A quanto ammonta il Premio? Clausole campione

A quanto ammonta il Premio?. Alla sottoscrizione è previsto il pagamento di un Premio annuo di almeno 600 euro se pagato in un’unica soluzione e di almeno 50 euro se pagato con rate mensili. I premi annui successivi hanno tutti lo stesso importo. l limite massimo del Premio annuo è di 6.000 euro. Il Contraente Primo Assicurato può decidere di sospendere il versamento del Premio in qualsiasi momento. Può riprenderlo entro 6 mesi dall’ultimo pagamento senza che il Contratto si interrompa, ripristinando tutte le condi- zioni e le garanzie previste ► per le modalità di riattivazione art. 7.
A quanto ammonta il Premio?. Il Contraente, per la garanzia temporanea caso morte prevista dal presente Xxxxxxxxx, deve pagare un premio annuo anticipato di importo costante per tutta la durata del Contratto e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Nel caso in cui la prima annualità di premio non sia corrisposta in tutto o in parte, la Compagnia si riserva la facoltà di agire per l’esecuzione del Con- tratto nel termine di un anno dal giorno in cui il premio è scaduto (Art. 1924 Codice Civile). È possibile frazionare il pagamento in rate mensili ricorrenti o annuali per tutta la durata del Contratto. Il premio minimo è di Euro 50,00 l’an- no. La possibilità di frazionamento del premio annuo in rate mensili, senza costi aggiuntivi, è prevista solo per importi di premio annuo uguali o superiori a Euro 100,00.
A quanto ammonta il Premio?. Il Contraente, per la garanzia temporanea caso morte prevista dal presente Contratto, deve pagare un premio annuo anticipato di importo costante per tutta la durata del Contratto. Nel caso in cui la prima annualità di premio non sia corrisposta in tutto o in parte, la Società si riserva la facoltà di agire per l’esecuzione del contratto nel termine di un anno dal giorno in cui il premio è scaduto (Art. 1924 c.c).
A quanto ammonta il Premio?. Il Premio unico di Posteserenità Senior non può essere inferiore a 2.500 euro, né superiore a 2.500.000 euro. L’importo complessivamente versato da uno stesso Contraente, su uno o più contratti relativi al presente prodotto di investimento assicurativo, non può essere superiore a 2.500.000 euro. Per il rispetto di tale limite, si tiene conto anche degli eventuali versamenti aggiuntivi ► art. 7.
A quanto ammonta il Premio?. A fronte delle garanzie prestate, il Contraente è tenuto alla corresponsione di premi ricorrenti, mensili o annuali, di importo costante definito all’atto della stipula del Contratto. L’importo del premio è determinato in base ai seguenti parametri: ▪ importo della Rendita Assicurata; ▪ Età Assicurativa dell’Assicurato. Stante la particolare forma assicurativa, il pagamento del premio, così come la copertura assicurativa offerta dalla Compagnia, è vita natural durante ma si interrompe a decorrere dal mese successivo, ovvero dalla ricorrenza annuale successiva in caso di premio in rate annuali, al ricevimento della denuncia di Non Autosufficienza dell’Assicurato.
A quanto ammonta il Premio?. Il premio unico di posteserenitàsenior non può essere inferiore a 2.500 euro, né superiore a 2.500.000 euro.

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  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.