Definizione di Capitale Finanziato

Capitale Finanziato. E’ il debito in linea capitale del Prestito risultante dal piano di rimborso originario alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva ed è pari alla sommatoria del capitale richiesto e del premio.
Capitale Finanziato. L’ammontare del capitale preso a prestito calcolato come differenza tra Importo totale dovuto dal Consumatore (Importo rata * durata del finanziamento) al netto del totale interessi (T.A.N.). Importo totale dovuto dal Consumatore È l’ammontare complessivo delle rate che il Consumatore deve corrispondere al Finanziatore per l’intera durata del contratto di finanziamento Data Decorrenza Effettiva E’ la data di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Xxxxxx dopo aver ricevuto la notifica del contratto di finanziamento.
Capitale Finanziato. Si intende il prezzo pagato dalla Concedente al Fornitore per la compravendita del Veicolo ridotto del Canone Anticipato. Compagnia di Assicurazione Si intende la società di assicurazioni scelta dall’Utilizzatore o dalla Concedente ed indicata, nel caso, nelle Condizioni Particolari. Nel caso di scelta da parte dell’Utilizzatore, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente.

Examples of Capitale Finanziato in a sentence

  • I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono: Il tasso di premio è espresso in % del Capitale Finanziato.

  • Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve restituire il Capitale Finanziato e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale (T.A.N.).

  • Il Premio è incluso nel Capitale Finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Finanziamento.

  • Il premio unico e anticipato (Vita e Danni), relativo ad ogni Assicurato è determinato in relazione alle garanzie prestate, all'ammontare del Capitale Finanziato e alla durata della copertura assicurativa.

  • I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono: Il tasso di Premio è unico ed è espresso in % del Capitale Finanziato.

  • Il premio unico e anticipato (Vita e Danni), relativo ad ogni Assicurato, è determinato in relazione allo Status occupazionale dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, alle garanzie prestate, all’ammontare del Capitale Finanziato.

  • Per una stessa operazione di Prestito Personale è possibile assicurare fino ad un massimo di 2 persone, entrambe per l'intero Capitale Finanziato, in tal caso, ciascun Assicurato pagherà il Premio previsto relativo all’intero importo finanziato.

  • Per una stessa operazione di Finanziamento è possibile assicurare fino ad un massimo di 2 persone, entrambe per l'intero Capitale Finanziato, in tal caso, ciascun Assicurato pagherà il Premio previsto relativo all’intero importo finanziato.

  • I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono: 6 - 120 mesi 1,2% 55% 91% (*) Il tasso di premio è unico ed è espresso in % del Capitale Finanziato del Finanziamento.

  • L'ammontare totale del Premio lordo si ottiene secondo la formula seguente: Il Premio è incluso nel Capitale Finanziato e il pagamento avverrà con le modalità previste per la restituzione del Prestito Personale.


More Definitions of Capitale Finanziato

Capitale Finanziato. L’ammontare del capitale preso a prestito calcolato come differenza tra Importo Totale Dovuto dal Consumatore (Importo rata per durata del Finanziamento) al netto del totale interessi calcolati al TAN. Importo Totale Dovuto dal Consumatore La somma dell'Importo Totale del Credito e del Costo Totale del Credito.
Capitale Finanziato. Si intende il prezzo pagato da Fiditalia al Fornitore per la compravendita del Veicolo ridotto del Canone Anticipato.
Capitale Finanziato il prezzo pagato da Fiditalia al Fornitore per la compravendita del Veicolo ridotto del Canone Anticipato;
Capitale Finanziato. Rimborso premio totale (R1+R2) Capitale rimborsato Debito residuo dopo 24 mesi dall’adesione * € 10.650 € 297,63 € 2.000,00 € 5.811,52 Riprendendo l’esempio precedente, in caso di estinzione parziale pari a € 2.000 dopo 24 mesi dall’adesione, l’importo del rimborso parziale sarà così calcolato: (*) calcolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese con TAN pari a 5% Calcolo premio parziale non goduto = € 297,63 * (2 000/5.811,52) = € 102,41 Importo corrisposto all’assicurato: € 102,41 - €25 = €77,41 A seguito di estinzione anticipata parziale, in alternativa al rimborso parziale del Premio, la Società, su richiesta dell’Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, corrisponderà al Beneficiario, in caso di Sinistro, un indennizzo pari all’ammontare del debito residuo o delle rate mensili risultanti dal piano di ammortamento in essere prima dell’estinzione anticipata parziale, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l’indennizzo sarà calcolato in base al piano di ammortamento in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. In caso di estinzioni anticipate parziali successive alla prima o di estinzione totale che segue precedenti estinzioni parziali, il debito residuo risultante dal piano di ammortamento in essere a tale data verrà conseguentemente riproporzionato in ragione delle riduzioni che lo stesso ha registrato per effetto delle precedenti estinzioni anticipate parziali intervenute e lo stesso avviene per le diverse componenti del premio, come segue: P1 riproporzionato = P1 * (1-Capitale Rimborsato/Debito residuo) P2 riproporzionato = P2 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo) P3 riproporzionato = P3 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo)

Related to Capitale Finanziato

  • Capitale In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nel Documento di Polizza dal Contraente.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Capitale assicurato la parte del Premio Investito assegnata alla Gestione Separata rivalutato periodicamente, secondo il metodo della capitalizzazio- ne composta, in funzione dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separa- ta, al netto dell’aliquota percentuale trattenuta da Poste Vita.

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Strumenti finanziari titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; OICR (in via residuale); previsto il ricorso a derivati.

  • Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Contratto di Finanziamento è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Abitazione La residenza anagrafica dell’Assicurato.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Finanziamento contratto di prestito, in valuta Euro, sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore e da rimborsarsi mediante cessione di quote della pensione in favore del Contraente, in relazione al quale lo stesso Contrante stipula un contratto di assicurazione contro il rischio di Decesso del Debitore.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

  • Strumenti finanziari derivati Il Fondo Interno può investire – al massimo fino al 50% - in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi con l’obiettivo di ridurre la rischiosità delle componenti azionaria e obbligazionaria/monetaria, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del Fondo Interno. Il Fondo Interno può in aggiunta investire in derivati su valute a copertura dell’esposizione a valute diverse dall’Euro derivante dall’investimento negli attivi detenuti in portafoglio. E’ inoltre previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati anche per finalità di investimento nell’ambito degli OICR sottostanti.

  • Trasparenza Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Riscatto parziale facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

  • Perdita l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;

  • Manutenzione interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.