Modulo Infortuni
Modulo Infortuni
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione
Mod. 186321-001-112019
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Società del Gruppo Assicurativo
Modulo Infortuni
Caro Cliente,
il Modulo Infortuni integra la SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.
Nel Modulo sono presenti:
• SEZIONE II (Artt. 1 – 9) – Norme relative alle coperture assicurative
• SEZIONE III (Artt. 10 - 14) – Norme relative alla gestione dei sinistri
• GLOSSARIO
Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo
Infortuni abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.
Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza
Grazie per l’interesse dimostrato
Indice | ||
PREMESSA | ||
SEZIONE II | ||
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE | ||
Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO | Pag. | 1 di 28 |
Art. 1.1 Coperture principali | Pag. | 1 di 28 |
1.1.1 Morte da Infortunio | Pag. | 2 di 28 |
1.1.2 Invalidità Permanente | Pag. | 3 di 28 |
1.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio | Pag. | 3 di 28 |
1.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio | Pag. | 4 di 28 |
1.1.5 Assistenza | Pag. | 4 di 28 |
Art. 1.2 Coperture accessorie | Pag. | 6 di 28 |
1.2.1 Perdita anno scolastico da Infortunio | Pag. | 6 di 28 |
1.2.2 Danni estetici da Infortunio | Pag. | 6 di 28 |
1.2.3 Indennizzo fratture da Infortunio | Pag. | 7 di 28 |
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 2.1 Persone non assicurabili Pag. 7 di 28
Art. 2.2 Inassicurabilità sopravvenuta e cessazione del rischio Pag. 8 di 28
Art. 2.3 Esclusioni Pag. 8 di 28
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 9 di 28
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 10 di 28
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATE O RETICENTI Pag. 10 di 28
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 10 di 28
Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO, DIMINUZIONE E CESSAZIONE Pag. 10 di 28 DEL RISCHIO
Art. 8. MODIFICHE DEL PREMIO Pag. 10 di 28
Art. 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Pag. 11 di 28
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art.10. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 11 di 28
Art. 10.1 Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri Pag. 12 di 28 Art.11. VALUTAZIONE DEL SINISTRO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Pag. 14 di 28
Art.12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 14 di 28
Art.13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 14 di 28
Art.14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 14 di 28
GLOSSARIO Pag. 15 di 28
Allegato 1 - Tabella Inail Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale Pag. 17 di 28
Allegato 2 - Tabella Inail Industria di valutazione delle menomazioni dell'acutezza Pag. 19 di 28
visiva
Allegato 3 - Tabella professioni e classi di rischio Pag. 20 di 28
Allegato 4 - Tabella indennizzo fratture da Infortunio Pag. 28 di 28
PREMESSA
Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Infortuni (d’ora in poi il Modulo) che il Contraente (d’ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d’ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
SEZIONE II
unione civile: l'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76
da sapere: il modulo prevede l’indennizzo e non rimborsa le spese mediche da Infortunio come ad esempio le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di apparecchi terapeutici o protesici,
l’acquisto di medicinali
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
NON DIMENTICHI
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)
Con il Modulo il Cliente acquista per sé e/o per il proprio nucleo familiare un pacchetto di coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di infortunio.
Si ricorda che per questo Modulo:
- il nucleo familiare è rappresentato dal coniuge o dalla persona unita civilmente o convivente more uxorio e dai figli anche se non conviventi
- l’annualità di polizza va dalla data di inizio delle coperture del Modulo (o dalla data del tacito rinnovo delle stesse) fino alla data di scadenza della polizza.
I soggetti assicurati devono essere indicati dal Cliente nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l’Assicurato.
L’Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture. Deve sempre avere un legame parentale con il Contraente (appartenere allo stesso nucleo familiare).
articolo 1. Che cosa è assicurato
Il Modulo Infortuni assicura nel caso di un infortunio accaduto svolgendo l’attività professionale e non professionale.
La Compagnia paga gli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, descritte qui sotto e indicate nel Modulo o Appendice di polizza sottoscritto.
1.1. Coperture principali
Sono previste le seguenti coperture per l’Assicurato e il suo nucleo familiare:
• Morte da infortunio
• Invalidità permanente da infortunio
• Inabilità temporanea da Infortunio o Diaria da ricovero da Infortunio
• Assistenza da infortunio (di seguito Xxxxxxxxxx)
Per Invalidità permanente da Infortunio si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall’attività esercitata.
Per Inabilità temporanea da Infortunio si intende la temporanea incapacità fisica dell’Assicurato a svolgere l’attività lavorativa dichiarata in polizza.
Per Diaria da ricovero da Infortunio si intende la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.
somme assicurate: la somma
indicata nel Modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale che rappresenta il limite
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx/
risarcimento in caso di sinistro
riferimenti normativi: art. 60 comma 3 e 62 del Codice
Civile
riferimenti normativi: artt. 726 e 727 del Codice di procedura
Civile
Per queste coperture sono previsti differenti e crescenti livelli di somme assicurate.
Se il Contraente sottoscrive il Modulo per più Assicurati, potrà personalizzarlo in base alle esigenze di ciascun Assicurato, scegliendo tra le seguenti soluzioni:
SOMMA ASSICURATA GARANZIE | Morte da infortunio | Invalidità permanente da infortunio | Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero | Assistenza |
BASE | 100.000 euro | 150.000 euro | 50 euro | Sì |
PREMIUM | 200.000 euro | 300.000 euro | 100 euro | Sì |
GOLD | 300.000 euro | 450.000 euro | 150 euro | Sì |
Le coperture Inabilità temporanea da Infortunio/Diaria da ricovero da Infortunio sono alternative fra di loro e operano a seconda della professione svolta dall’Assicurato:
• per i lavoratori autonomi è prevista la garanzia Inabilità temporanea da Infortunio
• per tutti gli altri Assicurati (lavoratori non autonomi e non lavoratori) è prevista la garanzia
Diaria da ricovero da infortunio.
Ai fini del Modulo è lavoratore autonomo la persona fisica che, per l'imposta sul Reddito (IRE), deve presentare una dichiarazione in cui esclude di percepire reddito da lavoro dipendente o per la quale i redditi da lavoro autonomo sono maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporta denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Società di persone.
Per le garanzie acquistate riportate nel Modulo o nell’Appendice contrattuale, gli indennizzi saranno riconosciuti con le modalità sotto descritte:
1.1.1 Morte da infortunio
Se l’infortunio provoca la morte dell’Assicurato, viene pagata la somma indicata nel Modulo o nell’Appendice contrattuale.
La garanzia è valida anche dopo la scadenza delle coperture del Modulo Infortuni, se l’infortunio si verifica nel periodo in cui è valido il contratto e la morte da infortunio avviene entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio.
La Compagnia paga la somma assicurata in parti uguali agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi dell’Assicurato.
L’Assicurato, può modificare i beneficiari comunicandolo per iscritto alla Compagnia.
La somma assicurata per il caso morte da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio; se però l’Assicurato muore dopo che sia già stato pagato l’indennizzo per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio e per cause riconducibili al medesimo sinistro, verrà corrisposta la differenza tra l’indennizzo pagato per quest’ultima e la somma assicurata per il caso morte, se questa risulta maggiore.
Morte presunta
Se il corpo dell'Assicurato deceduto non viene ritrovato dopo l'infortunio coperto dal Xxxxxx, dopo 6 mesi dalla presentazione o accettazione della dichiarazione di morte, ai beneficiari indicati dall’Assicurato, verrà pagata la somma assicurata per la garanzia morte prevista nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale, se ne ricorrono le condizioni. Se dopo il pagamento della somma risulta che l’Assicurato è ancora in vita oppure risulta che la sua morte non era stata causata dall’infortunio coperto dalla garanzia, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma liquidata.
Per il medesimo infortunio, se ne ricorrono le condizioni, dopo aver restituito la somma assicurata alla Compagnia, l’Assicurato potrà richiedere l’indennizzo per l’Invalidità permanente.
Morte dei coniugi, delle persone unite civilmente e dei conviventi more uxorio per infortunio legato allo stesso evento
Se l'infortunio che deve essere indennizzato è la causa della morte di entrambi i coniugi/ persone unite civilmente/conviventi more uxorio ed entrambi sono assicurati, ai figli minorenni, purché beneficiari della prestazione, verrà versata la somma assicurata prevista per ogni genitore, aumentata del 50% rispetto a quella indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale.
1.1.2 Invalidità permanente
Se l'infortunio che deve essere indennizzato provoca un’Invalidità permanente totale, verrà versata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale. Se l’infortunio causa l’Invalidità permanente parziale, l’indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella INAIL (Allegato 1) e alla somma assicurata scelta.
L’indennizzo viene pagato anche dopo la scadenza della polizza, purché l’infortunio si sia verificato nel periodo di validità di polizza e l’Invalidità permanente si sia verificata entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio.
La Compagnia:
• paga l’intera somma assicurata indicata nel Modulo o nell’Appendice se l’Invalidità permanente accertata è uguale o superiore al 50%
• paga la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale,
aumentata del 20% se l’invalidità permanente accertata è uguale o supera l'80%.
Cos’è l’invalidità permanente
È la perdita completa o parziale della capacità di lavorare, qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell’infortunio. È una forma grave di danno fisico causata da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell’Assicurato.
Esempio 1 (pacchetto BASE):
Danno quantificato da Tabella INAIL: 50%
Somma assicurata: 150.000 euro -> Indennizzo = 150.000 euro
Esempio 2 (pacchetto BASE):
Danno quantificato da Tabella INAIL: 80% -> maggiorazione del 20% sulla Somma Assicurata
Somma assicurata: 150.000 euro -> Indennizzo = 180.000 euro
1.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio
Se l'Inabilità temporanea dell’Assicurato è causata da un infortunio coperto dalla polizza, la Compagnia paga l’indennità indicata nel Modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale a partire dal 5° giorno di inabilità.
Dopo gli accertamenti medico legali predisposti dalla Compagnia, l'indennità è pagata con queste modalità:
a) per intero, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto svolgere per niente l'attività dichiarata nella polizza
b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto svolgere solo in parte l’attività dichiarata nella polizza
L'indennità per Inabilità temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro.
Cos’è l’Inabilità temporanea da Infortunio
Per inabilità temporanea si intende l'incapacità del soggetto assicurato di svolgere la propria attività lavorativa per un determinato periodo di tempo. Si tratta quindi di un danno reversibile e limitato nel tempo.
Esempio (pacchetto PREMIUM) sull’Inabilità temporanea da Infortunio in caso di indennità pagata per intero:
Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di inabilità temporanea Franchigia: 4 giorni
Indennizzo = Danno quantificato (10 giorni) - Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati Somma assicurata: 100 euro, Indennizzo = 100 euro x 6 = 600 euro
Esempio (pacchetto PREMIUM) sull’Inabilità temporanea da Infortunio in caso di indennità pagata al 50%:
Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di inabilità temporanea Franchigia: 4 giorni
Indennizzo = Danno quantificato (10 giorni) - Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati Somma assicurata: 100 euro, Indennizzo = 100 euro x 6 = 600 euro/2 = 300 euro
1.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio
Se un infortunio ha reso necessario il ricovero in un Istituto di cura, la Compagnia assicura il pagamento della diaria indicata nel Modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale per ogni pernottamento a partire dal primo e per un massimo di 365 pernottamenti per sinistro.
Cos’è la diaria da ricovero da infortunio
Per diaria da ricovero si intende la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.
Esempio (pacchetto PREMIUM):
Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di ricovero in istituto di cura Somma assicurata: 100 euro
Indennizzo = 100 euro x 10 = 1.000 euro
riferimenti normativi: ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
1.1.5 Assistenza
La copertura Assistenza viene fornita per il tramite di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. (nel seguito la Struttura Organizzativa).
Monitoraggio del ricovero ospedaliero
Dopo il ricovero ospedaliero per infortunio e su richiesta dell’Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa si mettono in contatto con i medici curanti per seguire l’evoluzione clinica della sua patologia e informano i familiari. Per usufruire della prestazione, l’Assicurato deve prima dare autorizzazione scritta al reparto di degenza, in conformità alla normativa sulla Privacy.
Recapito messaggi urgenti
Se a seguito di infortunio l'Assicurato ha bisogno di far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, ma non può farlo a causa dell'infortunio subito, la Struttura Organizzativa inoltrerà tali messaggi.
Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza
Se l’Assicurato richiede un trasporto in autoambulanza dalla propria residenza in Italia a una struttura sanitaria della Regione di residenza e viceversa, la Struttura Organizzativa, se i propri medici lo considerano necessario, invia un’autoambulanza. Il costo è a carico della Compagnia, con il limite di 250,00 euro per infortunio.
La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
Trasferimento in strutture sanitarie specializzate o rientro sanitario
Se l’Assicurato, per sottoporsi a un intervento divenuto necessario a causa dell’infortunio e ritenuto oggettivamente non praticabile in una struttura sanitaria della Regione di sua residenza, richiede il trasferimento in altre strutture sanitarie italiane o estere specializzate per terapie o interventi chirurgici che siano effettuabili solo in quelle strutture o, trovandosi in viaggio, richiede il trasferimento in una struttura sanitaria vicina alla propria residenza idonea a garantirgli le cure specifiche del suo caso, o nella sua stessa residenza; la Struttura Organizzativa, se i propri medici, d’accordo con i medici curanti del posto, lo considerano necessario, si occuperà di:
• organizzare il trasferimento dell’Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengano più idonei alle sue condizioni scegliendolo tra aereo sanitario, aereo di linea (eventualmente in barella), treno/vagone letto (prima classe), autoambulanza, altri mezzi adatti alla circostanza. Il trasferimento dell’Assicurato con aereo sanitario può avvenire da tutti i Paesi europei; per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con aereo di linea, eventualmente in barella
• assistere l’Assicurato durante il trasferimento, con personale medico e/o infermieristico, se i propri medici di guardia lo riterranno necessario.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto che accompagna l’Assicurato, sono a carico della Compagnia fino a un massimo di 1.500 euro per infortunio.
Il trasferimento non è coperto se l’infortunio non impedisce all’Assicurato di proseguire il viaggio o può essere curato sul posto.
Rientro con un familiare
Se l’Assicurato in viaggio necessiti della prestazione “Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza” e se non occorre l’assistenza medica o infermieristica, la Struttura Organizzativa fa rientrare un familiare con lo stesso mezzo utilizzato per il trasferimento dell’Assicurato. L’eventuale costo del trasporto è a carico della Compagnia, senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di 500 euro per i trasferimenti dall’estero.
Assistenza a minorenni
Se l’Assicurato in viaggio, a causa di infortunio, non può occuparsi di figli minorenni che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa acquista un biglietto d’andata e ritorno, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto per una persona, indicata dall’Assicurato o dagli stessi figli minorenni, per prendersi cura di loro. Il costo del trasporto è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di 1.500 euro per trasferimenti all’estero per sinistro.
Prolungamento del soggiorno
Se l’Assicurato, in un viaggio organizzato, a causa di un infortunio è costretto a prolungare la propria permanenza oltre la data prevista per il ritorno e tale necessità viene certificata dal medico che sta curando l’Assicurato sul posto, la Struttura Organizzativa prenota un albergo e paga solo il costo della camera e della prima colazione per un massimo di 3 giorni e con il limite giornaliero di 55 euro.
L’Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.
Xxxx si intende per viaggio organizzato?
Per viaggio organizzato intendiamo quel viaggio o quella vacanza venduto da un operatore specializzato (agenzia di viaggio, tour operator) e risultante dalla combinazione di almeno due di questi elementi:
- trasporto,
- alloggio,
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (ad esempio itinerari, escursioni).
XXXXXXXXXX | Xxxxxxx anno scolastico da infortunio | Xxxxx estetici da infortunio | Indennizzo fratture da infortunio |
BASE | 1.500 euro | 2.000 euro | Allegato 4 |
PLUS | 3.000 euro | 4.000 euro | Allegato 4 |
1.2 Coperture accessorie
È possibile aggiungere le seguenti coperture accessorie, acquistabili singolarmente, anche distinte per i diversi assicurati:
•Perdita anno scolastico da infortunio
•Danni estetici da infortunio
•Indennizzo fratture da infortunio
Ogni Assicurato può scegliere tra i valori di indennizzo, come indicato in tabella:
Per il dettaglio dei singoli indennizzi previsti dalla garanzia Indennizzo fratture da infortunio si rimanda all’Allegato 4 del presente Xxxxxx.
1.2.1 Perdita anno scolastico da infortunio
Se l'infortunio riguarda uno studente di età compresa tra i 6 e i 19 anni (inclusi), e provoca un'assenza prolungata dalle attività scolastiche per un periodo pari o superiore a 4 mesi che comporta la perdita dell’anno scolastico o la bocciatura o l'impossibilità a sostenere eventuali esami di una scuola primaria o secondaria (sia pubblica che privata), la Compagnia paga la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale.
Il pagamento della somma assicurata avviene a seguito della presentazione della cartella clinica e dell’adeguata certificazione, rilasciata dalla segreteria scolastica, che attesti uno degli eventi sopra descritti.
1.2.2 Xxxxx estetici da infortunio
Se un infortunio provoca danni estetici per cui è necessario un intervento chirurgico, la Compagnia paga l’indennizzo indicato nel Modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale.
Per il pagamento dell’indennizzo è necessario presentare la cartella clinica dell’intervento chirurgico.
Cosa intendiamo per danno estetico?
Per danno estetico si intende, ad esempio, l’alterazione dei lineamenti e delle espressioni del volto conseguente ad infortunio, che provoca un peggioramento dell’aspetto fisico della vittima.
1.2.3 Indennizzo fratture da infortunio
Se l'infortunio provoca una o più fratture indicate nell’Allegato 4 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx fratture da infortunio, la Compagnia paga l’indennizzo previsto per ogni singola frattura indicato nell’allegato.
Per il pagamento dell’indennizzo è necessario presentare il verbale del Pronto Soccorso o la cartella clinica e lo stesso avverrà fino ad un massimo di € 10.000 per anno assicurativo per il pacchetto BASE e di € 20.000 per il pacchetto PLUS.
Le coperture del Modulo Infortuni sono valide anche per gli infortuni causati da:
a) incapacità, imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato
b) atti di terrorismo o tumulti popolari, solo se l’Assicurato non ha partecipato attivamente
c) atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
d) stato di malore o incoscienza dell’Assicurato
e) asfissia che non dipenda da malattia
f) avvelenamento acuto e lesioni provocate da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche
g) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo
h) conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e malattie tropicali
i) incidenti aerei in cui l’Assicurato sia coinvolto come passeggero, durante i viaggi aerei per trasporto pubblico o privato di passeggeri su velivoli o elicotteri
j) stato di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero, in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace
k) incidenti da circolazione stradale
l) attività sportive non professionistiche, tranne gli sport estremi così come indicato nell’art.
2.3 punto d).
Facciamo chiarezza
L'infortunio deve avvenire per causa esterna, violenta e fortuita.
Quindi se ad esempio lo sforzo fisico, il mal di schiena, il colpo di frusta o il male a un ginocchio sono dovuti a movimenti sbagliati o a posture non corrette, non sono infortuni e quindi non sono coperti da questo Modulo.
articolo 2. Che cosa non è assicurato
2.1. Persone non assicurabili
Non è assicurabile:
a) chi ha già compiuto 75 anni al momento della decorrenza del Modulo di polizza o dell’Appendice contrattuale
b) gli alcolisti, i tossicodipendenti, i malati di AIDS o sindromi correlate
c) il palombaro, il sommozzatore, lo stuntman, il collaudatore o il pilota di veicoli a motore o di mezzi subacquei, lo speleologo, il pilota di volo, il personale di volo, il pilota di deltaplano, il paracadutista
d) chi svolge lavori in miniera x xxxxx, attività circense, attività sportiva a titolo professionistico (sport professionistici, ossia tutti gli sport che per l'Assicurato sono l'attività professionale principale o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta), attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico
e) chi nelle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate non svolge attività amministrativa
f) chi non è residente in Italia.
la remunerazione indiretta: a titolo esemplificativo, possono essere buoni, voucher, ticket che sostituiscono la remunerazione in denaro
Se la Compagnia accerta che la persona indicata come Assicurato nel Modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale, al momento della decorrenza, non poteva essere assicurata, i premi pagati saranno restituiti al Contraente al netto delle imposte e il Modulo sarà annullato.
2.2 Inassicurabilità sopravvenuta cessazione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia la sopravvenuta inassicurabilità.
Se durante l'annualità di polizza l’Assicurato compie 75 anni, le coperture del Modulo continuano fino alla scadenza della polizza e non sarà più possibile rinnovarle tacitamente. Se l’Assicurato diventa alcolista, tossicodipendente, malato di AIDS o di sindromi a essa correlate, le coperture del Modulo cesseranno e la Compagnia, a fronte della comunicazione del Cliente o dell'Assicurato, restituirà al Cliente, al netto imposte i premi eventualmente incassati dopo che è venuta a conoscenza della perdita dei requisiti di assicurabilità.
2.3 Esclusioni
Le coperture del Modulo non sono valide, e quindi la Compagnia non paga l’indennizzo, in caso di infortuni causati da:
a) uso e guida di mezzi subacquei o aerei
b) partecipazione a gare automobilistiche/motoristiche e alle relative prove
c) guida di veicoli a motore da parte di soggetti che non hanno conseguito la relativa patente
d) pratica, a qualunque titolo, di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle sky, airboarding, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing)
e) dalla pratica, a titolo professionistico dei seguenti sport pericolosi: sci alpinismo (sci fuoripista e snowboard fuoripista), salto dal trampolino con sci e idrosci, bob e skeleton e simili, atletica pesante, sollevamento pesi, lotta nelle sue varie forme incluso il pugilato, arti marziali in genere, rugby, football americano, hockey a rotelle e su ghiaccio, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala U.I.I.A.(Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo incluso il rafting, hydrospeed e canoa e immersioni con autorespiratore
f) stato di ubriachezza alla guida di veicoli e da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci
g) contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo
h) atti di temerarietà (fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 1 Che cosa è assicurato lettera c), partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali per esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceaniche
i) trasformazioni o assestamenti dell’atomo e da accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radioterapiche)
j) terremoti e alluvioni.
Sono inoltre esclusi dalle coperture del Modulo gli infortuni provocati da:
• atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
• atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili (fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 1 Che cosa è assicurato lettera j).
Inoltre nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, le coperture del Modulo non valgono per gli infortuni avvenuti durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell’ONU.
La Compagnia paga l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato è già affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, verranno indennizzate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, la valutazione del grado di Invalidità permanente conseguente all'infortunio sarà fatta tenendo conto del grado di invalidità preesistente, sottraendo quindi le percentuali corrispondenti.
Cosa si intende per sport estremi?
Sono definiti sport estremi, quelle attività sportive anche tradizionali ma accomunate dalla ricerca di emozioni straordinarie, ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo ed un intenso impegno fisico. Queste attività implicano elevati rischi a causa di forti velocità, altezze, sforzi fisici, ambienti estremi, durata delle prestazioni.
articolo 3. Quali sono i limiti delle coperture
Limiti di copertura della garanzia Invalidità permanente
La Compagnia:
- non paga alcun indennizzo se l’invalidità è pari o inferiore al 4% (franchigia)
- se l’invalidità è superiore al 4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta.
Facciamo chiarezza vediamo un esempio
Danno quantificato da Tabella INAIL: 25% Franchigia: 4%
Indennizzo= danno quantificato da Tabella INAIL – Franchigia= 25%-4%= 21% Somma assicurata= 150.000 euro
Indennizzo=150.000 euro x 21%= 31.500 euro
Limiti di copertura della garanzia Inabilità temporanea
Se l’inabilità temporanea si verifica quando l’Assicurato è in territorio extra-europeo, l’indennizzo viene pagato soltanto per il periodo di degenza, documentata, in Istituto di cura; se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, l’Assicurato deve comunicarlo alla Compagnia entro 3 giorni lavorativi, per non perdere il diritto all’indennizzo.
Facciamo chiarezza vediamo un esempio
Pacchetto PREMIUM
Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di Inabilità Temporanea Franchigia: 4 giorni
Indennizzo = danno quantificato (10 giorni) – Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati
Somma assicurata = 100 euro Indennizzo = 100 euro x6 = 600 euro
DOVE VALGONO E QUANDO COMINCIANO E FINISCONO LE COPERTURE
Appendice alle Condizioni di Assicurazione del Modulo Infortuni
articolo 4. Dove valgono le coperture
Le coperture del Modulo Infortuni valgono in tutto il mondo, tranne quanto previsto all’articolo 2 Che cosa non è assicurato (Missioni ONU all’estero o Paesi in stato di guerra da oltre 14 giorni) e tranne le limitazioni riguardanti la prestazione per inabilità temporanea (art.
10.1 – Obblighi dell’Assicurato e documentazione per la gestione del sinistro – Inabilità temporanea).
articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti
Il premio da pagare per le coperture del Modulo Infortuni è determinato in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo dovuto per il sinistro.
articolo 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture
Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell’Appendice contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.
In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.
articolo 7. Obblighi dell'Assicurato - Aggravamento, diminuzione e cessazione del rischio
Il Cliente o l’Assicurato deve comunicare alla Compagnia anche per il tramite della Banca ogni variazione dell’attività professionale che comporti aggravamento o diminuzione del rischio assicurativo nonché ogni variazione dello status professionale dichiarati all’acquisto del Modulo.
Se la nuova attività professionale comunicata è compresa tra quelle non assicurabili di cui all’art. 2.1 Persone non assicurabili, il Modulo cesserà e la Compagnia restituirà al Cliente i premi, al netto delle imposte, eventualmente incassati dopo la ricezione della comunicazione.
articolo 8. Modifiche del premio
La Compagnia può variare unilateralmente l’importo del premio del Modulo, comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture. In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo, per iscritto o seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia.
Se il Cliente non effettua la disdetta del Modulo, le coperture del Modulo si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.
articolo 9. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Oltre a quanto previsto dalla Sezione I delle Condizioni di Assicurazione, se tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio oppure sul grado di invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici. Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico; il terzo medico, deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato o dei suoi Beneficiari, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il Collegio Medico può rinviare a data da definirsi dal Collegio l’accertamento definitivo dell’invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
La richiesta può essere inviata tramite:
posta a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx
all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx al numero di fax +39 011.093.10.62.
SEZIONE III
NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 10. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno
L’Assicurato, entro 10 giorni dalla data del sinistro, deve denunciare il sinistro alla Compagnia telefonando al numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00 oppure utilizzando una delle seguenti modalità:
email, all'indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Xxx Xxx Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
La denuncia deve contenere:
• la descrizione dell’infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato
• la documentazione specifica in base alla garanzia prestata, come riportato nell'articolo 10.1
Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.
Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
La Compagnia può richiedere la documentazione che attesti l’attività professionale svolta al momento del sinistro.
Se la Compagnia accerta che l’attività professionale svolta è diversa da quella dichiarata sul Modulo di Polizza o sull’Appendice contrattuale e che non è stata fatta alcuna comunicazione successiva di variazione da parte del Cliente o dell’Assicurato, l’indennizzo verrà pagato secondo quanto riportato nella tabella qui di seguito:
Attività al momento del sinistro | Attività dichiarata in polizza | |||
Classe 4 | Classe 3 | Classe 2 | Classe 1 | |
Classe 4 | 100% | 80% | 60% | 40% |
Classe 3 | 100% | 100% | 80% | 60% |
Classe 2 | 100% | 100% | 100% | 80% |
Classe 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Attività non assicurabile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertanto:
- se l’attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una classe di rischio superiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, la Compagnia pagherà all’Assicurato un indennizzo pari a quello previsto per la classe di rischio relativa all’attività professionale dichiarata al momento della sottoscrizione
- se l’attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una classe di rischio inferiore a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, la Compagnia pagherà all’Assicurato l’indennizzo corrispondente alla classe di rischio dichiarata al momento del sinistro, ricalcolerà il nuovo premio, in base alla tariffa in corso sulla polizza e rimborserà il maggior premio pagato, al netto delle imposte, a partire dalla data di modifica dell’attività professionale (documentata dall’Assicurato) fino alla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della nuova attività professionale.
Vediamo un esempio
attività dichiarata in polizza – classe di rischio 1 - albergatore
attività al momento del sinistro – classe di rischio 3 – tornitore
Ipotizzando un indennizzo di 10.000 euro, l’indennizzo effettivamente liquidato sarà pari a
6.000 euro. Verrà corrisposto un indennizzo ridotto pari al 60% come riportato nella tabella di cui sopra.
Per informazioni sullo stato del sinistro si può telefonare alla Compagnia, al numero verde 800.124.124, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.
10.1 Obblighi dell’Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri
La documentazione che deve essere fornita varia in base alla garanzia.
La Compagnia si riserva di richiedere, ove necessario, ulteriore documentazione.
Garanzia Morte da infortunio
In caso di morte dell’Assicurato, i beneficiari della prestazione dovranno fornire copia del certificato di morte, dichiarazione sostitutiva o atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi o altra documentazione richiesta da parte della Compagnia per preparare la pratica e per rispettare le disposizioni di legge (per esempio, in caso di minorenni o soggetti incapaci, un decreto del giudice tutelare).
ulteriore documentazione: si intende per esempio il verbale dell’Autorità che ha accertato l’infortunio, la patente di guida
presidi correttivi: si intende ciò che occorre per curare e combattere una malattia o una malformazione, come ad esempio occhiali, lenti correttive e apparecchi acustici
Garanzia Invalidità permanente
L’Assicurato o gli aventi diritto, devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico che attesti l’infortunio e documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla Compagnia:
- gli eventuali ulteriori certificati medici
- la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in possesso, compreso il certificato di guarigione o documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi che rendono invalidi
- ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta della Compagnia, ritenuta necessaria per valutare il sinistro.
L’Assicurato potrà essere sottoposto alla visita medico-legale di controllo e agli eventuali accertamenti o controlli medici su richiesta della Compagnia e dovrà fornire ogni informazione relativa all'infortunio e alle conseguenti lesioni.
La valutazione dell’invalidità deve essere fatta in Italia.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 1 Che cosa è assicurato, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio denunciato e prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, dopo aver ricevuto il certificato di morte dell’Assicurato, l’atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi e, in caso di minorenni o soggetti incapaci, il decreto del giudice tutelare, paga agli eredi o a chi ha diritto all’indennizzo:
• l’importo già concordato con l’Assicurato oppure in mancanza
• l’importo offerto all’Assicurato oppure,
• se non vi è stata l’offerta, l’importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia in base alla documentazione sopra richiamata.
Accertamento del grado di invalidità permanente
La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell’allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL), presente nelle Condizioni del presente Modulo (Allegato 1) e secondo questi criteri:
• la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
• se l’infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso
• la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%
• nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta
• in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella INAIL (Allegato 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente
• in caso di xxxxxxxxxx, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa
• per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi.
Garanzia Inabilità temporanea
L’inabilità deve essere documentata da certificazione medica attestante la lesione e la relativa prognosi: l’Assicurato deve quindi fornire un certificato medico con la prognosi circa la ripresa dell’attività lavorativa ed eventuale certificato di ricovero in Istituto di cura. Dopo il primo certificato, se alla sua scadenza l’inabilità permane, la certificazione del medico deve essere rinnovata. Senza questo rinnovo, l’indennizzo sarà pagato considerando come data di guarigione quella indicata nell’ultimo certificato regolarmente inviato, a meno che la Compagnia possa stabilire una data precedente, anche per effetto di una verifica in seguito a accertamenti medico legali.
L’inabilità inizia dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio.
Se l’inabilità temporanea si verifica quando l’Assicurato si trova in territorio extraeuropeo, l’indennizzo spetta soltanto per il periodo di degenza, documentata, in Istituto di cura; se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, questo deve essere comunicato alla Compagnia entro 3 giorni lavorativi per non perdere il diritto all’indennizzo. Diversamente il diritto all’indennizzo decade.
Garanzia Diaria da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura, l’Assicurato deve fornire copia della cartella clinica completa. In tutti i casi (Invalidità Permanente, Diaria da ricovero, Inabilità Temporanea) la spesa relativa alla documentazione medica che l’Assicurato deve produrre resta a suo carico.
Assistenza
Per attivare le prestazioni assicurative legate a un infortunio accaduto durante il periodo di validità della polizza, occorre prima di tutto contattare la Centrale Operativa di IMA Italia Assistance S.p.A. attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, telefonando ai numeri:
dall’ITALIA: 800.124.124
dall’ESTERO: +39 02.30328013
Il servizio informazioni e supporto è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Articolo 11. Valutazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo
In caso di Morte da infortunio, la Compagnia effettua la necessaria valutazione dell’esito del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
In caso di Invalidità Permanente, Inabilità temporanea e Diaria da Ricovero, la Compagnia, dopo aver svolto la valutazione secondo quanto riportato agli articoli 1 Che cosa è assicurato e 10.1 Obblighi dell’Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri deve comunicare all’Assicurato l’esito della valutazione del sinistro e l’eventuale proposta di indennizzo, entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o di altra documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione di postumi invalidanti e della restante documentazione richiesta.
Articolo 12. Termini per il pagamento dei sinistri
xxxx: in generale si intende il ritardo nell'adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 13. Anticipo dell'indennizzo
L’Assicurato, se non sono sorte contestazioni sull’operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell’indennizzo in questi casi:
• Invalidità permanente: se sono trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e se la presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Compagnia in base alla documentazione ricevuta supera il 25%, può essere pagato all’Assicurato un anticipo del 50% di quello che spetterebbe in base all' indennizzo definitivo ipotizzato
• Inabilità temporanea: avvenuta la guarigione clinica la Compagnia, in base alla documentazione fornita, paga all’Assicurato l’indennizzo maturato fino al momento della richiesta.
Articoli 14. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicurative richiedendo a ciascuno l’indennizzo/ risarcimento dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall’Art. 1910 del Codice Civile.
GLOSSARIO
APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Contraente per l’acquisto o per l’eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.
ASSICURATO
La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
BENEFICIARIO
La persona che viene designata a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra 3 – 10138.
CONTRAENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e che risiede stabilmente in Italia.
CONVIVENZA MORE UXORIO
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.
DIARIA
La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Struttura organizzata, specializzata nel settore sanitario, che eroga il servizio di assistenza agli Assicurati.
INABILITÀ TEMPORANEA
Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato a svolgere l’attività lavorativa dichiarata in polizza.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day-hospital, pubblici o privati, regolarmente autorizzati a svolgere assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
LAVORATORE AUTONOMO
la persona fisica che debba presentare ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF) una dichiarazione da cui risulta la percezione di uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53(redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
LAVORATORE NON AUTONOMO
La persona obbligata a svolgere il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
NON LAVORATORE
Persona che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore non autonomo.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio e che può essere verificata.
MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell’Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato e la durata delle coperture assicurative.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati
RICOVERO
Permanenza in istituto di cura con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
SINISTRO
L’evento dannoso per cui è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata sul Modulo di polizza o sull’Appendice contrattuale in base al quale è stipulata l’Assicurazione.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza Infortuni.
ALLEGATO 1
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE | DX | SX |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva Tabella 2 | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
• con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
• senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | nessuna | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
• per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
• per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | 65 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell'indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell'anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75: | ||
• in semipronazione | 30 | 25 |
• in pronazione | 35 | 30 |
• in supinazione | 45 | 40 |
• quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
DESCRIZIONE | DX | SX |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
• in semipronazione | 40 | 25 |
• in pronazione | 45 | 40 |
• in supinazione | 55 | 50 |
• quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15 | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
• in semipronazione | 22 | 18 |
• in pronazione | 25 | 22 |
• in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZAVISIVA (INAIL INDUSTRIA)
VISUS PERDUTO | VISUS RESIDUO | INDENNIZZO DELL’ OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE) | INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVAMAGGIORE (OCCHIO MIGLIORE) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Guida alla lettura
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Ulteriore nota esplicativa
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore.
ALLEGATO 3
TABELLA PROFESSIONI E CLASSI DI RISCHIO
PROFESSIONE | CATEGORIA PROFESSIONALE | CLASSI DI RISCHIO |
Abbattitori di piante | AGRICOLTORI\ ALLEVATORI\ PESCATORI\ BOSCAIOLI\ MARINAI | 4 |
Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti (che svolge attività manuali) | OPERAI\ARTIGIANI | 3 |
Addetti agli zoo | TECNICI \ PERITI | 3 |
Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 4 |
Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Addetto Pompe funebri | OPERAI\ARTIGIANI | 2 |
Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Agenti di commercio | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Agenti/ispettori di assicurazione | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Agenzia di recapito (fattorini) | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 3 |
Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \BOSCAIOLI \ MARINAI | 2 |
Agricoltori che lavorano manualmente | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Agronomi | TECNICI \ PERITI | 1 |
Albergatori con prestazioni manuali | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Albergatori senza prestazioni manuali | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Allenatori sportivi | OPERATORI NEL SETTORE SPORT | 2 |
Allevatori di altri animali | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Allevatori di bestiame che non prestano opera manuale | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Allevatori di equini, bovini, suini | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 4 |
Altri artigiani con uso di macchine | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Altri artigiani senza uso di macchine | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Ambulante | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 3 |
Amministratori | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 1 |
Analisti chimici | TECNICI \ PERITI | 2 |
Antennisti (installatori di antenne radio TV) | TECNICI \ PERITI | 3 |
Antiquari senza restauro | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Archeologo | TECNICI \ PERITI | 3 |
Architetti che accedono anche ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 3 |
Architetti occupati prevalentemente all’esterno ma senza accesso ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 2 |
Architetti occupati prevalentemente in ufficio | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Archivista , bibliotecario | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 1 |
Argentieri/doratori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Arredatore | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Arrotino | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Articoli igienico-sanitari con installazione | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Articoli in pelle, calzature | OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE | 2 |
Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Assistenti sociali | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 2 |
Attrezzisti, macchinisti (settore spettacolo) | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 3 |
Autisti di ambulanza, autofunebri, | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autisti di autobus pubblici, da turismo o di autovetture in servizio privato | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 4 |
Autisti di motocarri senza carico e scarico | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autisti di taxi, autonoleggio | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc. | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Autoriparatori (carrozzieri o meccanici) | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Avvocati e procuratori legali | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 2 |
Ballerini | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 3 |
Bambinaie, baby-sitter,badanti | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 2 |
Bambini (0-13 anni) | Xxxxxxx (0-13 anni) | 1 |
Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche, paninoteche | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Xxxxxxxx, parrucchieri da donna | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Benestanti senza particolari occupazioni | NON LAVORATORI | 1 |
Bidelli | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 2 |
Bigliettaio e cassiere di cinema o teatro | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Biologi/addetti a laboratori di analisi | TECNICI \ PERITI | 1 |
Caldaista | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Callisti, manicure, pedicure, estetisti | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 2 |
Calzolai | OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE | 2 |
Camerieri | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Cantoniere | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali,guardie portuali, pubblica sicurezza (personale amministrativo) | PUBBLICA SICUREZZA - personale amministrativo | 2 |
Carpentieri in legno o ferro | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Cartolerie, librerie, edicole | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Casalinghe | CASALINGHE | 3 |
Casalinghi, armi | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Casari | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Casellante | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 2 |
Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Certificatore di qualità | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Certificatori di bilancio e revisori dei conti | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 1 |
Clero (appartenenti al) | NON LAVORATORI | 2 |
Commercialisti | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 1 |
Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 2 |
Commesso | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Concessionari auto-motoveicoli | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Conciai | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Consulente di lavoro | AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE | 1 |
Corniciai | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Cuochi | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 3 |
Demolitori di autoveicoli | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Diplomatici | POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI | 2 |
Dirigenti occupati anche all’ esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc. | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 3 |
Dirigenti occupati anche all’esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc. | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 2 |
Dirigenti occupati solo in ufficio | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 1 |
Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro | ARCHITETTI \ INGEGNERI \GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Disegnatori occupati solo in ufficio | ARCHITETTI\ INGEGNERI \GEOMETRI\ DISEGNATORI | 1 |
Disinfestatore \ derattizzazione | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Disoccupato - Non Lavoratore | NON LAVORATORI | 1 |
Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 3 |
Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Domestici | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Elettrauto | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Elettricisti che lavorano anche all’ esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Elettricisti che lavorano solo all’interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Elettrodomestici, radio-TV, mobili, articoli igienico-sanitari: con o senza installazione | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Enologi ed enotecnici TECNICI \ PERITI 1 Esercito, marina militare ed aviazione - personale amministrativo | ESERCITO - personale amministrativo | 2 |
Xxxxxx anche su impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Xxxxxx solo a terra | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Facchini (portabagagli di piccoli colli) | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.) | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 4 |
Falegnami | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Farmacisti | FARMACIE | 1 |
Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Ferroviere: macchinista | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Ferroviere: personale viaggiante OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI 2 Floricoltori | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 1 |
Fochista | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Fonditori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Fotografi anche all’esterno | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Fotografi solo in studio | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Frutta e verdura, fiori e piante | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Geologi | TECNICI \ PERITI | 1 |
Geometri che accedono anche ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 3 |
Geometri occupati anche all’esterno ma senza accesso ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \GEOMETRI \ DISEGNATORI | 2 |
Geometri occupati solo in ufficio | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Giardinieri - Vivaisti | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 2 |
Giocattoli, articoli sportivi | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Giornalisti (cronisti, corrispondenti) | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Gommisti/vulcanizzatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Grafici | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Gruista | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Guardiacaccia, guardiapesca, guardie campestri, guardie forestali | SICUREZZA | 2 |
Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo | SICUREZZA | 2 |
Guide turistiche | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Idraulici solo all’interno di edifici o a terra | OPERAI \ARTIGIANI | 3 |
Imbianchini anche all’esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti | OPERAI \ARTIGIANI | 4 |
Imbianchini solo all’interno di edifici e senza l’uso di lunghe scale, impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Impiegati amministrativi in genere | IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI | 1 |
Impiegati in agenzie d’affari, di pubblicità e di viaggi | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori manuali | IMPRENDITORI | 4 |
Imprenditori in genere che non lavorano manualmente | IMPRENDITORI | 1 |
Incisori/coniatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Indossatori e modelli | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Infermieri diplomati | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 3 |
Ingegneri che accedono anche ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 3 |
Ingegneri occupati anche all’ esterno ma senza accesso ai cantieri | ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI | 2 |
Xxxxxxxxx occupati solo in ufficio | ARCHITETTI \ INGEGNERI \GEOMETRI \ DISEGNATORI | 1 |
Insegnanti di alpinismo, guide alpine | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di judo, karatè , od altri similari, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 1 |
Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Insegnanti di nuoto e bagnini | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 4 |
Installatore di distributori automatici | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso impalcature e ponteggi | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Installatore di tende , veneziane , serramenti senza uso impalcature e ponteggi | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Interprete | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 1 |
Istruttori di pratica (guida) di scuola guida | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 3 |
Istruttori di teoria di scuola guida | INSEGNANTI \ ISTRUTTORI | 1 |
Lattonieri anche su impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Litografi e tipografi | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Magistrati | POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI | 2 |
Magliaie | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Marinai con uso di macchine | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 4 |
Marinai senza uso di macchine | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 1 |
Marmisti (posatore) solo a terra | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Marmisti anche su impalcature e ponti | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Massaggiatori, fisioterapisti | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Materassai | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Mediatori di bestiame | INTERMEDIARI \ MEDIATORI | 2 |
Mediatori in genere (escluso bestiame) | INTERMEDIARI \ MEDIATORI | 1 |
Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive) | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 3 |
Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Mobilieri: fabbricazione mobili in legno | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Mototaxi | OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE | 3 |
Muratori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Notai | AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI | 1 |
Odontotecnici | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Oreficerie, orologerie, gioiellerie | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi) | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Ostetriche | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Paramedico | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 2 |
Pavimentatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Pensionati | NON LAVORATORI | 2 |
Periti liberi professionisti occupati anche all’esterno | TECNICI \ PERITI | 0 |
Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx costiera) | AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI | 3 |
Piastrellista | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Pittore | OPERAI \ ARTIGIANI | 1 |
Politico | POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI | 1 |
Portavalori | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Portuale (esclusi i facchini) | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 3 |
Postino | OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI | 2 |
Programmatore, consulente informatico | TECNICI \ PERITI | 2 |
Promotore finanziario | AGENTI COMMERCIO\ASSICURAZIONE\ BORSA\IMMOBILIARE | 2 |
Restauratori e antiquari (esclusi mobili e senza uso di impalcature) | OPERAI\ARTIGIANI | 2 |
Restauratori e antiquari (escluso mobili e con uso di impalcature) | OPERAI\ARTIGIANI | 4 |
Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature) | OPERAI\ARTIGIANI | 2 |
Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature | OPERAI\ARTIGIANI | 4 |
Restauratori ed antiquari con restauro di mobili | OPERA \ARTIGIANI | 1 |
Riparatori elettrodomestici e computer | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Ristoranti, trattorie, pizzerie | OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE | 2 |
Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Saldatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Sarti | OPERAI \ ARTIGIANI | 2 |
Scrittori | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 1 |
Scultori/Intagliatori | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Spazzacamino | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Stilista | OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA’ \ INFORMAZIONE | 2 |
Studenti | STUDENTI | 1 |
Studenti (>13 anni) di scuola professionale | STUDENTI | 1 |
Studenti (>13 anni) non di scuola professionale | STUDENTI | 1 |
Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 1 |
Tappezzieri | OPERAI \ ARTIGIANI | 3 |
Topografi | TECNICI \ PERITI | 2 |
Tornitori | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Usciere | OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI | 1 |
Veterinari | OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO | 3 |
Vetrai | OPERAI \ ARTIGIANI | 4 |
Vetrinisti | OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI | 2 |
Vigili del fuoco | VIGILI DEL FUOCO | 4 |
Vigili urbani | VIGILI URBANI | 2 |
ALLEGATO 4
TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNIO
ANCA O BACINO (NO FEMORE NO COCCIGE) | INDENNIZZO BASE (euro) | INDENNIZZO PLUS (euro) |
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta | 2.000 | 4.000 |
Una frattura esposta | 1.000 | 2.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 500 | 1.000 |
FEMORE / TALLONE | ||
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta | 1.500 | 3.000 |
Una frattura esposta | 1.000 | 2.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 500 | 1.000 |
XXXXX, XXXXXX, CLAVICOLA, XXXXXX, AVAMBRACCIO, XXXXX | ||
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta | 1.750 | 2.500 |
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta | 500 | 1.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 350 | 000 |
XXXXXXXX XXXXXX | ||
Esposte | 500 | 1.000 |
Tutte le altre fratture scomposte | 400 | 800 |
SCAPOLA, ROTULA, STERNO, MANO (NO POLSO, DITA) PIEDE (NO DITA E TALLONE) | ||
Tutte le fratture esposte | 500 | 1.000 |
Tutte le fratture composte / scomposte | 400 | 800 |
COLONNA VERTEBRALE (NO COCCIGE) | ||
Frattura corpo / anello vertebrale | 2.000 | 4.000 |
Frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo | 1.000 | 2.000 |
Frattura che determina un danno neurologico permanente | 500 | 1.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 500 | 1.000 |
UNA O PIU' COSTOLE, ZIGOMO, COCCIGE, MASCELLA SUP + INF, NASO, UNA O PIU' DITA PIEDE / MANO | ||
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta e una esposta | 500 | 1.000 |
Una frattura esposta | 250 | 500 |
Fratture multiple di cui almeno una scomposta | 250 | 500 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 150 | 300 |
CRANIO | ||
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta | 1.750 | 2.500 |
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta | 500 | 1.000 |
Frattura del cranio che necessiti di intervento chirurgico | 500 | 1.000 |
Tutti gli altri tipi di fratture | 350 | 750 |
LUSSAZIONI | ||
Xxxxxxx vertebrale | 1.500 | 3.000 |
Anca | 1.000 | 2.000 |
Ginocchio | 500 | 1.000 |
Polso o gomito | 400 | 800 |
Caviglia o spalla, Xxxxxxxx, una o più dita del Piede / Mano | 300 | 600 |