Abrogato. 4. Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.
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Abrogato. 4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.
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