Pagamento della rendita Clausole campione
Pagamento della rendita. Convenzione con UnipolSai
1. Xxxxxxxx rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, e sarà erogata secondo la rateazione richiesta.
2. L’erogazione della rendita vitalizia cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest’ultimo attivate. Nel caso di rendita di cui all’articolo 1, comma 1bis, n. 2 del presente Documento, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
1. Ciascun Assicurato principale nell’ambito del contratto avrà:
a) una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l’Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell’Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
b) una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza. La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall’Assicurato principale a scelta tra quelle previste.
2. Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina: - con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale, oppure - in caso di rendita reversibile, con l’ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario, se successiva alla morte dell’Assicurato principale, oppure - in ca...
Pagamento della rendita fotocopia di un valido documento di identità del soggetto/persona avente diritto, riportante firma visibile nonché del codice fiscale; • qualora l’Assicurato sia persona diversa dal soggetto/persona avente diritto, fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l’esistenza in vita del medesimo; • durante l’erogazione della rendita, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.
Pagamento della rendita. 1. All’ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condizione che venga emessa dalla Società la relativa scheda di Polizza e che sia stato pagato il premio unico, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda stessa. Nel caso in cui il versamento del premio unico sia successivo alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di versamento.
1 Nel caso di esercizio dell’opzione A), B), C), E) ed F) beneficiario delle prestazioni in caso di vita è l’Assicurato. Nel caso di esercizio dell’opzione D) beneficiario è l’Assicurato finché in vita, alla morte di quest’ultimo, se il reversionario è ancora in vita, beneficiario è il reversionario stesso che assumerà la qualifica di assicurato. Nel caso di esercizio delle opzioni B), C) od E), beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell’Assicurato sono gli aventi diritto individuati dall’Assicurato stesso.
2. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’assicurato. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale. E’ fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzione di cui alle lettere D) ed E) dell’art.1 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Le prestazioni oggetto della Convenzione sono erogate ai Beneficiari come precedentemente definiti all’art.2.
Pagamento della rendita. 1. La SOCIETÀ, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge ed invierà la relativa comunicazione dell’avvenuto pagamento.
2. La SOCIETÀ, con frequenza annuale richiederà il certificato di esistenza in vita direttamente al beneficiario e ne gestirà il rientro dell’informazione. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla SOCIETÀ.
Pagamento della rendita. 1. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato ovvero al verificarsi dell’evento Malattia Grave. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 /10 anni, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente alla quinta/decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta/decima ricorrenza annuale.
2. E’ fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzioni di cui alle lettere D) ed E) del comma 1bis del precedente Art.1.
Pagamento della rendita. Xxxxxxxx rendita avrà decorrenza dalle ore 24 del primo giorno successivo al ricevimento della richiesta di erogazione della prestazione, corredata dalla relativa documentazione così come prevista all’art.17 delle condizioni generali di contratto, e sarà erogata in rate posticipate con periodicità, da scegliersi da parte dell’aderente, fra mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente fatto salvo quanto previsto in caso di erogazione di rendita su due teste o di rendita pagabile in modo certo per un determinato periodo. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.
Pagamento della rendita. 1. Ad integrazione di quanto indicato all’Art. 3, primo comma, delle Condizioni di Assicurazione resta pattuito che la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza viene stabilita nel primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 dell’Art. 1 della Convenzione.
2. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate agli aventi diritto.
Pagamento della rendita. Il vitaliziato dovrà fornire con frequenza annuale il certificato di esistenza in vita rila- sciato dall’ufficio anagrafe del comune; in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta innanzi a un pubblico ufficiale; in alternativa, una dichia- razione scritta rilasciata davanti ad un qualsiasi intermediario Zurich, controfirmata da entrambi il vitaliziato e l’agente; in tutti i casi sopra elencati la certificazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità.
Pagamento della rendita. Le rate di rendita vengono pagate dalla Società entro 30 giorni dalle scadenze previste previo ricevimento di tutta la documentazione e di tutte le informazioni necessarie meglio indicate al successivo art. 6.
Pagamento della rendita. Se l’assicurato ha compiuto il 70° anno di età al momento dell’infortunio, HDI corrisponde una rendita vitalizia al posto del- la somma d’invalidità (vedi cifra 14.1.2). Tale rendita ammonta a CHF 95 all’anno per ogni CHF 1’000 dell’indennità d’invalidità e vie- ne versata in anticipo con cadenza trimestrale. La rendita ha effetto dal momento in cui è accertato il grado d’invalidità e sono cessate le eventuali prestazioni dell’indennità giornaliera.