ANCE L’AQUILA
ANCE L’AQUILA
Aderente all’Ance Nazionale
AREA SISMA
CIRCOLARE N. 15
PROT. N. 66
L’Aquila, 7 Febbraio 2011
ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI
LEGGERE ATTENTAMENTE
1
Oggetto: Pubblicazione dello “Schema di Contratto tipo” per l’affidamento dei lavori per la “ricostruzione pesante” –
Vi informiamo che sul sito del Commisasario per la ricostruzione è stato pubblicato lo Schema di contratto-tipo che i proprietari possono utilizzare ai fini dell’affidamento alle ditte dei lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.
Nelle note in premessa, viene specificato che lo schema, previsto dalle linee guida antimafia, pubblicate in G.U. n. 305 il 31/12/2010, è stato predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, sotto il coordinamento del Prefetto di L’Aquila.
Alleghiamo alla presente lo schema di contratto in epigrafe e le note introduttive della Struttura Tecnica di Missione.
Per ricevere informazioni e chiarimenti potete contattare il Geom. Xxxxx Xxxxxxxxxx presso gli Uffici di ANCE L’Aquila.
Il Direttore Xxxxxxxxx Xxxxx
ALL. LC
ANCE - V.le A. De Gasperi, 60 - 67100 L’Aquila
tel. 0000-00000 - fax 0000-00000 – xxx.xxxxxxxxxxx.xx e-mail:xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Schema1 di Contratto per
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PRIVATI
1 Da allegare alla domanda di contributo unitamente al preventivo, sottoscritto, per accettazione, dall’Impresa.
Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Tra (2)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Committente
e
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Appaltatore
premesso
- che l’immobile…………….sito in……………censito al…………… è stato danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito la regione Abruzzo, per il quale è stata prodotta domanda di contributo ai sensi dell’O.P.C.M.
n. ………. del …………, acquisita al protocollo di ………… al numero ……… in data ;
- che il progetto degli interventi di riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico dell’edificio è stato redatto da ………………..
- che il Comune di …………. ha rilasciato il contributo definitivo per l’immobile citato con provvedimento di ………… n. ……. del ……….. per l’importo complessivo di euro così articolato:
lavori
oneri per la sicurezza
indagini
spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo/regolare esecuzione)
oneri quale amministratore di condominio
2 In questa prima parte dovranno essere inserite in modo completo le generalità dei contraenti comprensive di residenza, luogo e data di nascita, cod. fiscale per le persone fisiche; denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione al Registro delle Imprese, capitale sociale versato, cod. fisc. e partita IVA, generalità del legale rappresentante per le persone giuridiche.
coordinamento progettazione
……………………………..
- che il Committente ha la giuridica disponibilità ai fini del presente contratto, essendone (3), dell’immobile citato;
- che il Committente intende affidare all’Appaltatore lavori di
………………………………………………………………………………………;
- che l’esecuzione di tali lavori è stata autorizzata ai sensi del (4)
- che l’Appaltatore dichiara di possedere le capacità tecniche e organizzative per eseguirli a regola d’arte e che è in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche adeguate alla natura dei lavori, ovvero i requisiti previsti ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA, valutati anche sulla base di eventuali indici quali-quantitativi (rating);
si conviene quanto segue
ART. 1 OGGETTO E GARANZIE
1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
2. Il Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:
………………………..
………………………..
3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell’Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati………………………………………………………….
4. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative e economico–
3 Va specificato se si tratta di proprietà o altro titolo idoneo.
4 Indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio: permesso di costruire, dia
finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.
5. L’appaltatore dichiara di aver verificato la completezza e la validità tecnica del progetto allegato e di ritenerlo, pertanto, idoneo ad assicurare al Committente un risultato tecnico conforme alle esigenze di riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico dell’edificio, nonché il raggiungimento delle condizioni di sicurezza prescritte nelle Ordinanze e nei relativi atti di indirizzo emanati dal Commissario delegato, eventualmente rivalendosi in via giurisdizionale, per quanto non diligentemente verificabile, sul Progettista e sul Direttore dei Lavori in merito alle attività di loro competenza.
6. L’appaltatore dichiara, altresì, che la validità del progetto è stata verificata anche sulla base di sopralluoghi e verifiche eseguibili sui manufatti.
ART. 2
DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico – amministrativa qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:
l’accettazione dell’Appaltatore del computo metrico estimativo dei lavori;
l’accettazione dell’Appaltatore delle condizioni poste nel provvedimento di concessione del contributo definitivo;
gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali e impiantistici;
il programma dei lavori;
il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori;
la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
il Piano Operativo di Sicurezza;
…………………………………………………………………………......
ART. 3
FORMA DELL’AFFIDAMENTO
1. L’appalto si intende affidato e accettato a corpo.
2. Nella determinazione del prezzo “a corpo” sono compresi nel costo globale le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant’altro necessario per eseguire compiutamente i lavori.
ART. 4 CESSIONE E SUBAPPALTO
1. Previa autorizzazione del Committente, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006,
l’Appaltatore può subappaltare le lavorazioni della categoria prevalente fino al 30%, fatto salvo il subappalto delle lavorazioni riconducibili alle categorie generali e specialistiche di cui al d.P.R. 34/2000 e s.m.i.. Salva la deroga di cui al presente articolo, resta comunque fermo il divieto di cedere, anche parzialmente, sotto qualsiasi forma, il contratto d’appalto. L’affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della committenza determina inadempimento grave e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
E’ fatto assoluto divieto al subappaltatore di ricorrere ad ulteriori subappalti.
E’ altresì vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento dei requisiti che non siano riconducibili all’impresa appaltatrice.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
..................................................................................................................................
3. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
4. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 5.
5. Contestualmente alla domanda, l’appaltatore si obbliga ad inviare al Committente copia del contratto di subappalto ai fini dell’autorizzazione, nonché il certificato della Camera di commercio munito della dicitura antimafia dei subappaltatori, documenti che il Committente provvederà ad inviare alla Prefettura competente.
6. La mancata trasmissione al Committente dei certificati di cui al comma 5 determina l’inadempimento grave dell’Appaltatore e, pertanto, sarà causa di risoluzione del contratto e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
7. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all’emissione di un’informazione prefettizia interdittiva tipica nei confronti della propria controparte, nonché alla violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo articolo 5.
8. L’Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto.
9. E’ fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 s.m.i.
ART. 5
OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore cui sono affidati i lavori di riparazione/ricostruzione e
miglioramento sismico possiede l’attestazione SOA per le categorie e classifiche adeguate alla natura dei lavori, ovvero i requisiti previsti ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA, valutati anche sulla base di eventuali indici quali-quantitativi (rating).
E’ fatta espressa esclusione dell’utilizzo dell’avvalimento. L’Appaltatore attesta di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare i lavori commissionati, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e delle referenze bancarie di solvibilità. Al contratto sono altresì allegati i certificati della Camera di Commercio muniti della dicitura antimafia, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI, nonché la fidejussione di cui all’articolo 17, comma 3.
2. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti (5).
L’Appaltatore dovrà:
a) astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di
5 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oneri:
a) l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, e l’adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;
b) salva diversa pattuizione contrattuale, tutti i materiali, la manodopera, i trasporti, i noli e quant’altro necessario per la compiuta esecuzione dei lavori inclusi gli oneri di personale e mezzi d’opera per i necessari tracciamenti e misurazioni;
c) l’elaborazione della contabilità in contraddittorio col Direttore Xxxxxx;
d) l’assistenza al Collaudatore (da inserire se è previsto collaudo);
e) la predisposizione e il mantenimento del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in generale del cantiere stesso, dell’opera in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati; l’installazione di baracche, uffici, spogliatoi, servizi igienici necessari al cantiere, conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
f) la predisposizione del progetto per l’elevazione dei ponteggi, se richiesto dalle norme di legge; l’elevazione e il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio ed asporto nonché la realizzazione di un impianto di illuminazione notturna e/o di un sistema d’allarme finalizzati a scoraggiare i furti con l’utilizzo dei ponteggi stessi o ancora mediante ;
g) le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque organo pubblico competente.
h)
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il committente dichiara di cedere la proprietà all’appaltatore);
b) provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall’Ente proprietario della strada.
2. L’Appaltatore si impegna altresì:
a) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
b) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
c) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
d) a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
e) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
f) a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
3. L’Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando il Committente da ogni responsabilità; vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e, quindi, soggette a tracciamento, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l’attività di smaltimento dei detriti.
A tal fine l’Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto, avvalendosi di banche o di Poste italiane s.p.a. utilizzando il
bonifico bancario o postale; all’uopo indica il conto corrente dedicato con IBAN
. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel bonifico il CUP ;
4. Il mancato utilizzo del bonifico, bancario o postale, conformemente a quanto indicato nel comma 3, da parte dell’Appaltatore determina inadempimento grave dell’Appaltatore e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
5. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 6
PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; così pure l’Appaltatore garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori di cui all’art. 11, comma 4. Si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione
dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.
3. L’Appaltatore consegna al Committente tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A, e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.
3 bis. L’Appaltatore si obbliga ad aprire presso gli Enti Previdenziali ed Assicurativi una posizione assicurativa specifica per il lavori di cui al presente contratto con impiego di manodopera propria, la cui incidenza sia congrua con i parametri di cui all’Avviso Comune del 28.10.2010 e s.m.i. sottoscritto dalle Parti sociali.
4. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: I.N.P.S ;
I.N.A.I.L ;
CASSA EDILE ;
R.C.T. / R.C.O n° .....................Compagnia ;
Contratto Collettivo applicato: ;
ART. 7 CORRISPETTIVO
1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € .......................
(euro....................................................................................), IVA esclusa di cui
€ costituiscono oneri per la sicurezza.
2. L’importo di cui al comma 1 è fisso ed invariabile.
ART. 8 PAGAMENTI
1. Salvo diversa regolamentazione disposta dalle O.P.C.M. nn. 3779 e 3790/2009
s.m.i. e dal provvedimento di concessione dell’indennizzo di cui in premessa, all’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto in
corso d’opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori – predisposti dalla Direzione Lavori ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento - al raggiungimento di un importo pari al 25% dell’importo contrattuale. Il pagamento dei S.A.L. sarà corrisposto entro 20 giorni dalla data di ricezione della corrispondente fattura.
Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori che dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, a cura dell’Appaltatore al Direttore dei Lavori.
Con l’emissione del certificato di collaudo, da eseguirsi entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, si estinguono le polizze a garanzia. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
L’Appaltatore inoltrerà per i pagamenti le relative fatture al Committente, in Via
- – C.F. . In conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 4, del d.l. n. 39/2009 conv. nella legge n. 77/2009 e all’art. 3 della legge n. 136/2010, nonché alle linee guida per i controlli antimafia indicati dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle grandi opere, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente indicato nell’articolo 5, comma 3.
ART. 9
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
1. Salvo diversa regolamentazione disposta dalle O.P.C.M. nn. 3779 e 3790/2009 e
dal provvedimento di concessione dell’indennizzo di cui in premessa, i lavori avranno inizio entro 30 giorni dalla concessione dell’indennizzo, avranno una durata di giorni ……… naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori, per cui saranno ultimati entro il ...................., salvo impedimenti dovuti a cause non imputabili alla volontà dell’Appaltatore.
2. Il Committente dovrà immettere l’Appaltatore nel possesso del terreno /fabbricato oggetto dell’intervento edilizio, consegnando le aree /i locali e quant’altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e
quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
3. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno giorni rispetto
al termine di inizio lavori di cui al primo comma.
4. La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
5. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, che si considera essenziale, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore.
5 bis. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
6. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l’Appaltatore, stabilirà un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
7. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a
...............giorni, imputabili all’Appaltatore, di richiedere la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
8. Per i giorni di anticipo sulle stesse date di ultimazione l’Appaltatore non avrà diritto a premi o compensi di sorta.
9. Se il termine di inizio delle opere di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.
ART. 10
POTERI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:
a) di verificare la conformità dei lavori via via al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
b) di verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c) di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo ammesso a finanziamento.
2. L’Appaltatore potrà sempre ottenere prima dell’esecuzione delle lavorazioni che gli ordini e le istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta.
3. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
4. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
ART. 11 RESPONSABILE DEL CANTIERE
1. L’Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a domiciliato in
...............
2. L’Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
a. l’organizzazione e la disciplina del cantiere;
b. la cura dell’osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.
ART. 12
RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI
1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell’intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari danno all’Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dall’inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.
ART. 13 VARIAZIONI E AGGIUNTE
1. Non sono ammesse varianti, se non ritenute necessarie e ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori, comunque rientranti nell’importo complessivo del contributo autorizzato.
2. Qualsiasi rischio derivante dalla necessità di eseguire lavori non previsti, che eccedano dall’importo ammesso a contributo, è a carico dell’Appaltatore, che può rivalersi ai sensi del comma 5 dell’art. 1, salvo situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, nel qual caso l’Appaltatore ed il Committente concordano sulle relative percentuali di accollo della spesa necessaria per la conclusone dei lavori. In ogni caso, l’Appaltatore rimane comunque responsabile del completamento dei lavori necessari ad assicurare al Committente un risultato tecnico conforme alle esigenze di riparazione/ricostruzione e miglioramento sismico dell’edificio, nonché il raggiungimento delle condizioni di sicurezza prescritte nelle Ordinanze e nei relativi atti di indirizzo emanati dal Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato-Presidente della Regione Abruzzo con proprio decreto definisce le procedure da porre in essere per la valutazione delle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile non risolte concordemente tra Appaltatore e Committente.
ART. 14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il Committente o il Responsabile dei Lavori dallo stesso incaricato verifica l’adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e sul Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori e provvede alle altre attività in materia di sicurezza imposte dalla legge.
ART. 15 CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. I documenti amministrativo - contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore sono quelli di seguito indicati:
registro di contabilità;
stati avanzamento lavori;
conto finale;
………………………
ART. 16 ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA
1. In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell’impresa, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.
ART. 17 VERIFICA FINALE
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori, il Committente e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro giorni dalla
data del verbale di ultimazione dei lavori di cui all’art. 11, comma 4, del presente contratto.
3. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno …..………. giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra
le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
5. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si considererà accettata.
8. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e
6 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.
9. L’appaltatore si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all’art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. 380/2001 entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del provvedimento amministrativo, in esito alle opere oggetto del contratto.
ART. 18
GARANZIE DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione (6).
2. L’Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
3. L’appaltatore presta, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, apposita cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria/assicurativa n. rilasciata in data dalla compagnia con scadenza _ per l’importo di
€ pari al % per cento dell’importo pattuito e ridotto al 50% per il
6 Nell’ipotesi che sia richiesto all’Appaltatore di eseguire lavorazioni su o con materiali forniti direttamente dal Committente, le parti possono prevedere che “l’Appaltatore è tenuto a garantire l’esecuzione a regola d’arte dei lavori eseguiti valutando preventivamente la qualità dei materiali forniti in contraddittorio con il Direttore dei Lavori/Committente comunicando per iscritto eventuali contestazioni”.
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a partire dall’approvazione del secondo S.A.L. del 25% dell’importo originario della polizza per ogni S.A.L.. Lo svincolo, nei termini e per le entità suindicati, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato solo alla data di emissione del certificato di collaudo. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore venga emessa un’informazione prefettizia interdittiva tipica, il Committente è legittimato ad attivare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
2. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata
A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti, accettati e contabilizzati dal direttore dei lavori , senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
ART. 20
RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
1. Il Committente si riserva la facoltà, in accordo con il Direttore Xxxxxx, di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
ART. 21
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla
stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di esecuzione dei lavori.
ART. 22 REGISTRAZIONE
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale
registrazione graveranno sulla parte che se ne avvalga.
ART. 23 RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice degli appalti, nelle parti applicabili ai lavori privati, al Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 4 (cessione e subappalto); art. 5 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 6 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 8 (pagamenti); art. 9 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 10 (responsabile del cantiere); art. 11 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 12 (variazioni e aggiunte); art. 15 (accertamenti in corso d’opera); art. 16 (verifica finale); art. 17 (garanzie dell’appaltatore); art. 18 (risoluzione del contratto); art. 19 (recesso unilaterale del Committente); art. 20 (risoluzione delle controversie).
Firma del Committente Firma dell’Appaltatore
, li
ALLEGATO A
1. Il committente o il responsabile dei lavori dichiara di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale(7) dell’Appaltatore, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII del d. lgs. 81/08 e s.m.i., ossia mediante i seguenti documenti:
Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del d. lgs. 81/08 e s.m.i.
Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del d. lgs. 81/08
2. Il committente riceve dall'impresa una dichiarazione dell'organico dell'impresa medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa all'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.8
7 Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII del d. lgs. 81/08 e s.m.i..
8 Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, tale requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
Struttura Tecnica di Missione: pubblicato lo schema di contratto tipo per la ricostruzione privata
di Redazione - 02/02/2011
E’ online, nella sezione Normative e Documenti/Documentazione tecnica, lo schema di contratto-tipo che i cittadini possono stipulare con le ditte per la ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.
Lo schema, previsto dalle linee guida antimafia, pubblicate in G.U. n. 305 il 31/12/2010, è stato predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, sotto il coordinamento del Prefetto di L’Aquila e sentite le parti economiche.
Il contratto è stato elaborato per rispondere all’esigenza di omogeneità dei controlli antimafia necessari nell’ambito degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, come emerge dalle disposizioni normative in materia di tracciamento per finalità antimafia contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché nelle linee guida indicate dallo stesso Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del 31/12/2010.
In particolare, lo schema è uno strumento utile a disposizione dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori di ricostruzione, per garantire la corretta esecuzione dei lavori stessi e consentire ai soggetti privati di rientrare nelle proprie abitazioni nelle condizioni di sicurezza prescritte nelle varie ordinanze, tutelando inoltre i committenti privati beneficiari delle risorse pubbliche in quanto soggetti non esperti in materia.
Il contratto è puramente facoltativo ed è quindi possibile utilizzare un differente modello contrattuale nel rispetto delle diposizioni normative contenute nel Codice Civile e nella legge n. 136/2010 e s.m.i.
Lo schema di contratto-tipo è stato elaborato considerando che i lavori di riparazione e ricostruzione vengono affidati direttamente all’impresa e computati sulla base del prezziario regionale dei lavori pubblici, senza alcun ribasso, tenuto conto che i contributi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), e) ed e-bis) del d.l. n. 39/09 conv. dalla legge n. 77/09, destinati alla ricostruzione e riparazione in parola sono concessi a titolo di indennizzo e non di contributo e, pertanto, i privati beneficiari sono esonerati dall’obbligo di espletare procedure ad evidenza pubblica.
È auspicabile, infine, che i privati facciano opportunamente riferimento agli indici quali- quantitativi (“rating”) delle imprese nella valutazione delle stesse che intendano accedere alla procedura di assegnazione dei lavori, allo scopo di salvaguardare le esigenze dei committenti privati e la professionalità e le competenze delle imprese che operano nel settore.
Schema di contratto tipo (formato PDF) Schema di contratto tipo (Formato RTF)