MIP POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
MIP POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”
Modello aggiornato 29 marzo 2023
INDICE
A PREMESSA – L’ATTIVITÀ DEL MIP 1
1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti 3
1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante 3
1.1.3 Le fattispecie di reato 4
1.1.4 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio 6
1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione 7
1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 9
1.1.7 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; autoriciclaggio 10
1.1.10 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo 16
1.1.11 Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 17
1.1.12 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona 17
1.1.13 Reati transnazionali 18
1.1.14 I reati commessi all’estero 18
1.1.15 Reati informatici e trattamento illecito di dati 19
1.1.17 Reati contro il patrimonio culturale 21
1.2 La legge Anti-Corruzione e la normativa sulla Trasparenza 28
1.3 L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 29
1.3.1 Modello quale esimente nel caso di reato 29
1.3.2 MIP e l’adozione del Modello: introduzione 30
2.1 Struttura Organizzativa 32
2.2 Breve analisi della Corporate Governance del MIP 33
2.2.1 Il Consiglio di Amministrazione 33
2.3 Obiettivi perseguiti e adozione del Modello 35
2.3.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine 36
2.3.2 Approvazione del Modello 36
2.3.3 Modifiche e aggiornamento del Modello 37
2.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico 37
2.5 Destinatari del Modello 37
3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione 39
3.2 Reati di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate 47
ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina 55
3.10 Reati contro il patrimonio culturale 59
3.11 Altre tipologie di reato 59
3.12 Integrazioni delle aree di rischio 60
4. PROCEDURE E PRINCIPI DI CONTROLLO 61
4.1 Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione 61
4.1.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 61
4.2.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 64
4.2 Protocolli - Reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate 78
4.2.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 78
4.2.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 79
4.3 Protocolli - Reati societari 80
4.3.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 80
4.3.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 82
4.3.3 Procedure specifiche per aree sensibili – corruzione tra privati 84
4.4 Protocolli - Reati informatici 91
4.4.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 91
4.4.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 92
4.5 Protocolli – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 93
4.5.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 93
4.5.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 94
4.6 Protocolli - Reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico – Reati transnazionali – Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina 96
4.6.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 97
4.6.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 97
4.7 Protocolli - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa – reato di autoriciclaggio 98
4.7.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 98
4.7.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 101
4.8 Protocolli - Reati tributari 107
4.8.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 107
4.8.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 108
4.9 Protocolli – Reati contro il patrimonio culturale 113
4.9.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione 113
4.9.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili 114
5. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 116
5.1 Identificazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza 116
5.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 117
6. FLUSSI INFORMATIVI 120
6.1 Reporting dell’OdV agli Organi del MIP 120
6.2 Reporting all’OdV flussi informativi, segnalazioni e conservazione delle informazioni 121
6.2.1 Flussi informativi 121
6.2.2 Segnalazioni - Whistleblowing 122
6.2.3 Raccolta e conservazione delle informazioni 124
7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 125
7.1 Comunicazione 125
7.2 Formazione del personale 125
7.3. Informativa a Collaboratori Xxxxxxx e Partner 126
8. SISTEMA DISCIPLINARE 127
8.1 Principi generali 127
8.2 Violazioni del Modello 127
8.3 Misure nei confronti dei dipendenti 127
8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei membri del Consiglio di Amministrazione 129
8.5 Misure nei confronti dei Dirigenti 130
8.6 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e altri soggetti terzi 130
8.7 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing 130
ALLEGATO 1: CODICE ETICO 132
A Premessa – l’attività Del MIP
Il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business Società consortile per Azioni, (di seguito “MIP” e o la “Società”), è stato costituito nel 1986 inizialmente nella forma giuridica di associazione di diritto privato, ai sensi degli artt. 60 e 61 r.d. 31 agosto 1933 n. 15921.
Successivamente nel corso del 2014, mediante il processo di trasformazione eterogenea, ha assunto la forma giuridica di società consortile per azioni.
In particolare il MIP ha per oggetto sociale:
• la formazione del capitale umano e delle competenze di management per lo sviluppo delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso;
• la progettazione, promozione e erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-esperienza nel campo del management, dell'economia e dell'industrial engineering;
• lo svolgimento dell'attività di ricerca applicata in modo funzionale all'attività di formazione.
Destinatari delle attività che costituiscono l'oggetto sociale del MIP sono singole persone, imprese, e in generale istituzioni di tutti i comparti industriali e di servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del sistema sanitario, del mondo della ricerca e della formazione (ivi compresa la formazione del personale universitario e scolastico), e in generale, del settore terzo.
Per raggiungere gli scopi sociali, il MIP:
a) opera di concerto con il dipartimento di ingegneria gestionale (dig) del Politecnico di Milano;
b) sviluppa le attività di formazione e ricerca, con l'ampio coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale;
c) integra le capacità conoscitive e le metodologie didattiche della componente accademica con l'esperienza operativa del mondo economico produttivo, sia privato che pubblico;
d) può stipulare contratti e convenzioni per attività formative, di consulenza professionale e di ricerca con soggetti terzi, fra i quali i soggetti partecipanti alla società stessa.
1 X.X. 00 agosto 1933 n. 1592 “Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”.
Art. 60 “I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati a favore delle università e istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle università e istituti”.
Art. 61 “Ai consorzi universitari è riconosciuta personalità giuridica. Ciascun consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli enti e i privati partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento. La convenzione e lo statuto sono approvati con Decreto reale emanato su proposta del ministro dell'educazione nazionale, udito il consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno”.
In dettaglio le principali attività svolte dal MIP sono:
• la formazione continua post-laurea e post-esperienza, rivolta sia agli individui, sia alle imprese e alle istituzioni pubbliche e private;
• la ricerca applicata e la consulenza sui temi della formazione, dei fabbisogni formativi e delle competenze professionali.
Tali attività si propongono come obiettivo quello di fornire un supporto per l'innovazione e la crescita del sistema aziendale globale, attraverso la creazione di un network internazionale, al fine di diventare punto di riferimento nella formazione manageriale a livello internazionale.
Il MIP ha sede ufficiale in Milano, in Xxx Xxxxxxxxxxxx 0/X.
1. La normativa di riferimento
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito.
Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, dagli amministratori o dai dipendenti.
1.1.1 Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante
Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:
- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;
- la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.
Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:
- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.
1.1.2 Le sanzioni
Le sanzioni previste2 a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono:
− sanzioni pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro);
− sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
− confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto dal reato,
anche per equivalente3;
− pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva4).
1.1.3 Le fattispecie di reato
Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:
− delitti contro la Pubblica Amministrazione5;
− reati societari6;
− abusi di mercato7;
− omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo del lavoro8;
− ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; reato di auto-riciclaggio9;
− delitti contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori bollo10;
− delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il
finanziamento ai suddetti fini11;
− delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in
2 Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II “Sanzioni in generale” del Decreto.
3 Art. 6, comma 5 del Decreto.
4 Art. 18, Sezione II menzionata.
5 Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione III “Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale” del Decreto.
6 Art. 25-ter, Sezione III menzionata.
7 Art. 25-sexies, Sezione III menzionata. 8 Art. 25-septies, Sezione III menzionata. 9 Art. 25-octies, Sezione III menzionata. 10 Art. 25-bis, Sezione III menzionata.
11 Art. 25-quater, Sezione III menzionata.
schiavitù12, l’adescamento di minorenni13, e, tra i delitti contro la persona, il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili14;
− reati transnazionali15;
− reati informatici e trattamento illecito di dati16;
− delitti di criminalità organizzata17;
− delitti contro l’industria e il commercio18;
− delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti19;
− delitti in materia di violazione del diritto d’autore20;
− reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria21;
− reati ambientali22;
− reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato23;
− reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina in materia di immigrazione clandestina24;
− razzismo e xenofobia25;
− reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse26;
− reati tributari27;
− reato di contrabbando28;
12 Art. 25-quinquies, Sezione III menzionata.
13 Reato inserito nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ad opera dell’articolo 3 del
D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.
14 Art. 25-quarter1.
15 Legge 16 marzo 2006, n. 146.
16 Art. 24-bis, Sezione III menzionata. 17 Art. 24-ter, Sezione III menzionata. 18 Art. 25-bis1, Sezione III menzionata.
19 Art. 25-octies.1, Sezione III menzionata. 20 Art. 25-novies, Sezione III menzionata. 21 Art. 25-decies, Sezione III menzionata.
22 Art. 25-undecies, Sezione III menzionata. 23 Art. 25-duodecies, Sezione III menzionata. 24 Art. 25-duodecies, Sezione III menzionata. 25 Art. 25-terdecies, Sezione III menzionata.
26 Art. 25-quaterdecies, Sezione III menzionata.
27 Art. 25-quinquiesdecies, Sezione III menzionata.
28 Art. 25-sexiesdecies, Sezione III menzionata.
− delitti contro il patrimonio culturale29;
− riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici30.
1.1.4 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio
Pubblica Amministrazione
Ai fini del Decreto, per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di
diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”.
Funzione pubblica e pubblico ufficiale
Per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni:
− legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.);
− amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, Unione Europea, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.); e
− giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia
quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).
Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:
− potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;
− potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.
L’art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio
Per pubblico servizio si intendono:
29 Art. 25-septiesdecies, Sezione III menzionata.
30 Art. 25-duodevicies, Sezione III menzionata.
− le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di
un’Autorità Pubblica; e
− le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).
Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
L’art. 358 c.p. definisce “persona incaricata di un pubblico servizio” colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”.
1.1.5 I reati contro la Pubblica Amministrazione
Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:
− malversazione di erogazioni pubbliche31: mancata destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
− indebita percezione di erogazioni pubbliche32 effettuate mediante l’utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
− frode nelle pubbliche forniture33: l’alterazione dell’esecuzione e l’inadempimento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
− truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche34: percezione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifizi o raggiri diversi dall’utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
− truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico35: l’impiego di artifizi e raggiri
per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
31 Art. 316-bis c.p. 32 Art. 316-ter c.p. 33 Art. 356 c.p.
34 Art. 640-bis c.p.
35 Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.
− frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico36: l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l’intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
− concussione37: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o del proprio potere, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità;
− corruzione per l’esercizio della funzione38: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
− corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio39: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
− corruzione in atti giudiziari40: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l’ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
− induzione indebita a dare o promettere utilità41: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
− istigazione alla corruzione42: in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l’ipotesi che il
pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
− peculato43: ossia il caso in cui vi sia appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commesso da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
− peculato mediante profitto dell’errore altrui44: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
36 Art. 640-ter c.p.
37 Art. 317 c.p.
38 Art. 318 c.p.
39 Art. 319 c.p.
40 Art. 319-ter c.p.
41 Art. 319-quater c.p.
42 Art. 322 c.p.
43 Art. 314 c.p.
44 Art. 316 c.p.
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, offendendo gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
− peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri45: l’ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri;
− traffico di influenze illecite46: ossia il caso di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
− frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale47: l’impiego di artifizi e raggiri per ottenere aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
− abuso d’ufficio48: ossia il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, offendendo gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
1.1.6 I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l’art. 25-septies nel D.Lgs. 231/01, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza. Ai sensi di tali disposizioni normative, l’ente è responsabile anche per le ipotesi di:
− omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
− lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),
45 Art. 322-bis c.p.
46 Art. 346-bis c.p.
47 Art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898
48 Art. 323 c.p.
laddove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 del Testo unico sulla sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza.
Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l’apertura d’ufficio di un procedimento a carico della società.
La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.
Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:
− una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
− l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell’azione.
È d’obbligo, pertanto, adottare un Modello Organizzativo che estenda l’analisi dei rischi a quelli
collegati alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
1.1.7 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; autoriciclaggio
Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, della direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, introduce nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 231/01 le ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).
Da notare che, se gli articoli 648-bis e ter già costituivano reati presupposto di responsabilità per l’ente nell’ambito dei reati transnazionali (Legge n. 146/2006), il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), invece, entra per la prima volta tra i reati presupposto.
Si tratta di reati aventi una matrice comune e alcuni elementi di differenziazione.
Il Legislatore mira ad impedire che, verificatosi un delitto (cd. delitto o reato presupposto),
persone diverse da coloro che lo hanno commesso (“Fuori dai casi di concorso…”) si interessino
delle cose che dal delitto medesimo provengono. Il nucleo delle tre ipotesi di reato, dunque, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l’aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa) e del bene giuridico dell’amministrazione della giustizia (in quanto, in ogni caso, i beni di provenienza illecita, tramite dette condotte criminali, rischiano di disperdersi creando ostacolo per l’autorità nell’attività di accertamento e repressione dei reati presupposto).
Il D.lgs. n. 195/2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, introducendo modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rilevano i delitti colposi anche per il riciclaggio e l’autoriciclaggio.
Le differenze tra gli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., invece, risiedono essenzialmente nella
condotta (elemento materiale) e nell’elemento soggettivo (dolo generico o specifico)49.
Per quanto riguarda l’elemento materiale:
- Ricettazione: è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto.
- Riciclaggio: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo:
- Ricettazione: è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- Riciclaggio: la fattispecie di reato è a dolo generico.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: la fattispecie di reato è a dolo generico.
Tra queste tre ipotesi criminose, nell’ambito del diritto penale societario, il riciclaggio rappresenta
sicuramente la fattispecie più rilevante e, dunque, il rischio più importante da considerare: in
49 “Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'elemento materiale, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 000 xxx xxx. xxx.” (Xxxx. Pen., 12 aprile 2005, ric. Xx Xxxx).
Italia la disciplina del riciclaggio (nella legislazione statunitense si parla di “money laundering” ossia “lavaggio di denaro”) venne introdotta dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 e convertito dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, che ha introdotto l'articolo 648-bis c.p., allora rubricato “sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”.
Si trattava, pertanto, di una ricettazione qualificata dalla provenienza del denaro da uno di tali delitti.
Con la riforma del 1990, (art. 23, Legge 19 marzo 1990, n. 55), scomparve la finalità di profitto (elemento soggettivo) e la condotta si concentrò sull'ostacolo frapposto all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tratto saliente della norma attualmente in vigore.
Fu anche aggiunto l'articolo 648-ter c.p. che puniva una condotta successiva e indipendente dal riciclaggio, ossia l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro proveniente dagli accennati delitti. Questa ipotesi, dunque, riguardava e riguarda un’attività successiva sia alla commissione del delitto presupposto sia alla “ripulitura” del denaro e degli altri beni di provenienza delittuosa.
La successiva riforma, avvenuta con la Legge n. 328/1993 di ratifica della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, mantenne l'impianto del 1990, cancellando, però, l’elencazione tassativa dei delitti presupposto a beneficio della generica derivazione delittuosa del denaro.
Tale normativa, in costante evoluzione, prevede limitazioni all'uso e al trasferimento del denaro contante, obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione a carico degli intermediari finanziari e di denuncia delle operazioni sospette, oltre che regole operative per la prevenzione delle attività criminose (know your customer rule e analisi quantitativa delle operazioni) in grado di orientare anche i contenuti del modello di compliance.
Reato di auto-riciclaggio
L’art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio”, ha introdotto, inter alia, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano il reato dell’auto-riciclaggio, di cui alle previsioni del nuovo art. 648-ter.1 del codice penale; in dettaglio il novello articolo punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il comma 5 dell’art. 3 della legge citata ha previsto espressamente l’inserimento del reato di auto-riciclaggio tra i reati presupposto del Decreto Legislativo n. 231/01, di cui all’art. 25-octies.
Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la
lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto50 e di ledere anche l’amministrazione della giustizia e l’economia pubblica nel suo insieme. Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l’andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.
L’autoriciclaggio è un reato proprio, in quanto l’autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.
Per quanto riguarda l’elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto.
La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro).
Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all’altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.
Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell’art. 648-ter.1 c.p.
L’elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all’ utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.
Per effetto del recepimento della Direttiva UE 1873/2018 in materia di lotta al riciclaggio per il tramite del sistema sanzionatorio penale, i reati presupposto dell’auto-riciclaggio possono essere, oltre che delitti dolosi, anche i reati di natura contravvenzionale e i delitti di natura colposa.
Le principali categorie di reati presupposto del delitto di auto-riciclaggio possono essere:
50 Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione
dell’autoriciclaggio e non all’elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- Reati tributari;
- Delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione indebita, rapina);
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti contro l’amministrazione della giustizia;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti colposi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Pertanto, per effetto del reato in esame, reato presupposto può anche essere un delitto non ricompreso nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.
1.1.8 I reati societari
Nell’ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 6151, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto l’art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. “reati societari”.
I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi direttamente:
− dal Consiglio di Amministrazione,
− dagli Amministratori,
− dai Direttori Generali,
− dai Sindaci,
− dai Liquidatori,
nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all’implementazione del sistema informativo contabile.
Le fattispecie di reati societari considerate sono:
− false comunicazioni sociali/fatti di lieve entità (art. 2621 e 2621-bis c.c.): esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Al riguardo si evidenzia che la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (i) la procedibilità d’ufficio del reato, (ii) l’elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a “conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”, ma non è più
51 Art. 3.
caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, (iii) la parziale revisione della
condotta tipica, (iv) l’eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta;
− indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o
liberarli dall’obbligo di eseguirli;
− illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;
− illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
− operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
− omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
− formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
− indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
− impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo
svolgimento dell’attività di controllo dei soci e degli altri organi sociali;
− illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
− corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 riguarda il corruttore e si applica anche qualora l’offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;
− aggiotaggio (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate
idonei a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
− ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi
1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione;
− false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.lgs. 19/2023): formazione di documenti in tutto o in parte falsi, alterazione di documenti veri, dichiarazioni false o omissioni di informazioni rilevanti al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare per l’attestazione dell’adempimento degli atti e delle formalità preliminari funzionali alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.
1.1.9 Abusi di mercato
Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:
− Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazioni o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs.
n. 58/1998), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di “privilegio”
(in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, oppure partecipe al capitale dell’emittente) sfrutta tali informazioni per acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato;
− Manipolazione dei mercati (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998), reato che riguarda colui che diffonde notizie false o pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
1.1.10 Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo
La Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, ha introdotto nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell’impresa:
− falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
− alterazione di monete (art. 454 c.p.);
− contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
− fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
− spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
− spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
− uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede (art. 464, comma 2 c.p.);
− falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
− uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1 c.p.).
1.1.11Atti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.
A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l’impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti: ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell’impresa.
1.1.12Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona
Varie ipotesi rilevanti:
− riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
− tratta di persone (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
− acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
− prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1 e 2, c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
− pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all’adescamento o allo sfruttamento di minori;
− iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;
− detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
− pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
− delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche;
− adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
− intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
1.1.13Reati transnazionali
I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:
− delitto di associazione per delinquere: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
− delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso: associazione per delinquere che si avvale ella forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
− delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
− delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
− traffico di migranti e disposizioni contro l’immigrazione clandestina: favorire
l’immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
− riciclaggio: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
− impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
− induzione a non rendere dichiarazioni: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;
− favoreggiamento personale: offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le
indagini o a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità Giudiziaria.
1.1.14I reati commessi all’estero
La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero nelle ipotesi previste dal codice penale agli artt. 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
1.1.15Reati informatici e trattamento illecito di dati
Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convezione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, introduce nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato:
− falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
− accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
− detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti
all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
− detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
− intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
− detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.);
− danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
− danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
− danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
− danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
− frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.
640-quinquies c.p.).
1.1.16 Reati tributari
La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto nel corpo del Decreto, all’art. 25-quinquiesdecies le seguenti fattispecie di reato:
− dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000): costituisce reato, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
− dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a € 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
− dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante, la condotta di chi, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, indica nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
− omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ometta di presentare la dichiarazione annuale IVA.
− emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
− occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000): la condotta penalmente rilevante consiste nell’occultamento o distruzione, in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi.
− indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-xxxxxx, X. Lgs. 74/2000): è penalmente rilevante la condotta di chi, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, non versa le
somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, al fine al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
− sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000): costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.
1.1.17Reati contro il patrimonio culturale
La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico fattispecie penali relative ai delitti contro il patrimonio culturale. Conseguentemente sono stati introdotti nel catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies – “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’art. 25- duodevicies – “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, i quali prevedono le seguenti fattispecie di reato:
─ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.): è punita la condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini;
─ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.): è punita la condotta di chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione;
─ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.): è punita la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;
─ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.): è punita la condotta di chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
─ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.): rileva penalmente la condotta di chiunque forma o utilizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
─ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.): è punita la condotta di 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;
─ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.): rileva penalmente la condotta di chiunque importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;
─ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.): è punito penalmente chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; altresì, rileva penalmente la condotta di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee, nonché la condotta di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale;
─ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.): è punita la condotta di chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
─ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.): rileva penalmente la condotta di chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura;
─ Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.): sono penalmente rilevanti le condotte di:
1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura,
scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo
fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e
2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.
1.1.18Altri reati
Delitti di criminalità organizzata
La Legge 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/2001 l’art. 24-ter Delitti di Criminalità Organizzata, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:
- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Delitti contro l’industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore
La Legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, introduce nel corpo del D.Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie di reato: Delitti contro l’industria e il commercio; Delitti in materia di violazione del diritto di autore:
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
La Legge 3 agosto 2009 n. 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”, introduce nel novero dei reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.).
Reati Ambientali
Il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, introduce tra i reati ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 i “Reati Ambientali”, tra cui:
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- commercio di esemplari di specie dell’allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del
Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica
(art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi sul suolo (art. 103 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 4, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211 ,212, 214, 215, 216 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II° periodo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quatercecies c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, entrata in vigore il 29 maggio 2015, ha introdotto nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 le seguenti ulteriori fattispecie in materia di reati ambientali:
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- xxxxxxx xxxxxxx contro l’ambiente (art. 452-quinquiens c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare
Il D.Lgs. 109/2012, recante: “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” richiama all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 il reato di cui all’art. 22 comma 12-bis D.lgs. n. 286/1998 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare).
Reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento della permanenza clandestina
L’art. 30, comma 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 i reati di procurato ingresso illecito, di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di favoreggiamento della permanenza clandestina, ex art, 12, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina.
Razzismo e xenofobia
L’art. 5, del Capo II della Legge 20 novembre 2017, n. 167, rubricata “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (legge Europea 2017)” ha inserito nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 l’articolo 25-terdecies, relativo ai reati di razzismo e xenofobia.
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
L’art. 5, comma 1 della la legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, ha inserito nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-quaterdecies, relativo alle seguenti fattispecie di reato:
- frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Reato di contrabbando
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, emanato in Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale ha
introdotto nel corpo del Decreto, l’art. 25-sexiesdecies, rubricato “Contrabbando”; tale reato, come previsto dal TU Xxxxxxxx X.X.X. 00/0000, consiste nella “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”. Nello specifico le fattispecie di delitto di contrabbando previste dal Decreto sono:
• contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
(art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287
D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
• contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973).
Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha recepito le indicazioni fornite dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all’utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un’apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale ed ha introdotto nel corpo del Decreto, l’art. 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”. Nello specifico le fattispecie di tale delitto previste dal Decreto sono:
• indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-
ter c.p.);
• detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
• frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
1.2 La legge Anti-Corruzione e la normativa sulla Trasparenza
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, meglio nota come Legge “Anti-corruzione”; tale legge ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano un sistema organico di repressione e prevenzione della corruzione, attraverso un innalzamento delle pene edittali, la riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti, la previsione di rigide regole comportamentali per i dipendenti pubblici e criteri di trasparenza dell’azione amministrativa.
In tale contesto, la Legge Anti-corruzione presenta, altresì, delle importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01 delle società e degli enti a partecipazione pubblica; in particolare, a tale tipologia di enti viene richiesto di rafforzare i presidi di controllo anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 in una prospettiva penal-preventiva differente e ulteriore rispetto a quella prevista dal Decreto.
Infatti, mentre ai fini di quest’ultimo rilevano gli atti di corruzione attiva, ovvero posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente, la Legge Anti-corruzione richiede l’adozione di misure preventive degli atti di corruzione passiva, ossia posti in essere a vantaggio del singolo e a danno dell’ente. Sul punto il Piano Nazionale Anticorruzione (“P.N.A.”), previsto dall’art. 1, comma 4, lett. c) della Legge Anti-corruzione, predisposto dal dipartimento della Funzione Pubblica, precisa che il concetto di corruzione “è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.
L’adozione di apposite misure preventive risulta essere differente a seconda che trattasi di società in controllo pubblico o di società a partecipazione pubblica non di controllo, come delineato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”), nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, e nella successiva Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, denominata “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (“Linee Guida ANAC”); in dettaglio, mentre le società in controllo pubblico sono completamente soggette alla Legge Anti-corruzione, dovendo adottare un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, da integrare con il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 (se adottato), e nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, le società a partecipazione pubblica non di controllo non hanno gli obblighi appena indicati per le società pubbliche controllate, ma sono tenute ad adottare il Modello organizzativo e a integrarlo, preferibilmente, in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, fatti corruttivi in danno della società e della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione.
Tali misure sono adottate sulla base di appositi protocolli di legalità stipulati con le amministrazioni pubbliche partecipanti nelle società. Al riguardo, si anticipa, come detto tra breve, che il MIP è stato riconosciuto quale società a partecipazione pubblica non di controllo.
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, meglio noto come “Decreto Trasparenza”, ha introdotto specifici obblighi di pubblicità, che, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica non di controllo, si applicano, come previsto dalle Linee Guida ANAC, “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea”.
1.3 L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Il Decreto52 introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora
l’Ente dimostri:
a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente
lett. b).
In base alla Legge Anti-corruzione e, in particolare alle Linee Guida dell’ANAC sopra citate, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce un valido strumento di prevenzione degli atti di corruzione passiva.
1.3.1 Modello quale esimente nel caso di reato
Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze53:
1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
52 Art. 6, comma 1.
53 Art. 6, comma 2.
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati54.
Le Linee Guida dell’ANAC prevedono che nel Modello organizzativo sia prevista una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, fatti corruttivi in danno della società e della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione.
1.3.2 MIP e l’adozione del Modello: introduzione
Il MIP, al fine di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle proprie attività, ha ritenuto di adottare un “modello di organizzazione, gestione e controllo” in linea con le prescrizioni del Decreto (di seguito “Modello”), come meglio illustrato nel cap. 2 che segue.
Il MIP ritiene che l’adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea presenza del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con lo stesso, al fine di far seguire, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira il MIP nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto, nonché in conformità alla Legge Anti-corruzione, degli atti di corruzione pubblica, posti in essere nell’interesse privato e a danno della società.
Ai fini della predisposizione del presente Modello, il MIP ha proceduto all’analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, delle pronunzie giurisprudenziali e delle Linee Guida formulate da Confindustria. In chiave Anti- corruzione, il MIP è stato riconosciuto dall’amministrazione pubblica partecipante, l’università Il Politecnico di Milano, quale società a partecipazione pubblica non di controllo; in virtù di tale qualificazione, in conformità alle Linee Guida ANAC, nonché alle disposizioni previste dal Protocollo di legalità sottoscritto dal Politecnico di Milano e dal MIP in data 16 marzo 2016, il MIP
54 Art. 6, comma 3.
ha effettuato un’analisi del profilo di rischio di corruzione passiva, prevedendo nel Modello un’apposita sezione contenente misure preventive di fatti corruttivi in danno della società.
2. L’adozione del Modello
2.1 Struttura Organizzativa
Il MIP è una società consortile per azioni.
Il MIP si caratterizza per una struttura organizzativa di tipo funzionale che viene per semplicità sotto riportata.
I principali processi sensibili che il MIP ha individuato al proprio interno sono riconducibili principalmente a tutte le funzioni operative attraverso le quali svolge la propria attività.
Nell’organigramma sono state riprodotti tali funzioni/processi operativi nei quali i reati individuati possono generarsi. L’individuazione di tali funzioni/processi è stata fatta utilizzando la medesima nomenclatura in uso in ambito MIP e riportata nella struttura organizzativa.
In sintesi funzioni/processi a rischio reato (come meglio evidenziato nel successivo capitolo 3) sono:
• CHAIRMAN -XXXX
• BRAND, MARKETING & PRODUCT MANAGEMENT (Digital Marketing, Brand & Communication, Open Programs Product Management, Academy Product Management, IPA Product Management, Business Intelligence)
• MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking)
• CORPORATE EDUCATION (Regional Sales Management, In-house Solutions & Operations, Management Academy Sales, Management Academy Operations)
• PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant)
• AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects)
• DIGITAL TRANSFORMATION (Digital Development, Enterprise Architect, ICT Services & Infrastructure, PMO, Flexa/Gaze)
• IPA
2.2 Breve analisi della Corporate Governance del MIP
Gli organi di corporate governance del MIP sono:
− Assemblea dei soci;
− Consiglio di Amministrazione;
− Collegio Sindacale.
2.2.1 Il Consiglio di Amministrazione
1. Poteri del Consiglio di Amministrazione
Ai sensi di statuto sociale, fatte salve le materie riservate alla competenza dei soci, il Consiglio di
Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della società.
Sono attribuite, altresì, alla competenza del consiglio di amministrazione le seguenti materie:
a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge;
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione degli amministratori che abbiano la rappresentanza della società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.
Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione; la rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e questi ultimi avranno la rappresentanza della società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
2. Doveri degli Amministratori
Gli Amministratori apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati; conoscono i compiti e le responsabilità della carica; dedicano ad essa il tempo necessario; deliberano in modo informato; mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell’ufficio ricoperto. Il Presidente e gli Amministratori Delegati informano il Consiglio delle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali.
3. Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto di Amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli Amministratori Delegati, ivi compreso il Presidente quando allo stesso vengono attribuite deleghe, nonché gli Amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società).
A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati soggetti che, per specifiche competenze, sono in grado di contribuire all’assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate.
In caso di nomina di direttori generali e di procuratori, agli stessi devono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri.
4. Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in uno stato membro dell’Unione Europea o in Svizzera, e le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva (anche mediante i mezzi di telecomunicazione) della
maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, prevale il voto del Presidente.
5. Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le previsioni statutarie:
a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta collegiale, ne determina l’ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare;
b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;
c) provvede a che il Consiglio sia regolarmente informato sui fatti di maggior rilievo intervenuti
e sull’andamento generale della società;
d) rappresenta la società.
6. Deleghe
Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni - fatte salve le materie non delegabili ai sensi di legge - a uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando la durata della delega.
L’organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per i compimento di
determinati atti, determinandone i poteri.
2.2.2 Collegio Sindacale
La società dispone di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
2.3 Obiettivi perseguiti e adozione del Modello
Il MIP, in osservanza all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare con sempre maggiore efficacia condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle proprie attività, a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative dei consorziati, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.
2.3.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine
L’adozione del modello, sebbene non imposta dalle prescrizioni del Decreto55, si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto del MIP, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.
Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) e la loro
conseguente proceduralizzazione, si vuole:
- da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto del MIP di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione nel caso di inosservanza delle procedure;
- dall’altro, grazie a un monitoraggio costante dell’attività, consentire di intervenire
tempestivamente per prevenire o contrastare la possibile commissione dei reati. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:
- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le “attività sensibili” appunto;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto
funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l’applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l’attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole
comportamentali, procedure e politiche aziendali.
2.3.2 Approvazione del Modello
Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del MIP con delibera del
22 luglio 2009 e modificato/aggiornato con modifiche deliberate nei successivi Consigli di Amministrazione.
55 Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.
2.3.3 Modifiche e aggiornamento del Modello
Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”56. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
Tuttavia, è riconosciuta, nei soli casi di urgenza, al Presidente del MIP – d’intesa con l’Organismo di Vigilanza - la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale, come ad esempio, la modifica dell’organigramma o la modifica del capitolo 1 nel caso di riforma legislativa che possa ampliare il novero dei reati ai sensi del Decreto senza tuttavia avere un impatto sulle attività sensibili del MIP e sulla implementazione di nuovi protocolli. In ogni caso le modifiche e le integrazioni apportate dovranno essere ratificate con delibera del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
2.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico
Il Modello risponde all’esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.
Tale complesso di regole è completato dal Codice Etico in vigore presso il MIP; in particolare il Codice Etico rappresenta l’insieme dei principi e dei valori su cui si fonda il MIP, rappresentando un valido strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia dell’ente”.
Ne consegue che sussiste una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico tale da formare, insieme al Manuale delle Procedure, un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza; al riguardo si osserva che, in effetti, il MIP in virtù dell’integrazione con il Politecnico di Milano, presenta già una adeguata struttura organizzativa funzionale, nella quale diverse funzioni offrono più servizi a uno stesso cliente e il cui sviluppo ha dato luogo al presente modello e alle relative procedure.
Ciascuna area di business soggiace a una serie di procedure, regole di comportamento, norme deontologiche e criteri di controllo che già limitano, in ambiti di ragionevole discrezionalità, il “modus operandi” degli Organi e con essi le relative funzioni apicali e i soggetti sottostanti.
L’insieme di tali “procedure”, “regole di comportamento” e “norme deontologiche” (quest’ultime emanate anche a livello centrale), sono comunicate in maniera ufficiale a tutti i dipendenti (via mail e con sottoscrizione per accettazione della copia cartacea).
2.5 Destinatari del Modello
Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel MIP, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo al MIP, operano su mandato del medesimo o sono legati al MIP da rapporti di collaborazione, consulenza o altro.
56 Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.
Il MIP comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva
conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con il MIP.
Il MIP condanna qualsiasi comportamento che per qualsivoglia ragione si riveli difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico.
3. Aree di rischio
La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti del MIP nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).
Obiettivo della presente sezione è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal MIP, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.
3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione
Tale paragrafo costituisce apposita sotto-sezione del Modello nell’ambito della quale si è tenuto conto sia delle istanze proprie del Decreto, sia delle finalità preventive della Legge Anti- corruzione.
Analisi ai fini del D.Lgs. 231/2001
I reati qui considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
Tali rapporti possono essere diretti, indiretti e occasionali.
Per rapporti diretti, si intende lo svolgimento di una attività che prevede un contatto non mediato tra il MIP e una pubblica funzione o un pubblico servizio.
Per rapporti indiretti, si intendono eventuali attività complementari e/o di supporto a un rapporto diretto, rapporto diretto instaurato con la Pubblica Amministrazione: se una società o altro ente stipula un contratto con una Amministrazione Pubblica o partecipa a un bando indetto dall’Unione Europea e, per darvi esecuzione, ricorre ai servizi di MIP, tale ipotesi concretizza un rapporto indiretto.
Per rapporti occasionali, infine, si deve intendere l’attività di accertamento e controllo che la P.A. realizza nell’ambito delle materie di sua competenza (sicurezza, lavoro, previdenza, fisco ecc.) nei confronti di tutte le società operanti sul territorio nazionale.
Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate, si rileva che il MIP intrattiene con Amministrazione Pubbliche rapporti sotto tutti e tre i profili descritti (diretto, indiretto e occasionale).
Analisi ai fini della Legge Anti-corruzione
In tale prospettiva, assume rilievo il comportamento corruttivo posto in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti del MIP, nello svolgimento di un pubblico servizio, che fa acquisire a questi la qualifica di “pubblico ufficiale” o/e di “incaricato di pubblico servizio” ex artt. 357 e 358 c.p., nell’ambito delle attività di interesse pubblico, consistenti nella gestione dei Master universitari, come individuate nel protocollo di legalità stipulato con l’Università Politecnico di Milano.
Con riferimento alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, di seguito si fornisce una tabella sinottica delle principali aree di rischio, individuate sulla base delle indicazioni del
P.N.A. (P.N.A. 2019, Allegato 2 del P.N.A 2013, P.N.A. 2015), per ciascuna delle quali si indicano i relativi processi sensibili:
Amministrazioni ed Enti interessati | Aree di rischio | Processi sensibili |
Società ed enti di diritto privato in controllo pubblico | A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazioni e concessioni |
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati | |
C) Contratti Pubblici | Fasi del processo di approvvigionamento: a) programmazione; b) progettazione, c) selezione del contraente; d) verifica, aggiudicazione e stipulazione del contratto; e) esecuzione del contratto; f) rendicontazione del contratto. | |
D) Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione | |
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione dei flussi in entrata ed in uscita, gestione del patrimonio | |
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione delle attività di verifica |
G) Incarichi e nomine | Processo di affidamento degli incarichi professionali e delle consulenze | |
H) Affari legali e contenzioso | Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali |
Sulla scorta della documentazione raccolta e dei colloqui effettuati, si rileva che MIP non presenta profili di rischio connessi con le Aree di cui sopra alle lettere A), B) e C) (la Società non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici), mentre le ulteriori aree di rischio previste dalla normativa speciale in tema di Anti-corruzione sono comuni ai processi sensibili individuati ai sensi del Decreto.
Di seguito vengono, pertanto, elencati i principali processi sensibili che il MIP ha individuato al proprio interno, divisi secondo il criterio sopradescritto (rapporti diretti, indiretti, occasionali), evidenziando i processi rilevanti anche in chiave Anti-corruzione.
RAPPORTI DIRETTI | ||
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette dalla Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a: | • CHAIRMAN - XXXX •AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects)) | Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) |
• MASTER PROGRAMS | ||
- progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, anche in ipotesi di costituzione e partecipazione a RTI/ATI/ATS; | (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking) • CORPORATE EDUCATION | |
- corsi di formazione e consulenza agli enti di ricerca e alle istituzioni scolastiche | (Regional Sales Management, In- house Solutions & Operations, Management Academy Sales, | |
Management Academy | ||
Operations) | ||
• Predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a: | • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, | |
HR & Organization, Executive | ||
Assistant) | ||
- corsi di formazione finanziati dalle regioni italiane e da altri enti pubblici; | ||
- corsi monoaziendali finanziati da bandi e da aziende private. | ||
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici a seguito della vittoria di un bando, della stipula di un contratto o dell’ottenimento di un contributo, con |
particolare riferimento alle seguenti attività a rischio: - rispetto degli obiettivi richiesti dal bando o dalla procedura negoziata; - predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare l’utilizzo dei fondi ricevuti. | Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) |
RAPPORTI INDIRETTI | ||
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne con particolare riferimento ai consulenti specializzati nella gestione dei bandi aventi natura pubblicistica (ANTI- CORRUZIONE) | • CHAIRMAN -XXXX • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects) | Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316- ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) |
• CORPORATE EDUCATION | ||
• Gestione affari legali e attività giudiziale e stragiudiziale (ANTI- CORRUZIONE) | (Regional Sales Management, In- house Solutions & Operations, Management Academy Sales, | |
Management Academy Operations) | ||
• Selezione e gestione dei dipendenti, dei collaboratori, dei docenti (ANTI- CORRUZIONE) | • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School | |
Excellence, Strategic Projects, | ||
Events, Campus life & Facilities, | ||
• Gestione della liquidità e contabilità | HR & Organization, Executive | |
Assistant) | ||
• IPA | ||
• Gestione dei flussi in entrata ed in uscita, gestione del patrimonio (ANTI- CORRUZIONE) | • MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, | |
Learning Journey, Engagement & | ||
Networking) | ||
• Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria | • DIGITAL TRANSFORMATION (Digital Development, Enterprise | |
Architect, ICT Services & | ||
Infrastructure, PMO, Flexa/Gaze) | ||
• Gestione dell’omaggistica e delle donazioni |
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) |
RAPPORTI OCCASIONALI | ||
Attività sensibili | Area | Reato |
• Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (ANTI-CORRUZIONE) | • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded | Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) |
• Ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni | Projects) | Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) |
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) | ||
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) | ||
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) | ||
Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co, 2, n. 1 c.p.) | ||
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) | ||
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) |
3.2 Reati di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate sono considerate le seguenti:
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Gestione delle notizie verso il pubblico idonee a incidere sul prezzo di strumenti finanziari con particolare riferimento alle informazioni “price sensitive” ottenute attraverso le attività di: - consulenza e formazione alle aziende; - collocazione degli studenti in società quotate in borsa (project work e placement). | • MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking) • CORPORATE EDUCATION (Regional Sales Management, In- house Solutions & Operations, Management Academy Sales, Management Academy Operations) • DIGITAL TRANSFORMATION (Digital Development, Enterprise Architect, ICT Services & Infrastructure, PMO, Flexa/Gaze) | Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF) |
• Utilizzo di notizie riservate concernenti strumenti finanziari con particolare riferimento alle informazioni ottenute attraverso le attività di: - consulenza e formazione alle aziende; - collocazione degli studenti in società quotate in borsa (project work). | • MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking) • CORPORATE EDUCATION (Regional Sales Management, In- house Solutions & Operations, Management Academy Sales, Management Academy Operations) • BRAND, MARKETING & PRODUCT MANAGEMENT (Digital Marketing, Brand & Communication, Open Programs Product Management, Academy Product Management, IPA Product Management, Business Intelligence) • DIGITAL TRANSFORMATION (Digital Development, Enterprise Architect, ICT Services & Infrastructure, PMO, Flexa/Gaze) | Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazioni o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF) |
3.3 Reati societari
Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione e approvazione) • Gestione delle operazioni societarie • Gestione del rapporto con il collegio sindacale | • CHAIRMAN -XXXX • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects) • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant) | False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) |
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) |
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, meglio nota come Legge Anti-corruzione; tale legge, se da un lato ha apportato importanti modifiche al codice penale in termini di innalzamento delle pene edittali, di riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti, tra cui il reato di concussione, dall’altro ha avuto il pregio di introdurre nell’ambito dell’ ordinamento giuridico italiano una fattispecie penale, già da tempo nota e in vigore in altri ordinamenti giuridici come quello statunitense e britannico, la corruzione tra privati.
In particolare l’art. 1, comma 76 della Legge Anti-corruzione ha riformulato l’art. 2635 c.c., inserito al Capo IV, Titolo XI, Disposizioni penali in materia di società e consorzi, del Libro V del codice civile, rubricato “Corruzione tra privati”.
Successivamente il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, emanato in “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, ha modificato ulteriormente il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c.
In dettaglio, l’art. 2635 c.c., “Corruzione tra privati”, punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; per espressa previsione dei commi 2 e 3, la responsabilità penale è estesa anche a coloro che commettono il fatto, sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopra menzionati, nonché a colui il quale offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra indicati.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi.
L’art. 2635-bis c.c., “Istigazione alla corruzione tra privati”, punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. Per espressa previsione del comma 2, la responsabilità penale è estesa anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche con riferimento a tale fattispecie penale si procede a querela della persona offesa.
Tale impianto normativo non limita la propria efficacia esclusivamente alle persone fisiche; infatti l’art. 1, comma 77, lett. b) della Legge Anti-corruzione ha aggiunto all’art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, tra i reati societari, la lettera s-bis), come modificata dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che rimanda ai reati di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., la cui commissione può dare luogo all’applicazione del regime di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
In particolare l’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001 precisa che:
- il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., è fonte di responsabilità amministrativa, con riferimento esclusivo al soggetto corruttore, ovvero all’ente, il cui soggetto apicale o sottoposto, offre, promette o dà denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, a chi svolge un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, della società corrotta, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata;
- il reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., è fonte di responsabilità amministrativa, con riferimento esclusivo al soggetto corruttore, ovvero all’ente, il cui soggetto apicale o sottoposto, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi svolge un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, della società corrotta, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.
Tali precisazioni si sono rese necessarie, in quanto solo l’ente corruttore persegue un interesse o un vantaggio mediante la commissione dell’atto corruttivo o la sua istigazione, mentre la società corrotta subisce generalmente un danno ovvero in caso di istigazione subirebbe un danno.
CORRUZIONE TRA PRIVATI | ||
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita per attività di formazione, di consulenza, per realizzazione di progetti • Partecipazione a gare indette da soggetti privati per l’organizzazione di corsi di formazione, master • Ricerca di sponsor per corsi di formazione, convegni, master | • CHAIRMAN -XXXX • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant) • CORPORATE EDUCATION (Regional Sales Management, In-house Solutions & Operations, Management Academy Sales, Management Academy Operations) • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & | Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) |
• Selezione agenti/consulenti, docenti interni ed esterni per attività di promozione • Selezione dei relatori esterni per corsi di formazione • Selezione dei partecipanti al master • Assegnazione di borse di studio | Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects) • MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking) • IPA • BRAND, MARKETING & PRODUCT MANAGEMENT (Digital Marketing, Brand & Communication, Open Programs Product Management, Academy Product Management, IPA Product Management, Business Intelligence) • DIGITAL TRANSFORMATION (Digital Development, Enterprise Architect, ICT Services & Infrastructure, PMO, Flexa/Gaze) |
3.4 Reati informatici
Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati informatici sono considerate le seguenti:
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio: - utilizzo e gestione della mailing list - protezione dei dati dal rischio di intrusione o di intercettazione (keylogger, backdoor) - verifica della presenza di codici d’accesso a software protetti dall’ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (malicious software) • Formazione e trasmissione telematica di documentazione rivolta alla Pubblica Amministrazione o a soggetti privati | • Tutti i soggetti in posizione apicale e subordinata • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects) • DIGITAL TRANSFORMATION (Digital Development, Enterprise Architect, ICT Services & Infrastructure, PMO, Flexa/Gaze) | Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di |
3.5 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che MIP ha individuato al proprio interno.
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle seguenti attività: - aggiornamento del “Documento di Valutazione dei Rischi” ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.lgs. 81/2008; - obblighi di formazione e informazione previsti dagli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08. | • Xxxxxxxx xxxxxxx (CHAIRMAN- XXXX) | Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) |
3.6 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico, reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina
Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che MIP ha individuato al proprio interno.
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Selezione degli allievi stranieri da ammettere a master (MBA Full time, Corporate Master, Master Strategic Project Management e Master Supply Chain Management) o da collocare all’interno delle aziende con particolare riferimento all’area del Medio Oriente e del Sud Est Asiatico | • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant) • MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking) • IPA • CORPORATE EDUCATION (Regional Sales Management, In- house Solutions & Operations, Management Academy Sales, | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis c.p.; 270-ter c.p., 307 c.p., 418 c.p., Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999) Reato di procurato ingresso illecito, di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 |
Management Academy Operations) | Reato di favoreggiamento della permanenza clandestina, ex art. 12, comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, |
3.7 Reati transnazionali
Di seguito sono elencati i principali processi sensibili che MIP ha individuato al proprio interno.
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Selezione degli allievi stranieri da ammettere a master (MBA Full time, Corporate Master, Master Strategic Project Management e Master Supply Chain Management) o da collocare all’interno delle aziende con particolare riferimento all’area del Medio Oriente e del Sud Est Asiatico | • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant) • MASTER PROGRAMS (Recruitment & Admission, Learning Journey, Engagement & Networking) • CORPORATE EDUCATION (Regional Sales Management, In- house Solutions & Operations, Management Academy Sales, Management Academy Operations) | I reati transnazionali, introdotti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati. Nel caso specifico del MIP si rileva un possibile rischio nella seguente ipotesi: - traffico di migranti e disposizioni contro l’immigrazione clandestina: favorire l’immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale; - favoreggiamento personale: offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a |
sottrarsi alle ricerche dell’Autorità Giudiziaria. |
3.8 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa; autoriciclaggio
Come evidenziato nel paragrafo 1.1.7, il nucleo delle quattro ipotesi di reato, ivi incluso pertanto l’autoriciclaggio, si rinviene in attività successive alla commissione di un delitto, attività che comportano comunque l’aggressione del bene giuridico del patrimonio (in quanto norme finalizzate ad impedire ogni incremento economico ottenuto con beni di provenienza delittuosa).
Pertanto, occorre valutare accuratamente la provenienza degli importi che vengano riversati nel patrimonio della società, con la precisazione che qualora tali proventi siano di fonte esterna, in presenza dei relativi presupposti, si integrano gli estremi delle fattispecie penali di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, se, invece, di fonte interna si ricade nella fattispecie dell’autoriciclaggio.
Conseguentemente, le aree di attività ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall’eventuale
commissione dei reati richiamati in tale paragrafo sono quelle che ineriscono:
- all’utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
- alla realizzazione di investimenti;
- alla pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo, ivi compresi la conclusione ed esecuzione di contratti tra MIP e altre società controllate;
- alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e/o finanziate attraverso l’utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dal
MIP ovvero dai soci (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse
finanziarie verso l’esterno o dall’esterno.
A tali processi deve necessariamente aggiungersi la gestione della fiscalità quale area specifica inerente alla commissione dei reati tributari, quali reati presupposto del reato di autoriciclaggio.
Da ciò consegue che le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, autoriciclaggio, sono considerate le seguenti:
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Gestione della liquidità e contabilità (anagrafica clienti e fornitori) •Gestione degli investimenti • Gestione dei rapporti e delle transazioni infragruppo • Gestione fiscale e tributaria e relativi adempimenti •Gestione delle operazioni societarie | • CHAIRMAN-XXXX • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects) • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant) | Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) |
3.9 Reati tributari
Sulla scorta dell’analisi effettuata all’interno di MIP, il rischio di commissione di reati tributari è connesso alle attività propedeutiche e di esecuzione degli adempimenti tributari; in dettaglio le principali Attività Sensibili sono le seguenti:
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti • Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive • Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive • Processo di gestione ed archiviazione della documentazione contabile | • CHAIRMAN-XXXX • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects ) • PEOPLE, ORGANIZATION & SCHOOL EXCELLENCE (Internationalization, School Excellence, Strategic Projects, Events, Campus life & Facilities, HR & Organization, Executive Assistant) | Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000) |
3.10 Reati contro il patrimonio culturale
Sulla scorta dell’analisi effettuata all’interno di MIP, che è risultato possessore (in virtù di un contratto di leasing finanziario) di un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, sono state individuate le seguenti aree sensibili:
Attività Sensibili | Area | Reato |
• Gestione di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico | • CHAIRMAN-XXXX • AFC, LEGAL & PUBLIC TENDER (Legal & Compliance, Admin & Finance, Controllo di gestione, Public Tender & Funded Projects) | Furto di beni culturali (art. 518- bis c.p.) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) |
3.11 Altre tipologie di reato
Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, ossia i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù, pedopornografia, caporalato), i reati associativi, i delitti di criminalità organizzata, i delitti contro l’industria e il commercio, i delitti in materia di
violazione del diritto d’autore57, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, qualora costituisca reato, i reati di razzismo e xenofobia, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, il reato di contrabbando, i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente modello.
3.12 Integrazioni delle aree di rischio
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione del MIP, previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
57 Al riguardo si sottolinea che il MIP ha implementato le seguenti procedure:
- procedura che impedisce il download di qualsivoglia applicazione da Internet, sia da parte del personale interno sia da parte di soggetti esterni, che si collegano mediante il sistema telematico del MIP;
- procedure volte ad evitare ipotesi di violazione della legge n. 633/1941 in relazione all’utilizzo di opere o parti
di opere protette, slide, casi scientifici di altrui ideazione, diritti di reprografia.
4. Procedure e principi di controllo
La presente sezione si propone come obiettivo quello di individuare, per ciascuna classe di reati rilevanti per il MIP, i protocolli generali e i protocolli specifici, che devono essere rispettati dagli amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti” del MIP), nonché dai Collaboratori, Consulenti e Partner, ivi inclusi i docenti.
I processi del MIP e le relative attività, considerate attualmente sensibili con riferimento alle tipologie di reati esistenti e per le quali si è ritenuto utile rafforzare il sistema di controllo interno, sono sintetizzati e riepilogati nella tabella riportata al precedente Capitolo 3.
Destinatari
I Destinatari del presente capitolo sono: gli Esponenti del MIP, i Collaboratori, i Consulenti e i Partner. Tutti i Destinatari, nella misura in cui essi sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Xxxx a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del MIP, si attengono a regole di condotta conformi, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati presi in considerazione.
In particolare, la presente sezione ha la funzione di:
a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Xxxxxxxxxxx, in relazione al tipo di rapporto in essere con il MIP, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all’Organismo di Xxxxxxxxx e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti sono tenuti a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
▪ il Codice Etico;
▪ le procedure operative volte a garantire la trasparenza nelle varie procedure generali, con
riferimento alle quali si rimanda al “Manuale delle procedure”;
▪ ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.
Ai Collaboratori, Consulenti e Partner deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice da parte del MIP.
4.1 Protocolli - Reati contro la Pubblica Amministrazione
4.1.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione
Premessa
Con la presente sezione il MIP intende adottare una parte specifica del proprio Modello, finalizzata a prevenire i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, mediante definizione
di un sistema di controllo interno nel quale i principi e i protocolli tipici di un Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 si integrano con efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità, cogliendo le opportunità fornite dalla Legge Anti-corruzione.
Pertanto, in tale sezione, i principi e i protocolli di controllo hanno una duplice finalità preventiva, sia dei reati di corruzione attiva, posti in essere a vantaggio e/o nell’interesse della Società che di corruzione passiva, a danno del MIP, in una prospettiva di “Fraud Prevention”, a tutela dell’immagine e del patrimonio del MIP medesimo.
In ossequio a quanto richiesto dalle Linee Guida ANAC, le misure specifiche con finalità di Anti- corruzione sono espressamente evidenziate.
Ai fini della disciplina di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il MIP adempie agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico, ivi previsti in materia di trasparenza, limitatamente all’attività di pubblico interesse identificata nelle attività di gestione dei Master universitari, mediante apposita sezione “Trasparenza”, disponibile nella home page del sito della Società (xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx).
Divieti
La presente sezione prevede l’espresso divieto a carico degli Esponenti in via diretta e a carico dei Collaboratori, Consulenti e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:
▪ comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
▪ comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
▪ qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
▪ effettuare prestazioni in favore di Consulenti e Partner in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
▪ effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici italiani o esteri (o a loro familiari);
▪ distribuire/ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal MIP, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia (l’economicità del regalo od omaggio non deve sconfinare le prassi consuete), o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il MIP. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità
del loro valore o per la finalità di promozione della “brand image” del MIP. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all’Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
▪ accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
▪ ricevere vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti), che possano influenzare la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio degli Esponenti, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio o cagionare un danno per il MIP;
▪ eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
▪ presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
▪ destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
Doveri
Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti sopra descritti:
▪ i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Xxxx a Xxxxxxx devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un Responsabile Interno per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
▪ gli incarichi conferiti a Consulenti e Partner, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al MIP;
▪ nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura al di fuori dell’utilizzo
inerente la piccola cassa;
▪ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
▪ su ogni singola attività sensibile è opportuno prevedere un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative.
4.2.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili
Ai fini dell’attuazione dei doveri e divieti elencati al precedente sottoparagrafo 4.1.1 devono rispettarsi, nell’esplicazione delle attività del MIP sia in territorio italiano che estero, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti (si rimanda nel dettaglio al Manuale delle Procedure):
Protocollo 1 – Partecipazione a bandi e richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti | |
Definizione dei ruoli e responsabilità | Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle varie fasi dei rapporti con la P.A., prevedendo controlli in ordine alla regolarità dei requisiti di ammissione degli stessi a eventuali bandi di gara o all’ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi, nonché alle modalità di contatto e alla verbalizzazione delle principali statuizioni; ▪ individuino la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare il MIP nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura e stabiliscano forme di riporto periodico dell’attività svolta verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata. |
Gestione operativa | È inoltre necessario che sia previsto quanto segue: ▪ una corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi (anche per il tramite di RTI/ATI/ATS) sia con riferimento alla fase di ricezione (fonte interna e/o fonte esterna) dell’informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui su è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all’Ente (o alla capofila) che indica il relativo bando; ▪ una verifica dell’esistenza di eventuali conflitti di interessi con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando; ▪ un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione. |
La documentazione redatta ed in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri. |
Protocollo 2 – Gestione dei rapporti con soggetti pubblici a seguito di vittoria di un bando, ottenimento di un contributo, ecc. | |
Gestione operativa | Le modalità di partecipazione al bando, presentazione e approvazione di progetti, di budget, di rendicontazioni, ecc. devono essere condotte in maniera veritiera e xxxxxxxx, coerentemente alle decisioni assunte dal Chairman-Xxxx. Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento agevolato, contribuzione o altra agevolazione. Il soggetto che firma le comunicazioni alla P.A. deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi. Tutte le attività di rendicontazione all’organismo nazionale e/o comunitario connesse alla destinazione dei finanziamenti e all’effettiva utilizzazione degli stessi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all’oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta l’attività di rendicontazione prodotta dal MIP deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato. |
Scheda di evidenza | Il delegato nella gestione del rapporto con la P.A. deve: ▪ segnalare, per iscritto all’OdV, l’avvio del rapporto, compilando e trasmettendo all’OdV la “Scheda di evidenza”, da cui risulti: o il nome del “responsabile interno”; o il nome di eventuali “sub responsabili interni”; o l’indicazione delle parti, dell’oggetto e del valore dell’operazione; |
o l’impegno da parte del “responsabile interno” al rispetto delle norme del D.Lgs. 231/2001. ▪ predisporre e aggiornare, nel corso dell’operazione, la “Scheda di evidenza”, da cui risultino i dati già inseriti nonché: o gli elementi e le circostanze attinenti l’operazione acquisiti nel corso della stessa (ad esempio movimenti di denaro, nomina di eventuali consulenti, data in cui è stata presentata l’offerta, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.); o cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell’operazione stessa, incluse le riunioni svolte al riguardo (il cui contenuto risulterà dai verbali di dette riunioni); ▪ annotare la chiusura dell’operazione nella “Scheda di evidenza” e inviare all’OdV copia della stessa aggiornata alla data di chiusura, salva la facoltà dell’OdV di accedere al file predisposto dal “responsabile interno” con riferimento a ogni singola operazione; ▪ curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni rilevanti in merito all’operazione stessa. La procedura di documentazione consiste nella compilazione di apposito verbale, contemporaneamente o immediatamente dopo la riunione, che, a seconda dell’importanza della riunione, può essere più o meno sintetico ma dovrà in ogni caso contenere: o l’identificazione dei partecipanti; o luogo e ora della riunione; o oggetto dell’incontro; o “messa a fuoco” di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione. Tali verbali devono essere allegati alla “Scheda di evidenza” e saranno compilati, in assenza del “responsabile interno”, dal dipendente che occupa la posizione più elevata gerarchicamente tra quelli partecipanti alla riunione; ▪ utilizzare specifiche check-list e compilare un relativo memorandum, nel caso l’operazione dia luogo per la prima volta a una qualunque forma di partnership con terzi (joint venture, ATI, consorzi, ecc.). La check-list e il memorandum devono essere |
allegati alla Scheda di evidenza e dagli stessi devono risultare le principali informazioni relative ai terzi in questione (es: i rapporti che gli stessi hanno o hanno avuto con la P.A., le aree geografiche in cui operano, se hanno adottato il Modello, ecc.); ▪ curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell’OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all’operazione ed in particolare la “Scheda di evidenza” (con le eventuali check-list e memorandum allegati), i verbali e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l’operazione stessa. | |
Flussi informativi | Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ prevedano che tutta la comunicazione in entrata e uscita da e verso la P.A. e/o il RTI/ATI/ATS (Capofila), debba avvenire in forma scritta e debba fare capo a quella figura professionale competente designata dalle funzioni preposte a seguire quello specifico bando/richiesta di finanziamento; ▪ contemplino flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte nel processo in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento. |
Protocollo 3 – Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne | |
Xxxxxxx, Procure e poteri | Ai dipendenti, collaboratori, organi sociali, consulenti e partner che intrattengono materialmente rapporti con la P.A. per conto del MIP deve essere formalmente conferito potere in tal senso dallo stesso MIP (con apposita delega per Dipendenti e Organi Sociali ovvero con clausola ad hoc per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri definiti. |
Contrattualistica | I contratti tra MIP e i collaboratori, consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l’Organismo di Vigilanza, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001. I collaboratori, consulenti e partner coinvolti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere scelti con metodi |
trasparenti e secondo specifica procedura che preveda la valutazione preliminare delle funzioni coinvolte e l’approvazione finale da parte del Chairman-Xxxx. L’OdV deve verificare la regolarità ed il rispetto, da parte di tutti gli Organi Sociali intervenuti, della procedura connessa alla selezione e valutazione dell’incaricato, ricezione e valutazione della offerta, approvazione della stessa, fatturazione e relativa contabilizzazione. Consulenze rese come risultati degli incarichi conferiti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. A tal fine apposita evidenza scritta dovrà essere rilasciata al MIP sia circa la correttezza della documentazione prodotta sia circa l’osservanza, nella predisposizione e stesura della suddetta documentazione, delle norme di massima professionalità, chiarezza, completezza e accuratezza di informazioni indicate e da inoltrare alla P.A. Nei contratti con i collaboratori, consulenti e partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001(es: clausole risolutive espresse o penali). Nei contratti di service deve essere garantita: a) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, ecc. tra i contraenti; b) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; c) l’inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. | |
Misure specifiche di Anti-Corruzione | Misure di Trasparenza ▪ È obbligatorio fornire un’adeguata motivazione per ogni incarico, consulenza conferita; ▪ È obbligatorio predisporre un report trimestrale che riporta le seguenti informazioni: tipologia dell’incarico, soggetto incaricato, ammontare, durata dell’incarico; Misure di controllo e di regolamentazione ▪ Adottare un sistema di programmazione e budgeting delle consulenze e degli incarichi; ▪ Verificare e regolamentare la proroga dei contratti, attraverso un adeguato sistema di rilevazione e monitoraggio; |
▪ Verificare l’effettiva esecuzione della consulenza e dell’incarico, anche per il tramite di apposito report di rendicontazione predisposto dal Consulente. Misure di formazione ▪ Tutti coloro che partecipano al processo di assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne devono essere adeguatamente formati sui principi etici e su standard di comportamento in prospettiva preventiva di commissione di atti di frode a danno del MIP. Il processo formativo deve essere svolto con periodicità annuale. Misure di rotazione ▪ Deve essere garantita, ove possibile e in assenza di specificità tecniche elevate, la rotazione degli incarichi e delle consulenze; ▪ La proroga degli incarichi e delle consulenze deve essere adeguatamente motivata, in funzione anche del rapporto fiduciario creatosi, delle competenze specifiche, del know-how acquisito. Misure di segnalazione ▪ Deve essere consentito a qualsivoglia Esponente di segnalare all’ODV eventuali comportamenti anomali, senza che da tale segnalazione possano derivare conseguenze negative per il segnalante, attraverso il sistema di Whistleblowing. Misure per la prevenzione e gestione dei conflitto di interessi ▪ All’accettazione dell’incarico o della consulenza, il Consulente deve sottoscrivere apposita dichiarazione certificativa di assenza di conflitto di interessi nei confronti del MIP. |
Protocollo 4 – Selezione e gestione dei dipendenti, dei collaboratori | |
Selezione | L’Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Chairman-Xxxx e coinvolgendo le funzioni del MIP interessate dalle aree di rischio, valuterà l’opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione dei dipendenti, dei collaboratori in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze del MIP in relazione all’applicazione del D.Lgs. 231/2001. |
Assunzione, gestione, formazione e incentivazione dei dipendenti e collaboratori | La regolamentazione dell’attività descritta deve prevedere: ▪ una definizione chiara di ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione dei dipendenti, collaboratori; ▪ un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato; ▪ l’individuazione del soggetto responsabile della gestione dell’attività in oggetto e l’attribuzione delle relative responsabilità; ▪ la gestione dell’incentivazione dei dipendenti, collaboratori e docenti; ▪ la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo. |
Misure specifiche di Anti-Corruzione | Misure di Trasparenza ▪ È obbligatorio fornire un’adeguata motivazione per ogni assunzione; ▪ È obbligatorio predisporre un report trimestrale che riporta le seguenti informazioni: numero dei dipendenti, incrementi, motivazione dell’assunzione, ufficio di inserimento. Misure di controllo e di regolamentazione ▪ Adottare un sistema di programmazione e budgeting delle assunzioni; ▪ Acquisire dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex D.p.r. 445/2000, con le quali i dipendenti dichiarano l’assenza di carichi pendenti. Misure di formazione ▪ Tutti i dipendenti devono essere adeguatamente formati sui principi etici e su standard di comportamento in prospettiva preventiva di commissione di atti di frode a danno del MIP. Il processo formativo deve essere svolto con periodicità annuale. Misure di rotazione |
▪ Il MIP valuta l’introduzione delle iniziative, modalità e tempistiche più opportune, finalizzate a consentire la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. ▪ Nel caso di accertata impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, il MIP applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento, per le posizioni esposte al rischio di corruzione. ▪ La rotazione viene effettuata dai competenti Dirigenti con il supporto della funzione HR & Organization, garantendo pari livello di professionalità anche tramite affiancamento e corsi preparatori e di formazione. Misure di segnalazione ▪ Deve essere consentito a qualsivoglia Esponente di segnalare all’OdV eventuali comportamenti anomali, senza che da tale segnalazione possano derivare conseguenze negative per il segnalante, attraverso il sistema di Whistleblowing. Misure per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi ▪ All’accettazione dell’assunzione, il dipendente, collaboratore deve sottoscrivere apposita dichiarazione certificativa di assenza di conflitto di interessi nei confronti del MIP. Misure di prevenzione del pantouflage58 ▪ Inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage. |
Protocollo 4bis – Selezione docenti interni ed esterni Protocollo 4ter – Selezione dei relatori esterni | |
Gestione operativa | Con riferimento a tale area sensibile è necessario rispettare i seguenti protocolli: |
58 L’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. “pantouflage”).
▪ i docenti interni ed esterni, i relatori esterni di cui il MIP intende avvalersi per l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, master, devono essere scelti e comunque valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale; inoltre, qualora i docenti e i relatori esterni dovessero essere imposti dalla società committente, il MIP dovrà sempre farsi rilasciare apposita indicazione scritta riportante la motivazione dettagliata della richiesta, nonché prevedere contrattualmente il potere di coordinamento e di controllo sulle prestazioni dei docenti e relatori esterni; ▪ la stipulazione dei relativi contratti deve avvenire nel rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure; ▪ eventuali possibili conflitti d’interesse devono essere portati a conoscenza del responsabile di Funzione e sottoposti tempestivamente all’OdV per il relativo esame; ▪ devono essere fissati criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo per singola collaborazione, anche attraverso l’acquisizione di più preventivi; ▪ devono essere stabilite regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento; ▪ devono essere pianificate attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato); eventuali scostamenti devono essere opportunamente giustificati e motivati. | |
Contrattualistica | I contratti tra MIP e i docenti interni ed esterni, i relatori esterni devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l’Organismo di Xxxxxxxxx, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001, nonché tali da regolare le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es: clausole risolutive espresse o penali). |
Misure specifiche di Anti-Corruzione | Misure di Trasparenza ▪ È obbligatorio fornire un’adeguata motivazione per ogni docenza conferita; ▪ È obbligatorio predisporre un report trimestrale che riporta le seguenti informazioni: elenco dei docenti, master/corso di riferimento, importo pattuito, durata dell’incarico. |
Misure di controllo e di regolamentazione ▪ Adottare un sistema di programmazione e budgeting delle docenze; ▪ Verificare e regolamentare la proroga dei contratti, attraverso un adeguato sistema di rilevazione e monitoraggio; ▪ Verificare l’effettiva esecuzione della docenza, anche per il tramite di apposita sottoscrizione del registro di aula; ▪ Adottare sistemi di valutazione delle performance dei docenti attraverso questionari compilati dagli alunni. Misure di formazione ▪ Tutti i docenti del MIP devono essere adeguatamente formati sui principi etici e su standard di comportamento in prospettiva preventiva di commissione di atti di frode a danno del MIP. Il processo formativo deve essere svolto con periodicità annuale. Misure di rotazione ▪ Deve essere garantita, ove possibile e in assenza di specificità tecniche elevate, la rotazione degli incarichi e delle consulenze; ▪ La proroga degli incarichi e delle consulenze deve essere adeguatamente motivata, in funzione anche del rapporto fiduciario creatosi, delle competenze specifiche, del know-how acquisito. Misure di segnalazione ▪ Deve essere consentito a qualsivoglia Esponente di segnalare all’OdV eventuali comportamenti anomali, senza che da tale segnalazione possano derivare conseguenze negative per il segnalante, attraverso il sistema di Whistleblowing. Misure per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi ▪ All’accettazione dell’incarico per la docenza, il Docente deve sottoscrivere apposita dichiarazione certificativa di assenza di conflitto di interessi nei confronti del MIP. Misure per la rilevazione e gestione delle inconferibilità/incompatibilità ▪ All’accettazione dell’incarico per la docenza, il Docente deve sottoscrivere una dichiarazione attestante se e quali incarichi svolge nell’ambito del Politecnico di Milano. |
Protocollo 5 – Gestione della liquidità e contabilità Protocollo 5bis – Gestione dei flussi in entrata ed in uscita, gestione del patrimonio | |
Transazioni finanziarie | Nessun pagamento può essere effettuato in contanti. Le transazioni fatte con la P.A. devono poter essere tracciabili e verificabili ex post tramite adeguati supporti documentali/ informativi, con particolare riguardo a quelle effettuate tramite carte di credito. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A. non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. Deve esistere un’autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento. È necessario verificare la corrispondenza tra accordi, ordini di acquisto, fatturazioni, pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco, agli enti previdenziali con una forte attenzione alle autorizzazioni siglate dalle persone delegate a tale compito. È necessario verificare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai collaboratori, consulenti, docenti e ai membri degli organi sociali, e l’effettiva attività svolta che dovrà essere necessariamente corredata da idonea documentazione giustificativa. È opportuno prevedere controlli su report gestionali, flussi finanziari e riconciliazioni bancarie. |
Irregolarità o anomalie | Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle attività di: ▪ pagamento di fatture; ▪ pagamenti relativi anche alle somme da versare al fisco e agli enti previdenziali; ▪ verifica della corrispondenza tra accordi, ordini di acquisti e fatturazioni; ▪ destinazione di finanziamenti ottenuti dagli organismi comunitari o nazionali o regionali, ecc. devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. |
Misure specifiche di Anti- Corruzione | Misure di Trasparenza ▪ È obbligatorio predisporre un report trimestrale che riporta le entrate e le uscite del trimestre. Misure di controllo e di regolamentazione ▪ Favorire l’informatizzazione dei processi di pagamento e di incasso; ▪ Adottare misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari e che, quindi, agevolino la verifica e il controllo della correttezza dei pagamenti e degli incassi, e, più in generale, della gestione contabile-patrimoniale delle risorse; ▪ Adottare misure di trasparenza nella gestione del patrimonio. Misure di formazione ▪ Tutti coloro che operano nella funzione AFC, LEGAL & PUBLIC TENDERS devono essere adeguatamente formati delle modalità tecniche e procedurali di gestione della liquidità, in funzione degli aggiornamenti normativi. Misure di rotazione ▪ Si applicano, in quanto possibili, le misure di rotazione previste per la gestione del personale. Misure di segnalazione ▪ Deve essere consentito a qualsivoglia Esponente di segnalare all’OdV eventuali comportamenti anomali, senza che da tale segnalazione possano derivare conseguenze negative per il segnalante, attraverso il sistema di Whistleblowing. |
Protocollo 6 – Gestione affari legali e attività giudiziale e stragiudiziale | |
Contenziosi / Contestazioni | Devono essere osservate specifiche procedure che definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni della P.A., individuando le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni e della verifica sulla materia oggetto del contendere. Eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche devono essere comunque portati a conoscenza del Consiglio di |
Amministrazione e all’attenzione dell’OdV per importi superiori a Euro 100.000. | |
Misure specifiche di Anti- Corruzione | Misure di Trasparenza ▪ È obbligatorio fornire un’adeguata motivazione per l’incarico conferito al legale in relazione allo specifico contenzioso; ▪ È obbligatorio predisporre un report trimestrale che riporta le seguenti informazioni: elenco dei contenziosi, importo potenziale, legale incaricato, Giudice di competenza, grado di giudizio. Misure di rotazione ▪ Deve essere garantita, ove possibile e in assenza di specificità tecniche elevate, la rotazione degli incarichi e delle consulenze; ▪ La proroga degli incarichi e delle consulenze deve essere adeguatamente motivata, in funzione anche del rapporto fiduciario creatosi, delle competenze specifiche, del know-how acquisito. Misure di segnalazione ▪ Deve essere consentito a qualsivoglia Esponente di segnalare all’OdV eventuali comportamenti anomali, senza che da tale segnalazione possano derivare conseguenze negative per il segnalante, attraverso il sistema di Whistleblowing. Misure per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi ▪ All’accettazione dell’incarico, il legale deve sottoscrivere apposita dichiarazione certificativa di assenza di conflitto di interessi nei confronti del MIP, della controparte della lite e dell’autorità giudiziaria competente. |
Protocollo 7 – Gestione dell’omaggistica/donazioni nei confronti di soggetti pubblici | |
Omaggi/Donazioni | Devono essere rispettati i principi e le procedure già previste all’interno del MIP in materia di omaggistica e donazioni (l’economicità del regalo od omaggio, come in precedenza indicato nella parte generale, non deve sconfinare le prassi consuete). |
Protocollo 8 – Gestione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro | |
Ispezioni | Durante eventuali ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e quelle poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore ivi comprese le autorità preposte alla verifica del rispetto del D.Lgs. 81/2008, le verifiche tributarie e le verifiche INPS da parte dell’Ispettorato del lavoro, devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (almeno due). Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo di Xxxxxxxxx deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta. Devono essere osservate specifiche procedure che disciplinino le modalità di partecipazione, da parte dei soggetti incaricati dal MIP sia per il MIP che per conto di terzi, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici anche preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela ambientale, alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. |
Misure specifiche di Anti- Corruzione | Misure di Trasparenza ▪ È obbligatorio predisporre un report trimestrale che riporta le seguenti informazioni: elenco delle ispezioni, Autorità pubblica, motivo dell’ispezione, personale del MIP coinvolto. Misure di controllo e di regolamentazione ▪ Assicurare l’accesso a dati, documenti, informazioni; ▪ Tracciare le attività ispettive mediante corretta acquisizione di verbali e apposita archiviazione; ▪ Nominare un responsabile, opportunamente delegato, per ogni ispezione, accesso, verifica da parte di Autorità pubblica. Misure di rotazione ▪ Deve essere garantita, ove possibile e in assenza di specificità tecniche elevate, la rotazione dei responsabili nominati rispetto alle attività di verifica dell’Autorità pubblica. Misure di segnalazione |
▪ Deve essere consentito a qualsivoglia Esponente di segnalare all’OdV eventuali comportamenti anomali, senza che da tale segnalazione possano derivare conseguenze negative per il segnalante, attraverso il sistema di Whistleblowing. Misure per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi ▪ Ciascun responsabile, nominato nell’ambito dell’attività di verifica dell’Autorità pubblica deve sottoscrivere apposita dichiarazione certificativa di assenza di conflitto di interessi nei confronti dell’Autorità pubblica. |
Protocollo 9 – Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività del MIP | |
Autorizzazioni e Licenze | Tale attività deve prevedere: ▪ la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad esempio la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo; ▪ specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione. |
4.2 Protocolli - Reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate
4.2.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione
Divieti
La presente sezione prevede l’espresso divieto a carico degli Esponenti del MIP di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate.
Obblighi
La presente sezione prevede l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
▪ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure del MIP interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione e comunicazione verso l’esterno di informazioni privilegiate e di notizie riservate;
▪ evitare di pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.
4.2.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili
Ai fini dell’attuazione dei divieti e obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.2.1 devono rispettarsi, nell’esplicazione delle attività del MIP in territorio sia italiano che estero, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:
Protocollo 1 - Gestione delle notizie verso il pubblico | |
Manipolazione del mercato | Stante i contatti che il MIP ha con diverse tipologie di aziende anche quotate, è necessario che le informazioni privilegiate acquisite nel corso delle attività lavorative da tutti i dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo questi operino, vengano trattate con il massimo riserbo e nella più aderente regola di sana e prudente gestione delle informazioni riservate. A tal proposito, deve essere data facoltà all’azienda, presso la quale lo stesso allievo può essere collocato nei casi previsti del placement e del project work, di richiedere il rilascio del “non-disclosure agreement” ossia un impegno da parte dei partecipanti a non divulgare i segreti e tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza durante l’attività svolta. Gli Esponenti del MIP dovranno inoltre astenersi dal diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet o qualsiasi altro mezzo, su una società emittente o su uno strumento finanziario, prima o dopo la diffusione di tali notizie sia direttamente sia tramite soggetti collegati. |
Protocollo 2 – Utilizzo di notizie riservate concernenti strumenti finanziari
Abuso di informazioni privilegiate | Gli Esponenti del MIP possono comunicare le informazioni privilegiate di cui sono venuti in possesso nell’esercizio del proprio lavoro esclusivamente: ▪ a soggetti interni al MIP che hanno necessità di conoscerle per motivi anch’essi attinenti al normale esercizio del proprio lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni; ▪ a soggetti terzi, esterni al MIP che hanno necessità di conoscerle per un motivo attinente allo svolgimento del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio svolto da tali soggetti. La comunicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti esterni deve comunque avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza. |
Comunicati stampa e di informativa di mercato | Per la diffusione al pubblico di dichiarazioni ufficiali, nonché per ogni rapporto con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di documenti e alla diffusione di informazioni su fatti rilevanti riguardanti il MIP, si necessita preventiva autorizzazione dei contenuti da parte del Chairman- Xxxx. |
4.3 Protocolli - Reati societari
4.3.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione
Divieti
La presente sezione prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui art. 25-ter del Decreto;
− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
− rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione del bilancio d’esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
− omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
− restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale;
− ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
− effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
− procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
− omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è soggetta la Società;
− esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
− porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche (Gdf, Ispettorato del Lavoro, ecc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.
Obblighi
La presente sezione prevede l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
− tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla elaborazione contabile, redazione e formazione del bilancio d’esercizio e situazione semestrale del MIP nonché degli altri documenti richiesti dalla normativa di settore;
− osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, a tutela dell’integrità ed effettività
del capitale sociale della Società;
− astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società.
Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:
− previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l’OdV per verificare l’osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance (anche con l’ottenimento di specifiche lettere di attestazione);
− trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.
Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell’ambito del MIP per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio; in particolare, si richiamano in quanto applicabili le Regole di Condotta previste dalle Procedure SOX, in quanto applicabili.
4.3.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili
Ai fini dell’attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.3.1
devono rispettarsi gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:
Protocollo 1 – Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) | |
Definizione dei ruoli e responsabilità | Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci, dei rendiconti, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nei singoli documenti finali; ▪ individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto del MIP la contabilità e il processo di formazione dei documenti contabili, cui conferire apposita delega e procura scritta. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata. |
Gestione operativa | Le modalità di gestione della contabilità e di redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto delle procedure adottate dal MIP. Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità nella gestione della contabilità e nella predisposizione dei documenti contabili. Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi. Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all’oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta la documentazione propedeutica alla |
redazione dei documenti contabili (bilancio di esercizio, rendiconti) deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione. È inoltre necessario che sia previsto quanto segue: − un programma di formazione-informazione del personale impiegato nella effettuazione delle registrazioni contabili; − un monitoraggio dei processi di selezione degli outsourcer che forniscono servizi di gestione contabile e di predisposizione dei documenti a favore del MIP. La documentazione redatta e in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri. |
Protocollo 2 – Gestione delle operazioni societarie | |
Definizione dei ruoli e responsabilità | Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ definiscano con chiarezza ruoli e compiti delle unità responsabili della gestione delle operazioni societarie, prevedendo controlli in ordine alla completezza e veridicità delle informazioni contenute nella documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali e regolamentate del MIP; ▪ individuino la funzione e il soggetto deputato a gestire per conto del MIP le apposite operazioni di cui sopra, cui conferire apposita delega e procura scritta. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organismo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata. |
Gestione operativa | Le modalità di gestione delle operazioni societarie devono essere condotte in maniera veritiera e corretta, coerentemente e nel rispetto dei principi di Corporate Governance adottati dal Consiglio di Amministrazione. Deve esistere una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi evidenzia la necessità di un’operazione, chi la esegue e chi effettua il relativo controllo. |
Per ogni documentazione predisposta deve essere assicurata la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi. Tutta la documentazione deve contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere coerenti all’oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine tutta la documentazione relativa alle operazioni societarie deve essere archiviata in un apposito fascicolo con sottoscrizione del responsabile della funzione. È inoltre necessario che sia previsto quanto segue: − un programma di formazione-informazione del personale impiegato nella predisposizione della documentazione attinente le operazioni societarie; − un monitoraggio dei poteri anche con riferimento alla verifica delle firme dei documenti inerenti le operazioni societarie. La documentazione redatta e in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri. |
Protocollo 3 – Gestione del rapporto con il collegio sindacale | |
Identificazione dei soggetti responsabili | Nella gestione dei rapporti con il collegio sindacale, devono essere osservate le seguenti disposizioni: ▪ identificazione del personale all’interno del MIP preposto a interloquire con il collegio sindacale e alla trasmissione della relativa documentazione; ▪ possibilità per il collegio sindacale di prendere contatto con l’Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possono presentare aspetti di criticità in relazione ai reati societari. |
4.3.3 Procedure specifiche per aree sensibili – corruzione tra privati
Al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione tra privati ai sensi dell’art. 2635 c.c. e di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c., in qualità di soggetto corruttore, è necessario rispettare i seguenti protocolli generali.
Divieti
La presente sezione prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
▪ dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
▪ assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex art. 2635 x.x. xx xx xxx. 0000-xxx x.x., xxxxxxx potenzialmente diventarlo;
▪ trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
▪ effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
▪ effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la
promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all’art. 2635 c.c.;
▪ distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il MIP.
Obblighi
Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti sopra descritti:
▪ gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al MIP;
▪ gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al MIP;
▪ nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
▪ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità.
È inoltre tassativamente imposto di:
▪ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure del MIP interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
▪ assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure del MIP interne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge.
Protocollo 4 – Gestione del processo di acquisizione di nuova clientela e di gestione della clientela acquisita Protocollo 5 - Ricerca di sponsor per corsi di formazione, convegni, master | |
Definizione dei ruoli e responsabilità | È necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo riguardo, da un lato, ai poteri autorizzativi per la definizione di attività di formazione, di consulenza, di realizzazione di progetti con nuovi o già esistenti clienti e, dall’altro, ai poteri autorizzativi di spesa; ▪ deve risultare una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito dell’organizzazione del ciclo attivo, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente (cd. account manager), responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie; ▪ deve risultare una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito dell’organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il consulente, il docente, il relatore esterno, funzione che ratifica l’ordine di acquisto, funzione che autorizza il pagamento e funzione che effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni. Il rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure deve essere adeguatamente monitorato dall’Organo di Vigilanza tramite interventi a campione sulla documentazione siglata. |
Gestione operativa | È inoltre necessario che sia previsto quanto segue: ▪ individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per master, corsi di formazione, consulenze, nonché qualsivoglia atra attività del MIP, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata; ▪ determinare regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento; ▪ pianificare attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato); ▪ predisporre adeguati protocolli operativi per: acquisti di beni e servizi; affidamento di consulenza, selezione di docenti interni ed esterni, di relatori esterni, e altre prestazioni professionali; ▪ procedere a verificare l’esistenza di eventuali conflitti d'interesse nella gestione dei suddetti rapporti con terze parti private. A tal proposito, si rende necessario verificare l’esistenza di apposite dichiarazioni di cause di incompatibilità da parte dei soggetti coinvolti, anche successivamente alla gestione dei rapporti di cui sopra; ▪ formalizzare a tal fine controlli volti alla verifica dell'effettiva conoscenza sia del Modello di organizzazione, controllo e gestione che del Codice Etico da parte di tutte le funzioni aziendali anche tramite programmi di informazione-formazione periodica di amministratori, di soggetti apicali e dipendenti in genere sui reati corruttivi e relativi sistemi sanzionatori. La documentazione redatta e in genere ogni altra informazione formalizzata deve contenere solo elementi assolutamente veritieri. |
Comunicazioni all’OdV | All’OdV dovranno essere comunicati con nota scritta: ▪ contratti stipulati per importi superiori a un dato ammontare che potrà rappresentare la soglia di rischio; ▪ contratti stipulati per importi superiori di una data percentuale rispetto al prezzo medio applicato, come risultante dai criteri generali suddetti; ▪ tutte le operazioni di incasso al di sotto dei termini standard di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista). |
Protocollo 6 – Partecipazione a gare indette da soggetti privati per l’organizzazione di corsi di formazione, master | |
Gestione operativa | Con riferimento a tale area sensibile è necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, sia alla predisposizione e spedizione della documentazione alla società privata che indice il relativo bando; ▪ verificare l’esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento anche alla possibilità di partecipare o meno al bando; ▪ effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi; ▪ procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con terze parti private tramite adeguati supporti documentali/informativi; ▪ verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente lista degli stessi e quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti; ▪ monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli in cui si procede alla partecipazione. |
Flussi informativi | Devono essere osservate specifiche procedure che: ▪ contemplino flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte nel processo in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento. |
Protocollo 7 – Selezione agenti/consulenti, docenti interni ed esterni Protocollo 8 – Selezione dei relatori esterni
Gestione operativa | Con riferimento a tale area sensibile è necessario rispettare i seguenti protocolli: ▪ gli agenti, i consulenti, i docenti interni ed esterni, i relatori esterni di cui il MIP intende avvalersi sia per lo svolgimento di attività di promozione sia per l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, master, devono essere scelti e comunque valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale; inoltre, qualora i docenti e i relatori esterni dovessero essere imposti dalla società committente, il MIP dovrà sempre farsi rilasciare apposita indicazione scritta riportante la motivazione dettagliata della richiesta, nonché prevedere contrattualmente il potere di coordinamento e di controllo sulle prestazioni dei docenti e relatori esterni; ▪ la stipulazione dei relativi contratti deve avvenire nel rispetto dei poteri autorizzativi, delle deleghe, delle procure; ▪ eventuali possibili conflitti d’interessi devono essere portati a conoscenza del responsabile di Funzione e sottoposti tempestivamente all’OdV per il relativo esame; ▪ devono essere fissati criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo per singola collaborazione, anche attraverso l’acquisizione di più preventivi; ▪ devono essere stabilite regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento; ▪ devono essere pianificate attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato); eventuali scostamenti devono essere opportunamente giustificati e motivati. |
Contrattualistica | I contratti tra MIP e i docenti interni ed esterni, gli agenti e i consulenti, i relatori esterni devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l’Organismo di Xxxxxxxxx, al fine del rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001, nonché tali da regolare le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es: clausole risolutive espresse o penali). |
Consulenze rese come risultati degli incarichi conferiti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. Nei contratti di agenzia/consulenza deve essere garantita: a) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, ecc. tra i contraenti; b) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; c) l’inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. |
Protocollo 9 – Selezione dei partecipanti al Master | |
Gestione operativa | Il processo di selezione dei partecipanti al Master deve prevedere: ▪ una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione; ▪ un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato; ▪ l’individuazione del soggetto responsabile della gestione dell’attività in oggetto e l’attribuzione delle relative responsabilità; ▪ la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo; Eventuali conflitti di interesse devono essere portati a conoscenza dell’OdV per una valutazione degli stessi. |
Protocollo 10 – Assegnazione di borse di studio | |
Gestione operativa | Il processo di assegnazione di borse di studio deve prevedere: ▪ una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili del processo di selezione ed assegnazione; |
▪ un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato; ▪ l’individuazione del soggetto responsabile della gestione dell’attività in oggetto e l’attribuzione delle relative responsabilità; ▪ la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo; ▪ eventuali conflitti di interesse devono essere portati a conoscenza dell’OdV per una valutazione degli stessi; ▪ i pagamenti devono essere sempre effettuati con modalità tali da consentirne la tracciabilità. |
4.4 Protocolli - Reati informatici
4.4.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione
Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica deve intendersi l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che il MIP deve porsi sono i seguenti:
− Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla.
− Integrità: garanzia che ogni dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.
− Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
Divieti
La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:
▪ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
▪ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
Obblighi
La presente sezione prevede conseguentemente l’obbligo di conoscere e rispettare:
▪ tutte le misure atte a garantire l’affidabilità del sistema tenendo conto anche dell’evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.
È inoltre tassativamente imposto di:
▪ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure del MIP interne, in tutte le attività finalizzate alle comunicazioni sociali;
▪ assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne del MIP, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge;
▪ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all’Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
▪ predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) del MIP al fine di evitare la commissione di reati.
4.4.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili
Ai fini dell’attuazione dei divieti e degli obblighi elencati al precedente sottoparagrafo 4.4.1 devono rispettarsi, nell’esplicazione delle attività del MIP in territorio sia italiano che estero, gli specifici protocolli qui di seguito in sintesi descritti:
Protocollo 1 - Gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche | |
Applicazione di misure idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza informatica | Con riferimento a tale area sensibile, è necessario: ▪ curare l’effettuazione/giornaliera/settimanale bisettimanale (a seconda della tipologia di banca dati da copiare: es: contabilità e gestionale e CdG – mail – personal folder dello staff) delle copie di sicurezza delle banche dati trattati, in collaborazione |
con l’operatore o gli operatori incaricati della gestione e della manutenzione degli strumenti elettronici, al fine di garantire l’integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita; ▪ proteggere, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici, i dati sensibili contro l’accesso abusivo da parte di chiunque si introduca nel sistema informatico o telematico attraverso strumenti hardware o software (es: keylogger, backdoor, malicious software, ecc.); ▪ procedere a una tempestiva segnalazione all’OdV da parte delle funzioni preposte nel caso in cui vengano compiute operazioni che possano minare un’effettiva protezione dei dati personali e l’eventuale intrusione alla rete interna (intranet). |
Protocollo 2 – Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati | |
Trasmissione telematica | Nelle trasmissioni telematiche è necessario prestare la massima attenzione sia nella fase di redazione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla e che non vi siano rischi di alterazione. |
4.5 Protocolli – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
4.5.1 Protocolli generali: principi generali di comportamento e di attuazione
Divieti
La presente sezione prevede l’espresso divieto a carico degli Esponenti del MIP di:
▪ mettere in atto comportamenti tali da esporre il MIP a una delle fattispecie di reato previste
dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
▪ mettere in atto comportamenti tali da favorire l’attuarsi di fattispecie di reato previste dall’art.
25-septies del D.Lgs. 231/2001;
▪ omettere l’aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
▪ omettere l’adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto
adeguate istruzioni possano accedere alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
▪ emanare ordini di ripresa del lavoro nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave e immediato;
▪ omettere l’adozione di provvedimenti idonei a evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all’ambiente esterno;
▪ omettere l’adozione di provvedimenti idonei a evitare che le misure tecniche impiegate
possano causare rischi per la salute della popolazione e danno all’ambiente esterno;
▪ omettere l’adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave e immediato.
Obblighi
La presente sezione prevede l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
▪ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal MIP, ai fini della protezione collettiva e individuale;
▪ utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
▪ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
▪ segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
▪ non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
▪ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
▪ rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
▪ rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione di aula.
In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dal MIP al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture individuate eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure del MIP.
4.5.2 Protocolli specifici: principi procedurali generalmente applicabili
Il MIP ha implementato il regime di prevenzione e controllo previsto dalla legge, definito dal D.Lgs. 81/08 oltre che dalle normative speciali applicabili, con la designazione del Responsabile