I Beneficiari Clausole campione

I Beneficiari. L’art. 536 cod. civ., al primo comma, prevede che “le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi”. In seguito precisa che ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e i figli adottivi, e che i discendenti dei figli legittimi e naturali sono anch’essi legittimari qualora vengano alla successione in luogo del proprio genitore. Ciò che hanno in comune tutte queste categorie di legittimari è l’appartenenza alla cerchia più ristretta dei familiari del defunto, pertanto lo status familiare è il presupposto per essere beneficiari della quota di riserva. Come vedremo in seguito, il catalogo dei legittimari è mutato nel tempo rispetto all’originaria previsione del codice del 1942. Ciò che è importante sottolineare adesso è che la legge individua espressamente i soggetti destinatari della quota di legittima. Tale indicazione è considerata dai più tassativa, ma vi è qualcuno56 che ritiene che la locuzione “altri diritti nella successione” sia idonea a ricomprendere nelle categorie dei legittimari anche il coniuge separato con addebito (art. 548 cod. civ.) ed i figli naturali non riconoscibili (art. 549 cod. civ.), in quanto questi sarebbero titolari di un diritto di credito a carico dell’eredità57. Inoltre l’ordine con il quale il legislatore li prende in considerazione ha poi un riverbero sulla concreta disciplina. Secondo la formulazione originaria del codice del 1942 l’elenco dei legittimari comprendeva: figli legittimi, ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge. Il legislatore si rifaceva pertanto al modello di famiglia di allora: la famiglia patriarcale, nella quale era importante che i beni della famiglia del padre non si disperdessero in altre famiglie estranee, quali ad esempio quella della moglie. Sono soprattutto le posizioni del coniuge e dei figli naturali ad essere mutate con la riforma del diritto di famiglia del 197558, proprio per questa ragione è opportuno rinviare qualche considerazione 56 X. XXXXXXX, Successione per causa di morte. Successione necessaria, cit., pp. 153 s., 156; X. XXXXXXXXXX, voce Successione necessaria (diritto privato), cit..‌
I Beneficiari. I pagamenti della Compagnia Art.8 La cessione e il pegno
I Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: ▪ dopo che il Contraente o il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio; ▪ dopo la morte del Contraente; ▪ dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un testamento.
I Beneficiari. 1. Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2014. 2. Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi conviventi e familiari di primo grado. 3. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i giovani minori orfani di dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici. 4. Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori con comprovata vivenza a carico del titolare del diritto. I nipoti minori sono equiparati ai figli qualora siano conviventi e a carico del titolare del diritto. 5. Tutti i soggetti beneficiari debbono essere residenti nell’ambito territoriale di competenza di un ATS convenzionato, di cui all’Allegato 1 al presente avviso.
I Beneficiari. Qualora sia stata attivata l’opzione Riscatto Parziale Programmato, il Beneficiario cui erogare l’importo corrispondente è sempre il Contraente. Il Contraente designa i Beneficiari in caso di premorienza dell’Assicurato e può in qual- siasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficia- ri e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto trami- te la filiale dove è trattenuto il conto o direttamente alla Compagnia, oppure disposte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compa- gnia, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
I Beneficiari. I beneficiari del WA aziendale (beneficiari WA) sono individuati nel personale del comparto dipendente dalla Regione a tempo determinato e indeterminato, incluso il personale regionale in distacco presso altri Enti a cui si applica la normativa in materia di trattamento accessorio della Regione Xxxxxx-Romagna. Non accede ai benefici del WA il personale: - in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di altri incarichi, cariche pubbliche e sindacali presso la regione o altri Enti. - in part time per lo svolgimento di altra attività lavorativa; - in comando presso altri Enti anche nel caso in cui l’ente, per sua scelta, intenda applicare la medesima disciplina regionale. Per beneficiare del WA il personale, anche se cessato al momento dell’attribuzione del beneficio, deve essere stato in servizio nelle strutture dell’ente per almeno 8 mesi, pari a 240 giorni, nel corso dell’anno precedente l’erogazione del beneficio. Nel calcolo del periodo minimo di 8 mesi, sono quindi esclusi solo i periodi in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di altri incarichi cariche pubbliche e sindacali presso la regione o altri Enti, il periodo in part-time per altra attività e i periodi in comando presso altri Enti anche nel caso in cui l’ente, per sua scelta, intenda applicare la medesima disciplina regionale. L’importo attribuito non è commisurato né riproporzionato al periodo di lavoro effettivo prestato nell’anno solare di riferimento.

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  • Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso - alla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul sito istituzionale della Regione – sono: ▪ le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei preesistenti registri normati dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000; ▪ le ODV e le APS iscritte ex novo al RUNTS; ▪ le fondazioni iscritte all’anagrafe delle Onlus, di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 460/1997; ▪ le fondazioni iscritte ex novo al RUNTS. Tra i soggetti potenziali beneficiari sono incluse: ▪ le APS iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio regionale, in conformità alla previsione dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, ai sensi del quale “l’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4”, cioè nei registri regionali; ▪ le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione del Terzo settore, che soddisfano il requisito dell’iscrizione ai relativi precedenti registri di cui alle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, nonché le reti associative rientranti in una delle tipologie sopra citate iscritte al 1 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015 con la risoluzione 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. RUNTS, fermo restando che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive sopra richiamate. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere mantenuto da parte di tutti i soggetti beneficiari (compresi i partners) per l’intero periodo di durata dell’Accordo di Programma 2021 (4 novembre 2023), unitamente al rispetto della vigente normativa applicabile, pena la revoca del contributo.

  • Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione. I Beneficiari sono i soggetti a cui la Compagnia eroga la prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione preferita dei beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica). In caso contrario, la Compagnia potrebbe incontrare maggior difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei Beneficiari. A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, il Contraente può indicare nella Proposta i dati di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Qualora il Contraente designi più di un Beneficiario, la prestazione assicurativa viene suddivisa in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. Nell’ipotesi di designazione quali Beneficiari degli eredi (legittimi o testamentari), i Beneficiari sono i soggetti che, al decesso dell’Assicurato, rivestono la qualità di chiamati all’eredità secondo le previsioni di legge. Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato. Anche in questo caso, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari. La designazione beneficiaria è atto personale del Contraente. L’eventuale designazione fatta, in vece del Contraente, dal tutore legale, dal Curatore, dall’Amministratore di Sostegno o di ogni altro soggetto munito di apposita procura è valida solo se sono indicati quali Beneficiari gli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell’Assicurato, a meno che la procura (generale o speciale) o l’eventuale atto che dispone la nomina di tali soggetti non preveda espressamente la facoltà di nominare beneficiari. In caso contrario, la designazione beneficiaria non è valida. In caso di premorienza del Beneficiario rispetto all’Assicurato, il Contraente può liberamente modificare la designazione beneficiaria, fatto salvo i casi in cui la designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata ai sensi delle previsioni di legge. Nel caso di premorienza di un Beneficiario rispetto all’Assicurato, la liquidazione della Prestazione assicurativa avviene, per la quota dovuta al Beneficiario premorto, in favore degli eredi testamentari o, in mancanza, degli eredi legittimi del Beneficiario premorto, fatta salva diversa indicazione del Contraente. I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio alla Prestazione assicurativa. Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.

  • BENEFICIARIO Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario. La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente. In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario. Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: ● dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio ● dopo la morte del Contraente ● dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento. Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto. In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.

  • Diritto proprio del Beneficiario Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • Cessione dei diritti L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

  • Chi è il titolare del trattamento? Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; Allianz Darta Saving, con sede in Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, telefono 00000 0 0000000; email xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, è il Titolare del Trattamento come definito dal Regolamento.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

  • Finalità del trattamento I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, carta di identità per dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà, codice fiscale, mail, del titolare o direttore tecnico delle imprese individuali o rappresentanti legali, dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione legali rappresentanti, dei membri con poteri di vigilanza o direzione, e dei soggetti sottoposti alle certificazioni antimafia oltre che eventuali dati giudiziari) degli operatori economici e dei fornitori, che sono in rapporti con l’Università degli Studi di Torino, saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo di Didattica, Ricerca e Xxxxx missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e, per quanto attiene le imprese, in relazione ai soggetti all’interno di queste per i quali la normativa vigente ne prevede il trattamento. I dati personali di persone fisiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con l’Ateneo, acquisiti negli archivi dell’Università in occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti: a) dati personali contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente; b) dati personali contenuti nei certificati richiesti d’ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente o trasmessi dalle imprese partecipanti alle procedure di evidenza pubblica; c) dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del GDPR, “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra operatore economico e fornitore e l’Ateneo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto commerciale con questa Università. Tali dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato.