Segreto d’ufficio Clausole campione

Segreto d’ufficio. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, il personale impiegato dall’Ente è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. L’Ente assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni previste dalla presente convenzione mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Segreto d’ufficio. 1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto. 2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dei servizi. 3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Segreto d’ufficio. Il personale utilizzato per l’esplicazione del servizio da parte dell’aggiudicatario dovrà mantenere il segreto d’ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio. L’Aulss 8 Berica avrà il diritto di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’aggiudicatario che divulgheranno qualsiasi notizia sui pazienti, sul personale e sull’organizzazione dell’Aulss, sulle terapie o altro. L’aggiudicatario dovrà informare di quanto sopra il personale e vigilare del rispetto della norma.
Segreto d’ufficio. L’Impresa appaltatrice, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Trieste, non dovrà divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alla attività svolta dall’Amministrazione o di terzi di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto. L’impresa si impegna pertanto all’osservanza del segreto d’ufficio.
Segreto d’ufficio. Il Concessionario e gli addetti ai servizi dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione, l’andamento della struttura e la situazione socio-sanitaria degli ospiti, dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio.
Segreto d’ufficio. 1. L’impresa aggiudicataria è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all’osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli utenti di Opera Universitaria, l’attività dell’Ente e gli interventi di manutenzione. 2. L’impresa aggiudicataria è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti all’Amministrazione o a terzi, a seguito di violazione dell’obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.
Segreto d’ufficio. La Ditta appaltatrice ed il suo personale devono mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l’organizzazione e l’andamento dei reparti e dell’Ente, nonché fatti o notizie riguardanti direttamente gli ospiti. E’ fatto obbligo alla Ditta appaltatrice ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui alla L.196/2003. Violazioni di tali obblighi costituiscono infrazione grave agli effetti contrattuali.
Segreto d’ufficio. Il personale dipendente dalla ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Istituto, delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del servizio. Essi dovranno inoltre astenersi da intrattenere conversazioni con i degenti o i dipendenti dell’Istituto circa impressioni o notizie su medici, terapie od altro. I dipendenti della Ditta Aggiudicataria che non ottempereranno ai disposti del presente articolo dovranno essere immediatamente allontanati dal servizio su semplice richiesta dei funzionari dell'Istituto.
Segreto d’ufficio. 1. Le informazioni e i documenti comunicati da un’Autorità all’altra restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente per l’Autorità che li ha comunicati per prima. 2. In ogni caso, ciascuna Autorità, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, fa presente all’altra il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.
Segreto d’ufficio. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale il segreto d’ufficio e a non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l’espletamento del proprio lavoro. Va inoltre evitata ogni forma di familiarità con gli Ospiti suscettibile di creare situazioni di dipendenza o di disagio. Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, a qualunque titolo acquisita o prodotta dalla Ditta e contenente dati personali sugli Ospiti, in particolare quelli di natura sensibile, dovranno essere trattati rispettando i criteri previsti dallo specifico Regolamento dell’Asp nonché del relativo Documento Programmatico della Sicurezza e di ogni disposizione di legge in materia. L’ASP si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio degli addetti che durante l’orario di lavoro si intratterranno indebitamente con gli Ospiti o forniranno agli stessi pareri, impressioni sulle terapie o dovessero tenere altri comportamenti in contrasto con le norme sulla tutela della privacy.