Abrogazioni. A far data dal 24 ottobre 2001, sono state abrogate la legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, l’art. 8-bis della legge n. 79/1983, l’art. 23 della legge n. 56/1987, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamo, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, che la legge n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003), il quale, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minori, qualora le società di volo e di terra, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminato, previsto dall’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001. Non trovano, poi, applicazione nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale le disposizioni che riguardano la disciplina della proroga, la scadenza del termine e le sanzioni correlate al mancato rispetto dei termini di interruzione tra un contratto a tempo determinato e l’altro.
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Abrogazioni. A far data dal 24 ottobre 2001differenza della legislazione vincolistica la L. 27 luglio 1978 n. 392, sono state abrogate la legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’art. 8-bis 6 per gli immobili ad uso abitativo e con l’art. 37 per gli immobili ad uso non abitativo, ha compiutamente e direttamente disciplinato la materia della successione nel contratto di locazione nel caso di morte del conduttore con la conseguenza che la diversa disciplina dell’art. 1614 c.c., deve ritenersi abrogata con l’entrata in vigore della suddetta legge ai sensi dell’art. 84 della medesima legge. L’art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 79/1983392 trova applicazione anche qualora l’evento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato, l’art. 23 ai sensi della legge n. 56/1987stessa norma, nonché tutte le disposizioni nella posizione di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamoconduttore al conduttore originario, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, dovendosi escludere che la legge norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo. Deve ritenersi che, ove manchino i presupposti dell’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003)392, il qualerapporto di locazione si trasferisca agli eredi del conduttore secondo il meccanismo, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minori, qualora le società di volo e di terra, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminatoancora operante, previsto dall’art. 2 1614 c.c.. Quando in sede di separazione personale la casa familiare viene assegnata al coniuge non titolare del D. L.vo rapporto di locazione, la cessione del contratto a favore del coniuge assegnatario (che deriva ai sensi dell’art. 6 L. n. 368/2001392/78) opera ex lege e determina l’estinzione del rapporto di locazione in capo al coniuge originario conduttore, senza alcuna possibilità di una sua reviviscenza neppure nel caso di abbandono dell’immobile da parte del nuovo conduttore. Non trovanoLa tutela disposta dall’art. 6, poiprimo comma, della L. n. 392/1978 a favore del nucleo familiare in caso di morte del conduttore presuppone che il nucleo stesso sia quello originario, quello esattamente del momento iniziale del contratto. Il diritto di eredi, parenti ed affini del conduttore di succedere, alla morte di quest’ultimo, nel contratto di locazione, è subordinato alla condizione dell’abituale convivenza con quegli, da intendersi non come identità della residenza angrafica, ma come situazione determinante una comunanza di vita riferibile alla data del decesso del conduttore, a nulla rilevando che gli aventi diritto alla successione siano o meno rimasti nell’alloggio locato dopo la morte del dante causa. In mancanza di tale condizione, la locazione si estingue, perché l’art. 1614 c.c. rimane inapplicabile ai rapporti regolati dalla disciplina speciale delle locazioni abitative e l’erede non convivente col conduttore risponderà delle obbligazioni riguardanti il rapporto locativo scadente e non soddisfatte dal de cuius e, ove pure sia rimasto nella detenzione di fatto dell’immobile, sarà pure esperibile nei suoi confronti l’azione di rilascio per occupazione sine titulo. Ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 3, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, il coniuge separato di fatto succede nel contratto di locazione al coniuge che ne sia conduttore se tra i due sia stato così convenuto.(Fattispecie nella quale la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di secondo grado che – facendo applicazione del principio dell’apparenza del diritto – aveva accolto la domanda di pagamento dei canoni arretrati proposta dalla locatrice anche nei confronti del personale artistico marito, ritenendo la conservazione in capo allo stesso della posizione di parte del rapporto di locazione anche dopo la separazione e tecnico delle Fondazioni l’assegnazione della casa alla moglie, per il fatto di produzione musicale le disposizioni aver continuato a pagare i canoni di affitto pur non abitando più nell’immobile). In caso di separazione personale, ove la casa coniugale venga giudizialmente assegnata al coniuge non titolare ex latere conductoris del contratto di locazione, si verifica una successione ex lege (art. 6 L. n. 392/78), con la conseguenza che riguardano il contratto in capo al coniuge originario conduttore si estingue. Da ciò deriva per quest’ultimo che il termine semestrale per la disciplina proponibilità di eventuali azioni di ripetizione di somme indebitamente corrisposte (ex art. 79 L. n. 392/78) decorse dalla data del provvedimento giudiziale di separazione, pur dovendosi far salva a suo favore la possibilità a fronte di un’eventuale eccezione di decadenza di dimostrare che l’effettivo rilascio dell’immobile sia avvenuto in data successiva a quella del provvedimento stesso. Il coniuge separato che proponga opposizione di terzo avverso l’ordinanza di sfratto per morosità pronunciata nei confronti dell’altro coniuge conduttore, deducendo la propria successione nel rapporto di locazione a norma del comma 2 dell’art. 6 della prorogalegge n. 392 del 1978, in caso di separazione consensuale deve allegare e provare, attesa l’esigenza di forma ad substantiam, di cui all’art. 1, comma 4, l. n. 431/1998, la sussistenza di un accordo scritto che gli consenta di sostituirsi nella titolarità del contratto, non potendosi altrimenti validamente desumere per facta concludentia il diritto a fruire dell’abitazione. L’art. 6 della legge n. 392 del 1978, che prevede il sub ingresso legale del coniuge separato o divorziato nella posizione di conduttore della casa familiare, allorché il relativo diritto gli sia stato attribuito dal giudice, non può trovare applicazione ove l’immobile oggetto del contratto di locazione stipulato da uno dei coniugi, e ceduto, dopo la separazione, all’altro, non sia stato adibito ad abitazione familiare. L’art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel disporre che «in caso di separazione personale... nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo», non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano. Ne consegue che il locatore ha diritto alla scadenza di riottenere la disponibilità dell’immobile, senza che tale suo diritto possa trovare un limite nel provvedimento di assegnazione della casa familiare da parte del termine giudice. La disciplina del secondo comma dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, concernente l’opponibilità al terzo della successione del coniuge separato, cui sia stato attribuito dal giudice il diritto di abitare nella casa familiare, non si applica nel caso di separazione di fatto. Il provvedimento del giudice della separazione, che assegna la casa coniugale al coniuge che non sia l’originario conduttore, comporta un’ipotesi di cessione ex lege del contratto in favore del coniuge assegnatario, con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non è più suscettibile di reviviscenza neppure nell’ipotesi in cui la casa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore. La disciplina del secondo comma dell’art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392, concernente l’opponibilità al terzo della successione del coniuge separato (cui sia stato dal giudice attribuito il diritto di abitare nella casa familiare) nel contratto di locazione della medesima, non è applicabile per analogia al diverso caso in cui la casa assegnata in abitazione ad uno dei coniugi, con provvedimento provvisorio emesso nel corso del procedimento di separazione, sia poi alienata dall’altro coniuge, proprietario dell’immobile, sicché il terzo acquirente, in mancanza di esplicito accollo, non è tenuto a rispettare l’obbligazione dell’alienante (salva la possibilità che in seguito detto provvedimento sia modificato con la previsione di un aumento dell’assegno in denaro che compensi la perdita del godimento dell’abitazione). L’assegnazione della casa familiare, in sede di separazione personale, al coniuge diverso dal conduttore comporta che quest’ultimo, essendo così sostituito nella titolarità del contratto di locazione (ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 19 giugno 1974 n. 236, convertito con modificazioni nella L. 12 agosto 1974 n. 351, e, successivamente, dell’art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392), resta privo della detenzione dell’immobile, nonché dell’arredamento in esso contenuto, e, conseguentemente, non è legittimato ad esperire azione di reintegrazione contro l’autore del suo spoglio (nella specie, il locatore). Tale principio non trova deroga per il caso in cui il coniuge assegnatario abbia di fatto abbandonato l’immobile, trasferendosi altrove, trattandosi di un comportamento unilaterale di per sè idoneo a modificare le sanzioni correlate condizioni della separazione in ordine alla disponibilità del bene. La prova dell’accordo che, ai sensi dell’art. 6 ultimo comma della legge sull’equo canone, comporta la successione del coniuge separato consensualmente (o di fatto) nel rapporto locativo della casa coniugale, può anche essere fornita per facta concludentia (implicanti l’inequivoco riconoscimento, da parte del coniuge originario conduttore, del trasferimento all’altro del diritto di fruire dell’abitazione), quale la permanenza nell’alloggio, dopo la separazione, del coniuge che non ne era originario locatario, purché tale permanenza non sia successivamente venuta meno al mancato rispetto dei termini momento in cui venga fatto valere il diritto al subingresso, rivalendosi il frutto di interruzione tra un precario accordo destinato ad esaurire la sua efficacia nei rapporti interni ed inidoneo, quindi, a riflettersi nel rapporto con il locatore al quale l’accordo non sia stato reso noto. L’ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via provvisoria a norma dell’art. 665 c.p.c. non ha valore di giudicato sostanziale sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si tratti dell’abitazione coniugale, non osta al successivo subingresso, nella qualità di conduttore, del coniuge cui l’alloggio sia stato assegnato dal giudice della separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392), con il conseguenziale subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto passivo dell’azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di detta ordinanza, nonché di legittimato all’opposizione contro tale esecuzione (nella specie, per dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell’estinzione del giudizio sulla cessazione della locazione). Nel caso di separazione del conduttore, il subingresso nel contratto del coniuge, assegnatario della casa coniugale, ai sensi dell’art. 6, secondo e terzo comma, L. 392/78, si verifica in modo del tutto automatico, indipendentemente dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza che di tale situazione abbia il locatore, anche se l’omessa comunicazione potrebbe configurare un inadempimento contrattuale del conduttore ed essere, quindi, eventualmente valutata ai fini della risoluzione del rapporto. In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, allorché venga a tempo determinato morte il conduttore, gli succedono nel contratto, a norma dell’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392, gli eredi ed i parenti affini con lui abitualmente conviventi, sia nell’ipotesi in cui il defunto fosse l’unico titolare del contratto, sia nell’eventualità che lo stesso fosse contitolare con altri del rapporto stesso. A norma dell’art. 6 L. n. 392 del 1978, in caso di morte del conduttore succedono nel contratto di locazione il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi, nonché, dopo la sentenza costituzionale n. 404 del 1988, il convivente more uxorio; ai fini della disciplina soprarichiamata, l’abituale convivenza con il conduttore defunto va accertata alla data del decesso di costui, a nulla rilevando che gli aventi diritto alla successione nel contratto siano o meno rimasti nell’alloggio locato dopo la morte del dante causa, giacché la successione mortis causa nel contratto di locazione è fatto giuridico istantaneo che si realizza (o non si realizza) all’atto stesso della morte del conduttore, restando insensibile agli accadimenti successivi. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392, in caso di morte del conduttore succede nel contratto di locazione anche chi aveva convissuto “more uxorio” con il conduttore, a prescindere del tutto dalla situazione familiare del titolare del contratto di locazione e l’altrodalla presenza di eredi legittimi. La già convivente more uxorio, con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale prima dell’inizio del giudizio, è legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell’art. 404, primo comma, c.p.c. avverso la sentenza di sfratto per morosità nei confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza. A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte costituzionale – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole –, nell’ipotesi di allontanamento del conduttore dall’immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell’immobile stesso con la prole naturale nata dall’unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione – e a maggior ragione se sia sorta prima – e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza. A seguito della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale – che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 6 della L. n. 392 del 1978 (cosiddetta sull’equo canone) nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole naturale – nell’ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo (nella specie, per contrarre matrimonio con altra donna), del conduttore dall’immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell’immobile stesso con la prole naturale nata dalla loro unione, ha diritto di succedere nel contratto, ancorché la convivenza sia sorta nel corso della locazione e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. La cessazione dell’esistenza giuridica di un ente conduttore di un immobile costituisce – analogamente alla morte del conduttore – autonoma causa di risoluzione del contratto di locazione.
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Abrogazioni. A far data dal 24 ottobre 2001, sono state abrogate la Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata. E’ espressamente abrogato l’art. 8-bis 19 della legge Legge n. 79/1983300 del 20 maggio 1970. L’art. 28 della della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 è modificato come segue: “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, l’art. 23 della legge n. 56/1987, nonché tutte le disposizioni di legge su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali registrate o del rappresentante sindacale aziendale eletto che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamo, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, che la legge n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003)vi abbiano interesse, il qualegiudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962nei due giorni successivi, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 convocate le parti ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minoriassunte sommarie informazioni, qualora le società ritenga sussistente la violazione di volo e cui al presente comma, ordina al datore di terralavoro, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminato, previsto dall’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001. Non trovano, poi, applicazione nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale le disposizioni che riguardano la disciplina della prorogacon decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la scadenza cessazione del termine comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. L’art.30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 è modificato come segue: “I componenti degli organi direttivi, provinciali, regionali e nazionali, delle associazioni sufficientemente rappresentative hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le sanzioni correlate al mancato rispetto norme dei termini contratti di interruzione tra un contratto a tempo determinato lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti” Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e l’altrodegli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
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Abrogazioni. A far data La realizzazione del nuovo sistema prevede la cancellazione di una serie di discipline, delle quali ricordiamo le più significative; dal 24 ottobre 20011° gennaio 2013 vengono dunque abrogate: − art. 19, sono state abrogate comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009 - utilizzo dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ordinaria e con requisiti ridotti nei casi di sospensione dal lavoro nei settori non coperti da CIG, in concorso con l’intervento degli enti bilaterali (art. 2, comma 55, Legge 28 giugno 2012 n. 92); − art. 19, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009 – una tantum per la legge cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (art. 2, comma 69, Legge 28 giugno 2012 n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni92) − art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988, convertito in Legge n. 160/1988 – indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (idem). Con decorrenza 1° gennaio 2016 viene abrogato l’art. 8-bis 3 della legge Legge n. 79/1983223/1991, l’art. 23 della legge n. 56/1987, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate. Vediamo, concretamente, cosa tutto ciò significa. Sulla abrogazione della legge n. 230 c’è poco da dire: un nuovo provvedimento che risponde ad una filosofia operativa completamente diversa, è stato emanato e le vecchie disposizioni cessano di esistere. Tra queste vanno ricordate sia la legge n. 266/1977 per i rapporti a termine del settore dello spettacolo, che la legge n. 84/1986 (peraltro, ripresa integralmente nell’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001) sui contratti relativi alle aziende aeroportuali, che l’art. 12 della legge n. 196/1997 (peraltro, successivamente, cancellata dal D.L.vo n. 276/2003), il quale, inserendosi nell’art. 2 della legge n. 230/1962, affrontava i temi della proroga e della successione dei contratti. L’abrogazione dell’art. 8-bis della legge n. 79/1983 ed il richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso articolo alle leggi n. 18/1978 e n. 598/1979, ha portato alla cancellazione dell’iter autorizzatorio della Direzione provinciale del Lavoro per le assunzioni a termine determinate da una intensificazione dell’attività lavorativa in limitati periodi dell’anno. Resta, tuttavia, una sola ipotesi di assunzione per punte stagionali in cui è necessaria l’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale del Lavoro: negli aeroporti minori, qualora le società di volo e di terra, ivi operanti, si trovino nella necessità di “sforare” il limite del 15% sull’organico in forza a tempo indeterminato, previsto dall’art. 2 del D. L.vo n. 368/2001. Non trovano, poi, applicazione nei confronti del personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale le disposizioni che riguardano ossia la disciplina della prorogaCassa Integrazione Guadagni Straordinaria per procedure concorsuali, quali il fallimento, la scadenza liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, il concordato preventivo (art. 2, comma 70, Legge 28 giugno 2012 n. 92). Merita a questo punto notare che non viene curiosamente abrogata la CIGS per cessazione di attività, che presenta evidenti analogie quanto a finalità, ed è stata introdotta dapprima surrettiziamente tramite decretazione ministeriale (vedasi il D.M. 18/12/2002 n. 31826) e solo successivamente normata positivamente, con il D.L. n. 249/2004, convertito il Legge n. 291/2004. Con decorrenza 1° gennaio 2017 sono infine abrogati: − l’art. 5, commi 4, 5, e 6; gli artt. da 6 a 9; l’art. 16, commi 1, 2, 3; l’art. 25, comma 9; della Legge n. 223/1991, sancendo la fine definitiva dell’indennità di mobilità e degli incentivi alla riassunzione ad essa connessi (art. 2, comma 71, Legge 28 giugno 2012 n. 92); − gli artt. da 9 a 19 della Legge n. 427/1975, istitutiva della indennità di disoccupazione speciale per gli operai edili (idem). In sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, dal 1° gennaio 2013 viene introdotta la mini-ASpI, per coloro che non possono vantare i requisiti soggettivi di cui sopra ma almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. L’indennità, di importo pari a quello dell’ASpI, viene liquidata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi già fruiti nel medesimo periodo. Alla mini-ASpI si applica quasi integralmente la disciplina dell’ASpI, compresa la possibilità di chiederne l’anticipo per intraprendere attività autonome o d’impresa, fatto salvo il caso di rioccupazione del termine soggetto indennizzato, per il quale è prevista la sospensione del trattamento fino ad un massimo di 5 giorni. Al finanziamento del nuovo ammortizzatore sociale concorre la contribuzione già prevista per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (artt. 12, comma 6, e 28, comma1, della Legge n. 160/1975) pari all’aliquota del 1,31%, al quale si aggiunge lo 0,30% di cui all’art. 25 della Legge 845/1978, che le sanzioni correlate aziende possono destinare ai fondi paritetici per la formazione continua. Sulla contribuzione di cui sopra continueranno a trovare applicazione le riduzioni previste dalla Legge n. 388/2000 (fino allo 0,80%) e dalla Legge n. 266/2005 (fino all’1%), nonché le misure compensative a favore della previdenza complementare e del Fondo di Tesoreria. Per i lavoratori per i quali non si versava il contributo di disoccupazione, alla contribuzione ASpI si applicano le residue riduzioni di cui sopra, non ancora utilizzate. Per i lavoratori ai quali le riduzioni di cui sopra risultino già applicate al mancato rispetto dei termini contributo dell’1,31% si arriverà con incrementi annui pari allo 0,26% per i 4 anni dal 2013 al 2016 e pari allo 0,27% per il 2017. Contestualmente con incrementi dello 0,06% annuo si procederà all’allineamento graduale all’aliquota dello 0,30%. Fino al completo allineamento alle aliquote di interruzione tra finanziamento alla misura piena (1,31 + 0,30), le prestazioni dell’ASpI e della mini-ASpI vengono però ridotte in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione, mediante un contratto Decreto Ministeriale da emanare ogni anno. Per rendere comprensibili le note di cui sopra, si può notare che il comparto industria non subirà aumenti contributivi per l’introduzione dell’ASpI, essendo già state applicate le riduzioni dello 0,80% dell’1% sulla contribuzione CUAF ed essendo a regime da tempo la contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione. L’aliquota dell’1,31% graverà anche sui rapporti di apprendistato come contribuzione aggiuntiva e non soggetta alle riduzioni previste per le aziende fino a 9 dipendenti, con un corrispondente aumento netto del costo del lavoro. Sempre con decorrenza dal gennaio 2013, il comma 28 dell’art. 2 introduce una contribuzione addizionale dell’ASpI, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40%, per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato determinato. Xxxxxx parlando della disposizione che ha sollevato le più aspre critiche di parte datoriale e l’altro.che nelle intenzioni del Governo risponde al principio per cui il lavoro precario deve costare di più, in funzione deterrente. Il contributo addizionale non si applica:
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