viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;
Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato alla prima posizione della graduatoria finale. La stipula avverrà in funzione delle esigenze determinate dall’avvio operativo dei progetti e dallo svolgimento delle attività previste nel POR FESR 2014-2020. Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale tecnica nella forma del rapporto di lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia. È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico stesso. Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto.
Malattia Grave I casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d’organo.
Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Utilizzatore Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 179 del 30.01.2019 aventi ad oggetto ”Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.”, ed in particolare l’allegato D denominato “Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”; Preso atto, in riferimento alla suddetta deliberazione D.G. n. 179/2019, di dover addivenire con il soggetto individuato per la stipula della convenzione, alla sottoscrizione dell’Atto di Nomina a responsabile al trattamento dati sulla base dello schema di Atto di Nomina allegato allo schema della convenzione di cui alla delibera DG 1115/2021 e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere la convenzione come da specifica delega del Direttore Generale; Considerato pertanto opportuno: - recepire il recesso dell’Associazione Professionale Medicina dello Sport di Firenze dei Xxxx. Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx dal contratto rep. atti n. 1330 del 8/10/2021, stipulato a seguito della delibera DG n. 1115/2021, come richiesto dalla struttura con PEC del 23.02.2022 prot. in entrata n. 14216 agli atti d’ufficio, a far data dal 4/06/2022, con le modalità previste dall’art. 19.3 del contratto medesimo; - addivenire alla stipula di apposita convenzione con l’Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl, per le prestazioni di Medicina dello Sport, utilizzando lo schema tipo All. A) della delibera del Direttore Generale n. 1115/2021 apportando le modifiche che si rendano necessarie; - prendere atto che il nuovo contratto potrà essere sottoscritto successivamente al 04/06/2022 solo ed esclusivamente a seguito della conferma dell’accreditamento da parte della Regione Toscana, fino al 31.12.2022, alle stesse condizioni economiche e con un tetto economico pari al residuo del budget risultante dall’applicativo Gauss, alla data del 04.06.2022, data di scadenza della convenzione firmata dal soggetto cui è subentrata la nuova società; - delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con la struttura Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl nonché alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati; Preso atto che il Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento, titolare della P.O., Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in servizio presso la suddetta SOC; Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali; per i motivi espressi in narrativa:
Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
Circostanza qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;
Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.
Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Canone il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha stabilito di rendere disponibile un’offerta formativa pubblica inerente la formazione delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, aggiornando anche la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato con Deliberazione regionale n. X/4676 del 23 dicembre 2015. Il Settore Politiche del Lavoro e Welfare di Città Metropolitana – su delega regionale - esplica le proprie competenze in materia di apprendistato promuovendo e finanziando, nei limiti delle risorse disponibili, un’offerta pubblica di servizi formativi a sostegno degli apprendisti, in particolare delle persone assunte con il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del D.lgs. 81/2015. Il presente Avviso, pertanto, si rivolge alle aziende e ai loro apprendisti al fine di illustrare le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica finalizzata alla formazione obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 81/2015 a valere per l’anno formativo 2022- 2023. La formazione è obbligatoria per le aziende, in quanto approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione, e favorisce l’iscrizione nonché la frequenza ai corsi entro 6 mesi dalla data di assunzione. Regione Lombardia, Direzione generale Formazione e Lavoro - Unità Organizzativa Mercato del lavoro, con decreto n. 5030 del 13/04/2022 ha provveduto, per l’annualità 2022, al riparto delle risorse per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere ex art. 44 del D.lgs. 81/2015, stabilendo che le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, nell'utilizzo delle risorse assegnate, dovranno far riferimento alle modalità approvate con il decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019. Tali risorse si sommano a quelle previste e liquidate con il Decreto regionale n. 14132 del 21/10/2021. Città Metropolitana, in continuità con la revisione del modello di programmazione territoriale, ha attuato quanto previsto da Regione nel sopra menzionato decreto, aggiornando il Catalogo degli Operatori e l’offerta formativa al fine di garantire la massima copertura del fabbisogno formativo sul territorio e l’aggiornamento dei moduli formativi in coerenza con le richieste del settore produttivo e la creazione di nuovi profili professionali.
Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavoratore Autonomo Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
RILEVATO successivamente si rendeva opportuno integrare la categoria merceologica “Farmaci”, individuata nel bando istitutivo sopra citato, anche con la categoria merceologica “Radiofarmaci”, composta sia da specialità medicinali che da specialità che non sono registrate come medicinali ma sono merceologicamente e clinicamente legate alle prime trattandosi di fornitura di beni in somministrazione standardizzati e di uso corrente, al fine di utilizzare il Sistema Dinamico di Acquisizione (S.D.A.) quale procedura più idonea per l’individuazione dei fornitori, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016; PRESO ATTO che la suddetta integrazione è stata ratificata con Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 232 del 17/02/2017, agli atti e che si è proceduto all’ esame della documentazione prodotta da parte di alcuni operatori economici a seguito integrazione della nuova categoria merceologica (radiofarmaci) sul bando di gara, determinandone l’ammissione con Determinazione n. 733 del 11/05/2017; DATO ATTO che il Collegio Tecnico, formato da componenti con competenza specifica in materia, in rappresentanza delle XX.XX. della regione Toscana nonché di ESTAR e nominati con Determinazione n.604 del 23/05/2016, Determinazione n. 1736 del 10/11/2017 e Determinazione n. 509 del 11/04/2018 per la categoria “Farmaci” e con Determinazione n. 765 del 23/06/2016 per la categoria “Radiofamrrmaci”, regolarmente costituendosi rilasciando al responsabile del procedimento le dichiarazioni circa l’assenza di incompatibilità e conflitti di interesse secondo quanto previsto dal PTPC ESTAR 2016/2018, hanno richiesto l’attivazione di una nuova procedura al fine di contrattualizzare parte delle specialità medicinali relative a lotti andati deserti/non aggiudicati nelle precedenti procedure ristrette, principi attivi genericati, a prodotti che risultano essere in proroga contrattuale al 31/12/2018 o prodotti acquistati in regime di economia pur trattandosi di specialità medicinali ad alto costo, individuando l’elenco dei principi attivi con relativi fabbisogni in termini quali/quantitativi per un totale di n. 120 Lotti (si veda allegato C); DATO ATTO che hanno fatto richiesta di iscrizione al Sistema Dinamico di Acquisizione le ditte riportate nell’ allegato “A”, composto da pag. 1, parte integrante del presente atto e che questa Stazione Appaltante ha proceduto all’esame della documentazione da questi prodotta determinandone l’ammissione; RAVVISATA la necessità di attivare, quindi, una nuova procedura ristretta denominata ESTARFAPR18 mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura in somministrazione di FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, MEZZI DI CONTRASTO, SOLUZIONI INFUSIONALI, STUPEFACENTI, VACCINI), NUTRIZIONE PARENTALE e RADIOFARMACI occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, per un quadro economico complessivo a base d’ asta di euro 35.351.490,97 (IVA esclusa) e per il periodo contrattuale di 31 mesi, così come evidenziato nel sotto citato allegato “C”, composto di pagine 9 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.
organizzatore un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista