Contratto di Assicurazione multiramo a premio unico
Società del Gruppo Sara
Sara Bi-Fuel
Contratto di Assicurazione multiramo a premio unico
Condizioni di Assicurazione
comprensive del Glossario
redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti SEMPLICI e XXXXXX elaborate dal Tavolo tecnico ANIA,
Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari
ultimo aggiornamento dei dati: 10/03/21
Xxxx Xx-Fuel mod.V398 CDA edizione 03/21
Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
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Indice delle Condizioni di Assicurazione
Premessa
PARTE I - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa pag. 2
Art. 2 - Contraente, Assicurato, Beneficiario pag. 2
Art. 3 - Caratteristiche del contratto pag. 2
Art. 4 - Prestazioni pag. 3
Art. 5 - Opzione di conversione in rendita della prestazione in caso di vita a scadenza pag. 4
Art. 6 - Limiti di età dell’Assicurato pag. 4
PARTE II - VERSAMENTO E COSTI
Art. 7 - Premio unico e caricamento pag. 5
PARTE III - INIZIO E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto pag. 7
Art. 9 - Durata pag. 7
Art. 10 - Recesso dal contratto pag. 7
Parte IV - INVESTIMENTO: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi
Art. 11 - Determinazione del capitale assicurato iniziale pag. 8
Art. 12 - Clausola di Rivalutazione pag. 8
Art. 13 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata pag. 9
Art. 14 - Determinazione del capitale variabile iniziale pag. 9
Art. 15 - Valorizzazione delle quote pag. 10
Art. 16 - Commissione di gestione da applicare al NAV pag. 11
PARTE V - SWITCH E RISCATTO
Art. 17 - Operazione di switch tra i Fondi Interni pag. 11
Art. 18 - Liquidazione per riscatto pag. 11
PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 19 - Cessione, Pegno, Vincolo pag. 11
Art. 20 - Beneficiario pag. 12
Art. 21 - Pagamenti dell'Impresa pag. 14
Art. 22 - Foro competente pag. 14
Art. 23 - Legge applicabile al contratto pag. 14
Parte VII - REGOLAMENTI: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi
Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ pag. 15
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo XXXX OBBLIGAZIONARIO pag. 17
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo AZIONARIO pag. 21
Glossario pag. 25
Conflitto di Interessi
Riferimenti normativi
Premessa
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano Xxxx Xx-Fuel (di seguito anche “contratto”) offerto da
Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”).
Xxxx Xx-Fuel è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Mista a premio unico, che prevede la liquidazione della prestazione alla scadenza ovvero in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
Il codice tariffa di Sara Bi-Fuel è tar.363G/363U.
Xxxx Xx-Fuel è una multiramo, composta da due distinte componenti:
• una appartenente alla categoria dei contratti Rivalutabili - Xxxx X - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata FONDO PIÙ (di seguito anche Gestione Separata)
• una appartenente alla categoria dei contratti Unit Linked - Xxxx XXX - per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote dei due Fondi Interni Assicurativi denominati SARA OBBLIGAZIONARIO e XXXX XXXXXXXXX (di seguito anche Fondi Interni).
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
• KID - Documento contenente le informazioni chiave: il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo
• DIP Aggiuntivo IBIP: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
• Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
• Modulo di Proposta/Polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio
• Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati. Il vari documento che compongono il Set Informativo vengono:
• consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
• pubblicati su xxx.xxxx.xx, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con le informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,
sezioni bordate di grigio: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto o consultare il sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx , ovvero consultare la app SaraConMe.
contratto, con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
• dalle presenti Condizioni di Assicurazione
• dalla proposta/polizza
• dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
• Contraente: la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all’Impresa il premio unico
• Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
• Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve le prestazioni previste dal contratto. Il Contraente può designare uno o più Beneficiari in proposta-polizza.
Il Contraente può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.
Art. 3 - Caratteristiche del contratto Xxxx Xx-Fuel è strutturato come segue:
• una componente Rivalutabile, appartenente alla categoria dei contratti di Xxxx X, per la quale le prestazioni sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla Gestione Separata FONDO PIÙ
• una componente Unit, appartenente alla categoria dei contratti di Xxxx XXX, per la quale le prestazioni sono direttamente collegate al valore unitario delle quote dei Fondi Interni SARA OBBLIGAZIONARIO e XXXX XXXXXXXXX.
I Regolamenti della Gestione Separata e dei Fondi Interni sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte VII).
In fase di sottoscrizione del contratto il Contraente decide - anche in base alla sua propensione al rischio e alla sua scelta in merito alla durata del contratto - di destinare il premio unico versato, al netto del caricamento, di cui all’Art.7, in uno dei quattro Profili di Investimento qui illustrati:
tabella 1.
Profilo
di Investimento
Gestione Separata Fondi Interni FONDO PIÙ SARA
XXXX
OBBLIGAZIONARIO | AZIONARIO | ||
PRUDENTE | 80% | 10% | 10% |
MODERATO | 70% | 10% | 20% |
EQUILIBRATO | 60% | 10% | 30% |
DINAMICO | 50% | 10% | 40% |
La prestazione a scadenza, la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e le liquidazioni in caso di riscatto totale o parziale sono ottenute come somma di due distinti importi:
• il capitale assicurato, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 11 e 12
• il capitale variabile, relativamente alla quota parte dell’investimento collegata a ciascun Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 13, 14 e 15.
Relativamente alla quota parte dell’investimento collegata a:
• Gestione Separata: le prestazioni sono contrattualmente garantite dall’Impresa
• Fondi Interni: il Contraente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, il Contraente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e i Fondi Interni, che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto, decesso o scadenza - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.
Art. 4 - Prestazioni
A fronte del pagamento del premio unico il contratto prevede le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE A SCADENZA
alla scadenza del contratto - se l’Assicurato è in vita a quella data e il contratto risulta in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo - definito prestazione caso vita - ottenuto come somma di:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente la data di scadenza - secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione alla quale si rimanda (Art.12) - al quale si sottrae la quota parte, afferente alla Gestione Separata, degli importi già liquidati nel periodo che intercorre tra la data del 1° gennaio dell’anno in cui cade la data di scadenza e la data di scadenza stessa a seguito di eventuali richieste di riscatti parziali
• componente Unit: il capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto presenti in ciascun Fondo Interno alla data di scadenza per il valore unitario delle quote valorizzato al mercoledì immediatamente precedente o coincidente la data di scadenza stessa.
prestazione in caso di morte dell’Assicurato
in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo - definito prestazione caso morte - ottenuto come somma di:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente la data del decesso - secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione alla quale si rimanda (Art.12) - al quale si sottrae la quota parte, afferente alla Gestione Separata, degli importi già liquidati nel periodo che intercorre tra la data del 1° gennaio dell’anno in cui cade la data di richiesta della liquidazione per decesso e la stessa data di richiesta a seguito di eventuali richieste di riscatti parziali.
Nel caso in cui il decesso avvenga tra la data di decorrenza e il 31 dicembre immediatamente successivo per capitale assicurato è da intendersi il capitale iniziale assicurato
• componente Unit: il capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto presenti in ciascun Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa.
Il capitale variabile afferente a ciascun Fondo Interno viene incrementato poi di una maggiorazione ottenuta applicando ad esso una percentuale che varia in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso, come di seguito illustrato:
tabella 2.
età dell’Assicurato (anni) | DA 18 A 39 | DA 40 A 49 | DA 50 A 59 | DA 60 A 69 | DA 70 A 85 |
% DI MAGGIORAZIONE | 25% | 10% | 5% | 1% | 0,5% |
Tale maggiorazione non può mai essere superiore a Euro 50.000. Essa viene riconosciuta:
• nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di entrata in vigore del contratto (Art.8) e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi
• nei prime sei mesi dall’entrata in vigore del contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio (periodo di carenza).
In ogni caso l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica della prestazione.
Esempio: come si determina la prestazione caso morte
si ipotizzi che, a seguito del decesso di un Assicurato di 69 anni (% di maggiorazione è dell’1%), l’Impresa abbia calcolato:
• un capitale assicurato rivalutato di Euro 37.000
• un capitale variabile riferito ad entrambi i Fondi Interni di Euro 18.000.
La prestazione caso morte sarà: Euro 37.000 + Euro 18.000 + (Euro 18.000 *1%) = Euro 55.180
ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l’argomento trattato. Di conseguenza non impegnano in alcun modo l’Impresa
limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente Unit)
Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile afferente alla componente Unit, a cui si somma il capitale assicurato caso morte afferente alla componente Rivalutabile collegata alla Gestione Separata.
L'Impresa non applica tale limitazione, e di conseguenza corrisponde anche la maggiorazione, nei casi in cui il decesso sia conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto:
• tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
• shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
• infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.
Art. 5 - Opzione di conversione in rendita della prestazione in caso di vita a scadenza
Entro la data di scadenza del contratto il Contraente può richiedere che la prestazione caso vita liquidabile alla scadenza del contratto venga convertita in una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile erogabile ai Beneficiari designati:
a) finché l'Assicurato sia in vita
b) in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
c) in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
d) fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale finché sia in vita un altro soggetto (seconda testa).
La richiesta scritta può essere inviata all'Impresa anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto. La rendita di opzione viene calcolata secondo la tariffa in vigore al momento della richiesta della stessa.
L’Impresa si impegna a fornire al Contraente - entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto - una descrizione sintetica di tutte le tipologie di rendita esercitabili con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.
Nel caso in cui il Contraente manifesti interesse a una delle tipologie di rendita previste, l'Impresa si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Set Informativo.
La rendita di opzione scelta dal Contraente sarà corrisposta:
• al netto delle imposte previste dalla normativa
• in rate posticipate secondo il frazionamento prescelto
• a condizione che l’Assicurato - ovvero eventualmente la seconda testa.
Art. 6 - Limiti di età dell’Assicurato
Il contratto prevede limiti di età dell’Assicurato sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza.
Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l’Assicurato sia maggiorenne alla data di decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età effettiva e non assicurativa. Di seguito si illustrano tali limiti di età:
tabella 3.
età dell’Assicurato alla data di decorrenza
età dell’Assicurato alla data di scadenza
età minima: 18 anni età massima: 85 anni
età massima: 75 anni
Esempio: come si individua l’età assicurativa
si ipotizzi quanto segue:
• data di decorrenza del contratto il 1° giugno 2020 • data di nascita dell’Assicurato il 15 ottobre 2000 secondo questa regola l’età assicurativa alla data di decorrenza è 20 anni visto che la decorrenza cade nell’intervallo compreso tra il 15 aprile 2020 (6 mesi prima) e il 15 aprile 2021 (6 mesi dopo)
PARTE II - VERSAMENTO E COSTO
Art. 7 - Premio unico e caricamento
PREMIO UNICO
Il contratto prevede il versamento, da parte del Contraente, di un premio unico da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto.
Non sono previsti versamenti aggiuntivi.
IMPORTO MASSIMO E MINIMO
Il Contraente decide l’ammontare del premio unico anche in base ai suoi obiettivi; in ogni caso l’Impresa ha stabilito dei limiti all’importo da corrispondere, pari a:
• minimo Euro 5.000
• massimo Euro 1.000.000.
CARICAMENTO DA APPLICARE AL PREMIO UNICO
Il premio unico è corrisposto dal Contraente al lordo di un caricamento percentuale che varia in base all’importo versato. Il premio unico netto si ottiene applicando a quanto corrisposto il caricamento percentuale corrispondente illustrato nella tabella che segue.
tabella 4.
PREMIO UNICO LORDO | CARICAMENTO % |
se uguale o maggiore a Euro 5.000 e minore a Euro 25.000 | 2,00% |
se uguale o maggiore a Euro 25.000 e minore a Euro 100.000 | 1,25% |
se uguale o maggiore a Euro 100.000 | 0,50% |
Esempio: come si determina il premio unico netto
si ipotizzi un premio unico lordo pari a Euro 50.000, il caricamento % corrisponde all’1,25% e di conseguenza il premio unico netto = [Euro 50.000 *(1-1,25%)] = Euro 49.375
Il premio unico netto viene investito dall’Impresa nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in base al Profilo di Investimento scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto, come illustrato nella tab.1, determinando così:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato iniziale
• componente Unit: il capitale variabile iniziale.
Si rimanda alla Parte IV per un maggior dettaglio sulla determinazione di entrambe le tipologie di capitali, che costituiscono la base per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto, così come per le liquidazioni del valore di riscatto.
Esempio: come si determina il Capitale assicurato iniziale e il Capitale variabile iniziale:
si ipotizzi un premio unico netto di Euro 49.375 e come Profilo di Investimento quello MODERATO che prevede l’allocazione del premio unico netto con le seguenti percentuali: 70% in FONDO PIÙ, 10% in SARA OBBLIGAZIONARIO e 20% in XXXX XXXXXXXXX.
Di conseguenza, alla data di decorrenza avremo:
• componente Rivalutabile: Euro 49.375 * 70% = Euro 34.562,5 Capitale assicurato inziale
• componente Unit: Euro 49.375 * 10% = Euro 4.937,5
XXXX OBBLIGAZIONARIO
• componente Unit: Euro 49.375 * 20% = Euro 9.875
XXXX XXXXXXXXX
Capitale variabile iniziale afferente a
Capitale variabile iniziale afferente a
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il premio unico viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità:
• ordine di bonifico • altro mezzo di pagamento bancario o postale
• sistema di pagamento elettronico • assegno bancario, postale o circolare, munito della
clausola di non trasferibilità
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL’IMPRESA AL CONTRAENTE ED ESTRATTO CONTO
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti a fronte del versamento del premio unico:
• proposta/polizza: viene consegnata al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero, al più tardi, alla data di perfezionamento dello stesso; in essa è indicata la data di decorrenza del contratto. Tale documento risulta essere parte integrante del contratto
• lettera di conferma dell’investimento: viene consegnata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; tra le altre in questo documento sono indicate le informazioni riferite al versamento effettuato e a quello investito distintamente per le diverse componenti.
Annualmente, entro il 31 maggio, l’Impresa rilascia al Contraente l’estratto conto annuale che fornisce
- sia per la Gestione Separata che per entrambi i Fondi Interni - dati e informazioni riferiti all’anno immediatamente precedente (1° gennaio - 31 dicembre).
In particolare, nell’estratto conto annuale vengono indicati:
• la ripartizione del premio unico investito nel Profilo di Investimento
• il capitale assicurato (componente Rivalutabile)
• la misura annua di rivalutazione (componente Rivalutabile)
• il numero di quote assegnate, il loro valore unitario e il corrispondente capitale variabile (componente Unit)
• l’informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato
• l’informativa sugli eventuali switch eventualmente effettuati nel periodo considerato
• l’importo dei costi e delle spese - incluso il costo della distribuzione - non direttamente collegati al verificarsi del rischio di mercato sottostante (componente Unit).
HOME INSURANCE: AREA RISERVATA DEDICATA ALLA CONSULTAZIONE E ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’area riservata
presente nella home page di xxx.xxxx.xx.
L'area riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia almeno le seguenti operazioni:
• richiesta di modifica dei propri dati personali
• richiesta di riscatto.
L’area riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:
• coperture assicurative in essere
• condizioni contrattuali sottoscritte
• stato dei pagamenti
• valore di riscatto del contratto
• il valore unitario delle quote dei Fondi Interni
• nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un’informativa completa e personalizzata.
Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto. I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.
Oltre alla propria area riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.
PARTE III - INIZIO E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
• la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
• il pagamento del premio unico lordo.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso. Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.
Esempio: come si individua la data di decorrenza
si ipotizzi che il Contraente sottoscriva la proposta/polizza il 1° giugno 2020 e versi il premio unico il 5 giugno 2020; di conseguenza il contratto si intende concluso il 5 giugno ed entra in vigore alle ore 24 di questa data. Qualora in proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al 5 giugno, ad esempio 10 giugno, il contratto entra in vigore alla data di decorrenza del 10 giugno.
In ogni caso la data di decorrenza è quella indicata nella proposta/polizza.
Art. 9 - Durata
Al momento della sottoscrizione della proposta/polizza il Contraente sceglie - anche compatibilmente con l'età dell'Assicurato - la durata del contratto.
La durata minima del contratto è fissata a 5 anni mentre la massima è fissata a 20 anni. Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:
• esercizio del diritto di recesso • richiesta di riscatto totale
• decesso dell'Assicurato in corso di contratto • scadenza del contratto.
Art. 10 - Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all’Art.8, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:
• componente Rivalutabile: la quota parte del premio unico lordo afferente alla Gestione Separata, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
• componente Unit: il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all’Art.13 - maggiorato del costo applicato sul premio unico e al netto della componente dello stesso riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
Relativamente alla componente Unit il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).
Parte IV - INVESTIMENTO: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi
Le prestazioni previste dal contratto si ottengono come somma di due distinti importi: il capitale assicurato rivalutato e il capitale variabile.
Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.
componente Rivalutabile: quota parte del versamento investita nella Gestione Separata
Art. 11 - Determinazione del capitale assicurato iniziale
Il capitale assicurato iniziale si ottiene investendo nella Gestione Separata, in base alla percentuale prevista dal Profilo di Investimento scelto, la quota parte del premio unico al netto del caricamento.
Il capitale assicurato iniziale costituisce il valore minimo delle prestazioni garantite dall'Impresa. Tale capitale costituisce il valore minimo anche per il calcolo dell’eventuale liquidazione per riscatto totale.
Nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale valore minimo deve essere riproporzionato sulla base di quanto già liquidato.
Art. 12 - Clausola di Rivalutazione
Alla data del 31 dicembre di ciascun anno - a partire da quello in cui è stato concluso il contratto e fino a quello che precede l'anno di scadenza dello stesso, sempre che l’Assicurato sia in vita - il capitale assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.
A tal fine l’Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, di cui alla Parte VII - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE
Al 31 dicembre di ogni anno l’Impresa determina il tasso medio di rendimento, calcolato ai sensi del punto
3. del Regolamento.
La misura annua di rivalutazione da attribuire annualmente al contratto è funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.
Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell’anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere pari alla differenza, se positiva, tra:
• il tasso medio di rendimento
• il rendimento trattenuto dall’Impresa, pari all’1,3%.
Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa, la misura annua di rivalutazione risulta pari allo 0%.
La misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto è 0%.
Solo nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse superiore al 13% la misura di annua di rivalutazione si otterrebbe applicando al tasso medio di rendimento un’aliquota di retrocessione del 90%.
B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Al 31 dicembre di ogni anno - compreso quello immediatamente successivo alla data di decorrenza - il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
Tale aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).
La modalità di rivalutazione è la seguente:
• al capitale assicurato iniziale determinato così come illustrato all’Art.11 viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di pagamento del premio e il 31 dicembre immediatamente successivo
• al capitale assicurato rivalutato in essere viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione. Viene garantito il consolidamento delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite; di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può
mai diminuire tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.
Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro il 31 maggio.
Esempio: come si determina la misura annua di rivalutazione
si ipotizzi quanto segue:
• tasso medio di rendimento del 2,5% la misura annua di rivalutazione è pari a: (2,5%-1,3%) = 1,2%
• tasso medio di rendimento dell’1% la misura annua di rivalutazione è pari a: (1%- 1%) = 0%
• tasso medio di rendimento del 14% la misura annua di rivalutazione è pari a: (14%*90%) = 12,6%
Art. 13 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata
Annualmente l’Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una commissione di gestione definita rendimento trattenuto pari all’1,3% (modalità di determinazione della commissione al momento della redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, dati gli attuali livelli di tassi di rendimento).
Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa, il rendimento trattenuto sarà pari al tasso medio di rendimento (dunque l’Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).
Solo nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o superiore al 13% il rendimento trattenuto sarà pari al 10% del tasso medio di rendimento (complemento a 100% dell’aliquota di retrocessione del 90%).
Esempio: come si determina il rendimento trattenuto
si ipotizzi quanto segue:
• tasso medio di rendimento del 2,5% il rendimento trattenuto è pari a: 1,3%
• tasso medio di rendimento dell’1% il rendimento trattenuto è pari a: 1%
• tasso medio di rendimento del 14% il rendimento trattenuto è pari a: (14%*10%) = 1,4%
componente Unit: quota parte del versamento investita in ciascun Fondo Interno
Art. 14 - Determinazione del capitale variabile
Il capitale variabile iniziale si ottiene investendo nel Fondo Interno, in base alla percentuale prevista dal Profilo di Investimento scelto, la quota parte del premio unico al netto del caricamento.
Definite:
a) la quota parte del premio unico netto investito, che corrisponde al capitale variabile iniziale
b) il valore unitario delle quote rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all’Art.14, dividendo il capitale variabile (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il numero di quote.
Le prestazioni del contratto e l’importo da liquidare in caso di riscatto parziale o totale sono funzione del numero
di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali e/o switch, restano costanti nel tempo.
Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che l’Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.
Per la determinazione del capitale variabile l’Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.
In termini generali, il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno - di seguito definito NAV - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all’Art.15. Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.
Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza settimanale, tutti i mercoledì: nel caso in cui il mercoledì fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l’Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxx.xx.
Esempio: come si calcola il capitale variabile iniziale
si ipotizzi quanto segue:
• la data di decorrenza del contratto il 1° giugno 2020
• la quota parte del premio unico netto investito in XXXX XXXXXXXXX (nel Profilo MODERATO) alla data di decorrenza sia di Euro 9.875 (capitale variabile iniziale)
• il valore unitario della quota alla data del mercoledì 10 giugno 2020 (2° mercoledì successivo, come indicato all’Art.14) sia pari a Euro 10,600
avremo di conseguenza che il numero di quote iniziali riferite a questo Fondo Interno sarà pari a: Euro 9.875/Euro 10,6 = 932 quote
Art. 15 - Valorizzazione delle quote
Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:
• giorno di valorizzazione: giorno che viene utilizzato dall’Impresa per effettuare il calcolo del NAV del Fondo Interno e di conseguenza il valore unitario delle quote. È fissato al mercoledì di ogni settimana, se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo
• giorno di riferimento: giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.
Il giorno di riferimento è il secondo mercoledì non festivo immediatamente successivo alla data di:
- perfezionamento del premio unico, per la determinazione del capitale variabile iniziale
- ricevimento della richiesta di recesso
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale
- ricevimento della richiesta di switch
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.
Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l’Impresa rileva il giorno di ricevimento della richiesta.
Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiari, vincolatario) perviene all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all’Art.20.
Per la liquidazione alla data di scadenza del contratto il giorno di riferimento è il mercoledì non festivo immediatamente precedente o coincidente la data di scadenza e il numero delle quote da utilizzare per la determinazione del capitale variabile a scadenza è quello effettivamente rilevato alla data di scadenza del contratto.
Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell’intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta per recesso e di liquidazione per riscatto, switch o decesso e il giorno di riferimento come definito in precedenza.
Esempio: come si individuano i giorni di riferimento
si ipotizzi quanto segue:
• la data di decorrenza del contratto il 1° giugno 2020
• la durata del contratto sia di 10 anni
avremo di conseguenza che alla scadenza di sabato 1° giugno 2030 il giorno di riferimento per calcolare la liquidazione a scadenza è il mercoledì 29 maggio 2030.
Similmente, ad esempio, per la liquidazione per riscatto totale (ma identica procedura si applica anche a tutti gli altri casi), avremo che - ipotizzando che la richiesta di liquidazione arrivi completa di tutta la documentazione richiesta il mercoledì 8 gennaio 2025, avremo di conseguenza che il giorno di riferimento da considerare per individuare il valore unitario della quota e determinare così l’importo da liquidare, è il mercoledì 22 gennaio 2025.
Art. 16 - Commissione di gestione da applicare al NAV
La commissione di gestione da applicare al NAV di ciascun Fondo Interno è indicata nella tabella che segue:
Fondi Interni commissione di gestione
XXXX OBBLIGAZIONARIO 1,5% su base annua
XXXX XXXXXXXXX 1,8% su base annua
La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all’Art.4, e viene:
• applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
• prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
• calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.
Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall’Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari, rispettivamente a:
• 1,6% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX OBBLIGAZIONARIO
• 2,2% su base annua per gli OICR nei quali investe XXXX XXXXXXXXX.
Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento.
Esempio: come si calcola il NAV e il valore unitario della quota al netto della commissione
si ipotizzi quanto segue:
• per XXXX OBBLIGAZIONARIO - ad una generica data di valorizzazione - un NAV complessivo del Fondo Interno di Euro 100.000 (al lordo della commissione di gestione e al netto di tutte le passività elencate nel Regolamento)
• un numero di quote complessive pari a 10.000.
L’applicazione della commissione di gestione determina il NAV netto anche della commissione di gestione, così come segue: [Euro 100.000 *(1-1,5%)] = Euro 98.500
Di conseguenza il valore unitario della quota alla medesima data di valorizzazione sarà: Euro 98.500/10.000
= Euro 9,85.
PARTE V - SWITCH E RISCATTO
Art. 17 Operazione di switch tra i Fondi Interni
Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere all’Impresa di
modificare la composizione percentuale del proprio investimento tra i due Fondi Interni.
Tale operazione determina la modifica dell’iniziale Profilo di Investimento scelto dal Contraente alla data di sottoscrizione del contratto.
Il capitale variabile accumulato in entrambi i Fondi Interni viene allocato, in funzione della nuova ripartizione, con modalità e tempistica simili a quelle previste per l’investimento della quota parte del premio unico netto e per la liquidazione in caso di richiesta di riscatto o decesso:
• il Contraente fa richiesta di switch indicando una diversa composizione percentuale di allocazione dell’investimento tra i due Fondi Interni
• il giorno in cui l’Impresa, ovvero l’Intermediario cui è assegnato il contratto, riceve la richiesta di switch è il giorno in cui ha effetto l’operazione di switch
• la determinazione del valore unitario delle quote viene effettuata il secondo mercoledì successivo - giorno di riferimento - alla data di ricevimento della richiesta di switch.
L’operazione di switch ha efficacia dal giorno di ricevimento, da parte dell’Impresa, ovvero l’Intermediario cui è assegnato il contratto, della richiesta di variazione effettuata dal Contraente.
Nel corso di ogni anno assicurativo:
• le prime due operazioni di switch sono gratuite
• a partire dalla terza operazione di switch il costo è pari a Euro 10 per ogni operazione.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote l’Impresa invia al Contraente la lettera di conferma a seguito di switch, nella quale si indica, per ciascun Fondo Interno:
• la data di effetto dell’operazione • il valore unitario delle quote alla data di riferimento
• le nuove percentuali di allocazione delle quote • il corrispondente capitale variabile.
Art. 18 Liquidazione per riscatto
RISCATTO TOTALE
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi interamente almeno 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
La richiesta deve essere inviata all’Impresa, ovvero all’Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata all’Art.20.
Il valore di riscatto totale è ottenuto - al netto delle eventuali commissioni, di cui di seguito - come somma di:
• componente Rivalutabile: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente la data di richiesta della liquidazione per riscatto totale al quale si sottrae la quota parte, afferente alla Gestione Separata, degli importi già liquidati - nel periodo che intercorre tra la data del 1° gennaio dell’anno in cui cade la data di richiesta della liquidazione per riscatto e la stessa data di richiesta - a seguito di eventuali richieste di riscatti parziali.
• componente Unit: il capitale variabile ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto presenti in ciascun Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto per il valore unitario delle quote valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa.
La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le commissioni di uscita - funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - indicate nella tabella che segue.
tabella 7.
PERIODO INTERAMENTE TRASCORSO
almeno 6 mesi | almeno 1 anno | almeno 2 anni | almeno 3 anni e oltre | |
COMMISSIONI DI USCITA | 3% | 2% | 1% | - |
La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.
RISCATTO PARZIALE
È prevista la facoltà del Contraente di richiedere il riscatto anche in misura parziale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il riscatto totale.
Le condizioni sono le seguenti:
• importo minimo del riscatto parziale non inferiore ad Euro 2.000
• capitale minimo residuo sul contratto non inferiore a Euro 2.500.
A seguito della richiesta l’Impresa comunica al Contraente l'importo del capitale residuo.
Esempio: come si calcola il riscatto
si ipotizzi quanto segue:
• in corso di contratto, ad esempio, venerdì 8 gennaio 2021, l’Impresa riceve dal Contraente la richiesta di liquidare totalmente il proprio contratto
• il capitale assicurato alla data del 1° gennaio 2021 è di Euro 34.562,5
• il capitale variabile alla data di mercoledì 20 gennaio 2021 è di Euro 8.388 per XXXX XXXXXXXXX e di Euro 5.616 per XXXX OBBLIGAZIONARIO (nell’ipotesi che il valore unitario delle quote sia rispettivamente Euro 9 ed Euro 12)
• il valore complessivo del capitale è pari a (Euro 34.562,5 + Euro 8.388 + Euro 5.616) = Euro 48.566,5 di conseguenza, essendo trascorsi interamente 6 mesi la commissione di uscita è del 3% e l’importo da liquidare è pari a (Euro 48.566,5 *(1-3%)] = Euro 47.109,5
PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI
Art. 19 Cessione - Pegno - Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 20 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
In caso di decesso dell’Assicurato la prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.
In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
• dopo la morte del Contraente
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.
Art. 21 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l’Impresa procede al pagamento. I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:
• copia di un documento valido dell’Assicurato, se persona diversa dal Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto
• copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
• se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
• richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
• scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
• modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dai Beneficiari. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
nei casi di richiesta di liquidazione per sinistro:
• certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della sua data di nascita)
• copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza
• se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
nei casi di richiesta di liquidazione per riscatto:
• dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente,
alla data della richiesta di liquidazione per riscatto
nei casi di richiesta di liquidazione a scadenza:
• dichiarazione del Beneficiario designato in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Beneficiario, alla data della richiesta di liquidazione a scadenza.
Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore
pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari. Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 22 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 23 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
Parte VII - REGOLAMENTI: Gestione Separata e Fondi Interni Assicurativi
Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all’All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l’Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l’effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii)l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riverse tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’Euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall’Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
• alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
• a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:
• relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
• effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo XXXX OBBLIGAZIONARIO
1. Aspetti generali
Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata SARA OBBLIGAZIONARIO (di seguito Fondo Interno).
L’operatività del Fondo Interno decorre da 03/10/2017.
Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell’Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall’Impresa stessa.
Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.
Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.
Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro.
È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.
2. Obiettivi
Il Fondo Interno persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto obbligazionario.
Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio medio.
3. Caratteristiche
Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:
• in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria
• in altri strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria.
Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti:
• appartenenti ai Paesi Emergenti sono ammessi fino ad un massimo del 30% del portafoglio
• societari sono ammessi fino ad un massimo del 30% del portafoglio.
Tali limiti si riferiscono anche alle quote di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - che investono prevalentemente nei suddetti strumenti.
Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area Euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
L’Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
L’Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l’asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.
Le scelte d’investimento a livello geografico, di merito di credito e di emittenti (sovrani, organismi internazionali o societari) verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi al fine di conseguire un’opportuna diversificazione e un’efficiente gestione del portafoglio in linea con l’asset allocation definita.
Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.
In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l’Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.
La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell’investimento.
L’Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR “collegati” acquistati.
Inoltre, l’Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’Impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
L’Impresa si riserva la facoltà di affidare l’attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento.
Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell’Impresa nei confronti del Contraenti: l’Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.
Parametro di riferimento
Il benchmark adottato come parametro di riferimento per la gestione del Fondo Interno è composto dai seguenti indici:
benchmark %
Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro 10%
BofA Xxxxxxx Xxxxx Euro Governement Index: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni governative area Euro
4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota
90%
Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.
Le attività sono:
• tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione
• la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare
• altre attività di pertinenza del Fondo Interno.
Le passività sono:
• gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
• le commissioni di gestione
• le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo
• gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
• altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.
Il valore delle attività si calcola come segue:
• la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
• le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale.
La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana.
Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno o
diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10. L’Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet xxx.xxxx.xx.
La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo.
5. Spese
Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:
• commissione di gestione:
- pari a 1,5% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
• eventuali oneri di intermediazione: relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
• spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno: vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000
• spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno
• imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.
Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L’Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari all’1,6% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso.
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
6. Modifiche regolamentari
L’Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:
• normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
• mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
7. Rendiconto della gestione e revisione contabile
Ai sensi della vigente normativa l’Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell’esercizio.
Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.
La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.
In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:
• la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
• la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
• la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
• la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio. Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.
Sul sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx e presso la sede dell’Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.
8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa
A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l’ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa.
I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell’operazione di fusione devono avere caratteristiche simili. In particolare, l’operazione di fusione è prevista nei casi di:
• variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
• mutamenti negli scenari finanziari
• riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.
Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell’operazione, senza alcun onere e spesa.
Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all’ultima quotazione effettuata prima di questa data.
Regolamento del Fondo Interno Assicurativo XXXX XXXXXXXXX
1. Aspetti generali
Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata SARA AZIONARIO (di seguito Fondo Interno).
L’operatività del Fondo Interno decorre da 03/10/2017.
Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell’Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Interno Assicurativo gestito dall’Impresa stessa.
Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.
Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.
Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno. La valuta di denominazione del Fondo Interno è l’Euro.
È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.
2. Obiettivi
Il Fondo Interno persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario.
Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio alto.
3. Caratteristiche
Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:
• in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria
• in altri strumenti finanziari di natura azionaria
• in altri strumenti finanziari di natura monetaria e in parti di OICR, armonizzati e non armonizzati, che dichiarano di investire prevalentemente nei suddetti strumenti.
Le aree geografiche di riferimento e le valute d’investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell’Europa, del Nord America e del Pacifico.
Gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti sono ammessi in misura ridotta fino ad un massimo del 30% del portafoglio.
Tale limite si riferisce anche alle quote di OICR che investono prevalentemente nei suddetti strumenti. Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell’area Euro possono essere soggette a rischio di cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
L’Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.
L’Impresa utilizza un modello di gestione di tipo attivo, andando a definire in modo sistematico e adeguato l’asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo.
Le scelte d’investimento a livello geografico, di settore e di capitalizzazione verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull’andamento degli stessi al fine di conseguire un’opportuna diversificazione e un’efficiente gestione del portafoglio in linea con l’asset allocation definita.
Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di
riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.
In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l’Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.
La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell’investimento.
L’Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati.
Inoltre, l’Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall’Impresa per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.
L’Impresa si riserva la facoltà di affidare l’attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento.
Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell’Impresa nei confronti del Contraenti: l’Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.
Parametro di riferimento
Il benchmark adottato come parametro di riferimento per la gestione del Fondo Interno è composto dai seguenti indici:
benchmark %
Eonia: indice rappresentativo del mercato monetario nell‘area Euro 10%
Xxxxxx Xxxxxxx World in Euro: indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali
4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota
90%
Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.
Le attività sono:
• tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno, per data operazione
• la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare
• altre attività di pertinenza del Fondo Interno.
Le passività sono:
• gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
• le commissioni di gestione
• le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno
• gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
• altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.
Il valore delle attività si calcola come segue:
• la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
• le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente
• il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale. Il valore delle passività si calcola al valore nominale.
La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di
valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10.
L’Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet xxx.xxxx.xx.
La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo.
5. Spese
Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:
• commissione di gestione:
- pari a 1,8% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
• eventuali oneri di intermediazione: relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
• spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno: vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000.
• spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno
• imposte e tasse previste dalla normativa vigente.
Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.
Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L’Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari al 2,2% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.
Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all’interno del Fondo Interno stesso.
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.
6. Modifiche regolamentari
L’Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:
• normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
• mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
7. Rendiconto della gestione e revisione contabile
Ai sensi della vigente normativa l’Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell’esercizio.
Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.
La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.
In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:
• la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
• la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
• la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
• la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio. Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.
Sul sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx e presso la sede dell’Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.
8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa
A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l’ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell’Impresa.
I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell’operazione di fusione devono avere caratteristiche simili. In particolare, l’operazione di fusione è prevista nei casi di:
• variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
• mutamenti negli scenari finanziari
• riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.
Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell’operazione, senza alcun onere e spesa.
Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all’ultima quotazione effettuata prima di questa data.
Glossario
Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata degli investimenti, che l'Impresa riconosce al contratto. Per il presente contratto, solo nel caso in cui il rendimento medio annuo lordo risulti superiore al 13% viene riconosciuto il 90% del rendimento stesso, in tutti gli altri casi si sottrae al rendimento medio annuo lordo il rendimento trattenuto dell’1,3% con la condizione che il valore non sia mai inferiore a zero
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno e della Gestione Separata e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale assicurato: capitale determinato dal premio investito nella Gestione Separata FONDO PIÙ ed è pari al premio al netto del caricamento
Capitale rivalutato: capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata
Capitale variabile: capitale determinato dal premio investito nel Fondo Interno ed è ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote riferito ad una determinata data - giorno di valorizzazione - per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente alla medesima data. Il suo valore è legato all’andamento del valore delle quote
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Carenza: periodo di tempo che intercorre fra l’entrata in vigore del contratto e l’inizio effettivo della garanzia. Caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa
Commissione di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo Interno, da prelevare dal NAV - valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno
Commissione di uscita: percentuale da applicare all’importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale. Per questo contratto la commissione di uscita viene applicata nei casi in cui la richiesta avvenga prima che siano trascorsi interamente tre anni
Composizione del Fondo Interno: informazioni sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti
Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata
Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che l’Impresa è tenuta a inviare al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito. Per il presente contratto questa comunicazione è necessaria per la sola componente Unit
Conclusione del contratto: momento in cui viene corrisposto il premio e sottoscritta la proposta/polizza
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione che soddisfi i criteri che seguono: a) sono distinte dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) hanno una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio dei Contraenti Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, rimane definitivamente acquisito al contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Per il presente contratto è previsto il consolidamento per la sola componente Rivalutabile Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio all'Impresa
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le
prestazioni previste dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data
Contratto Multiramo: contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo il premio sia in una Gestione Separata che in un Fondo Interno Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, nel caso previsto dal contratto, sulle risorse finanziare gestite dall'Impresa
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, inviato al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, tra cui il premo versato, il capitale assicurato rivalutato e la misura di rivalutazione riconosciuta alla componente Rivalutabile, il numero e il valore delle quote assegnate o di quelle eventualmente trattenute per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, relativamente alla componete Unit, le eventuali operazioni di riscatto parziale e/o switch effettuate
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Fondo Interno: Fondo d’investimento per la gestione dei contratti con componente Unit, costituito dall’Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell’Impresa stessa; il suo valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione
Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari
Gestione Separata: gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce il premio, al netto degli eventuali caricamenti, versato dal Contraente che ha sottoscritto un contratto di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurativa
Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno di valorizzazione che viene utilizzato per calcolare il valore della quota del Fondo Interno ed è individuato in funzione dell’evento considerato (ad esempio richiesta di recesso, decesso, scadenza, richiesta di riscatto)
Giorno di valorizzazione relativamente alla sola componente Unit, è il giorno con riferimento al quale viene effettuato il calcolo del NAV e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno. È fissato al mercoledì di ogni settimana non festivo e con Borse Valori aperte
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi
Impresa di assicurazione: Xxxx Xxxx Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: area riservata presente sul sito dell’Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi
Lettera di conferma documento che informa il Contraente, successivamente al perfezionamento del contratto delle informazioni relative al suo investimento: il premio versato, il premio investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il valore unitario e il giorno cui tale valore si riferisce (giorno di valorizzazione)
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale
NAV: è il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno che viene calcolato, ad ogni giorno di valorizzazione, considerando tutte le attività e al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno
Numero di quote: quantità, relativa alla sola componente Unit, ottenuta dividendo il NAV calcolato in un determinato giorno di valorizzazione per il valore unitario delle quote corrispondente
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni di investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macro categorie di OICR, quali ad esempio i Fondi comuni di investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi ecc. Per il presente contratto gli OICR rilevano per la sola componente Unit
Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata. Per questo contratto il periodo di osservazione va dal 1° ottobre di un determinato anno al 30 settembre del successivo anno
Premio: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, comprensivo di tutti i costi gravanti sul premio
Premio investito: è il premio versato al netto dei costi
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi di uno degli eventi assicurati
Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. Per il presente contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile
Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione degli investimenti del Fondo Interno cui il contratto è collegato
Proposta/Polizza: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate; insieme alla lettera di conferma fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e la conferma dell’avvenuto pagamento del premio
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l’Impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato
Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata
Regolamento del Fondo Interno: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano il Fondo Interno
Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto
Rendiconto annuale del Fondo Interno: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dal Fondo Interno
Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile
Rendimento minimo trattenuto: quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione
del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta
Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurativa attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale e viene calcolata il 31/12 di ciascun anno. Per il presente contratto la rivalutazione è relativa alla sola componente Rivalutabile
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurativa ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni assicurative. Per il presente contratto la rivalutazione minima garantita è relativa alla sola componente Rivalutabile
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione, come ad esempio il decesso dell'Assicurato
Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti
Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata e del Fondo Interno
Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento
Switch: operazione con la quale il Contraente richiede una diversa ripartizione del numero di quote afferenti al suo capitale variabile. Il presente contratto prevede operazioni di switch per la sola componente Unit
Valore unitario della quota: valore, relativo alla sola componente Unit, ottenuto dividendo il NAV relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla stessa data. Tale valore unitario viene pubblicato giornalmente sul sito dell’Impresa
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc.) in un dato periodo di tempo. È relativo alla sola componente Unit.
Conflitto di interessi
Sara Vita ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.
Riferimenti Normativi
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
• artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
• art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
• art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
• art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
• art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
• artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
• Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
• Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)
La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Xxxx Xxxx Spa e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.
1. Chi è il titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Vita Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Xxx Xx, 00, Xxxx (il “Titolare” o “Sara Vita”).
2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali?
Il Responsabile della protezione dei dati personali (il “RPD”), in persona del soggetto pro tempore nominato, è contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica XXX@xxxx.xx ovvero scrivendo al seguente indirizzo:
Responsabile Protezione Dati Personali
Xxxx Xxxx S.p.A. - Xxx Xx, 00 - 00000, Xxxx.
3. Cos’è il dato personale?
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Particolari”).
4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?
Sara Vita raccoglie i Suoi Dati e Dati Particolari, innanzitutto, per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all’espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipulazione della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo, anche all’occorrenza effettuata con questionari anamnestici, visite mediche ed altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa, anche utilizzando banche dati pubbliche o di società terze specializzate), nonché all’esecuzione, gestione e controllo del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione del Customer Care e di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.
Si precisa che, relativamente alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo, alcuni dei trattamenti ad esse connessi - quali la valutazione del rischio ed il calcolo del premio, la valutazione di adeguatezza del contratto proposto, le valutazioni antiterrorismo e antiriciclaggio - sono prevalentemente eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione, le cui logiche sono determinate dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplificativo, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio.
Inoltre, Sara Vita potrà trattare i Suoi dati per prevenire, individuare o perseguire frodi nel proprio legittimo interesse nonché per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi.
Inoltre, per finalità di esclusiva analisi statistico/attuariale, Sara Vita potrà utilizzare alcuni Suoi dati personali, trattati in forma anonimizzata e aggregata, ad esclusione di Dati Particolari, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica, questi ultimi raccolti in forma anonima e aggregata: Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
Lei potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Xxx potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per l’invio, con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) di comunicazioni relative ad iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale, incluse quelle finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato, e per invitarLa a partecipare a programmi di fidelizzazione, ad eventi, a manifestazioni a premio o ad iniziative con partner terzi, , anche relativamente a prodotti e servizi di Sara Assicurazioni e delle società del gruppo ACI.
Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo uso cosi da poterLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo Contraente.
Xxxx Xxxx potrà inoltre trattare i dati predetti, ad esclusione di Dati Particolari, in forma anonimizzata e aggregata, senza alcun effetto giuridico o significativo sulla Sua persona, , per analisi ed elaborazioni volte a migliorare i prodotti, i servizi e la proposizione commerciale, nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. In ogni caso, Xxx potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. Previo Suo espresso e specifico consenso, Xxxx Xxxx potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: assicurativo, editoriale, largo consumo, distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.
Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
In particolare, il mancato conferimento del consenso da Lei prestato per finalità utili alla proposizione commerciale non pregiudicherà l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa. Qualora, in ogni caso, desideri opporsi al trattamento dei Dati per finalità utili alla proposizione commerciale eseguite con i mezzi sopra indicati - anche distintamente - nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I Dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l’interessato. In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale.
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FINALITÀ DEL
N
TRATTAMENTO
assunzione e gestione
NATURA OBBLIGATORIA O VOLONTARIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
impossibilità di fornirLe
CONDIZIONE DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
esecuzione del contratto e il Suo consenso con
1 della polizza assicurativa volontaria
adempimento di obblighi di legge (inclusi obblighi
il servizio richiesto
specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Particolari
adempimento di
derivanti da normativa
2 antiterrorismo e
antiriciclaggio) nonché per finalità antifrode e
volontaria impossibilità di fornirLe il servizio richiesto
obblighi di legge e legittimo interesse
difensive
informazioni commerciali
servizi analoghi a quelli acquistati | sconti e iniziative commerciali di Xxxx Xxxx | legittimo interesse | |
elaborazioni in forma | |||
aggregata/anonimizzata, | |||
dei dati relativi al rischio | impossibilità di trattare i | ||
4 assicurativo | volontaria | dati raccolti per finalità | legittimo interesse |
eventualmente | statistico-attuariale | ||
incrociati con altri dati | |||
statistici | |||
elaborazioni in forma | |||
aggregata/anonimizzata, | impossibilità di trattare i | ||
5 dei dati relativi ai | volontaria | dati raccolti per finalità | legittimo interesse |
comportamenti di | statistiche | ||
consumo | |||
impossibilità di fornirLe | |||
informazioni e proposte | |||
attività commerciale | su tutta la gamma | ||
6 da parte | volontaria | prodotti, i servizi e le | il Suo consenso |
di Xxxx Xxxx | iniziative - anche di sconto | ||
- proposte da Xxxx Xxxx | |||
anche con partner terzi | |||
impossibilità di offrirLe | |||
proposte personalizzate | |||
basate sulla conoscenza | |||
7 profilazione | volontaria | del cliente e in grado di | il Suo consenso |
soddisfare le Sue reali | |||
esigenze con soluzioni, | |||
offerte e sconti specifici | |||
comunicazione dei Suoi | impossibilità di fornirLe | ||
8 Dati a terzi a fini di | volontaria | promozioni commerciali | il Suo consenso |
marketing | di terzi |
3 relative a prodotti e
volontaria
impossibilità di fornirLe informazioni su prodotti,
5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?
Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Particolari a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i Suoi Dati e Dati Particolari potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza. Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili, in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, autonomi titolari del trattamento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Particolari a soggetti indeterminati.
6. Dove trasferiamo i suoi dati?
Xxxx Xxxx di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Particolari al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei
suoi Dati e Dati Particolari possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Xxxx Xxxx assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Xxxx Xxxx garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.
L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
I Dati e i Dati Particolari a Lei riferibili saranno trattati da Xxxx Xxxx solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.
In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Particolari con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a) per finalità connesse all’esecuzione del contratto, i Xxxx Xxxx e i Dati Particolari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i suoi Dati e Dati Particolari raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti
b) per l’adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Xxxx Xxxx finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge
c) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato
d) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.
8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?
Durante il periodo in cui Xxxx Xxxx è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Particolari, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
• diritto di revocare il consenso prestato: Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
• diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento
• diritto alla rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti
• diritto alla cancellazione: in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Particolari presenti all’interno dei nostri archivi
• diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari
• diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso in favore di un diverso Titolare
• diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Particolari
• diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: nel caso in cui Xxxx Xxxx si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Xxx ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.
Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
9. Come proporre un reclamo?
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Particolari sono trattati da Xxxx Xxxx, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.