Definizione di LEGAME DI PARENTELA

LEGAME DI PARENTELA occorre indicare il legame di parentela con l’Assicurato; • PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy.
LEGAME DI PARENTELA occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso; • PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy.
LEGAME DI PARENTELA occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso.

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LEGAME DI PARENTELA occorre indicare se il Beneficiario intrattiene rapporti professionali con l’Assicurato; • PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy.
LEGAME DI PARENTELA occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso; • PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice.
LEGAME DI PARENTELA occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso; • PRIVACY: occorre sottoscrivere di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy. CERTIFICATO DI MORTE o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell’Assicurato sottoscritta da un erede (l’autocertificazione deve contenere l’autorizzazione alla Compagnia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione).
LEGAME DI PARENTELA occorre indicare il legame di parentela con l'Assicurato di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO: Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: “Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:” • In caso di assenza di testamento ○ la non esistenza di disposizioni testamentarie; ○ nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. • In caso di esistenza di testamento: ○ che il testamento presentato è l’unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l’ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta); ○ occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento. INOLTRE: • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati; • nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l’indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati. Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare: • nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire; • qualora fra gli eredi vi fossero “nipoti”/“pronipoti”, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.
LEGAME DI PARENTELA occorre indicare se il Beneficiario intrattiene rapporti professionali con l’Assicurato.

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  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Merci Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.

  • Visti la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane; - la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii); - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii); - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2023 di Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000; - la Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2021; -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio 2021; -la Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 4.08.2023 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art.169 del d.lgs. n. 267/2000)”; - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 31.08.2023 recante “ Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”; - il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Campionatura 2 confezioni (buste) delle misure cm 45 x70 e cm 30 x 45 e 2 imballaggi esterni (scatole) anche ripiegati. LOTTI 16 - 17: GARZA IDROFILA DI COTONE PIEGATA A PIÚ STRATI CON FILO DI BARIO STERILE IN DOPPIA BUSTA garza idrofila sterile di puro cotone, di colore bianco, inodore, con tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature, con i bordi tagliati sempre rivolti verso l’interno. La percentuale di solfato di bario deve essere almeno pari al 60%. Il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza. 8 strati per il lotto 16 e a 16 strati per il lotto 17. Le misure si intendono riferite al prodotto finito, pronto per l’uso.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Partecipazione si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;

  • Terremoto si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

  • Forma della partecipazione Risposta: In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. In caso affermativo:

  • Giorni ore di lezione:

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 24.12.2008.