Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate: A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria) Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così come previsto dal D.Lgs. 151/2001. B) Congedo obbligatorio di paternità Entro 5 (cinque) mesi dall’ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire congedo obbligatorio di paternità alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. C) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa) Entro 8 (otto) anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale. D) Riposi orari e malattia del bambino
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Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla della legge sulla maternità e dalla della legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria) Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così cosi come previsto dal D.Lgs. Dlgs 151/2001.
B) Congedo obbligatorio di paternità Entro 5 (cinque) mesi dall’ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire congedo obbligatorio di paternità alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
C) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa) Entro 8 (otto) otto anni dall’ingresso dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionaleadozioni nazionali ed internazionali.
DC) Riposi orari e malattia del bambinobambino Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
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Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria) Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così come previsto dal D.Lgs. dai D.Lgs 151/2001.
B) Congedo obbligatorio di paternità Entro 5 (cinque) mesi dall’ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire congedo obbligatorio di paternità alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
C) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa) Entro 8 (otto) anni dall’ingresso dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i ì genitori naturali. Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. dei D.Lgs 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
DC) Riposi orari e malattia del bambinobambino Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
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Samples: CCNL 29/11/2011
Adozione e/o affidamento. I genitori adottivi o affidatari, o in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
A) Congedo di maternità (ex Astensione Obbligatoria) Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così come previsto dal D.Lgs. D.Lgs 151/2001.
B) Congedo obbligatorio di paternità Entro 5 (cinque) mesi dall’ingresso del minore in famiglia il padre ha diritto ad usufruire congedo obbligatorio di paternità alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
C) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa) Entro 8 (otto) anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
DC) Riposi orari e malattia del bambinobambino Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di adozione nazionale e internazionale.
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