Definizione di Periodo di recesso

Periodo di recesso è il periodo durante il quale l'Assicurato può cambiare idea e annullare la Copertura assicurativa ottenendo il rimborso integrale del Premio incassato fino a quel momento, a condizione che non siano state o non vengano presentate richieste di risarcimento valide. Trova applicazione la Sezione H.8.
Periodo di recesso. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF, nel dalla sottoscrizione: caso contratti di collocamento delle obbligazioni conclusi in Italia “fuori sede”, gli investitori hanno il diritto di recedere dalla sottoscrizione per un periodo di sette giorni a partire dalla data di Elemento Informazione Obbligatoria Informazioni sottoscrizione senza alcuna spesa né corrispettivo, dandone avviso al Collocatore o al promotore finanziario, con le modalità indicate nel modulo di sottoscrizione. Gli investitori avranno il diritto di recedere dalle sottoscrizioni in occasione della pubblicazione di un supplemento o più supplementi al presente Prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Indicazione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e descrizione delle modalità di rimborso dell’ammontare pagato in eccesso dai richiedenti: Non applicabile, non è prevista la possibilità per l’Emittente di ridurre le sottoscrizioni una volta effettuate. Dettagli su modi e tempi in cui i risultati dell’offerta saranno resi pubblici I risultati dell’offerta saranno resi disponibili sui siti internet xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxx.xx al o intorno al termine del Periodo di Offerta.
Periodo di recesso il periodo durante il quale il consumatore ha facoltà di esercitare il proprio diritto di recedere dall'acquisto

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Periodo di recesso il periodo entro il quale il Cliente può esercitare il Diritto di recesso;

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  • Diritto di Recesso il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

  • Periodo di copertura (o di efficacia)

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Periodo dal .................................................

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • Periodo di Franchigia Periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.

  • Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

  • Annualità assicurativa Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.

  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Sede di lavoro la sede dell’ufficio presso i locali dell'Amministrazione a cui il dipendente è assegnato;

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 75 del 09-02-2023 Oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON ACCADEMIA DEL PAZIENTE ESPERTO EUPATI (ADPEE) PER COLLABORAZIONE CON IL MEYER CHILDREN’S RESEARCH INSTITUTE IN PROGETTI DI RICERCA CLINICA AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 76 del 09-02-2023 Oggetto STIPULA CONVENZIONE CON L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER L’ESERCIZIO DISTACCATO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN REGIME AMBULATORIALE, AI SENSI DELLA DGRT N. 555/2007 AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 77 del 09-02-2023 Oggetto ACCORDO RECIPROCO DI CONFIDENZIALITA’ DA SOTTOSCRIVERE CON CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA RICERCA CLINICA – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AREA TECNICO AMMINISTRATIVA DELIBERA n° 78 del 09-02-2023 Oggetto PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA ESTAR N. 31/2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE EX ART. 106 C.1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - NUOVA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO, RECUPERO E C.F. e P.I. 00000000000 ~ tel. 000 00000 ~ PEC xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Tasso di Interesse ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Maggiorato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Terza Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018.Tasso di Interesse Modificato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. “Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza. “Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. "Vincoli Ammessi" indica, in relazione all’Emittente o ad altra Società Rilevante: (a) i Vincoli Esistenti; (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l’intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); (d) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall’Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; (e) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall’Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste.; (g) gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all’Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano. “Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001) “Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi.

  • Codice dei contratti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Periodo di Riqualificazione il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita d’Impiego Xxxxxxxxxxxx;

  • Codice dei contratti pubblici X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

  • Operazione di pagamento l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • Orario di lavoro E’ il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l’esecuzione, secondo le sue direttive, dell’opera richiesta, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “tempo pieno” o a “tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purchè il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.

  • Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

  • Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.