CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE
Geneítel S.p.A.
AUTO
PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Ultimo aggiornamento 01/2023
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti soluzioni assicurative facili da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte
le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate
le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Gaíanzie
B. Definizioni
Definizioni Pag. 1 di 53
C. Condizioni di Assicuíazione Autovettuíe
Norme Comuni a tutte le garanzie..............................................................Pag. 3 di 53
SEZIONE 1 |
SEZIONE 1.1 |
SEZIONE 1.2 |
SEZIONE 2 |
SEZIONE 3 |
SEZIONE 3.1 |
SEZIONE 3.2 |
SEZIONE 4 |
SEZIONE 5 |
SEZIONE 6A |
SEZIONE 6B |
SEZIONE 6C |
Responsabilità Civile ..........................................................................................Pag.11 di 53
Bonus Protetto .......................................................................................................Pag.15 di 53
RC Mobilità Estesa ...............................................................................................Pag.15 di 53
Furto e Incendio .....................................................................................................Pag.17 di 53
Xxxxxxxxx e Kasko ................................................................................................Pag.19 di 53
Tutela danni da veicoli non assicurati ......................................................Pag.21 di 53
Collisione animali selvatici ..............................................................................Pag.23 di 53
Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli .........................................Pag.25 di 53
Assistenza Legale ..................................................................................................Pag.27 di 53
Assistenza Stradale Estesa .............................................................................Pag.31 di 53
Assistenza Stradale Top ....................................................................................Pag.33 di 53
Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx ................................................Pag.35 di 53
Punteggio stile di guida .....................................................................................Pag.37 di 53
SEZIONE 7 |
SEZIONE 7.1 |
SEZIONE 7.2 |
SEZIONE 8 |
SEZIONE 8.1 |
SEZIONE 9 |
SEZIONE 10 |
Infortuni del Conducente ................................................................................Pag.38 di 53
Bonus aiuto domestico ......................................................................................Pag.40 di 53
Estensione Infortuni in Mobilità .................................................................Pag.41 di 53
Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti ......................................................Pag.42 di 53
4 zampe a bordo ....................................................................................................Pag.43 di 53
Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. Auto .........................Pag.44 di 53
Procedura per l’indennizzo dei Danni non R.C. Auto .....................Pag.46 di 53
Allegato 1 ...................................................................................................................Pag.52 di 53
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti per- mette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.
Solo se hai scelto una formula bo- nus / malus con franchigia (verifica in preventivo e in contratto).
Sezione 1
Sicurezza comunque: ti copre per i danni, anche da incendio del veicolo, causati a terzi nelle aree private (ad esempio aree chiuse al pubblico come un parcheggio condominiale); per i danni prodotti dai tuoi passeggeri; per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
I danni causati a terzi in caso di in- cendio del veicolo in aree private sono coperti fino al 3% del massi- male RCA assicurato, non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Bonus protetto: ti garantisce la stessa classe di merito Genertel in caso di un si- nistro, evitando gli effetti del malus.
Sezione 1 bis Verifica in preventivo
e in contratto
RC Mobilità Estesa: ti tutela per i danni causati ad altre persone durante gli spo- stamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e la circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l’assicura- zione R.C.A..
A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 1.1 Verifica in preventivo
e in contratto
Furto e incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dalla tua autovettura in caso di incendio e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il ten- tativo di scasso.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. In caso di danno al veicolo se scegli di ripa- rare il veicolo presso una delle car- rozzerie convenzionate l’importo minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene dimezzato.
Sezione 2 Verifica in preventivo
e in contratto
Minikasko e Kasko: ti protegge dai danni arrecati alla tua autovettura, con possibi- lità di scegliere tra due possibili opzioni: Minikasko e Kasko. Con la Minikasko hai una copertura dei danni subiti in caso di scontro con un altro veicolo identificato anche non assicurato. Con la garanzia Ka- sko hai la stessa copertura della Minika- sko, con in più anche la protezione in caso di urto contro ostacoli, ribaltamento del mezzo e uscita di strada.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate l’im- porto minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene dimezzato.
Sezione 3 Verifica in preventivo
e in contratto
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non as- sicurato.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene applicato alcuno scoperto.
Sezione 3.1 Verifica in preventivo
e in contratto
Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni alla tua autovettura in caso di incidente con animali selvatici.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene applicato alcuno scoperto.
Sezione 3.2 Verifica in preventivo
e in contratto
Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cri- stalli: ti copre per i danni da eventi natu- rali (ad esempio grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate l’impor- to minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene dimezzato.
Sezione 4 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Legale: l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interes- si nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Sezione 5 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Estesa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assistenza of- ferta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.
Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)
Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx: ti offre protezione e assistenza in caso di incidente attraverso l’installazione e l’at- tivazione della scatola nera.
Sezione 6C Verifica in preventivo
e in contratto
Infortuni del Conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicu- rato a seguito di incidente con colpa.
In caso di invalidità permanente l’indennizzo è corrisposto solo se l’invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.
Sezione 7 Verifica in preventivo
e in contratto
Bonus aiuto domestico: ti offre una dia- ria, in caso di infortunio del conducente, per le spese sostenute per l’assunzione di collaboratori domestici.
A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 7.1 Verifica in preventivo
e in contratto
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Estensione Infortuni in Mobilità: ti rim- borsa le spese di cura sostenute per gli infortuni subiti a seguito di incidente stradale con colpa durante gli spostamen- ti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l’assicu- razione R.C.A.
A tuo carico rimane una fran- chigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 7.2 Verifica in preventivo e in contratto
Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti indennizza per la perdita delle chiavi e della patente, sistema il tuo box auto se si danneggia per l’incendio del veicolo assi- curato ecc.
Sezione 8 Verifica in preventivo
e in contratto
4 zampe a bordo: protegge il tuo cane o gatto, presente a bordo del veicolo, in caso di incidente con colpa.
Sezione 8.1 Verifica in preventivo
e in contratto
B. Definizioni
❯ “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del vei- colo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione o apparecchiatura stabil- mente fissata a bordo del veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
❯ “Animale da compagnia”: per la garanzia 4 zampe a bordo si intendono cani e gatti;
❯ “Animali selvatici”: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di gatti e cani randagi;
❯ “Antifurto satellitare”: dispositivo che invia automati- camente, in caso di furto, le coordinate per la localizza- zione del veicolo a una centrale operativa;
❯ “Apparecchi multimediali non di serie”: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navi- gatori satellitari e simili se sono stabilmente fissati e non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo;
❯ “Aree aeroportuali”: le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore;
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
❯ “Autovettura”: il veicolo destinato al trasporto di per- sone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
❯ “Avente diritto”: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
❯ “Banca dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde)”: il documento che attesta che il veicolo è assi- curato per la responsabilità civile obbligatoria anche all’estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al con- tratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito asse- gnata al contratto in base alle condizioni generali di
assicurazione previste da Xxxxxxxx;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubbli- ci S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, www. xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’autovettura danneggiata;
❯ “Europ Assistance Italia S.p.A.”: la compagnia che at- traverso la sua struttura organizzativa gestisce i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
❯ “EUROTAX”: la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato;
❯ “Franchigia”: la somma, stabilita nel contratto, che ri- mane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ “Furto”: l’appropriazione di beni altrui per trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (ra- xxxx);
❯ “Genertel”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Guasto”: il danno che il veicolo subisce per usura, di- fetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l’assicurato l’utilizzo del vei- colo in condizioni normali. Sono considerati guasto an- che la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
❯ “Immobilizzazione del veicolo”: il fermo del veicolo presso una carrozzeria/officina incaricata della ripa- razione che ne rende impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);
❯ “Incendio”: la combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Ge- nertel o da Europ Assistance se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
❯ “Indennizzo in forma specifica”: quando l’indennizzo è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Ge- nertel;
❯ “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che produce lesioni corporali obietti- vamente constatabili;
❯ “Ingessatura”: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di con- tenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso auto- nomamente;
❯ “Intermediario”: professionista che offre a pagamento servizi di gestione di tutte le fasi dell’acquisto di una polizza: preventivo, stipula e vita del contratto. È il col- legamento tra la compagnia assicurativa e il cliente;
❯ “Invalidità permanente”: la perdita o riduzione defi- nitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
❯ “Istituto di cura”: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità al ricovero ed eventualmen- te all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “IVASS”: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurati- vo;
❯ “Jeniot S.p.A”: Generali Xxxxxx S.p.A., la società che for- nisce le scatole nere, il servizio di ricostruzione della dinamica del sinistro e gli altri servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telema- tici;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
❯ “Localizzatore satellitare”: dispositivo in grado di in- viare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del veicolo in caso di furto. Vengo- no equiparati al localizzatore satellitare anche i localiz- zatori a radiofrequenza;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contrat- to di assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. (Pubblico Regi- stro Automobilistico) del veicolo o colui che può dimo- strare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “QUATTRORUOTE”: la rivista dell’editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabi- lità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsa- bilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Risarcimento diretto”: la procedura, prevista dall’Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assi- curazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l’incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assi- curati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino;
❯ “Risarcimento in forma specifica”: quando il risarci- mento è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contrat- to per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: il diritto di Genertel a recuperare dal contra- ente e dall’assicurato l’importo pagato ai terzi danneg- giati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scatola nera”: il dispositivo elettronico fornito da Je- niot S.p.A. che, tra gli altri servizi, registra e raccoglie i dati telematici relativi all’attività del veicolo e che per- mette la ricostruzione della dinamica del sinistro;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’as- sicurazione;
❯ “Spese borsuali”: le spese sostenute dal legale necessa- rie o funzionali a svolgere la sua attività;
❯ “Surroga”: l’azione dell’assicuratore che agisce nei con- fronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato;
❯ “Tariffa”: il complesso dei criteri in base ai quali Gener- tel determina il prezzo per le garanzie offerte;
❯ “Tempario”: manuale o tabella con l’indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o indu- striali;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza;
❯ “Veicoli”: ai fini delle garanzie RC Mobilità Estesa ed Estensione Infortuni in Mobilità si intendono ciclomo- tori, motoveicoli e autoveicoli ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada.
C. Condizioni di Assicuíazione Autovettuíe - Ed. 01/2023
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA
E QUANDO FINISCE?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.
I pagamenti possono essere effettuati con:
• bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
- cognome e nome del contraente;
- numero di targa o di preventivo.
• carta di pagamento, comunicando i dati a Genertel.
Se il contraente acquista la garanzia Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx può pagare il premio solo con carta di pagamento.
Il pagamento rateale può essere effettuato con carta di credito o carta di debito. Non è pre- vista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata.
La ricevuta del versamento o l’estratto conto valgono come quietanza di pagamento. Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:
• la correttezza e l’autenticità dei documenti ricevuti;
• la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrat- tuale;
• la correttezza del premio pagato.
Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile1. Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i docu- menti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrat- tuale, il contratto non viene perfezionato e Xxxxxxxx può richiedere i documenti mancanti e/o un’eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.
Il contratto viene inviato in formato elettronico (email). Il contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elet- tronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente tramite l’Area Riservata di Genertel; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire la documentazione in formato cartaceo. Xxxxxxxx richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:
• via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta a: Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento
Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dal- la data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Xxxxxxxx S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’Area Riservata di Genertel, impegnandosi a non utilizza- re i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
Ricevuta la richiesta di recesso, Xxxxxxxx rimborsa al contraente il premio non usufruito al net- to delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l’esercizio del diritto al ri- pensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.
Art. 3.1 - Decorrenza della garanzia
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente, le garanzie assicurative operano dalle 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza, o dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente. In caso di pagamento con boni- fico il giorno del pagamento è la data in cui Genertel ha l’evidenza contabile del pagamento. Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concor- date gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze con-
1 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
cordate, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dal Codice Civile2 e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di paga- mento. Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicurazione e il certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio.
Art. 3.2 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un’altra compagnia.
Genertel mantiene operante il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. “periodo di comporto”).
Art. 4 - Estensione territoriale
Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l’assicurazione vale in:
• Italia e Stati dell’Unione Europea;
• Città del Vaticano;
• Repubblica di San Marino;
• Principato di Monaco;
• Liechtenstein;
• stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. Quando si circola all’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limi- ti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni del contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verifi- care i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:
• la presenza delle garanzie richieste;
• la correttezza dei massimali;
• la correttezza delle somme assicurate;
• la correttezza delle franchigie e degli scoperti.
Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al momen- to della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio re- lativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• furto;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo assicurato.
2 Art. 1901 “Mancato pagamento del premio”
3 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
4 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione5 di quello precedentemente assicurato e deve es- sere dello stesso proprietario (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).
Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi xxxxxx- sti e l’eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono va- lide dal momento in cui l’assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestualmente, cessano tutte le garanzie del veicolo precedentemente assicurato.
Salvo il caso di furto, il contraente deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Se il contratto viene trasferito nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della stipula della variazione.
Se sul primo veicolo è installata la scatola nera, questa deve essere spostata sul nuovo veico- lo da un centro di installazione convenzionato, entro e non oltre 20 giorni dalla decorrenza della nuova polizza.
In caso di trasferimento di un contratto con Assistenza Telematica con Scatola Nera su un altro veicolo, se sul veicolo precedente non era stata installata la scatola nera e la variazione avviene oltre 60 giorni dalla data di decorrenza del primo contratto, il contratto di variazio- ne verrà emesso senza l’Assistenza Telematica con Scatola Nera.
Ricorda di disinstallare la scatola nera prima di rottamare il tuo veicolo!
Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto
Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo.
Il contraente deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certifi- cato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a di- struggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di conse- gna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di rac- colta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’atte- stazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della tar- ga di immatricolazione.
Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell’assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al compra- tore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l’emis- sione dell’appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di premio suc- cessive, fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso. Il contratto ceduto resta valido:
• In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall’ultima rata paga- ta dal contraente;
5 Art. 47 del Codice della strada “Classificazione dei veicoli”
❯ OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
❯ OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
• In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l’at- testato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.
In occasione della cessione del contratto non vengono accettate richieste di variazione sui con- tratti ceduti. Se sul veicolo è installata la scatola nera, il contraente deve comunicare al nuovo proprietario l’esistenza del dispositivo e delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici con Xxxxxx S.p.A. Il nuovo proprietario che decide di mantenere la scatola nera, suben- tra nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici. In alternativa, il contraente deve provvedere alla disinstallazione della scatola nera presso un installatore convenzionato.
Art. 8 - Tutela del contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all’autorità competente.
L’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.
Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, Xxxxxxxx rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rim- borsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., calcolato a partire dal giorno della denuncia.
Art. 9 - Opzione carrozzerie convenzionate
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, Genertel applica lo sconto previsto in contratto sia sul premio della garanzia R.C.A. che sul premio delle garanzie C.V.T “Furto e Incendio”, “Minikasko e Kasko”, “Eventi atmosferici” e “Atti vandalici”; a fronte della ridu- zione di premio prevista, rispetto a tali garanzie l’assicurato si impegna a riparare il danno subito presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (risarcimento o indenniz- zo in forma specifica), alle condizioni indicate nelle sezioni dedicate alle specifiche garanzie. L’eventuale mancato rispetto di tale impegno comporterà l’applicazione delle penali o sco- perti come indicato nelle sezioni dedicate alle specifiche garanzie.
Art. 10 - Opzione Sospensione
Se il contraente ha acquistato l’opzione sospensione, ha il diritto di sospendere tempora- neamente il contratto, fino a un massimo di tre volte, facendone richiesta a Genertel e im- pegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di sospensione.
La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi dall’avvenuta sospensione, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal contraente.
La riattivazione può avvenire attraverso l’Area Riservata di Genertel - raggiungibile dal sito xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’app Genertel+ - o telefonicamente. Se la riattivazione avviene telefonicamente il contraente deve a Genertel un importo supplementare di 30 euro (com- prensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). Se il contratto viene so- speso nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene xxxxxx- sto al momento della riattivazione. Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.
Art. 11 - Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazio- ni, il contraente o l’assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore gli altri contratti6. Se non lo si comunica si può perdere il diritto al risarcimento.
In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri7.
Art. 12 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel paga le somme dovute al contraente o all’assicurato, per rimborsi di premio e sini- stri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
6 Art. 1910 del Codice Civile
7 Art. 1910 del Codice Civile
Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazio- ne, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel
S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi ri- chiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio);(2)
(iii)per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv)per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere;
(vi)per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi eroga- ti. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii),
(iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l’audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una cor- retta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messa- ging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel.
2) per la cessione a Genertellife, alle società del Gruppo Generali* e a soggetti terzi ope- ranti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comu-
nicazione, per le loro finalità di marketing, quali l’invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tut- to o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contat- tabile via e-mail a XXX.xx@xxxxxxxx.xxx e/o via posta ordinaria all’indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tem- po per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla nor- mativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorren- za del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo ope- ranti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potreb- bero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettua- to nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozio- ne di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la pre- sente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Com- pagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’e- sperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando
la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro tra- sferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzio- namento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statisti- che (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazio- ne;
- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acqui- siti durante l’audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’in- teressato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previ- denziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicu- rativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell’offerta, predisposizione di preventivi e succes- xxxx xxxxxxx, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, al- tre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia
– UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
*Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Art. 14 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente o dell’assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 15 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massi- mo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comporta- mento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa-
ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 16 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Orga- nismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.
Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Asso- ciazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia- zione paritetica.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l’assicurato non con- corda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o di- rettamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-net- work/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 17 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Ge- nertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 18 - Home insurance
Per questo contratto Xxxxxxxx mette a disposizione un’Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematica- mente il contratto. L’Area Riservata è raggiungibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Dopo la stipula del suo primo contratto il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per ac- cedere. Se non le riceve o le smarrisce ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle met- tendosi in contatto con Xxxxxxxx, o facendone richiesta direttamente sul sito internet www. xxxxxxxx.xx.
Art.19 - Denuncia di sinistro
Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di sinistro l’assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza.
La comunicazione di denuncia del sinistro può essere inviata dall’assicurato con l’app Gener- tel+ disponibile gratis per smartphone Android e iPhone.
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a pagare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risarcimen- to di danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche o equiparate, con il limite del massimale indicato in polizza.
Art. 1.1.1 - Tipo di guida
La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono:
• esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
• inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
• non solo esperti.
La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni, per i sinistri con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il contraente rimborsa una franchigia di 350 euro che si somma all’eventuale franchigia che il contraente ha scelto di inserire in polizza, a fronte di una riduzione del premio.
SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?
Art. 1.2 - “Sicurezza comunque”
Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità Civile dei terzi trasportati”).
Genertel assicura anche i danni causati a terzi dall’incendio del veicolo in aree private, esclu- se le aree aeroportuali (c.d. “Ricorso Terzi”), con il limite del 3% del massimale indicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
Art. 1.3 - Eventi non assicurati
L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. L’assi- curazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legit- timi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
Art. 1.4 - Esclusioni
L’assicurazione non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada8;
c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.
In tutti i casi sopra citati Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pa- gati a terzi.
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall’autovettura per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;
3 se hai inserito in polizza anche l’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx, grazie all’installazione della scatola nera, in caso di incidente grave viene attivata automaticamente l’Assistenza Stradale. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6C.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo apponi solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmar- lo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat on line con i nostri consulenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• in questo modo il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del tuo sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA
LA GARANZIA R.C.A.?
COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1.5 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza della polizza annuale, Xxxxxxxx mette a disposizione l’attesta- zione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione.
Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la re- sponsabilità principale dell’assicurato.
I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell’assicurato minore o uguale al 50% non com- portano il malus, ma vengono annotati nell’attestazione con l’indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell’arco degli ultimi 5 anni di osser- vazione della sinistrosità, si procede all’applicazione del malus.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal contraente da quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l’assicurazione della con- troparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
8 Art. 186 “Guida sotto l’infl uenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fi sica per uso di sostanze stupefacenti”
L’evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:
• se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
• se c’è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
• dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi. La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.
Lo stesso meccanismo è previsto per l’evoluzione della classe di merito Genertel, che pre- vede però la classe minima -1. L’attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
L’assicurato evita l’evoluzione in malus se rimborsa gli importi pagati da Genertel a titolo definitivo per i sinistri che l’hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei si- nistri pagati; in questo caso l’evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati.
Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto9, la richiesta di informazioni e di even- tuale rimborso deve essere inoltrata a:
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione Via Yser, 14 – 00000 XXXX
tel. 00.00.000.000
fax 00.00.000.000/547
email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xx
In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in que- sto modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell’assicurato.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sul- la tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx o via fax al x00.000.00.00.000.
❯ OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
Art. 1.6 - Dispositivo Telematico - Scatola nera
Se è previsto che venga installata e attivata la scatola nera fornita da Xxxxxx S.p.A., il contra- ente ha diritto a uno sconto sul premio R.C.A., così come indicato in preventivo e in contrat- to. Per poter usufruire dei servizi e vantaggi della scatola nera è necessario acquistare la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera (Sezione 6C) in abbinamento all’Assistenza Stradale Estesa o Top.
La scatola nera, concessa in comodato d’uso gratuito da Jeniot S.p.A., permette l’erogazio- ne delle prestazioni dell’Assistenza Telematica con Scatola Nera e dei servizi elencati nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, oggetto del canone telematico.
Art. 1.6.1 - Installazione e attivazione della scatola nera
Se è stata scelta l’opzione “Dispositivo Telematico - Scatola Nera”, il contraente deve far in- stallare la scatola nera presso un centro di installazione convenzionato con Jeniot S.p.A., che attiva la scatola nera e ne verifica il funzionamento.
Tutti i costi di installazione e attivazione sono a carico di Genertel. Il contraente deve colla- borare affinché l’installazione e l’attivazione avvengano nel più breve tempo possibile.
Se la scatola nera non viene installata entro 20 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il contratto di assicurazione viene rettificato d’ufficio, con un costo aggiuntivo di 30 euro per spese amministrative.
La rettifica per mancata installazione della scatola nera prevede che il premio di rettifica venga addebitato sulla carta di credito comunicata al momento della stipula del contratto. Il premio di rettifica è pari alla differenza fra il premio effettivamente pagato e quello pre- visto per il contratto senza la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera (al netto delle tasse) e dei vantaggi da essa derivanti, relativamente all’intero periodo assicurativo.
9 Art.149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
Se l’eventuale differenza di premio dovuta alla rettifica d’ufficio non viene pagata, Xxxxxxxx può rivalersi per gli importi pagati a terzi in caso di sinistro, in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello determinato a seguito della rettifica. Con l’installazione della scatola nera e con la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera vengono applicate condizioni particolari e diverse da quanto indicato nell’art. 1 delle Norme Comuni.
In particolare:
• il pagamento del premio può avvenire esclusivamente con carta di credito;
• il premio pagato comprende anche la quota di canone telematico pari all’importo indica- to in preventivo e in contratto per i servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbona- mento ai Servizi Telematici e per il quale il contraente riceverà fattura da Jeniot S.p.A.
Art. 1.6.2 - Gestione delle anomalie della scatola nera
Se i servizi telematici non funzionano, il contraente viene contattato da Xxxxxx S.p.A., tra- mite sms e email, per identificarne le cause. Se il cellulare e/o l’indirizzo e-mail indicati in contratto non sono corretti, i tentativi di contatto da parte di Xxxxxx S.p.A. non possono an- dare a buon fine e di conseguenza l’anomalia della scatola nera non può essere risolta. Se il contraente non collabora per risolvere il problema, il punteggio per stile di guida potrebbe non venire correttamente calcolato e, al rinnovo della polizza con Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx, non venire riconosciuto l’eventuale sconto che ne deriva.
Art. 1.6.3 - Ricostruzione della dinamica dell’incidente
Se avviene un sinistro, Xxxxxxxx può gestirlo utilizzando i dati registrati dalla scatola nera al momento dell’evento.
Art. 1.7 - Franchigia
È possibile scegliere di inserire in contratto una franchigia, a fronte della quale è prevista la riduzione del premio.
Questa è dovuta dal contraente da quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di risar- cimento diretto, da quando l’assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 10.000.000 euro Franchigia: 500 euro
Ammontare del danno: 5.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 4.500 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro
Art. 1.8 - Carrozzerie Convenzionate
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in con- tratto, l’assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno subito attraverso la riparazione del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (“risar- cimento in forma specifica”). Nel caso questo impegno non venga rispettato, Xxxxxxxx avrà diritto ad esigere una penale a carico dell’assicurato.
Il risarcimento in forma specifica, cioè la riparazione diretta del veicolo tramite Carrozze- rie Convenzionate, è prestato esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni:
• deve essere applicabile la disciplina del risarcimento diretto e il sinistro si deve verificare in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• non deve risultare responsabilità dell’assicurato;
• il danno non deve superare l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del si- nistro;
Se manca anche una sola di queste condizioni, il risarcimento del danno avviene in forma ordinaria, attraverso l’offerta di una somma di denaro.
Con questa opzione l’assicurato si impegna:
• a denunciare il sinistro come previsto dalle Condizioni di assicurazione all’art. 9.1 - Ob- bligo del contraente o dell’assicurato in caso di incidente; Sezione 9 - Procedura per il risarcimento dei danni R.C. Auto;
• a far riparare il veicolo assicurato presso una delle carrozzerie convenzionate che gli vie- ne comunicata, contattando o consultando il sito internet di Genertel;
• a consegnare agli addetti della carrozzeria copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
Se il veicolo non è consegnato per la riparazione a una delle carrozzerie convenzionate,
entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, Genertel:
• non risarcisce il danno in forma specifica, ma in forma ordinaria, attraverso l’offerta di una somma di denaro;
• ha il diritto di esigere da parte del contraente, a titolo di penale forfettaria per inadem- pimento, il pagamento di una somma pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di 500 euro, che il contraente autorizza sin d’ora a detrarre dal pagamento del sinistro. In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto l’assicurato danneggiato deve corrispondere alla carrozzeria la parte di costi a suo carico. L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia solo ed esclusivamente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
• Nessun anticipo di denaro
• Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
• Riparazioni garantite con ricambi originali ed eseguite da professionisti qualificati
• Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
• Xxxxxx preferenziale nell’accettazione del veicolo e nella riparazione del danno
• Pulizia esterna della vettura al termine della riparazione
• Check-up tecnico gratuito
• Assistenza sull’intero territorio nazionale
SEZIONE 1.1 > BONUS PROTETTO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 1.1.1 - Garanzia Bonus Protetto
La garanzia Bonus Protetto permette di mantenere la classe di merito Genertel in corso se durante l’annualità assicurativa si verifica un solo sinistro. Valgono comunque le condizioni dell’art. 1.5 per quanto riguarda l’evoluzione della classe universale. Quando si verificano due o più sinistri, la garanzia Bonus Protetto non opera, e l’evoluzione della classe di merito Genertel segue le normali regole evolutive previste dall’art. 1.5.
SEZIONE 1.2 > RC MOBILITÀ ESTESA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 1.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, con il limite del massimale indicato in polizza, assicura i rischi per i danni involon- tariamente causati a terzi che derivano:
• dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elet- trico, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.), Genertel assicura solo la circolazione su veicoli le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mezzo preso in sharing, se è già presente una polizza R.C., Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto da tale polizza.
• dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing. In questi casi Gener- tel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto dalla polizza R.C.A. che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
• dagli spostamenti a piedi.
La garanzia opera, nell’ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma, per i
danni causati direttamente:
• dal proprietario del veicolo assicurato con Xxxxxxxx
• dal contraente di polizza se diverso dal proprietario
limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.
Art. 1.2.2 - Massimali
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall’altra polizza.
Art. 1.2.3 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera se il danno si verifica:
• durante le attività professionali;
• durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
• durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
• durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
• con dolo del proprietario o del contraente.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
b) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli assicurati, subi- scono il danno in occasione di lavoro o servizio;
c) il proprietario del veicolo preso a noleggio o in sharing.
Nel caso di circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing l’assicurazione opera solo se la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing è valida e operante al momento del sinistro.
Se il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing non è assicurato al momento del sini- stro, la garanzia opera in eccesso a quanto risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del sinistro.
Art. 1.2.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l’assicurato guida un veicolo senza l’abilitazione prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada10;
d) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessa- ri per la guida a norma delle disposizioni di legge;
e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
g) subiti da cose o animali che l’assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo;
h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
i) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 1.2.5 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro.
10 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, se si verifica uno dei seguenti eventi:
a) furto o tentato furto del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie è indennizzato solo se sono stabilmente fissati al veicolo, fino a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi il contraente deve dimostrare l’esistenza dei beni sottratti presentando a Ge- nertel la documentazione relativa all’acquisto;
b) incendio con sviluppo di fiamma, anche se causato da atti di vandalismo. Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio, con il massimo di 500 euro per evento, che si rendo- no necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
• il veicolo viene ritrovato dopo un furto;
• il veicolo viene sequestrato dalle autorità dopo un incendio;
d) la perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, se viene assicurato con Genertel un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostitu- zione di quello assicurato.
Art. 2.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Furto e Incendio non opera per i sinistri determinati da dolo o colpa grave dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo
• Se in contratto si dichiara che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l’assicurato deve dimostrare la disponibilità d’uso di un’autorimessa o di un giardino: in caso contrario, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile11.
• Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’assicurato deve poterne dimo- strare l’installazione sul veicolo: se l’antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile12.
• Se in contratto è previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l’assicu- rato non è in grado di provare l’esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, Genertel non paga alcun indennizzo.
• Se in contratto è prevista l’Assistenza Telematica con Scatola Nera ma il dispositivo non è installato e attivo quando avviene un furto, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile13. Questa riduzione non si applica nei primi 20 giorni dalla data di decor- renza della polizza in caso di prima installazione o di cambio veicolo con trasferimento della scatola nera sul nuovo veicolo.
• In caso di furto, se la scatola nera non funziona e il contraente non collabora con il Forni- tore alla risoluzione del problema, Genertel non paga alcun indennizzo.
Art. 2.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo; b) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato da:
• mancata chiusura;
• presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo al suo interno;
• presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo.
c) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
d) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
11 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
12 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
13 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
❯ OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO
e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Art. 2.5 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel
S.p.A. o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati. Nel caso la riparazione av- venga presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel, il minimo previsto in contratto è dimezzato.
Art. 2.6 - Carrozzerie convenzionate
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Car- rozzerie Convenzionate con Genertel (indennizzo in forma specifica). Se l’assicurato non rispetta questo impegno, lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la riparazione è antieconomica, a eccezione del caso di furto parziale, l’assicurato ha di- ritto al valore del veicolo al momento dell’evento (come determinato dall’articolo 10.3 - Cal- colo dell’ammontare del danno con il limite della somma assicurata) e il minimo previsto in contratto non viene raddoppiato.
L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del mi- nimo, solo ed esclusivamente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di furto
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 5% (euro 2.000*5%= 100 euro) con un minimo di 500 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.500 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non inden- nizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il minimo viene dimezzato.
COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx
• chiama immediatamente il numero verde 000.00.00.00 dall’Italia o il numero x00.00.00.00.00.00 dall’estero, verrà attivata la localizzazione satellitare GPS per cercare di rintracciare e recuperare il tuo veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6C.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance ti metterà a disposizione un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla denuncia fatta all’autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
In caso di danno da furto porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel: in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’incidente.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
In caso di danno da incendio porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
HAI UNO SMARTPHONE?
Scarica l’app Genertel+ per ios o android! E trovi subito la carrozzeria convenzionata con Genertel più vicina a te!
QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
• Nessun anticipo di denaro
• Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
• Riparazioni garantite con ricambi originali e eseguite da professionisti qualificati
• Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
• Xxxxxx preferenziale nell’accettazione del veicolo e nella riparazione del danno
• Pulizia esterna della vettura al termine della riparazione
• Check-up tecnico gratuito
• Assistenza sull’intero territorio nazionale
COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?
Art. 2.7 - Recuperi
Se l’assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve in- formare subito Genertel e inviare la documentazione rilasciata dalle autorità, anche se Ge- nertel ha già inviato la quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il paga- mento dell’indennizzo, l’assicurato può rientrarne in possesso entro 7 giorni dalla notizia del ritrovamento. In questo caso deve rimborsare a Genertel l’importo pagato per il furto del veicolo. Se invece l’assicurato non vuole conservare la proprietà del veicolo, Xxxxxxxx può venderlo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell’indennizzo.
SEZIONE 3 > MINIKASKO E KASKO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accesso- ri stabilmente fissati, se durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali, si verifica uno degli eventi descritti dalle singole opzioni riportate di seguito. Il contraente può scegliere tra due opzioni di garanzia:
a) Minikasko, in caso di collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.
b) Kasko, se si verifica uno dei seguenti eventi:
- collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato;
- urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
- urto di oggetti contro il veicolo;
- uscita di strada o ribaltamento.
Genertel rinuncia al diritto di surroga14 nei confronti dei seguenti soggetti:
• il conducente del veicolo;
• i trasportati;
• i familiari e i dipendenti dell’assicurato.
14 Art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” del Codice Civile
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
❯ OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO
Art. 3.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Minikasko e Kasko non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo condu- cente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.3 - Cause di riduzione dell’indennizzo relativamente alla garanzia Minikasko e Kasko
Se alla stipula del contratto il contraente ha dichiarato:
1) che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l’assicurato deve dimostrare la disponibilità d’uso di un’autorimessa o di un giardino: in caso contrario, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile15.
2) che il veicolo dispone di un antifurto, l’assicurato deve poterne dimostrare l’installazio- ne sul veicolo: se l’antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile16.
Art. 3.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le pro- ve ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada17;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
f) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
g) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Art. 3.5 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel
S.p.A. o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati.
Nel caso la riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel, il mi- nimo previsto in contratto è dimezzato.
Art. 3.6 - Carrozzerie convenzionate
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Car- rozzerie Convenzionate con Genertel (indennizzo in forma specifica). Se l’assicurato non rispetta questo impegno, lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento (come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno con il limite della somma assicurata) e il minimo previsto in contratto non viene raddoppiato.
L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del mi- nimo, solo ed esclusivamente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
15 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
16 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
17 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di Minikasko e Kasko
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 500 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.500 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il minimo viene dimezzato.
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionate con Genertel
• in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
HAI UNO SMARTPHONE?
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QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
• Nessun anticipo di denaro
• Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
• Riparazioni garantite con ricambi originali e eseguite da professionisti qualificati
• Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
• Xxxxxx preferenziale nell’accettazione del veicolo e nella riparazione del danno
• Pulizia esterna della vettura al termine della riparazione
• Check-up tecnico gratuito
• Assistenza sull’intero territorio nazionale
SEZIONE 3.1 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato,
garantisce:
• il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato;
• l’indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l’e- ventuale infortunio subito dal legittimo conducente.
Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’e- vento, come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno, sempre con il limite della somma assicurata. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il veicolo è superiore al suo valore commerciale.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
La garanzia opera se:
• l’assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Mo- dulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro avviene in Italia;
• il sinistro non avviene in aree aeroportuali;
• il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l’indennizzo è pagato.
Se sono presenti in contratto le garanzie Minikasko/Kasko, la garanzia Tutela danni da vei- coli non assicurati opera solo per l’indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.
Art. 3.1.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.1.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le pro- ve ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada18;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.1.4 - Scoperto e minimo
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Gener- tel S.p.A. In questo caso Xxxxxxxx non applica alcuno scoperto e indennizza il danno nella modalità “indennizzo in forma specifica”. Se l’assicurato sceglie invece di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel, o se la riparazione è antieconomica, allora Genertel applica lo scoperto e il minimo previsti in contratto. In caso di riparazione presso un centro non convenzionato, Genertel paga l’indennizzo solo se l’assicurato presenta la fattura della riparazione.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di tutela danni da veicoli non assicurati
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro
In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 2.000 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 0 euro (perché Genertel azzera lo scoperto e il minimo).
In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
18 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
C’È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?
Art. 3.1.5 - Obblighi a carico dell’assicurato
L’assicurato cede a Genertel i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili19 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.
L’assicurato ha questo obbligo limitatamente:
• ai danni che sono oggetto di questa garanzia;
• all’entità dell’indennizzo che ha ricevuto.
L’assicurato mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garan- zia Vittime della Strada:
• per quanto non è coperto da questa garanzia;
• per l’eventuale eccedenza rispetto all’indennizzo ricevuto.
L’assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l’indennizzo. Se non lo fa, rischia di perde- re in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON AS- SICURATO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il modulo blu e fallo firmare alla controparte.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Ricevuto l’ok alla riparazione da parte di Genertel scegli e porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.
SEZIONE 3.2 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale. La garanzia non può esse- re abbinata alla garanzia Kasko perché già compresa.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico, con il limite della somma assicurata. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.
Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento, così come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno, con il limite della somma assicurata.
Il danno è indennizzato, nei limiti indicati in contratto, solo se vengono presentati il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, che devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento previsto da questa garanzia.
Genertel rimborsa inoltre, fino a 250 euro per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell’Ordine).
19 Art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” del Codice Civile
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.2.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Collisione animali selvatici non opera per i sinistri determinati da dolo del legitti- mo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.2.3 - Esclusioni
La garanzia non opera se il conducente viene sanzionato20 per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali dan- neggiati.
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le pro- ve ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada21;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.2.4 - Scoperto e minimo
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel
S.p.A. In questo caso Xxxxxxxx non applica alcuno scoperto e indennizza il danno nella moda- lità “indennizzo in forma specifica”. Se l’assicurato sceglie invece di servirsi di centri di ripara- zione non convenzionati con Genertel, o se la riparazione è antieconomica, allora Genertel applica lo scoperto e il minimo previsti in contratto. In caso di riparazione presso un centro non convenzionato, Genertel paga l’indennizzo solo se l’assicurato presenta la fattura della riparazione.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di collisione con animali selvatici
Somma assicurata 2.000 euro
Danni a seguito del sinistro 1.000 euro
Scoperto 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 150 euro
In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 1.000 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 0 euro (perché Genertel azzera lo scoperto e il minimo).
In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 150 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.
20 Art.189 comma 9 bis “Comportamento in caso di incidente” del Codice della Strada
21 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento corredato dal verbale attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Ricevuto l’ok alla riparazione da parte di Genertel scegli e porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
SEZIONE 4 > EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI
Le garanzie operano solo se vengono acquistate.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
EVENTI ATMOSFERICI
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.
Art. 4.1 lettera A - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
• uragani;
• trombe d’aria;
• grandine;
• frane;
• smottamenti.
ATTI VANDALICI
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Eventi atmosferici.
Art. 4.1 lettera B - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
• tumulti popolari;
• scioperi;
• sommosse;
• atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo.
Il danno deve essere riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione.
CRISTALLI
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Top.
Art. 4.1 lettera C - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di rottura del:
• parabrezza;
• lunotto posteriore;
• vetri laterali;
• tetto panoramico;
dovuta a una causa accidentale diversa da quelle elencate negli artt. 4.1 lettera A - Eventi atmosferici e 4.1 lettera B - Atti vandalici.
Art. 4.2 - Eventi non assicurati
Le garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli non operano per i sinistri determinati da dolo dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
❯ OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO
Art. 4.3 - Cause di riduzione dell’indennizzo relativamente alle garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli
Se alla stipula del contratto il contraente ha dichiarato:
1) che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l’assicurato deve dimostrare la disponibilità d’uso di un’autorimessa o di un giardino: in caso contrario, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile22.
2) che il veicolo dispone di un antifurto, l’assicurato deve poterne dimostrare l’installazio- ne sul veicolo: se l’antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile23.
Art. 4.4 - Esclusioni
Valide per le garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici, Cristalli
Sono esclusi i danni che avvengono in conseguenza di:
• terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe;
• atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o re- quisizione;
• sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Art. 4.5 - Scoperto e minimo per la garanzia Cristalli
A carico dell’assicurato rimane il minimo indicato in contratto. In caso di danno parziale ai cristalli, se la riparazione viene fatta presso un centro Carglass e il suo costo non supera i 100 euro, non viene applicata la franchigia prevista.
Art. 4.6 - Scoperto e minimo per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel
S.p.A. o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati.
Nel caso la riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel, il mi- nimo previsto in contratto è dimezzato.
Art. 4.7 - Carrozzerie convenzionate per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Car- rozzerie Convenzionate con Genertel (indennizzo in forma specifica). Se l’assicurato non rispetta questo impegno, lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento (come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno con il limite della somma assicurata) e il minimo previsto in contratto non viene raddoppiato.
L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del mi- nimo, solo ed esclusivamente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di danni al veicolo per atti vandalici
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 3.000 euro
Scoperto: 5% (euro 3.000*5%= 150 euro) con un minimo di 500 euro Parte di danno a carico di Genertel: 2.500 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non inden- nizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il minimo viene dimezzato.
22 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio” del Codice Civile
23 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio” del Codice Civile
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI O ATTI VANDALICI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la denuncia presentata alle autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?
In caso di danno ai cristalli porta il tuo veicolo presso un centro carglass®
• nessuna denuncia! Il centro carglass® provvederà a riparare il danno interfacciandosi direttamente con Genertel, liberandoti così da qualsiasi adempimento burocratico. In più, rivolgendoti presso un centro carglass®, se il danno ai cristalli non comporta la sostituzione degli stessi non paghi nulla quando il costo della riparazione non supera i 100 euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
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QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
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• Assistenza sull’intero territorio nazionale
SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel fornisce all’assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, se durante la circolazione del veicolo assicurato avviene un incidente stradale che provoca all’assi- curato un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
• la condotta di un terzo;
• un’azione compiuta da un terzo;
• le condizioni della strada.
b) l’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento penale
per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo assicurato.
In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.
Art. 5.2 - Contenuto dell’assicurazione
Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:
1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presuppo- sti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
2. anticipa all’assicurato fino a 500 euro le spese documentate relative:
• al soccorso del mezzo danneggiato;
• al ripristino del mezzo danneggiato;
• al danno fisico subíto.
Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l’assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l’incidente accade all’interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall’assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei ver- bali redatti dalle autorità;
5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
d) pagate a favore della controparte.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell’assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Art. 5.3 - Gestione del sinistro
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Xxxxxxxx, in caso contrario l’assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.
Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, Xxxxxxxx propone all’assicurato di af- fidare la pratica a un legale nei seguenti casi:
• quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo;
• quando è necessaria la difesa penale.
L’assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Xxxxxxxx o se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non com- porta alcuna spesa a carico di Genertel.
L’assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:
• dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Xxxxxxxx, decide di revocargli il man- dato e di nominarne un altro;
• il legale nominato rinuncia al mandato.
In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostitu- zione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l’invio del- la parcella con la descrizione dettagliata dell’attività svolta dal legale. L’assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.
Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, sen- za essere stato prima autorizzato da Xxxxxxxx. Se Xxxxxxxx non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l’invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto al responsabile civile.
Xxxxxxxx non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5.4 - Anticipi sulle spese civili e penali
Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
• le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
• le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche.
Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.
Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l’assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Xxxxxxxx non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la con- troversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l’assicurato devono restituire le somme che Xxxxxxxx ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d’ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.
Quando, nonostante l’esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare
quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al mo- mento della loro liquidazione. Quando l’accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l’even- tuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfa- vorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di 1.000 euro. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono es- sere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sul- la determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.
Procedimento di mediazione
Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spe- se di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta pre- sentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso
del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale, Genertel ri- sponde solo delle spese e non degli onorari.
Art. 5.5.2 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimen- to penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell’assicurato.
Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sen- tenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all’assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle
norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazio- ne, e in ogni caso entro il massimale di polizza.
Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia soste- nute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o docu- menti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 5.6 - Eventi non assicurati
La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 5.7 - Esclusioni
La garanzia Assistenza Legale non opera:
a) se la controparte promuove un’azione civile nei confronti dell’assicurato;
b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
d) in caso di costituzione di parte civile;
e) per il dissequestro del veicolo assicurato;
f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’in- fluenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada24;
i) quando Xxxxxxxx è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indenniz- zare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se vengono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente;
l) quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto25;
m) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
n) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
o) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal ben- zinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).
COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?
Art. 5.8 - Arbitrato
Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che ven- ga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
24 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
25 Art. 149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6A.1 - Prestazioni
Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Art. 6A.1.1 - Soccorso stradale
Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il vei- colo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve con- tattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso strada- le per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.
Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro.
Le prestazioni sono erogate solo se l’autovettura non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.
Art. 6A.1.2 - Depannage
Se il veicolo rimane fermo e non è in grado di spostarsi per una delle seguenti cause:
• foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
• esaurimento della batteria;
• mancato avviamento in genere;
l’assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.
Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell’art. 6A1.1.
Art. 6A.1.3 - Autovettura in sostituzione
Se si verifica uno dei seguenti eventi:
• guasto;
• incidente;
• incendio;
• furto parziale;
• ritrovamento dopo furto;
e si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
• il veicolo resta fermo presso un’officina per almeno 3 giorni di fila;
• per la riparazione è necessario un tempo superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’officina secondo i tempari della casa costruttrice;
l’assicurato contatta Europ Assistance, che gli mette a disposizione un’autovettura in sosti- tuzione. L’auto sostitutiva è prevista anche in caso di furto totale.
L’autovettura, adibita a uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:
• il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
• devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l’ob- bligo di presentazione di una carta di credito a garanzia).
Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illi- mitato, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Se l’assicurato è un soggetto diversamente abile e la struttura organizzativa non riesce a reperire un’autovettura idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e docu-
mentate con il limite di 70 euro al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrova- mento, per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Se per i motivi descritti sopra il veicolo rimane immobilizzato di sabato, domenica o in giorni festivi Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometrag- gio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Poi, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo deve rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale com- plessivo non può comunque superare i 3 giorni consecutivi.
Art. 6A.1.4 - Spese d’albergo
Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l’assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.
Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un massimo di 300 euro complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assi- curato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro avviene ad oltre 50 km dal comune di residenza
dell’assicurato.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 6A.2 - Eventi non assicurati
Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 6A.3 - Esclusioni
Le prestazioni non operano per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le pro- ve ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada26;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, al- lagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezio- ne, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di ripara- zione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6A.1.1 - Soccorso stradale e 6A.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del vei- colo;
• le spese per il traino, se il veicolo subisce l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada);
per l’art. 6A.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi in cui il rimorchio viene immobilizzato;
• i casi in cui veicolo assicurato viene immobilizzato per le esecuzioni dei tagliandi periodi- ci previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comun- que cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate diretta- mente dall’assicurato. Le società di autonoleggio possono richiedere all’assistito il nume- ro di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
26 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
• eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
1 chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2 comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3 fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6B.1 - Prestazioni
Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assistance), al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Art. 6B.1.1 - Soccorso stradale
Se dopo un guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto, il veico- lo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contat- tare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.
Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 500 euro per sinistro.
Le prestazioni sono erogate solo se l’autovettura non pesa più di di 3.500 Kg a pieno carico.
Art. 6B.1.2 - Depannage
Se il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi per una delle seguenti cause:
• foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
• esaurimento della batteria;
• mancato avviamento in genere;
l’assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.
Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell’art. 6B.1.1.
Se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l’uso di catene per neve, Europ Assistance verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio. Le catene devono già trovarsi nel veicolo.
Art. 6B.1.3 - Autovettura in sostituzione
Se si verifica uno dei seguenti eventi:
• guasto;
• incidente;
• incendio;
• furto parziale;
• ritrovamento dopo furto;
e il veicolo resta immobilizzato presso un’officina per almeno 24 ore, l’assicurato contatta Europ Assistance che gli mette a disposizione un’autovettura in sostituzione. L’auto sostitu- tiva è prevista anche in caso di furto totale.
L’autovettura, adibita a uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veico- lo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:
• il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
• devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l’ob- bligo di presentazione di una carta di credito a garanzia).
Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illi- mitato, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento e comunque:
• per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di xxxxxx, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto;
• per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.
Se l’assicurato è un soggetto diversamente abile e la struttura organizzativa non riesce a reperire un’autovettura idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e do- cumentate, con un massimo di 70 euro al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, e comunque con i limiti descritti sopra. Se per i motivi descritti sopra il veicolo rimane immobilizzato di sabato, domenica o in giorni festivi Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavo- rativo. Poi, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo deve rimane- re in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non può comunque superare i 7 giorni consecutivi. Europ Assistance mette a disposizione dell’assicurato anche un taxi per ritirare il veicolo assicurato presso l’officina che ha effettuato la riparazione, con un massi- mo di 150 euro per sinistro.
Art. 6B.1.4 - Spese d’albergo
Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l’assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.
Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un massimo di 300 euro complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assi- curato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di residenza
dell’assicurato.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 6B.2 - Eventi non assicurati
Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 6B.3 - Esclusioni
Le prestazioni non operano per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le pro- ve ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada27;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, al- lagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezio- ne, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre esclusi:
per gli artt. 6B.1.1 - Soccorso stradale e 6B.1.2 - Depannage
27 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, se il veicolo subisce l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada);
per l’art. 6B.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi in cui il rimorchio viene immobilizzato;
• i casi in cui veicolo assicurato viene immobilizzato per le esecuzioni dei tagliandi periodi- ci previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comun- que cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate diretta- mente dall’assicurato. Le società di autonoleggio possono richiedere all’assistito il nume- ro di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
• eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
1 chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2 comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3 fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
SEZIONE 6C > ASSISTENZA TELEMATICA CON SCATOLA NERA
L’Assistenza Telematica con Scatola Nera può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o
L’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx opera solo se viene acquistata. Assistenza Stradale Top.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6C.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se sul veicolo viene installata e attivata la scatola nera fornita da Jeniot S.p.A., come previsto dagli articoli 1.6.1 e 1.6.2, Genertel fornisce la prestazione “Assistenza automatica in caso di incidente grave”.
Le garanzie e le prestazioni sono erogate da Genertel tramite Europ Assistance, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Art. 6C.2 - Assistenza automatica in caso di incidente grave
Se avviene un incidente grave, dopo eventuale contatto telefonico con l’assicurato, Europ Assistance invia sul luogo del sinistro il carro attrezzi. L’eventuale contatto telefonico con l’assicurato avviene al numero telefonico indicato in contratto, pertanto è fondamentale che il recapito sia corretto.
Verifica sempre che il numero di cellulare indicato in contratto sia corretto, solo così Europ Assistance potrà contattarti e inviarti il carro attrezzi sul luogo dell’incidente!
Art. 6C.3 - Condizioni per l’attivazione dell’Assistenza Telematica con Scatola Nera
Per poter usufruire delle prestazioni previste, il contraente deve far installare e attivare la scatola nera presso un centro di installazione convenzionato con Jeniot S.p.A. entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso contrario il contratto viene rettificato d’ufficio e la garanzia viene eliminata. Tutti i dettagli si trovano all’art. 1.6.1 e nelle Condizio- ni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici.
A differenza di quanto previsto dall’art. 3 delle Norme Comuni, le prestazioni erogate dall’Assistenza Telematica con Scatola Nera operano dalla ricezione dell’SMS di conferma della corretta attivazione della scatola nera.
Installa e attiva la scatola nera presso un centro di installazione convenzionato entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto, solo così puoi usufruire di tutte le prestazioni previste!
Art. 6C.4 - Estensione territoriale
A differenza di quanto previsto dall’art. 4 delle Norme Comuni, l’Assistenza Telematica con Scatola Nera opera in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell’U- nione Europea, in Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e Turchia.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 6C.5 - Limitazioni ed esclusioni
Se la scatola nera non funziona correttamente, Xxxxxx S.p.A. contatta il contraente tramite sms e email per identificarne le cause. Se il contraente non collabora con Xxxxxx S.p.A. per risolvere il problema, l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx viene sospesa. In nessun caso Genertel risponde per interruzioni e limitazioni delle prestazioni dovute alle seguenti cause:
• disposizioni di legge o disposizioni amministrative entrate in vigore dopo la stipula della polizza;
• provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
• modifiche e/o danni causati alla nera o alla SIM Card GSM o GSM-GPRS, anche se in cir- costanze fortuite e imprevedibili;
• mancato funzionamento della scatola nera.
Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della scatola nera sono:
a) la corretta emissione del segnale da parte della scatola nera e la ricezione di un sms di conferma attivazione del dispositivo;
b) il corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, attraverso cui avviene la localizzazione del veicolo sul territorio. Per una accurata localizzazione del veicolo è necessaria la “visibilità” di un numero sufficiente di satelliti; in alcune circostanze (scher- matura da parte di edifici, costruzioni o altri ostacoli, veicolo in luoghi chiusi quali garage, autosilo etc.) tale “visibilità” potrebbe non essere continuativamente in atto e pertanto la localizzazione potrebbe essere compromessa durante tali interruzioni. Xxxxxx S.p.A. pre- cisa che detti satelliti potrebbero emettere giornalmente, in un limitato numero di volte, un segnale inesatto che può comportare, momentaneamente, una rilevazione erronea del punto in cui si trova la scatola nera;
c) la corretta operatività e funzionamento della rete telefonica GSM e GSMGPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa utilizzate dalla Piattaforma Telematica di Jeniot S.p.A. o dagli altri enti incaricati dallo stesso per l’erogazione del servizio;
d) l’aggiornamento del database cartografico dell’intero territorio nazionale ed europeo. La Piattaforma Telematica di Xxxxxx S.p.A. opera con la cartografia disponibile sul mercato; è possibile, tuttavia che non tutto il territorio nazionale ed europeo sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un preciso posizionamento del veicolo e il corretto accertamento della posizione dello stesso per cause non dipendenti da Jeniot S.p.A.;
e) la corretta effettuazione, da parte del cliente, degli eventuali controlli e/o verifiche ri- chiesti da Jeniot S.p.A. sulla scatola nera;
f) la capacità della scatola nera di ricevere il segnale GPS e/o il segnale GSM GSM-GPRS, anche qualora la scatola nera si trovi in luoghi isolati e/o senza copertura GPS, GSM e GSM-GPRS. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua localizzazione e per la rilevazione dei dati.
Il cliente è inoltre consapevole che:
a) la messa in manutenzione della scatola nera impedisce l’invio alla Piattaforma Telema- tica di Jeniot S.p.A. di qualsiasi segnalazione di allarme come indicato nel manuale d’uso della scatola nera;
b) la falsa segnalazione di furto potrà comportare conseguenze di carattere penale nei con- fronti del cliente e si assume pertanto ogni conseguente responsabilità in merito.
Le prestazioni potrebbero non avvenire anche a causa di: terremoti e calamità naturali in ge- nere, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
PUNTEGGIO STILE DI XXXXX
Punteggio stile di guida
I dati telematici registrati dalla scatola nera vengono elaborati in base a un algoritmo che valuta il profilo di guida del contraente e gli assegna un punteggio.
Se rinnova la polizza con l’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx, il contraente può ottenere uno sconto sulla base del punteggio stile di guida che ha accumulato durante l’anno. Se il con- traente non rinnova la polizza con l’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx, nulla è dovuto.
Calcolo del punteggio stile di guida
I dati telematici registrati dalla scatola nera vengono elaborati in base a un algoritmo che valuta il profilo di guida del contraente e gli assegna un punteggio da 1 a 1000.
Ai fini del punteggio stile di guida vengono considerati:
• la percentuale dei chilometri percorsi rispettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada) con una tolleranza di 10 km/h;
• la percentuale di chilometri percorsi nella varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada);
• la percentuale di chilometri in determinate fasce orarie;
• il numero e l’intensità di accelerazioni e decelerazioni durante la guida.
Il punteggio stile di guida sarà convertito in sconto per l’eventuale rinnovo dell’anno succes- sivo se presente l’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx. L’importo massimo dello sconto, corrispondente a 1000 punti, è pari al 25% del premio annuo relativo al veicolo assicurato al momento del consolidamento punti, maggiorato dell’importo corrispondente all’eventuale sconto per stile di guida già applicato sul contratto.
Nel premio annuo per il calcolo dello sconto non è mai compresa la quota di canone telema- tico pagata per i servizi previsti nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Tele- matici di Jeniot S.p.A.
In caso di trasferimento del contratto su altro veicolo, il premio annuo per il calcolo dello sconto è quello ricalcolato a fronte della variazione.
COME FUNZIONA LO SCONTO PER STILE DI GUIDA?
Esempio di calcolo
Totale pagato quest’anno: 300 euro di cui:
• Premio: 263 euro (premio annuo per il calcolo dello sconto)
• Canone telematico: 37 euro
Punteggio a fine anno: 500 su 1.000
Percentuale di sconto: 12,5% (il punteggio massimo, pari a 1.000, dà diritto a uno sconto del 25%) Importo sconto in euro da applicare al rinnovo: 32,9 euro = (euro 263*12,5%)
Esempio di calcolo se cambio auto in corso d’anno
Totale pagato quest’anno: 350 euro di cui:
• Premio: 263 euro (premio annuo per il calcolo dello sconto)
• Premio di integrazione per cambio auto avvenuto al sesto mese: 50 euro
• Canone telematico: 37 euro
Per il calcolo dello sconto stile di guida si considera il premio che avresti pagato, per l’intero anno, per il nuovo veicolo. Nell’esempio, il veicolo cambiato a metà anno ha comportato un premio di integrazione di 50 euro per i sei mesi rima- nenti prima della scadenza (100 euro se calcolati sull’intero anno del contratto): quindi il premio per il calcolo dello sconto è 363 euro = (263 euro + 100 euro)
Punteggio a fine anno: 500 su 1.000
Percentuale di sconto: 12,5% (il punteggio massimo, pari a 1.000, dà diritto a uno sconto del 25%) Importo sconto in euro da applicare al rinnovo: 45,4 euro = (euro 363*12,5%)
Regole per il consolidamento del punteggio stile di guida
Il punteggio viene consolidato 60 giorni prima della scadenza della polizza.
Se hai uno smartphone scarica la nostra App per iOS e Android: avrai sempre sotto controllo i tuoi punteggi!
SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, gli infortuni subiti dal legittimo condu- cente del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche se il conducente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ot- tiene alcun risarcimento.
Se l’incidente avviene in concorso di colpa e il conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene corrisposto solo per la quota di responsabilità del conducente assicurato.
Art. 7.2 - Rimborso spese di cura
Genertel indennizza fino all’importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:
• onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
• uso della sala operatoria;
• rette di degenza in istituti di cura;
• medicinali prescritti dal medico curante;
• xxxxxxx xxx xxxxxx;
• accertamenti diagnostici;
• cure fisioterapiche e rieducative;
• applicazione di apparecchi tutori;
• cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione Genertel indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che l’assicurato sostiene per rag- giungere un centro ospedaliero o un istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell’assicurato, fino a un massimo di 500 euro. Sono escluse le even- tuali spese di pernottamento e pasti.
Se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascorsi più di 3 giorni, le spese di viaggio non vengono considerate pertinenti e quindi non vengono rimborsate. Se l’assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi viene ricono- sciuta una diaria chilometrica pari a 1 euro/Km fino a un massimo di 500 euro. Per il calcolo della distanza viene preso in considerazione il percorso stradale più breve.
Art. 7.4 - Diaria per ricovero
Se l’infortunio subito dal conducente richiede il ricovero ospedaliero, Genertel corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Art. 7.5 - Diaria da ingessatura
Se l’infortunio subito dal conducente richiede l’ingessatura, Genertel corrisponde l’indenni- tà giornaliera per un importo pari a quello indicato in contratto per la diaria da ricovero fino a un massimo di 30 giorni. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell’inges- satura fino al giorno di rimozione. L’applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l’infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.
Art. 7.6 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, Genertel paga un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di in- validità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferio- re o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte che supera questa soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
COME FUNZIONA L’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PER- MANENTE?
Esempio di calcolo dell’indennizzo in caso di invalidità permanente
Somma assicurata per invalidità permanente: 50.000 euro Invalidità permanente accertata: 15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%) Indennizzo per invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)
Art. 7.7 - Decesso
Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Xxxxxxxx paga agli eredi la somma assicurata eventualmente ri- dotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la docu- mentazione medica.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giu- stificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e di tutta la documentazione medica.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
Art. 7.8 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizza- bile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l’in- dennità per invalidità permanente è riconosciuta solo per le conseguenze dirette causate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
Art. 7.9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta ta- bella ”INAIL”28. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Art. 7.10 - Esclusioni
La garanzia non opera in caso di infortuni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, inclu- se le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada29;
d) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
28 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decor- renza del contratto
29 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 7.1 > BONUS AIUTO DOMESTICO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 7.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel corrisponde una diaria giornaliera, per gli infortuni subiti dal legittimo conducen- te a seguito di un incidente stradale con colpa, se l’infortunio comporta una delle seguenti conseguenze:
• ricovero ospedaliero;
• ingessatura;
• un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successi- vo ad almeno 2 giorni di ricovero ospedaliero.
La diaria giornaliera ammonta a 50 euro ed è dovuta per un massimo di 30 giorni a copertu- ra delle spese sostenute per l’assunzione di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come:
• collaborazione familiare (colf);
• xxxxxxxxxxxx xxxxxx (baby-sitter);
• accudimento animali (dog-sitter).
Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.
La garanzia opera anche se il conducente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.
Art. 7.1.2 - Calcolo dei giorni di diaria Diaria da ricovero
In caso di ricovero ospedaliero Genertel corrisponde la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Diaria da ingessatura
In caso di ingessatura, Genertel corrisponde la diaria prevista a partire dal giorno di applica- zione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione. L’applicazione e la rimozione devono esse- re certificate da un medico. Se l’infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.
Diaria da convalescenza post ricovero
In caso di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni a seguito del quale all’assicurato viene prescritto dalla struttura ospedaliera un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, Genertel riconosce la diaria da convalescenza post ricovero a par- tire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, per un massimo complessivo di 30 giorni.
In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.
Il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura non può superare complessivamente 30 giorni.
Art. 7.1.3 - Eventi non assicurati
La garanzia Bonus aiuto domestico non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 7.1.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, inclu- se le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada30;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 7.2 > ESTENSIONE INFORTUNI IN MOBILITÀ
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 7.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, con il limite del massimale indicato in polizza, rimborsa le spese di cura sostenu- te per gli infortuni subiti a seguito di un incidente stradale con colpa, quando l’assicurato:
• è alla guida di mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a peda- lata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.) la garanzia opera solo se le caratteristiche tecniche del veicolo sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
• è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing. In questi casi Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto dall’eventuale polizza infortuni che assicura il conducente del veicolo a noleggio a breve termine o in sharing (per la sola parte del rimborso delle spese di cura).
• si sposta a piedi.
La garanzia opera per gli infortuni subiti:
• dal proprietario del veicolo assicurato con Xxxxxxxx
• dal contraente di polizza, se diverso dal proprietario
limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.
La garanzia opera anche se l’assicurato non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa e l’assicurato ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene riconosciuto solo per la quota di responsabilità dell’assicurato.
Art. 7.2.2 - Rimborso spese di cura
Genertel rimborsa nei limiti del massimale indicato in contratto le spese di cura sostenute per:
a) onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
b) uso della sala operatoria;
c) rette di degenza in istituti di cura;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
e) onorari dei medici;
f) accertamenti diagnostici;
g) cure fisioterapiche e rieducative;
h) applicazione di apparecchi tutori;
i) cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
30 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 7.2.3 - Massimali
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi mas- simali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall’altra polizza.
Art. 7.2.4 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce solo le spese di cura sostenute per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale.
Art. 7.2.5 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera se il danno si verifica:
• durante le attività professionali;
• durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
• durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
• durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
• con dolo del proprietario o del contraente.
Art. 7.2.6 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l’assicurato guida un veicolo senza l’abilitazione prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
c) che avvengono quando il conducente del mezzo non indossa un casco;
d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada31;
e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessa- ri per la guida a norma delle disposizioni di legge;
f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
g) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 7.2.7 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro.
SEZIONE 8 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera c), quando il sinistro avviene du- rante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 8.3 - Danni alla tappezzeria
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute per elimi- nare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti
31 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 8.4 - Xxxxxxx xxxxxx
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 8.5 - Ripristino box
Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristi- nare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.
Art. 8.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:
• incendio;
• furto;
• incidente stradale.
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall’assicu- rato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.
Art. 8.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’importo di 25 euro a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall’assicu- rato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giu- stificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 8.1 > 4 ZAMPE A BORDO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 8.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, le lesioni subite dall’animale da compa- gnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. Il trasporto deve essere effettuato a norma di legge32 e con le cautele necessarie a evitare danni all’animale. Per questa garanzia con animali da compagnia si intendono esclusiva- mente cani e gatti. L’animale deve essere registrato presso l’anagrafe canina e/o felina (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe felina deve essere fornita prova della proprietà dell’animale con l’idonea documentazione: ad esempio libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documentazione di adozione ecc.). La garanzia opera anche se il contraente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa e il contraente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene corrisposto per la sola quota di responsabilità del contraente assicurato.
Il massimale indicato in contratto si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell’animale è legato all’attività lavorativa del contraente.
Art. 8.1.2 - Rimborso spese di cura
Genertel indennizza, fino all’importo indicato in contratto, le somme spese per i seguenti motivi:
32 Art. 169 comma 6 “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore” del Codice della Strada
• onorari dei veterinari;
• uso della sala operatoria;
• rette di degenza in cliniche veterinarie;
• medicinali prescritti dal veterinario;
• cure fisioterapiche e rieducative;
• applicazione di apparecchi tutori.
Art. 8.1.3 - Criteri di indennizzabilità
Genertel indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano, non è indennizzabile ciò che è ri- conducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale.
Art. 8.1.4 - Decesso
Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso dell’animale da compagnia trasportato, Ge- nertel paga la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di spese di cura.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 8.1.5 - Eventi non assicurati
La garanzia 4 zampe a bordo non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo condu- cente, del proprietario o del contraente.
Art. 8.1.6 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge per- ché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimo- stra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, inclu- se le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di al- cool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada33;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
Il rimborso viene effettuato in presenza di presentazione di copia della denuncia di sinistro da circolazione. Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto
solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fat- ture, ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e di tutta la documentazione medico- veterinaria.
SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. AUTO
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 9.1 - Obbligo del contraente o dell’assicurato in caso di incidente
In caso di incidente, l’assicurato deve informare Genertel entro 3 giorni da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile34. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile35, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
33 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
34 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
35 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
Il ritardo, l’inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consentono a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private36.
La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia deve contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione neces- saria ad accertare l’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).
Se in conseguenza dell’incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori socia- li (ad esempio Inail/Inps).
Insieme al Modulo Xxx, e solo se l’assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel se si applica la procedura di risarcimento diretto come dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario. La procedura di risarcimento diretto si applica se:
• l’incidente avviene in Italia;
• sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• l’incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).
Genertel comunica all’assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto e se l’assi- curato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente.
Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all’assicurato una comunicazione con i mo- tivi per cui ritiene di non procedere all’offerta.
Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
Quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il contraente deve pagare la franchigia se prevista in contratto.
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in con- tratto, l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Carroz- zerie Convenzionate con Genertel (risarcimento in forma specifica). Se l’assicurato non ri- spetta questo impegno sull’importo da pagare a fronte del risarcimento del danno in regime di risarcimento diretto verrà applicata una penale forfettaria a titolo di inadempimento del 10%, fino ad un massimo di 500 euro.
36 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
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COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI XXXXXXXX?
Scarica l’app Genertel+ per ios o android e denunci il sinistro direttamente dal tuo telefonino, allegando le foto- grafie del danno e tutti i dettagli dell’incidente! Inoltre trovi subito la carrozzeria convenzionata con Genertel più vicina a te e tutti i numeri utili in caso di emergenza!
Art. 9.2 - Risarcimento del trasportato
Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemen- te dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge37. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di as- sicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al massimale minimo di legge.
Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per sapere qual è la compagnia, è possibile:
• contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al nu- mero 00.00.00.00.00;
• consultare il sito xxx.xxxxxx.xx.
Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:
• se il sinistro avviene in Italia, l’assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
XXX - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.34.968.1 - fax 00.00.000.000 - xxx.xxxxx.xx
che comunica il nominativo della società incaricata di pagare il danno;
• se il sinistro avviene all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata diretta- mente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (gli indirizzi sono in- dicati sul sito xxx.xxxx.xxx). È quindi necessario individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero;
• se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www. xxxxxxxx.xx o su xxx.xxxxxx.xx) può essere inviato alla compagnia italiana che rappre- senta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx;
- via web tramite xxxxxxx.xxxxxx.xx.
SEZIONE 10 > PROCEDURA PER L’INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C. AUTO
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
FURTO E INCENDIO - MINIKASKO E KASKO - TUTELA DANNI
DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI
Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve inviare a Genertel una denuncia con una dettagliata
37 Art. 141 “Risarcimento del terzo trasportato” del Codice delle Assicurazioni Private
descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile38. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile39, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
L’assicurato deve anche:
• In caso di eventi naturali, fornire la prova dell’evento, che se non è reperibile sugli organi di stampa (anche online) può essere una dichiarazione scritta dell’autorità del luogo.
• In caso di furto o atto vandalico, fare denuncia immediata all’autorità (polizia, carabi- nieri) e inviare una copia (convalidata dall’autorità stessa) a Genertel. L’assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari perti- nenti.
• In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
- l’estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
- la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
- la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
- la documentazione che attesta il pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico ban- cario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
- la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
- la procura notarile a vendere il veicolo;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente da Xxxxxxxx.
Nei casi previsti dalla legge40, prima di pagare il sinistro Genertel richiede il certificato che dimostra l’archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. “bollo”).
• In caso di danni che derivano da un incidente con veicoli non assicurati, spedire a Ge- nertel:
- copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
- il “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx), solo se compi- lato e firmato da entrambi.
Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell’altro. Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all’indennizzo.
In caso di infortunio del conducente inviare anche:
- i certificati medici;
- copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
• In caso di collisione con animali selvatici, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del sinistro, che deve certificare il verificarsi dell’evento oggetto della garanzia. Se manca il verbale Genertel non può pagare il sini- stro.
DOVE INVIO LA DENUNCIA?
Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento tramite l’app Genertel+.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro e i recapiti utili da contattare.
38 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
39 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
40 Art. 150 bis, comma 2 “Certificato di chiusa inchiesta” del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” del Codice Penale
COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?
Art. 10.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il veicolo danneggiato nell’auto- rimessa o nell’officina) l’assicurato non deve effettuare nessuna riparazione senza il consenso di Genertel. Se il consenso non viene dato entro 5 giorni lavorativi da quando Xxxxxxxx riceve la denuncia del sinistro, l’assicurato può procedere alla riparazione. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Negli stessi termini l’assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l’uso di un taxi, ecc.).
L’assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:
• in una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx);
• nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli;
• in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro;
negli altri casi l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Xxxxxxxx.
Per le garanzie Furto e Incendio, Minikasko, Kasko, Eventi atmosferici e Atti vandalici nel caso sia stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte della riduzione di pre- mio prevista il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In caso di mancato rispetto di tale impegno lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la richiesta di indennizzo riguarda la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 3.1) o la garanzia Collisione animali selvatici (art. 3.2) l’indennizzo avviene solo se Genertel riceve i verbali delle autorità.
Ripara subito il tuo veicolo!
Portando il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel il consenso alla riparazione da parte di Genertel è implicito. Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
In caso di furto parziale l’indennizzo può avvenire solo se l’assicurato presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l’assicurato vuole riacquista- re tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di Xxxxxxxx.
COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?
Art. 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o so- stituzioni per ripristinare il veicolo al netto della percentuale di degrado d’uso prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il degrado non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno di un autoveicolo, applicato al telaio per formare l’a- bitacolo; da questo restano però esclusi e quindi sono soggetti a degrado, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Oltre 1 anno | 0% |
Oltre 2 anni | 0% |
Oltre 3 anni | 20% |
Oltre 4 anni | 30% |
Oltre 5 anni | 40% |
Oltre 6 anni | 50% |
L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/docu- mento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima del sinistro e quello dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile41.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.
Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documen- tati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTRO RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in con- tratto, per le garanzie Furto e Incendio, Minikasko e Kasko, Eventi atmosferici e Atti vanda- lici l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (indennizzo in forma specifica). Se l’assicurato non rispetta questo impegno, lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
COME SI CALCOLA L’AMMONTARE IN CASO DI DANNO PAR- ZIALE?
Esempio di calcolo dell’ammontare del danno in caso di danno parziale
Danni alla carrozzeria: 1.000 euro Danni al motore: 2.000 euro
Età del mezzo: 4 anni (degrado 30%)
Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro
Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)
Totale danno indennizzabile prima dell’applicazione dello scoperto 2.400 euro.
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documen- tati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTRO RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Se la perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammon- tare del danno è pari al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documen- tati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTRO RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
41 Art. 1907 “Assicurazione parziale”
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ASSISTENZA LEGALE
Art. 10.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve darne comunicazione scritta a Genertel e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l’incidente. La denuncia deve contenere:
• dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
• giorno e ora in cui sono avvenuti;
• persone e beni coinvolti;
• eventuali testimoni;
• ogni altro dato rilevante.
COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI XXXXXXXX?
La denuncia deve essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta presso Genertel S.p.A. -
X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Scarica il modulo di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxx.xx!
Se l’assicurato intende attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, deve inviare a Genertel una copia della documentazione che dimostra il procedimento pe- nale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).
ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
Genertel affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da re- sponsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Genertel a:
• contattare l’assicurato;
• organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..
Per ottenere l’assistenza stradale, l’assicurato deve contattare Europ Assistance:
• dall’Italia, al numero verde 000.00.00.00;
• dall’estero, ai seguenti numeri: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00;
• xxx xxx xx numero: x00.00.00.00.00.00.
L’assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la au- torizza in modo esplicito. Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro.
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
• nome e cognome;
• numero di targa del veicolo;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell’assistenza. Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance, l’assicurato deve inviare a Europ Assistance c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX):
• il riferimento IBAN;
• tutta la documentazione che dimostra i costi sostenuti;
• gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese;
ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza richiesta da Europ Assistance.
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Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato deve inviare a Xxxxxxxx la denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descri-
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zione dei fatti accompagnata dal certificato medico, entro 3 giorni dall’infortunio o dal mo- mento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile42. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile43, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono pre- sentati i giustificativi di spesa che attestano l’effettivo pagamento.
Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializ- zazione, previste unicamente per la garanzia Infortuni del conducente, vengono rimborsate dopo la presentazione di:
• giustificativi di spesa (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
• documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l’intervento chirurgico ef- fettuato.
Tutta la documentazione deve essere datata e può essere richiesta in originale.
4 ZAMPE A BORDO
Art. 10.7 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell’infortunio, con una dettagliata de- scrizione dei fatti e il certificato medico, entro 3 giorni dall’infortunio, come previsto dal Codice Civile44. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile45, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medi- co-veterinari e dalla copia completa della cartella clinica.
RC MOBILITÀ ESTESA
Art. 10.8 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro il contraente/l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile46; b) inviare a Genertel una denuncia scritta entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui
ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile47. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo e data dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
• l’indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
• un elenco dettagliato dei danni;
• ogni altro dato rilevante;
In caso di danno alla guida di un veicolo a noleggio a breve termine o in sharing l’assicurato deve inoltre:
• fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di no- leggio/sharing e alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato/utilizzato.
Se l’assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b) può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennità, come previsto dal Codice Civile48.
42 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
43 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
44 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
45 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
46 Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”
47 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
48 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
In ogni caso l’assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono no- tificati tramite l’Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.
L’assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.
Per quantificare l’entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.
Art. 10.8.1 - Liquidazione dei sinistri
Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, Genertel paga al danneggiato l’importo do- vuto dall’assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Xxxxxxxx può gestire la lite fino a quando ne ha interesse e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.
Genertel non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici non nominati da lei e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Genertel conserva il diritto di gestire il sinistro anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della franchigia.
TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RE- SPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 10.9 - Termini di liquidazione
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l’indenniz- zo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione neces- saria per definire il sinistro.
ALLEGATO 1
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
I periodi di osservazione considerati per l’applicazione delle regole evolutive sono:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel
Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Gener- tel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe universale (CU) 1** 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Classe interna Genertel -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* se la classe di provenienza CU è la 1 da un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
** se la classe di assegnazione CU è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
Attestazione dello stato di rischio
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e
in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
La classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.
Coefficienti applicati agli assicurati provenienti sia da formule tariffarie bonus/malus,
sia da formule tariffarie differenti da bonus/malus (“Tariffa B”).
enza Classe interna di assegnazione in
Coefficienti di variazione del premio di tariffa
Classe interna di apparten | caso di bonus alla scadenza annuale | rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali |
-1 | -1 | 0,0% |
0 | -1 | -2,0% |
1 | 0 | -1,9% |
2 | 1 | -1,4% |
3 | 2 | -1,4% |
4 | 3 | -1,4% |
5 | 4 | -1,4% |
6 | 5 | -1,3% |
7 | 6 | -1,3% |
8 | 7 | -2,2% |
9 | 8 | -1,3% |
10 | 9 | -1,3% |
11 | 10 | -1,3% |
12 | 11 | -4,0% |
13 | 12 | -3,8% |
14 | 13 | -3,7% |
15 | 14 | -46,0% |
16 | 15 | -16,7% |
17 | 16 | -25,0% |
18 | 17 | -20,0% |
relativi alla classe interna di assegnazione
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE
Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (in conformità all’art.172 del Codice della Strada).
Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.
Note
Ecco i íifeíimenti utili peí contattaíci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 8-20 e sab 8-14
telefono: x00.000.00.00.00
ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
lun/ven 8-20 e sab 8-14
numero verde: 000.00.00.00
tariffa urbana o dall’estero: x00.000.00.00.000
DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 con l’app Genertel+
SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: 000.00.00.00
dall’estero: +39.02.58.28. 67.89 o x00.00.00.00.00.00
CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito Carrozzeria Convenzionate su xxx.xxxxxxxx.xx o sull’app Genertel+
RIPARAZIONE CRISTALLI
carglass® numero verde: 000.00.00.00
ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
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RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx email xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax x00.00.00.00.00.00
INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
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posta Genertel richiesta informazioni - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
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Mod. C Auto - 01/2023 - Rotomail
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posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx