Definizione di Extra EEA

Extra EEA termine utilizzato per indicare che la maggiorazione si applica alle transazioni effettuate con una Carta emessa da un prestatore di servizi di paga- mento situato in un paese non facente parte dell’Area Economica Europea. “Gateway di Pagamento”: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni E-Commerce mediante utilizzo delle Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
Extra EEA termine utilizzato per indicare una Carta emessa da un prestatore di servizi di pagamento situato in un paese non facente parte dell’Area Economi- ca Europea.
Extra EEA termine utilizzato per indicare che la maggiorazione si applica alle transazioni effettuate con una Carta emessa da un prestatore di servizi di paga- mento situato in un paese non facente parte dell’Area Economica Europea. “Interchange Fee””: (commissione interbancaria): la commissione corrisposta da Nexi all’emittente della carta per l’utilizzo della stessa presso gli Esercenti con- venzionati. •

Examples of Extra EEA in a sentence

  • In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l’art.

  • Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).

  • I Pagamenti in divisa extra E.E.A. e i Pagamenti Paese Extra E.E.A. devono essere prima concordati tra Banca e Cliente.

  • Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).

  • Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.

  • Le norme della sottosezione (D) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A..

  • Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per: - l’accredito all’Intermediario del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Conto; - l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A. .

  • In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese E.E.A. a credito del Conto si applica l’art.

  • Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (ad eccezione del comma 2).

  • Per i residenti ITALIA e EEA Per i residenti EXTRA EEA (*)Per i residenti Extra EEA il rientro è previsto nel domicilio in Italia.


More Definitions of Extra EEA

Extra EEA termine utilizzato per indicare la maggiorazazione che si applica alle transazioni effettuate con una Carta emessa da un prestatore di servizi di pa- gamento situato in un paese non facente parte dell’Area Economica europea. MODELLO COMMISSIONI DIFFERENZIATE: prevede commissioni differenzia- te per le diverse categorie di carte e marchi di pagamento che presentano livelli diversi di Interchange Fee. Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla pre- stazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pe- cuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, dire- zione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).