Common use of Abitazioni di proprietà locate a terzi Clause in Contracts

Abitazioni di proprietà locate a terzi. Relativamente alle abitazioni di proprietà locate a terzi espressamente indicate in Polizza l’assicurazione copre, esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, i danni a terzi causati dal: - Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti; - al Contraente per fatto del locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze. Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 66, il Contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, www.darag.it

Abitazioni di proprietà locate a terzi. Relativamente alle abitazioni di proprietà locate a terzi espressamente espres- samente indicate in Polizza l’assicurazione copre, esclusivamente esclusiva- mente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, i danni a terzi causati dal: - Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato xxxxxx- cato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti; orti;‌‌‌‌‌ - al Contraente per fatto del locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze. Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 668, il Contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati consi- derati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia

Abitazioni di proprietà locate a terzi. Relativamente alle abitazioni di proprietà locate a terzi espressamente indicate in Polizza l’assicurazione copre, esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, i danni a terzi causati dal: - Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti; - al Contraente per fatto del locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze. Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 66, il Contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia

Abitazioni di proprietà locate a terzi. Relativamente alle abitazioni di proprietà locate a terzi espressamente indicate in Polizza l’assicurazione copre, esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, i danni a terzi causati dal: - Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti; - al Contraente per fatto del locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze. Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 6673, il Contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civilecivile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione