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AREA ENTRATE | |||||
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER L’ENTE E LA CITTADINANZA E DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI NAPOLI PROJECT FINANCING SU INIZIATIVA DEL PROPONENTE, AI SENSI DEGLI ART. 164 E SEGUENTI NONCHE’ DEGLI ARTT. 179, COMMA 3, E 183, COMMA 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 | |||||
CIG: 9399303635 | |||||
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Sommario
1. Premesse e documentazione di gara 4
3. Caratteristiche dell’appalto 5
7. Chiarimenti e Comunicazioni 9
9. Soggetti ammessi alla gara 10
11. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale 12
11.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice 12
11.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria – ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice 13
11.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice 14
15.1 Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del X.Xxx. 50/2016 17
15.2 Cauzione ai sensi dell’art. 183 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 20
16. Modalità di presentazione della documentazione 20
17. Modalità di presentazione dell’offerta 21
19. BUSTA A – Documentazione amministrativa e suo contenuto 23
19.1 Istanza di partecipazione 23
19.3 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo 26
19.4 Dichiarazioni integrative 26
19.5 Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo all’ANAC 29
19.7 Documentazione in caso di avvalimento 29
20. BUSTA B – Documentazione Offerta Tecnica 30
21. BUSTA C – Documentazione Offerta Economica 31
22. Valutazione dell’offerta tecnica ed economica 32
22.1 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 33
22.2 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 41
22.3 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 43
23. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione. 43
24. Verifica di anomalia delle offerte 45
25. Aggiudicazione e stipula del contratto 46
26. Definizione delle controversie 48
27. Trattamento dei dati personali 48
28. Informazioni complementari 48
28.1 Protocollo di Legalità 49
28.2 Tracciabilità dei flussi finanziari 50
28.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli 50
1. Premesse e documentazione di gara
Con la determinazione a contrarre n. K1086/008 del 20/09/2022 è stata indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento, tramite lo strumento della Finanza di Progetto, della concessione relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l’ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt.60 e 183, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016.
La proposta di Finanza di Progetto per la concessione del servizio in oggetto, ai sensi degli artt.179, comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs.50/2016, è stata presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo tra le società MUNICIPIA S.p.A. e NETCOM Engineering S.p.A. (già NETCOM GROUP S.p.A.). Essa contiene il progetto di fattibilità, lo Schema di Contratto regolante i rapporti fra il Concessionario e il Comune di Napoli, il Piano economico-finanziario asseverato (di seguito anche PEF), la Specificazione delle caratteristiche del servizio e delle attività di gestione, l’indicazione delle Garanzie.
Detta proposta è stata approvata con l’atto deliberativo di Giunta Comunale n.233 del 30/06/2022. Con
l’approvazione definitiva il soggetto Proponente ha acquisito lo status di Promotore.
Si specifica, ai sensi dell’art.183, comma 15, del D.Lgs.n.50/2016, che:
- il Promotore, qualora non risultasse aggiudicatario della procedura di gara, ha la facoltà di esercitare il “diritto di prelazione” e divenire aggiudicatario, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, con l’obbligo di provvedere ad adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente;
- il Promotore, non aggiudicatario, qualora dovesse esercitare la suddetta prelazione, dovrà corrispondere all’originario aggiudicatario il pagamento delle spese da questo sostenute (e documentate) per la predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016;
- il Promotore, non aggiudicatario, qualora non dovesse esercitare la suddetta prelazione, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, a carico dell’aggiudicatario della procedura, nei limiti di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016.
Le attività relative all’espletamento della procedura di gara sono svolte dal RUP e dal Dirigente Responsabile
dell’Area Entrate, con il supporto dell’Area CUAG del Comune di Napoli.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma “Appalti&Contratti”, accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
La documentazione di gara, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e sulla piattaforma delle gare telematiche: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, comprende:
⮚ La Proposta del Promotore comprensiva dei seguenti documenti:
• Progetto di fattibilità (Relazione illustrativa ed Elaborato tecnico);
• Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
• Piano Economico Finanziario (asseverato).
• Schema di Contratto e Matrice dei Rischi;
⮚ Il Bando di gara
⮚ Il Disciplinare di gara
⮚ Il Capitolato tecnico dei sistemi informatici
In caso di differenze tra i diversi documenti di gara predisposti dal proponente, prevalgono i contenuti dello Schema di Contratto.
Comune di Napoli: “Stazione Appaltante”;
Offerente: operatore economico partecipante alla gara, Appaltatore, Concessionario;
Le parti: “Comune di Napoli” e “Concessionario”; RUP: “Responsabile Unico del Procedimento”; DEC: “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”;
CODICE: “Codice dei contratti – X.Xxx. n.50/2016 e ss.mm.ii”
3. Caratteristiche dell’appalto
Affidamento in concessione della “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER L’ENTE E LA CITTADINANZA E DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI NAPOLI”, da attuarsi con lo strumento della Finanza di Progetto, ai sensi dell’art.183, comma 15 del D.Lgs.n.50/2016.
l luogo di esecuzione dei lavori è Napoli (Codice NUTS: ITF33).
Le attività oggetto dell’appalto sono dettagliatamente elencate e descritte nella proposta del Promotore, e segnatamente nei seguenti documenti:
• Progetto di fattibilità (Relazione illustrativa ed Elaborato tecnico);
• Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
• Piano Economico Finanziario (asseverato);
• Schema di Contratto e Matrice dei Rischi.
Tipo | Descrizione appalto | Importo |
PR | Attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate | 92.842.507,20 € (60%) |
SEC | Attività di supporto (fornitura, sviluppo e manutenzione software, call center e attività di sportello, aggiornamento banche dati, censimento, etc.) | 61.895.004,80 € (40%) |
Tabella n. 1 – Prestazioni oggetto dell’appalto, qualificazione ed importo CVP principale: 79940000-5 Servizi degli organismi di riscossione
CVP secondari: 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto 79500000-9 Servizi di ufficio
79800000-2 Servizi di stampa e affini
79900000-3 Servizi commerciali vari ed altri servizi
La ripartizione degli importi tra la prestazione principale e le prestazioni secondarie è da considerarsi meramente indicativa.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di RTI verticale, la mandataria eseguirà la
prestazione principale e la/le mandante/i le prestazioni secondarie.
Con la partecipazione alla presente procedura, i concorrenti accettano, senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, tutti gli elaborati posti a base di gara.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.
Tipologia di appalto: Project Financing su iniziativa del Proponente, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs.
n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento in concessione della “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER L’ENTE E LA CITTADINANZA E DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI NAPOLI”.
Divisione in lotti: Lotto unico per unicità funzionale tecnico - economica dell’appalto ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l’equilibrio economico finanziario del progetto è strettamente connesso alla unitarietà della sua realizzazione.
CIG: 9399303635.
Determinazione Dirigenziale n. K1086/008 del 20.09.2022 (I.G. n. 1713 del 23.09.2022).
Le spese di investimento ed i costi per la gestione dei servizi sono a carico del concessionario, al quale vengono riconosciuti aggi sulle somme riscosse (aggi variabili in ragione delle performance di riscossione).
Stazione Appaltante: Comune di Napoli – Area Entrate (Corso Xxxxxxx Xxxxx, 00/00, XXX 00000, Xxxxxx) pec: xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario
dell’Area Entrate del Comune di Napoli (mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx).
Modifiche: Le modifiche della concessione sono disciplinate dall’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 19
dello schema di contratto.
1. progettazione, realizzazione e gestione di una Infrastruttura Tecnologica per l’Ente e la Cittadinanza,
costituita da:
• un’anagrafe tributaria comunale, denominata nella proposta “Sistema della Conoscenza”,
come meglio definita e descritta nel Progetto di fattibilità;
• un modello innovativo di ingegnerizzazione dei processi di gestione delle entrate dell’Ente
(Business Process Reengineering);
• nuovi sistemi informatici per il Dipartimento Ragioneria e per i Servizi Demografici e Statistici, oltre che per l’Area Entrate.
2. la concessione dei servizi di:
a) Xxxxxxxxx, accertamento, recupero evasione delle entrate locali vigenti alla data della presentazione della Proposta ed esemplificativamente di seguito riportate:
• Imposta Municipale Unica (IMU),
• Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
• Tassa sui Rifiuti (TARI),
e di qualsiasi evoluzione normativa e/o regolamentare che le citate entrate abbiano nel corso della durata contrattuale;
b) Riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie, ivi comprese le sanzioni derivanti dalla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada:
• Gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva;
• Gestione di un servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti- SPC, nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all’erogazione del servizio stesso per consentire l’incasso dei crediti che siano originati dalla presente Concessione;
c) Gestione dei servizi di supporto al Comune nei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente nell’attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell’anagrafe tributaria comunale.
La concessione, nella proposta di Project Financing presentata dal proponente, prevede una durata di 10 anni per la gestione dei servizi, più 3 anni per il completamento delle attività di riscossione dei crediti trasmessi al concessionario durante il progetto e la gestione dei relativi gradi di contenzioso.
L’efficacia della Concessione decorre dalla sottoscrizione del Contratto.
L’importo totale stimato della concessione a base di gara, ai sensi degli artt.35 e 167 del D.Lgs.n.50/2016, è pari ad € 154.737.512,00, al netto di IVA, che corrisponde al valore presunto dei ricavi rapportato all’intera durata del contratto, come risultante dal PEF asseverato del Promotore dell’iniziativa.
Tale importo è comprensivo di tutte le voci di ricavo per il concessionario, come dettagliatamente illustrate
all’art. 29 dello Schema di Xxxxxxxxx, e segnatamente:
• Aggio sulle somme riscosse a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento per le attività di contrasto all’evasione;
• Aggio sulle somme riscosse a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento per omesso/parziale
pagamento TARI;
• Aggio sull’incremento annuale della riscossione spontanea IMU e TARI;
• Aggio sulle somme riscosse a seguito delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie;
• Recupero delle spese di procedura e delle spese di recapito e notifica (incluse quelle a carico del contribuente destinatario).
L’importo complessivo stimato degli investimenti è stato quantificato dal Promotore in € 12.139.528,00, al netto di IVA, come descritti nel PEF.
7. Chiarimenti e Comunicazioni
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre dieci giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo. È facoltà del concorrente l’effettuazione di un sopralluogo, da concordare con la stazione appaltante, per il quale non verrà comunque rilasciata alcuna attestazione.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
L’assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.
La Stazione Appaltante, prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti generali e requisiti ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati dal concorrente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, economico-finanziario e di capacità tecnico-professionale avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 81 e ss. del Codice.
11.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Iscrizione all’Albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 101 del 13 aprile 2022 (“nuovo Regolamento”).
c) Iscrizione in apposita sezione separata dell'Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell’art. 1 comma 2, del nuovo Regolamento.
Visto che il nuovo Regolamento è entrato in vigore in data 11.08.2022, e considerati tempi previsti per l’entrata a regime delle nuove disposizioni, il requisito di cui al punto b) si intende assolto con l’iscrizione nell'albo eseguita ai sensi del DM n. 289 del 2000 (“precedente Regolamento”) e la presentazione della domanda di cui all’art. 1, comma 1, del nuovo Regolamento. Tale previsione è coerente con le disposizioni transitorie contenute nell’art. 23 comma 2 del nuovo Regolamento, laddove è specificato che “[…] Le iscrizioni nell'albo eseguite ai sensi del citato decreto n. 289 del 2000 continuano a produrre effetti anche a
seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una dichiarazione, resa ai sensi del citato articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nell'albo. […]”.
Per le medesime considerazioni, il possesso del requisito di cui al punto c) si intende assolto con la presentazione della domanda di iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 1, comma 2, del nuovo Regolamento.
In caso di RTI orizzontale i requisiti di partecipazione debbono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento. In caso di RTI verticale o misto, il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da tutti i componenti, ciascuno per le attività di competenza, il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto dal componente che esegue le attività di accertamento e riscossione, mentre il requisito di cui al punto c) deve essere posseduto da chi effettua le attività propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del nuovo Regolamento, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere svolte anche dalle società di cui al comma 1.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, presenta una dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
In caso di consorzi stabili, il requisito di idoneità professionale cui al punto a), Iscrizione alla CCIAA, deve essere posseduto sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, i requisiti di cui ai punti b) e c) dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
11.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria – ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice
I concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità economica-finanziaria:
- Aver conseguito nel triennio (2019/2020/2021), complessivamente un fatturato globale, dato dalla sommatoria dei fatturati annuali, di almeno € 20.000.000,00 (venti milioni) Iva esclusa.
Il fatturato globale assume un rilievo fondamentale sia per le caratteristiche delle prestazioni da effettuare che per la natura della procedura indetta, la quale dovrà selezionare operatori economici dotati di un idoneo livello di capacità finanziaria, proporzionata al valore stimato del contratto.
La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I, del Codice, per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
In caso di RTI, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
11.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla gara:
1. Aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate per un importo complessivo non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni) IVA esclusa. Tali servizi possono far riferimento sia ad attività in concessione che ad attività di supporto per gli Enti che gestiscono direttamente la riscossione coattiva. Pertanto, l’importo minimo richiesto può essere rappresentato sia dagli aggi sulla riscossione coattiva, sia dai corrispettivi riconosciuti dagli Enti committenti per le attività di supporto alla riscossione coattiva;
2. Aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, servizi di gestione ordinaria, accertamento e recupero evasione dei tributi e delle altre entrate comunali per un importo complessivo non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni) IVA esclusa. Tali servizi possono far riferimento sia ad attività in concessione che ad attività di supporto per gli Enti. Pertanto, l’importo minimo richiesto può essere rappresentato sia dagli aggi sulla riscossione (volontaria e/o sollecitata), sia dai corrispettivi riconosciuti dagli Enti per le attività di supporto alla gestione ordinaria, all’accertamento dei tributi e al recupero dell’evasione;
3. Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di sviluppo o manutenzione software e/o la fornitura di applicativi software per la gestione dei servizi tributari in almeno un Comune con più di 100.000 abitanti;
4. Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di sviluppo o manutenzione software e/o la fornitura di applicativi software per la gestione dei servizi demografici in almeno un Comune con più di 100.000 abitanti;
5. Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di sviluppo o manutenzione software e/o la fornitura di applicativi software per la gestione dei servizi finanziari e di contabilità in almeno un Comune con più di 100.000 abitanti;
La comprova dei suddetti requisiti è fornita, secondo le disposizioni di cui all’articolo 86 e all’allegato XVII,
parte II, del D.Lgs.n.50/2016, mediante:
• certificati rilasciati dall’ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione, ecc. attestanti il buon esito delle prestazioni;
• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
In caso di RTI orizzontale, i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
In caso di RTI verticale, i requisiti di cui al punto 1) e 2) devono essere posseduti dal componente che esegue le attività di accertamento e riscossione (mandataria), i requisiti dei punti 3), 4) e 5) dalla/e mandante/i.
In caso di RTI misto si applica la regola del RTI verticale e, per le singole prestazioni (principali e secondarie)
che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest’ultimo.
In caso di consorzi stabili, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l’ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto “Chiarimenti e Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L’affidamento in subappalto è consentito nelle modalità disciplinate dall’art. 174 del Codice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che se ne faccia espressa menzione nella sezione specifica del DGUE, indicando le parti del servizio che si intende affidare a terzi. Qualora, invece, il Concessionario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto, è fatto divieto di ricorrervi.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
15.1 Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice e dall’art. 1 – comma 4 – della legge 120/2020, pari al 2% del valore della concessione, e precisamente di importo pari ad euro 3.094.750,24, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, ai sensi dell’art. 93 comma 2 del Codice;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
• essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.31/2018;
• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
• prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
• contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
• riportare l’autentica della sottoscrizione (non richiesta se la polizza è digitale);
• essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione il fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (ad esempio: intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
15.2 Cauzione ai sensi dell’art. 183 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 183 comma 13 del d.lgs 50/2016, le offerte sono corredate da un'ulteriore cauzione fissata in € 303.488,20, pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
Le modalità di costituzione della cauzione sono analoghe a quelle della garanzia provvisoria esposte nel paragrafo 15.1.
Alla cauzione non si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.
16. Modalità di presentazione della documentazione
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Le dichiarazioni, il DGUE e i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 83 del Codice.
17. Modalità di presentazione dell’offerta
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata. Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx entro e non oltre la data indicata nel bando di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
• Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;
• Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale della singola Busta, non dovrà superare i 1 GB.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
19. BUSTA A – Documentazione amministrativa e suo contenuto
Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:
1) istanza di partecipazione, con le dichiarazioni secondo le indicazioni di cui al punto 19.1;
2) garanzia provvisoria e documentazione a corredo ai fini della riduzione, di cui al punto 19.2;
3) documento di gara unico europeo DGUE, di cui al punto 19.3;
4) dichiarazioni integrative rese ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, di cui al punto 19.4;
5) documento attestante il versamento del contributo ANAC, di cui al punto 19.5;
6) Patto di Integrità, di cui al punto 19.6;
7) eventuale documentazione in caso di avvalimento, di cui al punto 19.7;
19.1 Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell’apposito campo obbligatorio.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del d.lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell’istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI/RTP, l’istanza di partecipazione deve contenere: - l’indicazione delle percentuali della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l’impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
- In caso di RTI/RTP già costituito, l’istanza di partecipazione deve contenere l’indicazione delle percentuali della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d’impresa, in particolare l’obbligo di indicare le percentuali della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.
In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione dell’organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all’art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all’art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all’art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o fornitura, di cui all’art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
19.2 Garanzia provvisoria
La Garanzia provvisoria e la cauzione ai sensi dell’art. 183 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, dettagliatamente indicate nel paragrafo 15, dovranno essere inserite in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, nell’apposito spazio previsto. La documentazione prevista ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice potrà essere inserita nel medesimo campo ovvero in “Eventuale documentazione integrativa”.
19.3 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM dell’allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in “Documentazione Amministrativa” sulla piattaforma telematica.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell’apposito campo, compilato e firmato digitalmente.
19.4 Dichiarazioni integrative
Dichiarazioni firmate digitalmente e inserite nell’apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all’estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1) di accettare senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, tutti gli elaborati posti a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti;
2) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 3/2007, l’obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare l’aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
3) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii;
4) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., alla Legge 217/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
5) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo par. 25 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
6) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
7) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
8) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
9) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione vigente del Comune di Napoli (paragrafo “Nuove regole per le verifiche tributarie”), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
10) di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento approvato dall’Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i. e con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all’art. 2 comma 3, dispone l’applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.
Le sanzioni applicabili all’impresa affidataria, in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, sono quelle previste nel Patto di Integrità
adottato dall’Ente (art. 20 comma 7 del Codice di Comportamento). In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell’art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice. Ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo;
12) i seguenti nominativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice:
13) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l’appalto per l’intera durata dell’affidamento, con personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici idonei;
15) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
17) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell’apposito campo obbligatorio “Autocertificazione”.
19.5 Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo all’ANAC
I concorrenti, a pena d’esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo secondo le disposizioni della Delibera ANAC 21 dicembre 2021, n. 830, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, per un importo pari a € 500,00, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell’ANAC (già AVCP). A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell’apposito spazio “Contributo Anac”, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento.
19.6 Patto di Integrità
Modello predisposto e messo a disposizione nel portale telematico nella sezione dedicata alla gara, raggiungibile dal sito: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Lo stesso dovrà essere inserito nell’apposito campo obbligatorio “Patto di Integrità”.
19.7 Documentazione in caso di avvalimento
L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso
di avvalimento” la seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o sa altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
20. BUSTA B – Documentazione Offerta Tecnica
L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
La stessa dovrà essere predisposta seguendo l’articolazione in capitoli come di seguito proposta.
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti, da parte dell’operatore economico, riferimenti
all’offerta economica nella documentazione dell’offerta tecnica.
La Busta telematica - Offerta tecnica deve contenere le relazioni illustrative riferite a ciascun criterio/sub- criterio di valutazione indicato nella tabella 3 del successivo punto 22.1 del disciplinare di gara.
L’offerta tecnica può prevedere varianti al progetto di fattibilità del Promotore, purché non si configurino come alternativa progettuale ma si limitino ad innovazioni migliorative, aggiuntive e/o integrative, nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione dello studio di fattibilità posto a base di gara, che verranno valutate secondo i criteri/sub-criteri stabiliti nella tabella 3, con la relativa attribuzione dei punteggi.
Le valutazioni delle prestazioni offerte, rispetto a ciascun criterio/sub-criterio, verranno effettuate sulla base della completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l’esecuzione delle prestazioni.
Le relazioni prodotte per la valutazione degli elementi tecnici dovranno essere conformi al formato e numero di pagine stabilite. Le eventuali pagine in esubero, rispetto al numero stabilito, non verranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Pertanto, resta ad esclusiva responsabilità del concorrente l’incompletezza della descrizione della proposta offerta dipendente dalla mancata valutazione delle pagine in esubero.
In sede di presentazione dell’offerta, il proponente dovrà fornire la documentazione tecnica corrispondente alle linee guida di seguito espresse.
L’Offerta Tecnica dovrà essere strutturata obbligatoriamente in una relazione contenente n. 6 capitoli e non potrà superare la lunghezza di 200 pagine standard formato A4, con carattere “Arial 11”, interlinea 1,5, margine normale.
Nel primo capitolo, che conterrà una presentazione complessiva del concorrente e della proposta, il concorrente illustrerà gli elementi di pregio che qualificano la sua proposta tecnica e la sua esperienza nel settore specifico.
I successivi capitoli saranno ciascuno dedicati ai criteri di cui al paragrafo 22.1 e intitolati con la dizione esatta dei criteri di gara.
In particolare, ciascun capitolo dedicato avrà un numero di paragrafi corrispondente al numero dei sub-criteri elencati nelle tabelle 3.A, 3.B, 3.C, 3.D e 3.E al paragrafo 22.1, con la trattazione di ciascun sub-criterio e l’indicazione dei requisiti oggetto di valutazione. Nel caso di sub-criterio quantitativo o tabellare occorre precisare la tipologia offerta ed individuare il corrispondente punteggio a cui il concorrente aspira, riportando schemi grafici quotati e la documentazione probatoria necessaria per le verifiche del singolo sub-criterio.
In caso di sub-criterio qualitativo occorre fornire gli elementi utili per la compiuta valutazione esplicitando i temi sintetizzati in ciascun sub-criterio.
Il mancato rispetto di tali indicazioni comporterà l’attribuzione del punteggio 0 per ciascuna valutazione. Il Punteggio Tecnico, pari ad un massimo di 80 (ottanta) punti, sarà pari alla somma dei singoli punti tecnici attribuiti all’i-esimo concorrente a seguito di valutazione tecnica.
Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle caratteristiche degli applicativi, al fine di valutare l’interfaccia grafica, la facilità di utilizzo e le modalità di integrazione tra i diversi moduli, è richiesta la predisposizione di un video per ciascuno dei subcriteri B.2.1, B.3.1, B.4.1 e B.5.1.
I video non dovranno essere allegati all’offerta tecnica, ma i relativi file dovranno essere resi disponibili online tramite link contenuti nell’offerta tecnica.
Al fine di garantire l’immodificabilità dell’offerta, i files dovranno avere firma digitale e marca temporale con
data non successiva a quella del termine di presentazione delle offerte.
Ciascun video dovrà avere una durata massima di 15 minuti. La mancata predisposizione del video dimostrativo e/o il mancato funzionamento del link inserito nell’offerta tecnica comporteranno il dimezzamento del punteggio massimo assegnabile al corrispondente subcriterio (vale a dire il dimezzamento di Phmax nella formula riportata al successivo paragrafo 22.2).
21. BUSTA C – Documentazione Offerta Economica
Il plico Busta C – Documentazione Offerta economica – dovrà contenere, a pena di esclusione, il documento generato dalla piattaforma con:
• l’indicazione del ribasso percentuale unico (massimo due cifre decimali) sugli aggi dettagliatamente
riportati all’articolo 29 dello Schema di contratto del Promotore posto a base di gara;
• l’importo dei costi della manodopera e l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La Busta dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.183, comma 15, del.Lgs.n.50/2016, i
seguenti documenti:
a) lo “Schema di Contratto”, predisposto sulla base dello schema di contratto del Promotore posto a base di gara, aggiornato delle eventuali maggiori prestazioni offerte dal concorrente con le migliorie proposte. Ad esso dovranno essere allegati:
i. Il Piano Economico Finanziario asseverato, ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016;
ii. la “Matrice dei Rischi”, come previsto dalle Linee guida n.9 approvate dall’ANAC con la
delibera n.318 del 28/03/2018 e successive integrazioni;
b) la dichiarazione delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui all’art. 183,
commi 9 e 15, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in caso di
costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Il concorrente dovrà altresì inserire, nell’apposito campo, la documentazione a comprova dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Qualsiasi modalità prescelta, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, è ritenuta conforme (ad es. modello F24 o F23 quietanzato, scansione della marca da bollo cartacea annullata con il codice CIG della gara). Relativamente al mod. F23 si indica: il codice ufficio “TER” e il codice tributo “456T”. Per qualsiasi altra informazione utile al pagamento dell’imposta di bollo tramite F23 o F24 possono essere chiesti chiarimenti all’Agenzia delle Entrate quale amministrazione competente in materia.
22. Valutazione dell’offerta tecnica ed economica
L’appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:
Descrizione | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Soglia di sbarramento: saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta
economica, i concorrenti la cui offerta tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a 48/80.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici: Ptot = POT + POE. Sarà proposta l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua. In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all’elemento offerta tecnica.
22.1 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi:
Criterio | Descrizione Criterio | Modalità di Valu- tazione (MV) | Punteggio Max attri- buibile |
A | ORGANIZZAZIONE, RISORSE E MODELLO DI GE- STIONE DEL PROGETTO | QL/QT/T | 20 |
B | SISTEMA INFORMATIVO | QL/QT | 23 |
C | GESTIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TARI | QL | 12 |
D | GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE EN- TRATE COMUNALI | QL/QT | 13 |
E | SERVIZI AGGIUNTIVI | QL/QT | 12 |
Totale | 80 punti |
Tabella 2 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
A | ORGANIZZAZIONE, RISORSE E MODELLO DI GESTIONE DEL PROGETTO | |||
Sub- Cri. | Descrizione Sub-Criterio | PT Max | Criterio di valutazione | MV |
A.1 | Composizione del Gruppo di lavoro e organizzazione complessiva del progetto | 3 | Elementi qualitativi dell’organizzazione, quantità e profili delle risorse assegnate al progetto (coerenza risorse – attività) | QL |
A.2.1 | SLA e sistema delle penali Elementi quantitativi di incremento dei Livelli di Servizio e delle Penali | 1 | Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” Punto N Incremento della percentuale di notifica indicata nel progetto (75%) | QT |
A.2.2 | 0,5 | Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” Punto O.a Riduzione della percentuale massima di atti annullati sugli atti emessi nel primo triennio indicata nel progetto (30%) | QT | |
A.2.3 | 0,5 | Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” | QT |
Punto O.b Riduzione della percentuale massima di atti annullati sugli atti emessi nel quarto e quinto anno indicata nel progetto (20%) | ||||
A.2.4 | 0,5 | Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” Punto O.c Riduzione della percentuale massima di atti annullati sugli atti emessi a partire dal sesto anno indicata nel progetto (15%) | QT | |
A.2.5 | 0,5 | Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” Punto P Anticipazione delle azioni coattive, rispetto alla tempistica indicata nel progetto (12 mesi dalla notifica del provvedimento propedeutico), e, in ogni caso, non inferiore ai termini di legge | QT | |
A.2.6 | 1 | Paragrafo 3.6 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” Livelli di servizio sul recupero dell’evasione Incremento delle percentuali indicate nel progetto (tabella pag. 15). Non sono ammessi valori inferiori rispetto a quelli contenuti nel documento del Promotore. Sarà valutata la somma delle percentuali indicate nei primi 5 anni di durata del progetto | QT | |
A.3 | Organizzazione del servizio di contatto con il contribuente | 4 | Numero e dislocazione dei punti di contatto con il contribuente, orari di apertura degli sportelli (fisici e virtuali), collegamento con reti di strutture esistenti (lottomatica, tabaccai, etc), | QL |
A.4 | Caratteristiche del cruscotto di monitoraggio | 3 | Funzionalità del sistema di monitoraggio, che consentano di verificare sia lo stato di avanzamento delle attività (in termini assoluti e di scostamento rispetto agli obiettivi) che la contabilità di commessa (con l’andamento, attuale e prospettico, degli indicatori economico finanziari). | QL |
Possibilità di estrarre dati aggregati su tutte le voci di costo | ||||
A.5 | Robustezza del progetto | 3 | Ampiezza del range di oscillazione dei parametri entro il quale non si attiva la procedura di riequilibrio. Il criterio stabilisce la pesatura dei quattro parametri ΔTIRp , ΔTIRa , ΔDSCRmed e ΔLLCRmed che dovranno essere indicati da ciascun concorrente, in modo da ricavare una “funzione di robustezza”. La formula è: R = 0,45*ΔTIRp + 0,25*ΔTIRa + 0,2*ΔLLCRmed + 0,1*ΔDSCRmed dove ΔTIRp e ΔTIRa sono espressi in punti base ed in valore assoluto, mentre ΔLLCRmed e ΔDSCRmed sono espressi in valore assoluto moltiplicato per 100. Per il corretto significato di questi parametri si fa riferimento alla nota in calce alla presente tabella. (1) | QT |
A.6 | Certificazioni ISO e rating di legalità | 3 | 0.5 punti per ogni stella del rating di legalità (max 1.5 punti) e 0.5 punti per ogni certificazione ISO attinente (max 1.5 punti). Nella nota (2) in calce alla presente tabella l’elenco delle certificazioni ISO ritenute attinenti. Nella nota (3) le modalità di valutazione in caso di raggruppamento. | T |
A | TOTALE PUNTI | 20 |
Tabella 3.A – Subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica (criterio A)
(1) Nota relativa al subcriterio A.5 (Robustezza del progetto)
L’art. 32 dello Schema di Contratto disciplina la procedura di riequilibrio, attivabile in presenza di un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario come definita nell’allegato II al medesimo documento. Ciascun concorrente dovrà inserire, in luogo degli asterischi presenti in tale definizione (pag. 64 dello Schema di contratto) dei valori che individuano l’intervallo di tolleranza di ciascun parametro, all’interno del quale non si determinano le condizioni per l’attivazione della procedura di riequilibrio di cui all’art. 32.
Evidentemente, quanto più ampio sarà il range di oscillazione indicato da ciascun concorrente, tanto più “robusto” sarà il progetto, nel senso che sarà meno probabile il ricorso alla procedura di riequilibrio economico finanziario.
Per definire un indicatore sintetico di “robustezza” del progetto sono stati individuati quattro parametri:
TIRp: Tasso Interno di Redditività del progetto
TIRa: Tasso Interno di Redditività per l’azionista (equity)
LLCRmed : Loan Life Coverage Ratio, che indica il valore medio del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato
DSCRmed : Average Debt Service Cover Ratio, che indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato
Ai fini del calcolo dell’indicatore di “robustezza”, per questi parametri non vanno indicati i valori presenti nel PEF predisposto da ciascun concorrente, ma solo i rispettivi intervalli di tolleranza, ossia i range di oscillazione all’interno dei quali non si determinano le condizioni per l’attivazione della procedura di riequilibrio. In tal modo è assicurata la compliance con la prescrizione normativa di non esporre nei documenti dell’offerta tecnica elementi in grado di anticipare i contenuti dell’offerta economica. Ad esempio, indicare un ΔTIRp pari a 100 punti base significa dire che, finchè il TIRp calcolato “nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza” non si discosta dal TIRp presente nel PEF di più dell’1%, non si determinano, rispetto a tale parametro, le condizioni di “Alterazione dell’equilibrio Economico Finanziario” definite in allegato allo schema di contratto. Il valore di ΔTIRp non ci dice nulla sul valore di TIRp esposto nel PEF, né, tantomeno, sul valore dell’offerta economica (espressa in termini di ribasso percentuale unico sugli aggi indicati nel progetto del Promotore posto a base di gara).
A ciascuno di questi quattro intervalli è stato attribuito un peso.
La formula proposta è la seguente: R = 0,45*ΔTIRp + 0,25*ΔTIRa + 0,2*ΔLLCRmed + 0,1*ΔDSCRmed
dove ΔTIRp e ΔTIRa sono espressi in punti base ed in valore assoluto, mentre ΔLLCRmed e ΔDSCRmed sono espressi in valore assoluto moltiplicato per 100.
(2) Nota relativa al subcriterio A.6: Elenco delle certificazioni ISO attinenti al progetto
ISO 9001 Certificazione dei Sistemi di gestione per la qualità
ISO 20000-1 Certificazione dei Sistemi di Gestione dei servizi informatici
ISO 22301 Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa
ISO 27001 Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO 37001 Certificazione dei Sistemi di Gestione per la prevenzione della corruzione ISO 45001 Certificazione del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
(3) Nota relativa al subcriterio A.6: Modalità di valutazione delle certificazioni ISO e del rating di legalità in caso di raggruppamento.
Quando l’offerta è presentata da un raggruppamento di imprese, le certificazioni ISO possono essere possedute da più soggetti del raggruppamento, ed il punteggio è attribuito in base al numero di certificazioni attinenti possedute dal raggruppamento nel suo complesso.
Per quanto concerne il rating di legalità, viene preso in considerazione il miglior rating posseduto da una qualsiasi delle imprese del raggruppamento. Ad esempio, se la mandataria ha un rating di una stella e una delle mandanti ha un rating di due stelle, al raggruppamento viene attribuito il punteggio corrispondente a due stelle.
B | SISTEMA INFORMATIVO | |||
Sub- Cri. | Descrizione Sub-Criterio | PT Max | Criterio di valutazione | MV |
B.1 | SLA (Service Level Agreement) proposti per la fornitura di servizi cloud | 3 | Incremento dei livelli minimi di performance, affidabilità e risultato indicati nel capitolato tecnico dei servizi informatici | QL |
B.2.1 | Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione delle entrate tributarie | 3 | Descrizione delle funzionalità aggiuntive rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico dei servizi informatici e caratteristiche di usabilità dell’applicativo (da valutare con l’ausilio del video dimostrativo) | QL |
B.2.2 | 1 | Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato) | QT | |
B.3.1 | Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione della contabilità | 3 | Descrizione delle funzionalità aggiuntive rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico dei servizi informatici e caratteristiche di usabilità dell’applicativo (da valutare con l’ausilio del video dimostrativo) | QL |
B.3.2 | 1 | Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato) | QT | |
B.4.1 | Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione dei servizi demografici | 3 | Descrizione delle funzionalità aggiuntive rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico dei servizi informatici e caratteristiche di usabilità dell’applicativo (da valutare con l’ausilio del video dimostrativo) | QL |
B.4.2 | 1 | Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato) | QT | |
B.5.1 | Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione della riscossione coattiva | 3 | Descrizione delle funzionalità aggiuntive rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico dei servizi informatici e caratteristiche di usabilità dell’applicativo (da valutare con l’ausilio del video dimostrativo) | QL |
B.5.2 | 1 | Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato) | QT | |
B.6 | Modalità di integrazione banche dati | 4 | Indicazione delle banche dati e degli applicativi interni ed esterni all’Ente con cui sarà realizzata integrazione (privilegiando, ove possibile, la modalità sincrona rispetto a quella asincrona) | QL |
B | TOTALE PUNTI | 23 |
Tabella 3.B – Subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica (criterio B)
C | GESTIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TARI | |||
Sub- Cri. | Descrizione Sub-Criterio | PT Max | Criterio di valutazione | MV |
C.1 | Strumenti informatici per la costruzione del sistema di conoscenza | 3 | Elementi migliorativi rispetto a quanto esposto nel progetto (cap. 5 del progetto di fattibilità) | QL |
C.2 | Progettazione ed esecuzione delle attività di censimento | 3 | Elementi migliorativi rispetto a quanto esposto nel progetto (cap. 5 del progetto di fattibilità) | QL |
C.3 | Metodologie e strumenti per le attività di bonifica della banca dati tributaria | 3 | Elementi migliorativi rispetto a quanto esposto nel progetto (cap. 5 del progetto di fattibilità) | QL |
C.4 | Metodologie per la georeferenziazione dei dati | 3 | Elementi migliorativi rispetto a quanto esposto nel progetto (cap. 5 del progetto di fattibilità) | QL |
C | TOTALE PUNTI | 12 |
Tabella 3.C – Subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica (criterio C)
D | GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI | |||
Sub- Cri. | Descrizione Sub-Criterio | PT Max | Criterio di valutazione | MV |
D.1 | Strumenti e metodologie adottate per garantire l’efficacia della riscossione coattiva | 4 | Saranno valutati, in particolare: – la scelta e l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive; – gli strumenti disponibili per l’individuazione di beni e rapporti aggredibili e per l’attivazione delle procedure su di essi; – le modalità e tempistiche per l’elaborazione e produzione degli atti; – il monitoraggio degli esiti delle procedure, dei comportamenti e della solvibilità del debitore; – la gestione delle insolvenze prolungate, con particolare riferimento all’individuazione di nuovi beni o rapporti aggredibili o di soggetti coobbligati da coinvolgere; – le modalità e i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per ottenere il diritto al discarico; – le procedure di sgravio, di sospensione e di rateizzazione delle somme | QL |
D.2 | Modalità di gestione del contenzioso | 3 | Organizzazione delle attività relative all’esame delle istanze di autotutela, di reclamo mediazione, dei ricorsi e delle conciliazioni in giudizio e fuori giudizio Caratteristiche del sistema informativo di gestione del contenzioso e delle modalità di interazione sia con il sistema SIGIT che con gli applicativi di gestione dei singoli tributi. | QL |
D.3 | Percentuali minime garantite | 3 | Incremento delle percentuali indicate all’art. 11 paragrafo 5 dello schema di contratto (incremento unico su entrambe le tipologie) | QT |
D.4.1 | Riduzione del rimborso per le posizioni inesigibili - miglioramento dei meccanismi descritti | 1 | Riduzione percentuale della quota massima rimborsabile, espressa come percentuale unica applicabile a tutti i valori contenuti nell’ultima colonna della tabella riportata alla pag. 39 dello schema di contratto | QT |
D.4.2 | all’art.29 paragrafo 11 dello schema di contratto | 1 | Incremento percentuale della penale, espresso come percentuale unica applicabile a tutti i valori contenuti nell’ultima colonna della tabella riportata alla pag. 40 dello schema di contratto | QT |
D.4.3 | 0,5 | Percentuale massima di rimborso delle spese per i crediti inesigibili rispetto alle somme incassate dal concessionario, da calcolarsi per singola annualità, relativamente alle entrate tributarie | QT | |
D.4.4 | 0,5 | Percentuale massima di rimborso delle spese per i crediti inesigibili rispetto alle somme incassate dal concessionario, da calcolarsi per singola annualità, relativamente alle entrate extratributarie | QT | |
D | TOTALE PUNTI | 13 |
Tabella 3.D – Subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica (criterio D)
E | SERVIZI AGGIUNTIVI | |||
Sub- Cri. | Descrizione Sub-Criterio | PT Max | Criterio di valutazione | MV |
E.1 | Soluzioni migliorative dei servizi oggetto di gara (sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista organizzativo) | 4 | Saranno preferite soluzioni in grado di generare incrementi di efficienza nella organizzazione del lavoro degli uffici e nell’interfaccia con gli utenti finali | QL |
E.2.1 | Piano di formazione per gli utenti interni | 2 | Organizzazione delle attività di formazione (in presenza e da remoto) per l’utilizzazione dei nuovi applicativi e per le eventuali modifiche funzionali conseguenti agli interventi di manutenzione | QL |
E.2.2 | 2 | Numero di giornate di formazione | QT | |
E.3 | Attività di supporto agli uffici | 4 | Numero di giornate di assistenza tecnica per il supporto alle attività non in concessione (gestione ordinaria IMU e TARI, tributi minori, anagrafe, contabilità, elettorale, etc.). Tra queste rientrano anche le giornate/uomo per la manutenzione evolutiva aggiuntiva e per la manutenzione migliorativa (ulteriori rispetto al plafond di 500 gg/uomo indicate al Paragrafo 5.6.8 del Progetto di Fattibilità) | QT |
E | TOTALE PUNTI | 12 |
Tabella 3.E – Subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica (criterio E)
22.2 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Ai fini del calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applica il seguente metodo “Aggregativo compensatore” (conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2/05/2018):
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei subcriteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al subcriterio (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al subcriterio (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Per quanto riguarda i punteggi Tabellari (T), i punteggi fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in
ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Per quanto riguarda gli elementi qualitativi (QL), i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sub-criteri, secondo i valori di seguito indicati:
Valutazione discrezionale | Ottimo | Buono | Discreto | Sufficiente | Mediocre | Scarso | Non migliora- tivo o non va- lutabile |
Coefficiente | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato sub-criterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
La media provvisoria, la media definitiva ed i punteggi parziali e complessivi saranno arrotondati alla terza cifra decimale.
Le valutazioni saranno fatte analizzando i contenuti della relazione (e relativi allegati) descritta al paragrafo 20.
Per quanto riguarda gli elementi quantitativi (QT), misurabili attraverso un valore numerico, per ciascun subcriterio sarà assegnato il punteggio massimo all’offerta che riporterà il valore massimo, mentre alle altre offerte sarà assegnato un punteggio pari ad una frazione Vi/Vmax del punteggio massimo, con arrotondamenti alla terza cifra decimale. Ad esempio, se per il subcriterio h il punteggio massimo assegnabile Phmax è 4, il concorrente che ha presentato l’offerta migliore ha Vmax = 10 e il concorrente i-esimo ha presentato un ‘offerta Vi = 7,5, il punteggio assegnato al concorrente i-esimo per quello specifico subcriterio sarà (Vi/Vmax)*Phmax = (7,5/10)*4 = 0,75*4 = 3
22.3 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Il punteggio massimo assegnabile all’offerta economica è di 20 punti.
L’offerta deve essere espressa in termini di ribasso percentuale (unico) applicato a tutte le percentuali di aggio indicate nella documentazione di gara, riportate nello Schema di Contratto.
Ad esempio, se il concorrente i-esimo formula un’offerta economica con una percentuale di ribasso pari al 5% vuol dire che laddove il proponente aveva indicato un aggio del 10%, l’aggio proposto dal concorrente i- esimo sarà pari al 9,5% (10% * 0,95).
La percentuale di ribasso deve essere riportata nell’offerta economica indicando solamente il valore intero e al massimo due cifre decimali.
È attribuito all’elemento economico un punteggio, variabile da zero a venti, calcolato tramite la formula bilineare contenuta nelle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, con coefficiente X=0,85. Il punteggio attribuito all’offerta economica presentata dal concorrente i-esimo, XXX(i), è calcolato nel modo seguente:
POE(i) = Pmax * Ci
dove: | ||
Pmax | = | 20 (massimo punteggio attribuibile all’offerta economica) |
Ci | = | X * (Ri / Rsoglia) (nel caso in cui Ri ≤ Rsoglia); |
Ci | = | X + (1 – X) * [(Ri - Rsoglia) / (Ri - Rmax)] (nel caso in cui Ri > Rsoglia); |
Ri | = | Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; |
Rmax | = | Xxxxxxx xxxxxxx percentuale offerto dai concorrenti; |
Rsoglia | = | Media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti; |
X | = | 0,85 |
Il coefficiente Ci sarà arrotondato alla terza cifra decimale.
23. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione.
Le operazioni di gara si svolgeranno nelle date indicate nel bando di gara e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma (via PEC).
Qualora la Stazione Appaltante ritenesse che non sussistano le condizioni necessarie a garantire adeguate condizioni per lo svolgimento in presenza delle operazioni di gara, queste ultime si svolgeranno con collegamento da remoto e i concorrenti potranno assistere con la stessa modalità alla seduta di gara.
Per assistere da remoto alle operazioni di gara, gli operatori economici registrati, dovranno accedere alla piattaforma digitale di gestione delle gare, al link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx indicato nel disciplinare, consultare la sezione “Elenco bandi di gara scaduti” ed identificare la procedura di gara di interesse. Le fasi della procedura saranno visualizzabili nella sezione “espletamento della gara”. Il verbale di gara, terminata la seduta, sarà consultabile nell’apposita sezione della piattaforma, nonché nella sezione bandi di gara del sito web del Comune di Napoli.
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.
Conformemente al “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.745 del giorno 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il RUP o il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:
• alla validazione della documentazione idonea;
• all’esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
• al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al precedente paragrafo 22.1. In successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, risultare
anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all’esito dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l’ausilio di detta commissione sulla congruità dell’offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 6 del richiamato Codice. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità di cui ai par. 10 e 11 del presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, a suo insindacabile giudizio. L’aggiudicazione della gara potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
24. Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
25. Aggiudicazione e stipula del contratto
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, oppure il RUP in ipotesi di verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, come definito da Delibera ANAC n.157/2016. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell’offerta economica indicati dal bando di gara, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Qualora la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l’esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 7, del Codice, l’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
In sede di aggiudicazione, l’impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
25.1 Società di progetto
Il concessionario ha la facoltà, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 50/2016, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile con capitale sociale non inferiore al 10% del valore dell’investimento quantificato nel PEF. In tal caso la società così costituita diverrà la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario.
26. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell’Aggiudicazione per gli offerenti diversi dall’aggiudicatario;
c) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso, ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.
27. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
28. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
28.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007. Le clausole alle quali l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotte nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, le stesse sono rilevanti per gli effetti risolutivi e verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario:
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno
applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
28.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
28.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese contraenti.
Le sanzioni applicabili all’impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall’Ente (art. 20 c.7 del Codice di Comportamento).
In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
28.4 Spese pubblicità
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5 comma 2 del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GUUE, GURI e quotidiani), stimate in € 9.000,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
28.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l’affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli--e operatori economici volte--a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente
nella “Documentazione Amministrativa”.
Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile dell’Area Entrate Dirigente del Servizio Gestione TARI Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.