Trasferimento del contratto su altro veicolo. Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio re- lativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono: • vendita; • consegna in conto vendita; • furto; • demolizione; • cessazione della circolazione; • esportazione definitiva del veicolo assicurato. Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente chiede il trasferimento deve
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o ces- sazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi richiesti, la Compagnia è disponibile a trasferire il contratto, con eventuale conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell’alienante e/o del co- niuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diver- si, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita. Le coperture assicurative operano dal momento in cui l’Assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e contestualmente, cessano tutte le coperture dell’altro. Tranne che in caso di furto, il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L’omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato. Per le sole garanzie diverse dall’RC Auto, si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione. Per l’operazione di trasferimento il Contraente deve alla Compagnia un premio supple- mentare di Euro 15 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di trasferimento del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamen- to della stessa verrà richiesto al momento della stipula della variazione.
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Art. 1901 “Mancato pagamento del premio”
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Il seguente contratto non potrà essere trasferito in un alcun altro veicolo.
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Il contraente può chiedere il trasferimento del contratto su un altro veicolo dello stesso proprietario (o locatario in caso di leasing) e/o della persona con lui coniugata, unita civil- mente o convivente di fatto5 solo nei seguenti casi: • vendita; • consegna in conto vendita; • furto;
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio re- lativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono: • vendita; • consegna in conto vendita; • furto;
2 Art. 1901 “Mancato pagamento del premio”
3 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio” 4 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi, l’Impresa è disponibile a trasferire il contratto, con conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell’alienante e/o del coniuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diversi, non verrà mantenuta la classe universale (CU) acquisita (condizione applicabile esclusivamente ai veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi di Bonus Malus). Per le sole garanzie diverse dall’RC, si farà riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione. Per la variazione il Contraente dovrà all’Impresa un premio supplementare di Euro 15 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale).
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Il contraente/assicurato può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono: • vendita; • consegna in conto vendita; • furto; • demolizione; • cessazione della circolazione; • esportazione definitiva del veicolo assicurato. Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente/assicurato chiede il trasferi- mento deve rientrare nella medesima classificazione4 di quello precedentemente assicu- rato e deve essere dello stesso proprietario (o da lui locato in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio). Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi xxxxxx- sti e l’eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le coperture assicurative sono valide dal momento in cui l’assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestual- mente, cessano tutte le coperture del veicolo precedentemente assicurato. Salvo il caso di furto, il contraente/assicurato deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazio- ne – ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Non è prevista la possibilità di cedere a terzi o trasferire il contratto su un altro veicolo.
Trasferimento del contratto su altro veicolo. Il contraente può chiedere il trasferimento del contratto su un altro veicolo dello stesso proprietario (o locatario in caso di leasing) e/o della persona con lui coniugata, unita civil- mente o convivente di fatto solo nei seguenti casi: • vendita; • consegna in conto vendita; • furto; • demolizione; • cessazione della circolazione; • esportazione definitiva del veicolo. Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi xxxxxx- xxx, e l’eventuale conguaglio di premio. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita. In caso di cambio di classificazione dello stesso veicolo, la classe universale (CU) viene mantenuta. Le coperture assicurative sono valide dal momen- to in cui l’assicurato entra in possesso del nuovo veicolo. Contestualmente, cessano tutte le coperture dell’altro. Tranne che in caso di furto, il contraente deve distruggere i docu- menti assicurativi (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) ricevuti in formato cartaceo. Se non li distrugge, Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato. Per le sole garanzie diverse dall’R.C.A., si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione. Per l’operazione di trasferimento il contraente deve a Genertel un importo supplementare di 15 euro (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale).