Provincia di Sassari
Provincia di Sassari
Settore VII – Pubblica istruzione Formazione Lavoro
Capitolato d’appalto per il servizio di assistenza specialistica e di base per gli studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica. Anno scolastico 2010/2011.
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha ad oggetto il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica aventi sede nel territorio della Provincia di Sassari.
Articolo 2 - Contenuto del servizio di Assistenza specialistica e di base
1. Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere lo studente con handicap fisici o sensoriali allo scopo di favorirne l’autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l’apprendimento, la vita di relazione e l’integrazione in ambito scolastico, ed al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.
2. Il servizio di assistenza di base consiste in interventi di assistenza materiale: per l’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
3. In ragione della loro valenza pedagogica nel caso specifico, interventi che oggettivamente rientrano nella definizione di cui al comma 2, potranno tuttavia essere considerati interventi di assistenza specialistica.
4. Interventi di assistenza di base non riconducibili ai casi di cui al comma 3 dovranno comunque essere prestati a favore dello studente nella misura in cui questi non potranno essere ragionevolmente garantiti dal personale ATA.
5. In ragione delle interferenze e sovrapposizioni tra le due tipologie di assistenza così come definite nei commi precedenti, caso per caso, in ragione delle specifiche situazioni concrete, sarà valutata la natura dell’intervento sul singolo studente come rientrante in tutto o in parte nell’una e/o nell’altra tipologia di assistenza anche al fine del calcolo del corrispettivo.
6. L’assistenza specialistica e di base dovrà essere prestata:
a) Ordinariamente presso la sede dell’Istituzione scolastica o una sua sede staccata, nell’accoglienza, durante lo svolgimento delle lezioni, attività di laboratorio od esami, fino, eventualmente, alla riconsegna all’incaricato per il trasporto;
b) Su richiesta dell’istituzione scolastica, al di fuori della sede stessa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne e viaggi d’istruzione; in tal caso le spese di viaggio e soggiorno dell’assistente saranno a carico della Provincia, che vi provvederà mediante liquidazione all’Istituzione scolastica; in caso di iniziative o viaggi d’istruzione di durata superiore alle 24 ore, ai fini del calcolo del corrispettivo per le ore di assistenza di base o specialistica prestata, si computeranno 12 ore di assistenza per ogni giornata;
c) Xxx risulti necessario in relazione alla disabilità dello studente, durante il trasporto casa- scuola-casa prestato dalla stessa Amministrazione Provinciale o comunque autorizzato dalla stessa; ovvero, su indicazione dell’Amministrazione Provinciale, in ausilio dello studente che, autonomamente, eventualmente anche utilizzando i mezzi pubblici, percorra il tragitto casa-scuola-casa. Verrà a tal fine avviata, una verifica, alla quale dovrà collaborare la ditta affidataria del presente appalto, volta al riscontro della possibilità, per alcuni studenti la cui disabilità lo possa permettere, di giungere a scuola in relativa autonomia, anche facendo uso dei mezzi pubblici, con l’aiuto di un assistente. Ai fini del calcolo delle spettanze, l’assistenza durante il trasporto è considerata assistenza di base. Alla ditta aggiudicataria verrà altresì rimborsato, dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa, il costo vivo dei biglietti o abbonamenti sopportati dall’assistente che accompagna lo studente nella fruizione dei mezzi pubblici.
4. Il servizio di assistenza specialistica e di base deve essere improntato alle caratteristiche della massima flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli orari modulati sulle esigenze dell’utente e secondo le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica.
5. Rimangono escluse dagli obblighi dell'affidatario tutte le prestazioni rientranti nelle professioni e nelle arti sanitarie.
6. Le prestazioni devono essere fornite ordinariamente nei giorni feriali, con eventuale estensione a domeniche e festivi qualora le attività scolastiche lo richiedano, senza diritto per l'affidatario a maggiorazione del corrispettivo.
7. In considerazione della specificità del servizio, l'affidatario dovrà garantire una organizzazione sufficientemente elastica per coprire le esigenze degli utenti. Dovrà essere inoltre garantita, nel limite del possibile, la continuità educativa dell'operatore ed evitare un eccessivo avvicendamento di operatori all'assistito, anche nel caso in cui a favore dello stesso assistito sia necessaria la prestazione sia dell’assistenza di base che di quella specialistica. Si applica, comunque, il disposto dell’articolo 37 del CCNL 26 maggio 2004 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo.
8. In ragione della disabilità dello studente e dalle sue necessità, ove necessario e richiesto, l’assistenza specialistica potrà essere prestata da differenti figure specialistiche.
Articolo 3 - Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione
1. L’appalto oggetto del presente capitolato verrà aggiudicato mediante procedura aperta, di cui all’ art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
2. Il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, sul prezzo di € 16,00 quale media matematica dei prezzi orari distintamente offerti per l’assistenza specialistica e per quella di base.
3. L’appalto verrà aggiudicato con riferimento alle esigenze di assistenza degli studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica aventi sede nel territorio della Provincia di Sassari nel corso dell’anno scolastico 2010/2011.
4. La quantità massima presunta delle ore di assistenza necessarie per il fabbisogno degli studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione della Provincia di Sassari è pari a 1208 ore settimanali.
5. L’ammontare delle ore di assistenza non può essere esattamente preventivato, dipendendo dalle esigenze degli studenti e dalle valutazioni delle Istituzioni scolastiche, anche nel corso dell’anno scolastico. Pertanto le cifre di cui al comma precedente sono meramente
indicative, e potranno variare, rispetto a quelle indicate, anche in modo sensibile, sia in aumento che in diminuzione.
6. Le sedi di degli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica potranno essere oggetto di modifiche nel corso dell'esecuzione dell'appalto, senza che a ciò debba corrispondere una maggiore pretesa da parte dell'affidatario se non quella derivante dalle prestazioni effettivamente richieste.
7. A norma dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 626/1994, non si riscontra rischio di interferenze nell’esecuzione dell’appalto e dunque non si ritiene necessario procedere all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
8. Xxxxxxx presentare offerta le ditte aventi i seguenti requisiti di qualificazione (artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006):
a) Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente appalto;
b) esperienza nella gestione di servizi analoghi a quello oggetto della gara, con indicazione dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
c) fatturato globale complessivo nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando non inferiore a € 734.464,00; in caso di ATI si fa riferimento alla somma dei fatturati delle diverse ditte componenti l’ATI.
Articolo 4 - Individuazione dell’utenza e Decorrenza del servizio
1. La Provincia fornirà all'affidatario, all'atto dell'affidamento del servizio, l’elenco nominativo dei soggetti da assistere con le relative sedi scolastiche, come risultante dalle richieste delle Istituzioni scolastiche.
2. Tale elenco iniziale potrà essere soggetto a modifiche sia in aumento che in diminuzione nel corso dell'esecuzione dell'appalto, secondo le necessità dell'utenza rilevate dalle Istituzioni scolastiche, senza che per questo l'affidatario possa avanzare pretese o diritti di sorta, salvo il pagamento del compenso per maggiori ore da effettuare.
3. La ditta è obbligata a dare esecuzione al servizio, se richiesta, anche in pendenza della sottoscrizione del relativo contratto (esecuzione del contratto in via d'urgenza), purché vi sia stata l’aggiudicazione definitiva.
4. In caso dovessero sorgere nuove o differenti esigenze, anche in diminuzione, il servizio dovrà essere reso secondo le nuove disposizioni entro 5 giorni dalla data delle relative comunicazioni.
Articolo 5 - Durata del contratto, rinnovo e importo presunto dell’appalto
1. Il contratto ha durata dall’aggiudicazione definitiva fino per tutto l’anno scolastico 2010/2011, per un importo massimo presunto di € 734.464,00.
2. Agli utenti che debbano sostenere esami di qualunque genere va erogata l'assistenza per tutta la durata degli stessi.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare il contratto per un massimo di due volte, con riferimento agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, laddove questo si dimostri conveniente e non si presentino ragioni che rendano più opportuno un nuovo procedimento di gara.
4. Nel caso di cui al comma 3 l’Amministrazione procede mediante raccomandata A/R entro il mese di maggio con riferimento all’anno scolastico successivo.
Articolo 6 - Corrispettivo
1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta aggiudicataria sarà effettuato in rate mensili posticipate, ad emissione di regolari fatture da parte della ditta, previo riscontro della regolarità del servizio svolto sulla scorta di attestazione dell’Istituzione scolastica rilasciata con riferimento al mese precedente.
2. In detta attestazione l’Istituzione scolastica certifica a favore della Provincia, ed in funzione della liquidazione delle spettanze alla ditta affidataria del servizio, la corretta presenza, a norma di contratto, degli addetti all’assistenza specialistica, con indicazione delle eventuali riserve relative ad inadempienze o a qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente capitolato.
3. Eventuali inadempienze o violazioni contrattuali comunicate ai sensi del comma 2 potranno essere oggetto di applicazione dell’art. 7 del presente Capitolato, ma non incideranno sui termini di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Il pagamento delle singole fatture è altresì subordinato alla verifica della regolarità contributiva a mezzo del DURC a norma del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 e della successiva Circolare dello stesso Ministero prot. 25/I/0001663 del 30/01/2008.
5. Salve le verifiche di cui ai commi precedenti, il pagamento delle fatture avverrà nei 60 giorni dalla loro ricezione al protocollo dell’Ente.
6. Le fatture mensili dovranno essere intestate alla Provincia di Sassari – Settore Pubblica Istruzione Formazione Lavoro.
7. Il ritardo nel pagamento delle fatture da parte della Provincia, derivante da eventuali sospensioni relative alla regolarizzazione della posizione dell'impresa, di cui al comma 4, non potrà essere motivo di interessi o risarcimento dei danni.
Articolo 7 – Inadempienze e penalità
1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato. L'appaltatore non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con la Provincia.
2. Qualora gli uffici Provinciali accertino che, per motivi imputabili all’affidatario, il servizio non sia prestato in modo conforme al presente Capitolato, verrà applicata una penale ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, il cui ammontare è stabilito fra un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 50,00 orari per un numero di ore/utente pari a quelle intercorrenti tra il momento della contestazione e quello della regolarizzazione accertata, l’Amministrazione provinciale fa comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.
3. Laddove il servizio non venga per niente prestato, neppure in modo non conforme al presente Capitolato, la penale, sempre ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, sarà pari ad
€ 50,00 per ciascuna ora/utente nel primo giorno di mancata prestazione, importo che verrà raddoppiato dal secondo giorno, l’Amministrazione provinciale fa comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.
4. Ogni segnalazione di problemi o disservizi verrà raccolta dall’Istituzione scolastica e da questa riportata formalmente per iscritto con la maggiore celerità possibile alla Provincia per gli eventuali provvedimenti di diffida o sanzionatori a carico della ditta affidataria del servizio di assistenza specialistica.
5. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione.
6. L’applicazione della penalità sarà automatica in caso di inutile decorso del suddetto termine di 10 giorni ovvero laddove la Provincia non ritenga congrue le giustificazioni addotte a
norma del comma precedente.
7. In entrambi i casi l’ammontare delle penali applicate dovrà essere comunicato formalmente alla ditta aggiudicataria ai fini del comma 10 del presente articolo entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle controdeduzioni ovvero dall’inutile decorso del suscritto termine.
8. Verificandosi carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente capitolato, ovvero da leggi o regolamenti, l'amministrazione ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese della ditta, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio qualora la ditta, appositamente diffidata, non ottemperi gli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.
9. Delle spese sostenute a norma del comma precedente dovrà essere fatta comunicazione alla ditta ai fini del comma 10 del presente articolo.
10. Gli importi delle penali applicate o delle spese di cui al comma precedente, così come risultanti dalle formali comunicazioni di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo, dovranno essere scontati dalla ditta in sede di emissione della successiva fattura, ovvero stornati dalla fattura già emessa mediante emmissione di nota di credito.
Articolo 8 - Risoluzione del contratto
1. Qualora le inadempienze causa delle penalità di cui all’articolo precedente si dovessero ripetere e siano tali da compromettere la funzionalità degli interventi o da rendere insoddisfacente il servizio; in presenza di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali; in presenza di perduranti inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; a seguito di ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del servizio, l'Amministrazione Provinciale ha facoltà di diffidare formalmente la ditta affidataria in vista della risoluzione del contratto, sospendendo contestualmente il pagamento delle fatture ricevute ai fini dell’applicazione del comma 5 del presente articolo.
2. Dal momento della ricezione della formale contestazione, la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto si intenderà risolto.
3. Allo stesso esito della risoluzione si giungerà laddove l’Amministrazione provinciale non ritenga congrue le eventuali giustificazioni addotte dalla ditta, ed in tal senso effettui comunicazione alla ditta, nei successivi 15 (quindici) giorni con effetti risolutivi dalla ricezione della comunicazione stessa.
4. Nel caso si addivenga alla risoluzione del contratto a norma dei commi precedenti, all'impresa sarà comunque corrisposto il prezzo contrattuale del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione.
5. In caso di risoluzione a norma del presente articolo la Provincia procederà alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, delle spese sopportate e delle penali non ancora scontate calcolate ai sensi del precedente articolo 7, rivalendosi su eventuali crediti della ditta, sulla cauzione che verrà incamerata e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni.
Articolo 9 - Personale impiegato nel servizio
1. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale specializzato e di assoluta fiducia. Dovrà in ogni caso trattarsi di personale idoneo e scelto con criteri di assoluta scrupolosità.
2. Dovrà trattarsi di personale dotato di professionalità specifiche in ragione dei casi da trattare, quali, a titolo di esempio: l’educatore professionale, l’assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni, gli assistenti alla persona (ai fini dell’educazione all’autonomia personale, ad una corretta postura, ecc.).
3. Il personale delle cooperative sociali utilizzato ai fini dell’erogazione dei servizi di assistenza specialistica ovvero di base andrà inquadrato conformemente, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, a quanto stabilito nel CCNL 30 luglio 2008 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
4. In caso di soggetti diversi dalle cooperative sociali le professionalità utilizzate dovranno comunque essere conformi alla previsione citata al comma precedente.
5. Entro il termine di tre giorni dall'inizio del servizio, o altro termine concordato e compatibile con l’organizzazione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in forma riservata al Dirigente responsabile del Settore, l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà adibito all'esecuzione dei lavori, con i dati anagrafici e le relative qualifiche ed esperienze. Nel corso dell'espletamento del servizio, in caso di sostituzione o modifica del personale incaricato, dovrà darsi contestuale comunicazione all'Ente.
Articolo 10 - Obblighi del personale
1. Tutto il personale impiegato a qualsiasi titolo dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) essere a conoscenza di tutte le prescrizioni previste nel contratto;
b) attenersi ad un comportamento corretto, decoroso e rispettoso;
c) attenersi a tutte le norme di sicurezza sul lavoro.
2. Gli operatori dovranno inoltre essere disponibili a partecipare agli incontri per la programmazione didattica o di qualunque altro tipo, su richiesta della Provincia o degli organi scolastici.
3. Gli operatori dovranno inoltre essere disponibili a seguire lo studente nei casi in cui ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell’articolo 2 del presente capitolato.
4. Gli operatori dovranno infine essere sempre dotati di apposito tesserino di riconoscimento.
Articolo 11 - Obblighi dell’impresa
1. Sono posti a carico dell'impresa i seguenti obblighi:
a) ad assumere tutto il personale occorrente per una corretta gestione del servizio ed in conformità di quanto previsto nel presente capitolato;
b) a corrispondere al personale impiegato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dovuto in base ai contratti collettivi di lavoro;
c) ad informare tutto il personale delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento del servizio;
d) a fornire al personale, a proprie spese, un segno visibile di riconoscimento (placca o tesserino);
e) al rispetto delle norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
f) a mettere a conoscenza il proprio personale delle modalità di svolgimento dell'appalto;
g) a garantire, per l’impresa e per il proprio personale, la più assoluta riservatezza sulle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
2. Le persone assenti per ferie, malattia, scioperi od altro motivo, dovranno essere tempestivamente sostituite dalla ditta con personale di pari qualifica professionale di quelle già impiegate. Le sostituzioni dovranno inoltre essere contestualmente comunicate al
Dirigente provinciale responsabile.
3. La ditta si impegna inoltre a richiamare e, nel caso di reiterati comportamenti, a sostituire, il personale che non osservi gli obblighi previsti nell'espletamento del servizio.
Articolo 12 - Obblighi della ditta derivanti dai rapporti di lavoro
1. L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti di tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio, condizioni contrattuali relative a ciascuna professionalità non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, dagli accordi integrativi dello stesso e dagli accordi locali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, compresi quelli infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale ne è unica responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovesse derivare all'impresa e ai suoi dipendenti o a terzi nell'esecuzione del servizio.
3. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dagli Istituti competenti, la stazione appaltante procederà a diffidare formalmente la ditta appaltante.
4. Si applicano le disposizioni dell’art. 6 del presente Capitolato in ordine ai presupposti per il pagamento dei corrispettivi nonché, in caso di perduranti inadempienze normative, retributive o assicurative verso il personale dipendente, le disposizioni dell’art. 8.
Articolo 13 - Rapporti con il personale e responsabilità
1. Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la ditta aggiudicataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Provinciale, restando quindi ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. La ditta sarà responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Provincia da qualsiasi responsabilità conseguente.
Articolo 14 - Responsabile e referente
1. L'impresa aggiudicataria deve designare un responsabile e referente dei lavori, avente idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa relativa al servizio in oggetto, il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente, all'atto della consegna del servizio, con indicazione inoltre di un sostituto per i periodi di assenza del primo.
2. Detto responsabile avrà il compito di controllare il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, intervenendo, decidendo e rispondendo per tutte le contestazioni e le inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio, segnalate dall'Ente. Al Referente l'Amministrazione si rivolgerà per la gestione complessiva del personale e per ogni necessaria rimostranza in merito agli aspetti organizzativi.
Articolo 15 – Compiti delle istituzioni scolastiche nella gestione dell’appalto
1. La Provincia mette a disposizione delle Istituzioni scolastiche gli operatori chiamati a svolgere l’attività di assistenza specialistica di cui al presente appalto.
2. Spetta alle Istituzioni scolastiche, in funzione della didattica e dell’integrazione dello studente disabile, il coordinamento e l’integrazione delle prestazioni delle figure
professionali disponibili: in tale contesto l’attività prestata dall’assistente specialistico si coordina con il lavoro svolto dal personale scolastico e i docenti.
3. Nell’ambito dell’attività di coordinamento di cui al punto precedente, gli incaricati per l’assistenza specialistica hanno diritto di accesso, in funzione dell’esercizio del proprio ruolo, alla documentazione medica ricevuta dall’Istituzione Scolastica e posta alla base delle richieste di assistenza specialistica.
4. Gli operatori chiamati a svolgere l’attività di assistenza specialistica, nell'erogazione delle loro prestazioni dovranno seguire le indicazioni concordate nell’ambito degli organismi preposti relativamente agli obiettivi, secondo gli interventi programmati per ciascun utente. Il servizio dovrà puntare a non frantumare l'intervento sul disabile operando in rapporto di collaborazione positiva, senza sovrapposizioni né lacune, con le altre strutture o figure operanti nello stesso ambito o sullo stesso soggetto.
5. Gli addetti all’assistenza specialistica dimostrano la loro presenza in servizio con i sistemi di accertamento (firma registro in entrata e in uscita, badge) messi loro a disposizione dall’Istituzione scolastica.
6. Ai fini della corretta gestione del presente appalto e della corretta gestione dei rapporti con gli assistenti, ed in particolar modo ai fini degli articoli 7 ed 8 del presente Capitolato, la Provincia consegna in copia all’Istituzione scolastica copia del presente Capitolato, degli atti di affidamento e del contratto di appalto.
Articolo 16 - Controlli
1. Sul servizio svolto dall'affidatario sono riconosciute alla Provincia le facoltà di controllo da attivarsi nelle forme ritenute più opportune.
2. L'Ente si riserva in particolare la facoltà di promuovere verifiche e controlli sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con specifico riferimento alla qualità del servizio, alla migliore utilizzazione delle risorse e agli altri aspetti del presente appalto, nonché sul rispetto delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, l'applicazione del contratto di lavoro e relativi accordi territoriali ai lavoratori, compresi i soci delle cooperative, impiegati nell'appalto in oggetto.
3. L'Amministrazione si riserva inoltre di contattare periodicamente gli utenti del servizio e i loro familiari per verificare il livello di qualità delle prestazioni erogate.
Articolo 17 – Responsabilità per danni o sinistri
1. La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo esclusivo carico qualunque risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi a carico dell'Amministrazione.
2. L'affidatario è responsabile per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e ai terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con contratto.
3. La Provincia resta esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.
Articolo 18 - Cauzione
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del
servizio, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione nei termini di legge.
2. Resta salvo, per l'Ente, l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato ad integrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
3. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto. A tale scopo le somme corrispondenti dovranno essere scontate dalla ditta in sede di emissione della successiva fattura, ovvero stornate dalla fattura già emessa mediante emmissione di nota di credito.
4. La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà restituito al termine dello stesso, semprechè non risultino a carico della ditta inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione.
5. Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Articolo 19 - Divieto di subappalto
1. E' vietato all'impresa appaltatrice cedere o subappaltare totalmente o parzialmente il servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.
Articolo 20 - Stipulazione del contratto e spese
1. Tutte le spese inerenti il presente contratto o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti della Provincia.
2. L'I.V.A. si intende a carico dell'Amministrazione.
Articolo 21 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Sassari.
Articolo 22 - Norme di rinvio
1. Il servizio oggetto del presente appalto è regolato, per quanto non previsto dal presente capitolato, dalle norme di legge vigenti in materia.
Articolo 23 - Privacy
1. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
2. Tutte le comunicazioni inerenti gli studenti disabili dovranno tener conto, nelle loro
modalità di effettuazione, della sensibilità dei dati ad essi inerenti.