Accertamento del grado di invalidità permanente Clausole campione

Accertamento del grado di invalidità permanente. La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell’allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL), presente nelle Condizioni del presente Modulo (Allegato 1) e secondo questi criteri: • la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l’infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100% • nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella INAIL (Allegato 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente • in caso di xxxxxxxxxx, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi.
Accertamento del grado di invalidità permanente. La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL), presente nelle Condizioni della presente Polizza (Allegato 1) e secondo questi criteri: • la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l’infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una Contratto di Assicurazione Polizza Infortuni > sezione III
Accertamento del grado di invalidità permanente. Il grado di Invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella "Tabella per la liquidazione dell'Invalidità permanente" e secondo i seguenti criteri:
Accertamento del grado di invalidità permanente. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida in relazione al grado di invalidità accertato, adottando, per tale calcolo, l’allegata Tabella delle percentuali di invalidità di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, relative al settore «Industria», senza considerare la franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100% (cento per cento). Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l’indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Aderente/Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro.
Accertamento del grado di invalidità permanente. Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata su Allegato 1 e secondo i seguenti criteri:

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.