Altri oneri Sono possibili operazioni in strumenti finanziari derivati. I derivati sono utilizzati con finalità di copertura e per l'efficiente gestione del portafoglio.
PMI imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
Relatore Presidente di sezione Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
Delitto doloso doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.
Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.
Utilizzatore Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Ricovero la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento;
Profilo di rischio indicatore sintetico qualitativo del livello di incertezza collegato al valore futuro dei Supporti d'Investimento in cui è allocato il capitale investito. Il livello di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.
Riscatto Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
Forniture Avviso di gara - Procedura aperta
Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.
Riscatto parziale facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.
Perito è il libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
Operatore l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;
Compagnia vedi “Società”.
Rischi sempre esistenti • Rischio emittente • Rischio di mercato • Rischio di liquidità • Rischi collegati alla complessità /struttura del prodotto di investimento • esistenti, se il prodotto presenta le relative caratteristiche • Rischio di cambio in caso di prodotti in valuta estera • Bail-in in caso di ETC emessi da banche o imprese di investimento all'interno dell'UE • Rischio legale per ETC, che sono emessi, detenuti o negoziati in altre giurisdizioni • Rischi collegati al principio di equivalenza • Rischi di trasferimenti per ETC, che sono negoziati o detenuti in stati, che hanno deciso o subiscono limitazioni in questo ambito • Rischio legato alla partecipazione sproporzionata allo sviluppo dell'indice di riferimento (leva) Documento informativo dell'emittente • Documento contenente le informazioni chiave ("KID")
Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.
Cass 26 gennaio 2000, n. 854. Quanto al fondo patrimoniale costituito con apporti contestuali di uno dei coniugi e di un terzo, deve affermarsi la natura di contrat- to plurilaterale, attesa la presenza di tre centri di interessi, costituiti, precisamente, dal terzo, dal coniuge conferente e da entrambi i co- niugi, quale parte complessa accettante. Anche in questa ipotesi non sussiste comunione di scopo, attesa l’inesistenza di una struttura organizzativa per lo sviluppo di un’atti- vità esterna. Riguardo a questa ipotesi occorre distinguere tra mancata parte- cipazione e mancata prestazione-attribuzione. La mancata valida partecipazione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene con- ferito da uno di loro, trovando, quindi, applicazione estensiva la di- sciplina in esame. La mancata valida partecipazione di uno dei coniugi determina, invece, l’invalidità dell’intero contratto. Anche la mancata prestazione-attribuzione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene conferito da uno di loro, così come la mancata prestazione-attri- buzione del coniuge conferente, ove, invece, sia avvenuta la presta- zione-attribuzione del terzo, non impedisce al contratto di produrre i suoi effetti tipici con riguardo al bene conferito dal terzo, facendosi, anche in questi casi, applicazione estensiva della normativa più volte richiamata. Può, infine, accennarsi all’ipotesi prevista dalla legge delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di im- mobili da costruire, 2 agosto 2004, n. 189, che, all’art. 3, lett. c), di- spone che gli emanandi decreti legislativi debbano, tra l’altro, preve- dere «l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, pri- ma della stipula del contratto preliminare d’acquisto o dell’atto equipollente … di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispet- tivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipu- la … dell’atto definitivo …». La previsione che l’obbligo di prestare fideiussione debba essere adempiuto prima della stipula del contratto preliminare d’acquisto (o dell’atto equipollente ai sensi dell’art. 2 della legge citata), fa sì che, quanto meno alla stipula del contratto preliminare, debba venire ad esistenza il rapporto fideiussorio, che, pertanto, viene a configurarsi quale rapporto derivante da un contratto necessariamente, non solo funzionalmente, ma anche geneticamente, collegato ad un altro e, precisamente, al contratto preliminare di acquisto, secondo un nesso di interdipendenza reciproca, in quanto non è soltanto il rapporto di fideiussione che dipende dal rapporto derivante dal contratto preli- minare, ma è lo stesso contratto preliminare che, in questa particola- re fattispecie in attesa di disciplina, verrà a dipendere geneticamente dalla costituzione del rapporto fideiussorio, dandosi, così, vita, per effetto di più contratti collegati, ad un insieme di relazioni giuridiche coinvolgenti più di due soggetti, senza che possano, ovviamente, dir- si ricorrenti i caratteri della comunione di scopo.