Definizione di Informazioni Privilegiate

Informazioni Privilegiate si intendono, ai sensi dell’art. 7 del MAR, le informazioni a carattere preciso, non ancora rese pubbliche, che riguardano direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa, e che se rese pubbliche potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, per informazione privilegiata si intende un’informazione:
Informazioni Privilegiate le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbli- che, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile i prezzi di tali strumenti finanziari. ✓ “Informazioni di Carattere Confidenziale”: qualsiasi altra notizia, dato o informazione, non di- sponibile al pubblico, idonea, se rivelata, a indurre una situazione di privilegio informativo a favo- re del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interes- sati alla stessa.
Informazioni Privilegiate le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Examples of Informazioni Privilegiate in a sentence

  • I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

  • In particolare, la diffusione delle stesse Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; nonché (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

  • Le informazioni relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale, o imprevisto, riguardano direttamente la Società e che, secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possono, in un secondo momento – anche prossimo – divenire Informazioni Privilegiate, come individuate di volta in volta dall’Organo di Valutazione di Informazioni Rilevanti, su richiesta del Process Owner.

  • Si rammenta che l’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società.

  • Si rammenta che l’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, comportare l’applicazione di sanzioni di varia natura nei confronti della Società.

  • La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività.

  • Inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai destinatari è fatto divieto di acquistare, vendere, o compiere altre operazioni, direttamente e/o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, aventi ad oggetto strumenti finanziari ai quali si riferiscono le Informazioni Privilegiate utilizzando le medesime.

  • La Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

  • La Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e/o il Gruppo mediante apposito comunicato, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate, nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività.

  • Le Controllate devono astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.


More Definitions of Informazioni Privilegiate

Informazioni Privilegiate ai sensi dell’art. 7 del MAR, costituiscono Informazioni Privilegiate e sono soggette alla disciplina della presente Procedura, quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la Banca o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Collegati. Un’informazione si ritiene di “carattere preciso” se: (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; ed (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o dell’indicato evento di cui alla precedente lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumenti Finanziari Collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde, di per sé, ai criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, con riguardo alle Informazioni Privilegiate. Per “informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Informazioni Privilegiate si intendono le informazioni di carattere preciso – ai sensi dell’art. 181 comma 3 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) – non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari quotati.
Informazioni Privilegiate si intendono le informazioni privilegiate di cui all’articolo 7 del Regolamento MAR, che riguardano direttamente Parmalat S.p.A.
Informazioni Privilegiate ha il significato ad esse attribuito nel MAR, ossia un'informazione di natura precisa, che non è stata resa pubblica, relativa, direttamente o indirettamente, ad InPost o a Titoli InPost quotati e che, se resa pubblica, risulterebbe potrebbe avere un effetto significativo sul prezzo dei Titoli InPost. Esempi includono: informazioni non pubbliche relative a risultati annuali o semestrali, fusioni o acquisizioni pianificate, emissioni di azioni pianificate, cambiamenti nella composizione del Consiglio di Amministrazione o Consiglio di Sorveglianza e l'introduzione di nuovi prodotti o servizi da parte di InPost.

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  • Informazioni Riservate si intendono le informazioni che non siano di dominio pubblico e che vengano divulgate da o per conto di una Parte ai sensi del o in riferimento al presente Accordo e che siano considerate riservate al momento della divulgazione o che dovrebbero ragionevolmente essere considerate riservate o di proprietà in virtù della natura delle informazioni stesse e/o delle circostanze all’atto della divulgazione. Le Informazioni Riservate non comprendono informazioni che, ed esclusivamente nella misura in cui (i) sono di pubblico dominio per causa diversa dalla divulgazione a opera della Parte destinataria o qualsivoglia dei rispettivi rappresentanti; (ii) erano state rese note alla Parte destinataria in via non confidenziale prima della data di divulgazione da fonte diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti; (iii) sono sviluppate indipendentemente dalla Parte destinataria senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte divulgatrice; (iv) diventano lecitamente note alla Parte destinataria in via non confidenziale per mezzo di una fonte (diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti) cui non è fatto divieto di divulgare dette informazioni alla Parte destinataria ai sensi di alcun obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altra natura oppure (v) sono state divulgate dalla Parte divulgatrice a terzi senza obbligo di riservatezza. In qualsivoglia controversia riguardante l'applicabilità delle presenti esclusioni, l’onere della prova sarà a carico della Parte destinataria e tale prova sarà chiara e convincente.

  • Informazione Elemento del tracciato fattura elettronica

  • Informazioni generali Risposta: In caso affermativo,

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Fascicolo Informativo l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente composto da:

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Servizio Clienti il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX

  • Comunicazioni Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Set Informativo l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

  • Prestazioni i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Responsabile è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

  • Unico sinistro il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati;

  • Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.