Definizione di Direttiva Prospetti

Direttiva Prospetti. La Direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla Direttiva
Direttiva Prospetti. La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, come successivamente modificata e integrata, e che sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, a decorrere dal 21 luglio 2019.
Direttiva Prospetti. La Direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla Direttiva Emittente o Sorgente RES SIIQ o Società

Examples of Direttiva Prospetti in a sentence

  • Per “Offerta non Esente” di obbligazioni si intende qualsiasi offerta che non sia esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti.

  • Il Prospetto di Base e ciascun Supplemento al Prospetto di Base sono stati passaportati in Italia in conformità all’Articolo 18 della Direttiva Prospetti.

  • Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base.

  • Gli investitori avranno il diritto di recedere dalle sottoscrizioni in occasione della pubblicazione di un supplemento o più supplementi al presente Prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti.

  • I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Condizioni di cui al Prospetto di Base datato 5 giugno 2014 i quale costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetti).

  • In altri paesi dello SEE, le offerte potranno essere effettuate esclusivamente in virtù di una esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo prevista ai sensi della Direttiva Prospetti, così come attuata in tali paesi.

  • Metodo di Collocamento: Non-sindacato Nome e indirizzo del Dealer: Goldman Sachs International Xxxxxxxxxxxx Xxxxx 000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X 0XX Xxxxx Xxxxx Offerta Non Esente: Un’offerta di obbligazioni viene effettuata dal Responsabile del Collocamento tramite il Collocatore con procedura diversa da quella prevista nell’Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti nella Repubblica Italiana (la “Giurisdizione dell’Offerta Pubblica”).

  • Ai sensi degli Articoli 8 e 16 della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (la Direttiva Prospetti), nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità indicate nel Regolamento CONSOB n.

  • Nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti e dell’articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell’art.

  • Offerta non esente: Un’offerta dei Titoli può essere fatta dal Collocatore in modo differente rispetto a quanto previsto all’Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia (“Giurisdizione dell’Offerta Pubblica”) durante il periodo dal 1 aprile 2008 fino alla prima data tra (i) il 9 maggio 2008 e (ii) il giorno immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni delle Obbligazioni raggiungono l’Ammontare Nominale di Euro 50.000.000.


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Direttiva Prospetti. La direttiva 2010/73/UE recante modifica della direttiva 2003/71/CE
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  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • RITENUTO pertanto di provvedere, ai fini della prestazione dei servizi di “Studio, censimento e monitoraggio di mammiferi (chirotteri), con elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 “Zps Zcs Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia” e “Zps Zsc Laguna di Marano e Grado””, all’indizione della procedura di appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs n.50/2016 e contestuale affidamento alla società For-Nature s.r.l. (P.IVA/C.F. 02917880300) con sede legale in Udine, via X.Xxxxxx n. 26, così come da offerta tecnico-economico presentata (acquisita con prot. gen. n. 8659/2018 e con prot. gen. n. 9614/2018); DI impegnare pertanto a favore della società FOR-NATURE S.R.L. di Udine (P.IVA/C.F. 02917880300) l’importo netto offerto di euro 11.400,00 + l’I.v.a. di euro 2.508,00 per complessivi euro 13.908,00 sul capitolo di spesa 4229/1 “Piano di gestione dei Siti Natura 2000 - Valle Cavanata” del Bilancio comunale 2018; DATO ATTO pertanto che la prenotazione di spesa effettuata per l’appalto in parola, giusta determinazione n. 41/2018 (OG 3), dell’importo complessivo di euro 14.050,00 (comprensivo di somma a base d’asta e I.V.A. di legge), viene rideterminata in euro 13.908,00 totali; DATO ATTO che la differenza tra quanto stanziato nell'OG 3 e quanto effettivamente impegnato costituisce economia di spesa; DATO ATTO che sono state avviate le procedure per la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; DI disporre, al fine di procedere alla stipula del contratto, l’attuazione delle seguenti prescrizioni entro i termini fissati nel dispositivo:

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Prodotti i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.