ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. In conformità alla normativa di legge, il concessionario ha l’obbligo di consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copie, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse personale, concreto e motivato. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative ai servizi oggetto del presente disciplinare d’oneri. Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all’osservanza del segreto d’ufficio e professionale. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all’altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d’ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1 Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda Sanitaria ai sensi della normativa vigente.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1. In conformità al disposto di cui agli articoli 23 L. n. 241/1990 e n. 2 D.P.R. n. 352/1992, il concessionario ha l’obbligo di consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copie, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse personale, diffuso, concreto e motivato.
2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative ai servizi oggetto del presente capitolato d’oneri.
3. Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all’osservanza del segreto d’ufficio e professionale.
4. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all’altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d’ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1. All’AVIS è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’AOU con le modalità di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Capo I Disposizioni sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Alla Fratres Riviera del corallo è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’ATS Sardegna con le modalità di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1. Il Nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.
3. Il Nucleo di valutazione relaziona, con cadenza periodica, agli organi di vertice dell’Amministrazione sui risultati dell’attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell’organizzazione complessiva dell’Ente.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1. Il diritto di accesso è disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni e dall’apposito Regolamento Provinciale “Regolamento sul diritto dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed all’accesso ai documenti amministrativi”.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1. All’Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di ASL3 ai sensi della normativa vigente
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. (Capo V, artt. Da 22 a 28 legge n. 241/1990 e s.m.i.)
1. L’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato da apposito regolamento adottato in applicazione del capo V, artt. da 22 a 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.