.
ARTICOLO 5: CONNESSIONE DEL CONTRAENTE AL SISTEMA
5.1 Il Contraente prende atto che rientra nella sua esclusiva responsabilità, e sarà a suo esclusivo costo, la realizzazione di tutte le attività necessarie per la connessione delle proprie apparecchiature (hardware e software) con il Sistema, in conformità alle specifiche indicate sul sito internet www.borsaitaliana .it (le “Specifiche Funzionali”) e a quanto comunicato di tempo in tempo da Borsa Italiana, nonché la manutenzione delle suddette apparecchiature. I requisiti di cui al sito internet www.borsaitaliana . it ,devono intendersi come qui richiamati e sono necessari al fine di garantire la corretta funzionalità del DDM PLUS. Al fine di conformarsi a tutti i requisiti di cui sopra e dotarsi delle apparecchiature hardware e software necessarie, il Contraente potrà rivolgersi direttamente a Borsa Italiana, ovvero ad altri soggetti.
ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
6.1 Il Contraente si impegna a fare quanto segue:
(i) prendere conoscenza delle Specifiche Funzionali nonché degli altri documenti relativi al Servizio DDM PLUS che gli vengano di tempo in tempo trasmessi da Borsa Italiana e mantenersi aggiornato
circa le eventuali modifiche di tali documenti, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali del Servizio DDM PLUS;
(ii) comunicare tempestivamente a Borsa Italiana ogni modifica significativa della Rete Controllata e delle modalità attraverso le quali la stessa garantisce il Controllo Tecnico e, ove necessario, la Rilevazione dei Consumi;
(iii) tenere costantemente aggiornato l’Allegato 2 relativo alla Rete Controllata e dare tempestivamente comunicazione a Borsa Italiana del fatto che la Rete Controllata è diventata di proprietà o è stata affidata in gestione ad un altro soggetto rispetto a quello indicato nell’Allegato 2;
(iv) informare con mezzi appropriati i dipendenti, i collaboratori, i consulenti ed i fornitori di servizi che abbiano accesso ai Dati di Mercato che è loro vietata la ridistribuzione, pubblicazione o cessione a terzi a qualsivoglia titolo, in modo diretto o indiretto, in tutto o in parte ed in qualsiasi forma, dei Dati di Mercato medesimi, e dare tempestivamente notizia a Borsa Italiana di qualsiasi violazione di tale divieto di cui sia venuto a conoscenza, nonché delle misure adottate nei confronti dei predetti soggetti per sanzionare tali violazioni ed al fine di impedire il loro perdurare o ripetersi;
(v) inserire nei propri accordi con i Clienti e gli Utilizzatori Finali clausole che impegnino i Clienti e gli Utilizzatori Finali ad informare chiunque abbia accesso ai Dati di Mercato degli obblighi e divieti previsti dal presente contratto;
(vi) trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana la dichiarazione di cui all’Allegato 3, ove il Contraente intenda fornire i Dati di Mercato ai Clienti affinché questi li ridistribuiscano ai propri Utenti Finali. Dalla data di trasmissione via telefax della suddetta comunicazione dovranno decorrere sette giorni di calendario prima di procedere alla distribuzione dei Dati di Mercato al Cliente; nel corso di tale periodo Borsa Italiana si riserva la facoltà di non autorizzare la distribuzione dei Dati di Mercato. Il Contraente dovrà altresì ottenere dai Clienti, e successivamente trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana, una dichiarazione scritta, nel testo di cui all’Allegato 3A nel caso in cui questi ultimi intendano fornire i Dati di Mercato per la finalità di cui al presente punto (vi);
(vii) trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana la dichiarazione di cui all’Allegato 4, ove il Contraente o il Cliente del Contraente intenda fornire i Dati di Mercato ai rispettivi Utilizzatori Finali, affinché questi li utilizzino:
(i) per alimentare Black Box, Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili, (ii) in modalità Non-display Usage, ovvero (iii) per creare Derived Data. Dalla data di trasmissione via telefax della suddetta comunicazione dovranno decorrere sette giorni di calendario prima di procedere alla distribuzione dei Dati di Mercato al Cliente; nel corso di tale periodo Borsa Italiana si riserva la facoltà di non autorizzare la distribuzione dei Dati di Mercato. Il Contraente dovrà altresì ottenere dagli Utilizzatori Finali, e
successivamente trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana, una dichiarazione scritta, nel testo di cui all’Allegato 4A nei casi in cui è intenzione dell’Utilizzatore Finale utilizzare i Dati di Mercato per le finalità di cui al presente punto (vii);
(viii) dare tempestivamente notifica a Borsa Italiana di qualsivoglia violazione da parte dei Clienti/ Utilizzatori Finali di quanto previsto nelle dichiarazioni di cui ai punti
(vi) e (vii) che precedono di cui sia venuto a conoscenza, restando inteso che ilContraente dovrà sospendere la prestazione del proprio servizio ai Clienti
/ Utilizzatori Finali responsabili delle violazioni ove ciò sia richiesto per iscritto da Borsa Italiana;
(ix) all’atto dell’utilizzo o distribuzione ai Clienti dei Dati di Mercato, evidenziare in modo ben percettibile l’indicazione del Segnatempo;
(x) qualora il flusso del Servizio DDM PLUS venga distribuito in Tempo Differito, evidenziare in modo ben percettibile l’esistenza di tale ritardo;
(xi) nei casi contemplati dal presente Contratto, fornire a Borsa Italiana dati veritieri, esatti e completi in merito all’utilizzo dei Dati di Mercato ed alla attività di distribuzione effettuata ai sensi dell’art. 7 che segue, anche ai fini del calcolo dell’importo variabile del corrispettivo di cui all’art. 8.1 che segue;
(xii) rispettare i diritti di proprietà di Borsa Italiana e di eventuali terzi sui Dati di Mercato e sui marchi da essa o da soggetti terzi registrati o utilizzati.
ARTICOLO 7: UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DEI DATI DI MERCATO
7.1 Il Contraente si impegna a non utilizzare, distribuire, pubblicare, cedere o rendere altrimenti disponibili a terzi, a qualsivoglia titolo, in modo diretto o indiretto, in tutto o in parte ed in qualsiasi forma, i Dati di Mercato, se non nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi di questo art. 7.
7.2 Il Contraente ha facoltà di (i) utilizzare i Dati di Mercato per finalità interne, e (ii) distribuire ai Clienti e/o agli Utilizzatori Finali i Dati di Mercato, in tutto o in parte.
7.3 È altresì autorizzato l’utilizzo dei Dati di Mercato da parte del Contraente in modalità Non-display Usage, attraverso Black Box, Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili, nonché ai fini della creazione di Derived Data.
7.4 In caso di utilizzo e/o distribuzione dei Dati di Mercato tramite qualsiasi pubblicazione su siti internet o simili (qui di seguito il o i "Website”), è dovuto il pagamento del solo canone di abbonamento fisso di cui all’Allegato
5 per ciascun Website, purché tale utilizzo e/o distribuzione abbia ad oggetto Dati di Mercato in Tempo Differito. Ai fini del calcolo del canone di abbonamento, un Website è tale quando sia dotato di una propria individualità autonoma, intesa come specificità di, tra gli altri, domain name e/o contenuti informativi offerti e/o branding, anche ove ci si avvalga di modalità del tipo
webhosting. Resta inteso che ove la pubblicazione di Dati di Mercato anzidetta avvenga in modalità real time, si applicano le previsioni ed i corrispettivi previsti dal Contratto per questo tipo di modalità.
7.5 Il Contraente e/o il Cliente del Contraente, ove sia società emittente azioni quotate su mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, può distribuire in tempo reale il Livello A1 di cui all’Allegato 1 relativo al proprio/i titolo/i azionario/i. Il Livello A1 di cui sopra deve riguardare esclusivamente la categoria titolo azionario e quindi sono escluse obbligazioni, warrant, covered warrant, opzioni o altri strumenti collegati al titolo azionario stesso. La pubblicazione del Livello A1 del titolo azionario può avvenire esclusivamente sul sito web ufficiale della società emittente tale titolo. A tal fine, è necessario preventivamente comunicare a Borsa Italiana il nome della società emittente, il codice del titolo e l'indirizzo del sito web della società emittente dove verrà esposto il Livello A1 del titolo azionario stesso.
7.6 La messa a disposizione dei Dati di Mercato a potenziali utenti / Clienti a fini di test e/o di prova gratuita deve essere preventivamente comunicata a Borsa Italiana e dalla stessa autorizzata. In caso di mancata comunicazione la messa a disposizione a fini di test e/o di prova gratuita dovrà essere compresa nella dichiarazione trimestrale e soggetta all'applicazione dei corrispettivi di cui al Contratto.
7.7 Esclusivamente i Contraenti che ricevono il flusso dei Dati di Mercato direttamente da Borsa Italiana e che svolgono, quale attività principale, l’attività di info providers potranno mettere a disposizione dei propri dipendenti (gli “Internal Users”) i Dati di Mercato in tempo reale gratuitamente, alle seguenti condizioni:
(i) gli Internal Users siano inquadrati all’interno delle seguenti funzioni aziendali:
a) Ricerca e Sviluppo, da intendersi come gli uffici dove i Dati di Mercato vengono rielaborati per essere inseriti in prodotti del Contraente da distribuire a utenti / Clienti del Contraente medesimo;
b) ”Sales", da intendersi come gli uffici addetti alla promozione ed alla vendita dei Dati di Mercato;
c) Assistenza Clienti, da intendersi come gli uffici che sono a disposizione della clientela per risolvere eventuali malfunzionamenti tecnici relativi ai prodotti del Contraente che contengono i Dati di Mercato; e
(ii) i Dati di Mercato siano funzionali all’attività svolta dagli Internal Users medesimi; e
(iii) il numero degli Internal Users di ciascun Contraente non sia superiore al 10% del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del Contraente medesimo.
Il Contraente si impegna ad indicare il numero degli Internal Users a Borsa Italiana nella dichiarazione trimestrale. Qualora una o più delle condizioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) o (iii) non siano rispettate, si applicheranno i corrispettivi di cui al Contratto.
7.8 Il Contraente può avvalersi, su preventiva autorizzazione discrezionale da parte di Borsa Italiana, di uno o più Service Facilitator. In ogni caso, l’autorizzazione di Borsa Italiana è subordinata, tra le altre, alle seguenti condizioni:
a) il Contraente abbia stipulato un contratto ad hoc con il Service Facilitator per l’erogazione dei servizi da esso erogati, in cui venga fatta espressa menzione delle limitazioni sull’utilizzo dei Dati di Mercato da parte del Service Facilitator, così come previste nel presente Contratto;
b) il Contraente mantenga il pieno Controllo Tecnico sull’utilizzo dei Dati di Mercato da parte del Service Facilitator.
Borsa Italiana potrà in ogni caso prevedere ulteriori condizioni che ritenga opportune, ai fini della concessione dell’autorizzazione al Service Facilitator del Contraente.
7.9 La messa a disposizione dei Dati di Mercato per mezzo di strumenti e/o modalità diversi da quelli previsti nel presente Contratto deve essere preventivamente comunicata a Borsa Italiana, la quale potrà stabilire di applicare apposito corrispettivo fisso e/o variabile.
7.10 Il Contraente si impegna, ove richiesto da Borsa Italiana, a: (i) comunicare a Borsa Italiana i nomi dei Clienti (compresi, ove richiesto, gli Utilizzatori Finali), il loro domicilio o sede legale, la data di stipulazione dei relativi contratti, ed i loro Siti; (ii)consentire ispezioni presso i propri uffici e presso gli uffici dei Clienti e degli Utilizzatori Finali, da parte di Borsa Italiana o di suoi consulenti, al fine di esaminare i contratti stipulati con i clienti e la documentazione relativa alla loro esecuzione,
(iii) inviare copia di detti contratti a Borsa Italiana.
Sarà obbligo del Contraente informare i Clienti in merito alla comunicazione a Borsa Italiana di dati che li riguardano ed ottenere il loro consenso, per quanto richiesto dalle norme di legge e di regolamento applicabili. Sarà inoltre obbligo del Contraente ottenere in via preventiva l’autorizzazione dei Clienti e/o degli Utilizzatori Finali in relazione alle ispezioni da parte di Borsa Italiana o di suoi consulenti.
7.11 Il Contraente si impegna ad indicare ai Clienti, all’atto della trasmissione dei Dati di Mercato, che fonte e proprietaria esclusiva dei Dati di Mercato è Borsa Italiana, salvo diversa indicazione di quest’ultima, e ad adottare ogni ragionevole accorgimento necessario per evitare che i Dati di Mercato vengano confusi o associati con altri dati ed informazioni di diversa provenienza o che questi ultimi possano essere per qualsivoglia ragione imputati a Borsa Italiana, o comunque considerati da essa approvati (a titolo meramente esemplificativo è vietato abbinare indici rappresentativi di uno o più Mercati, o segmenti degli stessi o panieri, con dati sui sottostanti formatisi su mercati diversi dai Mercati). Il Contraente si impegna inoltre ad indicare ed a fare in modo che i Clienti indichino sempre che i Dati di Mercato sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A., salvo diversa indicazione di Borsa Italiana.
7.12 È fatto altresì divieto al Contraente di utilizzare i Dati di Mercato per scopi illeciti o in maniera tale da creare l’associazione al gioco d’azzardo, alla pornografia, al razzismo, all’odio religioso o per incitare alla violenza
ovvero in ogni caso in maniera idonea a danneggiare, a giudizio di Borsa Italiana, la reputazione della stessa.
7.13 Non è autorizzato l’accesso ai Dati di Mercato tramite modalità di tipo frame, deep linking o modalità assimilabili, ovvero tramite downloading di software contenente i Dati di Mercato se non nei limiti di cui al presente Contratto. Qualora il Contraente venisse a conoscenza di situazioni in cui sia adottata tale modalità, il Contraente dovrà informarne tempestivamente Borsa Italiana ed adottare le misure a sua disposizione per interrompere tale sfruttamento non autorizzato dei Dati di Xxxxxxx.
7.14 In caso di risoluzione del presente Contratto, il Contraente avrà diritto, senza essere tenuto al pagamento di ulteriori corrispettivi, di utilizzare i Dati di Mercato che abbia acquisito a tale data per effetto dell’esecuzione del presente Contratto, restando inteso che tale utilizzo dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto.
ARTICOLO 8: CORRISPETTIVO
8.1 Il Contraente corrisponderà a Borsa Italiana per la prestazione del Servizio DDM PLUS (i) un canone mensile di abbonamento per gli ammontari indicati nell’Allegato 5 da liquidare alla scadenza del relativo trimestre nei termini di cui all’art. 8.4 e (ii) un importo variabile calcolato in base ai criteri indicati nell’Allegato 5 con riferimento all’effettivo utilizzo e/o distribuzione dei Dati di Mercato nel corso di un trimestre solare, da liquidare alla scadenza del relativo trimestre nei termini di cui all’art. 8.4.
8.2 Ai fini del calcolo dell’importo variabile di cui al punto (ii) del precedente art. 8.1 il Contraente consegnerà a Borsa Italiana entro e non oltre il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio ed il 10 ottobre di ciascun anno un report, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 6, in merito all’utilizzo e/o alla distribuzione dei Dati di Mercato nel corso del precedente trimestre solare, restando inteso che in caso di ritardo nella consegna di detto report:
(i) sarà comunque dovuto un importo calcolato sulla base dei dati risultanti dall’ultimo report consegnato a Borsa Italiana,
(ii) detto importo sarà fatto oggetto di conguaglio all’atto della ricezione del report mancante,
(iii) qualora il conguaglio evidenzi un credito di
Borsa Italiana, su tale ammontare matureranno interessi al tasso di cui al successivo art. 8.5 a partire dal trentesimo giorno di calendario successivo all’invio della fattura per l’importo di cui al punto (i) che precede, e
(iv) il Contraente sarà comunque tenuto al pagamento di una penale pari a Euro 250,00 per ciascun giorno di calendario di ritardo qualora il ritardo ecceda i 10 giorni.
8.3 La ricezione, elaborazione e/o l’utilizzo dei Dati di Mercato in modalità Non-display Usage, ivi inclusi la creazione di Derived Data e l’utilizzo dei Dati di Mercato tramite Black Box, Algorithmic Applications o Program Trading Applications o Simili, sono soggetti al pagamento del solo canone di abbonamento. Con riferimento ai Derived Data, resta inteso che ove questi possano essere sottoposti a reverse engineering o
fungere da sostituto dei Dati di Mercato originari, si applicheranno altresì i corrispettivi variabili, in conformità alle previsioni del Contratto. I corrispettivi spettanti a Borsa Italiana negli altri casi di utilizzo dei Dati di Mercato, come previsti al precedente articolo 7, sono specificati nell’Allegato 5.
8.4 Il pagamento del corrispettivo di cui al presente art. 8, nonché di qualsiasi altro importo dovuto a Borsa Italiana ai sensi del presente Contratto, verrà effettuato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura, mediantebonifico bancario sul seguente conto corrente bancario:
Intesa San Paolo S.p.A.– Ag. 28, Xxx Xxxxx, 0 Xxxxxx,
c\c 100000002000, ABI 01025, CAB 01630, CIN X, XXXX XX00X0000000000000000000000,
o sul diverso conto o in base alle diverse modalità comunicate da Borsa Italiana.
8.5 Qualora il Contraente non provveda tempestivamente, entro la scadenza di cui al precedente art. 8.4, al pagamento del corrispettivo di cui al presente art. 8, nonché di qualsiasi altro importo dovuto a Borsa Italiana ai sensi del presente Contratto, sui relativi ammontari decorreranno automaticamente, senza necessità di intimazione scritta, interessi di mora ad un tasso annuo pari all’EURIBOR a tre mesi aumentato di 2 punti percentuali (il tasso EURIBOR applicabile sarà quello calcolato alla data di decorrenza degli interessi di mora).
8.6. Qualora (i) il mancato pagamento del corrispettivo si protragga per più di 20 giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui all’art. 8.2 che precede, ovvero (ii) il report trimestrale di cui all’art. 8.2 che precede venga inviata a Borsa Italiana con un ritardo superiore a 20 giorni di calendario rispetto ai termini individuati in detto art. 8.2, Borsa Italiana avrà diritto di sospendere la prestazione del Servizio DDM PLUS.
8.7 Il corrispettivo di cui al presente art. 8 è al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
8.8 Borsa Italiana ha diritto di modificare il corrispettivo, ed i criteri di determinazione del medesimo, di cui al presente art. 8, una volta per ciascun anno, dandone comunicazione al Contraente, almeno 60 giorni prima della data in cui tale modifica diviene efficace, restando inteso che (i) la modifica avrà efficacia a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui tale modifica è comunicata (dove per trimestre si deve intendere il periodo gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio- settembre, ottobre-dicembre) e (ii) il Contraente avrà diritto di recedere dal Contratto entro i 30 giorni di calendario successivi alla ricezione della predetta comunicazione.
ARTICOLO 9: REPORTING
9.1 Borsa Italiana, in aggiunta ai report di cui all’art. 8.2 che precede, si riserva il diritto di richiedere al Contraente con un ragionevole preavviso ulteriori report relativi a Dati di Mercato, ove ragionevolmente utili in connessione con l’utilizzo e la distribuzione dei Dati di Mercato da parte del Contraente e dei Clienti /
Utilizzatori Finali dei Dati di Mercato forniti attraverso il Servizio.
9.2 Resta inteso che, ove il Contraente incorra in errori nella determinazione dei corrispettivi variabili di cui al presente contratto, che abbiano inciso in senso per lui sfavorevole, potrà comunicarli all’interno del report in oggetto a Borsa Italiana. In caso di comunicazione ed effettiva sussistenza di tali errori, Borsa Italiana riconoscerà al Contraente un credito sui corrispettivi dovuti, per un importo in ogni caso non superiore a quanto pagato in eccedenza dal Contraente a causa degli errori anzidetti, ed a condizione che gli stessi si riferiscano al più ai dodici mesi precedenti la data in cui tali errori vengono comunicati a Borsa Italiana.
9.3 Borsa Italiana si impegna a mantenere confidenziali tutti i dati forniti dal Contraente in conformità al presente articolo.
ARTICOLO 10: CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E VERIFICA DELL’ATTIVITA’ DI UTILIZZO – AUDIT
10.1 Il Contraente dovrà mantenere in maniera completa, accurata ed aggiornata traccia dell’utilizzo e distribuzione dei Dati di Mercato, anche tramite la relativa Rete Controllata, tale da consentire di dimostrare il rispetto delle previsioni del presente Contratto ed identificare le relative somme dovute nei confronti di Borsa Italiana. Ove applicabile, il Contraente dovrà richiedere ai Clienti/ utilizzatori Finali di mantenere registrazioni similari. Tutte le registrazioni richieste ai sensi del presente Contratto dovranno essere conservate per almeno 5 (cinque) anni e messe a disposizione di Borsa Italiana a sua richiesta per ispezioni.
10.2 Borsa Italiana ha il diritto, anche avvalendosi della consulenza di terzi, di effettuare controlli e verifiche (lo o gli “Audit”) presso il Contraente, i Clienti, gli Utilizzatori Finali, nonché presso soggetti terzi incaricati dal Contraente e/o dai Clienti di svolgere attività relative al Servizio, ai fini dell’accertamento di eventuali inadempienze da parte degli stessi agli obblighi di cui all’art. 6, all’art. 7 ed all’art. 8, con particolare riguardo alla verità, esattezza e completezza dei dati che il Contraente è tenuto a fornire a Borsa Italiana. Tale diritto in capo a Borsa Italiana sussisterà anche successivamente alla cessazione del presente Contratto per qualsivoglia causa e per un periodo di 2 (due) anni da tale data.
10.3 Borsa Italiana, anche attraverso suoi consulenti o ausiliari, potrà richiedere di avere accesso a tutti i sistemi di permissioning e reporting, libri e registri, laddove essi si riferiscano alla distribuzione dei Dati di Mercato, ai fini di verificare la completezza e accuratezza dei dati contenuti nei report sull’utilizzo di tali Dati di Mercato ed alle somme dovute a Borsa Italiana.
10.4 Borsa Italiana si impegna a dare almeno 10 (dieci) giorni di preavviso per lo svolgimento di Audit ordinari e fino a 30 (trenta) giorni per Audit di natura più complessa, in
quanto richiedenti verifiche su più Clienti / Utenti Finali dislocati in più luoghi. Borsa Italiana si riserva il diritto di procedere ad Audit sul Contraente e/o sui Clienti / Utenti Finali di quest’ultimo senza preventivo preavviso, nei casi in cui Borsa Italiana abbia ragione di ritenere sussistente una violazione del presente Contratto.
10.5 Il Contraente si impegna ad informare Borsa Italiana entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta di Audit, qualora questo non possa essere effettuato nelle date specificate da Borsa Italiana per giustificati motivi. In ogni caso, il Contraente dovrà fare del suo meglio per consentire gli Audit nelle diverse date proposte da Borsa Italiana.
10.6 Il Contraente ha la responsabilità di informare i Clienti / Utenti Finali su ogni Audit da parte di Borsa Italiana in conformità al presente Contratto e deve assicurare la massima cooperazione anche da parte dei Clienti / Utenti Finali ai fini della preparazione, svolgimento e completamento di tali Audit.
10.7 Borsa Italiana e i suoi consulenti si atterranno alla regolamentazione in materia di salute e sicurezza in vigore negli uffici visitati nel corso degli Audit.
10.8 Borsa Italiana ed i suoi consulenti potranno intraprendere ogni attività necessaria a loro giudizio ai fini del corretto svolgimento dell’Audit in conformità a quanto previsto nel Contratto.
10.9 Il Contraente riconosce che lo svolgimento ordinario di un Audit richiede la verifica dei seguenti aspetti:
- Ricezione, disponibilità ed utilizzo dei Dati di Mercato da parte del Gruppo del Contraente;
- Controlli sull’utilizzo dei Dati di Mercato da parte di terzi;
- Controlli sulla sicurezza dei Dati di Mercato e accesso ai Dati di Mercato nell’ambito del Gruppo del Contraente;
- Effettività dei controlli operativi;
- Accesso ed utilizzo dei Dati di Mercato (inclusi i sistemi di permissioning) da parte di Clienti / Utenti Finali;
- Completezza ed accuratezza dei report e dei canoni (i.e. sistemi amministrativi);
- Altri aspetti di compliance rilevati nel corso dell’Audit.
10.10 Il Contraente si impegna a fornire ai consulenti di Borsa Italiana incaricati dell’Audit l’accesso al management, allo staff ed agli archivi nel periodo di preparazione e svolgimento dell’Audit, in maniera tale da consentire ai consulenti anzidetti di raggiungere l’obiettivo dell’Audit. Inoltre, il Contraente o il Cliente / Utilizzatore Finale dovrà rendere disponibile nel periodo in cui l’Audit ha luogo almeno una risorsa con le competenze necessarie, nelle normali ore d’ufficio, e sufficienti risorse logistiche.
10.11 Il Contraente accetta di sopportare ogni ragionevole ed inevitabile costo di viaggio e soggiorno, in cui Borsa Italiana sia incorsa, laddove l’Audit non possa avere luogo nonostante il preavviso da parte di Borsa Italiana in conformità alle disposizioni precedenti e nessun rilievo sia stato posto dal Contraente nei termini anzi previsti.
10.12 Borsa Italiana informerà appena possibile il Contraente in merito ad eventuali problemi o difficoltà dovesse
incontrare nel corso dell’Audit ovvero a mancanza di cooperazione. In tale ultimo caso, il Contraente sopporterà ogni eventuale costo addizionale in cui Borsa Italiana dovesse incorrere.
10.13 Borsa Italiana provvederà ad inviare al Contraente il report sull’Audit eseguito, con l’indicazione di quanto verificato, entro 20 (venti) giorni dalla conclusione dell’Audit. Ove possibile, il report dovrà includere un calcolo preliminare dell’ammontare dei canoni supplementari, delle penali, interessi e quant’altro dovuto a Borsa Italiana. Il Contraente potrà comunicare a Borsa Italiana entro 20 (venti) giorni dal ricevimento del report anzidetto eventuali contestazioni. In mancanza, l’ammontare in esso indicato dovrà considerarsi come definitivamente approvato dal Contraente e sarà dovuto in conformità ai termini di cui al Contratto.
10.14 In caso di contestazione dell’ammontare indicato nel report di cui al precedente paragrafo 10.13, il Contraente dovrà contestualmente esibire prove documentali in supporto delle sue contestazioni. Ove Borsa Italiana non ritenga, con giudizio motivato, che le prove addotte siano dirimenti, essa avrà il diritto di richiedere il pagamento nei confronti del Contraente di un ammontare dalla stessa determinato, tenendo in considerazione (i)le prove esibite da quest’ultimo e (ii) gli ammontari dovuti, inclusivi di penali ed interessi.
10.15 Nel caso in cui il report riveli la mancanza di registrazioni o l’inefficienza dei controlli operativi, con conseguente impossibilità di determinare con ragionevole certezza l’ammontare dei canoni e corrispettivi dovuti, fermo restando il diritto di Borsa Italiana di risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 14, Borsa Italiana avrà il diritto di richiedere il pagamento nei confronti del Contraente di un ammontare dalla stessa determinato, tenendo in considerazione (i) le prove esibite da quest’ultimo e (ii) gli ammontari dovuti, inclusivi di penali ed interessi.
10.16 Borsa Italiana ed i suoi consulenti tratteranno le informazioni ottenute nel corso dell’Audit con riservatezza e le utilizzeranno esclusivamente ai fini dell’Audit stesso.
10.17 Qualora dalle attività di verifica e controllo di cui ai commi che precedono risulti che Borsa Italiana non ha percepito corrispettivi ad essa dovuti:
(i) detti corrispettivi dovranno essere pagati a Borsa Italiana entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura, maggiorati degli interessi maturati al tasso di cui all’art. 8.5 che precede a partire dalla data in cui gli stessi sarebbero stati dovuti qualora il report di cui all’art.
8.2 che precede fosse stato corretto;
(ii) nel caso in cui risultino non percepiti da Borsa Italiana corrispettivi per ammontari superiori al 5% dell’importo variabile calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione consegnata dal Contraente ai sensi dell’art. 8.2, i costi complessivi di tali attività (ivi inclusi gli onorari e le spese dei consulenti) saranno ad esclusivo carico del Contraente ed il Contraente dovrà pagare sui corrispettivi di cui al precedente paragrafo (i) gli interessi di mora al tasso indicato
nell’art. 8.5 aumentato di ulteriori 2 punti percentuali.
ARTICOLO 11: DICHIARAZIONI E GARANZIE
11.1 Il Contraente, riconoscendo che l’utilizzo dei Dati di Mercato richiede una specifica esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, dichiara e garantisce di possedere tale esperienza e conoscenza.
11.2 Il Contraente dichiara e garantisce che l’Allegato 2 al presente Contratto contiene una descrizione veritiera, esatta e completa della Rete Controllata attualmente utilizzata dal Contraente e delle modalità attraverso le quali la stessa arantisce il Controllo Tecnico e, ove necessario, la Rilevazione dei Consumi, nonché il nome del suo/dei suoi proprietario/i e/o del suo/dei suoi gestore/i, ove diversi dal Contraente.
11.3 Borsa Italiana dichiara e garantisce che la prestazione del Servizio DDM PLUS non viola alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
11.4 Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da qualsiasi perdita,danno, costo o spesa (ivi incluse le ragionevoli spese legali) da questa subito come diretta conseguenza della non corrispondenza a verità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla prima di cui al presente articolo.
11.5 Il presente articolo avrà efficacia anche successivamente alla scadenza del Contratto.
ARTICOLO 12: RESPONSABILITÀ, FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO
12.1 Il Servizio DDM PLUS potrà essere interessato da interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nelle modalità di erogazione dovuti a motivi tecnici riguardanti il Sistema, ed in tal caso la responsabilità di Borsa Italiana sarà limitata (i) a fare quanto ragionevolmente possibile al fine di eliminarne al più presto le cause, e (ii) a darne tempestiva comunicazione al Contraente. Resta inteso che qualora tali eventi si producano per effetto di motivi tecnici riguardanti le apparecchiature (hardware, software e risorse di rete) utilizzate dal Contraente per connettersi al Sistema Borsa Italiana non sarà tenuta a svolgere alcuna attività.
12.2 Borsa Italiana farà del suo meglio per correggere errori ed omissioni nei Dati di Mercato, quando tale attività rientri sotto il suo controllo e sia ragionevolmente possibile, restando tuttavia inteso che la responsabilità di Borsa Italiana è limitata esclusivamente alla elaborazione e trasmissione dei Dati di Mercato, non rientrando tra le obbligazioni di Borsa Italiana anche il controllo della loro veridicità, accuratezza e completezza. Borsa Italiana, in caso di errori, non si impegna a correggere retroattivamente il valore dei Dati di Mercato.
12.3 Borsa Italiana non sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia perdita derivante dall’accesso non autorizzato ai Dati di Mercato o altro utilizzo non
conforme al presente Contratto di tali dati da parte del Contraente.
12.4 Borsa Italiana non sarà responsabile nei confronti del Contraente, per qualsivoglia costo, perdita o danno da esso sopportati o subiti (ivi inclusi costi, perdite o danni sopportati dal Contraente per effetto di azioni o pretese di terzi), salvo che si tratti di un danno che costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento con dolo o colpa grave da parte della Borsa Italiana. Senza limitare la generalità di quanto precede, le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà nessun obbligo risarcitorio o di indennizzo della Borsa Italiana per danni indiretti o consequenziali.
12.5 Il Contraente sarà responsabile nei confronti di Borsa Italiana per i danni, perdite, spese o costi da questa sopportati, in connessione con l’accesso o l’uso dei Dati di Mercato da parte del Contraente.
12.6 Il Contraente dovrà comunicare tempestivamente a Borsa Italiana ogni evento che possa dar luogo ad una pretesa di risarcimento ai sensi del Contratto, con la precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti e la relativa documentazione di supporto. In ogni caso, in mancanza della comunicazione anzidetta decorsi 15 giorni di calendario dalla verificazione di tale evento, il Contraente si considererà decaduto dal diritto al risarcimento del danno allo stesso eventualmente cagionato. Nel caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, Borsa Italiana avrà diritto di partecipare a proprie spese, con legali o consulenti di propria scelta, alla difesa in relazione a ogni pretesa, azione o procedimento iniziato contro il Contraente, restando inteso che nessuna transazione o rinuncia potrà essere effettuata senza il consenso di Borsa Italiana.
12.7 Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcuna responsabilità delle stesse per inadempimenti dovuti a forza maggiore, o a caso fortuito, o ad eventi comunque al di fuori del controllo di ciascuna di esse, quali a titolo meramente esemplificativo, atti d’imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica, interruzioni nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti pare delle strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana, e ciò anche quando tali eventi interessino i terzi di cui Borsa Italiana si avvale per la prestazione del Servizio DDM PLUS.
ARTICOLO 13: DURATA
13.1 Il Contratto ha validità dalla data di stipulazione sino al 31 dicembre dello stesso anno.
13.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per successivi periodi di un anno, qualora una delle due Parti non invii disdetta con almeno 60 (sessanta) giorni di calendario di preavviso rispetto alla data di scadenza.
13.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi
altro diritto o rimedio al quale una Parte abbia titolo in base a questo Contratto, o a norme di legge o di regolamento di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
ARTICOLO 14: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
14.1 Borsa Italiana avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile in qualsiasi momento al verificarsi di uno dei seguenti casi di inadempimento da parte del Contraente:
(i) utilizzo o distribuzione dei Dati di Mercato al di fuori dei casi e/o senza le modalità di cui all’art. 7;
(ii) mancata consegna del report di cui all’art. 8.2 entro i termini ivi indicati ovvero comunicazione a Borsa Italiana, in tale report, di dati non veritieri, inesatti o incompleti;
(iii) mancato rispetto delle previsioni di cui all’articolo 6.1 (iii).
14.2 Il Contraente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile in qualsiasi momento ove Borsa Italiana risulti inadempiente ai propri obblighi di cui al presente Contratto e purché possa esserne chiamata responsabile ai sensi dello stesso.
14.3 Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto in caso di revoca dell’autorizzazione concessa a Borsa Italiana da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa relativamente alla gestione dei Mercati.
14.4 Al verificarsi di uno dei casi di inadempimento di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo art. 14, la Parte non inadempiente potrà intimare per iscritto all’altra Parte di porvi rimedio entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario, indicando contestualmente se intende esercitare il proprio diritto di risoluzione del Contratto nel caso in cui l’inadempimento perduri oltre detto termine.
ARTICOLO 15: RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto che nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione di questo Contratto, possono venire a conoscenza di informazioni di natura riservata e si impegnano a trattarle in modo strettamente confidenziale ed a non rivelarle a terzi per scopi diversi dall’adempimento del presente Contratto. Detto impegno di confidenzialità non troverà applicazione nel caso di informazioni (i) già di pubblico dominio, senza violazione delle presenti previsioni; (ii) che siano sviluppate indipendentemente dalla Parte senza ricorso alle informazioni ricevute dall’altra, purchè ve ne sia prova; ovvero (iii) che debbano essere rivelate in adempimento di norme di legge e di regolamento di natura imperativa. La presente clausola rimarrà in vigore dopo lo scioglimento per qualsiasi ragione del presente Contratto, sino ad un anno dalla data di scioglimento medesimo.
ARTICOLO 16: CLAUSOLE GENERALI
16.1 La stipulazione del presente Contratto non dà luogo al riconoscimento di alcuna esclusiva a favore del Contraente.
16.2 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed fficacia.
16.3 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo al Contraente non potranno essere ceduti a terzi.
16.4 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
16.5 Il presente Contratto è redatto in lingua italiana e tradotto in lingua inglese, ove ciò risultasse necessario. In caso di discordanza tra la versione italiana e quella inglese, la prima prevale.
16.6 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso gli indirizzi di cui all’art. 16.7 che segue.
16.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano (anche a mezzo corriere), ovvero trasmessa per lettera raccomandata A.R. o via telefax, ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da ciascuna delle Parti all’altra:
Per Borsa Italiana:
Borsa Italiana S.p.A., Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx
Fax: x00 (0)0 00000 000
Att.: Market Data Italy team
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Per il Contraente:
i dati indicati nella Proposta.
Le comunicazioni o notifiche si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna (se effettuate mediante consegna a mano), ovvero nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A.R.) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate mediante telefax).
Tramite posta elettronica potranno essere inviate solo comunicazioni non aventi carattere dispositivo; per quanto riguarda comunicazioni aventi carattere dispositivo la trasmissione xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx solamente qualeche anticipazione del documento inviato con le modalità sopra previste.
ARTICOLO 17: LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
ARTICOLO 18: CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al, o derivanti dal, presente Contratto saranno risolte per mezzo di arbitrato in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale azionale ed Internazionale di Milano da un collegio di tre arbitri nominato in conformità a tale Regolamento, che Borsa Italiana ed il Contraente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. La sede dell’arbitrato sarà Milano.
ALLEGATO 1
DATI E INFORMAZIONI DIFFUSI MEDIANTE IL SERVIZIO DDM PLUS
The data and information disseminated through DDM PLUS Service are organized in four modules, each of which includes five different I dati e le informazioni diffusi mediante il servizio DDM PLUS sono organizzati in 4 moduli, i quali, a loro volta, prevedono 5
distinti livelli.
1. Modulo AFF: ricomprende i seguenti mercati: Mercato Telematico Azionario (MTA), comprensivo anche del segmento Mercato Telematico Fondi (MTF); Mercato Expandi; MTAX; Trading After Hours (TAH); Trading After Hours MTAX (TAHX); Securitised Derivatives Market (SeDeX). Sono disponibili 5 livelli con i seguenti principali dati e informazioni.
1.1 Livello A.1:
- codice valore mobiliare;
- fase corrente del valore mobiliare;
- prezzo di apertura;
- prezzo di chiusura;
- contratti conclusi in apertura;
- prezzo e quantità ultimo contratto;
- indicatore di tendenza;
- prezzo e quantità migliore proposta in compera e in vendita;
- quantità negoziata progressiva, numero contratti e controvalore progressivi;
- prezzi minimo e massimo;
- prezzi ufficiali e di riferimento
1.2 Livello A.2:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 5 migliori proposte in compera e in vendita;
- i primi 5 livelli di prezzo in compera e in vendita.
1.3 Livello A.3:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 10 migliori proposte in compera e in vendita.
- i primi 10 livelli di prezzo in compera e in vendita.
1.4 Livello A.4:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 20 migliori proposte in compera e in vendita.
- i primi 20 livelli di prezzo in compera e in vendita.
1.5 Livello A.5:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità relative al book completo costituito da tutte le variazioni delle proposte di negoziazione immesse.
Il Modulo AFF, per i 5 livelli, ricomprende anche:
- i dati e le informazioni relative alle negoziazioni di valori mobiliari effettuate ai blocchi e/o fuori mercato.
2. Modulo DER: ricomprende i dati e le informazioni relativi al Mercato degli Strumenti Derivati - IDEM. Sono disponibili 5 livelli con i seguenti principali dati e informazioni.
2.1 Livello A.1:
- codice serie;
- prezzo e quantità ultimo contratto;
- fase corrente del mercato;
- indicatore di tendenza;
- prezzi minimo e massimo;
- quantità scambiata;
- open interest;
- prezzo e quantità migliore proposta in compera e in vendita;
- prezzo ufficiale di chiusura;
- prezzo medio;
- posizioni aperte;
- volatilità implicita.
2.2 Livello A.2:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 5 migliori proposte in compera e in vendita;
- i primi 5 livelli di prezzo in compera e in vendita.
2.3 Livello A.3:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 10 migliori proposte in compera e in vendita.
- i primi 10 livelli di prezzo in compera e in vendita.
2.4 Livello A.4:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 20 migliori proposte in compera e in vendita.
- i primi 20 livelli di prezzo in compera e in vendita.
2.5 Livello A.5:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità relative al book completo costituito da tutte le variazioni delle proposte di negoziazione immesse.
3. Modulo MOT: ricomprende i dati e le informazioni relativi al mercato telematico delle Obbligazioni - MOT, comprensivo dei segmenti DomesticMOT (obbligazioni di emittenti domestici e Titoli di Stato) ed EuroMOT (Mercato Telematico delle Euro- obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e delle asset backed securities). Sono disponibili 5 livelli con i seguenti principali dati e informazioni.
3.1 Livello A.1:
- codice valore mobiliare;
- fase corrente del valore mobiliare;
- prezzo di apertura;
- prezzo di chiusura;
- contratti conclusi in apertura;
- prezzo e quantità ultimo contratto;
- indicatore di tendenza;
- prezzo e quantità migliore proposta in compera e in vendita;
- quantità negoziata progressiva, numero contratti e controvalore progressivi;
- prezzi minimo e massimo;
- prezzi ufficiali e di riferimento;
- rendimento netto e lordo;
- cambio
3.2 Livello A.2:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 5 migliori proposte in compera e in vendita;
- i primi 5 livelli di prezzo in compera e in vendita.
3.3 Livello A.3:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 10 migliori proposte in compera e in vendita;
- i primi 10 livelli di prezzo in compera e in vendita.
3.4 Livello A.4:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità delle 20 migliori proposte in compera e in vendita;
- i primi 20 livelli di prezzo in compera e in vendita.
3.5 Livello A.5:
- tutti i dati e le informazioni di cui al Livello A.1 che precede;
- prezzi e quantità relative al book completo costituito da tutte le variazioni delle proposte di negoziazione immesse.
4. Modulo INDICI: ricomprende i dati e le informazioni relativi all’indice S&P/MIB e a tutti gli indici calcolati e gestiti da Borsa Italiana.
- Sono disponibili i dati e le informazioni relativi agli indici di borsa: S&P/MIB, XXXXXX, MIB 30, MIB, ALL STARS, MIDEX.
I principali dati diffusi sono i seguenti:
- tipo indice;
- paniere;
- valore indice;
- indicatore di tendenza;
- variazione rispetto alla seduta precedente;
- valori minimo e massimo;
- valori di chiusura.
ALLEGATO 2
DESCRIZIONE DELLA RETE CONTROLLATA DEL CONTRAENTE
ALLEGATO 3
(su carta intestata)
[luogo, data]
Spettabile
Borsa Italiana S.p.A. Divisione New Business Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX anticipata via telefax: x00 (0)0 00000 000
Oggetto: Contratto di prestazione del Servizio Diffusione Dati di Mercato (DDM PLUS).
Con riferimento al contratto di prestazione del Servizio Diffusione Dati di Mercato DDM PLUS da noi sottoscritto con la Vostra società in data (il “Contratto”), il sottoscritto Contraente con la presente comunica che il Cliente indicato come segue, avrà accesso ai
Dati di Mercato a fini di distribuzione da parte del Cliente ai propri Utilizzatori Finali. Indicare per il Cliente:
- Nome / Denominazione sociale;
- Indirizzo / sede legale;
- Data decorrenza fornitura del servizio;
- Modulo (AFF, DER, MOT, INDICI);
- Tempo Reale / Tempo Differito;
- Livello A1 / A2 / A3 / A4 / A5.
Il Contraente, preso atto che Borsa Italiana, come previsto dall’art. 6.1(vi), nei sette giorni successivi al ricevimento via telefax della presente dichiarazione, si riserva il diritto di non autorizzare la distribuzione dei Dati di Mercato, trasmette in allegato alla presente la dichiarazione redatta sulla falsariga dell’Allegato 3A debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del medesimo Cliente.
Distinti saluti.
(firma del Contraente)
Allegato c.s.
ALLEGATO 3A
(su carta intestata)
DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO ED ACCETTAZIONE DEL CLIENTE DELLE CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DIFFUSIONE DATI DI MERCATO (DDM PLUS)
Spettabile [Contraente]
Oggetto: Distribuzione del Servizio Diffusione Dati di Mercato (DDM PLUS)
Facciamo riferimento al contratto di prestazione di servizi informativi stipulato tra il nostro data vendor e Borsa Italiana in data ...
Nel prendere atto
(i) che tra i dati e le informazioni che ci verranno trasmessi ai sensi del predetto contratto rientrano anche dati ed informazioni relativi al Mercato Telematico Azionario (MTA), Mercato Expandi, Securitised Derivatives Market (SEDEX), Mercato degli strumenti derivati (IDEM), Mercato Telematico delle Obbligazioni, nonché l’indice S&P/MIB e gli indici calcolati e gestiti da Borsa Italiana (definiti nel contratto in oggetto “Dati di Mercato”, come specificati nel relativo Allegato 1);
(ii) che i Dati di Mercato sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A. ove non diversamente specificato dalla medesima, e che Contraente e Cliente sono obbligati a indicare specificamente tale diritto di proprietà;
(iii) che Borsa Italiana S.p.A. ha concesso a [nome del Contraente] una licenza non esclusiva per la distribuzione dei Dati di Mercato ai propri Clienti e/o Utilizzatori Finali,
con la presente ci impegniamo irrevocabilmente, anche nell’interesse di Borsa Italiana S.p.A., ad osservare tutte le norme contenute nel Contratto di Prestazione del Servizio Diffusione Dati di Mercato (DDM PLUS) il cui contenuto il sottoscritto Cliente dichiara di conoscere, impegnandoci pertanto ad ottemperare, nell’attività di distribuzione dei Dati di Mercato, a tutti i divieti, obblighi, condizioni e prescrizioni stabiliti dal Contratto medesimo a carico del Contraente.
In particolare, e senza esclusione degli altri obblighi, divieti e prescrizioni di cui sopra, prendiamo atto ed accettiamo espressamente che Borsa Italiana abbia il diritto di effettuare presso i nostri uffici, e presso gli uffici di soggetti terzi da noi incaricati di svolgere attività relative al servizio in parola, i controlli e le verifiche di cui all’art. 10 del Contratto.
[descrivere qui di seguito in forma sintetica le modalità di distribuzione dei Dati di Mercato che il Cliente intende adottare. Ad esempio: tramite Internet (specificando indirizzo web del sito), wap, pager, terminale, messaggi sms, etc. specificando se i Dati di Mercato vengono forniti con modalità Push o Pull]
Ove non diversamente definiti, i termini con l’iniziale maiuscola hanno il significato indicato nel Contratto. Questa dichiarazione e le conseguenze di una sua eventuale violazione saranno disciplinati dalla legge italiana.
[firma del legale rappresentante del Cliente]
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole del Contratto:
3.2, 5.1, 10.1, 10.2, 10.3, 11.4, (oggetto e specifici obblighi del Contraente)
4. (modifiche del Servizio)
6.1(v) (obblighi del Contraente in relazione ai contratti con Clienti ed Utilizzatori Finali)
6.1(vi), 6.1 (vii) (obbligo del Contraente di procurarsi dai Clienti / Utilizzatori Finali una dichiarazione scritta a favore di Borsa Italiana )
6.1(viii) (obbligo del Contraente di sospendere la prestazione del servizio al Cliente)
8.2, 8.5, 10.17 (penali e decorrenza degli interessi moratori)
8.6 (diritto di Borsa Italiana di sospendere il Servizio DDM PLUS)
8.8 (diritto di Borsa Italiana di modifica dei corrispettivi) 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 (limitazioni della responsabilità della Borsa Italiana)
12.6 (termine di decadenza)
13.2 (tacito rinnovo)
14 (clausola risolutiva espressa)
16.3 (divieto di cessione del Contratto)
18 (clausola compromissoria)
[firma del legale rappresentante del Cliente]
ALLEGATO 4
(su carta intestata)
[luogo, data]
Spettabile
Borsa Italiana S.p.A. Divisione New Business Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX anticipata via telefax: x00 (0)0 00000 000
Oggetto: Contratto di prestazione del Servizio Diffusione Dati di Mercato (DDM PLUS) – NON-DISPLAY USAGE (Derived Data, Black Box, Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili)
Con riferimento al contratto di prestazione del Servizio Diffusione Dati di Mercato DDM PLUS da noi sottoscritto con la Vostra società in data (il “Contratto”), il sottoscritto Contraente con la presente comunica che l’Utilizzatore Finale di cui sotto avrà accesso ai
Dati di Mercato di seguito specificati, ai fini di utilizzo in modalità Non-display Usage ed in particolare:
Derived Data; Black Box;
Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili.
Indicare per l’Utilizzatore Finale:
- Nome / Denominazione sociale;
- Indirizzo / sede legale;
- Data decorrenza fornitura del servizio;
- Modulo (AFF, DER, MOT, INDICI) ;
- Tempo Reale / Tempo Differito;
- Livello A1 / A2 / A3 / A4 / A5.
Il Contraente, preso atto che Borsa Italiana, come previsto dall’art. 6.1(vi), nei sette giorni successivi al ricevimento via telefax della presente dichiarazione si riserva il diritto di non autorizzare l’utilizzo anzidetto dei Dati di Mercato, trasmette in allegato alla presente la dichiarazione redatta in base al modello di cui al successivo Allegato 4A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del medesimo Utilizzatore Finale.
Distinti saluti.
(firma del Contraente)
Allegato c.s.
ALLEGATO 4A
(su carta intestata)
DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO ED ACCETTAZIONE DELL’UTILIZZATORE FINALE DELLE CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DIFFUSIONE DATI DI MERCATO (DDM) –
NON-DISPLAY USAGE (DERIVED DATA, BLACK BOX, ALGORITHMIC APPLICATIONS, PROGRAM TRADING APPLICATIONS O SIMILI)
Spettabile [Contraente]
Oggetto: Servizio Diffusione Dati di Mercato (DDM PLUS) – Non-display Usage (Derived Data, Black Box, Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili)
Facciamo riferimento al contratto di prestazione di servizi informativi stipulato tra il nostro data vendor e Borsa Italiana in data ...
Nel prendere atto
(i) che tra i dati e le informazioni che ci verranno trasmessi ai sensi del predetto contratto rientrano anche dati ed informazioni relativi al Mercato Telematico Azionario (MTA), Mercato Expandi, Securitised Derivatives Market (SEDEX), Mercato degli strumenti derivati (IDEM), Mercato Telematico delle Obbligazioni, nonché l’indice S&P/MIB e gli indici calcolati e gestiti da Borsa Italiana (definiti nel contratto in oggetto “Dati di Mercato”, come specificati nel relativo Allegato 1);
(ii) che i Dati di Mercato sono di proprietà di Borsa Italiana S.p.A. ove non diversamente specificato dalla medesima, e che Contraente e l’Utilizzatore Finale sono obbligati a indicare specificamente tale diritto di proprietà;
(iii) che Borsa Italiana S.p.A. ha concesso a [nome del Contraente] una licenza non esclusiva per la distribuzione dei Dati di Mercato ai propri Clienti e/o Utilizzatori Finali e che la scrivente ha interesse ad utilizzare i Dati di Mercato nella modalità Non-display Usage e in particolare:
Derived Data; Black Box,
Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili.
con la presente ci impegniamo irrevocabilmente, anche nell’interesse di Borsa Italiana S.p.A., ad osservare tutte le norme contenute nel Contratto di Prestazione del Servizio Diffusione Dati di Mercato (DDM PLUS), il cui contenuto la scrivente dichiara di conoscere, impegnandoci pertanto ad ottemperare, nell’attività di utilizzo dei Dati di Mercato, a tutti i divieti, obblighi, condizioni e prescrizioni stabiliti dal Contratto medesimo a carico del Contraente.
In particolare, e senza esclusione degli altri obblighi, divieti e prescrizioni di cui sopra, prendiamo atto ed accettiamo espressamente che Borsa Italiana abbia il diritto di effettuare presso i nostri uffici, e presso gli uffici di soggetti terzi da noi incaricati di svolgere attività relative al servizio in parola, i controlli e le verifiche di cui all’art. 10 del Contratto.
Resta inteso che l’utilizzo da parte della scrivente dei Dati di Mercato sarà limitata alla modalità Non-display Usage (Derived Data, Black Box, Algorithmic Applications, Program Trading Applications o Simili).
Ove non diversamente definiti, i termini con l’iniziale maiuscola hanno il significato indicato nel Contratto. Questa dichiarazione e le conseguenze di una sua eventuale violazione saranno disciplinati dalla legge italiana.
[firma del legale rappresentante dell’Utilizzatore Finale]
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole del Contratto:
3.2, 5.1, 10.1, (oggetto e specifici obblighi del Contraente)
10.2, 10.3, 11.4,
4. (modifiche del Servizio)
6.1(v) (obblighi del Contraente in relazione ai contratti con Clienti ed Utilizzatori Finali)
6.1(vi), 6.1 (vii) (obbligo del Contraente di procurarsi dai Clienti / Utilizzatori Finali una dichiarazione scritta a favore di Borsa Italiana ) 6.1(viii) (obbligo del Contraente di sospendere la prestazione del servizio al Cliente)
8.2, 8.5, 10.17 (penali e decorrenza degli interessi moratori)
8.6 (diritto di Borsa Italiana di sospendere il Servizio DDM PLUS)
8.8 (diritto di Borsa Italiana di modifica dei corrispettivi) 12.1, 12.2, 12.3, (limitazioni della responsabilità della Borsa Italiana) 12.4
12.6 (termine di decadenza)
13.2 (tacito rinnovo)
14 (clausola risolutiva espressa)
16.3 (divieto di cessione del Contratto)
18 (clausola compromissoria)
[firma del legale rappresentante dell’Utilizzatore Finale]
ALLEGATO 5 BORSA ITALIANA S.p.A.
CORRISPETTIVI SERVIZIO DATI DI MERCATO (DDM PLUS) IN VIGORE DAL 1 APRILE 2011
A) TEMPO REALE – CANONE DI ABBONAMENTO FISSO
Modulo | Livello A1 (Euro per mese) | Livello A2 (Euro per mese) | Livello A3 (Euro per mese) | Livello A4 (Euro per mese) | Livello A5 (Euro per mese) |
AFF | 1,345.00 | 2,480.00 | 2,900,00 | 3,500.00 | 4,100.00 |
DER | 1,345.00 | 2,480.00 | 2,900.00 | 3,500.00 | 4,100.00 |
MOT | 845.00 | 1,980.00 | 2,400.00 | 2,800.00 | 3,300.00 |
INDICI | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
1. Il Modulo AFF ricomprende i seguenti mercati: Mercato Telematico Azionario (MTA), comprensivo anche del segmento Mercato Telematico Fondi (MTF); Trading After Hours (TAH); Securitised Derivatives Market (SEDEX).
2. Il Modulo DER ricomprende il Mercato degli strumenti derivati (IDEM).
3. Il Modulo MOT ricomprende il Mercato Telematico delle Obbligazioni comprensivo dei segmenti DomesticMOT (obbligazioni di emittenti domestici e Titoli di Stato) ed EuroMOT (Mercato Telematico delle Euro-obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e delle asset backed securities).
4. Il Modulo INDICI ricomprende l’indice FTSE/MIB e tutti gli indici dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.
5. Il livello A.1 include miglior livello di prezzo in acquisto e vendita e relative quantità.
6. Il livello A.2 include i migliori 5 livelli di prezzo in acquisto e vendita e relative quantità aggregate, nonchè le 5 migliori proposte in acquisto e vendita per singolo prezzo e quantità.
7. Il livello A.3 include i migliori 10 livelli di prezzo in acquisto e vendita e relative quantità aggregate, nonchè le 10 migliori proposte in acquisto e vendita per singolo prezzo e quantità.
8. Il livello A.4 include i migliori 20 livelli di prezzo in acquisto e vendita e relative quantità aggregate, nonchè le 20 migliori proposte in acquisto e vendita per singolo prezzo e quantità.
9. Il livello A.5 include il book completo costituito da tutte le variazioni delle proposte di negoziazione immesse.
10. Il canone di abbonamento è dovuto sia dal Contraente, sia da ogni utente/Cliente del Contraente che ridistribuisce i Dati di Mercato e/o consente ai propri utenti/Clienti l’accesso ai Dati di Mercato medesimi.
11. La ricezione, elaborazione e/o l’utilizzo dei Dati di Mercato in modalità Non-display Usage, ivi inclusi la creazione di Derived Data e l’utilizzo dei Dati di Mercato tramite Black Box, Algorithmic Applications o Program Trading Applications o Simili, sono soggetti al pagamento del solo canone di abbonamento.
12. Il canone di abbonamento è sempre dovuto nei seguenti casi:
a) Dal Contraente, ove questi abbia il Controllo Tecnico del sistema di permissioning per l’accesso ai Dati di Mercato;
b) Dall’utente/Cliente del Contraente, ove tale utente/ Cliente abbia il Controllo Tecnico del sistema di permissioning per l’accesso ai Dati di Mercato da parte dei propri utenti.
c) Dal Cliente, laddove tale Cliente permette ai propri Utilizzatori Finali l’accesso ai Dati di Mercato attraverso servizi “white label” (definiti come “quei servizi che un Cliente può personalizzare con il proprio brand facendoli apparire come se fossero propri), offerti dal Contraente, laddove il “brand” (definito come “logo e nome della Società) predominante nel servizio è quello del Cliente.
13. Il canone di abbonamento mensile complessivo sarà ridotto del 20% nel caso di sottoscrizione contemporanea dei seguenti quattro Moduli AFF, DER, MOT e INDICI.
14. Il canone di abbonamento mensile relativo ai Dati di Mercato senza ritardo (real time data) ricomprende anche i Dati di Mercato in Tempo Differito (ossia, con un ritardo rispetto al Segnatempo superiore ai 15 minuti).
15. I prezzi sopra riportati sono al netto dell’IVA.
B) TEMPO REALE: IMPORTO VARIABILE
1. La componente variabile del corrispettivo è calcolata in funzione delle diverse modalità di utilizzo, distribuzione e/o accesso ai Dati di Mercato. A tal fine:
a. Per Professional si intende la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che riceve i Dati di Mercato nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale.
b. un Utilizzatore Finale si qualifica come Non Professional se soddisfa i seguenti requisiti:
• l'Utilizzatore Finale sottoscrive il servizio (i.e.: si registra e provvede al pagamento dei corrispettivi) che consente l’accesso ai dati di mercato come persona fisica e non in nome e per conto di società;
• l'Utilizzatore Finale non è registrato o ammesso come negoziatore professionale, consulente finanziario o soggetto avente funzioni assimilabili presso borse, autorità di vigilanza, associazioni o altre organizzazioni professionali, né agisca come tale;
• l’Utilizzatore Finale non distribuisce, ripubblica o fornisce in altro modo i dati di mercato a terze parti;
• l'Utilizzatore Finale non utilizza i dati di mercato in relazione alla gestione del patrimonio di società o nell’ambito di un’ attività imprenditoriale o professionale.
c. Per Push si intende la modalità di ricezione dei Dati di Mercato con aggiornamento automatico di tali dati, senza che sia necessaria un’azione manuale dell’Utilizzatore Finale ai fini dell’aggiornamento.
d. Per Pull si intende la modalità di ricezione dei Dati di Mercato senza aggiornamento automatico. E’ pertanto necessaria un’azione manuale dell’Utilizzatore Finale ai fini dell’aggiornamento.
e. Per Codice Identificativo si intende quella chiave sicura ed univoca attribuita su base individuale per consentire l’accesso ai Dati di Mercato esclusivamente all’interno di un gruppo chiuso di Utilizzatori Finali (closed user group), dentificabili tramite apposita procedura di registrazione (User ID e password). A ciascun Utilizzatore Finale deve essere attribuito un Codice Identificativo che deve essere unico e strutturato in maniera tale da impedire che si verifichi più di un accesso ai Dati di Mercato con lo stesso Codice Identificativo. Ove un utilizzatore Finale abbia accesso simultaneamente ai dati di Mercato attraverso 2 o più Device, utilizzando un unico Codice Identificativo, sarà tenuto a riportare a Borsa Italiana tutti gli accessi, corrispondendo i relativi corrispettivi applicabili. Qualora l’Utilizzatore Finale riceva i Dati di Mercato da più di una fonte, esterna o interna, i corrispettivi dovranno essere corrisposti per ciascuna fonte.
f. Con riferimento all’utenza Professional, il corrispettivo variabile è dovuto sulla base della disponibilità di ciascun Codice Identificativo, indipendentemente dall’uso. In caso di utenza Non Professional, gli importi di corrispettivo variabile si applicano esclusivamente ai Codici Identificativi attivi, per tali intendendosi i Codici Identificativi che siano stati utilizzati almeno una volta nel mese di riferimento.
2. Utilizzo e/o distribuzione tramite Codici Identificativi (User ID/ Device)
a. Utente Professional
Modalità | Livello A1 (Euro per mese) | Livello A2, A3, A4 (Euro per mese) | Livello A5 (Euro per mese) | |
Push | Per Codice Identificativo / Device | 12.00 | 40.00 | 40.00 |
Pull | Per Codice Identificativo / Device | 2.50 | 16.50 |
a.1. Dati di Borsa Italiana Post Trade:
• Euro 4.00 Per Codice Identificativo/Device Professional per mese.
b. Utente Non Professional
Livello A1 (Euro per mese) | Livello A2, A3, A4, A5 (Euro per mese) | |
Per Codici Identificativi attivi | Prezzo Unitario | Prezzo Unitario |
da 1 a 15.000 | 0.40 | 1.20 |
oltre 15.000 | 0.30 |
3. Utilizzo e/o distribuzione tramite messaggi di tipo vocale
Euro 0,08 per ogni minuto di consultazione per ciascun Utilizzatore Finale.
4. Utilizzo e/o distribuzione tramite SMS / MMS
a. Euro 0,05 per ogni message ricevuto da ciascun Utilizzatore Finale contenente Dati di Mercato relativi ad un massimo di 2 strumenti finanziari.
b. Euro 0,10 per ogni message ricevuto da ciascun Utilizzatore Finale contenente Dati di Mercato relativi a più di 2 strumenti finanziari.
5. Utilizzo e/o distribuzione tramite canali televisivi per la diffusione al pubblico
Importo forfetario pari a Euro 7.000,00 al mese per ogni singolo canale televisivo, laddove il medesimo canale non offra anche servizi interattivi che permettono l'accesso ai Dati di Mercato. In caso di interattività, invece, si applicano gli importi di cui ai punti che precedono.
6. Utilizzo e/o distribuzione tramite diffusione in spazi aperti al pubblico
x. Xxxxxxxxxx schiavi (slave) di unità terminali (master) Euro 18,00 per Sito al mese.
b. Chioschi telematici, bancomat Euro 10,00 per Strumento al mese.
c. Xxxxxxxxx, maxischermi Euro 18,00 per Strumento al mese.
I corrispettivi di cui alla presente Sezione 6 si applicano solamente nei casi in cui, tramite gli strumenti sopra indicati, non vengano offerti al pubblico servizi interattivi che permettono l'accesso ai dati di Mercato. In caso di interattività, invece, si applicano gli importi di cui ai punti che precedono.
7. Criteri di calcolo dell’importo variabile
a. Gli importi dei corrispettivi variabili ricomprendono l’utilizzo e la distribuzione dei Dati di Mercato relativi a tutti i Moduli per i quali è corrisposto il canone di abbonamento.
b. Il calcolo dell’importo dei corrispettivi variabili viene effettuato sulla base dei valori massimi registrati nel corso del mese di riferimento.
c. Gli importi dei corrispettivi variabili sono calcolati sulla base degli utilizzi dei Dati di Mercato effettuati dal Contraente e da ogni singolo utente/Cliente del Contraente. Gli importi dei corrispettivi variabili sono calcolati, inoltre, anche sulla base degli utilizzi dei Dati di Mercato effettuati dagli Utilizzatori Finali a cui ogni singolo utente/Cliente del Contraente ha concesso l’accesso.
d. I prezzi degli importi dei corrispettivi variabili di cui ai punti che precedono sono al netto dell’IVA.
C) TEMPO DIFFERITO - CANONE DI ABBONAMENTO FISSO
1. I corrispettivi relativi al Tempo Differito sono quelli indicati rispettivamente al precedente paragrafo A del presente Allegato 5, ridotti del 50%.
2. Il canone di abbonamento è dovuto sia dal Contraente, sia da ogni utente/Cliente del Contraente che ridistribuisce i Dati di Mercato e/o consente ai propri utenti/clienti l’accesso ai Dati di Mercato medesimi.
3. Si applicano altresì le previsioni di cui al precedente paragrafo A, fatta eccezione per il punto 12. In aggiunta, ove l’utilizzo e/o la distribuzione dei Dati di Mercato avvenga tramite siti internet o simili, si applicano le relative previsioni di cui all’articolo 7.4 del Contratto.
4. I prezzi di chiusura possono essere distribuiti dopo mezzanotte del giorno in cui tali prezzi si sono formati senza incorrere nell’applicazione del canone di abbonamento.
D) DIFFUSIONE QUOTAZIONI AZIONI DI SOCIETÀ QUOTATA
Il corrispettivo annuo per tale servizio è pari ad Euro 3.000,00 oltre ad IVA.
E) UTILIZZO DATI DI MERCATO IN TEMPO REALE ATTRAVERSO APPLICATIVI
I seguenti corrispettivi fissi verranno applicati per la ricezione, elaborazione e /o utilizzo dei Dati di Mercato all’interno di applicativi destinati ad almeno una delle seguenti attività:
• risk management,
• analisi quantitative,
• gestione fondi,
• gestione di portafogli,
• instrument pricing,
• attività di compliance, account o audit:
Livello | Corrispettivi fissi annuali |
livello 1 (A1) | 2,400.00 € |
livello 2(A2, A3, A4,A5) | 6,000.00 € |
1. Tali corrispettivi saranno fatturati una volta sola a prescindere dal numero degli applicativi presenti all’interno della medesima società cliente (definita come società singola o come gruppo di società controllate dalla medesima società).
2. Questi corrispettivi saranno fatturati solamente con riferimento agli utilizzi qui sopra descritti. Al fine di chiarire ulteriormente, laddove i Dati di Mercato fossero forniti ad un cliente e l’utilizzo dei dati fosse limitato solo all’utilizzo display via terminale, senza in aggiunta alcun applicativo che utilizzi i Dati di Mercato come descritto qui sopra nella Sezione E), tali corrispettivi non sarebbero applicati.
3. Inoltre, se il Cliente sta già corrispondendo il canone di abbonamento per l’utilizzo Non Display per gli stessi Dati di Mercato, non saranno dovuti questi nuovi corrispettivi.
4. I prezzi sopra riportati sono al netto dell’IVA.