Definizione di Danni diretti

Danni diretti. I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
Danni diretti i ▇▇▇▇▇ materiali che le Cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni diretti. Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

Examples of Danni diretti in a sentence

  • Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: ▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇-▇▇▇_▇▇ - Arbitrato irrituale con riferimento alle garanzie relative ai Danni diretti al veicolo In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato.

  • Il Contraente ha facoltà di acquistare, pagando il relativo premio, ciascuna delle seguenti garanzie opzionali: garanzie per rischi di Danni diretti al veicolo (Furto e Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici, Kasko Collisione, Kasko Completa, ciascuna delle quali è operante solo se distintamente acquistata), Infortuni del conducente, nonché le garanzie relative alla Tutela legale e all’Assistenza stradale.

  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei Danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell’esecu- zione o nel tentativo di tali reati.

  • Le garanzie opzionali per Danni diretti al Veicolo sono soggette a specifiche esclusioni, franchigie e scoperti per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

  • Qualora un Sinistro relativo alla presente estensione, coinvolga contestualmente la sezione 2 “Incendio e Danni ai beni” e la sezione 4 “Danni Indiretti Margine di Contribuzione” la Compagnia non risarcirà somma superiore a quella indicata in Polizza alla voce “Limite di indennizzo complessivo Danni diretti e indiretti”.


More Definitions of Danni diretti

Danni diretti. Il premio è determinato applicando alla somma assicurata danni diretti il tasso per mille indicato nella tabella sotto riportata e corrispondente alla relativa fascia, moltiplicato per il numero di mesi interi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
Danni diretti. Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni diretti. La Società indennizza l’Assicurato per i danni patrimoniali e/o per le spese sostenute, in conseguenza di una Violazione della privacy e dei Dati o Violazione del Sistema informatico, esclusivamente nelle fattispecie qui di seguito previste: • Interruzione Attività La Società indennizza l’Assicurato per ogni giorno lavorativo di inattività totale in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Costi di Ripristino La Società indennizza l’Assicurato per le spese sostenute, in accordo con la Società stessa, per l’attività di un esperto IT esterno, al fine del ripristino dei programmi e del recupero e ripristino dei dati allo stato precedente l’interruzione o sospensione dell’attività indicata in Scheda di Polizza.
Danni diretti è prestata nella forma a “Valore Intero” che, in caso di sinistro, comporta l’applicazione della regola proporzionale così come stabilito dagli Artt. 5.6 “Assicurazione parziale” e 5.10 “Valore delle cose assicurate” delle “Norme che regolano i Sinistri” ed è prestata nella forma “Valore a nuovo” per cui l’ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo o per riparare le parti danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per l’esatta descrizione delle modalità relative all’applicazione della formula “Valore a nuovo” si rimanda all’Art.
Danni diretti. L'ammontare del danno è concordato direttamente da Cattolica o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo ▇▇▇▇▇▇ interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun ▇▇▇▇▇▇ ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇-▇▇▇) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇_▇▇.▇▇▇. PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. MOD. SOL DIP AGG - ED. 07/2021 Pag. 4 di 4 di FATA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE DEFINIZIONI pag. 2 DENOMINAZIONI CONVENZIONALI pag. 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SEZIONE I - DANNI DIRETTI pag. 5 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI pag. 9 GARANZIE ACCESSORIE pag. 10 CLAUSOLE SPECIALI pag. 11 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SEZIONE II - DANNI INDIRETTI pag. 12 LIMITI DI INDENNIZZO pag. 14
Danni diretti. Sono esclusi:
Danni diretti. La Società indennizza l’Assicurato per i danni patrimoniali e/o per le spese sostenute, in conseguenza di una Violazione della privacy e dei Dati o Violazione del Sistema informatico, esclusivamente nelle fattispecie qui di seguito previste: • Interruzione Attività La Società indennizza l’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione della propria attività indicata in Scheda di Polizza consistenti in una Perdita di Profitto o in un Aumento dei Costi di esercizio come diretta conseguenza di una Violazione della Privacy e dei Dati o del Sistema Informatico dell’Assicurato da parte di un Terzo. • Costi di Ripristino La Società indennizza l’Assicurato per le spese sostenute, in accordo con la Società stessa, per l’attività di un esperto IT esterno, al fine del ripristino dei programmi e del recupero e ripristino dei dati allo stato precedente l’interruzione o sospensione dell’attività indicata in Scheda di Polizza.