TRACCIABILITA’. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dagli enti appaltanti e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG derivato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L.16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. L’appaltatore e il subcontraente comunicano a ciascuna Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Nei singoli contratti degli enti appaltanti sarà inserita , a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione agli enti appaltanti e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appa...
TRACCIABILITA’. 1. L’Appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità del presente Accordo quadro e degli ordinativi di fornitura.
2. L’Appaltatore si obbliga a comunicare il conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, gli ordinativi di fornitura stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, qualora autorizzati, o i subcontraenti, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Contraente copia dei citati contratti.
5. L’Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
TRACCIABILITA’. Il Fornitore del servizio, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso. Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010.
TRACCIABILITA’. 1. La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Banca comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: [ ] (il “Conto Corrente Dedicato”). Le generalità della persona delegata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti: [ ]. La Banca si impegna a comunicare a Regione ogni modifica relativa ai suddetti dati.
3. La Banca qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell’inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione a Regione ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha Regione. 8
TRACCIABILITA’. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: • per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; • i pagamenti di cui sopra devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra; • i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi da quanto precede, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi,fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’a...
TRACCIABILITA’. L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
TRACCIABILITA’. Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
TRACCIABILITA’. L'Azienda ARAL s.p.a. assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e D.l. 187 del 12/11/2010. L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’ art. 1456 del codice civile. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
TRACCIABILITA’. ART. 30 –
TRACCIABILITA’. Il presente appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza Pubblica del 7 luglio 2011 (punto 4.2) e a quanto previsto ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. La Banca si impegna, a fornire entro sette giorni le informazioni di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. (conto dedicato).