sa ra vita
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Società del Gruppo Sara
Saradanaio Bi-Fuel
Contratto di Assicurazione multiramo, a premi unici ricorrenti e possibilità di versamenti aggiuntivi, con bonus di fedeltà e possibilità di prestazioni potenziate caso morte e invaliditào
Condizioni di Assicurazione
comprensive di Glossario
redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari
ultimo aggiornamento dei dati: 31/05/22
Saradanaio BiFuel tariffa 164 mod. V401 ed. 05/22
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Premessa
PARTE I - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa 2
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario 2
Art. 3 - Caratteristiche del contratto 2
Art. 4 - Prestazioni 3
Art. 5 - Bonus di fedeltà 5
Art. 6 - Opzioni in rendita 6
Art. 7 - Limiti di età dell’Assicurato 6
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 8 - Versamenti, costo e pagamenti 7
PARTE III - INIZIO DEL CONTRATTO, DURATA PAGAMENTO PREMI E RECESSO
Art. 9 - Entrata in vigore e conclusione del contratto 10
Art. 10 - Durata pagamento premi 11
Art. 11 - Recesso dal contratto 11
PARTE IV - ESCLUSIONI, LIMITAZIONE, ASSUNZIONE DEL RISCHIO, DICHIARAZIONI, COMUNICAZIONI DA E PER L’IMPRESA E HOME INSURANCE
Art. 12 - Esclusioni e assunzione del rischio 11
Art. 13 - Limitazione della copertura di rischio - carenza 12
Art. 14 - Rischio comune 13
Art. 15 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 13
Art. 16 - Comunicazioni e documentazione rilasciata dall’Impresa 13
Parte V - INVESTIMENTO: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi
Art. 17 - Determinazione del capitale assicurato iniziale 15
Art. 18 - Clausola di Rivalutazione 15
Art. 19 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata 16
Art. 20 - Determinazione del capitale variabile 16
Art. 21 - Valorizzazione delle quote 17
Art. 22 - Commissione di gestione da applicare al NAV 18
PARTE VI - FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO
Art. 23 Opzione LIFE-CYCLE 18
Art. 24 Operazione di switch 20
Art. 25 Modifica nell’allocazione dei versamenti 21
Art. 26 Liquidazione per riscatto 21
Art. 27 Mancato pagamento del premio 22
PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI
Art. 28 Xxxxxxxx - Xxxxx - Xxxxxxx 00
Art. 29 Beneficiario 22
Art. 30 Pagamenti dell'Impresa 23
Art. 31 Foro competente 24
Art. 32 Legge applicabile al contratto 24
Parte VIII - REGOLAMENTI: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ 25
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO XXXX OBBLIGAZIONARIO 27
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO XXXX XXXXXXXXX 31
ALLEGATI
Allegato 1: elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio 35
Allegato 2 - prospetto dei coefficienti per la determinazione del capitale assicurato iniziale 37
Allegato 3 - Condizioni di Assicurazione per la prestazione invalidità totale e permanente da 38
MALATTIA E INFORTUNIO
Glossario 40
Conflitto di interessi
Riferimenti Normativi
Premessa
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Saradanaio Bi-Fuel (di seguito anche “contratto”) offerto da Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”).
Saradanaio Bi-Fuel è un Contratto di Assicurazione sulla Vita multiramo in forma di Vita Intera a premi unici ricorrenti, con possibilità dei versamenti aggiuntivi, che prevede, oltre alla prestazione caso morte, le prestazioni potenziata caso morte e invalidità (di seguito anche prestazioni aggiuntive, da scegliere in modo facoltativo in fase di sottoscrizione del contratto) e bonus di fedeltà.
Di seguito i premi unici ricorrenti e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti.
Il codice tariffa di Saradanaio Bi-Fuel è tar.164G/164U.
Xxxxxxxxxx Xx-Fuel è un contratto multiramo, composta da due distinte componenti:
• una appartenente alla categoria dei contratti Rivalutabili - Xxxx X - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata FONDO PIÙ (di seguito anche Gestione Separata)
• una appartenente alla categoria dei contratti Unit Linked - Xxxx XXX - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote dei due Fondi Interni Assicurativi denominati SARA OBBLIGAZIONARIO e XXXX XXXXXXXXX (di seguito anche Fondi Interni).
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
• KID - Documento contenente le informazioni chiave: il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo
• DIP Aggiuntivo IBIP: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
• Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
• Modulo di Proposta/Polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio di perfezionamento
• Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.
I vari documento che compongono il Set Informativo vengono:
• consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
• pubblicati su xxx.xxxx.xx, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con le informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,
sezioni bordate di grigio: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto o consultare il sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx , ovvero consultare la app SaraConMe.
L'Impresa comunica tempestivamente, per iscritto, al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
PARTE I - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
• dalle presenti Condizioni di Assicurazione
• dalla proposta/polizza
• dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
• Contraente: la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all’Impresa i premi unici ricorrenti
• Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
• Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve le prestazioni previste dal contratto. Il Contraente può designare uno o più Beneficiari in proposta/polizza.
Il Contraente può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.
Art. 3 - Caratteristiche del contratto Saradanaio Bi-Fuel è strutturato come segue:
• una componente Rivalutabile, appartenente alla categoria dei contratti di Xxxx X, per la quale la
prestazione base è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla Gestione Separata FONDO PIÙ
• una componente Unit, appartenente alla categoria dei contratti di Xxxx XXX, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote dei Fondi Interni SARA OBBLIGAZIONARIO e XXXX XXXXXXXXX.
I Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte VIII).
Ripartizione tra Gestione Separata e Fondi Interni
In fase di sottoscrizione del contratto il Contraente decide - anche in base alla sua propensione al rischio e alla sua scelta in merito alla durata pagamento premi - di destinare i premi unici ricorrenti netti e gli eventuali versamenti aggiuntivi netti, di cui all’Art.8, nella ripartizione tra la Gestione Separata e i Fondi Interni più adatta alle proprie esigenze.
Le ripartizioni individuate dall’Impresa al Contraente sono:
• due Profili di Investimento, che guidano maggiormente il Contraente nella scelta, denominati BASE e BILANCIATO
• una combinazione scelta in autonomia dal Contraente, denominata scelta libera, individuata rispettando comunque i limiti fissati dall’Impresa
tabella 1.
Combinazioni di investimento | Gestione Separata | Fondi Interni | |
FONDO PIÙ | SARA OBBLIGAZIONARIO | XXXX XXXXXXXXX | |
BASE | 70% | 30% | |
BILANCIATO | 40% | 60% | |
a scelta libera | min 10% max 50% | max 90% |
Relativamente ai Fondi Interni la scelta del Contraente è libera in tutte e tre le combinazioni di investimento - nei limiti indicati in tabella - ed egli può decidere la percentuale di allocazione dei versamenti in ciascuno di essi, anche totalmente in uno solo dei Fondi Interni.
Mentre, relativamente alla modalità di allocazione degli eventuali versamenti aggiuntivi e dei bonus di fedeltà:
● i versamenti aggiuntivi - al netto del caricamento percentuale - vengono allocati:
- nel medesimo Profilo di Investimento, ovvero nella cosiddetta scelta libera, indicati dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto
- in caso di switch: con le medesime percentuali di allocazione stabilite a seguito dell’operazione di switch
(sia autonomo che guidato con LIFE CYCLE)
- in caso di modifica di allocazione dei versamenti successivi: con le medesime percentuali di allocazione stabilite a seguito della modifica di allocazione
• i bonus di fedeltà vengono allocati con le medesime percentuali di allocazione in vigore al momento del suo riconoscimento.
Prestazioni previste dal contratto
Saradanaio Bi-Fuel prevede:
• una prestazione base che l’Impresa, al verificarsi degli eventi, si impegna a riconoscere in caso di decesso dell’Assicurato
• due prestazioni aggiuntive, che vanno ad integrare la prestazione base
• dei bonus di fedeltà che l’Impresa riconosce al contratto a determinate ricorrenze annue, se e solo se questo risulta essere in regola con il pagamento dei premi unici ricorrenti.
Entrambe le prestazioni aggiuntive sono facoltative: il Contraente può sceglierle soltanto in fase di sottoscrizione del contratto.
Quanto sopra illustrato si realizza attraverso un piano di versamenti programmati, integrabile con versamenti aggiuntivi, che va a costituire nel tempo le prestazioni previste dal contratto distintamente per la componente Rivalutabile e per la componente Unit.
Il piano di versamenti programmati viene rispettato - e il contratto si considera in regola con il pagamento dei premi - se e solo se, una volta stabilito in fase di sottoscrizione del contratto:
• il premio unico ricorrente
• la periodicità di versamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile)
• la durata pagamento premi,
il cumulo dei premi unici ricorrenti (premio unico ricorrente x periodicità di versamento x durata pagamento premi) al termine della durata del pagamento premi risulta essere pari a quanto effettivamente corrisposto dal Contraente e i premi siano stati corrisposti con regolarità alle scadenze di premio pattuite.
Nel cumulo non vengono considerati gli eventuali versamenti aggiuntivi.
La prestazione base, le prestazioni aggiuntive e la liquidazione in caso di riscatto totale o parziale sono ottenute come somma di due distinti importi:
• il capitale assicurato, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 17, 18 e 19
• il capitale variabile, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata a ciascun Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 20, 21 e 22.
Relativamente alla quota parte dell’investimento collegata a:
• Gestione Separata: le prestazioni sono contrattualmente garantite dall’Impresa
• Fondi Interni: il Contraente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, il Contraente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e i Fondi Interni, che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto o decesso - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.
Art. 4 - Prestazioni
A fronte del pagamento di ciascun premio unico ricorrente il contratto prevede le seguenti prestazioni:
Prestazione Base
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
in caso di decesso dell’Assicurato - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo - definito prestazione caso morte - ottenuto come somma di:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione alla quale si rimanda (Art.18).
Tale capitale assicurato si ottiene sommando:
- il capitale assicurato rivalutato alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente o coincidente la data del decesso - sottratta la quota parte, afferente alla Gestione Separata, corrispondente alle eventuali liquidazioni per riscatto parziale al lordo delle commissioni di uscita (se previste), effettuate nel corso del periodo trascorso tra il 31 dicembre e la data del decesso.
Tale importo viene aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso, dove il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31 dicembre di cui sopra e la data di decesso e il rendimento è quello calcolato sul periodo di 12 mesi che si conclude con il 3° mese precedente il mese in cui cade il decesso
- il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun eventuale versamento - premio unico ricorrente con periodicità diversa da quella annuale, ovvero versamento aggiuntivo - effettuato nel periodo che intercorre tra il 31 dicembre immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso. A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso, dove il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data di decesso e il rendimento è quello calcolato sul periodo di 12 mesi che si conclude con il 3° mese precedente il mese in cui cade il decesso
• componente Unit: il capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto, presenti in ciascun Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, per il valore unitario delle quote, valorizzato il secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa.
Il capitale variabile afferente a ciascun Fondo Interno viene incrementato di una maggiorazione ottenuta applicando ad esso una percentuale che varia in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso, come di seguito illustrato:
tabella 2.
età dell’Assicurato alla data di decesso | % DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE VARIABILE |
fino a 69 anni | 5% |
pari o superiore a 70 anni | 2% |
Tale maggiorazione viene riconosciuta:
• nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di entrata in vigore del contratto (Art.9) e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi
• nei prime sei mesi dall’entrata in vigore del contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio (periodo di carenza).
In ogni caso l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica della prestazione.
Prestazioni Aggiuntive (Facoltative) Prestazione potenziata caso morte
in caso di decesso dell’Assicurato entro la durata pagamenti premi e in piena validità del contratto, la prestazione base viene integrata con un importo - definito prestazione potenziata caso morte - determinato come segue:
• alla data di sottoscrizione del contratto si definisce la prestazione potenziata caso morte iniziale, ottenuta moltiplicando il premio unico ricorrente stabilito alla medesima data per il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta e per la durata pagamento premi (“n”): tale risultato inizialmente è pari al cumulo dei premi unici ricorrenti stabilito dal piano di versamenti programmati
• ad ogni data di ricorrenza annua successiva tale prestazione potenziata caso morte viene diminuita di un importo pari a 1/n della prestazione potenziata caso morte iniziale.
Alla data di emissione del contratto per tale prestazione sono previsti i seguenti limiti:
tabella 3.
età dell’Assicurato ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO | LIMITE MASSIMO DELLA PRESTAZIONE POTENZIATA CASO MORTE |
maggiore di 18 anni e inferiore o pari a 55 anni | Euro 100.000 |
maggiore di 55 anni e inferiore o pari a 60 anni | Euro 50.000 |
Nel caso in cui le variabili che determinano la prestazione aggiuntiva - premio, valore corrispondente alla periodicità di pagamento e durata pagamento premi - siano tali da far superare questi limiti, questa viene posta pari a Euro 100.000 o Euro 50.000, a seconda dei limiti di età dell’Assicurato sopra illustrati.
Per una corretta definizione dell’età dell’Assicurato si rimanda al successivo Art.7.
Tale prestazione potenziata caso morte viene riconosciuta se e solo se il Contraente risulta essere in regola con il pagamento dei premi unici ricorrenti.
prestazione in caso di invalidità dell’Assicurato in corso di contratto
in caso di invalidità totale e permanente riconosciuta all’Assicurato entro la durata pagamento premi e in piena validità del contratto, l’Impresa riconosce al termine pagamento premi un importo - definito prestazione invalidità - corrispondente alla somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità, per il periodo che intercorre dalla data di denuncia alla data del termine della durata pagamento premi.
Per la definizione di invalidità, la cessazione della stessa e in generale per le condizioni che normano questa garanzia, si rimanda all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Di conseguenza, in caso di decesso dell’Assicurato entro la durata pagamento premi ma successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità, l’importo che l’Impresa corrisponde ai Beneficiari designati è ottenuto come somma di:
● PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: data dalla somma di:
- ogni singolo capitale assicurato - comprensivo della quota parte dei bonus di fedeltà riconosciuti - corrispondente a ciascun versamento effettuato dal Contraente fino alla data di denuncia dello stato di invalidità - rivalutato fino alla data del decesso
- il capitale variabile - comprensivo della quota parte degli eventuali bonus di fedeltà riconosciuti - valorizzato al giorno di riferimento utile al ricevimento della denuncia dello stato di invalidità, comprensivo della maggiorazione caso morte
● Prestazione potenziata caso morte: tale prestazione viene determinata alla data di ricorrenza annua immediatamente precedente la data del decesso
● Prestazione in caso di invalidità totale e permanente: tale prestazione viene determinata come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità per il periodo che intercorre dalla data di denuncia alla data di decesso.
Successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità - almeno fino al termine della durata pagamento premi - il Contraente può richiedere la liquidazione dei riscatti parziali.
Art. 5 - Bonus di fedeltà
L’Impresa, alle condizioni qui illustrate, riconosce al contratto dei bonus di fedeltà alle seguenti date di ricorrenza annue:
• se la durata pagamento premi è 10 anni: alla 10° data di ricorrenza
• se la durata pagamento premi è 15 anni: alla 10° e alla 15° data di ricorrenza
• se la durata pagamento premi è 20 anni: alla 10°, alla 15° e alla 20° data di ricorrenza.
Il riconoscimento del bonus di fedeltà è previsto se e solo se il Contraente, alle date di ricorrenza stabilite, oltre ad aver rispettato il piano di versamenti programmati:
• abbia corrisposto i premi unici ricorrenti con regolarità
• non abbia mai diminuito, in corso di contratto, l’importo del premio unico ricorrente
• non abbia richiesto riscatti parziali nei periodi precedenti la data di ricorrenza annua di riconoscimento del bonus.
Il piano di versamenti programmati è da intendersi rispettato se e solo se l’importo complessivamente versato alla data di ricorrenza annua di riconoscimento di ciascun bonus risulti essere pari al prodotto tra:
• il premio unico ricorrente scelto dal Contraente
• il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta
• il numero di anni che intercorrono dalla data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annua in cui viene riconosciuto il bonus.
Ciascun bonus di fedeltà:
• viene ottenuto come percentuale dell’importo complessivamente versato, di cui sopra, coerente con il piano di versamenti programmati. Le percentuali da applicare sono: 2% alla 10° data di ricorrenza, 3% alla 15° data di ricorrenza e 4% alla 20° data di ricorrenza
• è indipendente dagli eventuali versamenti aggiuntivi, che non concorrono al suo ammontare
• viene riconosciuto integralmente al contratto
• viene investito secondo le percentuali di allocazione in vigore al momento del riconoscimento del bonus
• la quota parte del bonus allocata nella Gestione Separata viene rivalutata con il medesimo meccanismo previsto per i versamenti - rivalutazione al 31 dicembre e riconoscimento del pro-rata temporis - e viene consolidata al contratto
• la quota parte del bonus allocata in ciascuno dei due Fondi Interni viene investita e diventa parte del corrispondente capitale variabile il giorno di riferimento immediatamente successivo al riconoscimento del bonus al contratto
• viene riconosciuto al contratto anche successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, sempre che sia attiva tale garanzia
• non varia in caso di eventuale incremento dell’importo del premio unico ricorrente.
di conseguenza sono previsti 3 bonus fedeltà: rispettivamente alla 10°, 15° e 20° ricorrenza annua.
essendo il cumulo dei premi pari a: (Euro 100 x 12 x 20) = Euro 24.000 gli importi di ciascun bonus sono: alla 10° ricorrenza annua: sono stati versati complessivamente Euro 12.000 di premi unici ricorrenti e il bonus di fedeltà è pari a (Euro 12.000 x 2%) = Euro 240
alla 15° ricorrenza annua: sono stati versati complessivamente Euro 18.000 di premi unici ricorrenti e il bonus di fedeltà è pari a (Euro 18.000 x 3%) = Euro 540
alla 20° ricorrenza annua: sono stati versati complessivamente Euro 24.000 di premi unici ricorrenti e il bonus di fedeltà è pari a (Euro 24.000 x 4%) = Euro 960.
• periodicità di pagamento: mensile, con valore corrispondente pari a 12
Esempio: come si determina il bonus di fedeltà
si ipotizzi quanto segue:
• data di decorrenza il 3 agosto 2020
• premio unico ricorrente pari a Euro 100
• durata pagamento premi: 20 anni
Art. 6 - Opzioni in rendita
Il Contraente, con richiesta scritta da inviare all'Impresa anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, può richiedere che la liquidazione del valore di riscatto totale venga convertita in una delle seguenti tipologie di rendita:
a) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati finché l'Assicurato sia in vita
b) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
c) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
d) una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile su 2 teste - quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale, finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).
La rendita annua vitalizia immediata rivalutabile è determinata e corrisposta al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge e in rate posticipate secondo il frazionamento prescelto.
Le condizioni della tariffa sono quelle relative alla tipologia di opzione in rendita prescelta in vigore al momento della richiesta.
A seguito della richiesta del Contraente dell’opzione in rendita, l’Impresa si impegna a fornire per iscritto, prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le tipologie di rendita esercitabili, di cui sopra, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. Nel caso in cui il Contraente manifesti interesse a una delle tipologie di rendita previste, l'Impresa si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Set Informativo.
Art. 7 - Limiti di età dell’Assicurato LIMITI DI ETÀ
Il contratto prevede limiti di età dell’Assicurato sia alla data di decorrenza che al termine della durata pagamento
premi.
Di seguito si illustrano tali limiti di età:
tabella 4.
PRESTAZIONI
età dell’Assicurato alla data di decorrenza: età massima al
TERMINE DELLA DURATA
età minima età massima
PAGAMENTO PREMI
PRESTAZIONE BASE 1 anno 75 anni 85 anni
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 18 anni 60 anni 70 anni
Esempio: come si individua l’età assicurativa
si ipotizzi quanto segue:
• data di decorrenza del contratto il 3 agosto 2020 • data di nascita dell’Assicurato il 15 dicembre 2000 secondo questa regola l’età assicurativa alla data di decorrenza è 20 anni visto che la decorrenza cade nell’intervallo compreso tra il 15 giugno 2020 (6 mesi prima) e il 15 giugno 2021 (6 mesi dopo).
Prestazioni assumibili
Nella tabella che segue, come quadro riassuntivo, si illustrano le diverse combinazioni delle prestazioni per le quali il contratto può essere o meno assunto, al variare della durata pagamento premi e dell’età dell’Assicurato:
tabella 5.
10 anni | 15 anni | 20 anni |
età dell’Assicurato
GARANZIE ASSUMIBILI PER DURATA PAGAMENTO PREMI
da 1 anno a 17 anni prestazione base
da 18 a 50 anni tutte le prestazioni
da 51 a 55 anni | tutte | le | prestazioni | prestazione base |
da 56 a 60 anni | tutte le prestazioni | prestazione base |
da 61 a 65 anni prestazione base
da 66 a 70 anni prestazione base | nessuna prestazione |
da 71 a 75 anni prestazione base | nessuna prestazione |
L’ipotesi sottostante a questo schema è che si siano scelte le prestazioni aggiuntive in fase di sottoscrizione del contratto e che l’Assicurato possa sempre dichiarare un buono stato di salute e la pratica di professioni e/o sport non a rischio: si rimanda per questo al successivo Art. 12 e all’Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui le prestazioni aggiuntive, una volta scelte, decadano in corso di contratto, resta pienamente valida la prestazione base.
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 8 - Versamenti, costo e pagamenti
Le prestazioni - descritte al precedente Art.4 - vengono determinate dietro versamento di ciascun premio unico ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente decide di corrispondere.
PREMIO UNICO RICORRENTE
ciascun importo viene corrisposto:
• al netto del caricamento percentuale, indicato di seguito
• anticipatamente, dovuto dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce
• con le seguenti periodicità di pagamento: mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Il Contraente sceglie la periodicità in fase di sottoscrizione del contratto.
Il valore corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta è pari a:
- 12 in caso di periodicità mensile - 4 in caso di periodicità trimestrale
- 2 in caso di periodicità semestrale - 1 in caso di quella annuale.
• in misura non inferiore ai seguenti importi, in funzione della periodicità prescelta:
- Euro 100 in caso di periodicità mensile - Euro 300 in caso di periodicità trimestrale
- Euro 600 in caso di periodicità semestrale - Euro 1.200 in caso di quella annuale.
• non oltre l'anno assicurativo in cui avviene di decesso dell'Assicurato.
REGOLARITÀ DEL VERSAMENTO
i premi unici ricorrenti devono essere corrisposti con regolarità e per tutta la durata pagamento premi
affinché restino valide:
• le prestazioni aggiuntive
• il diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà.
Il premio unico ricorrente si intende corrisposto con regolarità se e solo se - indipendentemente dalla periodicità e dalla modalità di pagamento prescelte - il versamento viene effettuato non oltre il 60° giorno dalla data di ricorrenza in cui avrebbe dovuto essere corrisposto.
INDICIZZAZIONE DEL PREMIO UNICO RICORRENTE
il Contraente può richiedere all’Impresa di indicizzare il premio unico ricorrente di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%.
Di conseguenza, in caso di tale scelta, ad ogni data di ricorrenza annua del contratto il premio unico ricorrente viene automaticamente rivalutato della percentuale prescelta.
Resta valido per il Contraente decidere di non indicizzare il premio ricorrente.
Tale facoltà può essere attivata dal Contraente:
• alla data di sottoscrizione del contratto
• almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annua del contratto a partire dalla quale si intende attivare l’indicizzazione del premio unico ricorrente.
Tale facoltà può essere revocata dal Contraente almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annua del contratto a partire dalla quale si intende interrompere l’indicizzazione del premio unico ricorrente.
In entrambi i casi di attivazione o di revoca è necessario inviare una comunicazione scritta all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto.
VARIAZIONE DELLA PERIODICITÀ DI PAGAMENTO, SOSPENSIONE E RIPRESA DEI VERSAMENTI
il Contraente ha sempre la possibilità di richiedere all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, la propria decisione di:
• variare la periodicità di pagamento: è sufficiente che la comunicazione venga fatta almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto; ovviamente devono essere rispettati gli importi minimi previsti dal contratto
• sospendere in qualsiasi momento il versamento (in questo caso la sospensione può avvenire anche senza esplicita comunicazione all’Impresa)
Se non vengono rispettati i termini di regolarità del pagamento entro i 60 giorni, a partire dalla data di ricorrenza in cui non è stato corrisposto il premio vengono a cessare:
- le prestazioni aggiuntive
- il diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà
• riprendere in qualsiasi momento il versamento. Se non vengono rispettati i termini di regolarità del pagamento
entro i 60 giorni, non vengono in alcun modo ripristinate:
- le prestazioni aggiuntive
- il diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà.
MODIFICA DELL’IMPORTO DEI VERSAMENTI
il Contraente ha sempre la possibilità di richiedere all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario, cui è assegnato il contratto, la propria decisione di:
• diminuire l’importo del premio unico ricorrente inizialmente stabilito (gli importi minimi devono comunque essere rispettati) senza alcuna spesa, alle condizioni di seguito dettagliate:
- è sufficiente che la comunicazione venga fatta almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto; ovviamente devono essere rispettati gli importi minimi previsti dal contratto
- una volta avvenuta la diminuzione, le prestazioni aggiuntive restano valide e invariate, mentre non vengono più riconosciuti i successivi bonus di fedeltà
• incrementare l’importo del premio unico ricorrente inizialmente stabilito senza alcuna spesa, alle condizioni di seguito dettagliate:
- è sufficiente che la comunicazione venga fatta almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto
- tale incremento è da riferirsi alla sola prestazione base
- avvenuto l’incremento, le eventuali prestazioni aggiuntive restano valide e invariate e continuano ad essere riconosciuti e restano invariati - rispetto a quanto stabilito in fase di sottoscrizione del contratto - i successivi bonus di fedeltà.
VERSAMENTO AGGIUNTIVO
fin dal giorno successivo della data di perfezionamento, ma non oltre il termine della durata pagamento premi, il Contraente può corrispondere dei versamenti aggiuntivi.
Ciascun versamento:
• si riferisce integralmente alla sola prestazione base
• non concorre in alcun modo al diritto di riconoscimento dei bonus di fedeltà
• non deve risultare inferiore a Euro 500.
L’Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno tali versamenti.
COSTI DA APPLICARE AI VERSAMENTI
il contratto prevede i seguenti caricamenti percentuali, che variano al variare della durata residua, in anni interi, del contratto - così come illustrato nella tabella che segue:
tabella 6.
DURATA % DURATA % DURATA % DURATA | % | ||||||
RESIDUA | RESIDUA | RESIDUA | RESIDUA | ||||
1 | 4,20% | 6 | 7,70% | 11 | 10,65% | 16 | 11,40% |
2 | 4,90% | 7 | 8,40% | 12 | 10,80% | 17 | 11,55% |
3 | 5,60% | 8 | 9,10% | 13 | 10,95% | 18 | 11,70% |
4 | 6,30% | 9 | 9,80% | 14 | 11,10% | 19 | 11,85% |
5 | 7,00% | 10 | 10,50% | 15 | 11,25% | 20 | 12,00% |
Questi caricamenti percentuali sono parte degli elementi che costituiscono i coefficienti della tabella dell’Allegato 2 delle presenti Condizioni di Assicurazione e vengono prelevati:
• al premio unico ricorrente, al netto della quota parte afferente alle prestazioni aggiuntive
• al versamento aggiuntivo.
Ulteriore costo da applicare a ciascun versamento è dato dal caricamento percentuale per le prestazioni potenziata caso morte e invalidità, pari al 15% della quota parte del premio afferente ad entrambe le prestazioni, da prelevare a questa quota parte del premio.
Esempio: come si determina il premio unico ricorrente netto
si ipotizzi (*) una durata pagamento premi di 20 anni, un premio unico ricorrente lordo di perfezionamento (il versamento da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto) pari a Euro 1.200: il caricamento % corrisponde al 12%, e di conseguenza il premio unico ricorrente netto = [Euro 1.200
*(1-12%)] = Euro 1.056
(*) inoltre, ipotesi di prestazioni aggiuntive NON assumibili/NON scelte
Ripartizione del versamento nelle combinazioni di investimento
Ciascun versamento - premio unico ricorrente ed eventuale versamento aggiuntivo - viene investito dall’Impresa che, sulla base della scelta del Contrante, lo alloca:
• nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in base alla combinazione di investimento - Profilo o scelta libera, decisa dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto, come illustrato nella tabella 1
• nella combinazione di investimento in cui è allocato il capitale complessivo al momento del versamento (nel caso sia stata scelta dal Contraente la facoltà di modificare l’allocazione futura dei versamenti, come indicato all’Art.25).
La ripartizione di ciascun versamento determina:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato iniziale
• componente Unit: il capitale variabile iniziale.
Nello specifico, i premi unici ricorrenti sono investiti al netto del caricamento percentuale e della quota parte afferente alle eventuali prestazioni aggiuntive, mentre i versamenti aggiuntivi sono investiti al netto del solo caricamento percentuale.
Si rimanda alla Parte V per un maggior dettaglio sulla determinazione di entrambe le tipologie di capitali, che costituiscono la base per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto, così come per le liquidazioni del valore di riscatto.
Esempio: come si determina il Capitale assicurato iniziale e il Capitale variabile iniziale:
si ipotizzi un premio unico ricorrente netto(*) di Euro 1.056 e come Profilo di Investimento quello BASE che prevede l’allocazione del premio unico ricorrente netto con le seguenti percentuali: 70% in FONDO PIÙ, 10% in SARA OBBLIGAZIONARIO e 20% in XXXX XXXXXXXXX (per i FIA è il Contraente che decide come allocare il 30% disponibile).
Di conseguenza, alla data di decorrenza avremo:
• componente Rivalutabile: Euro 1.056 * 70% = Euro 739,2 Capitale assicurato inziale
• componente Unit: Euro 1.056 * 10% = Euro 105,6
OBBLIGAZIONARIO
• componente Unit: Euro 1.056 * 20% = Euro 211,2
AZIONARIO
Capitale variabile iniziale afferente a SARA
Capitale variabile iniziale afferente a SARA
(*) durata pagamento premi 20 anni e ipotesi di prestazioni aggiuntive NON assumibili/NON scelte
MODALITÀ DI PAGAMENTO
ciascun versamento viene corrisposto dal Contraente all'Impresa tramite una delle modalità di seguito indicate, a condizione che siano intestate all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità:
• alla data di perfezionamento o in caso di versamento aggiuntivo:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
• alle successive date di ricorrenza del contratto:
- ordine di bonifico
- sistema di pagamento elettronico
- se scelta la periodicità semestrale, trimestrale o mensile: il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD
- se scelta la periodicità annuale: è possibile scegliere una delle modalità previste alla data di perfezionamento, ovvero l’addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.
Qualora l’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD - non vada a buon fine per motivi non riconducibili all’Impresa, essa comunica tale circostanza al Contraente specificando che l’importo che risulta insoluto e gli importi successivi devono essere corrisposti all’Intermediario di riferimento.
Infine, a giustificazione del mancato pagamento, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Il Contraente ha facoltà di utilizzare l’area riservata internet dispositiva (Home Insurance dispositiva) per effettuare, direttamente nella propria area riservata, il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento e dei versamenti aggiuntivi.
Nel caso in cui il Contraente avesse scelto in precedenza, come opzione di pagamento, l’addebito diretto SEPA, è necessario che lo disattivi per poter effettuare il pagamento nella propria area riservata.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
PARTE III - INIZIO DEL CONTRATTO, DURATA PAGAMENTO PREMI E RECESSO
Art. 9 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
• la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
• il pagamento del premio unico ricorrente lordo di perfezionamento.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna di:
• certificato di morte
• eventuale documento che attesta l’invalidità dell’Assicurato.
Art. 10 - Durata pagamento premi
Al momento della sottoscrizione della proposta/polizza il Contraente sceglie - anche compatibilmente con l'età dell'Assicurato - la durata pagamento premi del contratto.
Il contratto prevede tre durate pagamento premi fisse, pari a 10, 15 e 20 anni.
Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:
• esercizio del diritto di recesso
• decesso dell'Assicurato in corso di contratto
• richiesta di riscatto totale.
Art. 11 - Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all’Art.9, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara Vita Spa
- Xxx Xx 00, 00000 Xxxx - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:
• componente Rivalutabile: la quota parte dei versamenti lordi afferenti alla Gestione Separata, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
• componente Unit: il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all’Art.21 - maggiorato del costo applicato sui versamenti
- premi unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi - e al netto della componente dello stesso riferito al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
Relativamente alla componente Unit il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).
PARTE IV - ESCLUSIONI, LIMITAZIONE, ASSUNZIONE DEL RISCHIO, DICHIARAZIONI, COMUNICAZIONI DA E PER L’IMPRESA E HOME INSURANCE
I successivi artt. 12, 13, 14 e 15 si riferiscono alle sole prestazioni aggiuntive e, se indicato, alla maggiorazione caso morte relativa alla componente Unit.
Art. 12 - Esclusioni e assunzione del rischio
ESCLUSIONI
Il rischio di morte o invalidità dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia il decesso o l’invalidità causati da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
• suicidio o tentato suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
• uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento
• disordini avvenuti in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso la garanzia è estesa per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.
Per i casi sopra elencati l’Impresa corrisponde:
• in caso di morte o invalidità causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: nessun importo
• in caso di morte o invalidità non causata da dolo del Contraente o del Beneficiario: l’importo della riserva matematica afferente alla prestazione potenziata caso morte, calcolata alla data del decesso dell’Assicurato.
Infine, relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare.
accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell’Assicurato
l'Impresa, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:
• delle condizioni di salute dell'Assicurato, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
• delle attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato.
È sufficiente che l’Assicurato sottoscriva nella proposta/polizza, parte integrante della documentazione precontrattuale, una dichiarazione relativa al:
• buono stato di salute
• non esercitare professioni considerate a rischio
• non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.
Le prestazioni aggiuntive, infatti, sono valide esclusivamente per le persone fisiche che al momento della sottoscrizione della proposta/polizza possano dichiarare di:
• non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
• non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
• non aver subito interventi chirurgici significativi
• non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
• non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
• non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
• non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.
L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato all'Allegato 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Si precisa che le attività professionali e sportive non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Art. 13 - Limitazione della copertura di rischio - carenza
Relativamente alle prestazioni aggiuntive e alla maggiorazione caso morte della componente Unit, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamenti programmati, l'Impresa corrisponde:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato rivalutato pro-rata
• componente Unit: il capitale variabile.
Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare.
L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - e di conseguenza corrisponde anche la prestazione potenziata caso morte e la maggiorazione caso morte della componente Unit e resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano
conseguenza diretta di:
• una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
• shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
• infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue:
• la prestazione potenziata caso morte e la maggiorazione caso morte della componente Unit non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamenti programmati, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti afferenti alla prestazione aggiuntiva relativamente alla componente Rivalutabile e il capitale variabile relativamente alla componente Unit
• la prestazione invalidità viene a cessare.
Art. 14 - Rischio comune
Relativamente alle prestazioni aggiuntive, entrambe non sono assumibili nel caso in cui l’Assicurato risulti essere, con Xxxx Xxxx Xxx, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o in forma di Mista, tali per cui l’importo massimo di capitale caso morte complessivo risulti superiore a Euro 300.000.
Art. 15 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Questa sezione si riferisce alle sole prestazioni aggiuntive.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.
In ogni caso, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni aggiuntive e della maggiorazione caso morte della componente Unit.
Art. 16 - Comunicazioni e documentazione rilasciata dall’Impresa
comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato all’Impresa
al fine di permettere all’Impresa di valutare pienamente l’eventualità di un aggravamento del rischio assunto, l'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Impresa mediante lettera raccomandata A/R - anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Assicurato, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.
comunicazioni dell’Impresa al Contraente
con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL’IMPRESA AL CONTRAENTE: PROPOSTA/POLIZZA LETTERA DI CONFERMA E QUIETANZA
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia:
• proposta/polizza: viene consegnata al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero, al più tardi, alla data di perfezionamento dello stesso; in essa è indicata la data di decorrenza del contratto.
• lettera di conferma dell’investimento: viene consegnata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; tra le altre in questo documento sono indicate le informazioni riferite al versamento effettuato e a quello investito distintamente per le diverse componenti
• quietanza: consegnata - a fronte del versamento di ciascun premio unico ricorrente successivo - nel solo caso in cui la modalità di pagamento prescelta dal Contraente sia diversa dall’addebito diretto SEPA su conto corrente del Contraente - SDD. In essa viene indicato, tra l’altro, il capitale assicurato e quello variabile corrispondenti a ciascun versamento effettuato e l’indicazione della data di decorrenza del versamento
• certificato di assicurazione/conferma di versamento: consegnato - a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo - al momento del versamento stesso e ne attesta l'operazione; in esso è indicata la data di decorrenza del versamento.
Tutti questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL’IMPRESA AL CONTRAENTE: DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE
Annualmente, entro il 31 maggio, l’Impresa rilascia al Contraente il lDocumento unico di Rendicontazione che fornisce sia per la Gestione Separata che per entrambi i Fondi Interni - dat i e informazioni riferiti all’anno immediatamente precedente (1° gennaio - 31 dicembre).
In particolare, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:
• la ripartizione di ciascun versamento investito nel Profilo di Investimento, ovvero nella scelta libera
• il capitale assicurato (componente Rivalutabile)
• la misura annua di rivalutazione (componente Rivalutabile)
• il numero di quote assegnate, il loro valore unitario e il corrispondente capitale variabile (componente Unit)
• l’informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato
• l’informativa sugli eventuali switch eventualmente effettuati nel periodo considerato
• l’importo dei costi e delle spese - incluso il costo della distribuzione - non direttamente collegati al verificarsi del rischio di mercato sottostante (componente Unit).
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È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’area riservata presente nella home page di xxx.xxxx.xx.
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• coperture assicurative in essere
• condizioni contrattuali sottoscritte
• stato dei pagamenti
• valore di riscatto del contratto
• il valore unitario delle quote dei Fondi Interni
• nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un’informativa completa e personalizzata.
Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.
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Parte V - INVESTIMENTO: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi
Le prestazioni previste dal contratto si ottengono come somma di due distinti importi: il capitale assicurato rivalutato e il capitale variabile.
Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.
componente Rivalutabile: quota parte del versamento investita nella Gestione Separata
Art. 17 - Determinazione del capitale assicurato iniziale
Il capitale assicurato iniziale si ottiene investendo nella Gestione Separata - in base alla percentuale prevista dal Profilo di Investimento scelto, ovvero della scelta libera - la quota parte di ciascun premio unico ricorrente al netto del caricamento e della eventuale quota parte afferente alle prestazioni aggiuntive e la quota parte degli eventuali versamenti aggiuntivi al netto del solo caricamento.
Di conseguenza il capitale assicurato iniziale si ottiene via via come somma dei capitali inziali assicurati relativi a ciascun versamento.
Più in dettaglio, per determinare il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun versamento si applica allo stesso un determinato coefficiente: si rimanda alla tabella presente nell’Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione dove sono elencati i coefficienti.
Il capitale assicurato iniziale costituisce il valore minimo delle prestazioni garantite dall'Impresa.
Tale capitale costituisce il valore minimo - per la componente Rivalutabile - anche per il calcolo dell’eventuale liquidazione per riscatto totale.
Nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale valore minimo deve essere riproporzionato sulla base di quanto già liquidato.
Art. 18 - Clausola di Rivalutazione
Alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato concluso il contratto ovvero in cui sia stato costituito ciascun capitale assicurato iniziale - sempre che l’Assicurato sia in vita - il capitale assicurato iniziale viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione secondo il meccanismo del pro-rata temporis illustrato di seguito.
In seguito, alla data del 31 dicembre di ciascun anno successivo alla prima ricorrenza - sempre che l’Assicurato sia in vita - il capitale assicurato in essere (rivalutato per il pro-rata temporis nell’anno precedente) viene rivalutato su base annua nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.
A tal fine l’Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, di cui alla Parte VIII - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE
al 31 dicembre di ogni anno l’Impresa determina il tasso medio di rendimento, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento.
La misura annua di rivalutazione da attribuire annualmente al contratto è funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.
Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell’anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere pari alla differenza, se positiva, tra:
• il tasso medio di rendimento
• il rendimento trattenuto dall’Impresa, pari all’1,3%.
Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa, la misura annua di rivalutazione risulta pari allo 0%.
La misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto è 0%.
Solo nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse superiore al 13% la misura di annua di rivalutazione si otterrebbe applicando al tasso medio di rendimento un’aliquota di retrocessione del 90%.
B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Al 31 dicembre di ogni anno - compreso quello immediatamente successivo alla data di decorrenza - il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
Tale aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A). La modalità di rivalutazione è la seguente:
• al capitale assicurato iniziale determinato così come illustrato all’Art.17 viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di pagamento del versamento e il 31 dicembre immediatamente successivo
• al capitale assicurato rivalutato in essere viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione. Viene garantito il consolidamento delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite; di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può
mai diminuire tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.
Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro il 31 maggio.
Esempio: come si determina la misura annua di rivalutazione
si ipotizzi quanto segue:
• tasso medio di rendimento del 2,5% la misura annua di rivalutazione è pari a: (2,5%-1,3%) = 1,2%
• tasso medio di rendimento dell’1% la misura annua di rivalutazione è pari a: (1%- 1%) = 0%
• tasso medio di rendimento del 14% la misura annua di rivalutazione è pari a: (14%*90%) = 12,6%
Art. 19 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata
Annualmente l’Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una commissione di gestione definita rendimento trattenuto pari all’1,3% (modalità di determinazione della commissione al momento della redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, dati gli attuali livelli di tassi di rendimento).
Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa, il rendimento trattenuto sarà pari al tasso medio di rendimento (dunque l’Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).
Solo nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o superiore al 13% il rendimento trattenuto sarà pari al 10% del tasso medio di rendimento (complemento a 100% dell’aliquota di retrocessione del 90%).
Esempio: come si determina il rendimento trattenuto
si ipotizzi quanto segue:
• tasso medio di rendimento del 2,5% il rendimento trattenuto è pari a: 1,3%
• tasso medio di rendimento dell’1% il rendimento trattenuto è pari a: 1%
• tasso medio di rendimento del 14% il rendimento trattenuto è pari a: (14%*10%) = 1,4%
componente Unit: quota parte del versamento investita in ciascun Fondo Interno
Art. 20 - Determinazione del capitale variabile
Il capitale variabile iniziale si ottiene investendo nel Fondo Interno, in base alla percentuale prevista dal Profilo di Investimento ovvero dalla scelta libera, la quota parte del premio unico ricorrente al netto del caricamento e della quota parte afferente alle eventuali prestazioni aggiuntive
Definite:
a) la quota parte del premio unico ricorrente netto investito, che corrisponde al capitale variabile iniziale
b) il valore unitario delle quote rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all’Art.21, dividendo il capitale variabile (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il numero di quote.
Le prestazioni del contratto e l’importo da liquidare in caso di riscatto parziale o totale sono funzione del numero
di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali, switch o modifica dell’allocazione dei futuri versamenti, restano costanti nel tempo.
Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che l’Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.
Per la determinazione del capitale variabile l’Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.
In termini generali, il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno - di seguito definito NAV - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all’Art.21. Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.
Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza settimanale, tutti i mercoledì: nel caso in cui il mercoledì fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l’Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxx.xx.
Esempio: come si calcola il capitale variabile iniziale
si ipotizzi quanto segue:
• la data di decorrenza del contratto il 3 agosto 2020
• la quota parte del premio unico ricorrente netto investito in XXXX XXXXXXXXX (nel Profilo BASE) alla data di decorrenza sia di Euro 211,2 (capitale variabile iniziale)
• il valore unitario della quota alla data del mercoledì 12 agosto 2020 (2° mercoledì successivo, come indicato all’Art.21) sia pari a Euro 10,600
avremo di conseguenza che il numero di quote iniziali riferite a questo Fondo Interno sarà pari a: Euro 211,2/Euro 10,6 = 20 quote
Art. 21 - Valorizzazione delle quote
Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:
• giorno di valorizzazione: giorno che viene utilizzato dall’Impresa per effettuare il calcolo del NAV del Fondo Interno e di conseguenza il valore unitario delle quote. È fissato al mercoledì di ogni settimana, se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo
• giorno di riferimento: giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.
Il giorno di riferimento è il secondo mercoledì non festivo immediatamente successivo alla data di:
- corresponsione del versamento, per la determinazione del capitale variabile iniziale
- allocazione del bonus di fedeltà
- ricevimento della richiesta di recesso
- gestione delle scadenze dei ribilanciamenti automatici riferiti all’opzione LIFE CYCLE
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale
- ricevimento della richiesta di switch
- ricevimento della richiesta di modifica dell’allocazione futura dei versamenti
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.
Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l’Impresa rileva il giorno di ricevimento della richiesta.
Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiari, vincolatario) perviene all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all’Art. 30.
Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell’intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta e il giorno di riferimento come definito in precedenza.
Esempio: come si individuano i giorni di riferimento
si ipotizzi quanto segue:
• la data di decorrenza del contratto il 3 agosto 2020
• la data di richiesta per la liquidazione per riscatto totale (ma identica procedura si applica anche a tutti gli altri casi) sia il mercoledì 8 gennaio 2025.
Ipotizzando che la richiesta di liquidazione arrivi completa di tutta la documentazione richiesta il mercoledì 8 gennaio 2025, avremo di conseguenza che il giorno di riferimento da considerare per individuare il valore unitario della quota e determinare così l’importo da liquidare, è il mercoledì 22 gennaio 2025.
Art. 22 - Commissione di gestione da applicare al NAV
La commissione di gestione da applicare al NAV di ciascun Fondo Interno è indicata nella tabella che segue:
tabella 7.
Fondi Interni commissione di gestione
XXXX OBBLIGAZIONARIO 1,5% su base annua
XXXX XXXXXXXXX 1,8% su base annua
La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all’Art.4, e viene:
• applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
• prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
• calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.
Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall’Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari, rispettivamente a:
• 1,6% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX OBBLIGAZIONARIO
• 2,2% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX XXXXXXXXX.
Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento.
Esempio: come si calcola il NAV e il valore unitario della quota al netto della commissione
si ipotizzi quanto segue:
• per XXXX OBBLIGAZIONARIO - ad una generica data di valorizzazione - un NAV complessivo del Fondo Interno di Euro 5.000 (al lordo della commissione di gestione e al netto di tutte le passività elencate nel Regolamento)
• un numero di quote complessive pari a 1.000.
L’applicazione della commissione di gestione determina il NAV netto anche della commissione di gestione, così come segue: [Euro 5.000 *(1-1,5%)] = Euro 4.925
Di conseguenza il valore unitario della quota alla medesima data di valorizzazione sarà: Euro 4.925/1.000 =
Euro 4,925.
PARTE VI - FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO
Art. 23 Opzione LIFE-CYCLE
In fase di sottoscrizione del contratto il Contraente - solo se coincide con l’Assicurato - può scegliere l’opzione LIFE-CYCLE, che permette di variare nel tempo la ripartizione dell’investimento tra Gestione Separata e Fondi Interni in base a un meccanismo automatico (switch automatico), secondo percentuali predeterminate variabili in funzione dell’età dell’Assicurato.
Il LIFE-CYCLE è consentito soltanto nel caso in cui il Contraente abbia scelto - sempre in fase di sottoscrizione
- i Profili di Investimento BASE o BILANCIATO.
Obiettivo del LIFE-CYCLE è di indirizzare nel tempo l’investimento complessivo del contratto verso una ripartizione sempre più prudenziale tra Gestione Separata e Fondi Interni:
tabella 8.
ripartizione iniziale del Life Cycle | ripartizione al termine del Life Cycle | |||
Profilo di Investimento | Gestione Separata | Fondi Interni | Gestione Separata | Fondi Interni |
BASE | 70% | 30% | 100% | 0% |
BILANCIATO | 40% | 60% | 70% | 30% |
Il LIFE-CYCLE presenta le seguenti caratteristiche:
• l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza deve essere compresa tra 35 anni e 60 anni
• è indipendente dalla durata pagamento premi
• prevede delle definite percentuali di ripartizione (definite % obiettivo) che permettono di arrivare al 100% (per il Profilo BASE) o al 70% (per il profilo BILANCIATO) in Gestione Separata al termine dell’operazione, e, in modo complementare, allo 0% o al 30% per i Fondi Interni
• la durata è pari a 10, 15 o 20 anni e tale durata è funzione dell’età dell’Assicurato, al termine dell’opzione è facoltà del Contraente decidere in autonomia successivi switch volontari
• l’operazione di switch automatico avviene ogni 5 anni al 31 dicembre dell’anno immediatamente successivo alla ricorrenza quinquennale del contratto: a questa data fanno riferimento sia la rivalutazione del capitale assicurato che la valorizzazione delle quote del capitale variabile (il 2° mercoledì immediatamente successivo).
La nuova ripartizione tra Gestione Separata e Fondi Interni - determinata in base alle % obiettivo relative al quinquennio in cui si effettua il calcolo - viene riconosciuta al contratto entro il 31 gennaio immediatamente successivo
• relativamente ai due Fondi Interni, la quota parte della % obiettivo viene attribuita a ciascuno di essi in funzione del peso % che presentavano alla data del 31 dicembre di cui al precedente punto
• si prevede un preventivo monitoraggio dello switch automatico: se la percentuale effettiva relativa al peso della componente in Gestione Separata si scosta del 2% dalla % obiettivo corrispondente al quinquennio raggiunto, non si procede all’operazione di switch automatico che viene rimandata al quinquennio successivo
• non si prevede alcun costo.
Il LIFE-CYCLE può essere interrotto dal Contraente in qualsiasi momento: in tal modo egli torna a gestire in piena autonomia il contratto e le future scelte di switch volontario.
Infatti, le decisioni del Contraente che comportano la rinuncia del LIFE-CYCLE sono:
• effettuare uno switch volontario
• richiedere espressamente all’Impresa di rinunciare
• effettuare una modifica di allocazione futura dei versamenti.
Di seguito - distintamente per i due Profili - si illustra lo sviluppo quinquennale del LIFE-CYCLE:
ANDAMENTO DEL LIFE-CYCLE PER IL PROFILO DI INVESTIMENTO BASE:
tabella 9.
CLASSI DI ETÀ
ALLOCAZIONE INIZIALE
TRASCORSI
5 ANNI
TRASCORSI
10 ANNI
TRASCORSI
15 ANNI
TRASCORSI
20 ANNI
ALLA DECORRENZA
GS FIA GS FIA GS FIA GS FIA GS FIA
35 - 45 anni | 70% | 30% | 78% | 22% | 85% | 15% | 93% | 7% | 100% | - |
46 - 50 anni | 70% | 30% | 80% | 20% | 90% | 10% | 100% | - | ||
51 - 55 anni | 70% | 30% | 85% | 15% | 100% | - | ||||
56 - 60 anni | 70% | 30% | 100% | - |
ANDAMENTO DEL LIFE-CYCLE PER IL PROFILO DI INVESTIMENTO BILANCIATO:
tabella 10.
CLASSI DI ETÀ
ALLOCAZIONE INIZIALE
TRASCORSI
5 ANNI
TRASCORSI
10 ANNI
TRASCORSI
15 ANNI
TRASCORSI
20 ANNI
ALLA DECORRENZA | GS | FIA | GS | FIA | GS | FIA | GS | FIA | GS FIA |
35 - 45 anni | 40% | 60% | 47% | 53% | 55% | 45% | 63% | 37% | 70% 30% |
46 - 50 anni | 40% | 60% | 50,0% | 50% | 60,0% | 40% | 70% | 30% | |
51 - 55 anni | 40% | 60% | 55% | 45% | 70% | 30% | |||
56 - 60 anni | 40% | 60% | 70% | 30% |
Art. 24 Operazione di switch
Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere all’Impresa di
modificare la composizione percentuale del proprio investimento (switch volontario).
Tale operazione determina la modifica dell’iniziale Profilo di Investimento, ovvero della scelta libera, decisi dal Contraente alla data di sottoscrizione del contratto.
Il Contraente può richiedere che una percentuale del capitale variabile allocato:
• in un Fondo Interno sia investito totalmente o parzialmente nell’altro
• in uno o entrambi i Fondi Interni sia investito totalmente o parzialmente nella Gestione Separata, con il vincolo che in Gestione Separata debba essere investito al massimo il 70% della prestazione complessiva del contratto (calcolata nel momento dell’operazione di switch).
Entro 24 mesi dal termine della durata pagamento premi - dunque a partire rispettivamente dall’8°, 13° e 18° della data di ricorrenza, a seconda della durata pagamento premi scelta - questo vincolo passa da 70% al 100%, al fine di permettere che la prestazione complessiva possa essere investita totalmente nella Gestione Separata.
I versamenti corrisposti successivamente all’operazione di switch - successivamente dunque alla data di ricezione della richiesta di variazione - sono allocati secondo la nuova ripartizione percentuale.
Tale operazione ha piena efficacia dal giorno di ricezione, da parte dell’Impresa - ovvero l’Intermediario cui è assegnato il contratto - della richiesta di variazione effettuata dal Contraente.
Il capitale variabile viene in tal modo allocato ovvero prelevato dai Fondi Interni, in funzione della nuova ripartizione in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della richiesta di variazione.
Il capitale assicurato viene allocato nella Gestione Separata con la medesima modalità e tempistica dell’allocazione della quota parte del versamento ad essa destinata.
Nel corso di ogni anno assicurativo:
• le prime due operazioni di switch sono gratuite
• a partire dalla terza operazione di switch il costo è pari a Euro 10 per ogni operazione.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote l’Impresa invia al Contraente la lettera di conferma a seguito di switch, nella quale si indica:
• la data di effetto dell’operazione • il valore unitario delle quote alla data di riferimento
• le nuove percentuali di allocazione
• il corrispondente capitale assicurato
• il corrispondente capitale variabile.
L’operazione di switch comporta l’abbandono del Profilo di Investimento, ovvero della scelta libera, che il Contraente ha deciso nella fase di sottoscrizione del contratto e la decadenza dell’eventuale LIFE-CYCLE.
Art. 25 Modifica nell’allocazione dei versamenti
Trascorsi interamente 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere all’Impresa che i versamenti futuri siano ripartiti tra la Gestione Separata e i Fondi Interni con una ripartizione percentuale diversa da quella che risulta per il capitale maturato - capitale assicurato e variabile
- nel momento della richiesta.
In ogni caso deve essere rispettato il vincolo che in Gestione Separata debba essere investito al massimo il 70% della prestazione complessiva del contratto.
Tale limite viene elevato 100% per gli ultimi 24 mesi di pagamento premi (come indicato per gli switch
volontari).
Nel caso sia stata scelta l’opzione LIFE-CYCLE, l’operazione di allocazione dei futuri versamenti comporta l’abbandono dell’opzione.
La richiesta deve essere effettuata almeno 90 giorni prima della data di ricorrenza annua del contratto.
Art. 26 Liquidazione per riscatto
RISCATTO TOTALE
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi interamente almeno 12 mesi dalla data di decorrenza.
La richiesta deve essere inviata all’Impresa, ovvero all’Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata all’Art.30.
Il valore di riscatto totale è ottenuto - al netto delle eventuali commissioni, di cui di seguito - come somma di:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data della richiesta, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione alla quale si rimanda (Art.18).
Tale capitale assicurato si ottiene sommando:
- il capitale assicurato rivalutato alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta - sottratta la quota parte, afferente alla Gestione Separata, corrispondente alle eventuali liquidazioni per riscatto parziale al lordo delle commissioni di uscita (se previste), effettuate nel corso del periodo trascorso tra il 31 dicembre e la data della richiesta.
Tale importo viene aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui è stata richiesta la liquidazione, dove il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31 dicembre di cui sopra e la data della richiesta e il rendimento è quello calcolato sul periodo di 12 mesi che si conclude con il 3° mese precedente il mese in cui cade la data della richiesta
- il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun eventuale versamento - premio unico ricorrente con periodicità diversa da quella annuale, ovvero versamento aggiuntivo - effettuato nel periodo che intercorre tra il 31 dicembre immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta e la data della richiesta. A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in vigore nel mese in cui è stata richiesta la liquidazione, dove il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data della richiesta e il rendimento è quello calcolato sul periodo di 12 mesi che si conclude con il 3° mese precedente il mese in cui cade la data della richiesta
• componente Unit: il capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto, presenti in ciascun Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, per il valore unitario delle quote, valorizzato il secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa.
La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le commissioni di uscita - funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto. Non viene applicata alcuna commissione nel caso in cui il periodo interamente trascorso risulti essere di almeno 10 anni; diversamente, se risulta essere inferiore a 10 anni, vengono applicate le seguenti commissioni:
tabella 11.
PERIODO INTERAMENTE TRASCORSO
almeno 1 anno
almeno 2 anni
almeno 3 anni
almeno 4 anni
almeno 5 anni
almeno 6 anni
almeno 7 anni
almeno 8 anni
almeno 9 anni
COMMISSIONI 4,5% 4% 3,5% 3% 2,5% 2% 1,5% 1% 0,5%
La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.
RISCATTO PARZIALE
È prevista la facoltà del Contraente di richiedere il riscatto anche in misura parziale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il riscatto totale.
Le condizioni sono le seguenti:
• importo minimo del riscatto parziale non inferiore ad Euro 1.000
• capitale minimo residuo sul contratto non inferiore a Euro 2.500.
A seguito della richiesta l’Impresa comunica al Contraente l'importo del capitale residuo.
Successivamente alla liquidazione del riscatto parziale, il Contraente può continuare a corrispondere i versamenti ma decade il diritto di riconoscimento dei successivi bonus di fedeltà.
Successivamente alla data di denuncia dell’invalidità totale e permanente non è più possibile richiedere il riscatto parziale.
È possibile richiedere il riscatto anche direttamente nella propria area riservata.
Art. 27 Mancato pagamento del premio
Il Contraente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi unici ricorrenti; in tal caso:
• rimane valida e invariata la prestazione base
• decade il diritto ai successivi bonus di fedeltà
• decadono le prestazioni potenziata caso morte e invalidità
• rimane attiva la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi.
In ogni caso il Contraente ha la facoltà, in corso di contratto, di riprendere il pagamento dei premi unici ricorrenti se e solo se egli riprende il pagamento:
• entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio: continuano ad essere valide sia le prestazioni potenziata caso morte e invalidità che il diritto ai successivi bonus di fedeltà
• trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio: decadono sia le prestazioni potenziata caso morte e invalidità che il diritto ai successivi bonus di fedeltà.
PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI
Art. 28 Cessione - Pegno - Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 29 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
In caso di decesso dell’Assicurato la prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.
In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
• dopo la morte del Contraente
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta/polizza il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.
Art. 30 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a:
• verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
• individuare correttamente gli aventi diritto.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l’Impresa procede al pagamento.
I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI LIQUIDAZIONE:
• certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto
• copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
• se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
• richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
• scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
• modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dai Beneficiari. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
in caso di richiesta di liquidazione per decesso dell’Assicurato:
• certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della sua data di nascita)
• relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa
• eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
• copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza
• se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
IN CASO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO:
• dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, alla data della richiesta di liquidazione
IN CASO RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ
• documentazione che attesti l’invalidità
IN CASO RICHIESTA DI OPZIONE IN RENDITA
• certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ad ogni data di scadenza di rata di rendita.
Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore
pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.
Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 31 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 32 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
Parte VIII - REGOLAMENTI: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx
Vita Spa (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all’All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l’Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l’effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii)l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riverse tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’Euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall’Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
• alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
• a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:
• relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
• effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo XXXX OBBLIGAZIONARIO
1. Aspetti generali
Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata SARA OBBLIGAZIONARIO (di seguito Fondo Interno).
L’operatività del Fondo Interno decorre da 03/10/2017.
Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell’Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall’Impresa stessa.
Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.
Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.
Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro.
È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.
2. Obiettivi
Il Fondo Interno persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto obbligazionario.
Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio medio.
3. Caratteristiche
Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:
• in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria
• in altri strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti:
• appartenenti ai Paesi Emergenti sono ammessi fino ad un massimo del 30% del portafoglio
• societari sono ammessi fino ad un massimo del 30% del portafoglio.
Tali limiti si riferiscono anche alle quote di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - che investono prevalentemente nei suddetti strumenti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area Euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
L’Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
L’Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l’asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.
Le scelte d’investimento a livello geografico, di merito di credito e di emittenti (sovrani, organismi internazionali o societari) verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi al fine di conseguire un’opportuna diversificazione e un’efficiente gestione del portafoglio in linea con l’asset allocation definita.
Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.
In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio,
l’Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.
La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell’investimento.
L’Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati.
Inoltre, l’Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’Impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
L’Impresa si riserva la facoltà di affidare l’attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento.
Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell’Impresa nei confronti del Contraenti: l’Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.
Parametro di riferimento
Il benchmark adottato come parametro di riferimento per la gestione del Fondo Interno è composto dai seguenti indici:
benchmark %
Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro 10%
BofA Xxxxxxx Xxxxx Euro Governement Index: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni governative area Euro
4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota
90%
Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.
Le attività sono:
• tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione
• la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare
• altre attività di pertinenza del Fondo Interno. Le passività sono:
• gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
• le commissioni di gestione
• le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo
• gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
• altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno. Il valore delle attività si calcola come segue:
• la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato
avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
• le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale.
La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana.
Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno o diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10. L’Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet xxx.xxxx.xx.
La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo.
5. Spese
Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:
• commissione di gestione:
- pari a 1,5% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
• eventuali oneri di intermediazione: relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
• spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno: vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000
• spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno
• imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.
Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L’Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari all’1,6% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso.
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
6. Modifiche regolamentari
L’Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:
• normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
• mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
7. Rendiconto della gestione e revisione contabile
Ai sensi della vigente normativa l’Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell’esercizio.
Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.
La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle
attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.
In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:
• la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
• la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
• la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
• la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio. Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.
Sul sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx e presso la sede dell’Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.
8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa
A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l’ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede
- ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa.
I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell’operazione di fusione devono avere caratteristiche simili. In particolare, l’operazione di fusione è prevista nei casi di:
• variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
• mutamenti negli scenari finanziari
• riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.
Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell’operazione, senza alcun onere e spesa.
Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all’ultima quotazione effettuata prima di questa data.
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo XXXX XXXXXXXXX
1. Aspetti generali
Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata SARA AZIONARIO (di seguito Fondo Interno).
L’operatività del Fondo Interno decorre da 03/10/2017.
Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell’Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall’Impresa stessa.
Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.
Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.
Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro.
È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.
2. Obiettivi
Il Fondo Interno persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario.
Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio alto.
3. Caratteristiche
Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:
• in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria
• in altri strumenti finanziari di natura azionaria
• in altri strumenti finanziari di natura monetaria e in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente nei suddetti strumenti.
Le aree geografiche di riferimento e le valute d’investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell’Europa, del Nord America e del Pacifico.
Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti sono ammessi in misura ridotta fino ad un massimo del 30% del portafoglio.
Tale limite si riferisce anche alle quote di OICR che investono prevalentemente nei suddetti strumenti. Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area Euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
L’Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
L’Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l’asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.
Le scelte d’investimento a livello geografico, di settore e di capitalizzazione verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi al fine di conseguire un’opportuna diversificazione e un’efficiente gestione del portafoglio in linea con l’asset allocation definita.
Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.
In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l’Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.
La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell’investimento.
L’Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati.
Inoltre, l’Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’Impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
L’Impresa si riserva la facoltà di affidare l’attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento.
Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell’Impresa nei confronti del Contraenti: l’Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.
Parametro di riferimento
Il benchmark adottato come parametro di riferimento per la gestione del Fondo Interno è composto dai seguenti indici:
benchmark %
Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro 10%
Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali
4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota
90%
Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.
Le attività sono:
• tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione
• la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare
• altre attività di pertinenza del Fondo Interno. Le passività sono:
• gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
• le commissioni di gestione
• le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno
• gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
• altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno. Il valore delle attività si calcola come segue:
• la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato
avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
• le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale.
La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno
diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10.
L’Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet xxx.xxxx.xx.
La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo.
5. Spese
Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:
• commissione di gestione:
- pari a 1,8% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
• eventuali oneri di intermediazione: relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
• spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno: vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000.
• spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno
• imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.
Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L’Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari al 2,2% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso.
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
6. Modifiche regolamentari
L’Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:
• normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
• mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
7. Rendiconto della gestione e revisione contabile
Ai sensi della vigente normativa l’Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell’esercizio.
Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.
La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.
In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:
• la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
• la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
• la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
• la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio. Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.
Sul sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx e presso la sede dell’Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.
8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa
A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l’ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede
- ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa.
I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell’operazione di fusione devono avere caratteristiche simili. In particolare, l’operazione di fusione è prevista nei casi di:
• variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
• mutamenti negli scenari finanziari
• riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.
Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell’operazione, senza alcun onere e spesa.
Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all’ultima quotazione effettuata prima di questa data.
ALLEGATI
Allegato 1: elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio
PROFILO SANITARIO
Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:
• Displasie
• Leucemie
• Linfomi
• Mielomi
• Neoplasie maligne di qualsiasi tipo
• Lesioni precancerose
• Malattie della pelle: pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
• Malattie immunopatologiche: immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti
• Malattie delle ossa e delle articolazioni: artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Xxxxxx, osteomielite
• Malattie dismetaboliche: diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa
• Malattie dell'apparato respiratorio: insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
• Malattie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
• Malattie dell'apparato digerente: esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
• Malattie dell'apparato uro-genitale: insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica
• Malattie del sistema nervoso centrale e periferico: vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
• Malattie degli organi di senso: cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
• Malattie delle ghiandole endocrine: adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
• Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici: talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
• Malattie rare e genetiche.
Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.
PROFILO PROFESSIONALE - le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:
• Acrobata
• Aeronautica militare
• Agente di custodia
• Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
• Attore/Artista esposto anche a rischi speciali
• Autista di autocarri di oltre 35 quintali
• Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico
• Aviazione civile
• Carabiniere
• Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare
• Circo equestre
• Collaudatore di auto e moto
• Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplodenti, corrosivi, infiammabili e tossici)
• Esercito
• Guardia del corpo
• Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza
• Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)
• Guida alpina
• Marina mercantile
• Marina militare
• Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto)
• Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare
• Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera
• Operaio di cementifici
• Polizia
• Professionista sportivo
• Sommozzatore/Palombaro
• Speleologo
• Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplodenti
• Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature
• Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale
• Vigile del fuoco.
Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
PROFILO SPORTIVO - le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:
• Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente
• Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente
• Arrampicata libera (free climbing)
• Arti marziali (in genere)
• Atletica pesante
• Bob
• Bungee jumping
• Canoa fluviale
• Football americano
• Guida alpina
• Guidoslitta
• Hydrospeed
• Immersioni subacquee non in apnea
• Kayak
• Kitesurf
• Lotta (nelle sue varie forme)
• Paracadutismo
• Parapendio
• Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove
• Pugilato dilettantistico
• Rafting
• Rugby
• Salto dal trampolino con sci e idroscì
• Sci acrobatico
• Sci alpinismo
• Sci estremo
• Torrentismo
• Snowboard acrobatico
• Sport aerei (in genere)
• Vela di altura.
Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.
Allegato 2 - prospetto dei coefficienti per la determinazione del capitale assicurato iniziale
Nella tabella che segue sono elencati i coefficienti da applicare a ciascun versamento - al netto anche della quota parte di premio unico ricorrente eventualmente afferente alle prestazioni aggiuntive - per determinare il capitale assicurato iniziale corrispondente:
ANNI | COEFFICIENTE |
1 | 0,958000 |
2 | 0,951000 |
3 | 0,944000 |
4 | 0,937000 |
5 | 0,930000 |
6 | 0,923000 |
7 | 0,916000 |
8 | 0,909000 |
9 | 0,902000 |
10 | 0,895000 |
ANNI | COEFFICIENTE |
11 | 0,893500 |
12 | 0,892000 |
13 | 0,890500 |
14 | 0,889000 |
15 | 0,887500 |
16 | 0,886000 |
17 | 0,884500 |
18 | 0,883000 |
19 | 0,881500 |
20 | 0,880000 |
Ciascun coefficiente viene utilizzato per l’intera annualità, anche nel caso in cui il versamento del premio unico ricorrente venga corrisposto con periodicità diversa dall’annuale - semestrale, trimestrale o mensile - ovvero nel caso di versamenti aggiuntivi.
Allegato 3 - Condizioni di Assicurazione per la prestazione invalidità totale e permanente da malattia e infortunio (prestazione che il Contraente ha facoltà di scegliere)
Art. 1 - Oggetto
Se l'Assicurato, nel corso della durata pagamento premi - ma non oltre il compimento del 70° anno di età e a condizione che tale prestazione invalidità sia attiva e pienamente in vigore - diviene invalido in modo totale e permanente, secondo quanto di seguito specificato, l’Impresa riconosce al termine della durata pagamento premi un importo pari alla somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva alla data di denuncia dello stato di invalidità.
Art. 2 - Definizione di invalidità
Ai sensi e per gli effetti della presente prestazione invalidità, si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati all’Impresa e abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.
Art. 3 - Rischi esclusi
La garanzia di cui alla presente prestazione invalidità non è operativa per i casi di invalidità conseguenti alle esclusioni di cui all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 - Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi
Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a farne denuncia all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R, accludendo un particolareggiato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.
A richiesta dell’Impresa il Contraente o l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente prestazione invalidità, hanno l'obbligo:
• di rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta dall’Impresa per l'accertamento dello stato di invalidità
• di fornire tutte le prove che l’Impresa ritenga opportune per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità
• di consentire all’Impresa tutte le indagini e visite mediche che essa ritenga necessarie.
Art. 5 - Effetti dell'invalidità
L'invalidità totale e permanente, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera raccomandata A/R di cui al precedente articolo. In caso di riconosciuta invalidità dell'Assicurato, questi o il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente prestazione invalidità hanno l'obbligo di:
• informare l’Impresa circa il cambio del luogo di residenza dell'Assicurato
• fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa
• consentire che l’Impresa accerti, con medici di sua fiducia, a sue spese, e non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità.
Art. 6 - Controversie e Collegio Arbitrale
L’Impresa si impegna a esprimersi entro 180 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Qualora l'invalidità non venga riconosciuta dall’Impresa, oppure quando ne venga da questa accertata la cessazione - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione avutane e sempre che il contratto sia regolarmente in vigore - il Contraente ha facoltà di chiedere all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, a mezzo di lettera raccomandata A/R la constatazione dello stato d'invalidità dell'Assicurato a mezzo di un Collegio di tre medici i quali giudicheranno il merito inappellabilmente e senza formalità di procedura.
Dei tre medici anzidetti uno è nominato dall’Impresa, il secondo dal Contraente ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell’Impresa, presso la sede dell’Impresa stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo arbitro.
Art. 7 - Obblighi fino all'accertamento dell'invalidità
Finché lo stato di invalidità non sia stato definitivamente accertato il Contraente deve continuare il pagamento dei premi unici ricorrenti, altrimenti verranno applicate le disposizioni di cui all’Art.27 delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.
Accertata l'invalidità, o la persistenza di essa, viene invece restituito l'importo dei premi unici ricorrenti corrisposti successivamente la data di denuncia dell'invalidità.
Art. 8 - Cessazione dell'invalidità
Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato l’Impresa notifica - con lettera raccomandata A/R al Contraente - la revoca del riconoscimento, da parte dell’Impresa, del pagamento dei premi unici ricorrenti dalla data di cessazione dell'invalidità.
In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall'Art.6, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi unici ricorrenti, altrimenti diventano di nuovo applicabili le disposizioni di cui all’Art.27 delle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.
Art. 9 - Norme di coordinamento con le Condizioni di Assicurazione
Qualora venga a cessare, per qualsiasi motivo, il pagamento dei premi unici ricorrenti, tale prestazione invalidità cessa in tutti i suoi effetti, qualunque sia il numero dei premi pagati e questi ultimi rimangono acquisiti all’Impresa.
Per quanto non è previsto dalle presenti Condizioni valgono, purché non contrastanti, le Condizioni di Assicurazione a cui queste sono allegate.
Art. - 10 Limiti di età
Tale prestazione invalidità solo nel caso in cui l'età dell'Assicurato:
• alla data di decorrenza del contratto sia non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni
• alla data del termine della durata pagamento premi sia non superiore a 70 anni.
Glossario
Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata degli investimenti, che l'Impresa riconosce al contratto
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno e della Gestione Separata e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dal Contraente; riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale assicurato: capitale determinato dal versamento investito nella Gestione Separata
Capitale rivalutato: capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata
Capitale variabile: capitale determinato dal versamento investito nel Fondo Interno; è ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote riferito ad una determinata data - giorno di valorizzazione - per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente alla medesima data. Il suo valore è legato all’andamento del valore delle quote
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Carenza: periodo di tempo che intercorre fra l’entrata in vigore del contratto e l’inizio effettivo della garanzia (o di parte della garanzia)
Caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa
Commissione di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo Interno, da prelevare dal valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno (NAV)
Commissione di uscita: percentuale da applicare all’importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale Composizione del Fondo Interno: informazioni sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti
Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata
Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che l’Impresa è tenuta a inviare al Contraente - per la sola componente Unit - nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito
Conclusione del contratto: momento in cui viene corrisposto il premio e sottoscritta la proposta/polizza
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da essi controllato, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione che soddisfi i criteri che seguono: a) sono distinte dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) hanno una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio dei Contraenti
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, rimane definitivamente acquisito al contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Per il presente contratto è previsto il consolidamento per la sola componente Rivalutabile Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le prestazioni previste dal contratto nel caso si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data
Contratto Multiramo: contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo i versamenti sia in una Gestione Separata che in un Fondo Interno Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sui versamenti o, nel caso previsto dal contratto, sulle risorse finanziare gestite dall'Impresa
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio unico ricorrente di perfezionamento
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, in questo caso coincide con la vita dell’Assicurato
Durata pagamento premi: periodo durante il quale il Contraente corrisponde i premi unici ricorrenti
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Documento unico di rendicontazione riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto inviato al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, tra cui i versamenti, il capitale assicurato rivalutato e la misura di rivalutazione riconosciuta alla componente Rivalutabile, il numero e il valore delle quote assegnate o di quelle eventualmente trattenute per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, relativamente alla componete Unit, le eventuali operazioni di riscatto parziale e/o switch effettuate
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Fondo Interno: Fondo d’investimento per la gestione dei contratti con componente Unit, costituito dall’Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa; il suo valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione
Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari
Gestione Separata: gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce il premio, al netto degli eventuali caricamenti, versato dal Contraente che ha sottoscritto un contratto di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurativa
Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno di valorizzazione che viene utilizzato per calcolare il valore della quota del Fondo Interno ed è individuato in funzione dell’evento considerato (ad esempio richiesta di recesso, decesso, richiesta di riscatto)
Giorno di valorizzazione relativamente alla sola componente Unit, è il giorno con riferimento al quale viene effettuato il calcolo del NAV e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno. È fissato al mercoledì di ogni settimana non festivo e con Borse Valori aperte
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi
Impresa di assicurazione: Xxxx Xxxx Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: area riservata presente sul sito dell’Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi
Lettera di conferma documento che informa il Contraente, successivamente al perfezionamento del contratto delle informazioni relative al suo investimento: il premio versato, il premio investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il valore unitario e il giorno cui tale valore si riferisce (giorno di valorizzazione)
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale
NAV: è il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno che viene calcolato, ad ogni giorno di valorizzazione, considerando tutte le attività e al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno
Numero di quote: quantità, relativa alla sola componente Unit, ottenuta dividendo il NAV calcolato in un determinato giorno di valorizzazione per il valore unitario delle quote corrispondente
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni di investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macro categorie di OICR, quali ad esempio i Fondi comuni di investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi ecc. Per il presente contratto gli OICR rilevano per la sola componente Unit
Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista: ad esempio, scegliere che il capitale liquidabile a seguito di riscatto totale sia convertito in una rendita vitalizia
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del primo premio unico ricorrente e la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata. Per questo contratto il periodo di osservazione va dal 1° ottobre di un determinato anno al 30 settembre del successivo anno
Premio: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, comprensivo di tutti i costi gravanti sul premio
Premio investito: è il premio versato al netto dei costi
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi di uno degli eventi assicurati
Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. Per il presente contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile
Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione degli investimenti del Fondo Interno cui il contratto è collegato
Proposta/Polizza: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate; insieme alla lettera di conferma fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e la conferma dell’avvenuto pagamento del premio
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l’Impresa potrà far riferimento relativamente alla prestazione caso morte
Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata
Regolamento del Fondo Interno: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano il Fondo Interno
Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto
Rendiconto annuale del Fondo Interno: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dal Fondo Interno
Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile
Rendimento minimo trattenuto: quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla
vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurativa
Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurativa attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale e viene calcolata il 31 dicembre di ciascun anno. Per il presente contratto la rivalutazione è relativa alla sola componente Rivalutabile
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurativa ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni assicurative. Per il presente contratto la rivalutazione minima garantita è relativa alla sola componente Rivalutabile
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione, come ad esempio il decesso dell'Assicurato
Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti
Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata e del Fondo Interno
Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento
Switch: operazione con la quale il Contraente richiede una diversa ripartizione del capitale maturato tra la componente Rivalutabile e quella Unit
Valore unitario della quota: valore, relativo alla sola componente Unit, ottenuto dividendo il NAV relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla stessa data. Tale valore unitario viene pubblicato giornalmente sul sito dell’Impresa
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali
Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa e sua accettazione
- può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc.) in un dato periodo di tempo. È relativa alla sola componente Unit.
Sara Vita ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti.
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
• artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
• art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
• art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
• art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
• art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
• artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
• Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
• Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
Saradanaio BiFuel HGizione 05/22
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