Definizione di Gestore delegato

Gestore delegato. Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
Gestore delegato. La Società delega la gestione del patri- monio di “Crédit Agricole Vita Più” ad AMUNDI ASSET MANAGER , Società di gestione del risparmio del Gruppo Crédit Agricole. Società di revisione della gestione A tutela degli interessi degli Assicu- rati, il risultato della Gestione viene annualmente certificato dalla Reconta Ernst&Young S.p.A che ha sede legale in Xxx Xx 00 - 00000 Xxxx, Xxxxxx, una Società di Revisione Contabile - iscrit- ta nell’apposito Albo di cui al D.Lgs. 24/02/98 n. 58.
Gestore delegato. Sede legale del gestore delegato: - Nazionalità del gestore delegato: - Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - Categoria: Azionari Europa

Examples of Gestore delegato in a sentence

  • Così come previsto dall’Accordo Quadro, la Convenzione locale deve essere sottoscritta entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del suo Gestore delegato.

  • Gestore delegato La Società delega la gestione del patri- monio di “Crédit Agricole Vita Più” ad AMUNDI ASSET MANAGER , Società di gestione del risparmio del Gruppo Crédit Agricole.

  • Il Comune o il Gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione saranno, di seguito, indicati indifferentemente come “Convenzionato”.

  • Dal 7 agosto 2013 Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd assume la carica di Gestore delegato del Comparto Pioneer Fds Japanese Equity E EUR ND (PI2019).

  • I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni direttamente o attraverso il proprio Gestore delegato o sub-delegato.

  • A titolo di corrispettivo per i servizi prestati, il Gestore delegato degli Investimenti riceverà una commissione che gli sarà retrocessa dal Gestore degli Investimenti.

  • Gli investimenti in OICR sono effettuati nei confronti degli emittenti che consentono l’accesso alle informazioni sulle strategie poste in essere dal Gestore delegato e sulla struttura dei costi degli strumenti finanziari utilizzati.

  • A titolo di corrispettivo per i servizi prestati, il Gestore delegato degli Investimenti riceverà una com- missione che gli sarà retrocessa dal Gestore degli Investimenti.

  • Nel caso in cui il Comune o il Gest]]ore delegato optino per una raccolta differenziata “multimateriale” (vetro raccolto con altri materiali da imballaggio) sarà onere del Comune o del Gestore delegato provvedere alla separazione dei diversi materiali prima della consegna a CoReVe. L’unica eccezione ammessa a tale principio, per la sola raccolta vetro e metalli, è disciplinata all’articolo 4, punto 6.

  • Si informa l’Investitore che tale attività della Compagnia e del Gestore delegato, non ha alcun impatto sulle prestazioni dovute dalla Compagnia ai beneficiari.


More Definitions of Gestore delegato

Gestore delegato il soggetto che esercita attività di gestione per conto terzi, come definita nella Direttiva AIFMD, dalle successive norme e regolamenti di recepimento;

Related to Gestore delegato

  • Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

  • Direttore dei Lavori il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • GIUDIZIO DEL COMMISSARIO 3: XXXXXXX XXXXXXXXXX La monografia è inserita in una nota collana di studi giuridici (i «Quaderni di “Studi senesi”», n. 144), che può trarre beneficio, nella sua diffusione, non solo dalla prestigiosa casa editrice che la ospita, ma anche e soprattutto dall’elevata presenza della rivista da cui la collana trae origine nelle biblioteche giuridiche italiane: conviene sul punto ricordare, a titolo meramente informativo, che la rivista «Studi senesi» è attualmente posseduta – stando ai dati del catalogo ACNP (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xx) – da ben 69 biblioteche in tutta Italia. I relativi «Quaderni», inoltre, sono composti da contributi sottoposti ad una rigida procedura di referaggio e vantano un comitato scientifico e una direzione di assoluto prestigio nel panorama giuridico italiano. In ordine ai contenuti, la monografia si presenta come uno studio completo e puntuale della regola di «suitability» nelle relazioni contrattuali. Particolarmente interessante è la parte dello studio dedicata all’evoluzione storica della regola, al suo sviluppo nei sistemi di common law e alla sua «importazione» nei modelli continentali, che ne offrono espresso richiamo in alcuni dati normativi sottoposti dall’autore ad una rilettura sistematica dotata di rilevante originalità. Il rigore metodologico che accompagna costantemente l’indagine impedisce, infatti, di ritenere che tali parti dell’opera siano riconducibili a S.S.D. diversi da quello riguardante la presente valutazione comparativa o, più genericamente, si limitino ad operazioni di natura comparatistica, trattandosi, al contrario, di una vera e propria riflessione di diritto privato europeo, condotta alla luce di un’impostazione dogmatica classica di stampo positivo-normativistico riletta in ragione della sempre più evidente influenza che la regolamentazione di matrice comunitaria può avere nella rielaborazione delle categorie tradizionali. Il discorso ricostruttivo, per quanto inevitabilmente destinato a ripartirsi nell’analisi delle singole fattispecie nelle quali la regola è invocata, conserva un impianto unitario, perché dedica costante attenzione alla ricostruzione sistematica degli strumenti protettivi messi a disposizione del «cliente», in relazione alle qualificazioni soggettive che in concreto lo caratterizzano, nelle operazioni di acquisto di prodotti finanziari. Il contributo offre dunque un’originale valutazione anche della regolazione complessiva del mercato finanziario italiano ed europeo e le discipline di settore sono pazientemente ed attentamente vagliate alla luce della disciplina «generale» del contratto e del rapporto obbligatorio, alla quale è restituita nuova centralità mediante un’originale rilettura anche del dogma di eguaglianza formale del soggetto di diritto e del valore «integrativo» della regola di buona fede. L’elevata originalità dell’indagine, il rigore metodologico che l’accompagna, la completezza dei riferimenti bibliografici e la piena ascrivibilità della stessa al titolo preferenziale indicato dal bando di concorso ed incentrato sullo studio del «nuovo diritto dei contratti» consentono una sua qualificazione in termini di «eccellenza».

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • sponsorizzazione ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

  • Terremoto si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Autorizzazione designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;

  • Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;

  • Assicurazione il contratto di assicurazione.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Responsabile al trattamento il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Capitale assicurato la parte del Premio Investito assegnata alla Gestione Separata rivalutato periodicamente, secondo il metodo della capitalizzazio- ne composta, in funzione dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separa- ta, al netto dell’aliquota percentuale trattenuta da Poste Vita.

  • Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

  • Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.