Definizione di Polizza Corpi Veicoli Terrestri

Polizza Corpi Veicoli Terrestri la polizza di assicurazione con nome commerciale New Flat, emessa dalla compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia, a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell’acquisto del Veicolo.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri. Denominazione riservata alle garanzie accessorie della R.C. Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, ecc.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri la polizza di assicurazione con nome commerciale “Come nuova Top Dealer”, emessa dalla compagnia di assicurazioni Verti Assicurazioni S.p.A., a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell’acquisto del Veicolo.

Examples of Polizza Corpi Veicoli Terrestri in a sentence

  • La consegna al Contraente di Xxxx Xxx, insieme a tutti i componenti necessari alla sua installazione, avviene: ⚫ tramite spedizione all'indirizzo di consegna comunicato al momento della sottoscrizione della Polizza; ⚫ tramite consegna diretta da parte dell'installatore convenzionato, contemporaneamente all'installazione di Vera Protect sul veicolo, nel caso in cui sia stata acquistata anche l'omonima opzione (si vedano a tal proposito le condizioni di Polizza Corpi Veicoli Terrestri).

  • Con la presente Assicurazione l’Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante dall’applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull’indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

  • In caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all’Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull’Indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, nei limiti del Massimale di cui al successivo art.

  • In ogni caso, la Prestazione assicurativa non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo.

  • Il Premio, unico ed anticipato, è calcolato in base alla durata della copertura assicurativa e in base alle Aree di Rischio, alla categoria di Veicolo e alle garanzie previste dalla Polizza Corpi Veicoli Terrestri.

  • In caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo, l'Assicuratore riconoscerà all’Assicurato una somma pari alla Franchigia o allo Scoperto applicato sull’Indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, nei limiti del Massimale previsto, a condizione che la riparazione del danno derivante dal Sinistro sia effettuata presso il Concessionario dove l’Assicurato ha acquistato il Veicolo.

  • L’Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all’Assicurato per lo stesso Xxxxxxxx, al lordo di eventuali scoperti e/o Franchigie, in virtù della Polizza Corpi Veicoli Terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.

  • C., l’Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se fa soggetto diverso dall’Assicurato.

  • L’Assicurazione è destinata a coloro che desiderano avere il rimborso della perdita pecuniaria derivante dall’applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull’indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato.

  • L’Assicuratore si impegna a risarcire all'Assicurato della perdita pecuniaria, derivante dall’applicazione della Franchigia o dello Scoperto sull’indennizzo della Polizza Corpi Veicoli Terrestri, in caso di Sinistro per Furto Parziale, Incendio Parziale o Danno Parziale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nel Set Informativo.


More Definitions of Polizza Corpi Veicoli Terrestri

Polizza Corpi Veicoli Terrestri denominazione riservata alle garanzie accessorie alla Responsabilità Civile Auto, quali la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko, cristalli, etc.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri la polizza di assicurazione con nome commerciale Renassic, emessa dalle compagnie di mutua assicurazione MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles oppure la polizza di assicurazione con nome commerciale Nissan Insurance, emessa dalla compagnia di assicurazioni AXA Assicurazioni S.p.A., a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, rapina, atti vandalici, eventi naturali, collisione e kasko, stipulata al momento dell’acquisto del Veicolo.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri. Garanzie assicurative accessorie alla R.C. Auto, quali, ad esempio, la garanzia incendio, furto, collisione, Kasko.
Polizza Corpi Veicoli Terrestri la polizza di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto, collisione e altri danni, stipulata al momento dell’acquisto del Veicolo.

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  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

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  • Polizza Collettiva Il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.

  • Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

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  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: • dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; • la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; • la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.

  • Giornata Operativa Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.

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  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

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