BUSTA B – Documentazione Offerta Tecnica Clausole campione

BUSTA B – Documentazione Offerta Tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l’articolazione in capitoli come di seguito proposta. A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
BUSTA B – Documentazione Offerta Tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. Il concorrente deve presentare una distinta offerta tecnica per ciascun lotto per il quale concorre, con indicazione espressa del numero del lotto al quale l’offerta si riferisce. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l’articolazione in capitoli come di seguito proposta, contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio e deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Commissione di gara gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto ai documenti posti a base di gara. A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
BUSTA B – Documentazione Offerta Tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. L’offerta tecnica sarà presentata dal concorrente mediante la redazione di appositi elaborati tecnici sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo, allo scopo di permetterne la valutazione tramite l’assegnazione dei punteggi, secondo quanto riportato nel seguito. L’offerta tecnica deve contenere le relazioni di cui in prosieguo, nei limiti di cartelle previsti, redatte in formato A4 oppure A3 ove consentito (carattere Arial, altezza 11, interlinea 1,5) progressivamente numerate costituente la relazione tecnica/metodologica, completa e dettagliata, dei servizi offerti. La relazione tecnica/metodologica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, (rispettando il numero massimo di facciate/fogli indicati) corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta di cui al paragrafo 17.
BUSTA B – Documentazione Offerta Tecnica. L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l’articolazione in capitoli come di seguito proposta. La Busta telematica - Offerta tecnica deve contenere le relazioni illustrative riferite a ciascun criterio/sub- criterio di valutazione indicato nella tabella 3 del successivo punto 22.1 del disciplinare di gara. L’offerta tecnica può prevedere varianti al progetto di fattibilità del Promotore, purché non si configurino come alternativa progettuale ma si limitino ad innovazioni migliorative, aggiuntive e/o integrative, nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione dello studio di fattibilità posto a base di gara, che verranno valutate secondo i criteri/sub-criteri stabiliti nella tabella 3, con la relativa attribuzione dei punteggi. Le valutazioni delle prestazioni offerte, rispetto a ciascun criterio/sub-criterio, verranno effettuate sulla base della completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l’esecuzione delle prestazioni. Le relazioni prodotte per la valutazione degli elementi tecnici dovranno essere conformi al formato e numero di pagine stabilite. Le eventuali pagine in esubero, rispetto al numero stabilito, non verranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Pertanto, resta ad esclusiva responsabilità del concorrente l’incompletezza della descrizione della proposta offerta dipendente dalla mancata valutazione delle pagine in esubero. In sede di presentazione dell’offerta, il proponente dovrà fornire la documentazione tecnica corrispondente alle linee guida di seguito espresse. L’Offerta Tecnica dovrà essere strutturata obbligatoriamente in una relazione contenente n. 6 capitoli e non potrà superare la lunghezza di 200 pagine standard formato A4, con carattere “Arial 11”, interlinea 1,5, margine normale. Nel primo capitolo, che conterrà una presentazione complessiva del concorrente e della proposta, il concorrente illustrerà gli elementi di pregio che qualificano la sua proposta tecnica e la sua esperienza nel settore specifico. I successivi capitoli saranno ciascuno dedicati ai criteri di cui al paragrafo 22.1 e intitolati con la dizione esatta dei criteri di gara. In particolare, ciascun capitolo dedicato avrà un numero di paragrafi corrispondente al numero dei sub-criteri e...

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

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  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

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