Procedimenti amministrativi. La tutela legale sussiste, in conformità all'art. 4 comma 1, in procedimenti amministrativi dal momento in cui la Pubblica Amministrazione ha infranto o avrebbe infranto degli obblighi amministrativi o delle norme di legge.
Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: ⎯ autorizzazione della SICAV o della SICAF (termine: 90 giorni); ⎯ autorizzazione della SICAV o della SICAF sotto soglia (termine: 90 giorni); ⎯ divieto di continuare l’operatività sopra le soglie (termine: 60 giorni).
Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: ⎯ approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF (termine: 90 giorni).
Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrati di cui al presente capitolo: ⎯ autorizzazione della SGR e della SGR sotto soglia (termine: 90 giorni); ⎯ modifiche all’operatività connesse alla prestazione di nuovi servizi (termine: 60 giorni); ⎯ divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR (termine: 60 giorni).
Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui la presente capitolo: ⎯ divieto di assumere partecipazioni (termine: 60 giorni).
Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: ⎯ autorizzazione alla fusione o scissione di SGR (termine: 60 giorni).
Procedimenti amministrativi. IV.1. Procedimenti amministrativi relativi all’obbligo di riserva minima
Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: — autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità (Allegato II.5.1, Sezione II, par. 1.4.) (termine: 90 giorni); — autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 5) (termine: 90 giorni) ; — autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 6;) (termine: 90 giorni). SEZIONE II L’ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:
Procedimenti amministrativi. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente capitolo sono: - per l’autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale degli istituti, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi; - per l’autorizzazione di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di istituti, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la sospensione o revoca dell’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni nel capitale di istituti, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali dell’istituto, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008; - per la sospensione di esponenti aziendali dell’istituto, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale territorialmente competente, individuati in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. Documentazione riguardante il requisito di onorabilità dei partecipanti
Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: − approvazione del regolamento del fondo (termine: 60 giorni); − approvazione delle modifiche del regolamento del fondo (termine: 60 giorni).