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Accettazione dell’intervento Clausole campione

Accettazione dell’intervento. Alla conclusione dell’intervento o, nel caso siano previsti più rilasci, a ciascun rilascio, EQ procederà a verificare la conformità tra quanto realizzato in esecuzione dell’intervento e quanto previsto dal piano delle attività accettato da EQ nonché a verificare gli effettivi risultati ottenuti (ad es. grado di comprensione ed apprendimento dei corsi di formazione; accuratezza e completezza della documentazione prodotta, ecc.). L’intervento s’intenderà accettato a seguito dell’esito positivo della suddetta verifica. L’esito dell’attività di verifica risulterà da apposito verbale.
Accettazione dell’intervento. Un progetto di sviluppo (attività realizzative) prevede i seguenti rilasci (intermedi e finali) oggetto di accettazione: • la documentazione tecnica dell’intervento, nonché, per gli interventi di MEV, la documentazione tecnica dell’applicativo aggiornata; • il software realizzato (codice sorgente, script database, file di configurazione, etc.). Ai fini dell’accettazione dell’intervento EQ effettuerà, al termine dello stesso, il collaudo del software realizzato e la verifica della documentazione tecnica prodotta. I rilasci intermedi saranno oggetto di collaudo/verifica da parte di EQ, secondo quanto previsto della metodologia di cui all’allegato A. Ciascun intervento sarà accettato quando: • il software è corredato da documenti di analisi funzionale e tecnica, redatti nel rispetto della metodologia di cui all’allegato A; • il software realizzato supera con esito positivo il collaudo di accettazione di EQ. L’esito delle suddette attività di collaudo e verifica risulteranno da apposito verbale.
Accettazione dell’intervento. Alla conclusione dell’intervento o, nel caso siano previsti più rilasci, a ciascun rilascio, AdeR procederà a verificare la conformità tra quanto realizzato in esecuzione dell’intervento e quanto previsto dal piano delle attività accettato da AdeR nonché a verificare gli effettivi risultati ottenuti (ad es. grado di comprensione ed apprendimento dei corsi di formazione, accuratezza e completezza della documentazione prodotta, ecc.). L’intervento s’intenderà accettato a seguito dell’esito positivo della suddetta verifica. L’esito dell’attività di verifica risulterà da apposito verbale.
Accettazione dell’intervento. Un progetto di sviluppo (attività realizzative) prevede i seguenti rilasci (intermedi e finali) oggetto di accettazione: o la documentazione tecnica dell’intervento, nonché, per gli interventi di MEV, la documentazione tecnica dell’applicativo aggiornata;

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  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera mm), del Regolamento generale. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.