VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’Appaltatore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Appaltante entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
2. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere.
3. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Appaltatore.
4. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. In riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti e in particolare le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici sono sottoposte alla disciplina prevista dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 ed alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 18 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso).
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 9 Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 9
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario della Ditta aggiudicataria, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Amministrazione COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0168942/2021 del 20/09/2021 09:42:04, classifica 7.5 «ISTITUTI CULTURALI (MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI ETC.)» Documento firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 20/09/2021. entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. Art. 27 – Recesso dal contratto+
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE. 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.