Abusi di mercato Clausole campione

Abusi di mercato. Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia: - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio” (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, oppure partecipe al capitale dell’emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari; - manipolazione dei mercati (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Abusi di mercato septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Abusi di mercato. (1) Ci impegniamo a effettuare coperture della nostra esposizione verso di Voi mediante l’apertura di analoghe posizioni con altri istituti finanziari o nel Mercato sottostante. Il risultato di tali coperture è che quando Voi aprite o chiudete con noi un’Operazione relativa a un titolo azionario o ad altri Strumenti Finanziari, la Vostre Operazioni possono, per effetto della copertura, esercitare un’influenza distorsiva sul Mercato sottostante di tale Strumento, oltre ai possibili effetti di tali Operazioni sui nostri prezzi. Ciò crea la possibilità di abusi di mercato. La finalità di questa Clausola è impedire tali abusi. (2) Vi impegnate sin d’ora a rilasciarci le seguenti dichiarazioni e garanzie e convenite che ognuna di tali dichiarazioni e garanzie è da ritenersi reiterata ogni volta che Xxx aprirete o chiuderete un’Operazione: (a) non aprirete e non avete aperto con noi una o più Operazioni legate a un particolare prezzo azionario se in conseguenza di ciò Voi, o altri con i quali Voi agite di concerto, otterrete un’esposizione verso quel prezzo azionario pari o superiore all’ammontare della partecipazione dichiarabile nella società interessata. A tal fine, l’ammontare della partecipazione dichiarabile sarà quello vigente a quel tempo, stabilito dalla legge o dalla Borsa e/o dalle Borse in cui è quotato il titolo azionario sottostante; (b) non avete aperto né aprirete un’Operazione in relazione a: (i) collocamenti, emissioni, distribuzioni o altre analoghe iniziative; (ii) offerte, acquisizioni, fusioni o altre analoghe iniziative; o (iii) altre attività assimilabili alla finanza aziendale, in cui Voi siate coinvolti o comunque interessati; e (c) non aprirete o chiuderete un’Operazione e non invierete un Ordine che contravvenga a qualsivoglia legislazione primaria o secondaria né ad altre leggi, vigenti anche in Italia, contro l’abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato. Ai fini della presente Xxxxxxxx, Voi concordate che avremo facoltà di procedere ritenendo che, quando Xxx aprirete o chiuderete un’Operazione o invierete un Ordine con noi avente a oggetto una quotazione azionaria, il Vostro operato sarà assimilabile alla negoziazione in valori mobiliari secondo la definizione prevista nella Parte V della Legge sulla Giustizia Penale (Criminal Justice Act) del 1993. (3) Qualora Voi (a) apriate o chiudiate un’Operazione o inviate un Ordine in violazione delle dichiarazioni e delle garanzie di cui alle Clausole 9(1), 9(18), 20(1) o ...
Abusi di mercato. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I -bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
Abusi di mercato. Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia: − Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazioni o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio” (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, oppure partecipe al capitale dell’emittente) sfrutta tali informazioni per acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato; − Manipolazione dei mercati (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998), reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

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