Contratto di Assicurazione Multirischi
Contratto di Assicurazione Multirischi
per l’Azienda Agricola e l’Azienda Agrituristica.
Modello 3022 – Ed. 01.04.2014
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Divisione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
UnipolSai AGRICOLTURA
Ed. 01.04.2014
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A. INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 12
1 - Informazioni generali 2 di 12
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 12
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 di 12
3 - Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 3 di 12 4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 5 di 12
5 - Aggravamento o diminuzione del rischio 5 di 12
6 - Premi 5 di 12
7 - Rivalse 6 di 12
8 - Diritto di recesso 6 di 12
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 6 di 12 10 - Legge applicabile al contratto 6 di 12
11 - Regime fiscale 6 di 12
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 7 di 12
12 - Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo 7 di 12
13 - Reclami 7 di 12
14 - Perizia contrattuale e arbitrato 8 di 12
GLOSSARIO 9 di 12
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
A. INCENDIO 2 di 60
B. FURTO E RAPINA 10 di 60
C. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA 15 di 60
D. RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA 23 di 60
E. TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI 26 di 60
F. ELETTRONICA 28 di 60
G. INFORTUNI 31 di 60
H. SINISTRI 40 di 60
I. ASSISTENZA 46 di 60
L. CONDIZIONI GENERALI COMUNI 52 di 60
NORME GIURIDICHE 54 di 60
3
INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
Modello 3022
1 di 12
1
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
1 NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di as- sicurazione Aziende agricole e Aziende agri- turistiche “UnipolSai AGRICOLTURA” (Rego- lamento Isvap n. 3 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazio- nidella garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione con- tenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Interme- diario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’at- tività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facen- te parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111
- telefax: 051.375349
- siti internet:
xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
- indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pub- blicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I del- l’Albo delle Imprese di Assicurazione pres- so l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimonia- le dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relati- vo all’esercizio 2012, il patrimonio netto del- l’Impresa è pari ad € 1.627.332.680,00, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad
€ 432.759.706,00. L’indice di solvibilità (da in- tendersi quale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.
2 di 12
NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non infe- riore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia al- l’Articolo 6 delle Condizioni Generali Comuni per gli aspetti di dettaglio.
Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa allascadenza senza obbligo di disdet- ta.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Con- dizioni di assicurazione, sono le seguenti:
a) INCENDIO: la Compagnia, nella forma a VALORE INTERO, purché non diversamen- te previsto alle singole garanzie, indenniz- za i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: incendio, fulmine, urto di veicoli di terzi, onda sonica, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, ca- duta di satelliti artificiali, esplosione, im- plosione, scoppio; nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Articolo 1.1 e seguenti del settore INCENDIO delle Condizioni di as- sicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
b) FURTO E RAPINA: la Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLU- TO, indennizza l’Assicurato dei danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da Furto e rapina commessi nei locali contenenti le cose assicurate nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Articolo 1.1 e seguenti del settore FURTO E RAPINA delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
c) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA: la Compagnia si obbliga a te-
nere indenne l’Assicurato di quanto que- sti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATERIA-
LI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in re- lazione all’attività per la quale è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa deri- vare all’Assicurato da fatto colposo o do- loso di persone delle quali debba rispon- dere. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore RESPONSA- BILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA.
d) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA: la Garanzia Base (com- prese eventuali condizioni particolari richiamate) del settore RESPONSABILI- TÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA, a parziale deroga dell’art. 1.2 lett. j) della stessa, è estesa all’attività di agriturismo svolta presso l’azienda assicurata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazio- ne del settore RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA.
e) TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICO- LI: con lapresente sezione si assicurano gli enti descritti nelladefinizione MACCHINA- RI AGRICOLI e identificati nella“PARTE B” di polizza, che s’intendono esclusi dai set- tori INCENDIO e FURTO E RAPINA. Per gli aspetti didettaglio si rinvia all’Articolo 1.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore TUTTI I DANNI AI MACCHINA- RI AGRICOLI.
f) ELETTRONICA: la Compagnia, nella forma a VALORE INTERO, indennizza i danni ma- teriali e diretti alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assicurate, collaudate, installate e pronte per l’uso a cui sono destinate, causati da fenomeni elettrici, errori dell’operatore, errata manovra, di- fetti di funzionamento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 1.1 e seguenti delleCondizioni di assicurazione del set-
3 di 12
NOTA INFORMATIVA
tore ELETTRONICA.
g) INFORTUNI 24 ORE SU 24 DELL’IMPREN- DITORE AGRICOLO E DEI SUOI FAMILIA- RI: l’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato, nominativamente indicato nella “PARTE B” di polizza, subisca nello svolgimento sia della propria attività la- vorativa che di ogni altra attività che non abbia carattere lavorativo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 1.1 e se- guenti delle Condizioni di assicurazione del settore INFORTUNI.
h) INFORTUNI PER GLI OSPITI DELL’AZIEN- DA AGRITURISTICA: l’assicurazione vale per gli infortuni che gli ospiti dell’AZIENDA AGRITURISTICA subiscano durante il pe- riodo di soggiorno nell’azienda assicurata, ad esclusione di quelli derivanti da equita- zione. La garanzia inizia al momento del- l’arrivo presso l’azienda e termina l’ultimo giorno di soggiorno al momento della par- tenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 4.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazione del settore INFORTUNI.
i) ASSISTENZA: la Compagnia si obbliga a mettere ad immediata disposizione del- l’Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizioni di assicurazione, un aiuto nel caso in cui questi venga a tro- varsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dall’Articolo 2.1 e seguenti delle Condizioni di assicurazio- ne del settore ASSISTENZA, ai quali si rin- via per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospen- sioni della garanzia che possono dar luo- go alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:
1.2 Settore Incendio
1.2 Settore Furto e rapina
1.2 Settore Responsabilità civile dell’azien- da agricola
1.2 Settore Responsabilità civile dell’azien- da agrituristica
1.2 Settore Tutti i danni ai macchinari agri-
4 di 12
NOTA INFORMATIVA
coli
1.2 Settore Elettronica
6.2 Settore Infortuni: “Infortuni 24 ore su 24 dell’imprenditore agricolo e dei suoi familiari” ed “Infortuni per gli ospiti del- l’azienda agrituristica”
1.3 Settore Assistenza
Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limi- tazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono pre- state con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazio- ne.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccani- smo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni nu- meriche.
Meccanismo di funzionamento della fran- chigia:
1° esempio
Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 1.500,00 Franchigia € 250,00
Risarcimento € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00
Nessun risarcimento è dovuto, perché il dan- no è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello sco- perto:
1° esempio
Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Ri- sarcimento € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Ri-
sarcimento € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è infe- riore al minimo non indennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massi- male:
Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 60.000,00
Risarcimento € 50.000,00 detratti eventuali scoperti o franchigie.
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose as- sicurate, se la somma assicurata risulta in- feriore l’indennizzo pagato dalla Compagnia sarà parziale.
L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e divi- so per il valore delle cose assicurate.
Esempio relativo alla garanzia incendio:
all’Articolo 1 “Dichiarazioni relative alle circo- stanze del rischio” delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio.
. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Compagnia dei mu- tamenti che diminuiscono o aggravano il ri- schio. Si rinvia agli Articoli 4-Aggravamento del rischio e 5-Diminuzione del rischio delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplifica- tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.
1° esempio per la garanzia responsabilità civile dell’azienda agrituristica
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che la ricezione “alberghiera” è limitata a 4 posti letto. A se-
ammontare somma
guito del recupero di alcuni locali inizialmen-
Indennizzo =
del danno × assicurata valore delle cose assicurate
te inutilizzati, si aggiungono 3 nuove camere, aumentando di 10 posti letto la ri- cettibilità.
Somma assicurata per il contenuto:
€ 100.000,00
Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 60.000,00.
Si rimanda all’articolo 1.8 Parziale deroga alla regola proporzionale del settore Sini- stri delle Condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la copertura “Infortuni per gli ospiti dell’azienda agrituristica” è prestata sino al compimento del limite massimo di età indicato all’art. 6.4 “Limiti di età e perso- ne non assicurabili” del settore Infortuni.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com- portare effetti sulla prestazione. Si rinvia
Se il Contraente non comunica alla Compa- gnia questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Compagnia ridurrà l’indennizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.
2° esempio per la garanzia “tuWi i danni ai macchinari agricoli”
Dopo la stipula della polizza il Contraente decide di installare un impianto antifurto sa- tellitare sui trattori assicurati e lo comunica alla Compagnia.
Nel caso in cui l’impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Compa- gnia procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del pre- mio data l’avvenuta diminuzione del rischio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipa- ta per l’intera annualità assicurativa all’Agen- zia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione
di 12
NOTA INFORMATIVA
della Compagnia, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
La Compagnia può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate seme- strali, quadrimestrali o trimestrali anticipa- te, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’arti- colo 2 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni generali co- muni.
Avvertenza: la Compagnia o l’intermediario assicurativo possono applicare sconti sul premio:
• delle garanzie Incendio, Furto, Respon- sabilità civile, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, Infortuni quando l’As- sicurato acquisti almeno due di queste ga- ranzie;
• della garanzia Infortuni quando siano assi- curate almeno due persone delle garanzie Incendio, Furto, Responsabilità civile, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettronica, Infortuni quando la polizza sia soggetta ad adeguamento automatico. Si rinvia all’Ar- ticolo 11 “Adeguamento automatico” delle Condizioni generali comuni per gli aspetti di dettaglio;
• di tutte le garanzie ad eccezione di As- sistenza, nel caso di polizza soggetta ad adeguamento automatico come previsto dall’art. 11 delle Condizioni generali comuni.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo, prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia:
• relativamente al settore Incendio, nei con- fronti delle persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge, i clienti, le società controllate, controllanti o colle- gate a condizione che l’Assicurato rinunci a rivalersi nei confronti del responsabile, salvo sempre il caso di dolo e a condizione che, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante al- tre polizze di assicurazione. Si rinvia all’ar- ticolo 1.10 delle condizioni di assicurazione
Incendio per gli aspetti di dettaglio;
• relativamente al settore Infortuni, nei confronti dei responsabili dell’infortunio. Si rinvia all’articolo 6.5 delle condizioni di assicurazione Infortuni per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia può recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone preventiva comunica- zione scritta al Contraente. Si rinvia all’Arti- colo 4.1 del settore Sinistri delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Ar- ticolo 2952, comma 2, del Codice Civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneg- giato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice Civile).
Per l’assicurazione di Tutela Legale il termi- ne decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assi- curazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni se- condo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Furto e Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale anti- racket);
b) Incendio, Responsabilità civile: 12,50% se
si produce unicamente “reddito agrario” (oltre 1% quale addizionale antiracket);
c) Tutela legale: 21,25%;
d) Assistenza: 10%;
e) Infortuni 2,5%;
f) Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elettro- nica 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia entro tre giorni. Relativamente ai settori Incendio, Furto e ra- xxxx, Tutti i danni ai macchinari agricoli, Elet- tronica, entro i cinque giorni successivi deve fornire inoltre: l’elenco delle cose colpite dal sinistro, il loro valore, la copia dell’eventuale denuncia alle Autorità, precisando le circo- stanze dell’evento.
I contenuti della denuncia devono essere an- ticipati con una comunicazione telegrafica in caso di:
• sinistro grave (articolo 1.1 lettera d) del settore Sinistri delle Condizioni di assicu- razione);
• sinistro mortale o di notevole gravità (arti- colo 2.1 lettera a) del settore Sinistri delle Condizioni di assicurazione).
Si rinvia al settore Sinistri per gli aspetti di dettaglio delle procedure di denuncia di ac- certamento e liquidazione del danno.
Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi al settore Assistenza è affidata a Unisalute
S.p.A via del Gomito 1.
In caso di necessità, l’Assicurato deve con- tattare la Struttura Organizzativa di Unisalu- te S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 1.1-Istruzioni per la richiesta di assistenza del settore Assistenza.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via del-
la Unione Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Fax: 00 00000000 - Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dell’esitodel reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela de- gli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono conte- nere:
a) nome, cognome e domicilio del reclaman- te, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Com- pagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili perla presentazione dei re- clamisono riportate sulsito internet della Com- pagnia xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva del- l’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ri- correre a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclaman- te avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risolu- zione delle controversie in via stragiudizia- le, dandone notizia al reclamante e comuni- candogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderen- te allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Clien- te sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
14. Perizia contrattuale e arbitrato
Il contratto prevede che, per le garanzie In- cendio, Xxxxx e rapina, Tutti i danni ai mac- chinari agricoli, Elettronica, la Compagnia e
il Contraente possano devolvere la risolu- zione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia Infortuni il contratto prevede che la Compagnia e l’Assicurato pos- sano demandare la risoluzione delle contro- versie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il dirit- to della Compagnia e del Contraente di rivol- gersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:
• Animali: bovini, equini, ovini, caprini, suini, api ed animali da cortile, il tutto sottotet- to o all’aperto nell’ambito dell’AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA o sui pascoli (compreso l’alpeggio) e sulle strade che ivi conducono. Esclusi cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti avicoli intensivi.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Atti di terrorismo: si considera atto di ter- rorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solominacciata da una o più persone espressione di gruppi or- ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione
o una parte di essa.
• Attrezzature e macchinari agricoli:
- Attrezzature dell’azienda agricola: at- trezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essicatoi ed altri impianti di pertinenza dell’attività agricola. Il tutto posto sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’azienda. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elet- trica di proprietà o in locazione all’Assicu- rato.
- Macchinari agricoli: trattori, mietitreb- biatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccoglitrici per frutta, legumi e cereali, e quant’altro di simile utilizzato nell’attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio, ovunque anche in circolazione nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubbli- ca di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
• Azienda agricola: l’insieme dei poderi o ap-
pezzamenti anche se separati l’uno dall’al- tro, di proprietà o condotti dall’Assicurato, con i relativi fabbricati – anche se destinati ad abitazione e ad attività complementari ed accessorie a quella agricola – e loro con- tenuti, animali, macchinari agricoli e attrez- zature, che costituiscono complessivamen- te il fondo agricolo. Si intendono esclusi, se separati dal fondo, i locali adibiti a civile abitazione, mentre fanno comunque parte dell’azienda eventuali fabbricati utilizzati per l’alpeggio, depositi e reparti sussidiari con tutti i loro contenutipertinenti all’atti- vità agricola.
• Azienda agrituristica: l’azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n.730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o in- tegrazioni, per la quale l’azienda è in pos- sesso di autorizzazione o ne ha già presen- tato domanda.
• Assicurato: la persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
• Compagnia: l’Impresa assicuratrice, Uni- polSai Assicurazioni S.p.A.
• Contenuto: i beni adibiti all’attività dichia- rata, al chiuso nei fabbricati o nell’ambito del fondo assicurato, con l’esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., delle cose di pro- prietà dei Clienti e di quant’altro rientra nelle definizioni di ANIMALI, ATTREZZA- TURE E MACCHINARI AGRICOLI, FORAG- GIO E PAGLIA, SERRE, così intesi:
- Apparecchiature elettroniche: macchi- ne da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computers, sistemi elettronici di elabo- razione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, terminali
P.O.S., telex, telefax, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme.
- Effetti domestici: mobilio ed arredamen- to delle abitazioni e degli uffici, vestiario, elettrodomestici e tutto quanto serve per uso di casa o personale compresi le ten- de frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi. Sono inoltre compresi, con i limiti di indennizzo indicati nei rispettivi settori: gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri,collezioni, oggetti d’arte in genere.
- Mobilio, arredamento e attrezzature dell’attività agrituristica: mobilio, arreda- mento ed attrezzature, compresi le ten- de frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi, dei locali destinati ad attività agrituristica.
- Scorte e prodotti: vino, olio, latte, cerea- li, trinciato di mais, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, legna da ardere e da ope- ra, carburanti, prodotti del suolo (esclusi tabacchi, frutti pendenti, granaglie non trebbiate, foraggio e paglia), mangimi, im- ballaggi, provviste e generi alimentari.
- Valori: denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante valore.
• Consumatore: la persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività imprendito- riale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell’art. 0000 xxx xxx Xxxxxx Xxxx- xx).
• Contraente: la persona che stipula la poliz- za.
• Cose: sia gli oggetti materiali che gli anima- li.
• Danni corporali: la morte o lesioni perso- nali.
• Danni materiali: la distruzione o il deterio- ramento di cose.
• Foraggio e paglia: foraggio e paglia sia sottotetto che all’aperto nell’ambito del- l’azienda.
• Franchigia: parte del danno indennizzabi-
le/risarcibile che rimane a carico dell’Assi- curato.
• Granaglie sullo stelo: cereali in genere sul- lo stelo, nel corso della mietitrebbiatura, sul campo e durante il trasporto nei campi dell’azienda, compresa la paglia.
• Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
• Incombustibili: le sostanze che alla tempe- ratura di 750°C non danno luogo a manife- stazione di fiamma né a reazione esotermi- ca. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Inabilità temporanea: temporanea incapa- cità ad attendere alle occupazioni profes- sionali dichiarate in polizza.
• Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
• Ingessatura: mezzo di contenzione costi- tuito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, purché applicati in Istituto di Cura ed inamovibili da parte dell’Assicurato, con esclusione pertanto di tutti i tutori preconfezionati.
• Invalidità permanente: perdita o diminuzio- ne definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipenden- temente dalla professione svolta.
• Istituti di cura: ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei ma- lati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicu- razioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Locali: i locali di proprietà dell’Assicurato o in locazione, inerenti l’azienda, incluse tutte le dipendenze anche se separate, i sili fissi, le barchesse e le tettoie comunque costrui- te. Sono comprese: opere di fondazione o interrate, finiture, infissi e serramenti, sop- palchi, recinzioni, cancelli e relativi sistemi
di chiusura, antenne televisive, serrande, ascensori, montacarichi, piscine, opere ed impianti di pertinenza dei locali ed altri considerati immobili per natura o destina- zione, compresi centrale termica e cabina elettrica di proprietà o in locazione all’Assi- curato. Con esclusione dei fabbricati in ro- vina o in stato di abbandono, delle SERRE e di quant’altro rientra nelle definizioni di CONTENUTOe ATTREZZATURE E MAC- CHINARI AGRICOLI.
• Muro pieno: muro senza aperture, eleva- to da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 0,13 m (13 cm). Sono ammessi pannelli in ve- trocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime, per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture, nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivesti- ti di metallo e privi di luci.
• Nucleo familiare: le persone stabilmente residenti e conviventi con l’Assicurato e ri- sultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio econo- mico non conseguente a danni corporali o danni materiali.
• Periodo assicurativo – Annualità assicura- tiva: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dal- la scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo.
• Porta morta: passaggio coperto fra l’abita- zione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può
venire utilizzato solo per il ricovero di mac- chinario e macchine agricole escluso il de- posito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
• Primo rischio assoluto: forma di assicu- razione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazio- ne della REGOLA PROPORZIONALE.
• Rapina: sottrazione di cose, mediante vio- lenza o minaccia alla persona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
• Regola proporzionale: se l’assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sini- stro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).
• Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti il pernottamento o degenza diur- na (Day Hospital) di almeno 6 ore continua- tive.
• Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro.
• Scasso: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
• Scippo: il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. Non è considerato scippo il furto con destrezza.
• Scoperto: percentuale del danno indenniz- zabile/risarcibile che rimane a carico del- l’Assicurato.
• Serre: impianti fissi ancorati al suolo me- diante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti e attrezzature sta- bilmente installati nelle serre.
• Sforzo: impiego di energie muscolari, con-
centrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato.
• Sinistro: il fatto dannoso previsto in poliz- za.
• Valore intero: forma di assicurazione che co- pre l’intero valore delle cose assicurate, con l’applicazione della regola proporzionale.
• Vetro stratificato: è costituito da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l’interposizione con procedimento particola- re, di lastre di materiale plastico.
Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbo- nato.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/04/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
12 di 12
NOTA INFORMATIVA
1 di 60
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
A
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
INCENDIO
1. GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
1.1 Rischi assicurati
La Compagnia, nella forma a VALORE INTE- RO, purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) Incendio
b) Fulmine
con esclusione dei conseguenti danni elettrici.
c) Urto di veicoli di terzi, onda sonica, ca- duta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti ar- tificiali.
d) Esplosione, implosione, scoppio
con esclusione dei danni:
• da ordigni esplosivi;
• a macchine o impianti in cui si sono ve- rificati, se originati da usura, corrosio- ne o difetti del materiale.
e) Acqua condotta
fuoriuscita a seguito di rottura acciden- tale di impianti in genere.
Le spese sostenute per la ricerca, nei LOCALI assicurati, della rottura e ripa- razione sono indennizzate fino ad un massimo di € 3.000,00 e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.
Con esclusione dei danni:
• da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
• a SCORTE E PRODOTTI la cui base è posta ad altezza inferiore a m 0,12 (cm. 12) dal suolo ed a quanto è posto in scantinati e seminterrati.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.
f) Fumo
fuoriuscito a seguito di guasto improv- viso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli
enti assicurati, purché detti impianti sia- no collegati mediante adeguate condut- ture ad appropriati camini.
g) Eventi sociopolitici e dolosi (danni da incendio e non)
Scioperi, tumulti, sommosse, sabotag- gio, atti vandalici e dolosi.
Con esclusione dei danni arrecati a se- guito di furto o tentato furto, assicura- bili al settore FURTO E RAPINA.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.
h) Eventi atmosferici
Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trom- ba d’aria, quando detti eventi siano ca- ratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Acqua penetrata all’interno dei locali esclusi- vamente attraverso brecce, rotture, le- sioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti.
Con esclusione dei danni:
• da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
• da sovraccarico di neve;
• da acqua penetrata attraverso apertu- re lasciate senza protezione;
• da allagamenti, slavine, frane e mareg- giate;
• a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati, vetrate, lucernai, SER- RE, tunnel in film plastico, tende fran- gisole;
• a lastre di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandi- ne;
• a GRANAGLIE SULLO STELO, a piante e colture.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per
ogni sinistro, elevato a € 2.000,00 per gli enti all’aperto o posti sotto tettoie o barchesse.
i) Grandine su fragili
Grandine alle vetrate, lucernai, lastre di fibrocemento e manufatti in materia plastica, esclusi SERRE e tunnel in film plastico.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singolo sinistro, una somma superio- re a € 15.000,00.
l) Autocombustione e/o fermentazione
I danni subiti dal foraggio o dai cereali assicurati per effetto di fermentazione anormale e/o autocombustione spon- tanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non per- metterne l’utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l’Assicura- to sostiene per provvedere allo smassa- mento dei cumuli danneggiati.
m) Folgorazione degli ANIMALI
causata da correnti o scariche o altri fe- nomeni elettrici.
Con esclusione dei danni: causati da at- trezzature ed impianti elettrici non effi- cacemente collegati a terra.
n) Asfissia degli ANIMALI
causata da fumi, gas o vapori sviluppati- si a seguito d’incendio che abbia colpito le cose assicurate.
o) Dispersione
del vino, dell’olio, del latte e/o di altri li- quidi per uso alimentare causata da gua- sto o rottura dei contenitori.
Con esclusione dei danni:
• ai contenitori di capacità inferiore a 100 dm3 (100 litri);
• da stillicidio dovuti ad imperfetta tenu- ta dei contenitori;
• da corrosione od usura;
• conseguenti a guasti o rotture di con- dutture o valvole;
• causati ad altri enti dalla dispersione;
• delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore a
€ 10.000,00.
p) Rovina di ascensori e montacarichi
a seguito di rottura dei congegni.
Sono inoltre in garanzia:
q) Colpa grave
I danni derivanti dagli eventi garantiti dal settore INCENDIO determinati da colpa grave.
r) Ricorso terzi
La Compagnia si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato, fino alla concorrenza del 20% delle somme complessivamente assicurate alle partite LOCALI, CONTE- NUTO, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, ABITAZIONE COLONICA, GA- RANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO
del presente settore e in eccedenza alle stesse, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabi- le ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del set- tore INCENDIO. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o so- spensioni - totali o parziali - dell’utiliz- zo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi succes- sivi al momento in cui si è verificato il si- nistro, entro il massimo stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimo stesso. Qualora sia assicurato anche il settore TUTTI I DANNI AI MACCHINARI
AGRICOLI la presente garanzia si inten- de estesa anche al suddetto settore.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in conse- gna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta
3 di 60
INCENDIO
nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi tra- sportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad in- quinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato nonché ogni altro pa- rente e/o affine se con lui convivente;
• quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappre- sentante, il socio a responsabilità illi- mitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicura- to, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, control- late o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli ammini- stratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente in- formare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, for- nendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o ri- conoscimento della propria responsabi- lità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
s) Xxxxx consequenziali
I danni materiali conseguenti ad incen- dio, fulmine, esplosione o scoppio, che abbiano colpito le cose assicurate oppu- re enti posti nell’ambito di 100 metri da esse, causati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori;
• mancata od anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termi- ca od idraulica;
• mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di im- pianti di riscaldamento o di condizio- namento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi.
t) Guasti arrecati dai soccorritori
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.
u) Spese di demolizione, sgombero, tra- sporto, rimozione e ricollocamento
Le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO per:
• demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
• rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza di un importo pari al 10% delle somme assicurate alle rispettive partite ed in eccedenza alle somme stesse. Le spese per le operazioni di decontamina- zione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sini- stro verranno indennizzate con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.
v) Rimpiazzo del combustibile
a seguito di dispersione causata dalla rottura del serbatoio.
w) Rimborso delle spese per il prosieguo dell’attività
a seguito di sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO, la Com- pagnia rimborserà le:
Spese di alloggio
documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei loca- li ad uso abitazione, purché assicurati, occupati dall’Assicurato e resi inabitabili dal sinistro.
La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 150,00 per giorno e con un massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Spese di ricovero animali
documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso stalla o ricovero animali, purché assicurati e resi inagibili dal sinistro.
La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100,00 per giorno e con un massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Spese di noleggio
documentate e sostenute per il noleggio dei MACCHINARI AGRICOLI, purché as- sicurati e danneggiati o distrutti dal sini- stro.
La garanzia è prestata per il periodo strettamente necessario per la ripa- razione o il rimpiazzo delle cose assi- curate danneggiate o distrutte, fino al massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e con il limite di indennizzo di
€ 5.000,00.
Spese di pubblicità
documentate e sostenute per la realizza- zione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell’attività, a seguito di sinistro che ne abbia comportato l’interruzione. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro.
Diaria giornaliera (solo per le sole aziende agrituristiche)
in forma forfettaria per la somma di
€ 100,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, sino ad un mas- simo di 90 giorni per anno assicurativo. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte del- l’AZIENDA AGRITURISTICA assicurata, l’indennità giornaliera nei termini suindi- cati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell’attività.
La garanzia è prestata con esclusione dei primi 3 giorni.
1.2 Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu- tazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) di smarrimento, furto, o tentato furto del- le cose assicurate;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per ef- fetto di anormale o mancata produzione o
distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conse- guenti ad eventi per i quali è prestata l’as- sicurazione;
e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
f) causati da gelo;
g) a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, con l’eccezione di quanto espressamente previsto in polizza alle singole partite;
h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previ- sto all’art. 1.1 lett. w);
i) causati con dolo dell’Assicurato o del Con- traente, degli amministratori, dei rappre- sentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
j) di fenomeno elettrico a macchine ed im- pianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicu- razione.
1.3 Terzi interessati
La presente polizza è stipulata dal Contraen- te in suo nome e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquida- zione dei danni. L’accertamento e la liquida- zione dei danni così effettuati sono vincolan- ti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
1.4 Buona fede
Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle “DICHIARAZIONI DEL CON-
di 60
INCENDIO
TRAENTE/ASSICURATO” della polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostan- za aggravante il rischio, sia all’atto della sti- pulazione della presente polizza che duran- te il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei danni, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
1. Valori, preziosi, gioielli, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d’arte in genere Le garanzie sono prestate fino alla concor- renza del 5% della somma assicurata alla partita CONTENUTO o GARANZIA GLO-
XXXX A PRIMO RISCHIO con il massimo di
€ 2.000,00 per VALORI, del 10% della som- ma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per gioielli e preziosi, del 50% della somma assicurata con il massimo di € 7.500,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri ed altri oggetti d’arte.
Relativamente alle collezioni le garanzie sono prestate fino alla concorrenza di € 2.000,00.
1.6 Enti di proprietà dell’Assicurato posti presso terzi
Qualora distrutti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del set- tore INCENDIO, la Compagnia indennizza:
• attrezzature dell’azienda agricola poste presso terzi durante esposizioni, fiere, mo- stre e mercati, in occasione di riparazioni delle stesse o durante l’esecuzione dei la- vori;
• SCORTE, PRODOTTI e ANIMALI durante esposizioni, fiere, mostre e mercati o du- rante l’esecuzione dei lavori.
In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singola ubicazione, somma superiore a
€ 30.000,00.
1.7 Danni ai veicoli in sosta dei Clienti
La Compagnia indennizza, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i danni mate- riali e diretti da incendio, azione del fulmine,
scoppio ed esplosione, caduta di aeromo- bili, eventi sociopolitici, onda sonica, con l’estensione della colpa grave ed il dolo dei dipendenti, causati ai veicoli dei clienti in sosta nell’ambito dell’AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA.
Sono esclusi in ogni caso bagagli, indumen- ti e oggetti lasciati nei veicoli. La garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00 per ogni veicolo. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, somma superiore a € 75.000,00.
1.8 Foraggio e paglia
Nelle seguenti regioni: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, la ga- ranzia è prestata con uno scoperto del 25%.
1.9 Granaglie sullo stelo
La garanzia è prestata fino al 31 agosto di ogni anno. Inoltre nelle seguenti regioni: La- zio, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%.
1.10 Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e colle- gate;
• i clienti.
La condizione è operante se anche l’Assicura- to rinuncia a rivalersi nei confronti del respon- sabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti, per gli stessi eventi, mediante altre polizze di assicurazione.
2. GARANZIE FACOLTATIVE
La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata e il rela- tivo codice, sono indicati nella “PARTE B” di polizza.
2.1 Danni da refrigerazione - codice 401
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. d) della Ga-
ranzia Base, la Compagnia indennizza i dan- ni a SCORTE E PRODOTTI in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:
• eventi garantiti in polizza al settore INCEN- DIO;
• guasti o rotture accidentali degli impianti di refrigerazione.
Con esclusione dei danni:
• da mancata od anormale produzione o di- stribuzione del freddo per una durata con- tinuativa inferiore a 6 ore;
• a merci poste su automezzi.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, una somma superiore a quella assicurata alla presente partita.
2.2 Danni indiretti a percentuale - codice 40
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. h) della Ga- ranzia Base, sull’importo di ogni sinistro in- dennizzabile relativamente ai beni rientranti nelle definizioni di LOCALI, CONTENUTO, ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI, ABITAZIONE COLONICA, ANIMALI, FORAG- GIO E PAGLIA, GRANAGLIE SULLO STELO e GARANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO,
qualora assicurati, sarà liquidato un ulterio- re 20% forfettario a favore dell’Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.
La garanzia non è operante per i danni da FE- NOMENO ELETTRICO, DANNI DA REFRIGE- RAZIONE e ATTI DI TERRORISMO qualora
prestati. 2.3 Ricorso terzi - codice 410
La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dall’art. 1.1 lett. r) della Ga- ranzia Base.
2.3 Ricorso terzi - codice 410
La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dall’art. 1.1 lett. r) della Garan- zia Base.
2.4 Spese di demolizione, sgombero, traspor-
to, rimozione e ricollocamento - codice 413 La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto dall’art. 1.1 lett. u) della Ga- ranzia Base.
2. Integrazione di garanzie - codice 420
La Compagnia, preso atto che sui beni del- l’azienda esistono altre polizze incendio e re- lative variazioni sottoscritte con altre Com- pagnie in data antecedente la stipula del presente contratto, si impegna a prestare tutte le garanzie operanti nel settore INCEN- DIO della presente polizza e non comprese nei contratti già stipulati con altre Compa- gnie, per le somme da esse garantite consi- derate partita per partita senza compensa- zione fra di loro. Ai fini della determinazione del valore globalmente assicurato partita per partita si procederà per sommatoria di partite o gruppi di partite uguali ed omoge- nee. Per tali aggregazioni vale il disposto al- l’art. 1.8 del settore SINISTRI.
2.6 Abitazione colonica - codice 430
Locali ubicati nell’ambito del fondo agricolo ad uso esclusivo di abitazione o soggiorno dei clienti della AZIENDA AGRITURISTICA, con eventuali vani accessori destinati a can- tine, granai, rimesse per veicoli ed attrezzi. Tali locali devono essere separati da altri fabbricati dell’azienda da spazio vuoto ugua- le o superiore a un metro o da porta morta o da muro pieno.
Se operante, questa garanzia facoltativa esclude l’abitazione colonica dalla partita LOCALI.
2.7 Garanzia globale a primo rischio - codice 4
La somma assicurata si intende relativa ai beni rientranti nelle definizioni di LOCALI, CONTENUTO, ATTREZZATURE E MAC- CHINARI AGRICOLI, ANIMALI, FORAGGIO, PAGLIA e GRANAGLIE SULLO STELO, ed è
prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO AS- SOLUTO” pertanto senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Qualora una o più delle partite sopraesposte
siano già assicurate nella forma a “VALORE INTERO” la presente garanzia si intende operante esclusivamente sulle altre parti- te. Relativamente alle GRANAGLIE SULLO STELO la garanzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata.
Relativamene a FORAGGIO E PAGLIA la ga- ranzia è prestata con il limite del 5% della somma assicurata.
2.8 Serre con copertura in vetro - codice 460
La garanzia è estesa alle SERRE con coper- tura in vetro.
A parziale deroga dell’art. 1.1 lett. h) e i) della Garanzia Base vengono prestate le garanzie “eventi atmosferici” e “grandine su fragili”.
Si precisa che il minimo dello scoperto è di
€ 2.000,00.
2.9 Serre con copertura in plastica rigida - codice 46
La garanzia è estesa alle SERRE con coper- tura in plastica rigida. A parziale deroga del- l’art. 1.1 lett. h) e i) della Garanzia Base vengo- no prestate le garanzie “eventi atmosferici” e “grandine su fragili”. Si precisa che il mini- mo dello scoperto è di € 2.000,00.
2.10 Piante in vivaio (solo per aziende floro- vivaistiche) - codice 470
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. g) della Garanzia Base, la garanzia è estesa fino alla concorrenza del la somma assicurata e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, alle piante e colture di qualsiasi essenza sia sot- to serra che a pieno campo, ferma l’esclusio- ne della garanzia “Eventi atmosferici” art. 1.1 lett. h) della stessa Garanzia Base.
Con esclusione dei danni:
• ai frutti pendenti;
• a piante e colture non oggetto delle attività florovivaistiche;
• a piante e colture che al momento del sini- stro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, viroti- che, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
• indiretti quali arresto vegetativo tempo- raneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l’insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancor- ché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella “PARTE B” di polizza.
2 Esclusione dei beni in leasing
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni og- getto di contratti di leasing, qualora già co- perti da apposita assicurazione.
10 Eventi atmosferici su fabbricati aperti A parziale deroga dell’art. 1.1 lett. h) della Ga- ranzia Base, la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causate da eventi atmosferici a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà per anno una somma superiore al 30% di quella assicurata alla partita LOCALI o GA- RANZIA GLOBALE A PRIMO RISCHIO con il
limite per anno di € 50.000,00.
113 Fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. j) della ga- ranzia base la Compagnia indennizza, fino ad un massimo di € 2.500,00 per anno assicura- tivo e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSO- LUTO, i danni che si manifestassero ai beni compresi nelle definizioni di LOCALI, CON- TENUTO ed ATTREZZATURE E MACCHINA-
RI AGRICOLI, qualora assicurati, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elet- trici da qualsiasi motivo occasionati, com- presa l’azione del fulmine.
Con esclusione dei danni:
• a tubi elettronici, valvole termoioniche, lampade elettriche, pompe sommerse;
• dovuti ad usura, carenza di manutenzione o
manomissione;
• avvenuti durante le fasi di montaggio, pro- va e manutenzione;
• dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
• agli enti compresi nella definizione di AP- PARECCHIATURE ELETTRONICHE assicu- rabili al settore ELETTRONICA.
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 150,00 per ogni sinistro.
114 Fenomeno elettrico
Si intende operante la Condizione Particola- re 113 con leseguenti modifiche:
• il limite di indennizzo per anno assicurativo viene elevato a € 7.500,00;
• la franchigia per ogni sinistro viene elevata a € 250,00.
231 Atti di terrorismo
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. a) della Ga- ranzia Base, la Compagnia indennizza i danni
materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.
Sono esclusi i danni:
• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
• derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite.
Qualora il Contraente non rientri nella defi- nizione di “Consumatore”, la Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garan- zia mediante preavviso di giorni 30 da comu- nicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
B
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
XXXXX E RAPINA
1. GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
1.1 Rischi assicurati
La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a PRIMO RI- SCHIO ASSOLUTO, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicu- rate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:
a) Furto
Relativamente a CONTENUTO ed ANIMA- LI l’assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei LOCALI che li contengono:
• a seguito di scasso dei sistemi o dei mez- zi di chiusura esterni, sfondamento delle pareti, di soffitti, del tetto, di pavimenti, di superfici di VETRO STRATIFICATO;
• a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non “stratificato” poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria. In questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%;
• in modo clandestino, purché l’asporta- zione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi e con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, del tetto, di pavimenti, di super- fici di VETRO STRATIFICATO;
• mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale, qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria;
• mediante l’uso di chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato, a componenti del suo nucleo familiare, dipendenti, soci o associati in partecipa- zione. La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del 7°
giorno successivo, restando in ogni caso xxxxx gli obblighi in caso di sinistro pre- visti dall’art. 1.1 del settore SINISTRI. In particolare l’Assicurato, salvo dimostra- to caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorve- glianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri.
b) Rapina
avvenuta nell’ambito dell’AZIENDA AGRI- COLA o AGRITURISTICA, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nell’AZIENDA stessa.
c) Guasti cagionati dai ladri
nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:
• alle cose assicurate (esclusi VALORI), purché lemodalità dell’evento siano con- formi a quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
• ai locali che contengono le cose assicu- rate ed ai relativi infissi, senza l’applica- zione di eventuali scoperti e franchigie xxxxxxx in polizza, purché lemodalità del- l’evento siano conformi a quanto previ- sto alle precedenti lett. a) e b);
• ai componenti degli impianti di allarme posti anche all’esterno dei locali, sen- za l’applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti nel presente settore. La garanzia è prestata entro i limiti delle somme assicurate per le partite CONTE- NUTO e/o ATTREZZATURE E MACCHINA- RI AGRICOLI.
d) Atti vandalici cagionati dai ladri
alle cose assicurate (esclusi VALORI ed ANIMALI) nel commettere il furto o la ra- xxxx o nel tentativo di commetterli, entro i limiti della somma assicurata per le par- tite CONTENUTO e/o ATTREZZATURE E
MACCHINARI AGRICOLI, purché le moda- lità dell’evento siano conformi a quanto
previsto alle precedenti lett. a) e b).
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 150,00 per ogni sinistro.
e) Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da prestatori di lavoro
L’assicurazione comprende i danni da fur- to previsti dall’art. 1.1 lett. a) della Garanzia Base anche se commesso da un prestato- re di lavoro dell’azienda e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del furto non sia incarica- to della custodia delle chiavi dei locali, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiu- si ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all’interno dei locali stes- si.
f) Spese per la sostituzione della serratura a seguito di sottrazione mediante furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei fabbricati contenenti le cose assicura- te. La sostituzione deve essere eseguita entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte.
La garanzia è prestata con un limite di in- dennizzo pari a € 250,00 per anno assicu- rativo.
g) Cose assicurate portate nelle case di vil- leggiatura
L’assicurazione comprende il furto di ve- stiario ed oggetti personali, preziosi e VALORI portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatu- ra, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Sta- to Città del Vaticano, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza.
La garanzia opera purché le modalità del- l’evento siano conformi a quanto previsto alla precedente lettera a).
In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, somma superiore a
€ 1.000,00.
h) Spese di noleggio
documentate relative al noleggio dei
MACCHINARI AGRICOLI, in sostituzione di quelli assicurati sottratti o danneggiati a seguito di eventi garantiti dal settore FURTO E RAPINA.
La garanzia è prestata per il periodo stret- tamente necessario al rimpiazzo delle cose assicurate sottratte o danneggiate, fino al massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e con il limite di indennizzo di
€ 5.000,00.
1.2 Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) da furto avvenuto quando i locali conte- nenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
b) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono - salvo quelle pre- viste all’art. 1.1 lett. e) della Garanzia Base
- nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicu- rate;
c) causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall’xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx- xx;
d) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
e) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu- tazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
g) dovuti a truffa;
h) verificatisi a seguito di furto con destrez- za;
i) da furto di CONTENUTO posto sotto tet- toie o barchesse o in sili all’aperto.
1.3 Terzi interessati
La presente polizza è stipulata dal Contraen-
te in suo nome e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquida- zione dei danni. L’accertamento e la liquida- zione dei danni così effettuati sono vincolan- ti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
1.4 Animali
Relativamente agli ANIMALI:
• la garanzia furto o rapina è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non in- dennizzabile, limitatamente alle regioni Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna di Euro 2.000,00;
• posti all’aperto in recinti, l’assicurazione furto è operante solo a seguito di scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione.
1. Attrezzature e macchinari agricoli Relativamente alle ATTREZZATURE E MAC- CHINARI AGRICOLI la garanzia furto o rapi- na è prestata con uno scoperto del 15%, col minimo non indennizzabile di € 500,00.
Si precisa che le ATTREZZATURE sono as- sicurate sia sottotetto che all’aperto nel- l’ambito dell’azienda, mentre i MACCHINARI AGRICOLI sono assicurati ovunque anche in circolazione nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
1.6 Valori, preziosi, gioielli, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d’arte in genere Le garanzie sono prestate fino alla con- correnza del 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di
€ 2.000,00 per VALORI, del 40% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 (ele- vato a € 10.000,00 se riposti in cassaforte) per gioielli e preziosi, del 50% della somma assicurata con il massimo di € 7.500,00 per
singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri ed altri oggetti d’arte. Relativamente alle collezioni le garanzie sono prestate fino alla concorrenza di € 2.000,00.
1.7 Impianto antifurto satellitare
Qualora i MACCHINARI AGRICOLI siano protetti da impianto antifurto satellitare la garanzia è operante se l’impianto stesso è inserito ed efficiente.
2. GARANZIE FACOLTATIVE
La singola garanzia è operante solo se la corrispondente somma assicurata e il rela- tivo codice, sono indicati nella “PARTE B” di polizza.
2.1 Beni in cassaforte - codice 433
La garanzia, fino alla concorrenza della som- ma assicurata ed in eccedenza al punto 1.6 è prestata per i VALORI, preziosi, gioielli, pellicce, tappeti, quadri, collezioni e oggetti d’arte riposti in cassaforte murata ed anco- rata o di peso superiore a 100 Kg, posta nei locali dell’azienda.
La Compagnia è obbligata soltanto se l’auto- re del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui al punto 1.1 lett. a) della Garanzia Base, abbia inoltre violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso.
I VALORI sono assicurati entro il limite del 20% della somma assicurata.
2.2 Forma di garanzia a valore intero - co- dice 4 0
A parziale deroga dell’art. 1.1 della Garanzia Base l’assicurazione dei beni rientranti nella definizione di ATTREZZATURE E MACCHI- NARI AGRICOLI, identificati nell’elenco alle- gato alla polizza, è prestata nella forma a VA- LORE INTERO. Pertanto se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano al momento del sinistro la somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno.
2.3 Furto dei veicoli in sosta dei clienti - co- dice 463
La garanzia comprende il furto dei veicoli
dei clienti in sosta nell’ambito dell’AZIEN- DA AGRICOLA o AGRITURISTICA. Il furto di
parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti del veicolo è compreso solo se avve- nuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi in ogni caso apparecchi audio e/o audiovisivi non stabilmente fis- sati, merci, bagagli, indumenti e ogni altro oggetto non facente parte della dotazione del veicolo.
Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per lo stes- so rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare del danno che risulta coperto dalle altre assicurazioni. La garanzia è pre- stata con uno scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 per sinistro.
2.4 Portavalori - codice 473
L’assicurazione copre, fino alla concorrenza della somma assicurata, la sottrazione di VALORI, portati dall’Assicurato, da un com- ponente del suo NUCLEO FAMILIARE o da un dipendente incaricato, fuori dall’ambito dell’AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA
per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:
• furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incari- cata del trasporto;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i VALORI stessi;
• furto strappando di mano o di dosso alla persona i VALORI medesimi;
• rapina.
La garanzia è prestata:
• nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx, dello Stato Città del Vaticano;
• per portavalori di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni.
In caso di sinistro, è prevista l’applicazione di uno scoperto del 20%, ridotto al 10% per i danni da rapina.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella faccia- ta della “PARTE B” di polizza.
2 Esclusione dei beni in leasing
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni og- getto di contratti di leasing, qualora già co- perti da apposita assicurazione.
203 Impianto di allarme con trasmissione a distanza di eventi
Il Contraente dichiara che i LOCALI adibiti ad abitazione e contenenti gli EFFETTI DO- MESTICI dell’ASSICURATOsono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetra- le, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:
• n. 1 centralina autoprotetta;
• alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di al- larme;
• trasmissione a distanza degli allarmi trami- te cellulare dedicato e/o ponte radio.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
• ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvol- ta i locali rimangono incustoditi;
• a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
• a presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutenzione redatto alme- no una volta all’anno, comprovante che l’im- pianto è tenuto in perfetta efficienza;
• a provvedere con la massima urgenza al ri- pristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, mano- missione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tut- te quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale in- terruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso. Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse con-
formità con quanto dichiarato o inosservan- za degli obblighi, la Compagnia corrisponde- rà all’Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà consi- derata come minimo non indennizzabile.
240 Scippo e rapina all’esterno dell’azienda agricola o agrituristica
L’assicurazione copre la sottrazione di: capi di vestiario, oggetti personali, gioielli, pre- ziosi, VALORI per uso personale a seguito di:
• scippo;
• rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato o
dei componenti il suo NUCLEO FAMILIARE, quando gli stessi si trovano fuori dall’ambito dell’AZIENDA AGRICOLA o AGRITURISTICA,
ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
La Compagnia indennizza le spese sanitarie resesi necessarie in conseguenza di infortu- nio a seguito di scippo o rapina subito dal- l’Assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare.
La Compagnia indennizza inoltre, le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare.
La garanzia è prestata con un limite di inden- nizzo pari a € 2.500,00 per sinistro.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
C RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e l’Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono operan- ti nell’ambito dell’AZIENDA AGRICOLA ed in caso di occasionali lavori presso terzi.
1. GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
1.1 Rischi assicurati
a) Assicurazione Responsabilità Civile ver- so Terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (ca- pitale, interessi e spese) di DANNI COR- PORALI e DANNI MATERIALI involonta- riamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’atti- vità per la quale è stipulata l’assicurazio- ne.
L’assicurazione vale anche per la respon- sabilità civile che possa derivare all’Assi- curato da fatto colposo o doloso di perso- ne delle quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità Civile ver- so dipendenti soggetti all’assicurazio- ne di legge contro gli infortuni (R.C.O.)
– Compreso Danno Biologico
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 196 n° 1124, così come modificati dal D.Lgs. 38/2000 (rival- sa I.N.A.I.L.) e maggior danno
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti al- l’attività per la quale è prestata l’assi- curazione, compresi altresì i dirigenti e le persone partecipanti all’attività
oggetto dell’assicurazione per le qua- li l’Assicurato ha l’obbligo di legge di iscrizione all’I.N.A.I.L. nonché il rischio in itinere.
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di re- gresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infor- tunato e/o dagli aventi diritto sem- preché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per po- stumi invalidanti.
b2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifi- che e/o integrazioni)
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modifi- cato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie pro- fessionali).
Tale garanzia è prestata con l’applica- zione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sini- stro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
b3) buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione di Responsabilità Civi- le verso i dipendenti soggetti all’assi- curazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità an- che nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea inter- pretazione delle norme di legge vi- genti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
1 di 60
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRICOLA
c) Rivalsa I.N.P.S.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assi- curazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi del- l’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.
Nell’assicurazione R.C.T./R.C.O. si compren- dono:
• i DANNI CORPORALI E MATERIALI ca- gionati a terzi, escluso l’Assicurato stes- so ed entro il massimale assicurato, da tutti coloro che partecipano ai lavori del- l’AZIENDA AGRICOLA. Limitatamente ai dipendenti, ai soci non dipendenti, agli associati in partecipazione, ai familiari dell’Assicurato (o dei soci), agli ammini- stratori ed al legale rappresentante, è compresa la responsabilità civile per- sonale per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l’attività dichiarata in polizza. Qualora sia operante la garanzia R.C.O., limitata- mente alla responsabilità personale si considerano terzi tra loro anche i dipen- denti dell’Assicurato, esclusivamente per i danni subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
• i DANNI CORPORALI subiti da tutti co- loro che partecipano ai lavori dell’AZIEN- DA AGRICOLA, compresi gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2139 del Codice Civile nonché le persone rientranti tra le figure previste dal D.Lgs. n° 276/2003 in attuazione della legge delega n° 30/2003 (Legge Biagi), con eccezione di quelli per cui l’Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali. Ai sensi del presente articolo la garanzia si esplica secondo le seguenti modalità:
- per soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, amministratori, titolari, e loro familiari, purché addetti all’attività assicurata, la garanzia opera esclusivamente per la rivalsa I.N.A.I.L. o I.N.P.S;
- per danni ad addetti all’attività assi- curata per cui l’Assicurato ha l’obbligo di iscrizione all’I.N.A.I.L. la garanzia si intende operante nell’ambito della ga- ranzia R.C.O., sempreché la stessa ri- sulti operante;
- per danni ad addetti all’attività assicu- rata per cui l’Assicurato non ha l’obbligo di iscrizione all’I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell’ambito della ga- ranzia R.C.T.
Nell’assicurazione R.C.T. si comprendono:
a1) Fabbricati
La garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione di xxxxxx- cati e dei relativi impianti fissi, compre- si antenne, ascensori e montacarichi, esistenti sul fondo, nonché di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati, sem- preché pertinenti all’attività agricola assicurata.
L’assicurazione comprende inoltre:
• la proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello, ponti, canali, alberi anche di alto fusto, cancelli an- che automatici, esistenti sul fondo;
• i lavori di pulizia ed ordinaria manuten- zione eseguiti in economia e/o appal- tati ad imprese;
• i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture con esclusione dei danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
Agli effetti della garanzia di cui alla pre- sente condizione sono considerati ter- zi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.
a2) Responsabilità Civile da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislativo 81/2008 La garanzia è estesa ai danni derivanti
da lavori di straordinaria manutenzione. Si intende inoltre compresa la Respon- sabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e succes- sive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro ti- tolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il respon- sabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordi- natore per la progettazione ed il coor- dinatore dell’esecuzione dei lavori. La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque il risarcimento non potrà superare € 250.000,00 per anno assicurativo.
a3) Xxxxx alle cose di proprietà di coloro che partecipano ai lavori dell’AZIENDA AGRICOLA
L’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in parteci- pazione, delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e conti- nuativa o con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n° 276/2003. Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio. Limitatamente ai veicoli la garanzia è prestata con la franchigia di
€ 100,00 per ogni sinistro e per veicolo. a4) Prelievo, rifornimento e consegna mer-
ci
La garanzia comprende i danni conse- guenti ad operazioni di prelievo, riforni- mento e consegna di merci.
a5) Danni a mezzi sotto carico o scarico
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ov- vero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma re- stando l’esclusione dei danni alle cose
trasportate sui mezzi stessi. La ga- ranzia è prestata con una franchigia di
€ 100,00 per ogni sinistro.
a6) Danni a condutture e impianti sotterra- nei ed aerei
La garanzia comprende i danni a con- dutture e impianti sotterranei ed aerei e quelli ad essi conseguenti, esclusi i danni da sospensione di servizi o per mancato uso.
La garanzia è prevista col limite del 10% del massimale assicurato con la franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
a7) Danni da cedimento o franamento del terreno La garanzia comprende i danni a cose provocati da cedimento o frana- mento del terreno.
La garanzia è prestata con uno scoper- to del 10% col minimo non indennizza- bile di € 250,00 per ogni sinistro e con il limite di € 50.000,00 per uno o più sini- stri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
a8) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. q) della Garanzia Base, la garanzia com- prende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente setto- re di polizza.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di € 250,00 e con il limite di € 20.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel cor- so di uno stesso periodo assicurativo annuo.
a9) Danni da impiego di fitofarmaci
La garanzia comprende i danni derivan- ti da impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% colminimononindennizzabiledi
€ 100,00 per ogni sinistro.
a10) Danni derivanti da smercio di prodotti
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. v) della Garanzia Base, la garanzia com- prende i danni derivanti dalla vendita di prodotti (anche di produzione propria purché tale attività non abbia caratte- re industriale) al dettaglio nell’ambito della stessa AZIENDA ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mer- cati; si intendono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta ec- cezione per i generi alimentari di produ- zione propria.
Si intende esclusa l’attività di ristora- zione.
a11) Danni da macchine agricole occasio- nalmente utilizzate per lavori non agri- coli
La garanzia comprende i danni causati a terzi dall’utilizzo occasionale delle macchine agricole anche per lavori non inerenti l’attività assicurata, compresi i lavori di rimozione neve da strade di uso pubblico o da aree ad esse equiparate.
a12) Danni da incendio per lavori presso terzi
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. o) della Garanzia Base, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia comprende i danni da incendio a cose di terzi.
Qualora per lo stesso rischio esista al- tra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.
La garanzia è prestata con uno scoper- to del 10% col minimo non indenniz- zabile di € 100,00 per ogni sinistro. In nessuna caso verrà risarcita per anno assicurativo somma superiore al 10% del massimale assicurato.
a13) Cose trovantisi nell’ambito di esecu- zione di lavori presso terzi
La garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
La garanzia è prestata con la franchigia
di € 100,00 per ogni sinistro. a14) Danni cagionati da animali
La garanzia comprende i danni cagiona- ti da animali in genere, anche fuori dal- l’AZIENDA AGRICOLA, compresi i danni alle colture. Si intendono compresi i danni derivanti dalla proprietà o custo- dia di cani.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per ogni sinistro, elevata a
€ 150,00 per i danni cagionati da cani. a15) Errato trattamento dei dati personali
L’assicurazione comprende la respon- sabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per PER- DITE PATRIMONIALI cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illeci- to continuativo.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 1.500,00 per ogni sinistro. In nessu- na caso verrà risarcita per anno assicu- rativo somma superiore a € 30.000,00.
a16) Committenza veicoli
L’assicurazione comprende la respon- sabilità derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui lo- cati, e ciò a parziale deroga dell’art. 1.2 lett. s) della Garanzia Base.
La garanzia vale anche per i danni cor- porali cagionati alle persone traspor- tate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra coper- tura o garanzia di cui benefici il proprie- tario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia gui- dato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
a17) Attività complementari L’assicurazione comprende la respon- sabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D. Lgs. 38/2000) in conseguenza delle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l’attività dichiarata:
a) gestione di punti vendita al pubbli- co, nell’ambito dell’azienda agricola, di prodotti di propria produzione;
b) proprietà o gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori auto- matici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle be- vande distribuiti, escluso il difetto originario del prodotto;
c) partecipazioni ad esposizioni, fie- re, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimen- to, montaggio e smontaggio degli stands;
d) proprietà e manutenzione di ten- doni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
e) proprietà o gestione di cabine elet- triche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
f) visite guidate di clienti, studenti e/o persone in genere nell’ambito del- l’azienda;
g) organizzazione e gestione di corsi di formazione, convegni, congressi, borse di studio e/o stages;
h) lavori di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’at- tività dichiarata, compreso macchi- nari, veicoli ed attrezzature.
1.2 Rischi esclusi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicu- razione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli ammi- nistratori, i soci a responsabilità illimita- ta e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) tutti coloro che, indipendentemente dal- l’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in con- seguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
d) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomi- che, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmuta- zione del nucleo dell’atomo o con radia- zioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
e) di qualunque natura, comunque occa- sionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
f) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
g) derivanti da scioperi, tumulti, sommos- se, atti vandalici, di terrorismo e di sabo- taggio;
i) derivanti da organismi geneticamente modificati.
L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
j) derivanti dall’attività di agriturismo;
k) alle scorte vive e morte del fondo, a chiunque appartengano;
l) alle cose (esclusi gli animali) che l’Assi-
curato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
m) agli animali per contagio da malattie epi- demiche;
n) da furto;
o) a cose altrui derivanti da incendio;
p) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoveri- mento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta- mento;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
r) derivanti dall’impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
s) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aero- mobili;
t) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano con- dotti od azionati da persona non abili- tata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 14° anno di età;
u) derivanti dall’esercizio della caccia;
v) da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
w) per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l’attività agrico- la;
x) provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruo- te non gommate;
y) a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terre- no, da qualsiasi causa determinati;
z) derivanti da utilizzo delle MACCHINE
AGRICOLE esclusivamente per conto terzi;
aa) derivanti da responsabilità volontaria- mente assunte dall’Assicurato e non de- rivantigli direttamente dalla legge.
1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Resta confermato che la Compagnia, in caso di sinistro che interessi contemporaneamen- te sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., non risarcirà complessivamente somma superio- re al massimale previsto in polizza.
1.4 Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito in polizza per la garan- zia cui si riferisce la domanda di risarcimen- to resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
1. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.
1.6 Variazione del numero degli ettari Premesso che, all’atto della stipulazione del- la polizza, il numero degli ettari in proprietà o condotti dall’Assicurato è quello dichiarato dal Contraente e indicato in polizza, si con- viene fra le Parti che:
• alla scadenza di ciascuna annualità assicu- rativa il Contraente comunica alla Compa- gnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell’anno, relativamente al numero degli ettari;
• se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ettari diverso da quello dichia- rato in polizza, la Compagnia provvederà ad emettere un nuovo contratto in base al nu- mero effettivo degli ettari risultante a tale data e, in tal caso, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quello previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali Comuni;
• la Compagnia ha il diritto di effettuare veri- fiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documen- tazioni necessarie;
• qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero degli ettari originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in pro- porzione al rapporto fra il numero di ettari dichiarato e quello risultante alla scaden- za annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella “PARTE B” di polizza.
37 Franchigia per danni a cose L’assicurazione si intende prestata con l’ap- plicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto, la fran- chigia è da intendersi come minimo non ri- sarcibile.
40 Limitazione alla sola responsabilità ci- vile della proprietà dei fabbricati
Gli articoli della Garanzia Base 1.1 si intendo- no abrogati con l’eccezione della lettera:
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.);
per la quale sono operanti i soli commi: a1) Fabbricati;
a2) Responsabilità Civile da straordi- naria manutenzione e committenza lavori ai sensi del decreto legislati- vo 81/2008.
46 Esclusione garanzia R .C.O.
Le lett. a), b), c), della art. 1.1 della Garanzia Base del settore Responsabilità Civile si in- tendono abrogate e sostituite dalle seguenti:
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere in- denne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, a titolo di ri- sarcimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATE-
RIALI involontariamente cagionati a ter- zi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipula- ta l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) Rivalsa I.N.P.S.
L’assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.
7 Danni da inquinamento
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. p) della Ga- ranzia Base, limitatamente ad aziende agri- xxxx di estensione non superiore a 100 ettari e con numero complessivo di capi di bestia- me adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 25, l’assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di
€ 500,00 e con il limite del 10% del massima- le assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
90 Responsabilità civile del nucleo fami- liare
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. w), la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed i componenti del suo NU- CLEO FAMILIARE di quanto questisiano tenuti a pagare, quali civilmente respon- sabili ai sensi di legge, a titolo di risar- cimento (capitale, interessi e spese) di DANNI CORPORALI e DANNI MATERIA-
LI involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata.
Non sono considerati terzi:
• le persone che compongono il NUCLEO FAMILIARE;
• gli addetti ai servizi domestici che sia- no in rapporto di dipendenza non occa- sionale con l’Assicurato.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenu- to a pagare a titolo di risarcimento (capi- tale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti, per gli infor- tuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come modificati dal D.Lgs. 38/2000.
L’assicurazione è efficace alla condizio- ne che, al momento del sinistro, l’Assi- curato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
c) Rivalsa I.N.P.S.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’as- sicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.
Ferme le esclusioni tutte di cui all’art. 1.2 si precisa che l’assicurazione R.C.T. non com- prende i danni:
a) derivanti dall’esercizio di attività pro- fessionali e lavorative;
b) derivanti dalla partecipazione a manife- stazioni sportive organizzate da Fede- razioni o Enti sportivi;
c) derivanti dalla pratica di sport motori- stici;
d) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall’esercizio della caccia.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
D RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
1. GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
1.1 Rischi assicurati
a) La Garanzia Base (comprese eventuali condizioni particolari richiamate) del settore RESPONSABILITÀ CIVILE DEL- L’AZIENDA AGRICOLA, a parziale deroga dell’art. 1.2 lett. j) della stessa, è estesa all’attività di agriturismo svolta presso l’azienda assicurata.
Nell’assicurazione R.C.T. si comprendono inoltre:
a1) Fabbricati
la garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione di xxxxxx- cati, aree e strutture esistenti sul fondo, nonché di eventuali altri fabbricati ovun- que ubicati, utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica assicurata;
a2) Attività ricreative
i danni connessi alle attività ricreative, culturali e sportive a carattere non com- petitivo, gestite e/o organizzate dall’As- sicurato, purché si svolgano all’interno dell’azienda;
a3) Somministrazione di cibi e bevande
i danni cagionati a Clienti che alloggiano presso l’AZIENDA AGRITURISTICA da somministrazione di cibi e bevande. L’as- sicurazione vale anche per responsabili- tà imputabile all’Assicurato per difetto originario del prodotto.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza di un im- porto pari ad un quarto del massimale as- sicurato per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
a4) Clienti
i danni subiti e/o causati dai Clienti che partecipano ai lavori dell’azienda;
a5) Equitazione
i danni connessi all’attività di equitazio- ne, con esclusione dei danni subiti dalle
persone quando cavalcano gli animali o li conducono;
a6) Responsabilità Civile dei Clienti
per i danni cagionati a terzi nell’ambito dell’attività agrituristica coperta dalla presente garanzia, compresa l’equita- zione. Sono esclusi i danni provocati ad altri Clienti che cavalcano gli animali o li conducono;
a7) Vigilanza minori
i danni connessi al servizio di sorveglian- za minori svolto all’interno dell’agrituri- smo;
a8) Rapina, aggressioni a Clienti
i danni subiti dai Clienti, nell’ambito del- l’azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti;
a9) Veicoli dei Clienti
i danni ai veicoli dei Clienti e di terzi tro- vantisi in aree, non custodite, di perti- nenza dell’AZIENDA AGRITURISTICA.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro e per veicolo. Si intendono esclusi i danni assicurabili ai settori INCENDIO e FURTO E RAPINA
e quelli conseguenti a mancato uso o di- sponibilità, nonché i danni alle cose con- tenute nei veicoli stessi.
1.2 Rischi esclusi
L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
a) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piscine;
b) derivanti dall’attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti al- loggiati presso l’azienda;
c) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per lecose dei Clienti con- segnate o non consegnate.
1.3 Variazione del numero dei posti letto
Premesso che, all’atto della stipulazione del-
23 di 60
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
la polizza, il numero dei posti letto in locali di proprietà o condotti dall’Assicurato è quello dichiarato dal Contraente e indicato in poliz- za, si conviene fra le Parti che:
• alla scadenza di ciascuna annualità assicu- rativa il Contraente comunica alla Compa- gnia le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell’anno, relativamente al numero dei posti letto;
• se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto diverso da quello dichiarato in polizza, a Compagnia prov- vederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo dei posti letto risultante a tale data e, in tal caso, il pa- gamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quello previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali Comuni;
• la Compagnia ha il diritto di effettuare veri- fiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documen- tazioni necessarie;
• qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei posti letto originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del dan- no in proporzione al rapporto fra il numero dei posti letto dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sini- stro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella “PARTE B” di polizza.
3 Attività organizzate all’esterno del- l’azienda
L’assicurazione comprende i danni connessi alle attività ricreative, culturali e sportive, a carattere non competitivo, gestite e/o or- ganizzate dall’Assicurato, che si svolgano al- l’esterno dell’AZIENDA AGRITURISTICA. L’assicurazione comprende il noleggio di bi- ciclette, piccole imbarcazioni e simili.
0 Attività di ristorazione a clienti non al- loggiati presso l’azienda
Preso atto che l’Assicurato, nell’ambito del- l’AZIENDA AGRITURISTICA, svolge attività di ristorazione non destinata esclusivamen- te ai Clienti alloggiati presso l’azienda, a par- ziale deroga dell’art. 1.2 lett. b) della Garanzia Base del presente settore, l’assicurazione valeper i danni derivanti all’Assicurato dallo svolgimento dell’attività suddetta.
L’assicurazione comprende i danni cagionati a Clienti da somministrazione di cibi e be- vande compresa la responsabilità imputa- bile all’Assicurato per difetto originario del prodotto.
72 Estensione alle cose portate nell’agri- turismo
Preso atto che l’Assicurato svolge attività di agriturismo attraverso la locazione di ca- mere e/o la concessione di piazzole e spazi aperti, a parziale deroga dell’art. 1.2 lett. c) della Garanzia Base del presente settore, la garanzia comprende i danni (compresi quelli di incendio e furto) dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterio- ramento delle cose consegnate o non conse- gnate.
Sono esclusi dalla garanzia:
• i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di sti- ratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
• i danni a veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
• gli oggetti preziosi non consegnati;
La garanzia è prestata con le seguenti limi- tazioni:
• franchigia per sinistro di € 250,00;
• limite di risarcimento per singola camera di € 5.000,00, per le cose non consegnate e
€ 5.000,00 per le cose consegnate.
76 Piscine in aziende agrituristiche
A parziale deroga dell’art. 1.2 lett. a) della Ga- ranzia Base del presente settore, la garanzia
24 di 60
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
comprende il rischio derivante all’Assicurato in relazione alla proprietà e/o conduzione
di piscine ubicate nell’ambito dell’AZIENDA AGRITURISTICA assicurata.
E
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI
Con il presente settore si assicurano gli enti descritti nella definizione MACCHINARI AGRICOLI e identificati nella “PARTE B” di polizza, che s’intendono esclusi dai settori INCENDIO e FURTO E RAPINA.
1. GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
1.1 Rischi assicurati
La Compagnia, nella forma a VALORE INTE- RO, indennizza i danni materiali e diretti ai MACCHINARI AGRICOLI elencati nella di- stinta allegata, causati da:
a) Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei
b) Xxxxx, rapina
c) Eventi atmosferici e naturali
Trombe d’aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, acqua e liqui- di in genere, cedimenti del terreno, ca- duta massi, frane.
d) Eventi sociopolitici
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio.
e) Errori dell’operatore
Imperizia, negligenza, errata manovra, collisione, urto, ribaltamento.
f) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Sono inoltre compresi:
g) Colpa grave
colpa grave dell’Assicurato e/o del Con- traente.
h) Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o rimpiaz- zo delle cose danneggiate.
1.2 RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi:
a) i guasti meccanici od elettrici;
b) i danni a pneumatici, a cingoli, a funi, a utensili, ad accessori e parti intercam-
biabili in genere, salvo il caso di danno totale al singolo macchinario;
c) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore, il co- struttore o il locatore;
d) i danni di corrosione, incrostazione, de- perimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterio- ramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
e) i danni causati da residuati bellici esplo- sivi di qualsiasi tipo;
f) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
g) i danni causati da dolo dell’Assicurato;
h) i danni verificatisi a seguito di guerra, insurrezione, occupazione militare, inva- sione;
i) i danni verificatisi a seguito di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure a seguito di radia- zioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
k) i danni causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvio- ni.
1.3 Spese di noleggio
La Compagnia indennizza le spese docu- mentate relative al noleggio dei MACCHI- NARI AGRICOLI, in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti in occasione di un si- nistro indennizzabile a termini del presente settore.
La garanzia è prestata per il periodo stret- tamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggia- te o distrutte, fino al massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e con il limite di indennizzo di € 5.000,00.
1.4 Franchigia
In caso di sinistro indennizzabile che abbia
26 di 60
TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI
colpito le cose assicurate, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% del danno, col minimo non inden- nizzabile di € 500,00.
1. Terzi interessati
La presente polizza è stipulata dal Con- traente in suo nome o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessa- ti non possono partecipare alla nomina dei periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente. È stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azio- ni, esporre ragioni ed accampare diritti nell’ambito della assicurazione stessa. Tut- tavia l’indennizzo che sarà liquidato in con- traddittorio potrà essere versato all’atto del pagamento solo con l’intervento dei ter- zi interessati.
1.6 Impianto antifurto satellitare
Qualora un MACCHINARIO AGRICOLO sia protetto da impianto antifurto satellitare la garanzia furto o rapina è operante se l’im- pianto stesso è inserito ed efficiente.
1.7 Ricorso terzi
Qualora sia assicurato il settore INCENDIO la garanzia Ricorso Terzi si intende estesa anche al presente settore.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella faccia- ta della “PARTE B” di polizza.
804 Contoterzisti
Si prende atto che l’Assicurato utilizza i MACCHINARI AGRICOLI anche per conto terzi.
F
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
ELETTRONICA
Con il presente settore si assicurano gli enti descritti nella definizione APPARECCHIA- TURE ELETTRONICHE.
La garanzia è operante solo se sono indica- ti la somma assicurata ed il relativo premio nella “PARTE B”.
1. GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
1.1 Rischi assicurati
La Compagnia, nella forma a VALORE INTE- RO, indennizza i danni materiali e diretti alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assi-
curate, collaudate, installate e pronte per l’uso a cui sono destinate, causati da:
a) Fenomeni elettrici
Azione elettrica del fulmine, sovraten- sione, cortocircuito, variazione di cor- rente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purché provocati da cause esterne agli apparecchi.
b) Errori dell’operatore
Imperizia, negligenza ed errata mano- vra.
c) Difetti di funzionamento
Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di con- trollo, di automatismi di regolazione e segnalazione.
d) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Sono inoltre compresi:
e) Colpa grave
I danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore determinati da colpa grave.
f) Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rim- piazzo delle cose danneggiate.
g) Spese per la ricostituzione dei dati me- morizzati su supporti
Se i supporti dati (per tale intendendosi qualsiasi materiale - magnetico, ottico, scheda e banda perforata - usato per memorizzare permanentemente infor- mazioni elaborabili automaticamente) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia rimborsa le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi fino ad un massimo indennizzo di € 1.500,00 per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di € 250,00.
L’indennizzo è corrisposto all’Assicurato solo se la ricostituzione dei dati avviene entro un anno dalla data del sinistro.
Con esclusione dei danni causati o risul- tanti da:
• virus informatici di qualsiasi tipo;
• accesso e utilizzo dei sistemi informa- tici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso;
• errata registrazione, cancellazione, cestinatura, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software o dati infor- matici da qualunque causa derivata.
h) Maggiori spese per mancato funziona- mento
Se gli enti assicurati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, che provochi l’interruzione totale o parziale del funzionamento, la Compagnia in- dennizza le maggiori spese, necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata, e costituite da:
• uso di un apparecchio sostitutivo;
• applicazione di altri metodi di lavoro;
• utilizzo di servizi effettuati da terzi. La garanzia è prestata fino ad un mas-
28 di 60
ELETTRONICA
simo indennizzo giornaliero di € 50,00 e per un periodo di indennizzo massimo di 30 giorni, per ogni sinistro.
La Compagnia riconosce la compensa- zione dei costi giornalieri nell’ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momen- to in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo ne- cessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggia- to.
La garanzia è prevista con la franchigia di
€ 150,00 per ogni sinistro.
i) Programmi in licenza d’uso
Se i programmi in licenza d’uso (per tali intendendosi programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in com- mercio) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di po- lizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati fino ad un massimo di
€ 1.500,00 con l’applicazione di una fran- chigia di € 150,00.
L’indennizzo verrà corrisposto all’Assi- curato solo a dimostrazione dell’avvenu- to riacquisto dei programmi stessi.
l) Conduttori esterni alle cose assicurate La garanzia viene estesa, fino ad un mas- simo di€ 1.000,00 per anno assicurativo e nella forma a “primo rischio assoluto”, ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Per conduttori esterni si intende l’insie- me di cavi e conduttori di qualsiasi tipo
- sotterranei, aerei o posti all’interno di intercapedini - collegati alle apparec- chiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stes- se.
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corren- te dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatu-
ra, xxxxxxxx, intonaco, pavimentazione e simili.
1.2 Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il vendito- re o il locatore delle cose assicurate;
b) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
c) derivanti da eventi assicurabili nei set- tori INCENDIO, FURTO E RAPINA della polizza;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata;
e) causati, limitatamente alla parte diret- tamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
f) verificatisi a seguito di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o tra- sferimento e relative operazioni di cari- co, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell’azienda;
g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
h) di natura estetica che non compromet- tano la funzionalità delle cose assicura- te;
i) causati da terremoto, maremoto, eru- zione vulcanica, neve, inondazione, al- lagamento, mareggiata, cedimento del terreno o delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo;
m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o
29 di 60
ELETTRONICA
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
Sono inoltre esclusi:
o) i costi di trasporto e dogana determinati- si fuori dal territorio dello Stato Italiano;
p) le spese per eventuali riparazioni prov- visorie, per modifiche o miglioramenti.
1.3 Franchigia per ogni sinistro
La garanzia è prestata con una franchigia di
€ 150,00 per sinistro esclusi i danni di cui alle lettere g), h) e i) dell’articolo 1.1 per i quali opera la specifica franchigia indicata.
1.4 Terzi interessati
La presente polizza è stipulata dal Contraen- te in suo nome e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla li- quidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’in- teresse assicurato.
2. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella faccia- ta della “PARTE B” di polizza.
2 Esclusione dei beni in leasing
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.
810 Sistemi di protezione
Il Contraente dichiara che gli impianti elet- trici hanno i seguenti requisiti:
• sono realizzati in conformità a quanto pre- visto dal D.M. 37/2008 e successive modi- fiche e integrazioni;
• sono protetti da scaricatori di sovratensio- ni con capacità nominale di scarica di alme- no 10 KA, forma d’onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 IIIa edizione).
Il Contraente dichiara inoltre che:
• tutte le condutture metalliche degli im- pianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipoten- ziale, all’impianto di messa a terra.
In caso di non rispondenza ai requisiti di cui sopra la Compagnia corrisponderà all’Assi- curato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 20% di scoper- to. Se lo scoperto è operante in concomitan- za con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minino non indennizzabile.
30 di 60
ELETTRONICA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
G INFORTUNI
SEZIONE A
INFORTUNI 24 ORE SU 24 DELL’IMPRENDI- TORE AGRICOLO E DEI SUOI FAMILIARI
1. GARANZIA BASE
1.1 Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato,nominativamente indicato nella “PARTE B” di polizza,subisca nello svolgi- mento sia della propria attività lavorativa che di ogni altra attività che non abbia carat- tere lavorativo.
a) Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infor- tunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza di polizza, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Compagnia liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi.
b) Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una in- validità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia li- quida un indennizzo per invalidità perma- nente parziale calcolato sulla somma as- sicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati all’art. 6.9 del presente settore.
La garanzia è operante con le seguenti franchigie:
• Sulla parte di somma assicurata fino a
€ 130.000,00 non si farà luogo ad inden- nizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3% l’inden-
nizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
• Sulla parte di somma assicurata oltre
€ 130.000,00 e fino a € 260.000,00, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di gra- do non superiore al 5% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5% l’indennizzo sarà corri- sposto solo per la parte eccedente tale limite.
• Sulla parte di somma assicurata oltre
€ 260.000,00, non si farà luogo ad inden- nizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 10% l’inden- nizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
• Nel caso in cui il grado di invalidità per- manente sia pari o superiore al 25% della invalidità permanente totale, la Com- pagnia liquiderà l’indennizzo dovuto sui primi € 130.000,00 di somma assicurata senza applicazione di franchigia.
• Nel caso in cui il grado di invalidità per- manentesia pari o superiore al 50% della invalidità permanente totale, la Compa- gnia liquiderà l’indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia.
1.2 Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qua- lità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:
• su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubbli- co di passeggeri;
• su aeromobili di aeroclubs;
• su apparecchi per il volo da diporto o spor- tivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e
simili).
Il viaggio in aereo si intende iniziato nel mo- mento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’ae- romobile e si considera concluso nel momen- to in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno.
1.3 Rischio di guerra all’estero
La garanzia viene estesa agli infortuni avve- xxxx all’estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
1.4 Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
1. Variazione nelle persone assicurate
L’assicurazione vale per le persone designate in polizza. Le variazioni delle persone assicu- rate devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, la quale ne prende atto con appendice.
L’assicurazione rispetto alle nuove perso- ne vale dalle ore ventiquattro del giorno del perfezionamento dell’appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.
La cessazione di singoli assicurati, non se- guita da sostituzione, dà luogo a corrispon- dente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.
2. GARANZIE FACOLTATIVE
La singola garanzia è operante per quegli Assicurati per cui è riportata la somma as- sicurata ed il relativo premio nell’apposito quadro riepilogativo previsto nella “PARTE B” di polizza.
2.1 Indennità di ricovero a seguito di infor- tunio
Se l’infortunio ha per conseguenza un ricove- ro in ISTITUTO DI CURA, la Compagnia corri- sponde l’indennità giornaliera prevista in po- lizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione della cartella clinica.
2.2 Rimborso spese sanitarie
Se l’Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Com- pagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:
• accertamenti diagnostici;
• accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 3. del settore Sinistri (controversie);
• visite mediche e specialistiche;
• onorari del chirurgo e di ogni altro com- ponente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
• apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
• rette di degenza;
• trasporto dell’Assicurato in ambulanza al- l’Istituto diCura o all’ambulatorio e vicever- sa;
• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
• acquisto di apparecchi protesici ortopedi- ci sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.
La Compagnia rimborsa inoltre, sino al 10% della somma assicurata e con un massimo di € 1.500,00, le spese sostenute, in conse- guenza di infortunio, per:
• interventi di chirurgia estetica;
• cure odontoiatriche;
• protesi dentarie.
La Compagnia effettua il pagamento di quan- to dovuto su presentazione, in originale, del- le relative notule, distinte, ricevute e fatture debitamente quietanzate.
A richiesta dell’Assicurato, la Compagnia re- stituisce i predetti originali previa apposizio- ne della data di liquidazione dell’indennizzo e dell’importo liquidato.
Il pagamento viene effettuato a cura ultima- ta.
Le spese sostenute all’estero nei paesi ade- renti all’Unione Monetaria, saranno rimbor- sate in Italia, in Euro.
Le spese sostenute all’estero nei paesi non aderenti all’Unione Monetaria, saranno rim- borsate in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni del- l’Ufficio Italiano Cambi.
La Compagnia rimborsa le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato in conseguenza di infortunio previa applicazione della franchi- gia fissa e assoluta di € 50,00 per sinistro.
2.3 Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza una inabi- lità dell’Assicurato ad attendere alle occupa- zioni dichiarate, la Compagnia corrisponderà una indennità giornaliera nei seguenti termi- ni:
a) il 100% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nel- la totale incapacità di attendere alle occu- pazioni medesime;
b) il 50% della somma assicurata per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle occupazioni medesime.
L’indennità giornaliera per inabilità tempora- nea verrà corrisposta per un periodo massi- mo di 365 giorni.
L’indennità giornaliera per inabilità tempora- nea verrà corrisposta per i giorni eccedenti il periodo di franchigia a decorrere:
a) dall’ottavo giorno successivo a quello dell’infortunio se la somma assicurata al- l’emissione della polizza non è superiore a
€ 15,00;
b) dall’undicesimo giorno successivo a quel- lo dell’infortunio se la somma assicurata all’emissione della polizza è superiore a
€ 15,00, ma pari o inferiore a € 30,00;
c) dal sedicesimo giorno successivo a quel- lo dell’infortunio se la somma assicurata all’emissione della polizza è superiore a
€ 30,00.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella “PARTE B” di polizza.
604 Inabilità temporanea “a totale”
A parziale deroga di quanto previsto alla ga- ranzia facoltativa 2.3 (inabilità temporanea) del presente settore, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea viene liquidata con il 100% della somma assicurata anche per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha po- tuto attendere che in parte alle occupazioni dichiarate.
632 Indennità per ingessatura o convale- scenza
Ad estensione della garanzia facoltativa 2.1 (indennità di ricovero a seguito di infortunio) del presente settore:
• qualora in conseguenza dell’infortunio sia stata applicata una ingessatura in un Isti- tuto di Cura, verrà corrisposta l’indennità giornaliera di ricovero anche per il tempo trascorso fuori dall’Istituto.
L’indennità sarà riconosciuta sino alla rimo- zione del mezzo di contenzione, ma solo per il periodo prescritto dall’Istituto di Cura.
Il periodo massimo indennizzabile, com- prensivo di ricovero e ingessatura, non po- trà superare i 365 giorni;
• qualora l’infortunio non comporti inges- satura, verrà corrisposta a titolo di con- valescenza l’indennità giornaliera per un periodo che comunque non potrà superare i giorni di ricovero.
La convalescenza deve essere prescritta dai medici curanti e documentata con cer- tificazione.
Il periodo di indennizzo comprensivo del ri- covero e della convalescenza non potrà su- perare i 365 giorni.
In entrambi i casi l’indennità verrà corrispo- sta soltanto per i giorni eccedenti i primi cin- que giorni.
67 Invalidità permanente senza franchigia sui primi € 130.000,00 di somma assicurata A parziale deroga dell’art. 1.1 lett. b) della
presente Sezione, sulla parte di somma as- sicurata fino a € 130.000,00 l’indennità per la invalidità permanente sarà liquidata senza applicazione di franchigia.
Sulla parte di somma assicurata eccedente
€ 130.000,00 e fino a € 260.000,00, per in- validità permanente parziale pari o inferiore al 5% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo; se invece l’invalidità per- manente parziale risulterà superiore al 5%, l’indennità sarà liquidata solo per la percen- tuale eccedente il 5%.
Sulla parte di somma assicurata eccedente
€ 260.000,00, per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 10% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo; se invece l’invalidità permanente parziale risulterà superiore al 10%, l’indennità sarà liquidata solo per la percentuale eccedente il 10%.
Nel caso in cui la percentuale di invalidità permanente parziale risulti pari o superiore al 50% della totale, la Compagnia liquiderà l’indennizzo dovuto senza applicazione di franchigia.
676 Inabilità temporanea senza franchigia per indennità fino a € 1 ,00
A parziale deroga della garanzia facoltativa
2.3 (inabilità temporanea) del presente set- tore, l’indennità giornaliera per inabilità tem- poranea decorre dal primo giorno successi- vo a quello dell’infortunio, purché la somma assicurata non sia superiore a € 15,00 al mo- mento dell’emissione della polizza.
677 Indennità aggiuntiva per gravi ricoveri Se l’infortunio ha per conseguenza un ricove- ro in Istituto di Cura di durata superiore a 20 giorni, l’indennità giornaliera di ricovero con- venuta in polizza:
• è maggiorata del 50% dal 21° al 40° giorno consecutivo di degenza;
• è raddoppiata oltre il 40° giorno consecuti- vo di degenza e fino alla dimissione dall’Isti- tuto di Cura.
Per il caso di ricovero a seguito di infortunio in reparto di rianimazione o di cura intensiva,
e solo per il periodo di permanenza in detti reparti, l’indennità giornaliera corrisposta sarà pari al doppio della somma convenuta in polizza.
L’indennità di ricovero a seguito di infortunio viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni e dietro presentazione delle car- telle cliniche.
SEZIONE B
INFORTUNI PER GLI OSPITI DELL’AZIENDA AGRITURISTICA
4. GARANZIA BASE
4.1 Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione vale per gli infortuni che gli ospiti dell’AZIENDA AGRITURISTICA subi- scano durante il periodo di soggiorno nel- l’azienda assicurata, ad esclusione di quelli derivanti da equitazione.
La garanzia inizia al momento dell’arrivo presso l’azienda e termina l’ultimo giorno di soggiorno al momento della partenza.
a) Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infor- tunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Compagnia liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi.
b) Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una in- validità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia li- quida un indennizzo per invalidità perma- nente parziale calcolato sulla somma as- sicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri indicati all’art. 6.9 del presente settore.
Non si farà luogo ad indennizzo per inva-
lidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell’invalidità permanente totale.
Se invece risulterà superiore al 5% l’in- dennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale limite.
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della to- tale la Compagnia liquiderà l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
4.2 Variazione del numero dei posti letto Premesso che, all’atto della stipulazione della polizza, il numero dei posti letto del- l’AZIENDA AGRITURISTICA è quello dichia- rato dal Contraente e indicato in polizza, si conviene fra le Parti che:
• alla scadenza di ciascuna annualità assi- curativa il Contraente comunicherà alla Compagnia le variazioni in aumento o di- minuzione che si sono verificate nel corso dell’anno, relativamente al numero dei po- sti letto;
• se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto diverso da quello dichiarato in polizza, la Compagnia prov- vederà ad emettere un nuovo contratto in base al numero effettivo dei posti letto risultante a tale data e, in tal caso, il pa- gamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali Comuni;
• la Compagnia ha il diritto di effettuare veri- fiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documen- tazioni necessarie;
• qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei posti letto originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del dan- no in proporzione al rapporto fra il numero dei posti letto dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sini- stro e, in ogni caso, nei limiti delle somme assicurate ridotte in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).
. CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizione valida se richiamata nella “PAR- TE B” di polizza.
6 0 Equitazione
Ad estensione dell’art 4.1 del presente setto- re, la garanzia comprende anche gli infortuni che gli ospiti possono subire mentre caval- xxxx o conducono i cavalli di proprietà del- l’AZIENDA AGRITURISTICA o ivi ricoverati. Premesso che, all’atto della stipulazione della polizza, il numero dei cavalli è quello di- chiarato dal Contraente e indicato in polizza, si conviene fra le Parti che eventuali varia- zioni avvenute nel corso dell’anno dovranno essere comunicate alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, dal Contraente alla Compagnia, la quale provvederà ad emettere un nuovo contratto e in tal caso il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quan- to previsto dall’art. 2 delle Condizioni Gene- rali Comuni.
Qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare, alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumento del numero dei cavalli originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Compagnia risponderà del danno in pro- porzione al rapporto fra il numero dei cavalli dichiarato e quello risultante alla scaden- za annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti delle somme ssicurate ridotte in eguale proporzione (art. 1898 del Codice Civile).
6. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI PER ENTRAMBE LE SEZIONI A E B
6.1 Estensione dell’assicurazione
Sono considerati infortuni anche:
• l’asfissia di origine non morbosa;
• gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tos- siche;
• le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
• l’annegamento;
3 di 60
INFORTUNI
• l’assideramento o congelamento, la folgo- razione, i colpi di sole o di calore;
• le ernie addominali da sforzo, con esclusio- ne di quelle rachidee, gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
• la rottura sottocutanea del tendine di Achil- le, nei limiti di quanto previsto al punto 6.9 del presente settore (invalidità permanen- te);
• gli infortuni subiti in stato di malore o di in- coscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, impru- denza o negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti da aggressioni, tumul- ti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
6.2 Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla guida e dall’uso di mezzi di locomo- zione aerei, salvo quanto previsto al punto
1.2 del presente settore (rischio volo);
b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autore- spiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
c) da corse, gare, allenamenti e prove di ip- pica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
d) da corse, gare, allenamenti e prove com- portanti l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’As- sicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima dife- sa;
f) da movimenti tellurici;
g) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto al punto 1.3 del presente settore (rischio guerra all’estero);
h) da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate artificialmente
dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Sono inoltre esclusi:
i) gli infarti;
l) le conseguenze di interventi chirurgici, ac- certamenti e cure mediche non resi neces- sari da infortunio.
6.3 Esonero
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di de- nunciare le malattie sofferte, nonché le mu- tilazioni ed i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazio- ne o che dovessero in seguito sopravvenire. Viene tuttavia confermato che l’indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolati a norma della presente polizza.
6.4 Limiti di età e persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcoolismo o tossicodi- pendenza; pertanto in ogni caso l’assicura- zione cessa, per l’Assicurato, con il loro mani- festarsi senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto de- gli oneri fiscali.
Inoltre l’assicurazione Sezione B - Infortu- ni per gli ospiti dell’azienda agrituristica, è operante solo fino al raggiungimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
6. Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia ad ogni azione di ri- valsa per le somme pagate, lasciando così in- tegri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
6.6 Limite catastrofale
Nel caso d’infortunio che colpisca contem- poraneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Compa- gnia non potrà comunque superare l’importo di € 3.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale
importo, le stesse verranno proporzional- mente ridotte.
6.7 Morte presunta
Se il corpo dell’Assicurato non viene trova- to entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di tra- sporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità ed in seguito l’Assicurato ritor- ni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compa- gnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
6.8 Commorienza
Se il medesimo evento indennizzabile a ter- mini di polizza, esclusa in ogni caso l’ipotesi prevista al punto 1.2 del presente settore (ri- schio volo), provoca la morte dell’Assicurato e del coniuge, la quota parte spettante ai figli handicappati (intendendosi per tali le perso- ne riconosciute invalidi civili nella misura pari o superiore al 75%) o minori, alla data del sinistro, viene raddoppiata.
Il cumulo delle somme pagate a tale titolo non potrà superare l’importo di € 260.000,00 per ogni soggetto assicurato.
6.9 Valori e criteri per la determinazione del grado di invalidità
La Compagnia liquiderà un indennizzo per in- validità permanente parziale calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanen- te totale, in proporzione al grado di invalidità che verrà accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sottoelencati:
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
• un arto superiore 70%
• una mano o un avambraccio 60%
• un pollice 18%
• un indice 14%
• un medio 8%
• un anulare 8%
• un mignolo 12%
• la falange ungueale del pollice 9%
• una falange di altro dito
della mano 1/3 del dito
Per:
• anchilosi della scapola omerale con xxxx in posizione favorevole, ma con
immobilità della scapola 25%
• anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono- supinazione libera 20%
• anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione
libera 10%
• blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio
e della mano 7%
• paralisi completa del nervo radiale 35%
• paralisi completa del nervo ulnare 20%
• esiti di rottura sottocutanea di un
tendine del bicipite brachiale 5%
Per:
• amputazione di un arto inferiore:
- al di sopra della metà della coscia 70%
- al di sotto della metà della coscia,
ma al di sopra del ginocchio 60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di
sopra del terzo medio di gamba 50%
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
• un piede 40%
• ambedue i piedi 100%
• un alluce 5%
• la falange ungueale dell’alluce 2,5%
• un altro dito del piede 1%
Per:
• anchilosi dell’anca in posizione
favorevole 35%
• anchilosi del ginocchio in estensione . 25%
• esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente
dal trattamento attuabile 2%
• esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio indipendentemente
dal trattamento attuabile 3%
• lesione completa del legamento
crociato anteriore del ginocchio 9%
• anchilosi della tibio-tarsica ad
angolo retto 10%
• anchilosi della sotto astragalica 5%
• paralisi completa dello sciatico
popliteo esterno 15%
• esiti di rottura sottocutanea del
tendine di Achille 4%
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
• un occhio 25%
• ambedue gli occhi 100%
Per:
• sordità completa di un orecchio 10%
• sordità completa di ambedue
gli orecchi 40%
• stenosi nasale assoluta
monolaterale 4%
• stenosi nasale assoluta bilaterale 10%
• esiti di frattura scomposta di una
costa 1%
• esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale 12%
- una vertebra dorsale 5%
- 12a dorsale 10%
- una vertebra lombare 10%
• esiti di frattura di un metamero
sacrale 3%
• esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme
e dolente 5%
• postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del
capo e del collo 2%
• perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria 15%
• perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della
crasi ematica 8%
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applica- zione di presidi correttivi.
Se la lesione comporta una minorazione, an- ziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non speci- ficati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della comples- siva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla profes- sione dell’Assicurato.
Nel caso l’infortunio determini menomazio- ni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispon- dente alla perdita anatomica totale dell’ar- to stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidi- tà permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione fun- zionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesi- stente.
6.10 Indennità aggiuntiva per grandi invali- dità
Nel caso di infortunio indennizzabile a ter- mini di polizza che comporti un’invalidità permanente di grado superiore al 66% (ac- certata esclusivamente sulla base dei valori di cui al punto 6.9 del presente settore), la Compagnia corrisponderà annualmente una ulteriore indennità pari al 10% della somma assicurata a tale titolo, per un periodo mas- simo di cinque annualità. L’importo annuo massimo erogabile non potrà eccedere in
ogni caso la somma di € 10.000,00. L’indennità aggiuntiva sarà messa a dispo- sizione dell’Assicurato in un’unica soluzione annua periodica, a distanza di 1, 2, 3, 4, 5 anni dal giorno della liquidazione definitiva del si-
nistro infortuni.
L’indennità sarà corrisposta esclusivamente all’Assicurato in vita e non sarà trasmissibile agli eredi legittimi o ai beneficiari designati nel contratto.
H
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
SINISTRI
1. NORME DEI SETTORI INCENDIO, FURTO E RAPINA, TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI, ELETTRONICA
1.1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che pos- sono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino il settore FURTO E RAPINA;
c) conservare le tracce ed i residui del sini- stro, senza avere diritto ad alcuna inden- nità per tale titolo;
d) darne avviso alla Compagnia entro 3 gior- ni (preceduto da telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l’avviso, però lo stato delle cose, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato se non nella mi- sura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall’avviso del sinistro, il Contraente o l’Assicurato potrà prendere tutte le misu- re del caso;
e) fornire alla Compagnia entro i giorni successivi:
• l’elenco delle cose colpite da sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, speci- ficando le circostanze dell’evento;
• la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
• l’indicazione di eventuali altre assicura- zioni riguardanti i medesimi rischi e co- pia delle relative polizze;
f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credi- to, se garantiti, anche al debitore, nonché
esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la proce- dura di ammortamento.
Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l’Assicurato deve:
g) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché del- l’avvenimento e dell’entità del danno;
h) presentare tutti i documenti che si posso- no ottenere dall’Autorità Pubblica in rela- zione al sinistro.
1.2 Inadempimento dell’obbligo di salvatag- gio o di avviso
Il Contraente o l’Assicurato, che dolosamen- te non adempie l’obbligo di avviso o di salva- taggio, perde il diritto all’indennità. Se il Con- traente o l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1.3 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera do- losamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esisteva- no al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adope- ra a giustificazione mezzi e documenti men- zogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
1.4 Recupero delle cose rubate o rapinate Se le cose rubate o rapinate vengono re- cuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compa- gnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato inte- gralmente il danno. Se in vece la Compagnia
ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicu- razione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conser- vare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell’indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dal- le cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.
1. Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o da un Pe- rito da questa incaricato, con il Contraen- te o persona da lui designata; oppure, di comune accordo:
b) fra due Periti nominati uno dalla Compa- gnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui pun- ti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assiste- re e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deli- berativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sini- stro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
È fatto salvo in ogni caso il ricorso all’auto- xxxx giudiziaria.
1.6 Spese peritali
La Compagnia si obbliga, in caso di danno
indennizzabile a termini di polizza, a rimbor- sare all’Assicurato la somma da questi dovu- ta al terzo Perito nominato in base a quanto disposto dall’art. 1. lett.b) e ciò fino alla con- correnza di € 3.000,00.
1.7 Determinazione dei danni indennizzabili La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) SETTORI INCENDIO, TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI, ELETTRONICA
a.1) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle sol- tanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
a.2) per i danni ad effetti domestici / mo- bilio arredamento e attrezzature del- l’attività agrituristica / attrezzature e macchinari agricoli / apparecchiature elettroniche / serre, si stima l’impor- to totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzio- nale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di ripara- zione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dal- la stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di tra- sporto e dogana determina tisi fuo- ri dal territorio dello Stato italiano. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordina- rie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di traspor- to diversi dal normale, salvo quanto previsto all’art. 1.1 lett. h) della Garan- zia Base del settore TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI e all’art. 1.1
lett. e) della Garanzia Base del settore ELETTRONICA.
Resta convenuto che:
• in nessuno dei casi di cui ad a.1) e a.2) potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo va- lore effettivo, determinato al mo- mento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazio- ne alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
• il pagamento della differenza tra l’in- dennizzo, calcolato in base alle con- dizioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ri- costruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia. Purché ciò avvenga, salvo comprovata for- za maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amiche- vole o del verbale definitivo di peri- zia;
a.3) per i danni alle scorte e prodotti / animali / foraggio e paglia / grana- glie sullo stelo si stima l’ammontare del danno deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
b)SETTORE FURTO E RAPINA
b.1) per i danni al contenuto / attrezza- ture e macchinari agricoli / animali l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose as- sicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sini- stro stesso;
b.2) per i titoli di credito:
• salvo diversa pattuizione la Compa- gnia non pagherà l’importo per essi
indennizzabile prima delle rispettive scadenze;
• l’Assicurato deve restituire alla Com- pagnia l’indennizzo, per essi perce- pito, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
b.3) per gli effetti cambiari:
• l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’eser- cizio dell’azione cambiaria;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
1.8 Parziale deroga alla regola proporzio- nale
Se dalle stime fatte, secondo le norme di cui alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAEN-
TE/ASSICURATO riportate nella “PARTE B” di polizza, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, ec- cedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicu- rato e quello risultante al momento del sini- stro (art. 1907 del Codice Civile).
Se però la suddetta eccedenza risulta:
• inferiore o uguale al 15%, la Compagnia ri- nuncia all’applicazione della regola propor- zionale;
• superiore al 15%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta per- centuale e quello risultante al momento del sinistro.
La percentuale suindicata viene ridotta al 5% in caso di rinuncia all’adeguamento auto- matico di cui all’art. 11 delle Condizioni Gene- rali Comuni.
Il presente articolo non si applica quando l’assicurazione è prestata nella forma a “PRI- MO RISCHIO ASSOLUTO”.
1.9 Somme assicurate e loro reintegro in caso di sinistro
In caso di sinistro che riguardi il settore FUR- TO e RAPINA oppure la partita GARANZIA
GLOBALE A PRIMO RISCHIO del settore INCENDIO la somma assicurata rappresen- ta il limite massimo di esposizione dell’as- sicuratore per anno assicurativo. In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo riduce automaticamente e con effetto immediato la somma assicurata di un importo uguale a quello indenizzato e così per ogni sinistro nel periodo assicurativo in corso fino ad esauri- mento della somma.
La somma assicurata può essere reinte- grata se il Contraente versa la percentuale di premio corrispondente all’importo da reintegrare contestualmente al pagamen- to dell’indennizzo. L’operazione può essere effettuata ad ogni sinistro indennizzato, ma con il reintegro non potrà in ogni caso essere superata la somma assicurata iniziale.
1.10 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Compagnia presso la propria sede ov- vero presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta gior- ni dalla data dell’atto di liquidazione amiche- vole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se sul- l’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’in- dennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
1.11 Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di richiedere, non pri- ma di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a con- dizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che
l’Assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell’attività e che l’importo in- dennizzabile superi sicuramente l’importo complessivo di:
• € 50.000,00 in caso di sinistro che riguardi il settore INCENDIO;
• € 15.000,00 in caso di sinistro che riguardi i settori FURTO E RAPINA, TUTTI I DANNI AI MACCHINARI AGRICOLI, ELETTRONICA. L’obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00.
2. NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
2.1 Obblighi in caso di sinistro
a) Agli effetti dell’assicurazione della re- sponsabilità civile verso terzi (R.C.T.) il Contraente o l’Assicurato deve:
• fare denuncia alla Compagnia entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il si- nistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguen- ze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
• far seguire, nel più breve tempo possi- bile, le notizie, i documenti e gli atti giu- diziari relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di dife- sa nonché, se la Compagnia lo richiede, per un componimento amichevole;
• astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
b) Agli effetti dell’assicurazione di respon- sabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.) il Contraente o l’Assicurato deve:
• denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avvi- so per l’inchiesta;
• dare avviso alla Compagnia entro 3 gior- ni dal verificarsi dell’infortunio subito dal dipendente non soggetto all’assicurazio-
ne obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l’in- fortunio viene iniziato un procedimento penale;
• dare comunicazione alla Compagnia di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall’I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tem- pestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Com- pagnia ha diritto di avere in visione i do- cumenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato.
2.2 Gestione delle vertenze di danno - Spe- se legali
La Compagnia assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione del- le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del- l’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese so- stenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un im- porto pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la do- manda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in pro- porzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce le spese incon- trate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giusti- zia penale.
3. NORME DEL SETTORE INFORTUNI
3.1 Denuncia dell’infortunio e obblighi rela- tivi
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione
del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Compagnia o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 3 giorni dal sinistro o dal mo- mento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive sca- denze. In caso di mancato rinnovo, la liquida- zione dell’indennità viene fatta consideran- do data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data diversa.
L’Assicurato o, in caso di morte, il beneficia- rio, devono consentire le indagini e gli accer- tamenti ritenuti necessari dalla Compagnia.
3.2 Prova
È a carico di chi domanda l’indennizzo di pro- vare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
3.3 Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’in- fortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o soprav- venute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortu- nio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutila- zione o difetto fisico, l’indennità per invali- dità permanente è liquidata per le sole con- seguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al mag- gior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal pun- to 6.9 del settore INFORTUNI.
3.4 Cumulo di indennità
Le indennità per inabilità temporanea e per ricovero sono cumulabili tra loro e con tutte le altre garanzie.
L’indennità per il caso di morte non è cumu- labile con quella per invalidità permanen- te.
Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in di- fetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di mor- te, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
3. Controversie
Le controversie mediche sulla natura o sul- le conseguenze delle lesioni e/o del ricove- ro, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di inden- nizzabilità previsti al punto 3.3 del presente settore (criteri di indennizzabilità) possono essere demandate per iscritto ad un colle- gio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spe- se e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà dellespese e com- petenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo del- l’invalidità permanente ad epoca da definirsi
dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, er- rore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
3.6 Anticipo dell’indennizzo
A richiesta dell’Assicurato, la Compagnia, quando abbia preventivato un grado di invali- dità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presumibile grado di invalidità, con il massimo di € 15.000,00.
4. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
4.1 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indenniz- zo, la Compagnia può recedere dall’assicura- zione con preavviso di 30 giorni.
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denun- cia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpre- tati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso. La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente qualora questi rientri nella de- finzione di “Consumatore”.
4 di 60
SINISTRI
I
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
ASSISTENZA
Numero Verde 800-212477
Centrale Operativa Assistenza
In collaborazione con UNISALUTE S.p.A. Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
1. NORME COMUNI ASSISTENZA ASSISTENZA è un servizio che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI presta agli Assicurati con la presente polizza “Multirischi dell’azienda agricola o agrituristica”.
La garanzia ASSISTENZA opera dal momen- to in cui decorre la copertura assicurativa fino alla scadenza della prima annualità e successivamente verrà prorogata di anno in anno, salvo diversa comunicazione da parte della Compagnia.
1.1 Istruzioni per la richiesta di assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde sopraindicato.
In ogni caso dovrà comunicare con precisio- ne:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza preceduto dal codice dell’Agenzia. Questi dati sono riportati sul fronte della polizza e anche sulle quietan- ze;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a for- nirla integralmente ogni ulteriore docu- mentazione ritenuta necessaria alla con- clusione dell’assistenza: in caso contrario l’Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso. Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme del servi- zio, è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi,
fatture, ricevute delle spese anticipate dall’Assicurato, a: UNISALUTE S.p.A. - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richie- sto alla Centrale Operativa che interver- rà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Qualora venisse accertato il diritto dell’Assicurato al rimborso delle spese sostenute, la Cen- trale Operativa si impegna a corrisponde- re le relative somme entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
1.2 Definizioni Assicurato
Il titolare dell’attività oggetto della polizza.
Centrale Operativa
È la struttura di UNISALUTE S.p.A. - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, costituita da: me- dici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefoni- co con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente
La persona che stipula la polizza.
Prestazioni
Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all’Assicurato.
Sinistro
Il singolo fatto o avvenimento che si può ve- rificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell’As- sicurato.
1.3 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
a) Nessuna prestazione è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell’atomo,
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• scioperi, rivoluzioni, sommosse, o movi- menti popolari, saccheggi, atti di terrori- smo;
• dolo dell’Assicurato.
b) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o presta- zioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
c) La Centrale Operativa non assume re- sponsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento deter- minato da caso fortuito o da causa di for- za maggiore.
d) Per tutto quanto non è qui espressamen- te disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
e) Il diritto alla assistenza decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del si- nistro.
f) Nessuna prestazione verrà erogata al di fuori del terroritorio italiano, Città del Va- ticano, San Marino.
2. GARANZIA BASE
2.1 SEZIONE A - Assistenza tecnica
La garanzia è sempre operante e prevede le seguenti prestazioni:
1. Invio di un idraulico in casi d’emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all’invio di un arti- giano, tenendo a proprio carico l’uscita e la mano dopera fino ad un massimo di
€ 150,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicu- rato i costi relativi al materiale necessa- rio per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
1. Impianto idraulico:
a) allagamento nei locali dell’azienda provocato da una rottura, un’ottu-
razione, un guasto di tubature fisse dell’azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri dovuti a guasti di tuba- ture mobili;
b) mancanza d’acqua nei locali del- l’azienda provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubatu- re fisse dell’impianto idraulico del- l’azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri dovuti ad interruzione di fornitura da parte dell’ente eroga- tore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dell’azienda provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico dell’azienda medesima;
con esclusione:
dei sinistri causati da tracimazio- ne dovuta a rigurgito di fognature, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.
2. Impianto di riscaldamento:
a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o blocco delle valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua nei radiatori installati nei locali del- l’azienda;
con esclusione:
dei sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
b) allagamento provocato da un gua- sto delle valvole dei radiatori in- stallati nei locali dell’azienda.
2. Invio di un elettricista in caso di emer- genza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elet- tricista per mancanza di corrente elettri- ca nei locali dell’azienda, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provve- de all’invio di un artigiano e tiene a pro-
prio carico l’uscita e la mano dopera fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicu- rato i costi relativi al materiale necessa- rio per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dei lo- cali dell’azienda a monte del contato- re.
3. Invio di un fabbro in caso di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all’invio di un arti- giano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
€ 150,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicu- rato i costi relativi al materiale necessa- rio per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o delle saracinesche o dell’impianto di allarme che rendano impossibile l’ac- cesso ai locali dell’azienda;
b) quando sia compromessa la funziona- lità dei sistemi di chiusura dei locali dell’azienda, in modo tale da non ga- rantirne la sicurezza, a seguito di fur- to o di tentato furto, incendio, esplo- sione, scoppio, allagamento.
4. Invio di un vetraio in caso di emergenza Qualora l’Assicurato necessiti di un ve- traio per un intervento di emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa provvede all’invio di un arti- giano e tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
€ 150,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicu- rato i costi relativi al materiale necessa- rio per la riparazione.
La prestazione è operante nel caso in cui sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell’eser- cizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, al- lagamento.
. Invio di una collaboratrice domestica Qualora l’Assicurato necessiti di una col- laboratrice domestica per un intervento di emergenza presso la propria azienda, la Centrale Operativa ne provvede al- l’invio tenendo a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 150,00 per sini- stro.
La prestazione è operante nel caso in cui i locali dell’esercizio debbano essere ripristinati, a seguito di furto o di tenta- to furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
2.2 LIMITI ALLE PRESTAZIONI
Le prestazioni del servizio di ASSISTENZA TECNICA sono fornite non più di tre volte per anno di validità del servizio. Per usufrui- re dei servizi di ASSISTENZA il Contraente/ Assicurato deve essere in regola con il paga- mento dei premi di polizza.
3. GARANZIE FACOLTATIVE
La singola sezione è operante solo se il cor- rispondente premio è indicato nella “PARTE B” di polizza.
3.1 SEZIONE B - Assistenza sanitaria per l’imprenditore agricolo e i suoi familiari
La garanzia opera per i nuclei familiari identi- ficati nella “PARTE B” di polizza e prevede le seguenti prestazioni:
1. Prenotazione di prestazioni sanitarie La Centrale Operativa fornisce un ser- vizio di prenotazione di prestazioni sa- nitarie (visite, esami diagnostici, inter- venti chirurgici) nelle strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE.
2. Prestazioni sanitarie a tariffe conven- zionate UNISALUTE
Le prestazioni sanitarie (visite, esami
diagnostici, interventi chirurgici) nella strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE saranno fornite a tariffe convenzionate.
3. Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa fornisce un servi- zio d’informazione sanitaria, in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;
• preparazione propedeutica ad esami diagnostici;
• profilassi da eseguire in previsione di viaggi all’estero.
4. Consulenza medica telefonica
Qualora in conseguenza d’infortunio o di malattia l’Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefo- nico.
. Invio di un medico
Nel caso in cui in conseguenza di infortu- nio o di malattia l’Assicurato, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei gior- ni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici conven- zionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferi- mento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambu- xxxxx, tenendo a proprio carico le spese relative.
6. Rientro dal ricovero di primo soccorso Nel caso in cui in conseguenza di infor- tunio o di malattia l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, succes- sivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà diretta- mente un’autoambulanza tenendo a pro- prio carico la spesa relativa nel limite di
un importo pari a quello necessario per compiere un percorso complessivo di 500 chilometri.
7. Assistenza infermieristica o fisiotera- pia specializzata domiciliare
Qualora l’Assicurato sia stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgi- co, o abbia effettuato un ricovero medi- co per una grave patologia, la Centrale Operativa, previo accertamento dell’ef- fettiva necessità secondo il parere del medico di Unisalute, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’Istituto di Cura, provvederà a fornire un’assistenza in- fermieristica o fisioterapica specializ- zata per un massimo di venti ore com- plessive esclusivamente nell’arco delle prime due settimane di convalescenza. Tali ore potranno essere usufruite senza soluzione di continuità o ad intervalli da concordarsi con il medico Unisalute.
Per l’attivazione della garanzia, l’Assi- curato dovrà comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usu- fruire della prestazione tre giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura o appena in possesso della prescri- zione di tali cure.
In ogni caso, laddove la richiesta di pre- stazione venga fatta in un momento successivo, il servizio verrà erogato solamente se sussisteranno i requisiti richiesti per la sua attivazione e, comun- que, entro tre giorni dalla data della ri- chiesta stessa.
8. Valutazione della cartella clinica
Nel caso in cui, a seguito di malattia e/o infortunio, l’Assicurato ritenga utile una valutazione della propria cartella clini- ca, questa verrà esaminata da uno o più specialisti, secondo la necessità.
3.2 SEZIONE C - Assistenza sanitaria per gli ospiti dell’azienda agrituristica
La garanzia prevede le seguenti prestazioni:
1. Rimborso della camera
Qualora durante il soggiorno l’Ospi-
te dell’Agriturismo, causa infortunio o malattia comprovata da certificazione medica, fosse ricoverato per un periodo superiore a tre giorni, presso un Istituto di Cura, UNISALUTE rimborserà, per il periodo non usufruito e per un massimo di tre giorni, le spese per la camera del- l’AZIENDA AGRITURISTICA già prenota- ta e non utilizzata, con un massimale di
€ 300,00 per sinistro, per cliente e per nucleo familiare.
2. Invio di un medico
Nel caso in cui in conseguenza di infor- tunio o di malattia l’Ospite dell’Agrituri- smo, durante il soggiorno, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o per le 24 ore nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Opera- tiva, accertata la necessità della presta- zione, provvederà ad inviare, a proprie spese, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasfe- rimento dell’Ospite dell’Agriturismo nel centro medico idoneo più vicino median- te autoambulanza, tenendo a proprio carico le spese relative.
3. Pareri medici immediati
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia, indipendentemente dagli eventi previsti dalla copertura, l’Ospite dell’Agriturismo necessiti di una consu- lenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà le informazioni e i consigli richiesti.
4. Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa fornisce un servi- zio di informazione sanitaria, in merito a:
• strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
• farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni;
• preparazione propedeutica ad esami diagnostici.
. Rientro dal ricovero di primo soccorso
Nel caso in cui in conseguenza di infortu-
0 di 60
ASSISTENZA
nio o di malattia l’Ospite dell’Agriturismo necessiti di trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza tenen- do a proprio carico la spesa relativa nel limite di un importo pari a quello neces- sario per compiere un percorso com- plessivo di 1.000 chilometri.
6. Invio di un infermiere o di un fisiotera- pista
Nel caso in cui l’Ospite dell’Agriturismo, sia impossibilitato a muoversi a causa di malattia o infortunio, comprovata da certificazione medica, e abbia bisogno di prestazioni infermieristiche, UNISALU- TE provvederà ad inviare un infermiere convenzionato, assumendone l’onorario fino ad un massimo di 1 ora al giorno, per un massimo di 10 giorni.
7. Invio di un autista
Qualora l’Ospite dell’Agriturismo, in seguito ad infortunio, non fosse in con- dizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in gra- do di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a dispo- sizione un autista per ricondurre il vei- colo all’abitazione ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Ospite, secondo l’itinerario più bre- ve. In alternativa, la Centrale Operativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permet- tergli di recuperare il veicolo.
UNISALUTE S.p.A. terrà a proprio carico le spese dell’autista o del biglietto fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.
8. Rimborso baby sitter
Qualora l’Ospite dell’Agriturismo, in se- guito ad infortunio o malattia, o in caso di furto o tentato furto presso la pro- pria residenza, necessiti di una baby sitter per accudire i propri figli ospiti, UNISALUTE S.p.A. provvederà a rimbor- xxxxx delle spese fino ad un massimo di
€ 200,00.
9. Rifacimento documenti
Qualora l’Ospite dell’Agriturismo, in se- guito a furto, scippo o rapina dei propri documenti di identità (passaporto, pa- tente di guida, carta d’identità), lo richie- da, la Centrale Operativa, previa verifica della denuncia alle autorità competenti, provvederà a rimborsare le spese so- stenute fino ad un importo massimo di
€ 100,00 per sinistro.
10. Informazioni turistiche
La Centrale Operativa fornisce un servi- zio di informazioni turistiche telefoniche in merito a:
• ricerca bancomat o postamat;
• quotazioni di Borsa Italia;
• quotazioni di UnipolSai Fondi;
• orari dei treni;
• voli aerei;
• distanze e pedaggi autostradali;
• informazioni sul traffico;
• distributori di benzina, GPL o metano;
• aree di sosta per camper;
• risultati sportivi;
• elenco del telefono mondiale;
• meteorologia;
• farmacie di turno;
• eventi e manifestazioni;
• orari musei;
• cinema;
• programmi TV;
• ricerca e prenotazione alberghi.
L
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
CONDIZIONI GENARALI COMUNI
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del | |
Contraente e dell’Assicurato relative a circo- | |
stanze che influiscono sulla valutazione del | |
rischio, possono comportare la perdita tota- | |
le o parziale del diritto all’indennizzo nonché | |
la stessa cessazione dell’assicurazione ai | |
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice | |
Civile. |
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del | |
giorno indicato in polizza se il premio o la | |
prima rata sono stati pagati: altrimenti ha | |
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamen- | |
to. I premi devono essere pagati all’Agenzia | |
alla quale è assegnata la polizza oppure alla | |
Sede della Compagnia. Se il Contraente non | |
paga i premi o le rate di premio successivi, | |
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 | |
del 30° giorno dopo quello della scadenza e | |
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del | |
pagamento, fermi le successive scadenze | |
ed il diritto della Compagnia al pagamento | |
dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del | |
Codice Civile esclusa comunque la copertu- | |
ra di eventuali sinistri verificatisi durante la | |
sospensione assicurativa. | |
I premi devono essere pagati all’Agenzia | |
alla quale è assegnata la polizza oppure alla | |
Compagnia. | |
Il pagamento del premio può essere effet- | |
tuato dal Contraente tramite: |
2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il pagamento del premio con assegno viene | ||
accettato con riserva di verifica e salvo buon | ||
fine del titolo. | ||
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga | ||
pagato, il disposto dell’art. 1901 c.c. |
3. Modifiche dell’assicurazione
devono essere provate per iscritto.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione
4. Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare | |
comunicazione scritta alla Compagnia di ogni | |
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti | |
del rischio non noti o non accettati dalla Com- | |
pagnia possono comportare la perdita totale | |
o parziale del diritto all’indennizzo nonché la | |
stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi | |
dell’art. 1898 del Codice Civile. |
. Diminuzione del rischio
l’art. 1897 del Codice Civile
Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi del-
successivi alla comunicazione del
Nel caso di diminuzione del rischio la Com- pagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
e rinuncia alla re-
lativa facoltà di recesso.
6. Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera | |
raccomandata o telefax spedita almeno | |
60 giorni prima della scadenza, l’assicura- | |
zione di durata non inferiore ad un anno è | |
prorogata per un anno e così successiva- | |
mente. |
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppu- re alla Compagnia;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
• con contante nei limiti previsti dalla norma- tiva vigente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si ri- feriscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
7. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono | |
a carico del Contraente, comprese eventuali | |
variazioni nella misura delle imposte che | |
dovessero intervenire dopo la stipula della | |
presente polizza. |
2 di 60
CONDIZIONI GENERALI COMUNI
8. Foro competente
Foro competente, a scelta della parte at- trice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. Per il CONSUMATORE foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.
9. Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di de- nunciare alla Compagnia eventuali altre po- lizze da lui stipulate, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
L’omissione dolosa della comunicazione di cui sopra può comportare la perdita dal diritto al- l’indennizzo ai sensi dell’art. 1910 del C.C.
Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto.
10. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente re- golato, valgono le norme di legge.
11. Adeguamento automatico
(Xxxxx rinuncia richiamando la Cond. Part. 99 nella “PARTE B” di Polizza)
Premesso che con:
“indice” si intende l’indice dei prezzi al con- sumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dall’I.S.T.A.T.; “indice di riferimen-
to annuale” si intende l’indice relativo al mese di Settembre dell’anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale; “indice data sinistro” si intende l’indice relativo al mese precedente la data del sinistro.
Si conviene quanto segue:
• nel corso della durata contrattuale le som- me assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente
adeguati in proporzione alle variazioni del- l’“indice”;
• in caso di sinistro le somme assicurate ver- ranno adeguate in conformità al rapporto tra l’“indice data sinistro” e l’ultimo “indice di riferimento annuale”;
• la Compagnia rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all’ade- guamento automatico delle somme assi- curate nel corso dell’anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
• qualora l’“indice” venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, le parti posso- no convenire di non procedere all’adegua- mento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione.
Il presente articolo non è operante per il set- tore ASSISTENZA.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
NORME GIURIDICHE
Le presenti norme giuridiche possono co- stituire utile materiale di consultazione per l’Assicurato, fermi restando gli accordi con- trattuali tra le Parti.
RESPONSABILITÀ CIVILE
PER FATTI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Art. 2043 (c.c.) Risarcimento per fatto ille- cito
Qualunque fatto doloso, o colposo, che ca- giona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art. 2049 (c.c.) Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle in- combenze a cui sono adibiti.
Art. 20 1 (c.c.) Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagiona- to dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 20 2 (c.c.) Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 20 3 (c.c.) Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costru- zione è responsabile dei danni cagionati dal- la loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Art. 83 (c.p.) Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32]:
1) se dal fatto deriva una malattia che met- ta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di at- tendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento perma-
nente di un senso o di un organo;
3) [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del par- to].
La lesione personale è gravissima, e si ap- plica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e gra- ve difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio perma- nente del viso;
5) [l’aborto della persona offesa].
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO
Art. 82 (c.p.) Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione per- sonale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclu- sione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravan- ti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 10 (D.P.R. 30/6/196 n. 1124)
Parziale esonero della responsabilità civile del datore di lavoro
L’assicurazione a norma del presente decre- to esonera il datore di lavoro dalla responsa- bilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l’assicurazione predetta per- mane la responsabilità civile a carico di co- loro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale
stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incarica- to della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secon- do il Codice Civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortu- nio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa (. . .).
Art. 11 (D.P.R. 30/6/196 n. 1124)
Azione di regresso dell’Istituto assicuratore contro le persone civilmente responsabili e contro l’infortunio.
Azione di surroga verso i terzi responsabili. L’Istituto assicuratore deve pagare le inden- nità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie contro le persone civil- mente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è suf- ficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente respon- sabile per le somme indicate nel comma pre- cedente.
L’Istituto può altresì esercitare la stes- sa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non do- versi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Art. 20 (D.P.R. 30/6/196 n. 1124)
Obbligo della tenuta dei libri di matricola e paga
I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscrit- ti, nell’ordine cronologico della loro assun- zione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera di cui
all’art. 4. Il libro di matricola deve in dica- re, per ciascun prestatore d’opera, il nu- mero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di riso- luzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzio- ne;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipenden- te, deve in dicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indi- cazione distinta delle ore di lavoro straor- dinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d’opera sia cor- risposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comun- que minore degli anni diciotto, oltre la re- tribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone as- sicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1892 (c.c.) Dichiarazioni inesatte e reti- cenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo con- senso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio-
di 60
NORME GIURIDICHE
ne o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicu- ratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 (c.c.) Dichiarazioni inesatte e reti- cenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticen- ze non sono causa di annullamento del con- tratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichia- razione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe sta- to applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 (c.c.) Assicurazione in nome e per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’ine- sattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore del- l’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 (c.c.) Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciu- ta al momento della conclusione del contrat- to, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di pre- mio successiva alla comunicazione suddetta,
non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comu- nicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 (c.c.) Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato co- nosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avreb- be consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’as- sicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo co- noscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto imme- diato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggra- vamento del rischio è tale che per l’assicu- razione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momen- to in cui è comunicata la dichiarazione di re- cesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano tra- scorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non ri- sponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimen- ti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel con- tratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1907 (c.c.) Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tem- po del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a
meno che non sia diversamente convenuto. Art. 1908 (c.c.) Valore della cosa assicurata Xxxx’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore su- periore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della con- clusione del contratto, mediante stima ac- cettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (. . .).
Art. 1910 (c.c.) Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun as- sicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pa- gare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicura- tore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessiva- mente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di re- gresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura- tore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1914 (c.c.) Obbligo di salvataggio L’assicurato deve fare quanto gli è possibi- le per evitare o diminuire il danno.Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e an- che se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore
risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi ado- perati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsidera- tamente.L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi di- ritti. L’assicuratore che inerviene al salvatag- gio deve, se richiesto dall’Assicurato, antici- parne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 191 (c.c.) Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
LAssicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha di- ritto di ridurre l’indennità in ragione del pre- giudizio sofferto.
Art. 1916 (c.c.) Diritto di surrogazione del- l’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammon- tare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli af- filiati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui con- viventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicu- ratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applica- no anche alle assicurazioni contro gli infortu- ni sul lavoro e contro le disgrazie accidenta- li.
Art. 1917 (c.c.) Assicurazione della respon- sabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguen- za del fatto accaduto durante il tempo del- l’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunica- zione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assi- curato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneg- giato una somma superiore al capitale assi- curato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 23 9 (c.c.) Società controllate e socie- tà collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza domi- nante di un’altra società in virtù di partico- lari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spet- tanti a società controllate, a società fiducia- rie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assem- blea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la so- cietà ha azioni quotate in borsa.
Art. 3 Codice del consumo ( D. Lgs. del 6/9/200 , n. 206)
“1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventual- mente svolta;...”.
DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO
(legge 96 del 20/02/2006)
Art. 2 Definizione di attività agrituristiche
1) Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità eser- citate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di per- sone, oppure associati fra loro, attraver- so l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2) Possono essere addetti allo svolgimen- to dell’attività agrituristica l’imprendi- tore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenzia- le, assicurativa e fiscale. Il ricorso a sog- getti esterni è consentito esclusivamen- te per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3) Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeg- giatori;
b) somministrare pasti e bevande co- stituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agrico- le della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimen- taritradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità del- l’impresa, attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, nonche’ escursionistiche e di ippoturismo, an- che per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizza- zione del territorio e del patrimonio rurale.
4) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola non- ché quelli ricavati da materie prime del- l’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5) Ai fini del riconoscimento delle diver- se qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
Art. Norme igienico-sanitarie
1) I requisiti igienico-sanitari degli immo- bili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteri- stiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altez- za e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività eserci- tata.
2) La produzione, la preparazione, il con- fezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155, e successive modificazioni.
3) L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimenta- ri e del relativo piano aziendale di auto- controllo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.
4) Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro pre- parazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica.
5) Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idonei- tà dei locali è sufficiente il requisito del- l’abitabilità.
6) Per gli edifici e i manufatti destinati al- l’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.
Art. 6 Disciplina amministrativa
1) L’esercizio dell’attività agrituristica nonè consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giu- dicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sa- nità o di frode nella preparazione de- gli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2) La comunicazione di inizio dell’attività consente l’avvio immediato dell’eserci- zio dell’attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione del- l’attività in caso di lievi carenze e irrego- larità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, op- portunamente verificata, entro il termi- ne stabilito dal comune stesso.
3) Il titolare dell’attività agrituristica è te- nuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle at-
tività in precedenza autorizzate, confer- mando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempi- menti di legge.
DEL DEPOSITO IN ALBERGO
Art. 1783 Responsabilità per le cose porta- te in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni de- terioramento, distruzione o sottrazione del- le cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro del- la sua famiglia o un suo ausiliario assumo- no la custodia, fuori dell’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assu- mono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’allog- gio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’allog- gio per giornata.
Art. 1784 Responsabilità per le cose conse- gnate e obblighi dell’albergatore
La responsabilità dell’albergatore è illimita- ta:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.
L’albergatore ha l’obbligo di accettare le car- te-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore ecces- sivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la cosa conse-
gnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 178 Limiti di responsabilità L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottra- zione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l’accompagna- no, che sono al suo servizio o che gli ren- dono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 178 -bis Responsabilità per colpa del- l’albergatore
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterio- ramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono do- vuti a colpa sua, dei membri della sua fami- glia o dei suoi ausiliari.
1) al cliente, alle persone che l’accompagna- no, che sono al suo servizio o che gli ren- dono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 178 -ter Obbligo di denuncia del dan- no
Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il de- terioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
Art. 178 -quater Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
Art. 178 -quinquies Limiti di applicazione Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né gli animali vivi.
Avvertenza: c.c. = codice civile e c.p. = codice penale.
Ed. 01/04/2014
60 di 60
NORME GIURIDICHE
1 di 3
3
INFORMATIVA PRIVACY
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Aziende agricole e Aziende agrituristiche
3 INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi dirifli
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurati- vi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La ri- guardano.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono es- sere anche dati di natura sensibile(2) (idonei, ad esempio, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere ne- cessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecu- zione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigi- xxxxx (3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazio- ni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra So- cietà per finalità strettamente connesse al- l’attività assicurativa e ai servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad at- tività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, ca- ratteristiche di polizza e informazioni sulla si- nistrosità, correlate a valutazioni statistiche
2 di 3
INFORMATIVA PRIVACY
e tariffarie; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archi- vio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(6).
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono al- cuni di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e proce- dure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguar- dano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in vio- lazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) e Unipol Gruppo Finanzia- rio S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx), entrambe con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Bologna(8).
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per in- formazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessa-
ti”, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, Xxxxxxx, xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy o presso il suo agente/ intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni di informazione e promozione commerciale sui prodotti o ser- vizi di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e delle altre società del Gruppo Unipol.
– NOTE –
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coob- bligati; altri operatori assicurativi (quali interme- diari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo infor- mazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sinda- cale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari re- lativi a sentenze o indagini penali.
3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Ita- lia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempi- menti in materia di accertamenti fiscali con le rela- tive comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contra- sto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni rite- nute sospette all’UIF presso Banca d’Italia, ecc.
4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contrat- ti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liqui- dazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassi- curazione; per la prevenzione e l’individuazione, di
concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’as- sicuratore; per l’adempimento di altri specifici ob- blighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Gruppo Assicurativo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo. Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx).
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comu- nicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della
c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiducia- ri, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, an- che propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di ob- blighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e te- lematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di ser- vizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri, UniSalute
S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
USA_Info_Cont_01 – ed. 1/01/2014
3 di 3
INFORMATIVA PRIVACY
Modello 3022 – Ed. 01.04.2014 - Tipografia Casma - St. 2.000 - 10-2015
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046