ABBUONO DI PREMIO Clausole campione

ABBUONO DI PREMIO. L'abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento viene determinato per mezzo della seguente formula: B = 0,5 * (0,75 * P- S) (risultato della garanzia) dove: Per esercizio di riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
ABBUONO DI PREMIO. In favore del Contraente la Società concede un abbuono di premio qualora il numero di teste assicurate in ciascun anno si mantenga non inferiore a 25. L'abbuono è da liquidare al termine di ogni esercizio di riferimento semprechè il numero di teste - anno, come appresso definite, sia nell'anno di almeno 250. Diversamente l'abbuono verrà determinato alla fine di ogni periodo di riferimento - compreso nella durata della Convenzione o del suo rinnovo - costituito dal periodo di anni interi nel quale vengono raggiunte almeno 250 teste - anno. Ai fini di cui sopra, per teste - anno s'intende il prodotto del numero delle teste che sono state assicurate nel periodo considerato per la relativa permanenza media pro-capite in Assicurazione nel periodo stesso, espressa in anni e frazioni di anno. L'abbuono B da calcolare alla fine di ogni periodo di riferimento, oppure al termine del periodo di osservazione di cui sopra se di durata superiore, viene determinato per mezzo della seguente formula: B = K * (A*P - S) (risultato della garanzia) dove: K ed A sono i coefficienti che assumono i valori indicati nella seguente tabella in relazione al numero di Teste - Anno Assicurate nel periodo considerato.
ABBUONO DI PREMIO. (ARTICOLO VALIDO PER LA FORMA TEMPORANEA) 95 ART. 22 BENEFICIARI 96 ART. 23 INFORMATIVA PERIODICA 96
ABBUONO DI PREMIO. (ARTICOLO VALIDO PER LA FORMA TEMPORANEA)‌ L’abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento – intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di validità della Convenzione - viene determinato per mezzo della seguente formula: dove: P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relativi all’esercizio di riferimento; Delta Riserve è pari alla differenza tra la Riserva Matematica al 31/12 dell’esercizio di riferimento considerando sia le teste presenti ad inizio periodo che quelle entrate in corso d’anno e la Riserva Matematica al 1° gennaio dello stesso esercizio; Somma Rendite Ltc Pagate nell’anno è pari alla somma delle rendite pagate nell’esercizio di riferimento; ovvero considerando sia le teste sulle quali è in corso il pagamento della rendita di non autosufficienza già al 1° gennaio dell’esercizio di riferimento, sia considerando le teste sulle quali l’erogazione di tale rendita inizia nel corso dell’esercizio di riferimento stesso. Nel caso in cui l'Abbuono di Premio fosse positivo, lo stesso andrebbe ad incrementare il Fondo Unico; in caso contrario lo stesso andrebbe a ridurre per il medesimo importo il Fondo Unico stesso.
ABBUONO DI PREMIO. In favore del Contraente la Società concede un abbuono di premio qualora il numero di teste assicurate in ciascun anno si mantenga non inferiore a 25. L’abbuono è da liquidare al termine di ogni esercizio di riferimento semprechè il numero di teste - anno, come ap- presso definite, sia nell’anno di almeno 250. Diversamente l’abbuono verrà determinato alla fine di ogni periodo di riferimento - compreso nella durata della Convenzione o del suo rinnovo - costituito dal periodo di anni interi nel quale vengono raggiunte almeno 250 teste - anno. Ai fini di cui sopra, per teste - anno s’intende il prodotto del numero delle teste che sono state assicurate nel pe- riodo considerato per la relativa permanenza media pro- capite in Assicurazione nel periodo stesso, espressa in anni e frazioni di anno. L’abbuono B da calcolare alla fine di ogni periodo di ri- ferimento, oppure al termine del periodo di osservazione di cui sopra se di durata superiore, viene determinato per mezzo della seguente formula: da 0 fino a 499 0.50 0.80 da 500 fino a 999 0.60 0.83 da 1.000 fino a 1.499 0.70 0.86 da 1.500 fino a 2.499 0.80 0.87 da 2.500 fino a 4.999 0.85 0.88 da 5.000 0.90 0.90 Per esercizio di riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
ABBUONO DI PREMIO. 8.1 Abbuono di Premio Relativo alle Forme Assicu- rative di Invalidita’ Permanente Conseguente a Malattia e Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidita’ Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio B = 0,9 * (0,65 * P – S) (risultato della garanzia) dove: P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relativi all’esercizio di riferimento; S sta ad indicare la somma pagata e/o riservata dalla Società per i sinistri verificatisi in detto esercizio, com- prensiva di “IBNR”;

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  • Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste

  • Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione del contratto stesso. L’ammontare minimo del premio unico è di 15.000,00 Euro. Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. L’ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.