Collaudo Clausole campione

Collaudo. A completamento delle opere entro i termini previsti dal permesso di costruire per la realizzazione delle dotazioni territoriali, sarà cura del soggetto attuatore o dei suoi aventi causa trasmettere al Comune di Ferrara - Sportello unico Edilizia, la comunicazione di fine dei lavori ai sensi della normativa vigente. I collaudi statici e funzionali e amministrativo se dovuto, sono effettuati anche in corso d’opera, dal collaudatore nominato dal Comune a cura e spese del soggetto attuatore, ove dovuti ai sensi delle norme vigenti. Nel caso in cui le opere siano motivatamente ritenute non accettabili, il responsabile del procedimento fissa al soggetto attuatore o ai suoi aventi causa un congruo termine, comunque non superiore a mesi 12, per l’adeguamento delle opere al progetto. Trascorso inutilmente il termine fissato, il responsabile del procedimento avvia l’iter procedurale per l’esecuzione dei lavori in via sostitutiva, incamerando la fideiussione posta a garanzia delle opere previste. A seguito dell’avvenuto collaudo verrà svincolata la garanzia fideiussoria. La piantumazione delle aree a verde pubblico, deve essere realizzata ed ultimata almeno due anni prima del collaudo del verde al fine di garantire un buon attecchimento di tutte le essenze, diversamente le stesse non potranno essere prese in carico ed il relativo collaudo non potrà essere effettuato, fermo restando che la manutenzione finalizzata all’attecchimento per l’intero biennio è a carico dei soggetti attuatori. Le parti convengono che potrà essere effettuato il collaudo, anche prima del termine dei due anni, qualora il soggetto attuatore o suo avente causa presenti all’Ufficio Verde del Comune di Ferrara, apposito contratto di manutenzione con l’Azienda/Ente “Gestore del Contratto di Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico” per il tempo necessario al suddetto attecchimento. Nel caso in cui le opere inerenti le dotazioni territoriali non siano state completate, le SCIA di conformità edilizia e agibilità inerenti l’interventi edilizi commerciali dovranno essere accompagnate da un Certificato, asseverato dal Direttore dei lavori, che attesti l’esistenza e la funzionalità delle opere sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e di sicurezza e la loro conformità agli elaborati approvati ai sensi dell’art. 46 del RUE vigente. Qualora dette opere non vengano ultimate entro il termine stabilito dal relativo permesso di costruire, salvo proroghe ai sensi di legge, il Comune si riserva la ...
Collaudo. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esec...
Collaudo. Il collaudo si intende a carico del Fornitore e dovrà essere effettuato in presenza del Responsabile della Struttura competente di ogni azienda contraente (o da persona da questi delegato), del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) e di un referente del Servizio di Ingegneria Clinica di ciascuna Azienda Sanitaria contraente. La firma di uno specifico verbale di collaudo da parte della ditta fornitrice e dei soggetti Aziendali sopraelencati, certificherà che le attrezzature fornite sono utilizzabili in piena sicurezza, che hanno un completo e corretto funzionamento e che la fornitura è conforme a quanto offerto. Alle aziende contraenti è fatto salvo il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali. In particolare l’allacciamento delle apparecchiature all’alimentazione elettrica deve essere effettuata con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove verranno utilizzate. Laddove nel manuale che accompagna l’apparecchiatura fosse consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, si specifica che il relativo onere economico dovrà essere sopportato dall’aggiudicatario e, pertanto, dovrà intendersi compreso nel prezzo offerto. In generale qualunque operazione/accessorio “consigliato” nei manuali di installazione ed utilizzo deve intendersi obbligatorio con esecuzione/installazione a cura ed a spesa della ditta appaltatrice. Per il corretto svolgimento del collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno 10 giorni prima della data fissata per il collaudo i seguenti dati e la sottoelencata documentazione: • nominativo, telefono, fax, e-mail, indirizzo postale della ditta fornitrice (dati anagrafici); • nominativo, telefono, fax, e-mail, indirizzo postale della ditta autorizzata all’effettuazione dell’assistenza tecnica; • data concordata col personale sanitario per la consegna e il luogo di installazione; • codice CIVAB dell’apparecchiatura da collaudare; • modello, matricola e numero di serie dell’apparecchiatura e dei suoi eventuali accessori; • tensione di alimentazione (V), Potenza elettrica assorbita (W), Frequenza di alimentazione (Hz); • classe e tipo con riferimento alla Direttiva CEE 93/42; • peso e dimensioni; • rapporto relativo alle verifiche di sicurezza elettrica effettuate con strumento omologato e con Certificato valido di taratura; •...
Collaudo. Il Comune, a mezzo del settore competente, sottoporrà le opere di urbanizzazione a collaudo in corso d’opera in contraddittorio col Tecnico designato dalla Ditta Concessionaria, suoi eredi od aventi causa. Il Comune, a semplice richiesta della Ditta Concessionaria o dei suoi eredi o aventi causa, sottoporrà a collaudo finale le opere di urbanizzazione in contraddittorio col tecnico designato dalla Ditta stessa non prima di 30 giorni e non oltre 90 giorni dall’ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione. L’Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire il collaudo in corso d’opera ed il collaudo finale a mezzo di tecnici comunali, regolarmente nominati, in possesso di specifica qualificazione in riferimento al tipo di lavoro, alla loro complessità ed all’importo degli stessi. L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare un collaudatore esterno Tutte le spese di collaudo saranno a carico della Ditta Concessionaria, o dei loro aventi causa. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalle risultanze del collaudo. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri scelti in accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza. La Ditta Concessionaria, per sé o per i loro aventi causa, si impegnano a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, al ripristino delle imperfezioni o al completamento delle opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal collegio arbitrale di cui al comma precedente. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempimento della Ditta Concessionaria, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia provvederà d’ufficio a spese delle Ditta Concessionaria, suoi eredi o aventi causa.
Collaudo. I collaudi devono accertare che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
Collaudo. La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985. La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro. La prova a giunti scoperti avrà durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durerà 4 ore. La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo. I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse. L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga idonea. Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque ne sia stato l’esito. Dopo l’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a collaudo.
Collaudo. Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Non saranno ritenuti validi collaudi privi di una delle firme richieste. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella norma CEI n. 62353 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
Collaudo. Le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 554/99, nonché le disposizioni dell’art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Collaudo. Al rilascio del servizio verrà consegnato all’Amministrazione il “Verbale di Rilascio del Servizio” con il quale si certifica l’attivazione del servizio e la sua conformità a quanto previsto nella Convenzione stipulata.
Collaudo. Art. 179 Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico